Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 10/04/2025, n. 1396 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1396 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
R.g. n. 7185/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord - Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Alessandra Tabarro Presidente;
Dott.ssa Anna Scognamiglio Giudice;
Dott.ssa Maria Grazia Lamonica Giudice rel./est.; ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 7185 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2021, riservata in decisione all'udienza del 24.07.2024 con concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, avente ad oggetto: separazione giudiziale e vertente
TRA
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Parte_1 C.F._1
Sant'Arpino (CE) al Vico Pace n. 5, presso lo studio dell'avvocato Rodolfo Spanò, che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
RICORRENTE
E
(C.F. ), elettivamente domiciliato in CP_1 C.F._2
Frattamaggiore (NA) alla via P.M. Vergara n. 154, presso lo studio dell'avvocato
Paolo Granato, che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
RESISTENTE
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Parte ricorrente, con comparsa conclusionale depositata in data 24.09.2024, ha formulato le seguenti conclusioni: “a) confermare l'assegnazione della casa
1
Fortunato Giustino nr.7, alla sig.ra , che l'abiterà unitamente ai Parte_1
figli; b) ordinare e condannare il sig. a versare alla , a titolo di CP_1 Pt_1 mantenimento per i figli la somma di €.800,00 mensili (€.400,00 per ogni figlio), ovvero quella diversa somma che verrà ritenuta dal Tribunale giusta ed equa, da pagarsi entro il giorno cinque di ogni mese, oltre rivalutazione secondo indici Istat;
c) ordinare e condannare il sig. a versare il mantenimento per i figli nella CP_1
misura indicata a partire dalla data della richiesta avanzata a mezzo racc.ta in atti, ovvero a partire dalla data di deposito del ricorso;
d) stabilire che l'assegno familiare relativo alla figlia minore continui ad essere percepito dalla PE
ricorrente, ovvero ordini al resistente di consegnare alla ricorrente tutta la documentazione necessaria per la percezione e riscossione dell'assegno familiare;
e) porre a carico del le spese per le vacanze estive e invernali sia per la CP_1
moglie che per i figli non economicamente autosufficienti per €.2.000,00 all'anno;
f) disporre che il pagamento delle spese straordinarie per i figli vengano poste a carico di entrambi i genitori nella misura del 50%; g) stabilire che i genitori avranno sempre l'obbligo di comunicare il proprio recapito, anche telefonico, mettendo sempre a conoscenza l'altro di eventuali spostamenti in altre località quando hanno con loro i figli;
h) condannare il resistente al pagamento delle spese di lite con distrazione;
i) ordinare la trascrizione della emananda sentenza presso
l'ufficio anagrafe competente;
o) emettere ogni altro provvedimento opportuno e consequenziale.”.
Parte resistente, con comparsa conclusionale depositata in data 22.10.2024, ha formulato le seguenti conclusioni: “- dichiarare la separazione dei coniugi;
- rigettare la domanda di addebito formulata dalla ricorrente;
- fissare l'assegno mensile che il marito dovrà corrispondere alla moglie, in €uro 350,00 (€uro 175,00 per ciascun figlio); - addebitare la separazione alla condotta della moglie (si precisa che la domanda di risarcimento danni sarà curata in un giudizio autonomo); - con vittoria di spese, competenze e onorari da attribuire al sottoscritto procuratore anticipatario.”.
Il Pubblico Ministero, in data 30.07.2024, ha apposto il visto.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 23.06.2021 parte ricorrente, sulla premessa di aver
2 contratto matrimonio in Afragola (NA) il giorno 26.07.2001 con il resistente e che dalla loro unione erano nati 2 figli - (nato a [...] il giorno 07.05.2002) e ER
(nata a [...] il giorno 01.12.2003) - deduceva che il rapporto Persona_3
coniugale si era progressivamente deteriorato per incompatibilità caratteriale tra i coniugi e a causa del disinteresse mostrato dal resistente nei confronti delle dinamiche familiari.
In merito alla situazione economica delle parti, la ricorrente dichiarava che il marito svolgeva attività di falegname presso la propria attività commerciale, percependo una somma mensile pari a circa euro 2.000,00; che essa ricorrente, invece, svolgeva lavori saltuari, percependo uno stipendio mensile pari a circa euro 900,00 e provvedendo in via esclusiva al pagamento della rata mensile del mutuo della casa coniugale, acquistata in comunione legale con il coniuge.
Alla luce di tutto quanto esposto, la ricorrente ha chiesto: “a) autorizzi i coniugi a vivere separati nel rispetto reciproco;
b) ordini che i coniugi si impegnino a far mantenere i buoni rapporti fra i figli ed i parenti ed affini di entrambi;
c) assegni la casa coniugale comprensiva di tutti gli arredamenti, sita in Orta di Atella (CE) alla via Fortunato Giustino nr. 7, alla sig.ra , che l'abiterà unitamente Parte_1
ai figli, mentre il sig. ha già trasferito altrove il proprio domicilio, CP_1 avendo già lasciato l'immobile coniugale, previo prelievo di tutti i suoi effetti personali;
d) stabilisca che entrambe le parti si impegnino a consultarsi preventivamente e reciprocamente con ogni mezzo per tutte le decisioni di maggior interesse per i figli, attinenti la cura, l'educazione, l'istruzione ed eventuali esigenze mediche ed a far conservare rapporti significativi e continuativi dei figli con gli ascendenti ed i parenti di ciascun ramo genitoriale;
e) stabilisca che il marito versi alla moglie, a titolo di mantenimento per i figli la somma di €.800,00 mensili (€.400,00 per ogni figlio), ovvero quella diversa somma che verrà ritenuta dal Tribunale giusta ed equa, da pagarsi entro il giorno cinque di ogni mese, oltre rivalutazione secondo indici Istat;
f) stabilisca che il marito versi il mantenimento per i figli nella misura indicata a partire dalla data della richiesta avanzata a mezzo racc.ta in atti ovvero a partire dalla data di deposito del presente ricorso;
g) stabilisca che l'assegno familiare relativo alla figlia minore continui ad PE
essere percepito dalla ricorrente, ovvero ordini al resistente di consegnare alla ricorrente tutta la documentazione necessaria per la percezione e riscossione
3 dell'assegno familiare;
h) ponga a carico del marito le spese per le vacanze estive ed invernali sia della moglie che per i figli non economicamente autosufficienti per circa €.2.000,00; i) disponga che il pagamento delle spese straordinarie vengano poste a carico di entrambi i genitori nella misura del 50%; l) disponga ed acconsenta al trasferimento da parte del sig. della sua quota del 50% CP_1 di proprietà dell'immobile coniugale sita in Orta di Atella (CE) alla via Fortunato
Giustino nr.7 in favore della sig.ra , la quale si impegna a Parte_1 continuare a pagare il mutuo fino all'ultima rata;
m) disponga la chiusura del conto corrente cointestato tra le parti ed accesso presso la Banca BNL di
Casavatore nr.398304562004676 ovvero disponga che il sig. si adoperi per CP_1
la estinzione immediata del conto corrente cointestato con la ricorrente;
n) ponga a carico del sig. il pagamento della metà delle spese di tenuta e CP_1
chiusura del conto dovute alla Banca BNL fino alla data di estinzione;
o) stabilisca che il figlio concorderà con il padre le modalità dei propri incontri;
mentre ER
disponga il calendario delle visite per la figlia;
p) stabilisca che i genitori PE avranno sempre l'obbligo di comunicare il proprio recapito, anche telefonico, mettendo sempre a conoscenza l'altro di eventuali spostamenti in altre località quando hanno con loro i figli;
q) designi l'Istruttore per il prosieguo della causa al fine di sentire: 1) confermare i provvedimenti emessi ex art. 708 cpc;
2) pronunziare la separazione personale di coniugi , C.F.: Parte_1
nata a [...] il [...], e nato a [...]F._1 CP_1
Napoli il 08.03.1967 con addebito al resistente;
3) condannare il resistente al pagamento delle spese di lite con distrazione;
4) condannare il resistente al risarcimento di tutti i danni, diretti ed indiretti, patrimoniali e non subiti dalla ricorrente e dai figli a seguito della condotta denunziata col presente ricorso, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
5) disporre il trasferimento da parte del sig.
della sua quota del 50% di proprietà dell'immobile coniugale sita in CP_1
Orta di Atella (CE) alla via Fortunato Giustino nr.7 in favore della sig.ra Parte_1
; 6) ordinare la trascrizione della emananda sentenza presso l'ufficio
[...]
anagrafe competente;
7) emettere ogni altro provvedimento opportuno e consequenziale.
si costituiva in giudizio in data 21.01.2022 con memoria difensiva CP_1
con la quale, pur non opponendosi alla domanda di separazione avanzata dalla
4 ricorrente, contestava in fatto e in diritto le avverse pretese, rappresentando l'infondatezza della domanda di addebito della separazione, basata su ricostruzioni dei fatti non corrispondenti al vero. Invero, il resistente deduceva che la crisi coniugale era stata causata dalla relazione extra-coniugale intrattenuta dalla moglie con un collega e dalla stessa confessata nel mese di gennaio 2021, dinanzi al marito e ai figli, sicché avanzava domanda riconvenzionale di addebito della separazione nei confronti della ricorrente. Quanto alle statuizioni relative alla casa coniugale, il resistente, nel prospettare la possibilità di convivere con i figli, ne chiedeva l'assegnazione. Dal punto di vista economico, pur confermando parzialmente la ricostruzione offerta dalla ricorrente, dichiarava di aver subito, già prima della pandemia, una sensibile riduzione del guadagno annuo.
Per tutto quanto esposto nella memoria di costituzione, il resistente chiedeva: “-
Autorizzare i coniugi a vivere separatamente, liberi ciascuno di scegliere il proprio domicilio salvo l'obbligo di darne comunicazione all'altro. - Assegnare la casa familiare al marito fino a quando i figli continueranno a convivere stabilmente con lui e nel contempo non hanno ancora raggiunto l'autonomia economica per cause a loro non imputabili;
con diritto della moglie di ritirare i propri oggetti personali. -
La moglie corrisponderà al marito un assegno mensile di euro 400,00 (€ 200,00 per ciascun figlio) per il mantenimento dei figli maggiorenni ma non ancora economicamente autosufficienti, entro il giorno 5 di ogni mese, soggetto a rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT, oltre extra al 50 % con il marito, come da linee guida del protocollo di Codesto tribunale. - Addebitare la separazione alla condotta della moglie, e condannare la stessa ad un congruo risarcimento danni in favore del marito resistente. - Con vittoria di spese, competenze e onorari.”.
All'esito dell'udienza presidenziale del 04.02.2022, alla quale comparivano entrambi i coniugi, il Presidente, atteso l'esito negativo dell'esperito tentativo obbligatorio di conciliazione, si riservava per l'assunzione dei provvedimenti provvisori e urgenti;
dunque, con provvedimento del 07.02.2022, assumeva i seguenti provvedimenti provvisori: “1) autorizza i coniugi a vivere separati e dispone in via temporanea ed urgente che: a) la casa coniugale sia assegnata alla ricorrente, che vi abiterà unitamente ai figli maggiorenni;
b) il resistente versi per il mantenimento dei figli 500,00 euro complessivi, di cui 100,00 euro per il figlio
5 e 400,00 euro per , entro il giorno 5 del mese alla ricorrente, importi ER PE
rivalutati annualmente secondo indici ISTAT-FOI, e contribuisca nella misura del
50% alle spese straordinarie di carattere medico e scolastico.”; dunque, nominava il Giudice istruttore e fissava l'udienza di comparizione e trattazione per il giorno
15.06.2022, successivamente disposta nelle forme della trattazione scritta.
Con memoria integrativa depositata in data 07.03.2022, parte ricorrente ribadiva tutte le richieste già avanzate nel proprio atto introduttivo e contestava tutto quanto ex adverso dedotto in ordine alla domanda di addebito della separazione formulata dal resistente.
Con memoria depositata in data 01.06.2022, parte resistente ribadiva tutto quanto già dedotto nel proprio atto introduttivo.
All'udienza di prima comparizione e trattazione, il Giudice, preliminarmente, sollevava la questione relativa all'inammissibilità nel giudizio delle domande di trasferimento della proprietà immobiliare, di chiusura del conto corrente e di risarcimento del danno spiegate dalla parte ricorrente;
dunque, concedeva alle parti i termini per il deposito delle memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c. e onerava le parti di depositare in primo luogo una proposta conciliativa e successivamente una relazione rappresentativa della condizione economico-patrimoniale di ciascuna di essa.
Depositate dalle parti le predette memorie, il Giudice, con provvedimento del
09.02.2023, ammetteva la prova orale articolata dalle stesse nei limiti di rilevanza ed ammissibilità di cui al provvedimento.
Istruita la causa mediante l'escussione di un teste di parte ricorrente ed un teste di parte resistente all'udienza del 23.06.2023, nonché mediante l'escussione di un ulteriore teste di parte resistente all'udienza del 09.02.2024, il Giudice rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 25.06.2024, disponendone la sostituzione mediante il deposito di note scritte.
Con provvedimento del 24.07.2024, il Giudice, lette le note scritte depositate dalle parti, rimetteva la causa in decisione al Collegio previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. ed atti al PM il quale, in data 30.07.2024, apponeva il visto.
2. Questioni preliminari.
In via preliminare il Collegio rileva che nelle more del giudizio la figlia (nata PE
a Napoli il giorno 01/12/2003) è divenuta maggiorenne e, pertanto, nulla va
6 disposto in questa sede in merito al suo affido, alla sua collocazione e al diritto di visita del genitore non affidatario/collocatario.
3. Sulla domanda di separazione giudiziale e sulle domande di addebito della separazione avanzate dalle parti.
Il Collegio ritiene che le risultanze di causa abbiano ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di una insanabile situazione di contrasto che ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
In particolare, la gravità delle accuse che un coniuge ha rivolto all'altro,
l'indifferenza ad ogni sollecitazione verso una riconciliazione, la perdurante cessazione della convivenza sono tutti elementi che lasciano agevolmente presumere che tra i coniugi sia cessato ogni interesse, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
In ordine alla domanda di addebito della separazione avanzata dalla ricorrente, la stessa deve essere rigettata, tenuto conto che essa non ha trovato riscontro in assenza di attività istruttoria sul punto, stante l'inammissibilità della prova articolata per i motivi di cui all'ordinanza resa dal Giudice istruttore in data 09.02.2023.
In merito alla richiesta di addebito della separazione avanzata dal resistente si evidenzia che sostiene che l'unione coniugale sia naufragata a causa CP_1
della relazione extraconiugale intrattenuta dalla moglie in costanza di matrimonio.
Orbene, ritiene il Tribunale che la detta domanda di addebito debba essere rigettata per quanto di seguito indicato.
Invero, la pronuncia di addebito della separazione presuppone che sia raggiunta la prova di due circostanze: un comportamento posto in essere da parte di uno o di entrambi i coniugi volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio (sui quali si fonda la cd. comunione materiale e spirituale cui lo stesso dà vita) ed il nesso di causalità tra la detta violazione e la intollerabilità della prosecuzione della convivenza, nel senso che deve essere raggiunta la prova che proprio il comportamento posto in essere da parte di uno dei coniugi in violazione dei citati doveri “sia stato la causa efficiente del fallimento della convivenza” (cfr. ex multis Corte di Cassazione, Sez. I, sentenza n. 14840/2006).
Va poi precisato in riferimento all'obbligo di fedeltà coniugale, che costituisce oggetto di una norma di condotta imperativa (art. 143, comma 2, c.c.), che la
7 giurisprudenza di legittimità, con orientamento al quale va data continuità (Cass. n.
13747 del 2003; n. 7859 del 2000; cfr. anche Cass. n. 9472 del 1999), ha più volte affermato che la sua violazione, specie se attuata attraverso una stabile relazione extraconiugale, determina normalmente l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza e costituisce, di regola, causa della separazione personale dei coniugi.
Siffatta violazione costituisce, dunque, causa sufficiente a giustificare l'addebito della separazione al coniuge che ne è responsabile, salvo che, all'esito di una valutazione complessiva del comportamento di entrambi i coniugi, ne risulti l'irrilevanza, per mancanza di un nesso di causalità tra essa e la crisi coniugale già in atto.
Tanto premesso, nel caso di specie, si rileva che non risulta provata l'efficacia causale della dedotta relazione extraconiugale sulla fine dell'affectio coniugalis.
Invero, i testi escussi alle udienze del 23.06.2023 e del 09.02.2024, nulla hanno riferito sul dato che tale relazione extraconiugale sia stata la causa determinante la fine dell'affectio coniugalis, che invece, per come può evincersi dalla complessiva istruttoria svolta, risultava minata già da tempo (cfr. test. udienza del 23.06.2023).
Alla luce di tutto quanto sopra esposto deve dunque ritenersi che non è stata fornita la prova che il matrimonio sia naufragato per i comportamenti attribuiti alla ricorrente e che, conseguenzialmente, debba essere rigettata la domanda di addebito della separazione avanzata ai suoi danni dal resistente.
Ne consegue che la separazione tra i coniugi va pronunciata, ai sensi dell'art. 151, comma 1, comma c.c., con rigetto delle domande di addebito della separazione reciprocamente mosse.
4. Sull' assegnazione della casa familiare.
In ordine all'assegnazione della casa osserva il Collegio che ricorrono i presupposti di cui all'art. 337 sexies c.c. per l'accoglimento della domanda avanzata dalla ricorrente.
Tale disposizione riproduce il previgente art. 155 quater c.c., per cui va data continuità all'orientamento pacifico della Suprema Corte secondo cui “il provvedimento di assegnazione della casa familiare è subordinato alla presenza di figli, minori o maggiorenni non autosufficienti economicamente conviventi con i coniugi;
in assenza di tale presupposto, sia la casa in comproprietà sia che appartenga a un solo coniuge, il giudice non può adottare, con la sentenza di
8 separazione, un provvedimento di assegnazione della casa familiare, non essendo la medesima neppure prevista dall'art. 156 c.c. in sostituzione o quale componente dell'assegno di mantenimento.
In mancanza di norme ad hoc, la casa familiare in comproprietà resta soggetta alle norme sulla comunione, al cui regime dovrà farsi riferimento per l'uso e la divisione
(ex multis cfr. Cass.; sentenza n. 6979/2007; Cass.; sentenza n.1545/2006).
Ne consegue che la domanda di assegnazione della casa familiare avanzata dalla ricorrente va accolta, ivi dimorando la stessa con i figli e maggiorenni ER PE
ma economicamente non autosufficienti.
5. Sulla domanda di mantenimento dei figli (nato a [...] il giorno ER
07.05.2002) e (nata a [...] il giorno 01.12.2003) avanzata dalla Persona_3
ricorrente.
In via preliminare deve osservarsi che sussiste la legittimazione della ricorrente ad agire iure proprio per la determinazione di un assegno a carico del coniuge quale contributo al mantenimento dei figli e maggiorenni. ER PE
Secondo il costante orientamento della Suprema Corte ( cfr. ex multis Cass.; sentenza 24.2.2006 n. 4188; 27.5.2005 n. 11320; 16.2.2001 n. 2289; 23.10.1996 n.
9238) “Il genitore separato, cui il figlio sia stato affidato durante la minore età, continua, pur dopo che questi sia divenuto maggiorenne, ma coabiti ancora con lui e non sia economicamente autosufficiente, ad essere legittimato "iure proprio", in assenza di un'autonoma richiesta da parte dello stesso, a richiedere all'altro genitore tanto il rimborso, "pro quota", delle spese già sostenute per il mantenimento del figlio, quanto il versamento di un assegno periodico a titolo di contributo per detto mantenimento”.
Ne consegue che, essendo i figli maggiorenni e tutt'ora conviventi con ER PE
la madre ed essendo pacifico in giudizio che essi sono economicamente non autosufficienti, sussiste in capo a la legittimazione ad agire iure Parte_1 proprio per la determinazione dell'assegno di mantenimento a carico del padre.
In ordine al quantum, vanno considerate varie circostanze.
In primo luogo, va tenuto conto dell'età dei ragazzi (nel caso di specie di anni 22 e
21), dei relativi impegni di studio, di vita e di relazione dello stesso, e dunque, dell'inevitabile, quanto notorio incremento delle esigenze e delle spese per il loro mantenimento (cfr. tra le altre Cass.; ordinanza 1.3.2018 n. 4811; Cass. 18.9.2013,
9 n. 21273; Cass. n. 23630/2009; Cass. n. 23411/2009; Cass.; sentenza 3.8.2007 n.
17055; Cass. n. 10119/2006).
Va poi valutata la disponibilità economica delle parti, come emersa in corso di causa.
In particolare, per quel che riguarda la ricorrente, il Collegio rileva che la stessa in sede di udienza presidenziale ha dichiarato di svolgere l'attività di addetta alle pulizie presso un ricamificio;
a sostegno di quanto dichiarato, la ricorrente ha depositato la seguente documentazione reddituale: certificazione unica 2017 attestante un reddito annuo pari ad euro 9.430,68; certificazione unica 2018 attestante un reddito annuo pari ad euro 8.649,41; certificazione unica 2019 attestante un reddito annuo pari ad euro 10.100,00; con relazione rappresentativa depositata in data 16.09.2022, parte ricorrente ha dichiarato di contribuire in via esclusiva al pagamento della rata mensile del mutuo della casa coniugale, pari ad euro 637,00; infine, in data 09.01.2023, parte ricorrente ha dedotto il proprio licenziamento.
Il resistente, invece, nei propri scritti difensivi ha dichiarato di aver sempre svolto la professione di falegname seppure con notevole diminuzione di reddito annuale già dall'anno 2019 e a conferma, con dichiarazione sostitutiva di atto notorio allegata alla memoria di costituzione, ha dichiarato di percepire dal 2019 un reddito annuo pari ad euro 4.500,00; con relazione patrimoniale depositata in data 15.09.2022, ha dichiarato di essere disoccupato;
non è stata offerta al Tribunale ulteriore documentazione aggiornata.
Pertanto, alla luce delle suesposte considerazioni, il Collegio ritiene equo stabilire, all'attualità, a carico del resistente, quale contributo per il mantenimento dei due figli e la somma mensile di euro 500,00 ( di cui euro 100,00 per ER PE
, tenuto conto dell'attività lavorativa saltuaria svolta dal medesimo, come ER dichiarato dalla madre all'udienza presidenziale ed euro 400,00 per , oltre PE
rivalutazione automatica annuale a mezzo indici ISTAT, oltre al pagamento del
50% delle spese straordinarie. L'assegno dovrà essere corrisposto entro il giorno cinque di ciascun mese, mediante versamento sul conto corrente bancario che sarà specificato dalla ricorrente con lettera raccomandata con avviso di ricevimento;
le spese straordinarie vanno regolamentate sulla base delle condizioni di cui al
10 Protocollo approvato d'intesa con il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli
Nord in data 25.10.2019, qui da intendersi integralmente trascritte e recepite.
6. Sulle domande avanzate dalla ricorrente di trasferimento della proprietà immobiliare, di chiusura del conto corrente e di risarcimento del danno e sulla domanda di risarcimento del danno avanzata dal resistente.
Tali domande sono inammissibili in questa sede.
Secondo il costante orientamento della Suprema Corte, recentemente ribadito, “l'art. 40 c.p.c. consente il cumulo nello stesso processo di domande soggette a riti diversi esclusivamente in presenza di ipotesi qualificate di connessione c.d. "per subordinazione" o "forte" (artt. 31, 32, 34, 35 e 36 c.p.c.), stabilendo che le stesse, cumulativamente proposte o successivamente riunite, devono essere trattate secondo il rito ordinario, salva l'applicazione del rito speciale, qualora una di esse riguardi una controversia di lavoro o previdenziale.
È, pertanto, esclusa la proposizione di domande connesse soggettivamente ex art. 33
o ai sensi degli artt. 103 e 104 c.p.c. e soggette a riti diversi ed è di conseguenza esclusa la possibilità di un simultaneus processus nell'ambito dell'azione di separazione o divorzio- soggetta al rito speciale - con quella di scioglimento della comunione, restituzione di beni, pagamento di somme o risarcimento del danno - soggetta al rito ordinario, trattandosi di domande non legate dal vincolo della connessione, ma del tutto autonome e distinte dalla domanda principale (v.
Tribunale di Milano, Sez. IX civ., 10 febbraio 2009, n. 1767; Tribunale di Milano,
Sez. IX civ., 20 marzo 2009, n. 3862; Tribunale di Milano, Sez. IX civ., 11 marzo
2009, n. 3318; Cass.; sentenza n. 20638/2004).
Nella specie, la connessione tra le domande sopra indicate con quella di separazione
è riconducibile alla previsione dell'art. 33 c.p.c. - trattandosi di cause tra le stesse parti e connesse solo parzialmente per causa petendi -, rimanendo pertanto esclusa una ipotesi di connessione "forte" (da ultimo cfr. Cass.; sez. I;
sentenza 8.9.2014 n.
18870).
Ne discende la declaratoria di inammissibilità in questa sede delle dette domande.
7. Sulla regolamentazione delle spese processuali.
Tenuto conto della materia trattata e dell'esito della lite, si ritiene conforme a giustizia compensare per intero le spese di lite tra le parti.
11
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
a) pronuncia ai sensi dell'art. 151, primo comma, c.c., la separazione personale dei coniugi (nato a [...] il giorno 08.03.1967) e CP_1 Parte_1
(nata a [...] il giorno 05.05.1978);
[...]
b) rigetta le domande di addebito della separazione avanzate dalle parti;
c) assegna la casa coniugale, con tutti i mobili che la arredano, sita in Orta di
Atella (CE) alla via Fortunato Giustino n. 7, meglio identificata in atti, a che la abiterà unitamente ai figli, e Parte_1 ER PE
d) pone a carico di l'obbligo di corrispondere a CP_1 Parte_1
entro il giorno 5 di ogni mese, la somma mensile di euro 500,00
(cinquecento/00) per il mantenimento dei figli e (in misura di ER PE
euro 100,00 per e 400,00 per , oltre il 50%, delle spese ER PE
mediche non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale e straordinarie per i figli purché debitamente documentate, come da Protocollo di Intesa del 25-
10-.2019; la somma versata a titolo di mantenimento sarà annualmente ed automaticamente rivalutata, secondo gli indici ISTAT delle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie d'impiegati ed operai;
e) dichiara inammissibili le domande di trasferimento della proprietà immobiliare, di chiusura del conto corrente e di risarcimento del danno avanzate da;
Parte_1
f) dichiara inammissibile la domanda di risarcimento del danno avanzata da
; CP_1
g) compensa le spese di lite tra le parti come indicato in parte motiva;
h) ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della
Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Afragola (NA) per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (atto n. 189, Parte II, Serie A, Registro degli atti di matrimonio dell'anno 2001);
i) manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Aversa nella Camera di Consiglio del 8.04.2025
12 Il Giudice estensore
Dott.ssa Maria Grazia Lamonica
Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Tabarro
13