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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 03/06/2025, n. 1271 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 1271 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
N. 4350/2025 R.G.V.G.
OGGETTO:
DIVORZIO CONGIUNTO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Verona, Quinta Sezione Civile, composta dai seguenti
Magistrati:
DOTT. ERNESTO D'AMICO PRESIDENTE – RELATORE
DOTT.SSA ANTONELLA GUERRA GIUDICE
DOTT. MASSIMO VACCARI GIUDICE ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa ex art. 4 legge n. 898/1970 con ricorso depositato in data
02/04/2025
DA
, nata a [...] il [...], Parte_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Patrizia ORANI del Foro di Verona, come da mandato difensivo in atti, presso il cui studio elegge domicilio;
nato a [...] il [...], Parte_2 rappresentato e difeso dall'Avv. Fabio BIANCARDI del Foro di Verona, come da mandato difensivo in atti, presso il cui studio elegge domicilio.
- RICORRENTI -
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in persona del Procuratore della
Repubblica.
CONCLUSIONI DEI RICORRENTI
1) Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra PT
e celebrato il 25/07/2015 e trascritto nel Registro degli
[...] Parte_2
atti di matrimonio del Comune di Verona (atto n. 186 - parte II - serie A - anno
2015), ordinando al competente Ufficiale dello Stato Civile gli adempimenti di cui all'art. 69 D.P.R. n. 396/2000.
1 2) Affidare congiuntamente ad entrambi i genitori, con Persona_1 collocamento prevalente presso la madre, nella cui abitazione trasferirà la propria residenza.
3) Dare atto che il padre, attesa l'età della figlia, nel rispetto delle esigenze dalla stessa espresse, possa stabilire in autonomia e in accordo con la figlia i giorni di visita ed eventuale pernottamento della minore presso di sé.
4) Dare atto che corrisponderà ad , a titolo di Parte_2 Parte_1 contributo per il mantenimento della figlia la somma mensile Persona_1 di € 350,00, da versarsi in via anticipata entro il giorno 15 di ogni mese, a mezzo bonifico bancario, a partire dal mese di gennaio 2025. Dal mese di gennaio 2026 detto contributo verrà rivalutato secondo gli indici ISTAT, calcolando sull'assegno base e corrispondendo le valutazioni maturate di anno in anno.
5) Dare atto che l'assegno unico per la figlia sarà percepito integralmente da PT
, per cui i obbliga a rinunciare alla sua quota.
[...] Parte_2
6) Dare atto che nel caso di riduzione di detto assegno a seguito del raggiungimento della maggiore età della figlia sussistendo i Persona_1 presupposti del diritto al suo mantenimento, tale riduzione sarà integrata da ntro il limite di € 100,00 mensili. Parte_2
7) Dare atto che ciascun genitore concorrerà nella misura del 50% alle seguenti spese previste dal Protocollo Famiglia del 13 dicembre 2024:
I. spese mediche da documentare, che non richiedono un preventivo accordo: visite mediche specialistiche del S.S.N. prescritte dal medico curante;
cure odontoiatriche presso strutture sanitarie pubbliche;
ticket per trattamenti sanitari erogati dal S.S.N. e per medicinali prescritti dal medico curante, esclusa l'ordinaria farmacia da banco;
protesi e ausili sanitari con prescrizione medica come, a mero titolo esemplificativo, lenti a contatto, lenti da vista con montatura, quest'ultima nei limiti di spesa massima di €
150,00, tutori e plantari ortopedici.
II. spese mediche da documentare, che richiedono uno specifico e preventivo accordo: visite specialistiche in regime di libera professione;
trattamenti sanitari specialistici in regime di libera professione;
terapie; ausili sanitari;
cure termali e fisioterapiche;
interventi chirurgici;
III. spese scolastiche da documentare, che non richiedono un preventivo accordo: tasse scolastiche sino alle scuole di secondo grado richieste da
2 istituti pubblici;
libri di testo, eventualmente anche usati, e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
costi per il trasporto pubblico;
entrata anticipata ed uscita posticipata, se necessarie per impegni lavorativi di entrambi i genitori;
tasse universitarie statali;
IV. spese scolastiche da documentare, che richiedono uno specifico e preventivo accordo: servizio di doposcuola;
tasse scolastiche richieste da istituti privati e per corsi universitari non statali;
costi relativi a corsi di specializzazione;
gite scolastiche con pernottamento;
corsi di recupero e lezioni private;
spese per alloggio universitario;
V. spese extrascolastiche, che non richiedono un preventivo accordo: costi per l'abilitazione alla guida di autoveicoli nei limiti massimi di €
1.500,00 da ripartirsi equamente;
acquisto di strumenti informatici e relativa connessione ad internet domestica, qualora detto strumento sia necessario per lo svolgimento delle attività didattiche, ovvero connesso al programma di studio differenziato (BES); centri ricreativi estivi e gruppi estivi, nei limiti dei costi previsti per quelli comunali o parrocchiali;
VI. spese extrascolastiche, che richiedono un preventivo accordo: attività sportive o artistiche, comprensive anche di abbigliamento e attrezzatura;
corsi di lingue;
spese per baby-sitting; viaggi e vacanze senza i genitori;
centri ricreativi diversi da quelli di cui al capo precedente.
Dare atto che, quando i genitori debbano concordare le spese di cui al capoverso II, IV e VI (spese che richiedono un preventivo accordo), quello dei due che ritenga necessaria o utile la spesa comunichi la propria proposta all'altro; questi, nel caso in cui non sia d'accordo con la spesa o con l'attività, dovrà esprimere in forma scritta entro dieci giorni dalla richiesta un motivato dissenso al sostenimento della stessa. Il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
Dare atto che, in caso di rifiuto immotivato e/o contrario all'interesse della minore, la spesa andrà comunque divisa secondo le quote di spettanza di ciascun genitore.
Nel caso di spese medico-sanitarie, che non necessitano di essere previamente concordate perché urgenti, disporsi che permanga il rispetto della reciproca tempestiva informazione.
Dare atto che il rimborso dovrà avvenire entro dieci giorni dalla consegna, mediante raccomandata A/R o altro mezzo egualmente idoneo (mail o
3 messaggio WhatsApp), delle pezze giustificative attestanti gli esborsi oppure a preventivo approvato, nel caso in cui si tratti di spese che richiedano il preventivo accordo.
8) Dare atto che provvederà a corrispondere alla Parte_2 [...]
– Filiale di RO OC (VR) la somma necessaria a coprire CP_1
l'attuale saldo negativo ai fini della successiva chiusura/estinzione del conto corrente n. 41038621 cointestato ai coniugi entro 30 giorni dal deposito del presente ricorso e che entrambi i coniugi si impegnano a recarsi insieme presso la suddetta filiale per sottoscrivere l'estinzione del suddetto conto corrente nei successivi 15 giorni. Sarà onere di dare Parte_2 comunicazione a dell'avvenuto saldo dello scoperto di conto Parte_1 corrente nei termini sopra indicati.
Qualora non provvedesse a quanto sopra nel termine Parte_2 previsto, dovrà corrispondere ad a titolo di penale l'importo di € Parte_1
100,00 per ogni settimana di ritardo, senza pregiudizio dei maggiori danni e spese conseguenti all'inadempimento o al ritardo.
9) Dare atto che, salvo quanto previsto al punto che precede, le parti hanno definito ogni rapporto patrimoniale e non hanno reciprocamente nulla a pretendere.
10) Dare atto che le spese del presente giudizio saranno compensate tra le parti con rinuncia alla solidarietà.
CONCLUSIONI DEL PUBBLICO MINISTERO: “Visto, nulla si oppone”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I coniugi chiedono al Tribunale di Verona di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, ritenendo sussistenti i presupposti di cui all'art. 3 n. 2 lett. b)
Legge n. 898/1970, come modificato dai successivi interventi normativi.
Risulta in atti la presenza di prole minorenne alla data di deposito del ricorso.
Risulta, altresì, che dal momento della separazione la convivenza non è più ripresa.
I coniugi concordano le condizioni del divorzio come in atti ed insistono per l'accoglimento della domanda.
Intervenuto in causa il Pubblico Ministero, la causa va in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è fondata e va, pertanto, accolta.
4 Sussistono, infatti, i presupposti di applicazione dell'art. 3 n. 2 lett. b) Legge n.
898/1970, come modificato dai successivi interventi normativi.
I coniugi, in base all'accordo raggiunto, hanno dimostrato la volontà di pervenire allo scioglimento definitivo del vincolo coniugale. Il Collegio non può che recepire tale intendimento.
Dai documenti acquisiti risulta che dalla separazione personale al momento del deposito del ricorso per divorzio sono decorsi i termini di legge.
I coniugi hanno raggiunto un accordo con riferimento alla questione dell'affidamento della prole. La decisione appare corretta da quanto è emerso dagli elementi acquisiti al processo.
I ricorrenti hanno trovato un'intesa relativa alle condizioni patrimoniali del divorzio con riferimento alla posizione della prole. Avuto riguardo alla situazione economica di ciascun genitore, la determinazione delle parti può essere condivisa.
La comune volontà delle parti può venire trasfusa nella sentenza, atteso che le condizioni relative alla prole appaiono conformi all'interesse della medesima.
Tenuto conto della condivisa regolamentazione dell'affidamento, del collocamento e delle visite del genitore non collocatario, si ritiene superfluo procedere all'ascolto della minore.
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona, definitivamente pronunciando sul ricorso presentato congiuntamente dai coniugi, con l'intervento in causa del Pubblico Ministero, così decide:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti come indicate, alle condizioni specificate nella epigrafe della presente decisione;
2) manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza, una volta passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui all'art. 69 D.P.R. n. 396/2000.
Così deciso in camera di consiglio in data 23/05/2025
Il Presidente
Ernesto d'Amico
5
N. 4350/2025 R.G.V.G.
OGGETTO:
DIVORZIO CONGIUNTO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Verona, Quinta Sezione Civile, composta dai seguenti
Magistrati:
DOTT. ERNESTO D'AMICO PRESIDENTE – RELATORE
DOTT.SSA ANTONELLA GUERRA GIUDICE
DOTT. MASSIMO VACCARI GIUDICE ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa ex art. 4 legge n. 898/1970 con ricorso depositato in data
02/04/2025
DA
, nata a [...] il [...], Parte_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Patrizia ORANI del Foro di Verona, come da mandato difensivo in atti, presso il cui studio elegge domicilio;
nato a [...] il [...], Parte_2 rappresentato e difeso dall'Avv. Fabio BIANCARDI del Foro di Verona, come da mandato difensivo in atti, presso il cui studio elegge domicilio.
- RICORRENTI -
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in persona del Procuratore della
Repubblica.
CONCLUSIONI DEI RICORRENTI
1) Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra PT
e celebrato il 25/07/2015 e trascritto nel Registro degli
[...] Parte_2
atti di matrimonio del Comune di Verona (atto n. 186 - parte II - serie A - anno
2015), ordinando al competente Ufficiale dello Stato Civile gli adempimenti di cui all'art. 69 D.P.R. n. 396/2000.
1 2) Affidare congiuntamente ad entrambi i genitori, con Persona_1 collocamento prevalente presso la madre, nella cui abitazione trasferirà la propria residenza.
3) Dare atto che il padre, attesa l'età della figlia, nel rispetto delle esigenze dalla stessa espresse, possa stabilire in autonomia e in accordo con la figlia i giorni di visita ed eventuale pernottamento della minore presso di sé.
4) Dare atto che corrisponderà ad , a titolo di Parte_2 Parte_1 contributo per il mantenimento della figlia la somma mensile Persona_1 di € 350,00, da versarsi in via anticipata entro il giorno 15 di ogni mese, a mezzo bonifico bancario, a partire dal mese di gennaio 2025. Dal mese di gennaio 2026 detto contributo verrà rivalutato secondo gli indici ISTAT, calcolando sull'assegno base e corrispondendo le valutazioni maturate di anno in anno.
5) Dare atto che l'assegno unico per la figlia sarà percepito integralmente da PT
, per cui i obbliga a rinunciare alla sua quota.
[...] Parte_2
6) Dare atto che nel caso di riduzione di detto assegno a seguito del raggiungimento della maggiore età della figlia sussistendo i Persona_1 presupposti del diritto al suo mantenimento, tale riduzione sarà integrata da ntro il limite di € 100,00 mensili. Parte_2
7) Dare atto che ciascun genitore concorrerà nella misura del 50% alle seguenti spese previste dal Protocollo Famiglia del 13 dicembre 2024:
I. spese mediche da documentare, che non richiedono un preventivo accordo: visite mediche specialistiche del S.S.N. prescritte dal medico curante;
cure odontoiatriche presso strutture sanitarie pubbliche;
ticket per trattamenti sanitari erogati dal S.S.N. e per medicinali prescritti dal medico curante, esclusa l'ordinaria farmacia da banco;
protesi e ausili sanitari con prescrizione medica come, a mero titolo esemplificativo, lenti a contatto, lenti da vista con montatura, quest'ultima nei limiti di spesa massima di €
150,00, tutori e plantari ortopedici.
II. spese mediche da documentare, che richiedono uno specifico e preventivo accordo: visite specialistiche in regime di libera professione;
trattamenti sanitari specialistici in regime di libera professione;
terapie; ausili sanitari;
cure termali e fisioterapiche;
interventi chirurgici;
III. spese scolastiche da documentare, che non richiedono un preventivo accordo: tasse scolastiche sino alle scuole di secondo grado richieste da
2 istituti pubblici;
libri di testo, eventualmente anche usati, e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
costi per il trasporto pubblico;
entrata anticipata ed uscita posticipata, se necessarie per impegni lavorativi di entrambi i genitori;
tasse universitarie statali;
IV. spese scolastiche da documentare, che richiedono uno specifico e preventivo accordo: servizio di doposcuola;
tasse scolastiche richieste da istituti privati e per corsi universitari non statali;
costi relativi a corsi di specializzazione;
gite scolastiche con pernottamento;
corsi di recupero e lezioni private;
spese per alloggio universitario;
V. spese extrascolastiche, che non richiedono un preventivo accordo: costi per l'abilitazione alla guida di autoveicoli nei limiti massimi di €
1.500,00 da ripartirsi equamente;
acquisto di strumenti informatici e relativa connessione ad internet domestica, qualora detto strumento sia necessario per lo svolgimento delle attività didattiche, ovvero connesso al programma di studio differenziato (BES); centri ricreativi estivi e gruppi estivi, nei limiti dei costi previsti per quelli comunali o parrocchiali;
VI. spese extrascolastiche, che richiedono un preventivo accordo: attività sportive o artistiche, comprensive anche di abbigliamento e attrezzatura;
corsi di lingue;
spese per baby-sitting; viaggi e vacanze senza i genitori;
centri ricreativi diversi da quelli di cui al capo precedente.
Dare atto che, quando i genitori debbano concordare le spese di cui al capoverso II, IV e VI (spese che richiedono un preventivo accordo), quello dei due che ritenga necessaria o utile la spesa comunichi la propria proposta all'altro; questi, nel caso in cui non sia d'accordo con la spesa o con l'attività, dovrà esprimere in forma scritta entro dieci giorni dalla richiesta un motivato dissenso al sostenimento della stessa. Il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
Dare atto che, in caso di rifiuto immotivato e/o contrario all'interesse della minore, la spesa andrà comunque divisa secondo le quote di spettanza di ciascun genitore.
Nel caso di spese medico-sanitarie, che non necessitano di essere previamente concordate perché urgenti, disporsi che permanga il rispetto della reciproca tempestiva informazione.
Dare atto che il rimborso dovrà avvenire entro dieci giorni dalla consegna, mediante raccomandata A/R o altro mezzo egualmente idoneo (mail o
3 messaggio WhatsApp), delle pezze giustificative attestanti gli esborsi oppure a preventivo approvato, nel caso in cui si tratti di spese che richiedano il preventivo accordo.
8) Dare atto che provvederà a corrispondere alla Parte_2 [...]
– Filiale di RO OC (VR) la somma necessaria a coprire CP_1
l'attuale saldo negativo ai fini della successiva chiusura/estinzione del conto corrente n. 41038621 cointestato ai coniugi entro 30 giorni dal deposito del presente ricorso e che entrambi i coniugi si impegnano a recarsi insieme presso la suddetta filiale per sottoscrivere l'estinzione del suddetto conto corrente nei successivi 15 giorni. Sarà onere di dare Parte_2 comunicazione a dell'avvenuto saldo dello scoperto di conto Parte_1 corrente nei termini sopra indicati.
Qualora non provvedesse a quanto sopra nel termine Parte_2 previsto, dovrà corrispondere ad a titolo di penale l'importo di € Parte_1
100,00 per ogni settimana di ritardo, senza pregiudizio dei maggiori danni e spese conseguenti all'inadempimento o al ritardo.
9) Dare atto che, salvo quanto previsto al punto che precede, le parti hanno definito ogni rapporto patrimoniale e non hanno reciprocamente nulla a pretendere.
10) Dare atto che le spese del presente giudizio saranno compensate tra le parti con rinuncia alla solidarietà.
CONCLUSIONI DEL PUBBLICO MINISTERO: “Visto, nulla si oppone”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I coniugi chiedono al Tribunale di Verona di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, ritenendo sussistenti i presupposti di cui all'art. 3 n. 2 lett. b)
Legge n. 898/1970, come modificato dai successivi interventi normativi.
Risulta in atti la presenza di prole minorenne alla data di deposito del ricorso.
Risulta, altresì, che dal momento della separazione la convivenza non è più ripresa.
I coniugi concordano le condizioni del divorzio come in atti ed insistono per l'accoglimento della domanda.
Intervenuto in causa il Pubblico Ministero, la causa va in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è fondata e va, pertanto, accolta.
4 Sussistono, infatti, i presupposti di applicazione dell'art. 3 n. 2 lett. b) Legge n.
898/1970, come modificato dai successivi interventi normativi.
I coniugi, in base all'accordo raggiunto, hanno dimostrato la volontà di pervenire allo scioglimento definitivo del vincolo coniugale. Il Collegio non può che recepire tale intendimento.
Dai documenti acquisiti risulta che dalla separazione personale al momento del deposito del ricorso per divorzio sono decorsi i termini di legge.
I coniugi hanno raggiunto un accordo con riferimento alla questione dell'affidamento della prole. La decisione appare corretta da quanto è emerso dagli elementi acquisiti al processo.
I ricorrenti hanno trovato un'intesa relativa alle condizioni patrimoniali del divorzio con riferimento alla posizione della prole. Avuto riguardo alla situazione economica di ciascun genitore, la determinazione delle parti può essere condivisa.
La comune volontà delle parti può venire trasfusa nella sentenza, atteso che le condizioni relative alla prole appaiono conformi all'interesse della medesima.
Tenuto conto della condivisa regolamentazione dell'affidamento, del collocamento e delle visite del genitore non collocatario, si ritiene superfluo procedere all'ascolto della minore.
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona, definitivamente pronunciando sul ricorso presentato congiuntamente dai coniugi, con l'intervento in causa del Pubblico Ministero, così decide:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti come indicate, alle condizioni specificate nella epigrafe della presente decisione;
2) manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza, una volta passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui all'art. 69 D.P.R. n. 396/2000.
Così deciso in camera di consiglio in data 23/05/2025
Il Presidente
Ernesto d'Amico
5