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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 04/12/2025, n. 3289 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 3289 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G.N. 1100/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Terza Civile nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Laura Sara Tragni Presidente
Dott. Maura Caterina Barberis Consigliere
Dott. Isabella Ciriaco Consigliere istr. est.
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa in grado d'Appello avverso la sentenza n. 1610/2025 del Tribunale di Milano, pubblicata il 25/02/2025, non notificata.
TRA
(P.IVA. , in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1 tempore, con il patrocinio dell'Avv. NAPOLI ANNA LISA (C.F. ), C.F._1 elettivamente domiciliata in PIAZZA LUIGI DI SAVOIA 2 MILANO, presso lo Studio di quest'ultima, per procura notarile in atti;
-APPELLANTE-
CONTRO
in proprio (C.F. ) e quale legale rappresentante Controparte_1 C.F._2 dell' (CF. ) Controparte_2 P.IVA_2
-APPELLATI CONTUMACI-
E
(P.Iva , in persona del legale rappresentante pro Controparte_3 P.IVA_3 tempore, con il patrocinio dell'Avv. RASPAGLIESI MATILDE VANESSA MARIA (C.F.
) elettivamente domiciliata in CORSO DI PORTA VITTORIA 18 MILANO C.F._3 presso lo Studio di quest'ultima, giusta delega in atti;
ZA MA
E
1 (C.F. ) Controparte_4 C.F._4
-TERZO CHIAMATO CONTUMACE-
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Milano, n. 1610/2025 RG 18280/2022, pubblicata il 25/02/2025, non notificata, in materia di “Somministrazione”.
CONCLUSIONI:
Per Parte_1
“Voglia la Corte d'Appello di Milano, ogni contraria istanza disattesa e respinta, così giudicare accogliere il presente appello ed in parziale riforma della Sentenza n. 1610/2025, pubblicata il
25/02/2025, mai notificata, resa inter partes dal Tribunale di Milano, in persona del Giudice dott.ssa
OV RD, nel procedimento NRG 18280/2022, Voglia
- dichiarare non tenuta al rimborso delle spese nei confronti di e per l'effetto Pt_1 Controparte_3 condannare in persona del rappresentante legale, in solido con Controparte_2 Controparte_1 in proprio, a rimborsare a le spese di lite, liquidate omnia in euro 2.831,00, oltre Controparte_3
4% e iva di legge se dovuta;
- per effetto della riforma della sentenza, condannare a restituire a l'importo Controparte_3 Pt_1 di € 3.385,88, oltre agli interessi maturati, ricevuto in esecuzione della sentenza impugnata;
- con vittoria di spese.”
Per Controparte_3
“che l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, reiectis adversis, voglia,
a) dichiarare inammissibile e comunque rigettare l'appello proposto da per Parte_1 la riforma parziale della sentenza n. 1610/2025 emessa dal Tribunale di Milano, all'esito del procedimento di cui al RG. 18280/2022, in data 25 febbraio 2025 e pubblicata in pari data per le suesposte motivazioni, con conseguente integrale conferma della medesima e rigetto di tutte le domande ex adverso formulate;
b) in ogni caso, con vittoria di onorari, competenze e spese del presente giudizio.”
Fatti, svolgimento del processo e motivi d'appello.
La vicenda controversa origina da un decreto ingiuntivo (n. 4588/2022 del Tribunale di Milano) relativo a fatture emesse da per fornitura di energia elettrica nei confronti Parte_1 dell' Controparte_2
2 A seguito di una verifica periodica effettuata da distributore di Controparte_3 Parte_1
presso il sito di consumo di era emersa la manomissione del misuratore ivi
[...] CP_2 installato con la conseguente necessità di procedere alla rilevazione dei diversi consumi mai pagati e contestati all' In ragione di tali consumi, emetteva una serie di Controparte_2 Pt_1 fatture, poi azionate in via monitoria avanti al Tribunale di Milano.
Il Sig. , in proprio e quale legale rappresentante di , incardinava CP_1 Controparte_2 opposizione al decreto ingiuntivo emesso, eccependo, in via preliminare, l'incompetenza territoriale del Tribunale di Milano in favore del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere e la propria carenza di legittimazione passiva, risultando gestori effettivi di e, dunque, assuntori dell'obbligo CP_2 verso i Sig.ri e (dei quali l'opponente aveva Parte_1 Controparte_4 Controparte_5 richiesto ed ottenuto la chiamata in causa); nel merito, sosteneva l'infondatezza della pretesa creditoria di contestando l'ammontare del credito in ragione dell'erroneità dei Parte_1 conteggi effettuati e, in definitiva, del difetto di prova dei consumi portati dalle fatture azionate.
Si costituiva in giudizio (di seguito solo ), domandando e ottenendo la Parte_1 Pt_1 chiamata in giudizio di (di seguito solo ), che si costituiva Controparte_3 Controparte_3 regolarmente.
Si costituiva altresì il chiamato , respingendo ogni responsabilità in capo a sé, anche Controparte_4 in ragione dell'art. 38 c.c., mentre restava contumace . Controparte_5
Le parti si scambiavano regolarmente le memorie istruttorie e gli scritti conclusivi.
Il Tribunale, rigettate le eccezioni di incompetenza per territorio e di difetto di legittimazione passiva, si pronunciava in questi termini: “conferma il Decreto ingiuntivo n. 4588/2022 Rg 8512/2022 del
Tribunale di Milano non già dichiarato provvisoriamente esecutivo. Condanna in Controparte_2 persona del rappresentante legale in solido con in proprio a rimborsare a Controparte_1 [...]
le spese di lite, liquidate omnia in € 2831,00 oltre cpa 4% e iva di legge se dovuta a CP_6
le spese di lite liquidate omnia in euro € 982,35 oltre 4% e iva di legge se dovuta. Controparte_4
Condanna in persona del legale rappresentante a rimborsare E-Distribuzione le Controparte_6 spese di lite liquidate omnia in euro 2831,00 oltre 4% e iva di legge se dovuta”.
La sentenza viene impugnata da , vittoriosa nel merito in primo grado, solo con riferimento Pt_1 alla condanna pronunciata a suo carico di rifondere le spese di giudizio sopportate da . Controparte_3
Con l'unico motivo d'appello proposto, censura la condanna alla refusione delle spese Pt_1 sostenute dalla terza chiamata poste a carico di anziché in capo all'opponente, sia in base al Pt_1 principio di soccombenza che in forza del principio di causazione: la chiamata del terzo era stata infatti necessitata dall'eccezione di erroneità dei conteggi pretestuosamente sollevata dal debitore.
In particolare, a sostegno della doglianza, cita:
3 a) la recente ordinanza n. 6144/2024, con cui la Corte di Cassazione ha stabilito che "in forza del principio di causazione - che, unitamente a quello di soccombenza, regola il riparto delle spese di lite - il rimborso delle spese processuali sostenute dal terzo chiamato in garanzia dal convenuto deve essere posto a carico dell'attore qualora la chiamata in causa si sia resa necessaria in relazione alle tesi sostenute dall'attore stesso e queste siano risultate infondate,
a nulla rilevando che l'attore non abbia proposto nei confronti del terzo alcuna domanda;
il rimborso rimane, invece, a carico della parte che ha chiamato o fatto chiamare in causa il terzo qualora l'iniziativa del chiamante, rivelatasi manifestamente infondata o palesemente arbitraria, concreti un esercizio abusivo del diritto di difesa".
b) Cassazione n. 475/25, che altresì ha chiarito che “(…) non è sufficiente la virtuale infondatezza della domanda di garanzia proposta nei confronti del terzo chiamato in causa da parte del convenuto, e rimasta assorbita per il rigetto della principale, a giustificare
l'omessa condanna dell'attore soccombente al pagamento delle spese processuali sostenute dal chiamato stesso. È, invece, necessario che la chiamata in garanzia non sia semplicemente virtualmente infondata, ma risulti addirittura del tutto arbitraria, in quanto priva di una logica e ragionevole connessione con la domanda principale, al punto da potersi ritenere del tutto eccentrica rispetto alla stessa e da costituire, quindi, un vero e proprio abuso dello strumento processuale e del diritto di difesa”.
Si costituisce in appello , contestando il gravame e chiedendo la conferma della Controparte_3 sentenza di primo grado: in particolare evidenzia come il primo giudice avesse reputato generica la contestazione dei conteggi operata dall'opponente e che aveva già a disposizione la Pt_1 documentazione necessaria a vincere le eccezioni avversarie, con la conseguenza che la chiamata in giudizio si era rivelata superflua con conseguente onere per la chiamante di sopportarne le spese.
All'udienza del 23/09/2025, il Giudice Istruttore, “verificata la regolarità della notifica all'appellato Cont
in proprio e quale legale rappresentante di nonché a , non CP_1 Controparte_4 costituitisi e non presenti in udienza”, ne ha dichiarato la contumacia e, visto l'art. 350-bis c.p.c., fissava l'udienza dell'11/11/2025 per la discussione orale della causa, “assegnando termine alle parti sino a 10 giorni prima dell'udienza per il deposito di note conclusive”.
All'udienza del 11/11/2025, a seguito di discussione, la causa era trattenuta in decisione dal collegio ai sensi dell'art. 350-bis – 281-sexies ult. co. c.p.c.
Ragioni della decisione.
1. L'appello merita accoglimento.
4 2. La presente controversia verte in materia di somministrazione di energia elettrica;
pertanto, ai fini della decisione, occorre richiamare brevemente la disciplina settoriale e la giurisprudenza che si occupa della ripartizione dell'onere probatorio con riferimento a questa tipologia contrattuale.
3. Il criterio di riparto dell'onere di allegazione e prova dell'azione di adempimento contrattuale, su cui si basa l'azione monitoria di , è previsto e regolato dagli artt. 1218 e 2697 c.c. e dal Pt_1 principio della vicinanza della prova, in forza dei quali spetta al preteso creditore allegare e provare la fonte negoziale (o legale) dell'obbligazione che si sostiene totalmente o parzialmente inadempiuta e, ciò fatto, incombe al debitore allegare e provare di avere adempiuto esattamente o di non avere potuto adempiere per causa a sé non imputabile (Cass. civ. SS.UU. del 23.09.2013
n. 21678; Cass. civ. sez. 2 del 26.07.2013 n. 18125; Cass. civ. SS.UU. del 30.10.2001 n. 13533).
4. Con riferimento ai contratti di somministrazione, la Corte di Cassazione, con orientamento consolidato, ha stabilito che – in applicazione dell'art. 2697 c.c. e del principio della vicinanza della prova – la bolletta (ora fattura) è idonea a dimostrare l'entità dei consumi e la correttezza dei corrispettivi in assenza di contestazioni da parte dell'utente, mentre, in caso di contestazione
(dei consumi o dei corrispettivi), spetta alla somministrante provare il quantum del bene o servizio somministrato e la conformità dei corrispettivi applicati a quelli concordati (ex multis: Cass. civ. sez. 3 2.12.2002, n. 17041; Cass. civ. sez. 3, 28.05.2004, n. 10313, Cass. civ. sez. 3 16.06.2011
n. 13193; Cass. civ. sez. 3 del 22.11.2016 n. 23699).
5. Tali assunti si devono coordinare con il principio di contestazione specifica, codificato dagli artt.
115 e 167 c.p.c., in virtù del quale la mancata contestazione specifica di circostanze allegate produce l'effetto della relevatio ab onere probandi a favore di chi ha allegato il fatto incontestato
(ex multis: Cass. civ. sez. 6 del 21.08.2012 n. 14594), con la precisazione che:
(i) la mera contestazione dell'esistenza della prova di un fatto non equivale a contestazione specifica: “In materia di prova civile, la generica deduzione di assenza di prova senza negazione del fatto storico non è equiparabile alla specifica contestazione di cui all'art.
115 c.p.c” (Cass. civ. sez.
6-3 del 27.08.2020 n. 17889; conf.: Cass. civ. sez. 2, ord. del
28.09.2017 n. 22701);
(ii) l'onere di contestazione specifica è espressione del principio di leale collaborazione tra le parti e si declina specularmente rispetto all'onere di allegazione incombente sull'attore
(Cass. civ. sez. L del 27.04.2021 n. 11115; Cass. civ. sez. 2 del 1.12.2021 n. 37788; Cass. civ. sez.
6-3 del 26.11.2020 n. 26908; Cass. civ. sez. 2 del 29.09.2020 n. 20525).
6. Nel caso di specie, l'opponente in primo grado aveva contestato il “computo [riportato nelle fatture], l'entità e la scarsa aderenza alla realtà dell'entità destinataria della fornitura, del
5 consumo erogato e, di conseguenza, le somme portate, in ragione della quantità del contenuto della prestazione fornita dalla .” Ciò in quanto i consumi riportati “mal si Parte_1 raccordano con il consumo storico fatturato all'opponente”, che risultava invece più consono a un'attività “non continuativa”, “saltuaria” e “dilettantistica” come quella esercitata dal
. CP_2
7. A fronte di una simile contestazione, ha coerentemente svolto la chiamata in giudizio di Pt_1
, in quanto era suo preciso onere difensivo vincere la contestazione dei consumi Controparte_3 da parte dell'opponente, a nulla valendo che poi, solo ex post, tale contestazione sia stata giudicata generica dal Tribunale.
8. Del resto, il distributore era l'unico soggetto deputato a fornire dati specifici in merito ai criteri seguiti per il calcolo dei consumi, in considerazione del preciso riparto di ruoli e di attività tra fornitore e distributore nell'ambito della rete di somministrazione dell'energia.
9. La disciplina speciale in materia di energia elettrica (L. 14.11.1995 n. 481) ha istituito infatti l'Autorità indipendente di controllo, all'epoca denominata AEEG (acronimo di “Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas”), ora ribattezzata ARERA (acronimo di “Autorità per la Regolazione di Energia, Reti ed Ambiente”): l'Autorità ha tra i suoi compiti principali la regolamentazione del settore con implementazione delle direttive comunitarie e la vigilanza sugli operatori della filiera dell'energia. La Corte di legittimità ha sancito che le disposizioni regolamentari emanate dall'Autorità hanno efficacia integratrice automatica nel contratto di somministrazione ai sensi dell'art. 1339 c.c. nelle materie oggetto di delega di legge o in altre, purché intese a prevedere regole di favore per gli utenti in attuazione della disciplina comunitaria (Cass. civ. sez.
6-3 n.
23184 del 31.10.2014; conf.: Cass. civ. sez. 3 del 25.11.2013 n. 26534; Cass. civ. sez. 3 del
27.07.2011 n. 16401).
10. Quanto alla disciplina euro-unitaria, a partire dal 1993 e con numerose successive decisioni, la
Commissione UE ha stabilito regole per l'efficienza del mercato energetico interno degli Stati per incrementare la competitività nel settore dell'energia ed evitare condotte monopolistiche: a tal fine si è proceduto a separare l'attività di gestione degli elettrodotti da quella di vendita dell'energia, così da consentire l'ingresso nel mercato della somministrazione ad altri operatori.
Anche in ambito nazionale, a seguito della cd “liberalizzazione del mercato dell'energia” disposta dal d. lgs 16.03.1999 n. 79, della l. 23.08.2004 n. 239 e dal d.l. 18.06.2007 n. 73, conv. con mod. dalla l.
3.08.2007 n. 125 (emanati in attuazione della direttiva n. 2003/54/CE), le attività di somministrazione e di distribuzione dell'energia sono state progressivamente distinte e, con la delibera AEEG 111/2006 (attuativa degli artt. 3 e 5 d. lgs 79/1999), definitivamente separate: il concessionario del servizio pubblico di distribuzione dell'energia ha il compito di dispacciare
6 l'energia dalla rete elettrica nazionale al punto di fornitura del singolo utente ed è anche responsabile delle attività di misura (posa, manutenzione, lettura del contatore, nonché rilevazione, validazione ed archiviazione delle misure per un periodo minimo di cinque anni).
L'Autorità ha altresì stabilito con le delibere 30.12.2003 n. 168 e 9.06.2006 n. 111 che per identificare univocamente la fornitura al singolo utente deve essere adoperato il codice alfanumerico standard europeo denominato “POD”, acronimo per “Point of delivery”, cioè
“Punto di consegna”.
11. Con specifico riferimento all'ipotesi di guasto del contatore (a prescindere dalla causa del guasto), il titolo IV della delibera AEEG n. 200/1999 ha previsto le regole da seguire per la ricostruzione dei consumi. In particolare:
• l'art. 9 “Ricostruzione dei consumi” prevede: “Qualora il gruppo di misura installato presso il cliente, a seguito di verifica effettuata dall'esercente su richiesta del cliente medesimo, ovvero di ordinari controlli effettuati dall'esercente, evidenzi un errore, in eccesso o in difetto, nella registrazione dei consumi superiore a quello previsto dalla normativa tecnica vigente, l'esercente procede alla ricostruzione dei consumi registrati erroneamente ed alla determinazione del relativo conguaglio, dandone adeguata informazione al cliente interessato, al quale deve essere consegnata copia del relativo verbale compilato al termine della verifica dal personale preposto.”.
• L'art. 10 “Periodo di ricostruzione dei consumi” sancisce: “
1. La ricostruzione dei consumi deve avere come periodo di riferimento l'intervallo di tempo compreso tra il momento in cui si è verificato il guasto o la rottura del gruppo di misura, se determinabile con certezza, ed il momento in cui l'esercente provvede alla sostituzione o riparazione del gruppo di misura medesimo”.
• L'art. 11 “Modalità di ricostruzione dei consumi” prevede: “1 Per il periodo di ricostruzione individuato ai sensi del precedente art. 10, i consumi devono essere ricostruiti sulla base dell'errore di misurazione accertato in sede di verifica del gruppo di misura, eventualmente corretto sulla base delle rilevazioni di un secondo gruppo di misura di controllo, installato in parallelo al gruppo di misura principale per iniziativa dell'esercente (…) 2. L'importo dovuto in base agli esiti della ricostruzione dei consumi
e la documentazione giustificativa di tale importo, comprensiva delle modalità di determinazione del momento del guasto o della rottura, delle stime dettagliate della ricostruzione e della metodologia di stima utilizzata, devono essere resi noti al cliente prima dell'eventuale sostituzione del gruppo di misura guasto e, salvo documentabili ragioni tecniche, non più tardi di due mesi dalla data di effettuazione della verifica del
7 gruppo di misura. Nel caso in cui il guasto richieda l'immediata sostituzione del gruppo di misura, tale sostituzione può avvenire soltanto con il consenso scritto del cliente che, presa visione dei consumi registrati dal gruppo di misura al momento della sua sostituzione, li sottoscrive.
3. Il cliente ha trenta giorni di tempo dal ricevimento della comunicazione scritta dei risultati della ricostruzione dei consumi da parte dell'esercente per presentare le proprie osservazioni scritte, adeguatamente documentate, e contestare la ricostruzione dei consumi effettuata dall'esercente (…)”.
12. Alla stregua della disciplina di settore succintamente richiamata, la giurisprudenza reputa che le misurazioni dell'energia distribuita al singolo POD eseguite dal RI locale costituiscano in linea di massima idonea prova della misura dell'energia effettivamente erogata, a meno che l'utente fornisca specifici elementi atti ad inficiare l'attendibilità delle misure accertate o ricostruite dal RI locale (ad esempio, per i consumi misurati: fotografie del contatore che dimostrino dati di lettura diversi dalle misure registrate dal RI locale, o incongruità intrinseca delle misure registrate dal RI tra loro o con la potenza della fornitura;
per i consumi ricostruiti: abnormità dei consumi ricostruiti dal distributore in confronto con documentati consumi storici anteriori o successivi dell'utente, prova di prelievo illecito da parte di terzi nonostante idonea vigilanza, ecc.).
13. Tale orientamento giurisprudenziale è stato di recente confermato anche dalla Corte di legittimità:
“In tema di contratto di somministrazione di energia elettrica, l'utente che intenda contestare
l'anomalia dei consumi, ritenuti eccessivi, a causa della manomissione del contatore da parte di terzi, è tenuto a dimostrare la sproporzione manifesta del consumo rilevato rispetto a quello effettivamente sostenuto, nonché a provare l'attività illecita del terzo, ovvero di avere diligentemente vigilato affinché intrusioni di terzi non potessero alterare il normale funzionamento del contatore.” (Cass. civ. sez.
6-3 del 17.05.2022 n. 15771; conf.: Cass. civ. sez.
1 del 19.07.2018 n. 19154).
14. Posto tale quadro di riferimento, , in quanto concessionario della distribuzione Controparte_3 locale dell'energia elettrica dalla rete nazionale al POD dell'utente, era l'unico soggetto -in base alla disciplina speciale ARERA- deputato a rilevare, ricostruire e, dunque eventualmente, a provare in giudizio, i consumi dell'energia erogata. Per cui aveva il potere e il Controparte_3 dovere di procedere alla verifica del contatore (e alle conseguenti ricostruzioni dei consumi).
Accertato il prelievo abusivo il distributore ha trasmesso i dati di consumo al fornitore (nel caso di specie ) ai fini della fatturazione, affinchè richiedesse il pagamento degli importi Parte_1 dovuti a titolo, appunto, di trasporto e distribuzione dell'energia. È evidente che nella Pt_1 sua qualità di fornitore- si è limitata a recepire i dati di misurazione rilevati, ricostruiti e
8 comunicati dal distributore, per cui non appare affatto eccentrica la chiamata in giudizio operata da , dettata dalla necessità di replicare alle contestazioni sollevate in merito alla verifica Pt_1 dei contatori e alla rilevazione/ricostruzione dei consumi.
15. Di conseguenza, l'appello proposto deve essere accolto, in quanto il giudice di primo grado non ha fatto corretta applicazione dei principi di soccombenza e di causazione che regolano la condanna al rimborso delle spese di lite del terzo inutilmente chiamato.
16. Tali principi sono richiamati dalla giurisprudenza invocata dall'appellante ma anche da successiva giurisprudenza di legittimità1, nonché da ulteriori pronunce di merito2, anche di questa Corte.3
17. A nulla, si ribadisce, rileva che la contestazione opposta dal debitore, all'esito dell'esame di merito del Tribunale, si sia rivelata generica. Infatti, non si può chiedere al creditore di non spiegare, anche solo prudenzialmente, la chiamata in causa del soggetto il cui operato veniva contestato da parte del debitore, affinché questi possa controdedurre e versare in atti – come poi accaduto– la documentazione a sostegno di quanto eseguito e, dunque, della correttezza di quanto preteso. Diversamente si imporrebbe ingiustamente al creditore una prognosi ex ante delle eccezioni avversarie e l'assunzione di un azzardo difensivo: non svolgere chiamata alcuna rischiando che poi, all'esito delle valutazioni di merito, il giudice consideri specifica la contestazione dei consumi e dunque non provata la somministrazione di certe quantità di energia e i crediti da ciò derivanti.
18. Si osserva infine che è stato lo stesso Tribunale, autorizzando la chiamata in giudizio, a stabilire che fosse “opportuna la chiamata in causa del RI locale E- Distribuzione, unico soggetto deputato a verificare la correttezza dei misuratori e a trasmettere ai trader i dati per
l'emissione delle fatture.” A fronte di tale condivisibile valutazione, conforme ai principi normativi sopra esposti, risulta poi distonica la successiva condanna della chiamante a sopportare le spese di lite di . Controparte_3
19. La sentenza di primo grado deve essere pertanto riformata con riferimento alla condanna di alle spese sostenute dalla terza chiamata, nella misura già liquidata (non contestata sul Pt_1 quantum), da porre a carico di , in solido con , con la Controparte_2 Controparte_1 conseguente condanna di a restituire a la somma di € 3.385,88 da Controparte_3 Pt_1 quest'ultima versata in esecuzione della sentenza del Tribunale, oltre agli interessi maturati dal pagamento al saldo effettivo (cfr Cass. Sentenza n. 6942 del 23/03/2010). 20. Con riguardo alle spese del grado d'appello, invece, queste dovranno essere poste a carico di
, in base al principio di soccombenza, per essersi la stessa opposta Controparte_3 all'accoglimento del gravame. Tali spese si liquidano -facendo riferimento ai criteri di cui al D.M.
147/22 in relazione al valore della domanda pari a € 3.385,88, (scaglione da 1.101,00 a 5.200,00), applicando i valori minimi (in considerazione della non complessità della questione) - in complessivi € 1.458,00 per compensi, di cui € 268,00 per la fase di studio, € 268,00 per la fase introduttiva, € 496,00 per la fase di trattazione ed € 426,00 per la fase decisionale.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...] avverso la sentenza del Tribunale di Milano, n. 1610/2025, pubblicata il Parte_1
25/02/2025, in accoglimento del proposto appello e in conseguente parziale riforma della sentenza impugnata, che si conferma nel resto, così provvede:
- condanna in persona del rappresentante legale, in solido con Controparte_2
in proprio, a rimborsare a le spese di lite del giudizio Controparte_1 Controparte_3 di primo grado, come liquidate dal Tribunale di Milano con la sentenza n. 1610/2025 pubblicata il 25/02/2025 in complessivi € 2.831,00 (oltre IVA e CPA);
- condanna E-Distribuzione S.r.l. a restituire a la somma di € 3.385,88, Parte_1 oltre interessi maturati dal pagamento al saldo effettivo;
- condanna E-Distribuzione S.r.l. a rimborsare a le spese del grado Parte_1
d'appello che si liquidano in complessivi € 1.458,00 per compensi, oltre spese forfettarie al
15%, IVA e C.p.a.
Così deciso, in Milano l'11/11/2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott. Isabella Ciriaco Dott. Laura Sara Tragni
Provvedimento scritto con la collaborazione del ott.ssa Irene Milone CP_7
10 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cassazione civile sez. III, 17/09/2025, n. 25469; Cassazione civile sez. II, 10/03/2025, n.6358; Cassazione civile sez. III, 03/02/2025, n.2520; Cassazione civile sez. II, 28/01/2025, n.1958. 2 Corte appello Ancona sez. I, 29/10/2024, n.1549; Corte appello Brescia sez. I, 15/03/2023, n.427. 3 Corte appello Milano n. 3126/2023; Corte appello Milano n. 2119/2022.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Terza Civile nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Laura Sara Tragni Presidente
Dott. Maura Caterina Barberis Consigliere
Dott. Isabella Ciriaco Consigliere istr. est.
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa in grado d'Appello avverso la sentenza n. 1610/2025 del Tribunale di Milano, pubblicata il 25/02/2025, non notificata.
TRA
(P.IVA. , in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1 tempore, con il patrocinio dell'Avv. NAPOLI ANNA LISA (C.F. ), C.F._1 elettivamente domiciliata in PIAZZA LUIGI DI SAVOIA 2 MILANO, presso lo Studio di quest'ultima, per procura notarile in atti;
-APPELLANTE-
CONTRO
in proprio (C.F. ) e quale legale rappresentante Controparte_1 C.F._2 dell' (CF. ) Controparte_2 P.IVA_2
-APPELLATI CONTUMACI-
E
(P.Iva , in persona del legale rappresentante pro Controparte_3 P.IVA_3 tempore, con il patrocinio dell'Avv. RASPAGLIESI MATILDE VANESSA MARIA (C.F.
) elettivamente domiciliata in CORSO DI PORTA VITTORIA 18 MILANO C.F._3 presso lo Studio di quest'ultima, giusta delega in atti;
ZA MA
E
1 (C.F. ) Controparte_4 C.F._4
-TERZO CHIAMATO CONTUMACE-
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Milano, n. 1610/2025 RG 18280/2022, pubblicata il 25/02/2025, non notificata, in materia di “Somministrazione”.
CONCLUSIONI:
Per Parte_1
“Voglia la Corte d'Appello di Milano, ogni contraria istanza disattesa e respinta, così giudicare accogliere il presente appello ed in parziale riforma della Sentenza n. 1610/2025, pubblicata il
25/02/2025, mai notificata, resa inter partes dal Tribunale di Milano, in persona del Giudice dott.ssa
OV RD, nel procedimento NRG 18280/2022, Voglia
- dichiarare non tenuta al rimborso delle spese nei confronti di e per l'effetto Pt_1 Controparte_3 condannare in persona del rappresentante legale, in solido con Controparte_2 Controparte_1 in proprio, a rimborsare a le spese di lite, liquidate omnia in euro 2.831,00, oltre Controparte_3
4% e iva di legge se dovuta;
- per effetto della riforma della sentenza, condannare a restituire a l'importo Controparte_3 Pt_1 di € 3.385,88, oltre agli interessi maturati, ricevuto in esecuzione della sentenza impugnata;
- con vittoria di spese.”
Per Controparte_3
“che l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, reiectis adversis, voglia,
a) dichiarare inammissibile e comunque rigettare l'appello proposto da per Parte_1 la riforma parziale della sentenza n. 1610/2025 emessa dal Tribunale di Milano, all'esito del procedimento di cui al RG. 18280/2022, in data 25 febbraio 2025 e pubblicata in pari data per le suesposte motivazioni, con conseguente integrale conferma della medesima e rigetto di tutte le domande ex adverso formulate;
b) in ogni caso, con vittoria di onorari, competenze e spese del presente giudizio.”
Fatti, svolgimento del processo e motivi d'appello.
La vicenda controversa origina da un decreto ingiuntivo (n. 4588/2022 del Tribunale di Milano) relativo a fatture emesse da per fornitura di energia elettrica nei confronti Parte_1 dell' Controparte_2
2 A seguito di una verifica periodica effettuata da distributore di Controparte_3 Parte_1
presso il sito di consumo di era emersa la manomissione del misuratore ivi
[...] CP_2 installato con la conseguente necessità di procedere alla rilevazione dei diversi consumi mai pagati e contestati all' In ragione di tali consumi, emetteva una serie di Controparte_2 Pt_1 fatture, poi azionate in via monitoria avanti al Tribunale di Milano.
Il Sig. , in proprio e quale legale rappresentante di , incardinava CP_1 Controparte_2 opposizione al decreto ingiuntivo emesso, eccependo, in via preliminare, l'incompetenza territoriale del Tribunale di Milano in favore del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere e la propria carenza di legittimazione passiva, risultando gestori effettivi di e, dunque, assuntori dell'obbligo CP_2 verso i Sig.ri e (dei quali l'opponente aveva Parte_1 Controparte_4 Controparte_5 richiesto ed ottenuto la chiamata in causa); nel merito, sosteneva l'infondatezza della pretesa creditoria di contestando l'ammontare del credito in ragione dell'erroneità dei Parte_1 conteggi effettuati e, in definitiva, del difetto di prova dei consumi portati dalle fatture azionate.
Si costituiva in giudizio (di seguito solo ), domandando e ottenendo la Parte_1 Pt_1 chiamata in giudizio di (di seguito solo ), che si costituiva Controparte_3 Controparte_3 regolarmente.
Si costituiva altresì il chiamato , respingendo ogni responsabilità in capo a sé, anche Controparte_4 in ragione dell'art. 38 c.c., mentre restava contumace . Controparte_5
Le parti si scambiavano regolarmente le memorie istruttorie e gli scritti conclusivi.
Il Tribunale, rigettate le eccezioni di incompetenza per territorio e di difetto di legittimazione passiva, si pronunciava in questi termini: “conferma il Decreto ingiuntivo n. 4588/2022 Rg 8512/2022 del
Tribunale di Milano non già dichiarato provvisoriamente esecutivo. Condanna in Controparte_2 persona del rappresentante legale in solido con in proprio a rimborsare a Controparte_1 [...]
le spese di lite, liquidate omnia in € 2831,00 oltre cpa 4% e iva di legge se dovuta a CP_6
le spese di lite liquidate omnia in euro € 982,35 oltre 4% e iva di legge se dovuta. Controparte_4
Condanna in persona del legale rappresentante a rimborsare E-Distribuzione le Controparte_6 spese di lite liquidate omnia in euro 2831,00 oltre 4% e iva di legge se dovuta”.
La sentenza viene impugnata da , vittoriosa nel merito in primo grado, solo con riferimento Pt_1 alla condanna pronunciata a suo carico di rifondere le spese di giudizio sopportate da . Controparte_3
Con l'unico motivo d'appello proposto, censura la condanna alla refusione delle spese Pt_1 sostenute dalla terza chiamata poste a carico di anziché in capo all'opponente, sia in base al Pt_1 principio di soccombenza che in forza del principio di causazione: la chiamata del terzo era stata infatti necessitata dall'eccezione di erroneità dei conteggi pretestuosamente sollevata dal debitore.
In particolare, a sostegno della doglianza, cita:
3 a) la recente ordinanza n. 6144/2024, con cui la Corte di Cassazione ha stabilito che "in forza del principio di causazione - che, unitamente a quello di soccombenza, regola il riparto delle spese di lite - il rimborso delle spese processuali sostenute dal terzo chiamato in garanzia dal convenuto deve essere posto a carico dell'attore qualora la chiamata in causa si sia resa necessaria in relazione alle tesi sostenute dall'attore stesso e queste siano risultate infondate,
a nulla rilevando che l'attore non abbia proposto nei confronti del terzo alcuna domanda;
il rimborso rimane, invece, a carico della parte che ha chiamato o fatto chiamare in causa il terzo qualora l'iniziativa del chiamante, rivelatasi manifestamente infondata o palesemente arbitraria, concreti un esercizio abusivo del diritto di difesa".
b) Cassazione n. 475/25, che altresì ha chiarito che “(…) non è sufficiente la virtuale infondatezza della domanda di garanzia proposta nei confronti del terzo chiamato in causa da parte del convenuto, e rimasta assorbita per il rigetto della principale, a giustificare
l'omessa condanna dell'attore soccombente al pagamento delle spese processuali sostenute dal chiamato stesso. È, invece, necessario che la chiamata in garanzia non sia semplicemente virtualmente infondata, ma risulti addirittura del tutto arbitraria, in quanto priva di una logica e ragionevole connessione con la domanda principale, al punto da potersi ritenere del tutto eccentrica rispetto alla stessa e da costituire, quindi, un vero e proprio abuso dello strumento processuale e del diritto di difesa”.
Si costituisce in appello , contestando il gravame e chiedendo la conferma della Controparte_3 sentenza di primo grado: in particolare evidenzia come il primo giudice avesse reputato generica la contestazione dei conteggi operata dall'opponente e che aveva già a disposizione la Pt_1 documentazione necessaria a vincere le eccezioni avversarie, con la conseguenza che la chiamata in giudizio si era rivelata superflua con conseguente onere per la chiamante di sopportarne le spese.
All'udienza del 23/09/2025, il Giudice Istruttore, “verificata la regolarità della notifica all'appellato Cont
in proprio e quale legale rappresentante di nonché a , non CP_1 Controparte_4 costituitisi e non presenti in udienza”, ne ha dichiarato la contumacia e, visto l'art. 350-bis c.p.c., fissava l'udienza dell'11/11/2025 per la discussione orale della causa, “assegnando termine alle parti sino a 10 giorni prima dell'udienza per il deposito di note conclusive”.
All'udienza del 11/11/2025, a seguito di discussione, la causa era trattenuta in decisione dal collegio ai sensi dell'art. 350-bis – 281-sexies ult. co. c.p.c.
Ragioni della decisione.
1. L'appello merita accoglimento.
4 2. La presente controversia verte in materia di somministrazione di energia elettrica;
pertanto, ai fini della decisione, occorre richiamare brevemente la disciplina settoriale e la giurisprudenza che si occupa della ripartizione dell'onere probatorio con riferimento a questa tipologia contrattuale.
3. Il criterio di riparto dell'onere di allegazione e prova dell'azione di adempimento contrattuale, su cui si basa l'azione monitoria di , è previsto e regolato dagli artt. 1218 e 2697 c.c. e dal Pt_1 principio della vicinanza della prova, in forza dei quali spetta al preteso creditore allegare e provare la fonte negoziale (o legale) dell'obbligazione che si sostiene totalmente o parzialmente inadempiuta e, ciò fatto, incombe al debitore allegare e provare di avere adempiuto esattamente o di non avere potuto adempiere per causa a sé non imputabile (Cass. civ. SS.UU. del 23.09.2013
n. 21678; Cass. civ. sez. 2 del 26.07.2013 n. 18125; Cass. civ. SS.UU. del 30.10.2001 n. 13533).
4. Con riferimento ai contratti di somministrazione, la Corte di Cassazione, con orientamento consolidato, ha stabilito che – in applicazione dell'art. 2697 c.c. e del principio della vicinanza della prova – la bolletta (ora fattura) è idonea a dimostrare l'entità dei consumi e la correttezza dei corrispettivi in assenza di contestazioni da parte dell'utente, mentre, in caso di contestazione
(dei consumi o dei corrispettivi), spetta alla somministrante provare il quantum del bene o servizio somministrato e la conformità dei corrispettivi applicati a quelli concordati (ex multis: Cass. civ. sez. 3 2.12.2002, n. 17041; Cass. civ. sez. 3, 28.05.2004, n. 10313, Cass. civ. sez. 3 16.06.2011
n. 13193; Cass. civ. sez. 3 del 22.11.2016 n. 23699).
5. Tali assunti si devono coordinare con il principio di contestazione specifica, codificato dagli artt.
115 e 167 c.p.c., in virtù del quale la mancata contestazione specifica di circostanze allegate produce l'effetto della relevatio ab onere probandi a favore di chi ha allegato il fatto incontestato
(ex multis: Cass. civ. sez. 6 del 21.08.2012 n. 14594), con la precisazione che:
(i) la mera contestazione dell'esistenza della prova di un fatto non equivale a contestazione specifica: “In materia di prova civile, la generica deduzione di assenza di prova senza negazione del fatto storico non è equiparabile alla specifica contestazione di cui all'art.
115 c.p.c” (Cass. civ. sez.
6-3 del 27.08.2020 n. 17889; conf.: Cass. civ. sez. 2, ord. del
28.09.2017 n. 22701);
(ii) l'onere di contestazione specifica è espressione del principio di leale collaborazione tra le parti e si declina specularmente rispetto all'onere di allegazione incombente sull'attore
(Cass. civ. sez. L del 27.04.2021 n. 11115; Cass. civ. sez. 2 del 1.12.2021 n. 37788; Cass. civ. sez.
6-3 del 26.11.2020 n. 26908; Cass. civ. sez. 2 del 29.09.2020 n. 20525).
6. Nel caso di specie, l'opponente in primo grado aveva contestato il “computo [riportato nelle fatture], l'entità e la scarsa aderenza alla realtà dell'entità destinataria della fornitura, del
5 consumo erogato e, di conseguenza, le somme portate, in ragione della quantità del contenuto della prestazione fornita dalla .” Ciò in quanto i consumi riportati “mal si Parte_1 raccordano con il consumo storico fatturato all'opponente”, che risultava invece più consono a un'attività “non continuativa”, “saltuaria” e “dilettantistica” come quella esercitata dal
. CP_2
7. A fronte di una simile contestazione, ha coerentemente svolto la chiamata in giudizio di Pt_1
, in quanto era suo preciso onere difensivo vincere la contestazione dei consumi Controparte_3 da parte dell'opponente, a nulla valendo che poi, solo ex post, tale contestazione sia stata giudicata generica dal Tribunale.
8. Del resto, il distributore era l'unico soggetto deputato a fornire dati specifici in merito ai criteri seguiti per il calcolo dei consumi, in considerazione del preciso riparto di ruoli e di attività tra fornitore e distributore nell'ambito della rete di somministrazione dell'energia.
9. La disciplina speciale in materia di energia elettrica (L. 14.11.1995 n. 481) ha istituito infatti l'Autorità indipendente di controllo, all'epoca denominata AEEG (acronimo di “Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas”), ora ribattezzata ARERA (acronimo di “Autorità per la Regolazione di Energia, Reti ed Ambiente”): l'Autorità ha tra i suoi compiti principali la regolamentazione del settore con implementazione delle direttive comunitarie e la vigilanza sugli operatori della filiera dell'energia. La Corte di legittimità ha sancito che le disposizioni regolamentari emanate dall'Autorità hanno efficacia integratrice automatica nel contratto di somministrazione ai sensi dell'art. 1339 c.c. nelle materie oggetto di delega di legge o in altre, purché intese a prevedere regole di favore per gli utenti in attuazione della disciplina comunitaria (Cass. civ. sez.
6-3 n.
23184 del 31.10.2014; conf.: Cass. civ. sez. 3 del 25.11.2013 n. 26534; Cass. civ. sez. 3 del
27.07.2011 n. 16401).
10. Quanto alla disciplina euro-unitaria, a partire dal 1993 e con numerose successive decisioni, la
Commissione UE ha stabilito regole per l'efficienza del mercato energetico interno degli Stati per incrementare la competitività nel settore dell'energia ed evitare condotte monopolistiche: a tal fine si è proceduto a separare l'attività di gestione degli elettrodotti da quella di vendita dell'energia, così da consentire l'ingresso nel mercato della somministrazione ad altri operatori.
Anche in ambito nazionale, a seguito della cd “liberalizzazione del mercato dell'energia” disposta dal d. lgs 16.03.1999 n. 79, della l. 23.08.2004 n. 239 e dal d.l. 18.06.2007 n. 73, conv. con mod. dalla l.
3.08.2007 n. 125 (emanati in attuazione della direttiva n. 2003/54/CE), le attività di somministrazione e di distribuzione dell'energia sono state progressivamente distinte e, con la delibera AEEG 111/2006 (attuativa degli artt. 3 e 5 d. lgs 79/1999), definitivamente separate: il concessionario del servizio pubblico di distribuzione dell'energia ha il compito di dispacciare
6 l'energia dalla rete elettrica nazionale al punto di fornitura del singolo utente ed è anche responsabile delle attività di misura (posa, manutenzione, lettura del contatore, nonché rilevazione, validazione ed archiviazione delle misure per un periodo minimo di cinque anni).
L'Autorità ha altresì stabilito con le delibere 30.12.2003 n. 168 e 9.06.2006 n. 111 che per identificare univocamente la fornitura al singolo utente deve essere adoperato il codice alfanumerico standard europeo denominato “POD”, acronimo per “Point of delivery”, cioè
“Punto di consegna”.
11. Con specifico riferimento all'ipotesi di guasto del contatore (a prescindere dalla causa del guasto), il titolo IV della delibera AEEG n. 200/1999 ha previsto le regole da seguire per la ricostruzione dei consumi. In particolare:
• l'art. 9 “Ricostruzione dei consumi” prevede: “Qualora il gruppo di misura installato presso il cliente, a seguito di verifica effettuata dall'esercente su richiesta del cliente medesimo, ovvero di ordinari controlli effettuati dall'esercente, evidenzi un errore, in eccesso o in difetto, nella registrazione dei consumi superiore a quello previsto dalla normativa tecnica vigente, l'esercente procede alla ricostruzione dei consumi registrati erroneamente ed alla determinazione del relativo conguaglio, dandone adeguata informazione al cliente interessato, al quale deve essere consegnata copia del relativo verbale compilato al termine della verifica dal personale preposto.”.
• L'art. 10 “Periodo di ricostruzione dei consumi” sancisce: “
1. La ricostruzione dei consumi deve avere come periodo di riferimento l'intervallo di tempo compreso tra il momento in cui si è verificato il guasto o la rottura del gruppo di misura, se determinabile con certezza, ed il momento in cui l'esercente provvede alla sostituzione o riparazione del gruppo di misura medesimo”.
• L'art. 11 “Modalità di ricostruzione dei consumi” prevede: “1 Per il periodo di ricostruzione individuato ai sensi del precedente art. 10, i consumi devono essere ricostruiti sulla base dell'errore di misurazione accertato in sede di verifica del gruppo di misura, eventualmente corretto sulla base delle rilevazioni di un secondo gruppo di misura di controllo, installato in parallelo al gruppo di misura principale per iniziativa dell'esercente (…) 2. L'importo dovuto in base agli esiti della ricostruzione dei consumi
e la documentazione giustificativa di tale importo, comprensiva delle modalità di determinazione del momento del guasto o della rottura, delle stime dettagliate della ricostruzione e della metodologia di stima utilizzata, devono essere resi noti al cliente prima dell'eventuale sostituzione del gruppo di misura guasto e, salvo documentabili ragioni tecniche, non più tardi di due mesi dalla data di effettuazione della verifica del
7 gruppo di misura. Nel caso in cui il guasto richieda l'immediata sostituzione del gruppo di misura, tale sostituzione può avvenire soltanto con il consenso scritto del cliente che, presa visione dei consumi registrati dal gruppo di misura al momento della sua sostituzione, li sottoscrive.
3. Il cliente ha trenta giorni di tempo dal ricevimento della comunicazione scritta dei risultati della ricostruzione dei consumi da parte dell'esercente per presentare le proprie osservazioni scritte, adeguatamente documentate, e contestare la ricostruzione dei consumi effettuata dall'esercente (…)”.
12. Alla stregua della disciplina di settore succintamente richiamata, la giurisprudenza reputa che le misurazioni dell'energia distribuita al singolo POD eseguite dal RI locale costituiscano in linea di massima idonea prova della misura dell'energia effettivamente erogata, a meno che l'utente fornisca specifici elementi atti ad inficiare l'attendibilità delle misure accertate o ricostruite dal RI locale (ad esempio, per i consumi misurati: fotografie del contatore che dimostrino dati di lettura diversi dalle misure registrate dal RI locale, o incongruità intrinseca delle misure registrate dal RI tra loro o con la potenza della fornitura;
per i consumi ricostruiti: abnormità dei consumi ricostruiti dal distributore in confronto con documentati consumi storici anteriori o successivi dell'utente, prova di prelievo illecito da parte di terzi nonostante idonea vigilanza, ecc.).
13. Tale orientamento giurisprudenziale è stato di recente confermato anche dalla Corte di legittimità:
“In tema di contratto di somministrazione di energia elettrica, l'utente che intenda contestare
l'anomalia dei consumi, ritenuti eccessivi, a causa della manomissione del contatore da parte di terzi, è tenuto a dimostrare la sproporzione manifesta del consumo rilevato rispetto a quello effettivamente sostenuto, nonché a provare l'attività illecita del terzo, ovvero di avere diligentemente vigilato affinché intrusioni di terzi non potessero alterare il normale funzionamento del contatore.” (Cass. civ. sez.
6-3 del 17.05.2022 n. 15771; conf.: Cass. civ. sez.
1 del 19.07.2018 n. 19154).
14. Posto tale quadro di riferimento, , in quanto concessionario della distribuzione Controparte_3 locale dell'energia elettrica dalla rete nazionale al POD dell'utente, era l'unico soggetto -in base alla disciplina speciale ARERA- deputato a rilevare, ricostruire e, dunque eventualmente, a provare in giudizio, i consumi dell'energia erogata. Per cui aveva il potere e il Controparte_3 dovere di procedere alla verifica del contatore (e alle conseguenti ricostruzioni dei consumi).
Accertato il prelievo abusivo il distributore ha trasmesso i dati di consumo al fornitore (nel caso di specie ) ai fini della fatturazione, affinchè richiedesse il pagamento degli importi Parte_1 dovuti a titolo, appunto, di trasporto e distribuzione dell'energia. È evidente che nella Pt_1 sua qualità di fornitore- si è limitata a recepire i dati di misurazione rilevati, ricostruiti e
8 comunicati dal distributore, per cui non appare affatto eccentrica la chiamata in giudizio operata da , dettata dalla necessità di replicare alle contestazioni sollevate in merito alla verifica Pt_1 dei contatori e alla rilevazione/ricostruzione dei consumi.
15. Di conseguenza, l'appello proposto deve essere accolto, in quanto il giudice di primo grado non ha fatto corretta applicazione dei principi di soccombenza e di causazione che regolano la condanna al rimborso delle spese di lite del terzo inutilmente chiamato.
16. Tali principi sono richiamati dalla giurisprudenza invocata dall'appellante ma anche da successiva giurisprudenza di legittimità1, nonché da ulteriori pronunce di merito2, anche di questa Corte.3
17. A nulla, si ribadisce, rileva che la contestazione opposta dal debitore, all'esito dell'esame di merito del Tribunale, si sia rivelata generica. Infatti, non si può chiedere al creditore di non spiegare, anche solo prudenzialmente, la chiamata in causa del soggetto il cui operato veniva contestato da parte del debitore, affinché questi possa controdedurre e versare in atti – come poi accaduto– la documentazione a sostegno di quanto eseguito e, dunque, della correttezza di quanto preteso. Diversamente si imporrebbe ingiustamente al creditore una prognosi ex ante delle eccezioni avversarie e l'assunzione di un azzardo difensivo: non svolgere chiamata alcuna rischiando che poi, all'esito delle valutazioni di merito, il giudice consideri specifica la contestazione dei consumi e dunque non provata la somministrazione di certe quantità di energia e i crediti da ciò derivanti.
18. Si osserva infine che è stato lo stesso Tribunale, autorizzando la chiamata in giudizio, a stabilire che fosse “opportuna la chiamata in causa del RI locale E- Distribuzione, unico soggetto deputato a verificare la correttezza dei misuratori e a trasmettere ai trader i dati per
l'emissione delle fatture.” A fronte di tale condivisibile valutazione, conforme ai principi normativi sopra esposti, risulta poi distonica la successiva condanna della chiamante a sopportare le spese di lite di . Controparte_3
19. La sentenza di primo grado deve essere pertanto riformata con riferimento alla condanna di alle spese sostenute dalla terza chiamata, nella misura già liquidata (non contestata sul Pt_1 quantum), da porre a carico di , in solido con , con la Controparte_2 Controparte_1 conseguente condanna di a restituire a la somma di € 3.385,88 da Controparte_3 Pt_1 quest'ultima versata in esecuzione della sentenza del Tribunale, oltre agli interessi maturati dal pagamento al saldo effettivo (cfr Cass. Sentenza n. 6942 del 23/03/2010). 20. Con riguardo alle spese del grado d'appello, invece, queste dovranno essere poste a carico di
, in base al principio di soccombenza, per essersi la stessa opposta Controparte_3 all'accoglimento del gravame. Tali spese si liquidano -facendo riferimento ai criteri di cui al D.M.
147/22 in relazione al valore della domanda pari a € 3.385,88, (scaglione da 1.101,00 a 5.200,00), applicando i valori minimi (in considerazione della non complessità della questione) - in complessivi € 1.458,00 per compensi, di cui € 268,00 per la fase di studio, € 268,00 per la fase introduttiva, € 496,00 per la fase di trattazione ed € 426,00 per la fase decisionale.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...] avverso la sentenza del Tribunale di Milano, n. 1610/2025, pubblicata il Parte_1
25/02/2025, in accoglimento del proposto appello e in conseguente parziale riforma della sentenza impugnata, che si conferma nel resto, così provvede:
- condanna in persona del rappresentante legale, in solido con Controparte_2
in proprio, a rimborsare a le spese di lite del giudizio Controparte_1 Controparte_3 di primo grado, come liquidate dal Tribunale di Milano con la sentenza n. 1610/2025 pubblicata il 25/02/2025 in complessivi € 2.831,00 (oltre IVA e CPA);
- condanna E-Distribuzione S.r.l. a restituire a la somma di € 3.385,88, Parte_1 oltre interessi maturati dal pagamento al saldo effettivo;
- condanna E-Distribuzione S.r.l. a rimborsare a le spese del grado Parte_1
d'appello che si liquidano in complessivi € 1.458,00 per compensi, oltre spese forfettarie al
15%, IVA e C.p.a.
Così deciso, in Milano l'11/11/2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott. Isabella Ciriaco Dott. Laura Sara Tragni
Provvedimento scritto con la collaborazione del ott.ssa Irene Milone CP_7
10 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cassazione civile sez. III, 17/09/2025, n. 25469; Cassazione civile sez. II, 10/03/2025, n.6358; Cassazione civile sez. III, 03/02/2025, n.2520; Cassazione civile sez. II, 28/01/2025, n.1958. 2 Corte appello Ancona sez. I, 29/10/2024, n.1549; Corte appello Brescia sez. I, 15/03/2023, n.427. 3 Corte appello Milano n. 3126/2023; Corte appello Milano n. 2119/2022.
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