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Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 14/04/2025, n. 1571 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 1571 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Bari, in funzione di giudice del lavoro, nella persona della dott.ssa
Emanuela Foggetti, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa previdenziale iscritta al n. 13728/2022 R.G., chiamata all'udienza del
14/4/2025, promossa da
, rappresentata e difesa dall'avv. M. Conenna Parte_1
ricorrente nei confronti di
, in persona del Regionale pro tempore per la Puglia, rappresentato e CP_1 CP_2
difeso, giusta procura generale alle liti, dall'avv. E. Castellaneta resistente
Oggetto: rendita ai superstiti per malattia professionale
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso introduttivo del giudizio, depositato in data 16/12/2022, la ricorrente, come in epigrafe indicata, in qualità di coniuge del de cuius , ha Persona_1
chiesto all'intestato Tribunale di riconoscere il suo diritto a vedersi corrisposta la rendita ai superstiti, sostenendo il nesso causale tra l'attività svolta dal defunto coniuge e la patologia di cui era affetto (mesotelioma pleurico).
Ritualmente costituitasi in giudizio, l ha eccepito l' improponibilità della CP_1
domanda, ai sensi dell'art. 85 T.U. 1124/65 per mancato espletamento dell'iter amministrativo tendente al riconoscimento della rendita ai superstiti;
nel merito, ha in ogni caso contestato l'origine professionale della malattia del mesotelioma pleurico da cui era affetto il coniuge della ricorrente, eccependo l'inesistenza di un'esposizione a rischio significativo, tale da cagionare la patologia lamentata. All'udienza del 4/11/2024, il Giudice invitava le parti a prendere posizione sull'eccezione sollevata da;
con note depositate in data 20/1/2025, parte CP_1
ricorrente dava atto di aver allegato prova della notifica dell'istanza amministrativa di costituzione di rendita ai superstiti inviata in data 8/11/2024 all' resistente e CP_3
provvedimento datato 4/1/2025 di rigetto della predetta istanza.
All'udienza odierna, la causa, giunta sul ruolo della scrivente Giudicante, veniva decisa, previa discussione, con sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda formulata in giudizio è improponibile per non aver parte ricorrente fornito la dimostrazione dell'avvenuta presentazione della domanda per la costituzione della rendita ai superstiti.
Ed invero, sulla scorta della disamina della documentazione versata in atti, non risulta che l'erede del de cuius, , abbia presentato all' convenuto Persona_1 CP_3
domanda di costituzione in suo favore della rendita per i superstiti, non rinvenendosi nel fascicolo alcuna domanda amministrativa in tal senso ed essendo invece presente nel fascicolo la sola domanda presentata ad dalla ricorrente in data 8/11/2024, vale a CP_1
dire, in epoca successiva all'introduzione del giudizio per ottenere il riconoscimento della eziologia professionale della propria malattia (cfr. all. note datate 20/1/2025).
Conseguentemente, considerato che contesta, nella fattispecie in disamina, CP_1
l'avvenuta presentazione della domanda amministrativa di costituzione della rendita in favore dei superstiti prima dell'introduzione del presente giudizio e che parte istante, dal suo canto, nulla allega circa l'impossibilità della produzione del documento comprovante l'avvenuta presentazione della domanda amministrativa o circa l'incolpevole smarrimento, la domanda giudiziale deve essere dichiarata improponibile per non aver parte attorea presentato la domanda amministrativa in epoca precedente a quella dell'introduzione del presente giudizio.
Ai sensi dell'art. 7 L. 533/1973, in combinazione con l'art. 443 c.p.c., la presentazione della domanda amministrativa costituisce condizione di procedibilità del ricorso giudiziale. È, infatti, evidente che la condizione di procedibilità stabilita da dall'art. 443 c.p.c. (in relazione al previo esaurimento dei procedimenti o delle fasi di ricorso amministrativo) ha per presupposto il disposto dell'art. 7 cit. che, nel fissare i
Pag. 2 di 4 termini per la formazione del c.d. silenzio-rifiuto, al fine di individuare un momento certo di ultimazione del procedimento di prima istanza e per le eventuali fasi di ricorso, delinea un complessivo sistema che si fonda sull'originaria sussistenza di una domanda amministrativa, tanto che la previa domanda amministrativa è stata addirittura costruita quale elemento costitutivo del corrispondente diritto (Cass. 4 giugno 2015, n.
11574; Cass. 15 gennaio 2007, n. 732).
Quanto evidenziato trova espressa conferma anche nella giurisprudenza intervenuta in materia di benefici contributivi per pregressa esposizione ad amianto (sia pure con
CP_ segnato riferimento alle prestazioni a carico dell' : “la domanda amministrativa [..]
è condizione di ammissibilità di quella giudiziaria [..], avendo disposto il legislatore che il privato non affermi un diritto davanti all'autorità giudiziaria prima che esso sia sorto, ossia prima del perfezionamento della relativa fattispecie a formazione progressiva, nella quale la presentazione della domanda segna la nascita dell'obbligo dell'ente previdenziale" (cfr. Cass. 10 maggio 2017, n. 11438; Cass. 4 giugno 2015, n.
11574).
Inoltre, la giurisprudenza della Corte di legittimità è stata nel tempo sempre univoca nel ritenere che l'azione giudiziale relativa a pretese previdenziali deve essere preceduta, a pena di improponibilità, dalla domanda amministrativa, con i fini di cui si è detto (cfr. ex multiis, Cass. 21 luglio 2014, n. 11574; Cass. 732/2007 cit.; Cass. 28 gennaio 2003,
n. 18265, Cass., SS.UU., 7269/1994).
In definitiva l'art. 7 L. n. 533/1973 è chiaro nel delineare, seppure in via indiretta, la previa domanda amministrativa come requisito necessario in generale, senza necessità di ulteriori e specifiche previsioni di legge, rispetto ad ogni diritto previdenziale, sia esso inerente a posizioni contributive o a prestazioni vere e proprie, che debba essere azionato;
potendosi soltanto ritenere che la domanda non sia necessaria, se la legge non disponga esplicitamente in senso contrario, nei casi di procedimento che debba avanzare ex officio o in quelli in cui l'azione giudiziale sia finalizzata a contrastare una (già esercitata) pretesa dell'ente previdenziale (ad es. accertamento negativo rispetto ad una pretesa di recupero di indebito), oltre che nelle ulteriori ipotesi in cui sull'an del diritto o della prestazione vi sia già stato riconoscimento amministrativo o giudiziale e si discuta esclusivamente sulla regolare corresponsione, anche quantitativa, di quanto dovuto,
Pag. 3 di 4 sulla base di posizioni o diritti previdenziali la cui consistenza (posizioni previdenziali)
o sussistenza (diritti a prestazioni) sia però già certa inter partes; casi che però non sono configurabili nella fattispecie in disamina.
In definitiva, in punto di diritto, "va ribadito il consolidato principio per cui la legge prevede in via generale, a pena di improponibilità (Cass., SS.UU., 5 agosto 1994, n.
7269), la previa domanda amministrativa ogni qual volta sia fatto valere verso l'ente previdenziale un diritto dapprima non riconosciuto o esercitato, e ciò al fine di consentire, con effetto deflattivo rispetto al contenzioso giudiziario, l'antecedente valutazione amministrativa della pretesa" (Cass., sentenza 22 novembre 2018, n.
30283).
Tenuto conto della definizione in rito del processo, le spese del giudizio vengono integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto in data 16/12/2022 da nei confronti di , ogni diversa istanza ed eccezione Parte_1 CP_1
disattesa o assorbita, così dispone: dichiara inammissibile il ricorso;
compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Bari, 14/4/2025
Il Giudice
Dott.ssa Emanuela Foggetti
Pag. 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Bari, in funzione di giudice del lavoro, nella persona della dott.ssa
Emanuela Foggetti, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa previdenziale iscritta al n. 13728/2022 R.G., chiamata all'udienza del
14/4/2025, promossa da
, rappresentata e difesa dall'avv. M. Conenna Parte_1
ricorrente nei confronti di
, in persona del Regionale pro tempore per la Puglia, rappresentato e CP_1 CP_2
difeso, giusta procura generale alle liti, dall'avv. E. Castellaneta resistente
Oggetto: rendita ai superstiti per malattia professionale
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso introduttivo del giudizio, depositato in data 16/12/2022, la ricorrente, come in epigrafe indicata, in qualità di coniuge del de cuius , ha Persona_1
chiesto all'intestato Tribunale di riconoscere il suo diritto a vedersi corrisposta la rendita ai superstiti, sostenendo il nesso causale tra l'attività svolta dal defunto coniuge e la patologia di cui era affetto (mesotelioma pleurico).
Ritualmente costituitasi in giudizio, l ha eccepito l' improponibilità della CP_1
domanda, ai sensi dell'art. 85 T.U. 1124/65 per mancato espletamento dell'iter amministrativo tendente al riconoscimento della rendita ai superstiti;
nel merito, ha in ogni caso contestato l'origine professionale della malattia del mesotelioma pleurico da cui era affetto il coniuge della ricorrente, eccependo l'inesistenza di un'esposizione a rischio significativo, tale da cagionare la patologia lamentata. All'udienza del 4/11/2024, il Giudice invitava le parti a prendere posizione sull'eccezione sollevata da;
con note depositate in data 20/1/2025, parte CP_1
ricorrente dava atto di aver allegato prova della notifica dell'istanza amministrativa di costituzione di rendita ai superstiti inviata in data 8/11/2024 all' resistente e CP_3
provvedimento datato 4/1/2025 di rigetto della predetta istanza.
All'udienza odierna, la causa, giunta sul ruolo della scrivente Giudicante, veniva decisa, previa discussione, con sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda formulata in giudizio è improponibile per non aver parte ricorrente fornito la dimostrazione dell'avvenuta presentazione della domanda per la costituzione della rendita ai superstiti.
Ed invero, sulla scorta della disamina della documentazione versata in atti, non risulta che l'erede del de cuius, , abbia presentato all' convenuto Persona_1 CP_3
domanda di costituzione in suo favore della rendita per i superstiti, non rinvenendosi nel fascicolo alcuna domanda amministrativa in tal senso ed essendo invece presente nel fascicolo la sola domanda presentata ad dalla ricorrente in data 8/11/2024, vale a CP_1
dire, in epoca successiva all'introduzione del giudizio per ottenere il riconoscimento della eziologia professionale della propria malattia (cfr. all. note datate 20/1/2025).
Conseguentemente, considerato che contesta, nella fattispecie in disamina, CP_1
l'avvenuta presentazione della domanda amministrativa di costituzione della rendita in favore dei superstiti prima dell'introduzione del presente giudizio e che parte istante, dal suo canto, nulla allega circa l'impossibilità della produzione del documento comprovante l'avvenuta presentazione della domanda amministrativa o circa l'incolpevole smarrimento, la domanda giudiziale deve essere dichiarata improponibile per non aver parte attorea presentato la domanda amministrativa in epoca precedente a quella dell'introduzione del presente giudizio.
Ai sensi dell'art. 7 L. 533/1973, in combinazione con l'art. 443 c.p.c., la presentazione della domanda amministrativa costituisce condizione di procedibilità del ricorso giudiziale. È, infatti, evidente che la condizione di procedibilità stabilita da dall'art. 443 c.p.c. (in relazione al previo esaurimento dei procedimenti o delle fasi di ricorso amministrativo) ha per presupposto il disposto dell'art. 7 cit. che, nel fissare i
Pag. 2 di 4 termini per la formazione del c.d. silenzio-rifiuto, al fine di individuare un momento certo di ultimazione del procedimento di prima istanza e per le eventuali fasi di ricorso, delinea un complessivo sistema che si fonda sull'originaria sussistenza di una domanda amministrativa, tanto che la previa domanda amministrativa è stata addirittura costruita quale elemento costitutivo del corrispondente diritto (Cass. 4 giugno 2015, n.
11574; Cass. 15 gennaio 2007, n. 732).
Quanto evidenziato trova espressa conferma anche nella giurisprudenza intervenuta in materia di benefici contributivi per pregressa esposizione ad amianto (sia pure con
CP_ segnato riferimento alle prestazioni a carico dell' : “la domanda amministrativa [..]
è condizione di ammissibilità di quella giudiziaria [..], avendo disposto il legislatore che il privato non affermi un diritto davanti all'autorità giudiziaria prima che esso sia sorto, ossia prima del perfezionamento della relativa fattispecie a formazione progressiva, nella quale la presentazione della domanda segna la nascita dell'obbligo dell'ente previdenziale" (cfr. Cass. 10 maggio 2017, n. 11438; Cass. 4 giugno 2015, n.
11574).
Inoltre, la giurisprudenza della Corte di legittimità è stata nel tempo sempre univoca nel ritenere che l'azione giudiziale relativa a pretese previdenziali deve essere preceduta, a pena di improponibilità, dalla domanda amministrativa, con i fini di cui si è detto (cfr. ex multiis, Cass. 21 luglio 2014, n. 11574; Cass. 732/2007 cit.; Cass. 28 gennaio 2003,
n. 18265, Cass., SS.UU., 7269/1994).
In definitiva l'art. 7 L. n. 533/1973 è chiaro nel delineare, seppure in via indiretta, la previa domanda amministrativa come requisito necessario in generale, senza necessità di ulteriori e specifiche previsioni di legge, rispetto ad ogni diritto previdenziale, sia esso inerente a posizioni contributive o a prestazioni vere e proprie, che debba essere azionato;
potendosi soltanto ritenere che la domanda non sia necessaria, se la legge non disponga esplicitamente in senso contrario, nei casi di procedimento che debba avanzare ex officio o in quelli in cui l'azione giudiziale sia finalizzata a contrastare una (già esercitata) pretesa dell'ente previdenziale (ad es. accertamento negativo rispetto ad una pretesa di recupero di indebito), oltre che nelle ulteriori ipotesi in cui sull'an del diritto o della prestazione vi sia già stato riconoscimento amministrativo o giudiziale e si discuta esclusivamente sulla regolare corresponsione, anche quantitativa, di quanto dovuto,
Pag. 3 di 4 sulla base di posizioni o diritti previdenziali la cui consistenza (posizioni previdenziali)
o sussistenza (diritti a prestazioni) sia però già certa inter partes; casi che però non sono configurabili nella fattispecie in disamina.
In definitiva, in punto di diritto, "va ribadito il consolidato principio per cui la legge prevede in via generale, a pena di improponibilità (Cass., SS.UU., 5 agosto 1994, n.
7269), la previa domanda amministrativa ogni qual volta sia fatto valere verso l'ente previdenziale un diritto dapprima non riconosciuto o esercitato, e ciò al fine di consentire, con effetto deflattivo rispetto al contenzioso giudiziario, l'antecedente valutazione amministrativa della pretesa" (Cass., sentenza 22 novembre 2018, n.
30283).
Tenuto conto della definizione in rito del processo, le spese del giudizio vengono integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto in data 16/12/2022 da nei confronti di , ogni diversa istanza ed eccezione Parte_1 CP_1
disattesa o assorbita, così dispone: dichiara inammissibile il ricorso;
compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Bari, 14/4/2025
Il Giudice
Dott.ssa Emanuela Foggetti
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