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Sentenza 7 febbraio 2025
Sentenza 7 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Trento, sez. distaccata di Bolzano, sentenza 07/02/2025, n. 6 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Trento |
| Numero : | 6 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Trento
Sezione Distaccata di Bolzano
Sezione per le controversie di lavoro e previdenza riunita in camera di consiglio nelle persone dei Signori
Magistrati:
dott. Isabella Martin Presidente
dott. Claudia Montagnoli Consigliere estensore Oggetto:
Altre controversie dott. Thomas Weissteiner Consigliere in materia di previdenza ha pronunciato la seguente obbligatoria
SENTENZA
nella causa civile di II grado iscritta sub n. 18/2024 RGL
promossa
da
, C.F. , Parte_1 P.IVA_1
in persona del suo Presidente pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Lucia Orsingher in forza di procura generale alle liti n. 37875/7313, rogito del 22.3.2024 del notaio Per_1
di Fiumicino (RM), elettivamente domiciliato presso la
[...]
sede di Bolzano, Piazza Domenicani 30
- appellante -
contro
, C.F. , nato il [...] CP_1 CodiceFiscale_1
in Croazia ed ivi residente in [...], Pece n. 89/A,
1 elettivamente domiciliato in Trento, Via Giuseppe Grazioli n. 65,
presso lo studio dell'avv. Francesco Zicaro, del Foro di Cosenza,
che lo rappresenta e difende per delega in calce alla memoria difensiva di costituzione
- appellato -
Oggetto: appello avverso la sentenza del Giudice del Lavoro del
Tribunale di Bolzano n. 68/2024 di data 05.02.2024 –
23.04.2024 -
Causa decisa all'udienza del 29.01.2025 con lettura del dispositivo di sentenza sulle seguenti
CONCLUSIONI
dei procuratori di parte appellante:
In riforma della sentenza del Tribunale di Bolzano n. 68/24
notificata il 24.4.2024 per i motivi sopra esposti, contrariis rejectis
A. In via preliminare sospendersi la provvisoria esecutorietà
della sentenza n. 68/24 del Tribunale di Bolzano e nello specifico della pronuncia di condanna al pagamento della prestazione oltre alla rivalutazione ed agli interessi.
B. In via pregiudiziale e/o preliminare, accertarsi e dichiararsi la decadenza dall'azione giudiziale ex art. 47 D.P.R. 639/70,
nonché l'improponibilità e l'inammissibilità del ricorso di I
grado
C. In via principale subordinata, rigettarsi tutte le domande avverse in quanto infondate in fatto ed in diritto e perché
2 contrarie alla normativa
D. Spese, diritti ed onorari di entrambe i gradi di giudizio rifusi
E. In via subordinata istruttoria ammettersi prova testimoniale sui punti della memoria di costituzione di I grado da 1 a 3, CP_2
8-11,15 e 16 che qui si hanno per integralmente riportati e richiamati, indicandosi a teste e Testimone_1 [...]
di Brunico Testimone_2
dei procuratori di parte appellata:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, nelle funzioni di Giudice
del Lavoro, previa reiezione dell'istanza di sospensiva, in accoglimento della presente memoria difensiva e di costituzione:
A) respingere l'appello proposto perché infondato in fatto ed in diritto, per i fatti ed i motivi di cui in narrativa, con integrale conferma della sentenza impugnata;
B) il tutto con vittoria di spese, competenze ed onorari, rimborso spese forf. del 15%,
CPA ed IVA come per legge.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 31.3.2023 il ricorrente ha citato in giudizio l' ed esposto al Tribunale di essere residente in CP_2
Croazia, di aver lavorato presso la sede italiana (di Bolzano)
della società Strabag dal 02.09.2019 al 16.05.2020 e di aver proposto in data 16.10.2020 all' domanda di CP_2
autorizzazione per la concessione degli assegni per il nucleo familiare;
che a fronte del silenzio serbato dall'istituto, in data
12.11.2021 aveva richiesto la liquidazione degli ANF e questa
3 volta con comunicazione 25.11.2021 l' aveva comunicato di CP_2
ritenere la domanda incompleta della necessaria documentazione;
di ritenere competente in via primaria a pagare l'assegno lo Stato Croato in quanto Stato di residenza dei familiari e dove un genitore era occupato;
che l' Pt_1
avrebbe provveduto a richiedere alla Croazia la spettanza della prestazione e che se dalle informazioni fosse emerso che nello stato di residenza della famiglia non sussisteva il diritto alla prestazione la domanda sarebbe stata accolta;
se peraltro fosse emerso che la domanda non era stata presentata in Croazia, la domanda sarebbe stata respinta;
che con ulteriore pec il
9.12.2021 l' ribadiva di ritenere la domanda incompleta;
di CP_2
aver inoltrato telematicamente all' ricorso amministrativo il CP_2
17.02.2022; che l' aveva risposto con pec 31.3.2022 di non CP_2
poter procedere all'esame del ricorso, di aver chiesto documentazione all'ente estero, di chiudere provvisoriamente il ricorso in attesa di elementi per poterlo riesaminare.
Tanto premesso in fatto il ricorrente ha ribadito che competente ad erogare gli ANF era l'ente italiano, avendo egli lavorato in Italia negli anni oggetto della richiesta di pagamento
ANF; che ad ogni modo ove l'Ente italiano non si fosse ritenuto competente avrebbe dovuto trasmettere la domanda all'Ente
Croato avviando il procedimento di cui al reg. Cee 987/2009 e che la documentazione allegata agli ANF era assolutamente completa. Ha chiesto, quindi, l'accertamento della sussistenza
4 dei presupposti in capo al ricorrente di percepire gli ANF nel periodo di cui alla domanda amministrativa, con conseguente condanna dell' ad erogare la prestazione, con il favore Pt_1
delle spese di lite.
Si è costituito in giudizio l' , eccependo la decadenza CP_2
ex art. 47 del D.P.R. 639/70 nonché l'improponibilità e/o l'inammissibilità del ricorso giudiziale. Nel merito l' , Pt_1
dopo avere riconosciuto che il ricorrente aveva prestato attività
di lavoro subordinato in Italia dal 02.09.2019 al 16.05.2021, ha rappresentato che, a seguito di contatti presi con l'ente croato,
questo aveva risposto, dopo sollecito, il 16.01.23, confermando l'assenza di attività lavorativa in capo alla moglie del ricorrente,
aggiungendo che in relazione agli anni 2019-2023 non erano ancora state presentate domande di assegni familiari, da ciò
potendosi desumere la spettanza di tali assegni nello stato croato. L'istituto convenuto ha poi evidenziato che non era chiaro se l'ente croato avesse affermato la priorità della propria legislazione, e che lo stesso aveva tralasciato di specificare l'importo degli ANF anche solo in teoria spettanti in base alla legislazione croata. Per tali motivi, in difetto di una comunicazione dell'ente croato in ordine alla priorità della legislazione italiana e di informazioni dettagliate da parte del richiedente la prestazione, la domanda andava rigettata.
Sentiti i procuratori delle parti, il Giudice del lavoro ha deciso la causa con la sentenza gravata con la quale, in
5 accoglimento della domanda svolta, ha condannato l' ad CP_2
erogare la prestazione previdenziale richiesta in favore del ricorrente, relativamente ai periodi specificati nella domanda amministrativa, oltre rivalutazione ed interessi nei limiti della L.
412/91 art. 16 e succ. modificazioni. Le spese di lite sono state poste a carico dell' soccombente, con distrazione a favore Pt_1
dell'avv. Francesco Zicaro antistatario.
Avverso la pronuncia di prime cure ha interposto appello l' chiedendo, in via pregiudiziale e/o preliminare, di CP_2
accertare e dichiarare la decadenza dall'azione giudiziale ex art. 47 D.P.R. 639/70 nonché l'improponibilità e l'inammissibilità
del ricorso di primo grado per, rispettivamente, assenza di domande specifiche di autorizzazione all'inclusione nel nucleo familiare, ovvero difetto di presentazione di una “domanda di
ANF/DIP sia con riferimento al riconoscimento degli ANF sia con
riferimento alla richiesta di condanna al pagamento di tali
assegni a carico diretto dell' ” (v. ricorso in appello, pagg. 8 e CP_2
9). Nel merito ha insistito nel rigetto di tutte le domande del ricorrente in quanto infondate.
Si è costituito per resistere l'appellato, che ha chiesto la conferma della sentenza con il favore delle spese del grado.
All'udienza del 29 gennaio 2025 il procedimento è stato definito con il dispositivo in calce, di cui è stata data lettura.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La sentenza di primo grado ha innanzitutto affermato
6 la ricorrenza della “competenza” dell' rispetto alla pretesa CP_2
del ricorrente essendo “fuori dubbio che sia l' a gestire tale CP_2
tipo di prestazione” (sentenza, pag. 7).
L'eccezione di decadenza formulata dall' con CP_2
richiamo alla disciplina dettata dall'art. 47 del D.P.R. n.
639/1970 è stata disattesa dal primo giudice sul rilievo che il ricorso amministrativo è stato rigettato il 31.3.2022 e che pertanto il ricorso giudiziale, depositato il 31.03.2023, deve ritenersi proposto entro il termine decadenziale di un anno,
risultando così rispettato il termine stabilito dall'art. 47 del
D.P.R. n. 639/1970 per le controversie in materia di prestazioni della gestione di cui all'art. 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88,
fra le quali sono da ricomprendere quelle afferenti gli ANF.
Nel merito il Giudice del lavoro ha ritenuto essere la legislazione italiana quella applicabile in via prioritaria,
evidenziando che il ricorrente aveva prestato attività di lavoro subordinato solo in Italia nel periodo per cui è causa;
che nel medesimo periodo la moglie non aveva prestato attività
lavorativa; che in Croazia mai nessuna domanda per un sussidio analogo era stata proposta;
che comunque in Croazia
nessun importo era stato erogato a tale titolo.
2. La decisione di prime cure è censurata dall' sotto CP_2
tre profili.
2.1. Con il primo motivo di appello l'istituto si duole del mancato accoglimento dell'eccezione di decadenza ex art. 47
7 D.P.R. n. 639/1970.
L' fa valere, in particolare, che la sentenza di primo CP_2
grado avrebbe violato il consolidato principio secondo cui sarebbe irrilevante sia la decisione/risposta tardiva dell'ente,
sia la tardiva presentazione di un ricorso amministrativo,
dovendosi tener conto esclusivamente della data di presentazione dell'istanza all' , cui vanno “sommati” i CP_2
termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo (ovvero quelli risultanti dalla somma del termine presuntivo di centoventi giorni dalla data di presentazione della richiesta di prestazione, di cui alla legge n. 533 del 1973, art. 7
e di quello di centottanta giorni previsto dalla legge n. 88 del
1989, art. 46, commi 5 e 6).
Nella specie tra la presentazione della domanda all' CP_2
(16.10.2020) ed il deposito del ricorso giudiziale (31.3.2023)
erano passati più di 300 giorni e 1 anno, talché il ricorrente avrebbe dovuto essere dichiarato decaduto dall'azione giudiziale.
2.2. Con la seconda censura l'appellante si duole della mancata osservanza del “meccanismo” procedurale normativamente stabilito, che prevederebbe il pagamento degli assegni da parte del datore di lavoro al dipendente, con successivo conguaglio con la contribuzione dovuta all'istituto ovvero rimborso in caso di eccedenza, senza alcun “contatto diretto” tra dipendente ed ente previdenziale.
8 Per tali ragioni il primo giudice avrebbe dovuto disattendere la domanda di condanna diretta dell' al CP_2
pagamento degli ANF, essendo l'ente previdenziale tenuto esclusivamente a dare l'autorizzazione all'inclusione nel nucleo familiare dei familiari dell'appellato, il quale avrebbe dovuto domandare il pagamento degli assegni al proprio datore di lavoro.
2.3. Con il terzo motivo l'impugnante deduce che, ai sensi dell'art. 68 del Regolamento CE del 29/04/2004 n. 883 (c.d. “di base”), al fine della individuazione della “priorità della
legislazione da applicarsi (e, di conseguenza, dell'istituzione
competente ad erogare le prestazioni)”, non rileverebbe il luogo di svolgimento dell'attività lavorativa, bensì “il luogo di residenza
dei figli, se anche l'altro coniuge lavora nello stato di residenza
(nel presente caso la Croazia)”.
Posto che nella specie non sarebbe chiaro “se l'ente croato
abbia affermato la propria priorità (doc.5 fascicolo I grado) e CP_2
peraltro non è mai stato fornito l'importo (anche solo teorico) degli
ANF spettanti in base alla legislazione croata” ed, in ogni caso,
sarebbe spettato al ricorrente/appellato dimostrare la non spettanza di assegni familiari in base alla legislazione croata ovvero l'assenza dei presupposti per l'applicazione in via prioritaria della legislazione croata, come invece ritenuto dall'ente appellante, questo nulla sarebbe tenuto ad erogare.
2.4. L' si duole poi dell'omessa pronuncia sulle CP_2
9 proprie eccezioni preliminari. In particolare il ricorso depositato avrebbe dovuto essere dichiarato inammissibile ovvero rigettato
“in quanto non vi sono domande specifiche in ordine alla
domanda di autorizzazione all'inclusione nel nucleo familiare (che
è la fase prodromica prima del riconoscimento degli ANF)” ed altresì improponibile “in quanto in sede amministrativa non è
mai stata presentata la domanda di ANF/DIP, sia con riferimento
al riconoscimento degli ANF sia con riferimento alla richiesta di
condanna al pagamento di tali assegni a carico diretto dell' ”. CP_2
3. La sentenza si sottrae alle censure che le vengono mosse dall'ente appellante e deve essere confermata.
3.1. Affrontando preliminarmente la questione dell'eccepita decadenza dall'azione, va ricordato che il D.P.R. 30
aprile 1970, n. 639, art. 47, nel testo sostituito dal D.L. 19
settembre 1992, n. 384, art. 4, comma 1 -convertito in L. 14
novembre 1992, n. 438 -, dispone quanto segue:
“Esauriti i ricorsi in via amministrativa, può essere
proposta l'azione dinanzi l'autorità giudiziaria ai sensi degli
articoli 459 e seguenti del codice di procedura civile.
Per le controversie in materia di trattamenti pensionistici
l'azione giudiziaria può essere proposta, a pena di decadenza,
entro il termine di tre anni dalla data di comunicazione della
decisione del ricorso pronunziata dai competenti organi
dell' o dalla data di scadenza del termine stabilito per la Pt_1
pronunzia della predetta decisione, ovvero dalla data di
10 scadenza dei termini prescritti per l'esaurimento del
procedimento amministrativo, computati a decorrere dalla data di
presentazione della richiesta di prestazione (1).
Per le controversie in materia di prestazioni della gestione
di cui all'articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88, l'azione
giudiziaria può essere proposta, a pena di decadenza, entro il
termine di un anno dalle date di cui al precedente comma (2).
Dalla data della reiezione della domanda di prestazione
decorrono, a favore del ricorrente o dei suoi aventi causa, gli
interessi legali sulle somme che risultino agli stessi dovute.
L' è tenuto ad Controparte_3
indicare ai richiedenti le prestazioni o ai loro aventi causa, nel
comunicare il provvedimento adottato sulla domanda di
prestazione, i gravami che possono essere proposti, a quali
organi debbono essere presentati ed entro quali termini. È tenuto,
altresì, a precisare i presupposti ed i termini per l'esperimento
dell'azione giudiziaria”.
L'appellato ha agito per il riconoscimento del diritto all'assegno per il nucleo familiare e, quindi, per una prestazione a carico della gestione di cui all'art. 24 della legge nr. 88 del
1989, in relazione alla quale si applica il termine di decadenza annuale di cui all'art. 47, comma terzo, del D.P.R. n. 639 del
1970, come sostituito dall'art. 4 del D.L. n. 384 del 1992,
convertito dalla legge nr. 438 del 1992 (Cassazione civile sez.
lav., 10/04/2017, n.9158).
11 In questa fase il contrasto verte in ordine alla decorrenza del termine annuale.
Occorre considerare che nel caso di specie, dopo la domanda di prestazione in data 16 ottobre 2020, vi è stata la risposta dell' del 25 novembre 2021, avverso la quale è CP_2
stato tempestivamente proposto ricorso in sede amministrativa,
il quale è stato rigettato il 31 marzo 2022.
Al fine di risolvere la questione deve essere richiamato l'orientamento delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, di cui alla sentenza 29/05/2009, n.12718, insegnamento costantemente applicato dalla Corte di legittimità nelle successive pronunce, fra le quali anche la recente Cassazione
civile sez. lav., 07/11/2024, n.28671, con la quale è stato rimarcato che “l'art. 47 stabilisce tre diversi dies a quibus, a
seconda che:
I. sia stato emanato un provvedimento dell' , a seguito CP_2
di un ricorso amministrativo: in questo caso, la notifica del
provvedimento determina il giorno dal quale decorre, a seconda
del tipo di prestazione richiesta, il triennio o l'anno di cui al
suddetto art. 47;
II. sia stato presentato il ricorso amministrativo ma l' CP_2
non abbia provveduto a riguardo: in questa ipotesi, il termine di
decadenza decorre dalla data del ricorso amministrativo
maggiorato del tempo teorico (90 giorni, ex art. 46, comma 6,
della legge nr. 88 del 1989), previsto per la decisione;
12 III. non sia stato proposto alcun ricorso amministrativo (o
perché non c'è stato alcun provvedimento dell' , in risposta CP_2
alla domanda iniziale dell'assicurato, o perché, pur in presenza
dell'atto reiettivo dell' , l'assicurato non ha a sua volta CP_2
presentato un valido ricorso): il dies a quo è, in questa ultima
ipotesi, rappresentato dalla data di presentazione della richiesta
di prestazione, cui viene addizionato il termine prescritto per
l'esaurimento dell'intero procedimento amministrativo pari a
giorni trecento (120 giorni per il silenzio rifiuto ex art. 7 della
legge nr. 533 del 1973; 90 giorni, termine concesso all'assicurato
per ricorrere al Comitato provinciale ex art. 46 comma 5 della
legge nr. 88 del 1989; 90 giorni per il silenzio rigetto ex art. 46
comma 6 della legge nr. 88 del 1989)”.
E' stato osservato che “il riferimento alla scadenza dei
termini prescritti per l'esaurimento del procedimento
amministrativo, contestualmente ed alternativamente alla
previsione del dies a quo costituito dalla comunicazione della
decisione sul ricorso ovvero del termine per renderla, assorbe
proprio l'eventualità della mancata proposizione di ricorsi, dopo
la domanda di prestazione” (Cassazione civile sez. lav.,
10/04/2017, n. 9158; Cassazione civile sez. lav., 27/06/2017,
n.15969; Cassazione civile sez. lav., 02/09/2024, n.23484).
Tale chiarimento consente di escludere che il caso concreto debba essere ricondotto, come preteso dall'appellante,
alla terza delle ipotesi innanzi enucleate.
13 Nella specie, infatti, alla pronuncia dell sull'istanza CP_2
dell'interessato ha fatto seguito il tempestivo ricorso amministrativo, per cui si versa nella ipotesi sub 1 contemplata dall'art. 47 comma 2 del DPR n. 639/1970 (“…dalla data di
comunicazione della decisione del ricorso pronunziata dai
competenti organi dell' …”), cioè quando è stato proposto Pt_1
entro il termine prescritto di 90 giorni (il 17 febbraio 2022) un ricorso amministrativo contro la decisione sfavorevole dell' sulla domanda amministrativa avanzata dal Pt_1
lavoratore (nell'ottobre 2020) e l' si è tempestivamente Pt_1
pronunciato su detto ricorso gerarchico (il 31 marzo 2022).
Tale ipotesi è diversa da quella sub 3 (“… ovvero dalla
data di scadenza dei termini prescritti per l'esaurimento del
procedimento amministrativo, computati a decorrere dalla data di
presentazione della richiesta di prestazione …”), la quale,
secondo la pronuncia delle Sezioni Unite sopra indicata, “ricorre
nel caso di presentazione tardiva di un ricorso impugnatorio, nel
caso in cui l' non si pronunci sull'istanza dell'interessato e CP_2
nel caso in cui il provvedimento sia mancante delle indicazioni
circa i gravami proponibili e l'iniziativa processuale esperibile”
(così Cassazione civile sez. lav., 02/09/2024, n.23484).
Tale ricostruzione non pare contraddetta dalla decisione della Cassazione civile sez. lav., del 26/08/2020, n.17792
richiamata dall'appellante nell'atto di impugnazione (pagg. 4 e
5), che – riguardo ad un caso in cui “la domanda era stata
14 presentata in data 7/6/2010 a cui l' aveva dato risposta con CP_2
un primo provvedimento in data 21/6/2010 ed un secondo in
data 24/1/2011 a seguito di richiesta di chiarimenti avanzata
dal ricorrente in data 23/7/2010; che in data 15/4/2011
l'assicurato aveva proposto ricorso amministrativo avverso il
secondo provvedimento di rigetto e che il giudizio era iniziato il
13/7/2012” - ha considerato corretto fare decorrere il termine annuale di decadenza dal provvedimento di rigetto dell' del CP_2
21/6/2010, avverso il quale alcun ricorso al comitato provinciale era stato presentato, concludendo per la tardività
del ricorso giudiziario (depositato solo in data 13/7/2012) e sostenendo l'irrilevanza del secondo provvedimento di rigetto del 24/1/2011, emesso in risposta alla richiesta di chiarimenti del 23/7/2010 e di poi impugnato in via gerarchica il
15/4/2011.
Nell'osservare che “il provvedimento del 24/1/2011, con
cui l' ha rigettato nuovamente la domanda ed a prescindere CP_2
dalla sua motivazione, non vale a fare decorrere un nuovo
termine di decadenza atteso che ciò che rileva è la data di
presentazione dell'originaria domanda del 7/6/2010”, la
Suprema Corte risulta avere inteso censurare l'argomentazione adottata nel provvedimento cassato, la quale aveva valorizzato il ricorso amministrativo proposto il 15/4/2011 contro il secondo provvedimento dell' del 24/1/2011, così trascurando, come CP_2
sottolineato dalla sentenza in esame, che “la funzione della
15 decadenza sostanziale è quella di tutelare la certezza delle
determinazioni concernenti erogazioni di spese gravanti sui
bilanci pubblici (cfr., ex plurimis, Cass.: SU, n. 12718/2009, in
motivazione) e tale funzione (e, quindi, la stessa concreta utilità
della predisposizione di un meccanismo decadenziale) verrebbe
irrimediabilmente frustrata ove si ritenesse che la semplice
riproposizione della domanda, o come nel caso di specie una
richiesta dell'assicurato di chiarimenti, consentisse il venir meno
degli effetti decadenziali già verificatisi o un arbitrario
prolungamento degli stessi o una diversa individuazione del dies
a quo”.
Non vi è pertanto ragione di discostarsi dall'impostazione del primo giudice.
3.2. La tesi dell'ente previdenziale circa la illegittimità
della sua condanna al pagamento degli ANF direttamente in favore del lavoratore, quindi senza richiesta da parte di quest'ultimo al datore di lavoro e anticipazione da parte di questi, non convince.
In relazione alla domanda de qua, infatti, indubbiamente la legittimazione passiva appartiene all' , nei cui confronti CP_2
soltanto la condanna poteva essere pronunciata, essendo la domanda giudiziale pacificamente stata proposta soltanto a rapporto di lavoro già terminato, e quindi non appare più
applicabile l'invocato art. 37 D.P.R. 797/1955 che prevede la corresponsione “a cura del datore di lavoro alla fine di ogni
16 periodo di pagamento della retribuzione” (il che presuppone,
evidentemente, che il rapporto di lavoro sia ancora in corso).
Peraltro nella stessa ipotesi in cui il lavoratore agisca ancora in costanza di rapporto di lavoro, è vero che gli artt. 37 e ss. del D.P.R. n. 797/1955 conferiscono il mandato al pagamento della prestazione previdenziale al datore di lavoro,
ma è l'Istituto previdenziale che è tenuto ad erogare la provvidenza.
È pertanto proprio l' il destinatario della pretesa di CP_2
credito dell'appellato, scaturendo, infatti, il ricorso introduttivo del procedimento dal diniego opposto dall'istituto all'erogazione degli ANF in suo favore.
Per completezza, pur non essendo realmente messa in discussione dall' la propria legittimazione passiva, è CP_2
opportuno riportare l'insegnamento della Corte di legittimità per la quale “unico obbligato all'erogazione degli assegni familiari è
l' , mentre il datore di lavoro, quando corrisponde i relativi CP_2
importi, assume la posizione di semplice adiectus solutionis
causa e pertanto solo l'Istituto predetto - e non il datore di lavoro -
è legittimato passivamente nelle controversie relative al
pagamento di tale prestazione previdenziale” (Cassazione civile sez. lav., 01/02/1988, n.862; Cassazione civile sez. lav.,
12/02/1985, n.1186).
Sono altresì infondate le eccezioni di inammissibilità ed improponibilità della domanda giudiziale in questa fase
17 riproposte dall'impugnante, sul rilievo, la prima, dell'asserita assenza di una domanda di autorizzazione all'inclusione nel nucleo familiare e, la seconda, per il preteso difetto di presentazione di una “domanda di ANF/DIP sia con riferimento
al riconoscimento degli ANF, sia con riferimento alla richiesta di
condanna al pagamento di tali assegni a carico diretto dell' ”. CP_2
Con riguardo alla prima eccezione, si rileva che lo stesso ha depositato, unitamente alla propria memoria difensiva CP_2
in primo grado, il riepilogo della “domanda di autorizzazioni
ANF in modalità on-line” presentata dall'odierno appellato, che riporta nella casella dedicata alla specificazione della tipologia di autorizzazione richiesta la seguente indicazione: “Inclusione
di Familiari nel Nucleo” (v. il suo doc. 2; si veda altresì la domanda amministrativa con allegati prodotta unitamente al ricorso introduttivo).
Non è neppure condivisibile la deduzione circa la mancanza di “domanda di ANF/DIP” dal momento che, come ricostruito dallo stesso ente impugnante nell'atto di appello,
detta domanda deve essere preceduta dal provvedimento di autorizzazione all'inclusione nel nucleo dei familiari,
provvedimento nella specie non concesso. Si deve, peraltro,
considerare che la domanda di liquidazione degli assegni familiari è stata formulata, per conto del ricorrente/appellato dal suo avvocato, con la comunicazione e-mail del 12 novembre
18 2022 sub doc. 6 dell'appellato) a cui ha fatto seguito il provvedimento di rigetto del 25 novembre 2021.
3.3. Nel merito l'appello è infondato.
L' invoca, come già sopra scritto, il Regolamento CE CP_2
del 29/04/2004 n. 883 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale di diversi paesi della Comunità europea ed, in particolare, il cui art. 68, paragrafo 1, contiene le regole di priorità da osservare nel caso che nello stesso periodo e per gli stessi familiari siano previste prestazioni in base alle legislazioni di più stati membri, avente lo scopo di evitare una duplicazione di pagamenti di prestazioni aventi lo stesso titolo.
Ebbene, nel periodo in cui l'appellato ha prestato attività
lavorativa in Italia, ovvero dal 2 settembre 2019 al 16 maggio
2021, sua moglie, la GN , non ha lavorato nella Parte_2
Pa Repubblica Croazia, come risulta dalla comunicazione dell'ente competente croato trasmessa all' tramite il CP_2
sistema EESSI – Electronic Exchange Social Security
Information (v. i documenti sub nn.
1-5 prodotti dall'impugnante), in cui è scritto che la predetta Parte_2
“non è impiegata nelle risorse umane dal 2003”; che la stessa ed il marito non hanno percepito “indennità di maternità/paternità
o disoccupazione”; che la famiglia “non ha presentato Pt_2
(ancora) una domanda per gli assegni familiari”).
Dalla risposta ufficialmente fornita dall'istituzione croata si evince pertanto che nel periodo oggetto della domanda del
19 lavoratore (2 settembre 2019 al 16 maggio 2021) non solo non vi è stato alcun pagamento di prestazioni familiari da parte in favore dell'appellato e di sua moglie, ma anche che quest'ultima a quel tempo non era “impiegata nelle risorse umane”, ovvero non svolgeva un'attività lavorativa nella Repubblica di Croazia.
La certificazione rilasciata dall'Ufficio croato di collocamento al lavoro il 30 settembre 2020, allegata alla domanda amministrativa, si pone in linea con la predetta risposta fornita dall'ente previdenziale interpellato dall' : il CP_2
certificato, oltre a riferire dell'iscrizione di nelle liste Parte_2
dei disoccupati dal 29 luglio 1999 al 7 gennaio 2001, ha altresì
dato atto che la stessa non ha ricevuto alcun “compenso”
nell'anno in corso (2020), né in quello precedente (2019).
Il dato, in particolare l'assenza di “compenso” (ovvero di reddito da attività di lavoro) negli anni 2019-2020, è conforme all'informazione, acquisita tramite il sistema EESSI, circa la mancata percezione, da parte della moglie dell'appellato nel periodo oggetto della domanda, di redditi da attività
professionale.
Gli elementi riportati consentono nella specie di applicare la regola di priorità dettata dal paragrafo 1 lettera a) dell'art. 68
del Regolamento CE del 29/04/2004 n. 883, secondo la quale
“
1. Qualora nello stesso periodo e per gli stessi familiari siano
previste prestazioni in base alle legislazioni di più Stati membri,
si applicano le seguenti regole di priorità: a) nel caso di
20 prestazioni dovute da più Stati membri a diverso titolo, l'ordine di
priorità è il seguente: in primo luogo i diritti conferiti a titolo di
un'attività professionale subordinata o autonoma, in secondo
luogo i diritti conferiti a titolo dell'erogazione di una pensione o di
una rendita e, infine, i diritti conferiti a titolo della residenza;
(…)”.
Se, dunque, si considera che il ricorrente odierno appellato nel periodo de quo aveva in corso un rapporto di lavoro in Italia mentre sua moglie non risulta avere prestato
Pa attività lavorativa nella Repubblica Croazia, si può
concludere che spettano in via prioritaria i “diritti conferiti a
titolo di un'attività professionale subordinata o autonoma”,
dunque gli ANF previsti dalla legislazione italiana, come ritenuto in primo grado.
Si aggiunga la seguente considerazione, che nella specie si ritiene dirimente.
Qualora anche l'istituzione di uno Stato membro a cui è
stata presentata una domanda di concessione di prestazioni familiari, dovesse ritenere che la sua legislazione non è
applicabile in via prioritaria, essa sarebbe tenuta a erogare le prestazioni previste in base alla sua legislazione, potendo successivamente rivolgersi all'istituzione prioritaria per il recupero delle somme versate in eccedenza.
Tale procedura è prevista dall'art. 60 del Regolamento
(CE) n. 987/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16
21 settembre 2009 che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004.
Nell'esaminare la disposizione citata la Corte giustizia UE
sez. VII, con la pronuncia del 25/04/2024, n.36, ha evidenziato che dalla formulazione della stessa “risulta chiaramente che
l'istituzione di uno Stato membro a cui è stata presentata una
domanda di concessione di prestazioni familiari, la quale ritenga
che la sua legislazione non è applicabile in via prioritaria, è
tenuta, in caso di mancata presa di posizione da parte
dell'istituzione presunta competente in via prioritaria, a erogare le
prestazioni previste a titolo di tale legislazione.
48 Di conseguenza, in un'ipotesi del genere, tale istituzione
non può sospendere l'erogazione di dette prestazioni familiari
fino a concorrenza dell'importo eventualmente previsto dalla
legislazione considerata prioritaria ed erogarle sotto forma di
integrazione differenziale per la parte che supera tale importo.
49 Questa interpretazione è peraltro confermata
dall'articolo 60, paragrafo 5, del regolamento n. 987/2009, il
quale prevede che, qualora un'istituzione abbia proceduto al
versamento di prestazioni a titolo provvisorio per un importo
superiore a quello che risulta in definitiva a suo carico, essa può
rivolgersi all'istituzione prioritaria per il recupero delle somme
versate in eccedenza”.
Applicando tali precisazioni alla fattispecie oggetto di causa si deve, dunque, da un lato, constatare che l' , pur CP_2
22 affermandosi incompetente in via prioritaria, non risulta avere attivato il meccanismo di cui all'art. 60, paragrafo 3 del citato
Regolamento (CE) n. 987/2009, per il quale “se l'istituzione a
cui è stata presentata la domanda conclude che la sua
legislazione è applicabile, ma non in via prioritaria ai sensi
dell'articolo 68, paragrafi 1 e 2, del regolamento di base, decide
senza indugio, in via provvisoria, le regole di priorità da applicare
e trasmette la domanda, ai sensi dell'articolo 68, paragrafo 3, del
regolamento di base, all'istituzione dell'altro Stato membro,
informandone altresì il richiedente. Quest'ultima istituzione
prende posizione sulla decisione provvisoria entro due mesi.”.
Dall'altro lato il chiarimento offerto nella sopra richiamata pronuncia della Corte di giustizia consente di affermare che,
comunque, in assenza di una risposta o presa di posizione da parte dell'ente croato, l' , pur ritenendo la propria CP_2
legislazione non applicabile in via prioritaria, avrebbe dovuto in ogni caso erogare le prestazioni previste dalla legislazione italiana, potendo nondimeno in seguito reclamare all'istituzione competente croata il rimborso dell'importo delle prestazioni familiari che supera quello ad essa incombente in applicazione delle disposizioni del regolamento n. 883/2004.
Non resta, infine, che disattendere la censura dell'istituto impugnante, laddove lamenta il mancato assolvimento dell'onere della prova da parte dell'appellato.
L' , a sostegno della propria doglianza, si è limitato ad CP_2
23 osservare che era onere del ricorrente provare che secondo la legislazione croata né lui né la moglie avevano diritto ad un trattamento di famiglia ovvero che “non si applicava in via
prioritaria la legislazione croata” (v. pag. 12 dell'atto di appello).
Senonché la risposta fornita dall'istituzione croata e la documentazione allegata alla domanda amministrativa hanno consentito di individuare la legislazione applicabile in via prioritaria, senza, quindi, necessità di altra attività dimostrativa da parte del richiedente la prestazione.
Peraltro i rilievi dell'appellante non paiono considerare che, in base alle disposizioni dell'articolo 68, paragrafo 3, lettera a), del regolamento n. 883/2004 e dell'articolo 60, paragrafi 2 e
3, del regolamento n. 987/2009, l'istituzione dello Stato
membro competente in linea prioritaria e l'istituzione dello
Stato membro competente in via subordinata sono reciprocamente vincolate e spetta a queste due istituzioni trattare congiuntamente la domanda presentata dal richiedente prestazioni familiari presso una di esse (in tal senso la già citata sentenza Corte giustizia UE sez. VII, 25/04/2024, n.36) ed altresì “fornire alle persone interessate qualsiasi informazione
necessaria affinché queste possano avvalersi proficuamente dei
diritti loro conferiti dal regolamento di cui trattasi” (v. l'articolo
76, paragrafo 4, del regolamento n. 883/2004).
Non può, in conclusione, essere trascurato che la disciplina prevista dai regolamenti CE richiamati mira ad
24 agevolare la circolazione dei lavoratori migranti, semplificando,
da un punto di vista amministrativo, le loro pratiche, data la complessità delle procedure amministrative esistenti nei vari
Stati membri, e ad evitare che, per ragioni puramente formali,
gli interessati possano essere privati dei loro diritti.
4. In conclusione l'appello risulta infondato sotto tutti i profili sollevati dall' e, pertanto, va respinto con CP_2
conseguente conferma della sentenza e con le sequele di legge dell'accollo all'appellante delle spese inerenti e del suo obbligo ai sensi del co.
1-quater dell'art. 13 d.P.R. 115/2002 di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta.
Il valore di causa è indeterminabile, di complessità bassa.
La vertenza ha carattere seriale. Tenuto conto di ciò si ritengono adeguati, in aderenza al D.M. n. 55/2014, novellato con D.M. n.
37/2018 e da ultimo con D.M. n. 147/2022, i compensi minimi
(cause di appello, valore indeterminabile, complessità bassa)
per le fasi di studio, quella introduttiva e quella decisionale e,
pertanto, € 1.029,00 per studio, € 709,00 per la fase introduttiva ed € 1.735,00 per la fase decisionale,
complessivamente, quindi, € 3.473,00 per compensi d'avvocato,
oltre il 15% di rimborso spese forfetarie sui compensi, oltre IVA
e CAP nella misura e sulle poste soggette per legge.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Trento, Sezione Distaccata di Bolzano,
25 ogni diversa domanda e difesa disattesa e reietta,
definitivamente pronunciando sull'impugnazione proposta dall' e contro Parte_3
avverso la sentenza del Giudice del Lavoro del CP_1
Tribunale di Bolzano n. 68/2024 di data 05.02.2024 –
23.04.2024, così provvede:
disattende
l'appello;
condanna
l'appellante Parte_3
alla rifusione in favore dell'appellato delle spese CP_1
del presente grado, che liquida in € 3.473,00 per compensi d'avvocato, oltre il 15% di rimborso spese forfetarie sui compensi, oltre IVA e CAP nella misura e sulle poste soggette per legge;
dà atto
che sussistono i presupposti per il versamento da parte dell'appellante ai sensi del co.
1-quater dell'art. 13 d.P.R.
115/2002, inserito con l'art. 1 co. 17 l. 24.12.2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta;
dispone
per l'ipotesi di diffusione del presente provvedimento,
l'omissione delle generalità e degli altri dati identificativi a norma dell'art. 52 del d.lgs. n. 196/2003.
26 Bolzano, così deciso in data 29 gennaio 2025
La Presidente Dott.ssa Isabella Martin
Il Consigliere est. Dott.ssa Claudia Montagnoli
Il Funzionario Giudiziario
27 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
2021 (v. il doc. 2 del ricorso amministrativo del 16 febbraio
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Trento
Sezione Distaccata di Bolzano
Sezione per le controversie di lavoro e previdenza riunita in camera di consiglio nelle persone dei Signori
Magistrati:
dott. Isabella Martin Presidente
dott. Claudia Montagnoli Consigliere estensore Oggetto:
Altre controversie dott. Thomas Weissteiner Consigliere in materia di previdenza ha pronunciato la seguente obbligatoria
SENTENZA
nella causa civile di II grado iscritta sub n. 18/2024 RGL
promossa
da
, C.F. , Parte_1 P.IVA_1
in persona del suo Presidente pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Lucia Orsingher in forza di procura generale alle liti n. 37875/7313, rogito del 22.3.2024 del notaio Per_1
di Fiumicino (RM), elettivamente domiciliato presso la
[...]
sede di Bolzano, Piazza Domenicani 30
- appellante -
contro
, C.F. , nato il [...] CP_1 CodiceFiscale_1
in Croazia ed ivi residente in [...], Pece n. 89/A,
1 elettivamente domiciliato in Trento, Via Giuseppe Grazioli n. 65,
presso lo studio dell'avv. Francesco Zicaro, del Foro di Cosenza,
che lo rappresenta e difende per delega in calce alla memoria difensiva di costituzione
- appellato -
Oggetto: appello avverso la sentenza del Giudice del Lavoro del
Tribunale di Bolzano n. 68/2024 di data 05.02.2024 –
23.04.2024 -
Causa decisa all'udienza del 29.01.2025 con lettura del dispositivo di sentenza sulle seguenti
CONCLUSIONI
dei procuratori di parte appellante:
In riforma della sentenza del Tribunale di Bolzano n. 68/24
notificata il 24.4.2024 per i motivi sopra esposti, contrariis rejectis
A. In via preliminare sospendersi la provvisoria esecutorietà
della sentenza n. 68/24 del Tribunale di Bolzano e nello specifico della pronuncia di condanna al pagamento della prestazione oltre alla rivalutazione ed agli interessi.
B. In via pregiudiziale e/o preliminare, accertarsi e dichiararsi la decadenza dall'azione giudiziale ex art. 47 D.P.R. 639/70,
nonché l'improponibilità e l'inammissibilità del ricorso di I
grado
C. In via principale subordinata, rigettarsi tutte le domande avverse in quanto infondate in fatto ed in diritto e perché
2 contrarie alla normativa
D. Spese, diritti ed onorari di entrambe i gradi di giudizio rifusi
E. In via subordinata istruttoria ammettersi prova testimoniale sui punti della memoria di costituzione di I grado da 1 a 3, CP_2
8-11,15 e 16 che qui si hanno per integralmente riportati e richiamati, indicandosi a teste e Testimone_1 [...]
di Brunico Testimone_2
dei procuratori di parte appellata:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, nelle funzioni di Giudice
del Lavoro, previa reiezione dell'istanza di sospensiva, in accoglimento della presente memoria difensiva e di costituzione:
A) respingere l'appello proposto perché infondato in fatto ed in diritto, per i fatti ed i motivi di cui in narrativa, con integrale conferma della sentenza impugnata;
B) il tutto con vittoria di spese, competenze ed onorari, rimborso spese forf. del 15%,
CPA ed IVA come per legge.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 31.3.2023 il ricorrente ha citato in giudizio l' ed esposto al Tribunale di essere residente in CP_2
Croazia, di aver lavorato presso la sede italiana (di Bolzano)
della società Strabag dal 02.09.2019 al 16.05.2020 e di aver proposto in data 16.10.2020 all' domanda di CP_2
autorizzazione per la concessione degli assegni per il nucleo familiare;
che a fronte del silenzio serbato dall'istituto, in data
12.11.2021 aveva richiesto la liquidazione degli ANF e questa
3 volta con comunicazione 25.11.2021 l' aveva comunicato di CP_2
ritenere la domanda incompleta della necessaria documentazione;
di ritenere competente in via primaria a pagare l'assegno lo Stato Croato in quanto Stato di residenza dei familiari e dove un genitore era occupato;
che l' Pt_1
avrebbe provveduto a richiedere alla Croazia la spettanza della prestazione e che se dalle informazioni fosse emerso che nello stato di residenza della famiglia non sussisteva il diritto alla prestazione la domanda sarebbe stata accolta;
se peraltro fosse emerso che la domanda non era stata presentata in Croazia, la domanda sarebbe stata respinta;
che con ulteriore pec il
9.12.2021 l' ribadiva di ritenere la domanda incompleta;
di CP_2
aver inoltrato telematicamente all' ricorso amministrativo il CP_2
17.02.2022; che l' aveva risposto con pec 31.3.2022 di non CP_2
poter procedere all'esame del ricorso, di aver chiesto documentazione all'ente estero, di chiudere provvisoriamente il ricorso in attesa di elementi per poterlo riesaminare.
Tanto premesso in fatto il ricorrente ha ribadito che competente ad erogare gli ANF era l'ente italiano, avendo egli lavorato in Italia negli anni oggetto della richiesta di pagamento
ANF; che ad ogni modo ove l'Ente italiano non si fosse ritenuto competente avrebbe dovuto trasmettere la domanda all'Ente
Croato avviando il procedimento di cui al reg. Cee 987/2009 e che la documentazione allegata agli ANF era assolutamente completa. Ha chiesto, quindi, l'accertamento della sussistenza
4 dei presupposti in capo al ricorrente di percepire gli ANF nel periodo di cui alla domanda amministrativa, con conseguente condanna dell' ad erogare la prestazione, con il favore Pt_1
delle spese di lite.
Si è costituito in giudizio l' , eccependo la decadenza CP_2
ex art. 47 del D.P.R. 639/70 nonché l'improponibilità e/o l'inammissibilità del ricorso giudiziale. Nel merito l' , Pt_1
dopo avere riconosciuto che il ricorrente aveva prestato attività
di lavoro subordinato in Italia dal 02.09.2019 al 16.05.2021, ha rappresentato che, a seguito di contatti presi con l'ente croato,
questo aveva risposto, dopo sollecito, il 16.01.23, confermando l'assenza di attività lavorativa in capo alla moglie del ricorrente,
aggiungendo che in relazione agli anni 2019-2023 non erano ancora state presentate domande di assegni familiari, da ciò
potendosi desumere la spettanza di tali assegni nello stato croato. L'istituto convenuto ha poi evidenziato che non era chiaro se l'ente croato avesse affermato la priorità della propria legislazione, e che lo stesso aveva tralasciato di specificare l'importo degli ANF anche solo in teoria spettanti in base alla legislazione croata. Per tali motivi, in difetto di una comunicazione dell'ente croato in ordine alla priorità della legislazione italiana e di informazioni dettagliate da parte del richiedente la prestazione, la domanda andava rigettata.
Sentiti i procuratori delle parti, il Giudice del lavoro ha deciso la causa con la sentenza gravata con la quale, in
5 accoglimento della domanda svolta, ha condannato l' ad CP_2
erogare la prestazione previdenziale richiesta in favore del ricorrente, relativamente ai periodi specificati nella domanda amministrativa, oltre rivalutazione ed interessi nei limiti della L.
412/91 art. 16 e succ. modificazioni. Le spese di lite sono state poste a carico dell' soccombente, con distrazione a favore Pt_1
dell'avv. Francesco Zicaro antistatario.
Avverso la pronuncia di prime cure ha interposto appello l' chiedendo, in via pregiudiziale e/o preliminare, di CP_2
accertare e dichiarare la decadenza dall'azione giudiziale ex art. 47 D.P.R. 639/70 nonché l'improponibilità e l'inammissibilità
del ricorso di primo grado per, rispettivamente, assenza di domande specifiche di autorizzazione all'inclusione nel nucleo familiare, ovvero difetto di presentazione di una “domanda di
ANF/DIP sia con riferimento al riconoscimento degli ANF sia con
riferimento alla richiesta di condanna al pagamento di tali
assegni a carico diretto dell' ” (v. ricorso in appello, pagg. 8 e CP_2
9). Nel merito ha insistito nel rigetto di tutte le domande del ricorrente in quanto infondate.
Si è costituito per resistere l'appellato, che ha chiesto la conferma della sentenza con il favore delle spese del grado.
All'udienza del 29 gennaio 2025 il procedimento è stato definito con il dispositivo in calce, di cui è stata data lettura.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La sentenza di primo grado ha innanzitutto affermato
6 la ricorrenza della “competenza” dell' rispetto alla pretesa CP_2
del ricorrente essendo “fuori dubbio che sia l' a gestire tale CP_2
tipo di prestazione” (sentenza, pag. 7).
L'eccezione di decadenza formulata dall' con CP_2
richiamo alla disciplina dettata dall'art. 47 del D.P.R. n.
639/1970 è stata disattesa dal primo giudice sul rilievo che il ricorso amministrativo è stato rigettato il 31.3.2022 e che pertanto il ricorso giudiziale, depositato il 31.03.2023, deve ritenersi proposto entro il termine decadenziale di un anno,
risultando così rispettato il termine stabilito dall'art. 47 del
D.P.R. n. 639/1970 per le controversie in materia di prestazioni della gestione di cui all'art. 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88,
fra le quali sono da ricomprendere quelle afferenti gli ANF.
Nel merito il Giudice del lavoro ha ritenuto essere la legislazione italiana quella applicabile in via prioritaria,
evidenziando che il ricorrente aveva prestato attività di lavoro subordinato solo in Italia nel periodo per cui è causa;
che nel medesimo periodo la moglie non aveva prestato attività
lavorativa; che in Croazia mai nessuna domanda per un sussidio analogo era stata proposta;
che comunque in Croazia
nessun importo era stato erogato a tale titolo.
2. La decisione di prime cure è censurata dall' sotto CP_2
tre profili.
2.1. Con il primo motivo di appello l'istituto si duole del mancato accoglimento dell'eccezione di decadenza ex art. 47
7 D.P.R. n. 639/1970.
L' fa valere, in particolare, che la sentenza di primo CP_2
grado avrebbe violato il consolidato principio secondo cui sarebbe irrilevante sia la decisione/risposta tardiva dell'ente,
sia la tardiva presentazione di un ricorso amministrativo,
dovendosi tener conto esclusivamente della data di presentazione dell'istanza all' , cui vanno “sommati” i CP_2
termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo (ovvero quelli risultanti dalla somma del termine presuntivo di centoventi giorni dalla data di presentazione della richiesta di prestazione, di cui alla legge n. 533 del 1973, art. 7
e di quello di centottanta giorni previsto dalla legge n. 88 del
1989, art. 46, commi 5 e 6).
Nella specie tra la presentazione della domanda all' CP_2
(16.10.2020) ed il deposito del ricorso giudiziale (31.3.2023)
erano passati più di 300 giorni e 1 anno, talché il ricorrente avrebbe dovuto essere dichiarato decaduto dall'azione giudiziale.
2.2. Con la seconda censura l'appellante si duole della mancata osservanza del “meccanismo” procedurale normativamente stabilito, che prevederebbe il pagamento degli assegni da parte del datore di lavoro al dipendente, con successivo conguaglio con la contribuzione dovuta all'istituto ovvero rimborso in caso di eccedenza, senza alcun “contatto diretto” tra dipendente ed ente previdenziale.
8 Per tali ragioni il primo giudice avrebbe dovuto disattendere la domanda di condanna diretta dell' al CP_2
pagamento degli ANF, essendo l'ente previdenziale tenuto esclusivamente a dare l'autorizzazione all'inclusione nel nucleo familiare dei familiari dell'appellato, il quale avrebbe dovuto domandare il pagamento degli assegni al proprio datore di lavoro.
2.3. Con il terzo motivo l'impugnante deduce che, ai sensi dell'art. 68 del Regolamento CE del 29/04/2004 n. 883 (c.d. “di base”), al fine della individuazione della “priorità della
legislazione da applicarsi (e, di conseguenza, dell'istituzione
competente ad erogare le prestazioni)”, non rileverebbe il luogo di svolgimento dell'attività lavorativa, bensì “il luogo di residenza
dei figli, se anche l'altro coniuge lavora nello stato di residenza
(nel presente caso la Croazia)”.
Posto che nella specie non sarebbe chiaro “se l'ente croato
abbia affermato la propria priorità (doc.5 fascicolo I grado) e CP_2
peraltro non è mai stato fornito l'importo (anche solo teorico) degli
ANF spettanti in base alla legislazione croata” ed, in ogni caso,
sarebbe spettato al ricorrente/appellato dimostrare la non spettanza di assegni familiari in base alla legislazione croata ovvero l'assenza dei presupposti per l'applicazione in via prioritaria della legislazione croata, come invece ritenuto dall'ente appellante, questo nulla sarebbe tenuto ad erogare.
2.4. L' si duole poi dell'omessa pronuncia sulle CP_2
9 proprie eccezioni preliminari. In particolare il ricorso depositato avrebbe dovuto essere dichiarato inammissibile ovvero rigettato
“in quanto non vi sono domande specifiche in ordine alla
domanda di autorizzazione all'inclusione nel nucleo familiare (che
è la fase prodromica prima del riconoscimento degli ANF)” ed altresì improponibile “in quanto in sede amministrativa non è
mai stata presentata la domanda di ANF/DIP, sia con riferimento
al riconoscimento degli ANF sia con riferimento alla richiesta di
condanna al pagamento di tali assegni a carico diretto dell' ”. CP_2
3. La sentenza si sottrae alle censure che le vengono mosse dall'ente appellante e deve essere confermata.
3.1. Affrontando preliminarmente la questione dell'eccepita decadenza dall'azione, va ricordato che il D.P.R. 30
aprile 1970, n. 639, art. 47, nel testo sostituito dal D.L. 19
settembre 1992, n. 384, art. 4, comma 1 -convertito in L. 14
novembre 1992, n. 438 -, dispone quanto segue:
“Esauriti i ricorsi in via amministrativa, può essere
proposta l'azione dinanzi l'autorità giudiziaria ai sensi degli
articoli 459 e seguenti del codice di procedura civile.
Per le controversie in materia di trattamenti pensionistici
l'azione giudiziaria può essere proposta, a pena di decadenza,
entro il termine di tre anni dalla data di comunicazione della
decisione del ricorso pronunziata dai competenti organi
dell' o dalla data di scadenza del termine stabilito per la Pt_1
pronunzia della predetta decisione, ovvero dalla data di
10 scadenza dei termini prescritti per l'esaurimento del
procedimento amministrativo, computati a decorrere dalla data di
presentazione della richiesta di prestazione (1).
Per le controversie in materia di prestazioni della gestione
di cui all'articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88, l'azione
giudiziaria può essere proposta, a pena di decadenza, entro il
termine di un anno dalle date di cui al precedente comma (2).
Dalla data della reiezione della domanda di prestazione
decorrono, a favore del ricorrente o dei suoi aventi causa, gli
interessi legali sulle somme che risultino agli stessi dovute.
L' è tenuto ad Controparte_3
indicare ai richiedenti le prestazioni o ai loro aventi causa, nel
comunicare il provvedimento adottato sulla domanda di
prestazione, i gravami che possono essere proposti, a quali
organi debbono essere presentati ed entro quali termini. È tenuto,
altresì, a precisare i presupposti ed i termini per l'esperimento
dell'azione giudiziaria”.
L'appellato ha agito per il riconoscimento del diritto all'assegno per il nucleo familiare e, quindi, per una prestazione a carico della gestione di cui all'art. 24 della legge nr. 88 del
1989, in relazione alla quale si applica il termine di decadenza annuale di cui all'art. 47, comma terzo, del D.P.R. n. 639 del
1970, come sostituito dall'art. 4 del D.L. n. 384 del 1992,
convertito dalla legge nr. 438 del 1992 (Cassazione civile sez.
lav., 10/04/2017, n.9158).
11 In questa fase il contrasto verte in ordine alla decorrenza del termine annuale.
Occorre considerare che nel caso di specie, dopo la domanda di prestazione in data 16 ottobre 2020, vi è stata la risposta dell' del 25 novembre 2021, avverso la quale è CP_2
stato tempestivamente proposto ricorso in sede amministrativa,
il quale è stato rigettato il 31 marzo 2022.
Al fine di risolvere la questione deve essere richiamato l'orientamento delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, di cui alla sentenza 29/05/2009, n.12718, insegnamento costantemente applicato dalla Corte di legittimità nelle successive pronunce, fra le quali anche la recente Cassazione
civile sez. lav., 07/11/2024, n.28671, con la quale è stato rimarcato che “l'art. 47 stabilisce tre diversi dies a quibus, a
seconda che:
I. sia stato emanato un provvedimento dell' , a seguito CP_2
di un ricorso amministrativo: in questo caso, la notifica del
provvedimento determina il giorno dal quale decorre, a seconda
del tipo di prestazione richiesta, il triennio o l'anno di cui al
suddetto art. 47;
II. sia stato presentato il ricorso amministrativo ma l' CP_2
non abbia provveduto a riguardo: in questa ipotesi, il termine di
decadenza decorre dalla data del ricorso amministrativo
maggiorato del tempo teorico (90 giorni, ex art. 46, comma 6,
della legge nr. 88 del 1989), previsto per la decisione;
12 III. non sia stato proposto alcun ricorso amministrativo (o
perché non c'è stato alcun provvedimento dell' , in risposta CP_2
alla domanda iniziale dell'assicurato, o perché, pur in presenza
dell'atto reiettivo dell' , l'assicurato non ha a sua volta CP_2
presentato un valido ricorso): il dies a quo è, in questa ultima
ipotesi, rappresentato dalla data di presentazione della richiesta
di prestazione, cui viene addizionato il termine prescritto per
l'esaurimento dell'intero procedimento amministrativo pari a
giorni trecento (120 giorni per il silenzio rifiuto ex art. 7 della
legge nr. 533 del 1973; 90 giorni, termine concesso all'assicurato
per ricorrere al Comitato provinciale ex art. 46 comma 5 della
legge nr. 88 del 1989; 90 giorni per il silenzio rigetto ex art. 46
comma 6 della legge nr. 88 del 1989)”.
E' stato osservato che “il riferimento alla scadenza dei
termini prescritti per l'esaurimento del procedimento
amministrativo, contestualmente ed alternativamente alla
previsione del dies a quo costituito dalla comunicazione della
decisione sul ricorso ovvero del termine per renderla, assorbe
proprio l'eventualità della mancata proposizione di ricorsi, dopo
la domanda di prestazione” (Cassazione civile sez. lav.,
10/04/2017, n. 9158; Cassazione civile sez. lav., 27/06/2017,
n.15969; Cassazione civile sez. lav., 02/09/2024, n.23484).
Tale chiarimento consente di escludere che il caso concreto debba essere ricondotto, come preteso dall'appellante,
alla terza delle ipotesi innanzi enucleate.
13 Nella specie, infatti, alla pronuncia dell sull'istanza CP_2
dell'interessato ha fatto seguito il tempestivo ricorso amministrativo, per cui si versa nella ipotesi sub 1 contemplata dall'art. 47 comma 2 del DPR n. 639/1970 (“…dalla data di
comunicazione della decisione del ricorso pronunziata dai
competenti organi dell' …”), cioè quando è stato proposto Pt_1
entro il termine prescritto di 90 giorni (il 17 febbraio 2022) un ricorso amministrativo contro la decisione sfavorevole dell' sulla domanda amministrativa avanzata dal Pt_1
lavoratore (nell'ottobre 2020) e l' si è tempestivamente Pt_1
pronunciato su detto ricorso gerarchico (il 31 marzo 2022).
Tale ipotesi è diversa da quella sub 3 (“… ovvero dalla
data di scadenza dei termini prescritti per l'esaurimento del
procedimento amministrativo, computati a decorrere dalla data di
presentazione della richiesta di prestazione …”), la quale,
secondo la pronuncia delle Sezioni Unite sopra indicata, “ricorre
nel caso di presentazione tardiva di un ricorso impugnatorio, nel
caso in cui l' non si pronunci sull'istanza dell'interessato e CP_2
nel caso in cui il provvedimento sia mancante delle indicazioni
circa i gravami proponibili e l'iniziativa processuale esperibile”
(così Cassazione civile sez. lav., 02/09/2024, n.23484).
Tale ricostruzione non pare contraddetta dalla decisione della Cassazione civile sez. lav., del 26/08/2020, n.17792
richiamata dall'appellante nell'atto di impugnazione (pagg. 4 e
5), che – riguardo ad un caso in cui “la domanda era stata
14 presentata in data 7/6/2010 a cui l' aveva dato risposta con CP_2
un primo provvedimento in data 21/6/2010 ed un secondo in
data 24/1/2011 a seguito di richiesta di chiarimenti avanzata
dal ricorrente in data 23/7/2010; che in data 15/4/2011
l'assicurato aveva proposto ricorso amministrativo avverso il
secondo provvedimento di rigetto e che il giudizio era iniziato il
13/7/2012” - ha considerato corretto fare decorrere il termine annuale di decadenza dal provvedimento di rigetto dell' del CP_2
21/6/2010, avverso il quale alcun ricorso al comitato provinciale era stato presentato, concludendo per la tardività
del ricorso giudiziario (depositato solo in data 13/7/2012) e sostenendo l'irrilevanza del secondo provvedimento di rigetto del 24/1/2011, emesso in risposta alla richiesta di chiarimenti del 23/7/2010 e di poi impugnato in via gerarchica il
15/4/2011.
Nell'osservare che “il provvedimento del 24/1/2011, con
cui l' ha rigettato nuovamente la domanda ed a prescindere CP_2
dalla sua motivazione, non vale a fare decorrere un nuovo
termine di decadenza atteso che ciò che rileva è la data di
presentazione dell'originaria domanda del 7/6/2010”, la
Suprema Corte risulta avere inteso censurare l'argomentazione adottata nel provvedimento cassato, la quale aveva valorizzato il ricorso amministrativo proposto il 15/4/2011 contro il secondo provvedimento dell' del 24/1/2011, così trascurando, come CP_2
sottolineato dalla sentenza in esame, che “la funzione della
15 decadenza sostanziale è quella di tutelare la certezza delle
determinazioni concernenti erogazioni di spese gravanti sui
bilanci pubblici (cfr., ex plurimis, Cass.: SU, n. 12718/2009, in
motivazione) e tale funzione (e, quindi, la stessa concreta utilità
della predisposizione di un meccanismo decadenziale) verrebbe
irrimediabilmente frustrata ove si ritenesse che la semplice
riproposizione della domanda, o come nel caso di specie una
richiesta dell'assicurato di chiarimenti, consentisse il venir meno
degli effetti decadenziali già verificatisi o un arbitrario
prolungamento degli stessi o una diversa individuazione del dies
a quo”.
Non vi è pertanto ragione di discostarsi dall'impostazione del primo giudice.
3.2. La tesi dell'ente previdenziale circa la illegittimità
della sua condanna al pagamento degli ANF direttamente in favore del lavoratore, quindi senza richiesta da parte di quest'ultimo al datore di lavoro e anticipazione da parte di questi, non convince.
In relazione alla domanda de qua, infatti, indubbiamente la legittimazione passiva appartiene all' , nei cui confronti CP_2
soltanto la condanna poteva essere pronunciata, essendo la domanda giudiziale pacificamente stata proposta soltanto a rapporto di lavoro già terminato, e quindi non appare più
applicabile l'invocato art. 37 D.P.R. 797/1955 che prevede la corresponsione “a cura del datore di lavoro alla fine di ogni
16 periodo di pagamento della retribuzione” (il che presuppone,
evidentemente, che il rapporto di lavoro sia ancora in corso).
Peraltro nella stessa ipotesi in cui il lavoratore agisca ancora in costanza di rapporto di lavoro, è vero che gli artt. 37 e ss. del D.P.R. n. 797/1955 conferiscono il mandato al pagamento della prestazione previdenziale al datore di lavoro,
ma è l'Istituto previdenziale che è tenuto ad erogare la provvidenza.
È pertanto proprio l' il destinatario della pretesa di CP_2
credito dell'appellato, scaturendo, infatti, il ricorso introduttivo del procedimento dal diniego opposto dall'istituto all'erogazione degli ANF in suo favore.
Per completezza, pur non essendo realmente messa in discussione dall' la propria legittimazione passiva, è CP_2
opportuno riportare l'insegnamento della Corte di legittimità per la quale “unico obbligato all'erogazione degli assegni familiari è
l' , mentre il datore di lavoro, quando corrisponde i relativi CP_2
importi, assume la posizione di semplice adiectus solutionis
causa e pertanto solo l'Istituto predetto - e non il datore di lavoro -
è legittimato passivamente nelle controversie relative al
pagamento di tale prestazione previdenziale” (Cassazione civile sez. lav., 01/02/1988, n.862; Cassazione civile sez. lav.,
12/02/1985, n.1186).
Sono altresì infondate le eccezioni di inammissibilità ed improponibilità della domanda giudiziale in questa fase
17 riproposte dall'impugnante, sul rilievo, la prima, dell'asserita assenza di una domanda di autorizzazione all'inclusione nel nucleo familiare e, la seconda, per il preteso difetto di presentazione di una “domanda di ANF/DIP sia con riferimento
al riconoscimento degli ANF, sia con riferimento alla richiesta di
condanna al pagamento di tali assegni a carico diretto dell' ”. CP_2
Con riguardo alla prima eccezione, si rileva che lo stesso ha depositato, unitamente alla propria memoria difensiva CP_2
in primo grado, il riepilogo della “domanda di autorizzazioni
ANF in modalità on-line” presentata dall'odierno appellato, che riporta nella casella dedicata alla specificazione della tipologia di autorizzazione richiesta la seguente indicazione: “Inclusione
di Familiari nel Nucleo” (v. il suo doc. 2; si veda altresì la domanda amministrativa con allegati prodotta unitamente al ricorso introduttivo).
Non è neppure condivisibile la deduzione circa la mancanza di “domanda di ANF/DIP” dal momento che, come ricostruito dallo stesso ente impugnante nell'atto di appello,
detta domanda deve essere preceduta dal provvedimento di autorizzazione all'inclusione nel nucleo dei familiari,
provvedimento nella specie non concesso. Si deve, peraltro,
considerare che la domanda di liquidazione degli assegni familiari è stata formulata, per conto del ricorrente/appellato dal suo avvocato, con la comunicazione e-mail del 12 novembre
18 2022 sub doc. 6 dell'appellato) a cui ha fatto seguito il provvedimento di rigetto del 25 novembre 2021.
3.3. Nel merito l'appello è infondato.
L' invoca, come già sopra scritto, il Regolamento CE CP_2
del 29/04/2004 n. 883 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale di diversi paesi della Comunità europea ed, in particolare, il cui art. 68, paragrafo 1, contiene le regole di priorità da osservare nel caso che nello stesso periodo e per gli stessi familiari siano previste prestazioni in base alle legislazioni di più stati membri, avente lo scopo di evitare una duplicazione di pagamenti di prestazioni aventi lo stesso titolo.
Ebbene, nel periodo in cui l'appellato ha prestato attività
lavorativa in Italia, ovvero dal 2 settembre 2019 al 16 maggio
2021, sua moglie, la GN , non ha lavorato nella Parte_2
Pa Repubblica Croazia, come risulta dalla comunicazione dell'ente competente croato trasmessa all' tramite il CP_2
sistema EESSI – Electronic Exchange Social Security
Information (v. i documenti sub nn.
1-5 prodotti dall'impugnante), in cui è scritto che la predetta Parte_2
“non è impiegata nelle risorse umane dal 2003”; che la stessa ed il marito non hanno percepito “indennità di maternità/paternità
o disoccupazione”; che la famiglia “non ha presentato Pt_2
(ancora) una domanda per gli assegni familiari”).
Dalla risposta ufficialmente fornita dall'istituzione croata si evince pertanto che nel periodo oggetto della domanda del
19 lavoratore (2 settembre 2019 al 16 maggio 2021) non solo non vi è stato alcun pagamento di prestazioni familiari da parte in favore dell'appellato e di sua moglie, ma anche che quest'ultima a quel tempo non era “impiegata nelle risorse umane”, ovvero non svolgeva un'attività lavorativa nella Repubblica di Croazia.
La certificazione rilasciata dall'Ufficio croato di collocamento al lavoro il 30 settembre 2020, allegata alla domanda amministrativa, si pone in linea con la predetta risposta fornita dall'ente previdenziale interpellato dall' : il CP_2
certificato, oltre a riferire dell'iscrizione di nelle liste Parte_2
dei disoccupati dal 29 luglio 1999 al 7 gennaio 2001, ha altresì
dato atto che la stessa non ha ricevuto alcun “compenso”
nell'anno in corso (2020), né in quello precedente (2019).
Il dato, in particolare l'assenza di “compenso” (ovvero di reddito da attività di lavoro) negli anni 2019-2020, è conforme all'informazione, acquisita tramite il sistema EESSI, circa la mancata percezione, da parte della moglie dell'appellato nel periodo oggetto della domanda, di redditi da attività
professionale.
Gli elementi riportati consentono nella specie di applicare la regola di priorità dettata dal paragrafo 1 lettera a) dell'art. 68
del Regolamento CE del 29/04/2004 n. 883, secondo la quale
“
1. Qualora nello stesso periodo e per gli stessi familiari siano
previste prestazioni in base alle legislazioni di più Stati membri,
si applicano le seguenti regole di priorità: a) nel caso di
20 prestazioni dovute da più Stati membri a diverso titolo, l'ordine di
priorità è il seguente: in primo luogo i diritti conferiti a titolo di
un'attività professionale subordinata o autonoma, in secondo
luogo i diritti conferiti a titolo dell'erogazione di una pensione o di
una rendita e, infine, i diritti conferiti a titolo della residenza;
(…)”.
Se, dunque, si considera che il ricorrente odierno appellato nel periodo de quo aveva in corso un rapporto di lavoro in Italia mentre sua moglie non risulta avere prestato
Pa attività lavorativa nella Repubblica Croazia, si può
concludere che spettano in via prioritaria i “diritti conferiti a
titolo di un'attività professionale subordinata o autonoma”,
dunque gli ANF previsti dalla legislazione italiana, come ritenuto in primo grado.
Si aggiunga la seguente considerazione, che nella specie si ritiene dirimente.
Qualora anche l'istituzione di uno Stato membro a cui è
stata presentata una domanda di concessione di prestazioni familiari, dovesse ritenere che la sua legislazione non è
applicabile in via prioritaria, essa sarebbe tenuta a erogare le prestazioni previste in base alla sua legislazione, potendo successivamente rivolgersi all'istituzione prioritaria per il recupero delle somme versate in eccedenza.
Tale procedura è prevista dall'art. 60 del Regolamento
(CE) n. 987/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16
21 settembre 2009 che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004.
Nell'esaminare la disposizione citata la Corte giustizia UE
sez. VII, con la pronuncia del 25/04/2024, n.36, ha evidenziato che dalla formulazione della stessa “risulta chiaramente che
l'istituzione di uno Stato membro a cui è stata presentata una
domanda di concessione di prestazioni familiari, la quale ritenga
che la sua legislazione non è applicabile in via prioritaria, è
tenuta, in caso di mancata presa di posizione da parte
dell'istituzione presunta competente in via prioritaria, a erogare le
prestazioni previste a titolo di tale legislazione.
48 Di conseguenza, in un'ipotesi del genere, tale istituzione
non può sospendere l'erogazione di dette prestazioni familiari
fino a concorrenza dell'importo eventualmente previsto dalla
legislazione considerata prioritaria ed erogarle sotto forma di
integrazione differenziale per la parte che supera tale importo.
49 Questa interpretazione è peraltro confermata
dall'articolo 60, paragrafo 5, del regolamento n. 987/2009, il
quale prevede che, qualora un'istituzione abbia proceduto al
versamento di prestazioni a titolo provvisorio per un importo
superiore a quello che risulta in definitiva a suo carico, essa può
rivolgersi all'istituzione prioritaria per il recupero delle somme
versate in eccedenza”.
Applicando tali precisazioni alla fattispecie oggetto di causa si deve, dunque, da un lato, constatare che l' , pur CP_2
22 affermandosi incompetente in via prioritaria, non risulta avere attivato il meccanismo di cui all'art. 60, paragrafo 3 del citato
Regolamento (CE) n. 987/2009, per il quale “se l'istituzione a
cui è stata presentata la domanda conclude che la sua
legislazione è applicabile, ma non in via prioritaria ai sensi
dell'articolo 68, paragrafi 1 e 2, del regolamento di base, decide
senza indugio, in via provvisoria, le regole di priorità da applicare
e trasmette la domanda, ai sensi dell'articolo 68, paragrafo 3, del
regolamento di base, all'istituzione dell'altro Stato membro,
informandone altresì il richiedente. Quest'ultima istituzione
prende posizione sulla decisione provvisoria entro due mesi.”.
Dall'altro lato il chiarimento offerto nella sopra richiamata pronuncia della Corte di giustizia consente di affermare che,
comunque, in assenza di una risposta o presa di posizione da parte dell'ente croato, l' , pur ritenendo la propria CP_2
legislazione non applicabile in via prioritaria, avrebbe dovuto in ogni caso erogare le prestazioni previste dalla legislazione italiana, potendo nondimeno in seguito reclamare all'istituzione competente croata il rimborso dell'importo delle prestazioni familiari che supera quello ad essa incombente in applicazione delle disposizioni del regolamento n. 883/2004.
Non resta, infine, che disattendere la censura dell'istituto impugnante, laddove lamenta il mancato assolvimento dell'onere della prova da parte dell'appellato.
L' , a sostegno della propria doglianza, si è limitato ad CP_2
23 osservare che era onere del ricorrente provare che secondo la legislazione croata né lui né la moglie avevano diritto ad un trattamento di famiglia ovvero che “non si applicava in via
prioritaria la legislazione croata” (v. pag. 12 dell'atto di appello).
Senonché la risposta fornita dall'istituzione croata e la documentazione allegata alla domanda amministrativa hanno consentito di individuare la legislazione applicabile in via prioritaria, senza, quindi, necessità di altra attività dimostrativa da parte del richiedente la prestazione.
Peraltro i rilievi dell'appellante non paiono considerare che, in base alle disposizioni dell'articolo 68, paragrafo 3, lettera a), del regolamento n. 883/2004 e dell'articolo 60, paragrafi 2 e
3, del regolamento n. 987/2009, l'istituzione dello Stato
membro competente in linea prioritaria e l'istituzione dello
Stato membro competente in via subordinata sono reciprocamente vincolate e spetta a queste due istituzioni trattare congiuntamente la domanda presentata dal richiedente prestazioni familiari presso una di esse (in tal senso la già citata sentenza Corte giustizia UE sez. VII, 25/04/2024, n.36) ed altresì “fornire alle persone interessate qualsiasi informazione
necessaria affinché queste possano avvalersi proficuamente dei
diritti loro conferiti dal regolamento di cui trattasi” (v. l'articolo
76, paragrafo 4, del regolamento n. 883/2004).
Non può, in conclusione, essere trascurato che la disciplina prevista dai regolamenti CE richiamati mira ad
24 agevolare la circolazione dei lavoratori migranti, semplificando,
da un punto di vista amministrativo, le loro pratiche, data la complessità delle procedure amministrative esistenti nei vari
Stati membri, e ad evitare che, per ragioni puramente formali,
gli interessati possano essere privati dei loro diritti.
4. In conclusione l'appello risulta infondato sotto tutti i profili sollevati dall' e, pertanto, va respinto con CP_2
conseguente conferma della sentenza e con le sequele di legge dell'accollo all'appellante delle spese inerenti e del suo obbligo ai sensi del co.
1-quater dell'art. 13 d.P.R. 115/2002 di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta.
Il valore di causa è indeterminabile, di complessità bassa.
La vertenza ha carattere seriale. Tenuto conto di ciò si ritengono adeguati, in aderenza al D.M. n. 55/2014, novellato con D.M. n.
37/2018 e da ultimo con D.M. n. 147/2022, i compensi minimi
(cause di appello, valore indeterminabile, complessità bassa)
per le fasi di studio, quella introduttiva e quella decisionale e,
pertanto, € 1.029,00 per studio, € 709,00 per la fase introduttiva ed € 1.735,00 per la fase decisionale,
complessivamente, quindi, € 3.473,00 per compensi d'avvocato,
oltre il 15% di rimborso spese forfetarie sui compensi, oltre IVA
e CAP nella misura e sulle poste soggette per legge.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Trento, Sezione Distaccata di Bolzano,
25 ogni diversa domanda e difesa disattesa e reietta,
definitivamente pronunciando sull'impugnazione proposta dall' e contro Parte_3
avverso la sentenza del Giudice del Lavoro del CP_1
Tribunale di Bolzano n. 68/2024 di data 05.02.2024 –
23.04.2024, così provvede:
disattende
l'appello;
condanna
l'appellante Parte_3
alla rifusione in favore dell'appellato delle spese CP_1
del presente grado, che liquida in € 3.473,00 per compensi d'avvocato, oltre il 15% di rimborso spese forfetarie sui compensi, oltre IVA e CAP nella misura e sulle poste soggette per legge;
dà atto
che sussistono i presupposti per il versamento da parte dell'appellante ai sensi del co.
1-quater dell'art. 13 d.P.R.
115/2002, inserito con l'art. 1 co. 17 l. 24.12.2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta;
dispone
per l'ipotesi di diffusione del presente provvedimento,
l'omissione delle generalità e degli altri dati identificativi a norma dell'art. 52 del d.lgs. n. 196/2003.
26 Bolzano, così deciso in data 29 gennaio 2025
La Presidente Dott.ssa Isabella Martin
Il Consigliere est. Dott.ssa Claudia Montagnoli
Il Funzionario Giudiziario
27 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
2021 (v. il doc. 2 del ricorso amministrativo del 16 febbraio