TRIB
Sentenza 12 marzo 2025
Sentenza 12 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 12/03/2025, n. 312 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 312 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2824/2019
TRIBUNALE ORDINARIO di TERMINI IMERESE
Contenzioso Civile e Volontaria CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 2824/2019 tra
N.Q. DI MANDATARIA DELLA SOC. Parte_1 Controparte_1 Parte_2
APPELLANTE
e
CONTRO
Controparte_2
Controparte_3
APPELLATI
Oggi 12 marzo 2025 innanzi al dott. Claudia Musola, sono comparsi:
L'avv. ROSA MARIA DI COLA in sostituzione dell'avv. DELL'OLIO MICHELE per Parte_1
N.Q. DI MANDATARIA DELLA SOC.
[...] Controparte_4 L'avv. FRANCESCO RIGGIO in sostituzione dell'avv. GAETANA RITA BARRALE per
[...]
Controparte_2
I procuratori delle parti discutono la causa oralmente e si riportano alle conclusioni dei rispettivi atti e verbali di causa.
Il Giudice Istruttore
Si riserva di decidere.
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dr. Claudia Musola, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44
Alle ore 14.00
Riapre il verbale e decide la causa come da separata sentenza ex art. 281-sexies c.p.c., della quale viene data lettura in assenza delle parti.
pagina 1 di 7 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERMINI IMERESE
Contenzioso Civile e Volontaria CIVILE in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa Claudia Musola, all'esito della discussione orale, ha pronunciato e pubblicato mediante lettura di dispositivo e contestuale motivazione
(art. 281 sexies c.p.c.) la seguente
SENTENZA
nella causa di secondo grado iscritta al n. 2824/2019 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente tra in persona del legale rappresentante pro tempore (c.f. ), n.q. di Parte_3 P.IVA_1
mandataria di elettivamente domiciliata in Palermo via Giuseppe La Controparte_4
Farina n. 13/c, presso lo studio dell'Avv. Michele Dell'Olio, che la rappresenta e difende giusta procura in atti appellante contro in persona del legale rappresentante pro tempore (p.iva. Controparte_2
), nella qualità di cessionaria del credito di e , P.IVA_2 Controparte_5 CP_6 elettivamente domiciliata in Belmonte Mezzagno via Mandricelli n. 1, presso lo studio dell'Avv.
Gaetana Rita Barrale, che la rappresenta e difende giusta procura in atti
appellata
e nei confronti
Controparte_3
pagina 2 di 7 appellato contumace
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 136/2019 del Giudice di Pace di Termini Imerese pubblicata il 01.03.2019
CONCLUSIONI DELLE PARTI: all'udienza del 12.03.2025 le parti concludevano come da verbale in pari data, al contenuto del quale si rimanda
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Il presente giudizio, introdotto con atto di citazione regolarmente notificato, ha ad oggetto l'appello proposto da di mandataria di avverso la Parte_4 Controparte_4
sentenza n. 136/2019 del Giudice di Pace di Termini Imerese, che ha accolto la domanda risarcitoria avanzata in primo grado dall'odierna appellata condannandola al pagamento Controparte_2
delle spese legali.
Nei fatti, l'attrice in primo grado e odierna appellata, con atto di citazione, aveva convenuto, davanti al
Giudice di Pace di Termini Imerese, la e il sig. per Controparte_4 Controparte_3
sentirli condannare al risarcimento dei danni subiti dal veicolo Fiat Seicento, tg. BS870ST, di proprietà dei cedenti sig.ri e , in conseguenza del sinistro occorso in data 13 Controparte_5 CP_6
marzo 2018, allorché la predetta auto, percorrendo la via Padre Annibale Maria Di Francia, sita nel
Comune di Misilmeri, giunta all'altezza del civico n. 14 della predetta via, era stata investita dalla autovettura Nissan, tg. EB100KV, di proprietà e condotta dall'odierno appellato sig. CP_3
, il quale aveva omesso di dare la dovuta precedenza.
[...]
Con la sentenza oggi appellata, il Giudice di Pace di Termini Imerese, sul rilievo della mancata contestazione da parte della convenuta dell'an debeatur, ha accolto le domande formulate dall'attrice, condannando l'odierna appellante, in solido con il sig. , al pagamento della somma Controparte_3 di €. 1.490,00.
A sostegno dell'appello proposto, la ha enucleato diversi motivi di appello che di Parte_3
seguito si riassumono.
L'appellante, in particolare, ha lamentato che il Giudice di prime cure ha attribuito rilevanza processuale e ha fondato il proprio convincimento in base ad una documentazione inutilizzabile, in quanto prodotta tardivamente in primo grado dall'odierna appellata, in violazione dell'art. 320 c.p.c. pagina 3 di 7 L'appellante, inoltre, ha evidenziato come il giudice di primo grado, con motivazione contraddittoria, ha errato nell'individuazione del valore commerciale del veicolo di parte appellata ritenendo, di conseguenza, non sussistente l'antieconomicità delle riparazioni effettuate.
La inoltre, ha contestato la propria condanna alle spese, derivante dall'erronea Parte_3
statuizione del giudice di prime cure.
Si è costituita regolarmente in giudizio la quale, nel merito, ha chiesto Controparte_2
l'integrale rigetto dell'appello, perché infondato in fatto ed in diritto, nonché la condanna dell'appellante alle spese del giudizio.
All'udienza del 21.06.2023 il giudizio veniva interrotto per il decesso del procuratore di parte appellata e, successivamente, a seguito di istanza di riassunzione depositata da parte Controparte_2
appellante, con provvedimento del 14.08.2023, veniva fissata l'udienza dell'11.01.2024 per la prosecuzione del giudizio.
Con atto denominato “comparsa di costituzione” del 22.12.2023 si costituiva l'Avv. Gaetana Rita
Barrale, quale nuovo procuratore della appellata Controparte_2
Rigettata la richiesta di CTU, avanzata dall'appellata, la causa veniva istruita a mezzo produzione documentale.
In data 07.06.2024 il procedimento veniva riassegnato al sottoscritto G.I. in forza del decreto n. 171 del
19.12.2023 del Presidente del Tribunale di Termini Imerese e del successivo provvedimento attuativo del 30.5.2024.
Infine, la causa, ritenuta matura per la decisione, è stata rinviata per discussione orale e decisione ex art. 281 – sexies c.p.c. all'udienza indicata in epigrafe, con assegnazione alle parti di termine fino a 10 giorni prima dell'udienza per il deposito di note conclusive.
***
Preliminarmente, vista la regolarità melanotica dell'atto introduttivo e del successivo ricorso in riassunzione e pedissequo decreto, deve essere dichiarata la contumacia di CP_3
.
[...]
Nel merito, l'appello è infondato e non merita accoglimento per quanto di ragione.
Per una migliore intelligenza della causa, appare opportuno precisare che, secondo costante e risalente orientamento, l'art. 2058 c.c. prevede che il danneggiato possa chiedere la reintegrazione in forma specifica, qualora sia in tutto o in parte possibile (1 co.), consentendo tuttavia al giudice di disporre che pagina 4 di 7 il risarcimento avvenga solo per equivalente se la reintegrazione in forma specifica risulta eccessivamente onerosa per il debitore;
ciò significa che, in relazione al danno subito da un veicolo, nel primo caso, la somma dovuta è calcolata sui costi necessari per la riparazione, mentre, nel secondo, è
riferita alla differenza fra il valore del bene integro (ossia nel suo stato ante sinistro) e quello del bene danneggiato (cfr. Cass. civ. 26/05/2014, n. 11662, Cass. civ. n. 27546/2017), ovvero nella "differenza fra il valore commerciale del veicolo prima dell'incidente e la somma ricavabile dalla vendita di esso,
nelle condizioni in cui si è venuto a trovare dopo l'incidente, con l'aggiunta ulteriore della somma occorrente per le spese di immatricolazione e accessori del veicolo sostitutivo di quello danneggiato"
(Cass. n. 4035/1975). Nel bilanciamento fra l'esigenza di reintegrare il danneggiato nella situazione antecedente al sinistro e quella di non gravare il danneggiante di un costo eccessivo, l'eventuale locupletazione per il danneggiato costituisce un elemento idoneo a orientare il giudice nella scelta della modalità liquidatoria e, al tempo stesso, un dato sintomatico della correttezza dell'applicazione dell'art. 2058, comma II, c.c. Da ultimo, con ordinanza n. 10686/2023, la Suprema Corte ha confermato la possibilità di riparare il veicolo, anche se il costo è superiore al valore commerciale, purché non ne consegua un ingiustificato arricchimento per il danneggiato.
Nel caso di specie, correttamente il giudice di primo grado, attenendosi al summenzionato orientamento giurisprudenziale, ha proceduto ad operare un risarcimento in forma specifica, disattendendo la previsione dell'art. 2058 comma II c.c., sul presupposto del mancato raggiungimento, all'esito del giudizio, della prova circa l'antieconomicità della riparazione, gravante sulla parte che aveva eccepito tale antieconomicità, e fondando il proprio convincimento sulla scorta della documentazione fiscale e delle ulteriori produzioni di parte attrice.
Invero, nel corso del procedimento di primo grado, la compagnia di assicurazioni, odierna appellante, aveva preso posizione in merito all'antieconomicità delle riparazioni documentate, di cui era stato richiesto il rimborso, senza, tuttavia, allegare la necessaria documentazione diretta a individuare e provare, con sufficiente certezza, il valore commerciale del veicolo ante sinistro, onde consentire una specifica valutazione circa la dedotta doglianza.
La giurisprudenza di legittimità ritiene configurabile un'eccessiva onerosità "allorquando il costo delle riparazioni superi notevolmente il valore di mercato del veicolo" (cfr. tra le pronunce più recenti Cass. civ. n. 10196/2022). Inoltre, è stato osservato che, ai fini dell'applicazione dell'art. 2058, comma II,
c.c., la verifica di eccessiva onerosità non possa basarsi soltanto sull'entità dei costi, ma debba anche valutare se la reintegrazione in forma specifica comporti o meno una locupletazione per il danneggiato, pagina 5 di 7 tale da superare la finalità risarcitoria, che le è propria, e da rendere ingiustificata la condanna del debitore a una prestazione che ecceda notevolmente il valore di mercato del bene danneggiato.
Come evidenziato nelle sentenza impugnata, la convenuta, odierna appellante, a sostegno delle proprie ragioni, non ha fornito la prova che il veicolo incidentato avesse un valore commerciale tale da fare ritenere sussistente una notevole sproporzione, oggettivamente apprezzabile, tra il valore commerciale dello stesso e le riparazioni effettuate, né ha dimostrato che l'eventuale reintegrazione in forma specifica potesse determinare una locupletazione per il danneggiato avendo, peraltro, omesso di contestare specificatamente la fattura prodotta in atti dall'odierna appellata.
L'ulteriore documentazione, tardivamente prodotta dall'attrice in primo grado, avrebbe consentito all'odierna appellata, che non aveva, fino a quel momento, adeguatamente provato l'asserita antieconomicità della riparazione, di poter prendere posizione nel primo scritto utile, stante il mancato rinvio ex art. 320 c.p.c. da parte del primo giudice (termine entro il quale, se concesso, la parte avrebbe potuto produrre la documentazione poi allegata alla comparsa conclusionale), in merito alle doglianze eccepite in comparsa di risposta, ma nulla è stato ulteriormente dedotto.
Peraltro, con tale produzione, l'attrice, che aveva già assolto al proprio onere probatorio, si è limitata a sopperire alle carenze probatorie della convenuta, dando sostegno al convincimento del giudice di primo grado che, in ogni caso, aveva già ritenuto non accoglibile la richiesta CTU, in quanto avente carattere meramente esplorativo. E' noto, infatti, che "la consulenza tecnica d'ufficio ha la funzione di fornire all'attività valutativa del giudice l'apporto di cognizioni tecniche che egli non possiede, ma non è certo destinata ad esonerare le parti dalla prova dei fatti dalle stesse dedotti e posti alla base delle rispettive richieste, fatti che devono essere dimostrati dalle medesime parti alla stregua dei criteri di ripartizione dell'onere delle prova previsti dall'art.2697 c.c.”(ex multis Cass. civ. n. 21412/2006).
Le medesime argomentazioni valgono anche per la richiesta istruttoria riproposta nel presente procedimento e, ugualmente, disattesa.
In conclusione, l'appello come formulato va rigettato, con integrale conferma della sentenza impugnata.
Il rigetto del primo motivo di appello rende superflua la disamina dell'ulteriore doglianza concernente la condanna alle spese di lite.
***
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e sono da liquidare come da dispositivo, ai sensi del D.M. 55/2014 come modificato dal D.M. 147/2022, tenuto conto del valore della controversia
(scaglione da 1.101,00 a 5.200,00-importi medi) e dell'attività defensionale effettuata (esclusione della pagina 6 di 7 fase istruttoria). Si ritiene equo mantenere la quantificazione nei parametri minimi, per quanto concerne la fase decisionale, stante il deposito di sole note conclusive.
Parte appellante è altresì tenuta al pagamento del doppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del dpr 115/2002, il quale prevede che “quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso."
P.Q.M.
Il Tribunale, uditi i procuratori delle parti costituite, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando:
-dichiara la contumacia del convenuto;
Controparte_3
-rigetta l'appello proposto avverso la sentenza n. 136/2019 del Giudice di Pace di Termini Imerese pubblicata il 01.03.2019 che conferma per le ragioni indicate in parte motiva;
-condanna parte appellante al pagamento in favore della elle spese Controparte_2
di lite, che liquida in € 1.276,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese forfettarie in misura pari al 15% del compenso, I.V.A. e C.P.A. nella misura legalmente dovuta
-dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione a norma dell'art. 13, comma 1quater D.P.R. n. 115/2002, come modificato dall'art. 1, comma 17, Legge 24 dicembre 2012, n. 228.
Così deciso in Termini Imerese il 12.03.2025
IL GIUDICE dott.ssa Claudia Musola
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dr. Claudia Musola, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44
pagina 7 di 7
TRIBUNALE ORDINARIO di TERMINI IMERESE
Contenzioso Civile e Volontaria CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 2824/2019 tra
N.Q. DI MANDATARIA DELLA SOC. Parte_1 Controparte_1 Parte_2
APPELLANTE
e
CONTRO
Controparte_2
Controparte_3
APPELLATI
Oggi 12 marzo 2025 innanzi al dott. Claudia Musola, sono comparsi:
L'avv. ROSA MARIA DI COLA in sostituzione dell'avv. DELL'OLIO MICHELE per Parte_1
N.Q. DI MANDATARIA DELLA SOC.
[...] Controparte_4 L'avv. FRANCESCO RIGGIO in sostituzione dell'avv. GAETANA RITA BARRALE per
[...]
Controparte_2
I procuratori delle parti discutono la causa oralmente e si riportano alle conclusioni dei rispettivi atti e verbali di causa.
Il Giudice Istruttore
Si riserva di decidere.
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dr. Claudia Musola, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44
Alle ore 14.00
Riapre il verbale e decide la causa come da separata sentenza ex art. 281-sexies c.p.c., della quale viene data lettura in assenza delle parti.
pagina 1 di 7 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERMINI IMERESE
Contenzioso Civile e Volontaria CIVILE in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa Claudia Musola, all'esito della discussione orale, ha pronunciato e pubblicato mediante lettura di dispositivo e contestuale motivazione
(art. 281 sexies c.p.c.) la seguente
SENTENZA
nella causa di secondo grado iscritta al n. 2824/2019 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente tra in persona del legale rappresentante pro tempore (c.f. ), n.q. di Parte_3 P.IVA_1
mandataria di elettivamente domiciliata in Palermo via Giuseppe La Controparte_4
Farina n. 13/c, presso lo studio dell'Avv. Michele Dell'Olio, che la rappresenta e difende giusta procura in atti appellante contro in persona del legale rappresentante pro tempore (p.iva. Controparte_2
), nella qualità di cessionaria del credito di e , P.IVA_2 Controparte_5 CP_6 elettivamente domiciliata in Belmonte Mezzagno via Mandricelli n. 1, presso lo studio dell'Avv.
Gaetana Rita Barrale, che la rappresenta e difende giusta procura in atti
appellata
e nei confronti
Controparte_3
pagina 2 di 7 appellato contumace
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 136/2019 del Giudice di Pace di Termini Imerese pubblicata il 01.03.2019
CONCLUSIONI DELLE PARTI: all'udienza del 12.03.2025 le parti concludevano come da verbale in pari data, al contenuto del quale si rimanda
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Il presente giudizio, introdotto con atto di citazione regolarmente notificato, ha ad oggetto l'appello proposto da di mandataria di avverso la Parte_4 Controparte_4
sentenza n. 136/2019 del Giudice di Pace di Termini Imerese, che ha accolto la domanda risarcitoria avanzata in primo grado dall'odierna appellata condannandola al pagamento Controparte_2
delle spese legali.
Nei fatti, l'attrice in primo grado e odierna appellata, con atto di citazione, aveva convenuto, davanti al
Giudice di Pace di Termini Imerese, la e il sig. per Controparte_4 Controparte_3
sentirli condannare al risarcimento dei danni subiti dal veicolo Fiat Seicento, tg. BS870ST, di proprietà dei cedenti sig.ri e , in conseguenza del sinistro occorso in data 13 Controparte_5 CP_6
marzo 2018, allorché la predetta auto, percorrendo la via Padre Annibale Maria Di Francia, sita nel
Comune di Misilmeri, giunta all'altezza del civico n. 14 della predetta via, era stata investita dalla autovettura Nissan, tg. EB100KV, di proprietà e condotta dall'odierno appellato sig. CP_3
, il quale aveva omesso di dare la dovuta precedenza.
[...]
Con la sentenza oggi appellata, il Giudice di Pace di Termini Imerese, sul rilievo della mancata contestazione da parte della convenuta dell'an debeatur, ha accolto le domande formulate dall'attrice, condannando l'odierna appellante, in solido con il sig. , al pagamento della somma Controparte_3 di €. 1.490,00.
A sostegno dell'appello proposto, la ha enucleato diversi motivi di appello che di Parte_3
seguito si riassumono.
L'appellante, in particolare, ha lamentato che il Giudice di prime cure ha attribuito rilevanza processuale e ha fondato il proprio convincimento in base ad una documentazione inutilizzabile, in quanto prodotta tardivamente in primo grado dall'odierna appellata, in violazione dell'art. 320 c.p.c. pagina 3 di 7 L'appellante, inoltre, ha evidenziato come il giudice di primo grado, con motivazione contraddittoria, ha errato nell'individuazione del valore commerciale del veicolo di parte appellata ritenendo, di conseguenza, non sussistente l'antieconomicità delle riparazioni effettuate.
La inoltre, ha contestato la propria condanna alle spese, derivante dall'erronea Parte_3
statuizione del giudice di prime cure.
Si è costituita regolarmente in giudizio la quale, nel merito, ha chiesto Controparte_2
l'integrale rigetto dell'appello, perché infondato in fatto ed in diritto, nonché la condanna dell'appellante alle spese del giudizio.
All'udienza del 21.06.2023 il giudizio veniva interrotto per il decesso del procuratore di parte appellata e, successivamente, a seguito di istanza di riassunzione depositata da parte Controparte_2
appellante, con provvedimento del 14.08.2023, veniva fissata l'udienza dell'11.01.2024 per la prosecuzione del giudizio.
Con atto denominato “comparsa di costituzione” del 22.12.2023 si costituiva l'Avv. Gaetana Rita
Barrale, quale nuovo procuratore della appellata Controparte_2
Rigettata la richiesta di CTU, avanzata dall'appellata, la causa veniva istruita a mezzo produzione documentale.
In data 07.06.2024 il procedimento veniva riassegnato al sottoscritto G.I. in forza del decreto n. 171 del
19.12.2023 del Presidente del Tribunale di Termini Imerese e del successivo provvedimento attuativo del 30.5.2024.
Infine, la causa, ritenuta matura per la decisione, è stata rinviata per discussione orale e decisione ex art. 281 – sexies c.p.c. all'udienza indicata in epigrafe, con assegnazione alle parti di termine fino a 10 giorni prima dell'udienza per il deposito di note conclusive.
***
Preliminarmente, vista la regolarità melanotica dell'atto introduttivo e del successivo ricorso in riassunzione e pedissequo decreto, deve essere dichiarata la contumacia di CP_3
.
[...]
Nel merito, l'appello è infondato e non merita accoglimento per quanto di ragione.
Per una migliore intelligenza della causa, appare opportuno precisare che, secondo costante e risalente orientamento, l'art. 2058 c.c. prevede che il danneggiato possa chiedere la reintegrazione in forma specifica, qualora sia in tutto o in parte possibile (1 co.), consentendo tuttavia al giudice di disporre che pagina 4 di 7 il risarcimento avvenga solo per equivalente se la reintegrazione in forma specifica risulta eccessivamente onerosa per il debitore;
ciò significa che, in relazione al danno subito da un veicolo, nel primo caso, la somma dovuta è calcolata sui costi necessari per la riparazione, mentre, nel secondo, è
riferita alla differenza fra il valore del bene integro (ossia nel suo stato ante sinistro) e quello del bene danneggiato (cfr. Cass. civ. 26/05/2014, n. 11662, Cass. civ. n. 27546/2017), ovvero nella "differenza fra il valore commerciale del veicolo prima dell'incidente e la somma ricavabile dalla vendita di esso,
nelle condizioni in cui si è venuto a trovare dopo l'incidente, con l'aggiunta ulteriore della somma occorrente per le spese di immatricolazione e accessori del veicolo sostitutivo di quello danneggiato"
(Cass. n. 4035/1975). Nel bilanciamento fra l'esigenza di reintegrare il danneggiato nella situazione antecedente al sinistro e quella di non gravare il danneggiante di un costo eccessivo, l'eventuale locupletazione per il danneggiato costituisce un elemento idoneo a orientare il giudice nella scelta della modalità liquidatoria e, al tempo stesso, un dato sintomatico della correttezza dell'applicazione dell'art. 2058, comma II, c.c. Da ultimo, con ordinanza n. 10686/2023, la Suprema Corte ha confermato la possibilità di riparare il veicolo, anche se il costo è superiore al valore commerciale, purché non ne consegua un ingiustificato arricchimento per il danneggiato.
Nel caso di specie, correttamente il giudice di primo grado, attenendosi al summenzionato orientamento giurisprudenziale, ha proceduto ad operare un risarcimento in forma specifica, disattendendo la previsione dell'art. 2058 comma II c.c., sul presupposto del mancato raggiungimento, all'esito del giudizio, della prova circa l'antieconomicità della riparazione, gravante sulla parte che aveva eccepito tale antieconomicità, e fondando il proprio convincimento sulla scorta della documentazione fiscale e delle ulteriori produzioni di parte attrice.
Invero, nel corso del procedimento di primo grado, la compagnia di assicurazioni, odierna appellante, aveva preso posizione in merito all'antieconomicità delle riparazioni documentate, di cui era stato richiesto il rimborso, senza, tuttavia, allegare la necessaria documentazione diretta a individuare e provare, con sufficiente certezza, il valore commerciale del veicolo ante sinistro, onde consentire una specifica valutazione circa la dedotta doglianza.
La giurisprudenza di legittimità ritiene configurabile un'eccessiva onerosità "allorquando il costo delle riparazioni superi notevolmente il valore di mercato del veicolo" (cfr. tra le pronunce più recenti Cass. civ. n. 10196/2022). Inoltre, è stato osservato che, ai fini dell'applicazione dell'art. 2058, comma II,
c.c., la verifica di eccessiva onerosità non possa basarsi soltanto sull'entità dei costi, ma debba anche valutare se la reintegrazione in forma specifica comporti o meno una locupletazione per il danneggiato, pagina 5 di 7 tale da superare la finalità risarcitoria, che le è propria, e da rendere ingiustificata la condanna del debitore a una prestazione che ecceda notevolmente il valore di mercato del bene danneggiato.
Come evidenziato nelle sentenza impugnata, la convenuta, odierna appellante, a sostegno delle proprie ragioni, non ha fornito la prova che il veicolo incidentato avesse un valore commerciale tale da fare ritenere sussistente una notevole sproporzione, oggettivamente apprezzabile, tra il valore commerciale dello stesso e le riparazioni effettuate, né ha dimostrato che l'eventuale reintegrazione in forma specifica potesse determinare una locupletazione per il danneggiato avendo, peraltro, omesso di contestare specificatamente la fattura prodotta in atti dall'odierna appellata.
L'ulteriore documentazione, tardivamente prodotta dall'attrice in primo grado, avrebbe consentito all'odierna appellata, che non aveva, fino a quel momento, adeguatamente provato l'asserita antieconomicità della riparazione, di poter prendere posizione nel primo scritto utile, stante il mancato rinvio ex art. 320 c.p.c. da parte del primo giudice (termine entro il quale, se concesso, la parte avrebbe potuto produrre la documentazione poi allegata alla comparsa conclusionale), in merito alle doglianze eccepite in comparsa di risposta, ma nulla è stato ulteriormente dedotto.
Peraltro, con tale produzione, l'attrice, che aveva già assolto al proprio onere probatorio, si è limitata a sopperire alle carenze probatorie della convenuta, dando sostegno al convincimento del giudice di primo grado che, in ogni caso, aveva già ritenuto non accoglibile la richiesta CTU, in quanto avente carattere meramente esplorativo. E' noto, infatti, che "la consulenza tecnica d'ufficio ha la funzione di fornire all'attività valutativa del giudice l'apporto di cognizioni tecniche che egli non possiede, ma non è certo destinata ad esonerare le parti dalla prova dei fatti dalle stesse dedotti e posti alla base delle rispettive richieste, fatti che devono essere dimostrati dalle medesime parti alla stregua dei criteri di ripartizione dell'onere delle prova previsti dall'art.2697 c.c.”(ex multis Cass. civ. n. 21412/2006).
Le medesime argomentazioni valgono anche per la richiesta istruttoria riproposta nel presente procedimento e, ugualmente, disattesa.
In conclusione, l'appello come formulato va rigettato, con integrale conferma della sentenza impugnata.
Il rigetto del primo motivo di appello rende superflua la disamina dell'ulteriore doglianza concernente la condanna alle spese di lite.
***
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e sono da liquidare come da dispositivo, ai sensi del D.M. 55/2014 come modificato dal D.M. 147/2022, tenuto conto del valore della controversia
(scaglione da 1.101,00 a 5.200,00-importi medi) e dell'attività defensionale effettuata (esclusione della pagina 6 di 7 fase istruttoria). Si ritiene equo mantenere la quantificazione nei parametri minimi, per quanto concerne la fase decisionale, stante il deposito di sole note conclusive.
Parte appellante è altresì tenuta al pagamento del doppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del dpr 115/2002, il quale prevede che “quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso."
P.Q.M.
Il Tribunale, uditi i procuratori delle parti costituite, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando:
-dichiara la contumacia del convenuto;
Controparte_3
-rigetta l'appello proposto avverso la sentenza n. 136/2019 del Giudice di Pace di Termini Imerese pubblicata il 01.03.2019 che conferma per le ragioni indicate in parte motiva;
-condanna parte appellante al pagamento in favore della elle spese Controparte_2
di lite, che liquida in € 1.276,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese forfettarie in misura pari al 15% del compenso, I.V.A. e C.P.A. nella misura legalmente dovuta
-dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione a norma dell'art. 13, comma 1quater D.P.R. n. 115/2002, come modificato dall'art. 1, comma 17, Legge 24 dicembre 2012, n. 228.
Così deciso in Termini Imerese il 12.03.2025
IL GIUDICE dott.ssa Claudia Musola
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dr. Claudia Musola, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44
pagina 7 di 7