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Sentenza 27 agosto 2025
Sentenza 27 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 27/08/2025, n. 1847 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 1847 |
| Data del deposito : | 27 agosto 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
SEZIONE FAMIGLIA E INTERDIZIONI-INABILITAZIONI
Il Tribunale Ordinario di Verona, Sezione I^ civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Antonella Guerra Presidente rel.
dott. Massimo Vaccari Giudice
dott. Claudia Dal Martello Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al ruolo generale al n°5795 /2024 R.G. promossa da
, con l'avv. STECCANELLA Parte_1 C.F._1
SABRINA
ricorrente contro
, , Controparte_1 C.F._2
resistente contumace e con l'intervento del p.m. presso la Procura della Repubblica presso il
Tribunale di Verona
oggetto: Divorzio - Cessazione effetti civili
Causa rimessa al Collegio per la decisione all'udienza del 19/06/2025 e decisa alla camera di consiglio collegiale del 31/07/2025
conclusioni:
per il ricorrente: 2
“1) dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto tra il sig. e Parte_1
la sig.ra , ordinando all'Ufficiale di stato Civile competente di Controparte_1
procedere all'annotazione della sentenza;
2) disporre l'affido condiviso ad entrambe i genitori della figlia con Persona_1
collocazione prevalente a casa della madre;
3) il padre potrà tenere con sé la figlia:
a) a fine settimana alternati, dal sabato alle ore 18 circa al lunedì sera alle ore
21,00, occupandosi dell'accompagnamento a scuola durante l'anno scolastico e
riportandola dalla madre alle ore 21; negli altri fine settimana ogni domenica dalle
ore 18,30 circa al lunedì sera alle ore 21,00, occupandosi dell'accompagnamento a
scuola durante l'anno scolastico e riportandola dalla madre alle ore 21; una volta la
settimana, il mercoledì o altro giorno più compatibile con gli impegni di Per_1
dall'uscita di scuola o in ogni caso dalle ore 16,00 con pernottamento, portando
a scuola il giorno successivo;
Per_1
b) 15 giorni anche non continuativi durante il periodo estivo, concordando con la
madre la cadenza dei periodi esatti entro il maggio di ogni anno;
c) metà delle vacanze pasquali, alternando il giorno di Pasqua con il Lunedì
dell'Angelo, e metà della sospensione scolastica del carnevale;
d) in via alternata le festività infrannuali;
4) Il sig. verserà alla sig.ra a titolo di mantenimento della Parte_1 CP_1
figlia la somma mensile di € 250,00, rivalutabile annualmente secondo gli Per_1
indici istat, da versarsi mensilmente entro il 15 di ogni mese;
5) le spese straordinarie relative alla figlia verranno sostenute al 50% tra i genitori,
secondo il Protocollo di famiglia del Tribunale di Verona. I genitori effettueranno
conguagli periodici tra le parti;
se invece sarà preferibilmente uno a pagare
personalmente, l'altro pagherà la spesa entro 15 giorni dalla richiesta;
6) l'assegno unico relativo alla figlia verrà percepito al 50% tra i coniugi;
7) con vittoria di spese e onorari causa”
per il pubblico ministero: ”nulla si oppone”
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MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 08/10/2024 il ricorrente sig. Pt_1
adiva il Tribunale affinché fosse dichiarato lo scioglimento del
[...]
matrimonio contratto l'11/09/2011 con la sig. , fosse Controparte_1
confermato l'affidamento condiviso della figlia nata il [...], con Per_1
collocamento presso la madre e i tempi di permanenza con il padre già
concordati in sede di separazione consensuale, e che il contributo al mantenimento di fosse ridotto ad € 250 mensili, oltre al 50% delle Per_1
spese straordinarie.
A sostegno delle domande allegava che:
- i tentativi di addivenire ad un ricorso congiunto non avevano avuto bon esito a causa della mancanza di disponibilità della moglie;
- successivamente alla separazione consensuale la moglie era passata da un rapporto di lavoro a tempo parziale ad un rapporto a tempo pieno;
- all'epoca della separazione egli viveva con i genitori, ma successivamente, nel 2023, si era trasferito a vivere con la nuova compagna in un'abitazione acquistata con un mutuo alla cui rata mensile di € 830 contribuiva per la metà;
- egli era altresì onerato della rata di altro mutuo contratto per l'acquisto del negozio in cui svolgeva l'attività di parrucchiere;
- teneva con sé la bambina dodici giorni al mese.
Con decreto in data 16/10/2024 la Presidente del. fissava udienza per la comparizione personale dei coniugi, assegnando termine per la notifica alla convenuta e per la costituzione di quest'ultima.
All'udienza dell'1/4/2025 compariva il solo ricorrente che confermava la volontà di divorziare;
nessuno compariva per la convenuta,
non costituita.
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La Presidente del. dava atto dell'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione e pronunciava in udienza la seguente ordinanza:
“letti il ricorso introduttivo;
dato atto che la resistente, regolarmente notificata, non si è costituita, né è
comparso in udienza, cosicché va dichiarata la sua contumacia;
esaminati i documenti prodotti e le istanze istruttorie formulate;
rilevato che il ricorrente non ha documentato i redditi relativi all'anno
2023, né quelli della compagna convivente;
ritenuto che, nella contumacia della madre, vadano richieste d'ufficio,
nell'interesse della figlia minore, informazioni presso l'INPS e l'Agenzia delle
Entrate sull'estratto conto contributivo e sui redditi della madre;
per questi motivi
dichiara la contumacia del resistente;
visto ed applicato l'art. 473 bis 22 c.p.c. pronuncia i seguenti
provvedimenti temporanei ed urgenti nell'interesse della prole:
1) Conferma allo stato le condizioni di separazione;
INCARICA la cancelleria di:
- chiedere all'INPS di inviare l'estratto conto contributivo della sig.
nato a [...] il [...] e residente Controparte_1
anagraficamente a VIA A. DE GASPERI 13 37030 LAVAGNO ITALIA (codice
fiscale: ) e all'Agenzia delle Entrate di inviare informazioni C.F._2
sui redditi del medesimo relativi agli ultimi tre anni. Assegna termine fino al
14.5.2025 per la trasmissione.
Assegna altresì termine a parte ricorrente fino al 14.5.2025 per il deposito
della dichiarazione dei redditi 2023 del ricorrente e della compagna convivente.
Predispone il seguente CALENDARIO del processo, modificabile solo in
caso di sopravvenienze o impedimenti:
udienza del 19.6.2025 h. 10.00 per esame dei documenti e dell'esito delle
informazioni e per precisazione delle conclusioni e discussione.
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Incarica la Cancelleria di comunicare il presente verbale all'Agenzia delle
entrate e all'INPS.”
Acquisite le informazioni richieste all'INPS e all'Agenzia delle
Entrate, nonché le dichiarazioni dei redditi del ricorrente e della nuova compagna aggiornate, all'udienza del 19/6/2025 la procuratrice del ricorrente precisava le conclusioni nel senso sopra riportato e discuteva oralmente.
La causa era quindi rimessa al Collegio per la decisione
1) Domanda di divorzio
La domanda, previa riqualificazione come tendente alla cessazione degli effetti civili del matrimonio, trattandosi di matrimonio concordatario,
merita accoglimento.
Non c'è dubbio che nel caso in esame sussistono tutti i presupposti di cui all'art. 3 n° 2) lett. B) l. 898/1970 e successive modificazioni, poiché tra i coniugi è intervenuta separazione consensuale e, per quanto allegato negli scritti difensivi, risultante dai certificati di stato di famiglia e dichiarato dal ricorrente all'udienza presidenziale, la medesima si è protratta ininterrottamente a decorrere dalla comparizione personale davanti al presidente del Tribunale (udienza tenutasi l'1/7/2021).
Non vi sono elementi che inducano a dubitare sul definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi.
La stessa mancata comparizione della convenuta all'udienza,
impedendo il tentativo di conciliazione, è comportamento che dimostra disinteresse alla prosecuzione del vincolo.
2) Affidamento della figlia minorenne , collocamento e tempi Per_1
di permanenza con il genitore non collocatario
Non vi sono ragioni che giustifichino la modifica del regime concordato nel 2021 in sede di separazione consensuale omologata, che prevedeva l'affidamento condiviso, la residenza presso la madre e i seguenti tempi di permanenza con il padre: fine settimana alternati, dal
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sabato alle ore 18 al lunedì sera alle 21, negli altri fine settimana da domenica dalle 18,30 al lunedì sera alle 21, una volta a settimana dall'uscita di scuola o in ogni caso dalle ore 16, sino al mattino dopo. Si tratta di una medica di circa dieci giorni al mese, oltre ai periodi di vacanze estive,
natalizie e pasquali.
Lo stesso ricorrente chiede di confermare tali statuizioni, nonostante le allegate difficoltà di dialogo tra i genitori.
Trattandosi di minore infradodicenne della quale non è stato chiesto l'ascolto, né allegata una capacità di discernimento superiore all'età, non è
necessario procedere all'ascolto da parte del Giudice.
3) Contributo al mantenimento della figlia a carico del padre
Il contributo concordato in sede di separazione, tenuto conto dell'ISTAT dal giugno 2021 ad oggi, ammonta attualmente ad € 409
mensili.
Al fine di determinare gli obblighi di mantenimento della figlia,
vanno innanzitutto esaminate le situazioni economiche di entrambi i genitori.
Il padre, nato nel 1985, svolge l'attività autonoma di parrucchiere,
con i seguenti redditi imponibili risultanti dalle ultime dichiarazioni fiscali prodotte: nel 2020 circa €15.877, nel 2021 € 16.607, nel 2022 circa € 16.648,
nel 2023 € 25.631; in udienza ha dichiarato di avere un reddito netto di circa
€ 2.000 al mese;
convive con la nuova compagna, maestra d'asilo con contratto a tempo indeterminato, la quale risulta avere avuto un reddito annuo di € 18.514. È comproprietario della casa in cui vive con la nuova compagna, acquistata nel 2023, in relazione alla quale sostiene la metà della rata mensile di mutuo, pari complessivamente ad € 830 (€ 415 per la quota della metà). È altresì proprietario del negozio in cui svolge l'attività
lavorativa, acquistato con un mutuo contratto nel 2018 – e quindi antecedentemente alla separazione -, la cui rata ammonta ad € 840 (doc. 14
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di parte ricorrente). Lo stesso ha dichiarato di percepire € 27,00 € al mese,
quale quota dell'assegno unico universale.
La madre, nata nel 1975, dalle informazioni acquisite tramite l'INPS
risulta aver intrattenuto rapporti di lavoro dipendente fin dal 1994, dal 2017
al 2022 a tempo parziale e successivamente a tempo pieno;
dalle informazioni acquisite tramite l'Agenzia delle Entrate risultano redditi imponibili pari ad € 17.928 nel 2022, € 19.834 nel 2023, € 20.981 nel 2024.
Secondo le allegazioni del ricorrente, la stessa continua a vivere insieme alla bambina presso la famiglia di origine senza oneri. Non constano convivenze in atto.
Reputa il Collegio che il contributo concordato in sede di separazione consensuale vada confermato, posto che entrambi i coniugi risultano aver avuto un miglioramento reddituale rispetto all'anno della separazione (2021) e che la spesa per l'abitazione alternativa del marito era già prevedibile e verosimilmente tenuta in considerazione, come si evince dal ricorso per separazione nel quale si dava atto che il marito si era
“trasferito presso l'abitazione dei propri genitori in attesa di rinvenire
un'abitazione autonoma”; inoltre, deve presumersi che egli divida le spese domestiche con la convivente;
a ciò si aggiunga che nell'accordo di separazione i coniugi concordarono che la moglie avrebbe percepito in via esclusiva gli assegni familiari, ma l'assegno unico, che li ha sostituiti nel
2022, viene percepito da entrambi, secondo quanto riferito dallo stesso ricorrente in udienza. Non constano inoltre apprezzabili modifiche rispetto alla contribuzione diretta già desumibile dall'accordo di separazione.
Visti la natura e l'esito della contesa e nella contumacia della convenuta, nulla va statuito sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Verona, I^ sez. civ., definitivamente pronunciando, respinta ogni altra domanda, così decide:
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1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra i coniugi e;
Parte_1 Controparte_1
2) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del comune di Belfiore di annotare la sentenza nei registri (atto n°8, Parte II, serie A, anno 2011
del registro degli atti di matrimonio);
3) dispone l'affido condiviso ad entrambe i genitori della figlia Per_1
con collocazione prevalente a casa della madre;
[...]
4) il padre potrà tenere con sé la figlia:
a) a fine settimana alternati, dal sabato alle ore 18 circa al lunedì sera alle ore 21,00, occupandosi dell'accompagnamento a scuola durante l'anno scolastico e riportandola dalla madre alle ore 21; negli altri fine settimana ogni domenica dalle ore 18,30 circa al lunedì sera alle ore 21,00,
occupandosi dell'accompagnamento a scuola durante l'anno scolastico e riportandola dalla madre alle ore 21; una volta la settimana, il mercoledì o altro giorno più compatibile con gli impegni di , dall'uscita di scuola o Per_1
in ogni caso dalle ore 16,00 con pernottamento, portando a scuola il Per_1
giorno successivo;
b) 15 giorni anche non continuativi durante il periodo estivo, concordando con la madre la cadenza dei periodi esatti entro il maggio di ogni anno;
c) metà delle vacanze pasquali, alternando il giorno di Pasqua con il Lunedì
dell'Angelo, e metà della sospensione scolastica del carnevale;
d) in via alternata le festività infrannuali;
5) il sig. verserà mensilmente entro il 15 di ogni mese alla Parte_1
sig.ra , a titolo di mantenimento della figlia , la Controparte_1 Per_1
somma mensile di € 409,00, rivalutabile annualmente secondo gli indici istat;
6) le spese straordinarie relative alla figlia verranno sostenute al 50% tra i genitori, secondo il Protocollo del Tribunale di Verona. I genitori effettueranno conguagli periodici;
se invece sarà uno a pagare l'intero personalmente, l'altro pagherà la spesa entro 15 giorni dalla richiesta;
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7) l'assegno unico relativo alla figlia verrà percepito al 50% da ciascun genitore;
8) nulla sulle spese.
Verona, 31/07/2025
La Presidente est.
dott. Antonella Guerra
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