TRIB
Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 30/10/2025, n. 15089 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 15089 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE I CIVILE
così composto:
Dott.ssa Marta IENZI Presidente
Dott.ssa Cecilia PRATESI Giudice
Dott.ssa Valeria CHIRICO Giudice rel. est.
riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 46264 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2021, vertente:
TRA
rappresentato e difeso dall'Avv. Emanuela ORIGLIA per procura Parte_1
in atti
RICORRENTE
E
rappresentata e difesa dall'Avv. FIORITO FERRUCCIO e dall'Avv. CP_1
AO TI per procura in atti
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con sentenza parziale n. 13554/2023 questo Tribunale ha pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti.
Nel prosieguo, rigettata la richiesta del ricorrente di accertamenti a mezzo Polizia Tributaria
e disattesa l'istanza di mutamento del rito da giudiziale in congiunto, a cui non poteva più procedersi stante l'emissione della sentenza parziale sullo status, le parti hanno rassegnato congiuntamente le seguenti conclusioni: “
1. la casa coniugale sita in Roma, Via Ivanoe Bonomi
n. 127, di proprietà esclusiva del Sig. unitamente alla cantina ed al posto auto, viene Parte_1 assegnata alla Sig.ra con tutto quanto in essa contenuto, fino a quando i figli non avranno CP_1 raggiunto l'autosufficienza economica o non saranno andati via di casa definitivamente;
2. ciascuno dei coniugi provvederà al proprio mantenimento, essendo entrambi titolari di redditi propri ed essendo, pertanto, economicamente autosufficienti;
3. la figlia minore viene affidata Per_1 congiuntamente ad entrambi i genitori, che eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale;
4. entrambi i figli, e continueranno a vivere in maniera prevalente Per_2 Per_1 con la madre, mantenendo come domicilio privilegiato quello di Via Ivanoe Bonomi n. 127; 5. il Sig. potrà vedere e tenere con sé la figlia minore un fine settimana ogni 14 giorni dal Parte_1 Per_1 venerdì all'uscita di scuola fino alle ore 23.00 della domenica o fino a quando la stessa vorrà;
6. uno
o due pomeriggi infrasettimanali anche con pernotto da individuare compatibilmente con le esigenze ed i desideri della minore dall'uscita di scuola fino alle ore 22.00 o fino a quando la stessa vorrà, salvo diverse esigenze o desideri della figlia;
7. per ventuno giorni anche non consecutivi, da suddividere tra il mese di luglio ed il mese di agosto, orientativamente una settimana a luglio e due settimane ad agosto o viceversa, che non necessariamente dovranno coincidere con i periodi 1/15 e 16/31, durante le vacanze estive, salvo diverso accordo, nel periodo che verrà concordato tra i genitori, per il solo corrente anno in quanto a maggio 2025 diverrà maggiorenne;
8. ad anni alterni, durante le Per_1 vacanze di Pasqua fino alla maggiore età di 9. ad anni alterni durante le vacanze di Natale Per_1 dal 23 al 30 dicembre e dal 31 dicembre al 6 gennaio, fino alla maggiore età di 10. il Sig. Per_1 contribuirà al mantenimento dei figli con un assegno mensile di euro 300,00 per ciascun Parte_1 figlio da versare alla madre, fintanto che vivranno in maniera prevalente con la Sig.ra entro il CP_1 giorno 5 di ogni mese. L'assegno sarà rivalutato annualmente sulla base degli indici Istat;
11. il padre contribuirà alle spese straordinarie così come indicate e regolamentate dal Protocollo d'intesa del Tribunale di Roma del 17.12.2014 nella misura del 50%; 12. i coniugi si danno fin d'ora reciproco consenso per il rilascio e/o rinnovo dei rispettivi passaporti e per il rilascio e/o rinnovo di quello della figlia minore ”. Per_1
La causa è stata quindi rimessa alla decisione del Collegio, con i termini di cui all'art. 190 cpc (in assenza di espressa rinuncia di entrambe le parti ai termini).
Orbene, va premesso che allo stato anche la figlia (nata il [...]) è diventata Per_1
maggiorenne, pertanto nulla va disposto in merito all'affidamento, al collocamento e alla frequentazione della stessa.
Quanto alle residue disposizioni patrimoniali, premesso che nessuna delle parti ha formulato domanda di assegno divorzile, nulla osta al recepimento delle concordate condizioni relative al mantenimento dei due figli maggiorenni ed economicamente non autosufficienti, conviventi con la madre, come riportate in dispositivo e migliorative di quelle concordate dalle parti in sede di separazione, a decorrere dalla mensilità di febbraio
2024, atteso che già con l'istanza congiunta per il mutamento del rito da contenzioso in congiunto, rispettivamente depositata dalle parti il 26 e il 25 gennaio 2024, le stesse hanno richiesto di stabilire l'assegno di mantenimento per la prole nella suddetta concordata misura, fermi restando per il pregresso i provvedimenti provvisori ed urgenti confermativi delle condizioni della separazione.
Stante il raggiunto accordo, come concordemente richiesto, va disposta la compensazione delle spese di lite.
PQM
definitivamente pronunciando:
1) assegna la ex casa familiare sita in Roma, Via Ivanoe Bonomi n. 127, con le relative pertinenze (cantina e posto auto) a;
CP_1
2) pone a carico di a decorrere dalla mensilità di febbraio 2024 e fermi Parte_1
restando per il pregresso i provvedimenti provvisori ed urgenti confermativi delle condizioni della separazione, un assegno di mantenimento dell'importo di euro
300,00 euro per ciascuno dei due figli ( e , da rivalutarsi Per_2 Per_1
annualmente secondo gli indici Istat e da corrispondere alla madre entro il giorno 5 di ogni mese, oltre al 50% le spese straordinarie per i figli come previste dal vigente
Protocollo tra il Tribunale di Roma ed il Consiglio dell'Ordine Forense;
3) spese del giudizio compensate.
Roma, 24.7.2025
Il Giudice rel. est. Il Presidente
dott.ssa Valeria Chirico dott.ssa Marta Ienzi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE I CIVILE
così composto:
Dott.ssa Marta IENZI Presidente
Dott.ssa Cecilia PRATESI Giudice
Dott.ssa Valeria CHIRICO Giudice rel. est.
riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 46264 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2021, vertente:
TRA
rappresentato e difeso dall'Avv. Emanuela ORIGLIA per procura Parte_1
in atti
RICORRENTE
E
rappresentata e difesa dall'Avv. FIORITO FERRUCCIO e dall'Avv. CP_1
AO TI per procura in atti
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con sentenza parziale n. 13554/2023 questo Tribunale ha pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti.
Nel prosieguo, rigettata la richiesta del ricorrente di accertamenti a mezzo Polizia Tributaria
e disattesa l'istanza di mutamento del rito da giudiziale in congiunto, a cui non poteva più procedersi stante l'emissione della sentenza parziale sullo status, le parti hanno rassegnato congiuntamente le seguenti conclusioni: “
1. la casa coniugale sita in Roma, Via Ivanoe Bonomi
n. 127, di proprietà esclusiva del Sig. unitamente alla cantina ed al posto auto, viene Parte_1 assegnata alla Sig.ra con tutto quanto in essa contenuto, fino a quando i figli non avranno CP_1 raggiunto l'autosufficienza economica o non saranno andati via di casa definitivamente;
2. ciascuno dei coniugi provvederà al proprio mantenimento, essendo entrambi titolari di redditi propri ed essendo, pertanto, economicamente autosufficienti;
3. la figlia minore viene affidata Per_1 congiuntamente ad entrambi i genitori, che eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale;
4. entrambi i figli, e continueranno a vivere in maniera prevalente Per_2 Per_1 con la madre, mantenendo come domicilio privilegiato quello di Via Ivanoe Bonomi n. 127; 5. il Sig. potrà vedere e tenere con sé la figlia minore un fine settimana ogni 14 giorni dal Parte_1 Per_1 venerdì all'uscita di scuola fino alle ore 23.00 della domenica o fino a quando la stessa vorrà;
6. uno
o due pomeriggi infrasettimanali anche con pernotto da individuare compatibilmente con le esigenze ed i desideri della minore dall'uscita di scuola fino alle ore 22.00 o fino a quando la stessa vorrà, salvo diverse esigenze o desideri della figlia;
7. per ventuno giorni anche non consecutivi, da suddividere tra il mese di luglio ed il mese di agosto, orientativamente una settimana a luglio e due settimane ad agosto o viceversa, che non necessariamente dovranno coincidere con i periodi 1/15 e 16/31, durante le vacanze estive, salvo diverso accordo, nel periodo che verrà concordato tra i genitori, per il solo corrente anno in quanto a maggio 2025 diverrà maggiorenne;
8. ad anni alterni, durante le Per_1 vacanze di Pasqua fino alla maggiore età di 9. ad anni alterni durante le vacanze di Natale Per_1 dal 23 al 30 dicembre e dal 31 dicembre al 6 gennaio, fino alla maggiore età di 10. il Sig. Per_1 contribuirà al mantenimento dei figli con un assegno mensile di euro 300,00 per ciascun Parte_1 figlio da versare alla madre, fintanto che vivranno in maniera prevalente con la Sig.ra entro il CP_1 giorno 5 di ogni mese. L'assegno sarà rivalutato annualmente sulla base degli indici Istat;
11. il padre contribuirà alle spese straordinarie così come indicate e regolamentate dal Protocollo d'intesa del Tribunale di Roma del 17.12.2014 nella misura del 50%; 12. i coniugi si danno fin d'ora reciproco consenso per il rilascio e/o rinnovo dei rispettivi passaporti e per il rilascio e/o rinnovo di quello della figlia minore ”. Per_1
La causa è stata quindi rimessa alla decisione del Collegio, con i termini di cui all'art. 190 cpc (in assenza di espressa rinuncia di entrambe le parti ai termini).
Orbene, va premesso che allo stato anche la figlia (nata il [...]) è diventata Per_1
maggiorenne, pertanto nulla va disposto in merito all'affidamento, al collocamento e alla frequentazione della stessa.
Quanto alle residue disposizioni patrimoniali, premesso che nessuna delle parti ha formulato domanda di assegno divorzile, nulla osta al recepimento delle concordate condizioni relative al mantenimento dei due figli maggiorenni ed economicamente non autosufficienti, conviventi con la madre, come riportate in dispositivo e migliorative di quelle concordate dalle parti in sede di separazione, a decorrere dalla mensilità di febbraio
2024, atteso che già con l'istanza congiunta per il mutamento del rito da contenzioso in congiunto, rispettivamente depositata dalle parti il 26 e il 25 gennaio 2024, le stesse hanno richiesto di stabilire l'assegno di mantenimento per la prole nella suddetta concordata misura, fermi restando per il pregresso i provvedimenti provvisori ed urgenti confermativi delle condizioni della separazione.
Stante il raggiunto accordo, come concordemente richiesto, va disposta la compensazione delle spese di lite.
PQM
definitivamente pronunciando:
1) assegna la ex casa familiare sita in Roma, Via Ivanoe Bonomi n. 127, con le relative pertinenze (cantina e posto auto) a;
CP_1
2) pone a carico di a decorrere dalla mensilità di febbraio 2024 e fermi Parte_1
restando per il pregresso i provvedimenti provvisori ed urgenti confermativi delle condizioni della separazione, un assegno di mantenimento dell'importo di euro
300,00 euro per ciascuno dei due figli ( e , da rivalutarsi Per_2 Per_1
annualmente secondo gli indici Istat e da corrispondere alla madre entro il giorno 5 di ogni mese, oltre al 50% le spese straordinarie per i figli come previste dal vigente
Protocollo tra il Tribunale di Roma ed il Consiglio dell'Ordine Forense;
3) spese del giudizio compensate.
Roma, 24.7.2025
Il Giudice rel. est. Il Presidente
dott.ssa Valeria Chirico dott.ssa Marta Ienzi