Articolo 1 della Legge 7 marzo 1980, n. 63
Articolo 2
Versione
1 aprile 1980
Art. 1.
In aggiunta ai limiti di impegno previsti dalle precedenti norme sul credito navale, sono autorizzati ulteriori limiti di impegno di lire 15.000 milioni per ciascuno degli anni 1980 e 1981.
All'onere relativo all'anno 1980 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo, all'uopo parzialmente utilizzando la voce "Provvidenze per l'industria cantieristica, per il credito navale e per le riparazioni navali".
Il Ministro del tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.
Entrata in vigore il 1 aprile 1980