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Sentenza 29 aprile 2025
Sentenza 29 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 29/04/2025, n. 2117 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2117 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
VIII sezione civile riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr. Alessandro Cocchiara - Presidente -
- dr. Antonio Quaranta - Consigliere -
- dr. Massimiliano Sacchi - Consigliere Relatore -
ha pronunziato la seguente:
S E N T E N Z A nel processo civile d'appello iscritto al n. 3289/2022 del ruolo generale degli affari contenziosi, avverso la sentenza n. 1445/2022, emessa dal Tribunale di Torre Annunziata, pubblicata in data
15.06.2022, notificata in data 16.06.2022, pendente:
TRA
(C.F. ), rappresentato e Parte_1 CodiceFiscale_1
difeso, in virtù di procura alle liti apposta in calce alla citazione di primo grado, dall'avv. Massimo Esposito (C.F. ; CodiceFiscale_2
APPELLANTE
E
(P.IVA , già Controparte_1 P.IVA_1 [...]
già in persona del legale Controparte_2 Controparte_3 rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Umberto
Annunziata (C.F. ), giusta procura in atti;
CodiceFiscale_3
APPELLATA
Oggetto: polizza assicurativa infortuni;
inadempimento contrattuale;
domanda di pagamento dell'indennizzo assicurativo.
Conclusioni:
per l'appellante : “1) dichiarare ed accertare che Parte_1
l'odierno appellante ha convenuto con a cui sono CP_4
succedute la e poi la la Controparte_5 Controparte_6
polizza assicurativa n° 30437/77/045630118 in data 31.03.2007 avente per oggetto la copertura assicurativa per gli infortuni professionali sul lavoro derivanti dall'attività di medico svolta dall'odierno appellante nella struttura ospedaliera C.T.O. di Napoli;
2) dichiarare ed accertare che l'evento lesivo occorso all'odierno appellante e di cui all'assertiva rientra nella previsione indennitaria di cui alla detta polizza assicurativa;
3) dichiarare ed accertare per l'effetto operante la polizza de qua in conseguenza del detto evento lesivo;
4) rigettare l'eccezione di prescrizione sollevata perché coperta da giudicato di rigetto di detta eccezione e comunque perché infondata;
5) condannare per l'effetto la all'indennizzo che compete all'odierno appellante Controparte_6
in non meno di € 120.000,00 o nella diversa somma, maggiore o minore, che sarà ritenuta equa e di giustizia oltre al danno non patrimoniale secondo il prudente apprezzamento dell'On. le Tribunale adito con gli interessi ed il danno da svalutazione monetaria;
6) condannare
l'appellata al pagamento degli onorari e spese del doppio grado del pag. 2/19 giudizio e da attribuirsi al deducente procuratore che dichiara di averle anticipate tutte;
7) emettere ogni altro e consequenziale provvedimento di legge e di giustizia.”;
per l'appellata “1) rigettare integralmente l'appello Controparte_7
proposto poiché infondato e, conseguentemente, confermare la impugnata sentenza;
2) vinte, in ogni caso, le spese del doppio grado di giudizio.”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1.
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., depositato in data 15.2.2016, Parte_1
adiva il Tribunale di Torre Annunziata, esponendo che: in data
[...]
20.05.2010, verso le ore 12.40, esso istante, dipendente dell CP_8
presso l'U.O.C. di Ortopedia del C.T.O. con la qualifica di Dirigente di 1° livello F.B., Ortopedico specializzato in traumi medico-sportivi, nello svolgimento della sua professione presso l'ospedale C.T.O. di Napoli, nell'atto di scendere le scale ubicate nei pressi della sala operatoria, seppur munito dei calzari di ordinanza, rovinava al suolo a causa dell'asserita presenza di un liquido trasparente viscido di cui erano intrisi gli scalini;
esso istante denunciava il sinistro al proprio ente assicuratore in quanto coperto dalla polizza assicurativa n°
30437/77/045630118 del 31.03.2007, rinnovata annualmente, con rischio assicurato professionale e da lesioni riportate in servizio;
il
20.5.2010, alle ore 12,45 l'UU.OO di Pronto Soccorso del C.T.O. documentava all'interno della scheda di accesso la presenza di “trauma contusivo spalla sinistra e trauma contusivo distorsivo ginocchio dx e pag. 3/19 sin”; a seguito di ulteriori esami e della RM delle ginocchia effettuata in data 3.06.2010, veniva evidenziata “una gonalgia sin. da lesione bimeniscale del legamento crociato anteriore” per la quale, in data
19.07.2010, veniva praticato un intervento chirurgico a seguito del quale veniva prescritta una terapia farmacologica e riabilitativa, oltre ad un periodo di riposo;
in data 4.03.2011, a seguito del riscontro di una “gonalgia dx con versamento articolare da lesione del LCA accertata con RMN ginocchio dx complicata da condropatia di 2° grado e lesioni meniscali. Rachialgia lombo-sacrale artralgia spalla sx da tendinopatia della cuffia” veniva prescritto un nuovo intervento chirurgico, con conseguente terapia farmacologia e riposo;
in data 4.07.2011 veniva evidenziato un “conflitto subacromiale spalla sinistra di natura post- traumatica con calcificazione periarticolare e lesione cuffia dei rotatori”
a seguito del quale veniva prescritta una revisione artroscopica e una terapia di onde d'urto, praticata presso la struttura Igea S. Antimo S.r.l; in data 23.09.2011 veniva rilevata “lassità cronica da lesione LCA ginocchio destro. Lesione cartilaginea del condilo femorale interno a destra e lesione cartilaginea rotula a sinistra. Artralgia spalla sinistra da sindrome da conflitto con calcificazioni sottoacromiale, Lesione della cuffia. A cui va aggiunta una lombosciatalgia sinistra in fase acuta da compressione radicolare della L5 da ernia discale L4-LS e gonalgia destra con versamenti articolari” per cui veniva prescritta l'effettuazione di “un intervento di ricostruzione LCD e di trapianto cartilagineo alle ginocchia, di revisione artroscopica alla spalla sinistra, decompressione subacromiale e sutura cuffia spalla destra e sinistra”; in data 9.02.2011 veniva diagnosticata una “sindrome depressiva reattiva
pag. 4/19 con disturbi del sonno e gravi somatizzazioni ansiose”; a seguito della denuncia dell'infortunio occorso, l' ente di consulenza CP_9
medico legale della con una nota dell'8.06.2011, apriva CP_4
una regolare pratica di sinistro presso la , Controparte_5
contrassegnata con il numero 2011000977 e dal n. sinistro 6-4852-
2011-0036388, nel corso della quale esso istante inviava alla la documentazione richiesta e si sottoponeva a visita medica condotta dal dott. , fiduciario dell'istituto assicurativo;
dopo nuovi Persona_1
solleciti da esso inoltrati con lettere del 16.07.2013 e del 31.01.2014, la nel frattempo succeduta alla nel Controparte_6 CP_4
rapporto assicurativo de quo, in data 5.12.2014 invitava nuovamente esso istante ad espletare altra visita Medico Legale, incaricando della stessa la dott.ssa R.G. , visita alla quale esso si è Per_2 Per_3
sottoponeva; a seguito del mancato indennizzo da parte dell'ente assicuratore, instaurava il procedimento obbligatorio di mediazione, innanzi all'organismo di mediazione forense presso il Consiglio dell'ordine degli Avvocati di Torre Annunziata, che si concludeva con esito negativo per l'assenza ingiustificata della resistente.
Sulla scorta di tali premesse, chiedeva condannarsi l'impresa assicurativa al pagamento dell'indennizzo nella misura “€. 120.000,00 o nella diversa somma che sarà ritenuta equa e di giustizia oltre al danno non patrimoniale secondo il prudente apprezzamento dell'On.le
Tribunale adito con gli interessi ed il danno da svalutazione monetaria”.
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva la nella predetta CP_6
qualità, eccependo, in via preliminare, la prescrizione dei diritti pag. 5/19 derivanti dal contratto di assicurazione, contestando la fondatezza della domanda e sollecitandone il rigetto.
Disposto dal G.I. il mutamento del rito sommario in quello ordinario, venivano assegnati i termini ex art. 183, VI comma, c.p.c. e veniva assunta la prova testimoniale richiesta da parte attrice.
Con ordinanza depositata il 22.1.2018, il G.I., ritenuta la causa matura per la decisione, fissava l'udienza per la precisazione delle conclusioni, all'esito della quale tratteneva la causa in decisione, concedendo i termini di legge per il deposito delle conclusionali e delle repliche.
Depositate dalle parti le rispettive memorie, peraltro, il G.I., con ordinanza depositata in data 23.5.2019, dichiarava infondata l'eccezione di prescrizione sollevata dalla convenuta e rimetteva la causa sul ruolo per l'espletamento di una CTU medico legale.
Depositato, dal nominato ausiliare, l'elaborato peritale, mutato, frattanto, il Giudice assegnatario del fascicolo, la causa, dopo essere stata nuovamente trattenuta in decisione, era poi decisa dalla sentenza in epigrafe indicata, con la quale il Tribunale così decideva: “a) rigetta la domanda come da motivazione;
b) spese di lite come da punto 3. della sentenza”.
§ 2.
Avverso l'indicata sentenza, interponeva appello, Parte_1
mediante citazione tempestivamente notificata in data 12.07.2022, nel rispetto del termine di cui all'art. 325 c.p.c., chiedendone la riforma nei termini dinanzi riportati.
pag. 6/19 Costituendosi con comparsa depositata il 30.09.2022, l nel CP_6
resistere all'avversa impugnazione, ne sollecitava l'integrale rigetto.
All'esito della prima udienza, fissata in citazione per il 9.12.2022 e celebrata nelle forme della cd. trattazione scritta, questa Corte, con ordinanza ritualmente comunicata alle parti, rinviava la causa, per la precisazione delle conclusioni, all'udienza del 10.01.2025.
Disposta la sostituzione di detta udienza con il deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa, con ordinanza comunicata alle parti il 24.01.2025, veniva riservata in decisione, concedendosi alle parti i termini di cui all'art. 190, co.1 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Depositate da entrambe le parti le comparse conclusionali e dall'appellante anche la memoria di replica, la causa era rimessa al
Collegio per la decisione.
§ 3.
Il Giudice di primo grado riteneva fondata l'eccezione di prescrizione dei diritti derivanti dal contratto di assicurazione, ex art. 2952 c.c., sollevata dalla convenuta impresa di assicurazione.
In relazione a tale eccezione, il Giudice, pur dando conto dell'intervenuta ordinanza del primo giudice, rimasta incontestata dalle parti, con la quale si dichiarava infondata l'eccezione di prescrizione, riteneva che, come previsto dall'art. 117 c.p.c.
“l'ordinanza non può mai pregiudicare la decisione della causa e la stessa è sempre modificabile e/o revocabile con la pronuncia definitiva”.
pag. 7/19 Tanto premesso, il Giudice riteneva che non vi fosse in atti alcun documento idoneo ad interrompere la prescrizione, in quanto
“l'apertura della relativa pratica da parte della compagnia assicurativa
è un atto dovuto e, come tale, non costituisce riconoscimento del diritto ex art. 2944 c.c”. In ordine, poi, alla convocazione dell'appellante per le visite mediche, condividendo le difese della parte convenuta, il
Tribunale considerava tali atti inidonei ad integrare un'ipotesi di interruzione della prescrizione per avvenuto riconoscimento del diritto in quanto il medico fiduciario, designato dall'impresa assicurativa, non era un soggetto incaricato di disporre del diritto dell'istante, ma un mero professionista chiamato a concorrere alla procedura di liquidazione, circostanza che “non è incompatibile con la volontà di avvalersi della causa estintiva del diritto vantato”.
Per tali ragioni si affermava in sentenza che “il primo atto interruttivo è quello sub doc. 6) di parte attrice, di cui alla racc. A/R del 16.07.2013, ben posteriore ai due anni se raffrontata al dì dell'evento e, comunque, seppur di poco, anche alla nota della "Aurora\UGE Ass.ni del 28\6\11"
(allegato n. 5), che in ossequio alla giurisprudenza citata non costituirebbero nemmeno atto interruttivo trattandosi solo di invito a visita medica”.
§ 4.
Con il primo motivo, l'appellante, nel sottoporre a censura la sopra richiamata parte di sentenza, deduceva che il Giudice non aveva considerato che il provvedimento del 23.5.2019, pur rivestendo la forma propria di un'ordinanza, aveva un contenuto decisorio ed pag. 8/19 integrava gli estremi di una sentenza parziale con cui era stata decisa la questione preliminare di merito della prescrizione.
Di conseguenza, revocando tale provvedimento con la sentenza definitiva e decidendo sulla stessa questione in termini opposti a quanto fatto dal precedente G.I., il Tribunale aveva violato il giudicato che si era formato all'interno del giudizio in punto di ritenuta infondatezza della sollevata eccezione di prescrizione.
§ 5.
Il motivo è fondato.
In diritto si deve rilevare che “I provvedimenti che, ai sensi dell'art. 279
c.p.c., contengono una statuizione di natura decisoria (sulla giurisdizione, sulla competenza, ovvero su questioni pregiudiziali del processo o preliminari di merito), anche quando non definiscono il giudizio, ancorché qualificati ordinanza, vanno considerati sentenze non definitive, con la conseguenza che la statuizione "ivi" contenuta non può essere, neppure implicitamente, revocata o modificata dalla sentenza
(definitiva), atteso che il frazionamento della decisione comporta
l'esaurimento del potere giurisdizionale per la parte della controversia decisa con la sentenza interlocutoria, ancorché avente forma di ordinanza” (cfr. Cass. civ. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 12065 del
13/04/2022; Sez. L, Sentenza n. 2237 del 04/02/2005; Sez. L, Sentenza
n. 17780 del 22/11/2003).
Nella specie, il provvedimento, depositato dal G.I. in data 23.5.2019, va qualificato come sentenza parziale perché con esso quel Giudice ha pag. 9/19 deciso, in maniera definitiva, ritenendola infondata, l'eccezione di prescrizione sollevata dalla convenuta, disponendo, contestualmente, per l'ulteriore corso del giudizio. Del resto, non va sottaciuto, a conferma di quanto osservato, che, ad onta della forma adottata, tale provvedimento veniva reso a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 26.2.2019, in cui il Giudice aveva trattenuto la causa in decisione, concedendo alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c..
Lo stesso tenore del provvedimento in esame, nel quale, con riferimento alla questione della prescrizione, testualmente si affermava "rilevato che la spiegata eccezione di prescrizione non è fondata in ragione del comma 4 dell'art. 2952 c.c. (v. sul punto Cass.
17834/2007; Cass. 10598/2001)", depone per la natura decisoria e, quindi, di sentenza dello stesso.
Discende da quanto osservato che il Giudice di primo grado, con la sentenza impugnata, non poteva pronunciare nuovamente sull'eccezione di prescrizione, trattandosi di questione che era già stata decisa dal provvedimento, avente natura decisoria di sentenza, reso dal precedente G.I. in data 23.5.2019, che era divenuto definitivo, non essendo stato fatto oggetto di riserva di appello ex art. 340 c.p.c. ad opera della parte convenuta.
Ne segue che, in accoglimento del primo motivo, la sentenza impugnata debba essere riformata, avendo erroneamente pronunciato su di una questione già decisa con efficacia di giudicato.
§ 6.
pag. 10/19 Resta, quindi, assorbito l'esame del secondo motivo di appello, con il quale l'istante censurava la sentenza nella parte in cui il Tribunale, esaminando la questione di prescrizione, riteneva l'eccezione fondata.
Infatti, una volta appurato che l'eccezione di prescrizione era stata già definitivamente rigettata con l'ordinanza avente contenuto di sentenza del 23.5.2019, alcuna ulteriore pronuncia andava resa al riguardo e, di conseguenza, la motivazione contenuta nella decisione in questa sede impugnata, al fine di giustificare l'accoglimento di detta eccezione, deve ritenersi tamquam non esset.
§ 7.
Si impone, a questo punto, come sollecitato dall'appellante con il terzo motivo di gravame, l'esame del merito della domanda formulata dall'originario ricorrente, che il primo Giudice, a torto, riteneva assorbito.
La domanda è fondata per quanto di ragione.
L'odierno appellante aveva domandato il riconoscimento dell'indennizzo che assumeva essergli dovuto in forza della polizza assicurativa n. 30437/77/045630118 del 31.03.2007, stipulata con l'allora Controparte_2
Al riguardo deve osservarsi che, in primo grado, il ricorrente aveva depositato copia di tale polizza e delle relative condizioni generali, peraltro prodotte anche dalla convenuta, e che dalla lettura di tale documentazione emerge come quella in questione sia una polizza che garantiva l'assicurato, , contro il rischio infortuni che Parte_1
pag. 11/19 lo stesso avrebbe potuto subire nello svolgimento della sua attività professionale di medico ovvero di qualunque altra attività extraprofessionale.
Dall'esame della scheda B della polizza in esame, contenente l'indicazione delle garanzie prestate, si ricava, poi, che il aveva Pt_1
assicurato i rischi morte ed invalidità permanente conseguenti ad infortuni e non, invece, il rischio dell'inabilità temporanea.
Ne segue che, con riguardo a tale ultima voce, la pretesa dell'appellante risulti infondata, dovendo, ovviamente, la domanda in esame valutarsi alla luce del contenuto della polizza azionata e non, invece, alla luce dell'inconferente richiamo, operato dall'istante, agli importi spettanti, secondo le note tabelle elaborate dal Tribunale di Milano, per il periodo di invalidità temporanea riconosciuto dal CTU.
Ciò chiarito, dall'istruttoria espletata nel corso del giudizio di primo grado, si ricava che, in effetti, l'odierno appellante, mentre era dedito allo svolgimento della sua attività professionale all'interno del P.O. CTO di Napoli, in qualità di medico, subiva un infortunio.
In particolare, il teste, , infermiere, all'epoca dei fatti Testimone_1
in servizio presso il CTO, escusso in primo grado, confermava i capitoli di prova articolati dall'attore, riferendo che, a maggio del 2010, verso le ore 12.00, il dr. in forza al C.T.O. di Napoli come Parte_1
ortopedico, nello scendere le scale poste nelle vicinanze della sala operatoria, rovinava al suolo, a causa di un liquido oleoso presente sui pag. 12/19 gradini, reso non visibile dal colore chiaro dei gradini e dalla scarsa illuminazione assicurata dai neon presenti.
Dalla CTU espletata nel corso del giudizio di primo grado, si ricava, poi, che, in conseguenza del descritto evento, l'odierno istante riportava
“trauma contusivo spalla sinistra, trauma contusivo distorsivo con slo ginocchio dx e sinistro”, in conseguenza del quale veniva sottoposto in data 19/07/2010, presso “Villa Cinzia” di Napoli, ad intervento chirurgico di “bimeniscectomia. . Plastica gola”, da dove CP_10
veniva dimesso con la diagnosi definitiva di “gonalgia sin da lesione bimeniscale..”. Successivamente, si ricoverava presso la stessa struttura sanitaria, “laddove in data 04/03/11 fu sottoposto ad intervento di
“meniscectomia selettiva interna ed esterna, condroabrasione CFI, trocleoplastica per via artroscopica”, con successiva “artrolisi artroscopica, condroplastica con radiofrequenze” (15/07/2011) presso la medesima struttura sanitaria per “rigidità ginocchio destro esito di meniscectomia selettiva, con sinechie fibrose e lesioni cartilaginee secondarie bicompartimentali III-IV stadio” ..”.
Secondo il motivato parere del CTU, sussisteva il nesso causale tra l'evento traumatico posto a fondamento del ricorso e “la lesività
“refertata” in data 20/05/2010 presso il Presidio Ospedaliero “CTO” di
Napoli”.
Ad avviso dell'ausiliare del primo Giudice, quindi, i postumi permanenti residuati all'attore in conseguenza del suddetto evento di danno, “previa deduzione del danno già esistente per effetto dello stato anteriore di entrambe le ginocchia evinto dalla diagnostica strumentale
pag. 13/19 versata in atti”, andavano valutati nella misura del 16% (cfr. pag. 27 della CTU depositata nel fascicolo telematico di primo grado in data
4.2.2021).
Tale argomentata valutazione, operata dal CTU, non era del resto oggetto di alcuna specifica contestazione da parte della convenuta impresa di assicurazione, né contrastata da risultanze istruttorie di segno contrario.
Né, invero, al fine di paralizzare la pretesa dell'appellante, giova obiettare che questi, nella fase stragiudiziale, abbia tenuto una condotta che ha impedito all'impresa assicurativa di valutare adeguatamente il danno subito, omettendo, in particolare, di consegnare, ai fiduciari nominati dall'odierna appellata, gli esami strumentali eseguiti prima dell'infortunio del 20\5\2010.
Infatti, anche ad ammettere che tanto possa essere accaduto, la circostanza risulta definitivamente superata dall'espletata CTU, nella quale, come visto, il consulente ha avuto modo di quantificare i postumi residuati al al netto delle patologie preesistenti e non Pt_1
ricollegabili causalmente all'infortunio.
Ciò posto, occorre, poi, osservare che l'indennizzo per invalidità permanente soggiace, in base alla polizza azionata in giudizio dall'originario ricorrente, al limite del massimale di euro 62.000.00 e che, secondo la non contestata deduzione dell'impresa assicurativa, la relativa quantificazione deve essere operata in base al seguente criterio: euro 620,00\punto di i.p., non trovando, ovviamente,
pag. 14/19 applicazione gli ordinari criteri di liquidazione del danno non patrimoniale da invalidità permanente usualmente utilizzati nel settore della responsabilità civile.
Invero, per quanto in atti non sia stata prodotta da alcuna delle parti la sezione della polizza relativa alla liquidazione del danno da infortuni, dal tenore dell'art. 3 della sezione condizioni particolari, presente in atti, si ricava che tale liquidazione debba avvenire secondo determinati criteri indicati dall'art. 2.5.
Da quanto precede si ricava che la quantificazione dell'indennizzo debba seguire il criterio previsto in polizza, da ritenersi, in difetto di puntuali contestazioni ad opera del ricorrente, corrispondente con quello dinanzi riportato, cui la difesa di aveva fatto CP_6
riferimento sin dalla comparsa di costituzione depositata in primo grado (cfr. pag. 3 di tale scritto difensivo).
Pertanto, applicando la formula di cui si è detto, l'indennizzo dovuto al ammonta ad euro 9.920,00, somma così determinata: euro Pt_1
620,00 x 16 (corrispondente ai punti di invalidità accertati dall'ausiliare).
In relazione al suddetto importo spetta all'appellante, che sin dal primo grado ne faceva richiesta, la rivalutazione monetaria dal sinistro all'attualità, in applicazione principio secondo cui “Nell'assicurazione contro gli infortuni, il debito indennitario, quando è previsto un procedimento di liquidazione convenzionale per il tramite di una perizia contrattuale, si connota come debito di valore dal momento del sinistro
pag. 15/19 al verificarsi della liquidazione e solo successivamente a tale momento diventa obbligazione di valuta. Ne consegue che la somma riconosciuta a titolo di indennizzo deve essere rivalutata al momento della liquidazione
e che, qualora il danneggiato assicurato alleghi e dimostri che il conseguimento della somma al netto della rivalutazione al momento del sinistro gli avrebbe consentito, tramite il reimpiego immediato, una redditività maggiore rispetto al valore della rivalutazione monetaria, può essere riconosciuto il danno da lucro cessante per il mancato conseguimento della differenza mediante i cosiddetti interessi compensativi, senza che rilevino la mancanza di liquidità della somma fino all'esito della perizia contrattuale (a meno che la polizza non preveda che il pagamento dell'indennizzo, salva la rivalutazione, sia dilazionato all'esito delle perizia contrattuale, nel qual caso non è configurabile un danno da lucro cessante, perché il rischio assicurato non lo comprende), l'inadempimento dell'assicuratore al dovere di collaborare all'espletamento della perizia e, infine, la mancata costituzione in mora dell'assicuratore medesimo” (cfr. Cass. civ. Sez. 3,
Sentenza n. 3268 del 12/02/2008).
Ne segue che, rivalutando euro 9.920,00 dal 20.5.2010, data dell'infortunio, al 31.3.2025, cui risale il più aggiornato indice Istat disponibile alla data di deliberazione della presente decisione, il credito spettante all'appellante ascenda ad euro 12.915,84 (Indice alla
Decorrenza: 137,1; Indice alla Scadenza: 121,4; Raccordo Indici: 1,47;
Coefficiente di Rivalutazione: 1,302; Totale Rivalutazione: € 2.995,84).
pag. 16/19 Sul citato importo, trasformatosi in debito di valuta per effetto della liquidazione, in difetto di una prova del maggior danno da parte dell'originario ricorrente, competono poi, solo dall'1.4.2025 (e non anche dalla data del sinistro) e fino al soddisfo, gli interessi moratori al tasso legale di cui all'art. 1284 co. 1 c.c..
§ 8.
Venendo al governo delle spese processuali, premesso che la riforma dell'impugnata sentenza ne impone la rinnovata disciplina da operarsi in ragione dell'esito complessivo della causa, le stesse debbono seguire la soccombenza di tenuto conto della riconosciuta CP_6
fondatezza della domanda.
La relativa liquidazione viene operata, come in dispositivo, a norma del
D.M. 55/14, come aggiornato, da ultimo, con D.M. n. 147 del
13/08/2022 pubblicato sulla G.U. n. 236 del 08/10/2022 e in vigore dal 23 ottobre 2022, con applicazione dello scaglione relativo alle cause di valore compreso tra euro 5.201,00 ed euro 26.000,00, tenuto conto del decisum, con riconoscimento, per tutte le fasi processuali di entrambi i gradi, dei compensi tabellari minimi, stante l'accoglimento della domanda in misura significativamente inferiore al petitum.
Sempre a norma dell'art. 91 c.p.c. le spese di CTU, come liquidate dal primo Giudice, vanno poste a definitivo carico di CP_6
Le spese processuali debbono distrarsi in favore dell'avv. Massimo
Esposito, dichiaratosi antistatario, con esclusione del contributo unificato relativo al giudizio di appello che non viene liquidato,
pag. 17/19 emergendo dagli atti la prova del suo mancato versamento (cfr. comunicazione di avvio del procedimento per il relativo recupero coattivo, inoltrata dalla Cancelleria all'appellante in data 22.8.2022).
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
avverso la sentenza in epigrafe indicata, così provvede:
[...]
a) accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza ed in accoglimento per quanto di ragione della domanda, condanna a pagare, in Controparte_1
favore dell'appellante, l'importo di euro 12.915,84, oltre agli interessi al tasso legale di cui all'art. 1284 co. 1 c.c. dall'1.4.2025 al soddisfo;
b) condanna alla rifusione, in favore Controparte_1
dell'appellante, delle spese processuali, che liquida, in relazione al giudizio di primo grado, in euro 250,00 per esborsi, euro
2.540,00 per compenso, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15% del compenso, IVA e CPA come per legge e, in relazione al giudizio di appello, in euro 2.906,00 per compenso, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15% del compenso, IVA e CPA come per legge, oltre le spese di CTU come liquidate dal Giudice di primo grado, con distrazione in favore dell'avv. Massimo Esposito.
Così deciso nella camera di consiglio, in data 24/04/2025.
Il Consigliere relatore Il Presidente
pag. 18/19 dr. Massimiliano Sacchi
dr. Alessandro Cocchiara
pag. 19/19
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
VIII sezione civile riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr. Alessandro Cocchiara - Presidente -
- dr. Antonio Quaranta - Consigliere -
- dr. Massimiliano Sacchi - Consigliere Relatore -
ha pronunziato la seguente:
S E N T E N Z A nel processo civile d'appello iscritto al n. 3289/2022 del ruolo generale degli affari contenziosi, avverso la sentenza n. 1445/2022, emessa dal Tribunale di Torre Annunziata, pubblicata in data
15.06.2022, notificata in data 16.06.2022, pendente:
TRA
(C.F. ), rappresentato e Parte_1 CodiceFiscale_1
difeso, in virtù di procura alle liti apposta in calce alla citazione di primo grado, dall'avv. Massimo Esposito (C.F. ; CodiceFiscale_2
APPELLANTE
E
(P.IVA , già Controparte_1 P.IVA_1 [...]
già in persona del legale Controparte_2 Controparte_3 rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Umberto
Annunziata (C.F. ), giusta procura in atti;
CodiceFiscale_3
APPELLATA
Oggetto: polizza assicurativa infortuni;
inadempimento contrattuale;
domanda di pagamento dell'indennizzo assicurativo.
Conclusioni:
per l'appellante : “1) dichiarare ed accertare che Parte_1
l'odierno appellante ha convenuto con a cui sono CP_4
succedute la e poi la la Controparte_5 Controparte_6
polizza assicurativa n° 30437/77/045630118 in data 31.03.2007 avente per oggetto la copertura assicurativa per gli infortuni professionali sul lavoro derivanti dall'attività di medico svolta dall'odierno appellante nella struttura ospedaliera C.T.O. di Napoli;
2) dichiarare ed accertare che l'evento lesivo occorso all'odierno appellante e di cui all'assertiva rientra nella previsione indennitaria di cui alla detta polizza assicurativa;
3) dichiarare ed accertare per l'effetto operante la polizza de qua in conseguenza del detto evento lesivo;
4) rigettare l'eccezione di prescrizione sollevata perché coperta da giudicato di rigetto di detta eccezione e comunque perché infondata;
5) condannare per l'effetto la all'indennizzo che compete all'odierno appellante Controparte_6
in non meno di € 120.000,00 o nella diversa somma, maggiore o minore, che sarà ritenuta equa e di giustizia oltre al danno non patrimoniale secondo il prudente apprezzamento dell'On. le Tribunale adito con gli interessi ed il danno da svalutazione monetaria;
6) condannare
l'appellata al pagamento degli onorari e spese del doppio grado del pag. 2/19 giudizio e da attribuirsi al deducente procuratore che dichiara di averle anticipate tutte;
7) emettere ogni altro e consequenziale provvedimento di legge e di giustizia.”;
per l'appellata “1) rigettare integralmente l'appello Controparte_7
proposto poiché infondato e, conseguentemente, confermare la impugnata sentenza;
2) vinte, in ogni caso, le spese del doppio grado di giudizio.”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1.
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., depositato in data 15.2.2016, Parte_1
adiva il Tribunale di Torre Annunziata, esponendo che: in data
[...]
20.05.2010, verso le ore 12.40, esso istante, dipendente dell CP_8
presso l'U.O.C. di Ortopedia del C.T.O. con la qualifica di Dirigente di 1° livello F.B., Ortopedico specializzato in traumi medico-sportivi, nello svolgimento della sua professione presso l'ospedale C.T.O. di Napoli, nell'atto di scendere le scale ubicate nei pressi della sala operatoria, seppur munito dei calzari di ordinanza, rovinava al suolo a causa dell'asserita presenza di un liquido trasparente viscido di cui erano intrisi gli scalini;
esso istante denunciava il sinistro al proprio ente assicuratore in quanto coperto dalla polizza assicurativa n°
30437/77/045630118 del 31.03.2007, rinnovata annualmente, con rischio assicurato professionale e da lesioni riportate in servizio;
il
20.5.2010, alle ore 12,45 l'UU.OO di Pronto Soccorso del C.T.O. documentava all'interno della scheda di accesso la presenza di “trauma contusivo spalla sinistra e trauma contusivo distorsivo ginocchio dx e pag. 3/19 sin”; a seguito di ulteriori esami e della RM delle ginocchia effettuata in data 3.06.2010, veniva evidenziata “una gonalgia sin. da lesione bimeniscale del legamento crociato anteriore” per la quale, in data
19.07.2010, veniva praticato un intervento chirurgico a seguito del quale veniva prescritta una terapia farmacologica e riabilitativa, oltre ad un periodo di riposo;
in data 4.03.2011, a seguito del riscontro di una “gonalgia dx con versamento articolare da lesione del LCA accertata con RMN ginocchio dx complicata da condropatia di 2° grado e lesioni meniscali. Rachialgia lombo-sacrale artralgia spalla sx da tendinopatia della cuffia” veniva prescritto un nuovo intervento chirurgico, con conseguente terapia farmacologia e riposo;
in data 4.07.2011 veniva evidenziato un “conflitto subacromiale spalla sinistra di natura post- traumatica con calcificazione periarticolare e lesione cuffia dei rotatori”
a seguito del quale veniva prescritta una revisione artroscopica e una terapia di onde d'urto, praticata presso la struttura Igea S. Antimo S.r.l; in data 23.09.2011 veniva rilevata “lassità cronica da lesione LCA ginocchio destro. Lesione cartilaginea del condilo femorale interno a destra e lesione cartilaginea rotula a sinistra. Artralgia spalla sinistra da sindrome da conflitto con calcificazioni sottoacromiale, Lesione della cuffia. A cui va aggiunta una lombosciatalgia sinistra in fase acuta da compressione radicolare della L5 da ernia discale L4-LS e gonalgia destra con versamenti articolari” per cui veniva prescritta l'effettuazione di “un intervento di ricostruzione LCD e di trapianto cartilagineo alle ginocchia, di revisione artroscopica alla spalla sinistra, decompressione subacromiale e sutura cuffia spalla destra e sinistra”; in data 9.02.2011 veniva diagnosticata una “sindrome depressiva reattiva
pag. 4/19 con disturbi del sonno e gravi somatizzazioni ansiose”; a seguito della denuncia dell'infortunio occorso, l' ente di consulenza CP_9
medico legale della con una nota dell'8.06.2011, apriva CP_4
una regolare pratica di sinistro presso la , Controparte_5
contrassegnata con il numero 2011000977 e dal n. sinistro 6-4852-
2011-0036388, nel corso della quale esso istante inviava alla la documentazione richiesta e si sottoponeva a visita medica condotta dal dott. , fiduciario dell'istituto assicurativo;
dopo nuovi Persona_1
solleciti da esso inoltrati con lettere del 16.07.2013 e del 31.01.2014, la nel frattempo succeduta alla nel Controparte_6 CP_4
rapporto assicurativo de quo, in data 5.12.2014 invitava nuovamente esso istante ad espletare altra visita Medico Legale, incaricando della stessa la dott.ssa R.G. , visita alla quale esso si è Per_2 Per_3
sottoponeva; a seguito del mancato indennizzo da parte dell'ente assicuratore, instaurava il procedimento obbligatorio di mediazione, innanzi all'organismo di mediazione forense presso il Consiglio dell'ordine degli Avvocati di Torre Annunziata, che si concludeva con esito negativo per l'assenza ingiustificata della resistente.
Sulla scorta di tali premesse, chiedeva condannarsi l'impresa assicurativa al pagamento dell'indennizzo nella misura “€. 120.000,00 o nella diversa somma che sarà ritenuta equa e di giustizia oltre al danno non patrimoniale secondo il prudente apprezzamento dell'On.le
Tribunale adito con gli interessi ed il danno da svalutazione monetaria”.
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva la nella predetta CP_6
qualità, eccependo, in via preliminare, la prescrizione dei diritti pag. 5/19 derivanti dal contratto di assicurazione, contestando la fondatezza della domanda e sollecitandone il rigetto.
Disposto dal G.I. il mutamento del rito sommario in quello ordinario, venivano assegnati i termini ex art. 183, VI comma, c.p.c. e veniva assunta la prova testimoniale richiesta da parte attrice.
Con ordinanza depositata il 22.1.2018, il G.I., ritenuta la causa matura per la decisione, fissava l'udienza per la precisazione delle conclusioni, all'esito della quale tratteneva la causa in decisione, concedendo i termini di legge per il deposito delle conclusionali e delle repliche.
Depositate dalle parti le rispettive memorie, peraltro, il G.I., con ordinanza depositata in data 23.5.2019, dichiarava infondata l'eccezione di prescrizione sollevata dalla convenuta e rimetteva la causa sul ruolo per l'espletamento di una CTU medico legale.
Depositato, dal nominato ausiliare, l'elaborato peritale, mutato, frattanto, il Giudice assegnatario del fascicolo, la causa, dopo essere stata nuovamente trattenuta in decisione, era poi decisa dalla sentenza in epigrafe indicata, con la quale il Tribunale così decideva: “a) rigetta la domanda come da motivazione;
b) spese di lite come da punto 3. della sentenza”.
§ 2.
Avverso l'indicata sentenza, interponeva appello, Parte_1
mediante citazione tempestivamente notificata in data 12.07.2022, nel rispetto del termine di cui all'art. 325 c.p.c., chiedendone la riforma nei termini dinanzi riportati.
pag. 6/19 Costituendosi con comparsa depositata il 30.09.2022, l nel CP_6
resistere all'avversa impugnazione, ne sollecitava l'integrale rigetto.
All'esito della prima udienza, fissata in citazione per il 9.12.2022 e celebrata nelle forme della cd. trattazione scritta, questa Corte, con ordinanza ritualmente comunicata alle parti, rinviava la causa, per la precisazione delle conclusioni, all'udienza del 10.01.2025.
Disposta la sostituzione di detta udienza con il deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa, con ordinanza comunicata alle parti il 24.01.2025, veniva riservata in decisione, concedendosi alle parti i termini di cui all'art. 190, co.1 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Depositate da entrambe le parti le comparse conclusionali e dall'appellante anche la memoria di replica, la causa era rimessa al
Collegio per la decisione.
§ 3.
Il Giudice di primo grado riteneva fondata l'eccezione di prescrizione dei diritti derivanti dal contratto di assicurazione, ex art. 2952 c.c., sollevata dalla convenuta impresa di assicurazione.
In relazione a tale eccezione, il Giudice, pur dando conto dell'intervenuta ordinanza del primo giudice, rimasta incontestata dalle parti, con la quale si dichiarava infondata l'eccezione di prescrizione, riteneva che, come previsto dall'art. 117 c.p.c.
“l'ordinanza non può mai pregiudicare la decisione della causa e la stessa è sempre modificabile e/o revocabile con la pronuncia definitiva”.
pag. 7/19 Tanto premesso, il Giudice riteneva che non vi fosse in atti alcun documento idoneo ad interrompere la prescrizione, in quanto
“l'apertura della relativa pratica da parte della compagnia assicurativa
è un atto dovuto e, come tale, non costituisce riconoscimento del diritto ex art. 2944 c.c”. In ordine, poi, alla convocazione dell'appellante per le visite mediche, condividendo le difese della parte convenuta, il
Tribunale considerava tali atti inidonei ad integrare un'ipotesi di interruzione della prescrizione per avvenuto riconoscimento del diritto in quanto il medico fiduciario, designato dall'impresa assicurativa, non era un soggetto incaricato di disporre del diritto dell'istante, ma un mero professionista chiamato a concorrere alla procedura di liquidazione, circostanza che “non è incompatibile con la volontà di avvalersi della causa estintiva del diritto vantato”.
Per tali ragioni si affermava in sentenza che “il primo atto interruttivo è quello sub doc. 6) di parte attrice, di cui alla racc. A/R del 16.07.2013, ben posteriore ai due anni se raffrontata al dì dell'evento e, comunque, seppur di poco, anche alla nota della "Aurora\UGE Ass.ni del 28\6\11"
(allegato n. 5), che in ossequio alla giurisprudenza citata non costituirebbero nemmeno atto interruttivo trattandosi solo di invito a visita medica”.
§ 4.
Con il primo motivo, l'appellante, nel sottoporre a censura la sopra richiamata parte di sentenza, deduceva che il Giudice non aveva considerato che il provvedimento del 23.5.2019, pur rivestendo la forma propria di un'ordinanza, aveva un contenuto decisorio ed pag. 8/19 integrava gli estremi di una sentenza parziale con cui era stata decisa la questione preliminare di merito della prescrizione.
Di conseguenza, revocando tale provvedimento con la sentenza definitiva e decidendo sulla stessa questione in termini opposti a quanto fatto dal precedente G.I., il Tribunale aveva violato il giudicato che si era formato all'interno del giudizio in punto di ritenuta infondatezza della sollevata eccezione di prescrizione.
§ 5.
Il motivo è fondato.
In diritto si deve rilevare che “I provvedimenti che, ai sensi dell'art. 279
c.p.c., contengono una statuizione di natura decisoria (sulla giurisdizione, sulla competenza, ovvero su questioni pregiudiziali del processo o preliminari di merito), anche quando non definiscono il giudizio, ancorché qualificati ordinanza, vanno considerati sentenze non definitive, con la conseguenza che la statuizione "ivi" contenuta non può essere, neppure implicitamente, revocata o modificata dalla sentenza
(definitiva), atteso che il frazionamento della decisione comporta
l'esaurimento del potere giurisdizionale per la parte della controversia decisa con la sentenza interlocutoria, ancorché avente forma di ordinanza” (cfr. Cass. civ. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 12065 del
13/04/2022; Sez. L, Sentenza n. 2237 del 04/02/2005; Sez. L, Sentenza
n. 17780 del 22/11/2003).
Nella specie, il provvedimento, depositato dal G.I. in data 23.5.2019, va qualificato come sentenza parziale perché con esso quel Giudice ha pag. 9/19 deciso, in maniera definitiva, ritenendola infondata, l'eccezione di prescrizione sollevata dalla convenuta, disponendo, contestualmente, per l'ulteriore corso del giudizio. Del resto, non va sottaciuto, a conferma di quanto osservato, che, ad onta della forma adottata, tale provvedimento veniva reso a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 26.2.2019, in cui il Giudice aveva trattenuto la causa in decisione, concedendo alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c..
Lo stesso tenore del provvedimento in esame, nel quale, con riferimento alla questione della prescrizione, testualmente si affermava "rilevato che la spiegata eccezione di prescrizione non è fondata in ragione del comma 4 dell'art. 2952 c.c. (v. sul punto Cass.
17834/2007; Cass. 10598/2001)", depone per la natura decisoria e, quindi, di sentenza dello stesso.
Discende da quanto osservato che il Giudice di primo grado, con la sentenza impugnata, non poteva pronunciare nuovamente sull'eccezione di prescrizione, trattandosi di questione che era già stata decisa dal provvedimento, avente natura decisoria di sentenza, reso dal precedente G.I. in data 23.5.2019, che era divenuto definitivo, non essendo stato fatto oggetto di riserva di appello ex art. 340 c.p.c. ad opera della parte convenuta.
Ne segue che, in accoglimento del primo motivo, la sentenza impugnata debba essere riformata, avendo erroneamente pronunciato su di una questione già decisa con efficacia di giudicato.
§ 6.
pag. 10/19 Resta, quindi, assorbito l'esame del secondo motivo di appello, con il quale l'istante censurava la sentenza nella parte in cui il Tribunale, esaminando la questione di prescrizione, riteneva l'eccezione fondata.
Infatti, una volta appurato che l'eccezione di prescrizione era stata già definitivamente rigettata con l'ordinanza avente contenuto di sentenza del 23.5.2019, alcuna ulteriore pronuncia andava resa al riguardo e, di conseguenza, la motivazione contenuta nella decisione in questa sede impugnata, al fine di giustificare l'accoglimento di detta eccezione, deve ritenersi tamquam non esset.
§ 7.
Si impone, a questo punto, come sollecitato dall'appellante con il terzo motivo di gravame, l'esame del merito della domanda formulata dall'originario ricorrente, che il primo Giudice, a torto, riteneva assorbito.
La domanda è fondata per quanto di ragione.
L'odierno appellante aveva domandato il riconoscimento dell'indennizzo che assumeva essergli dovuto in forza della polizza assicurativa n. 30437/77/045630118 del 31.03.2007, stipulata con l'allora Controparte_2
Al riguardo deve osservarsi che, in primo grado, il ricorrente aveva depositato copia di tale polizza e delle relative condizioni generali, peraltro prodotte anche dalla convenuta, e che dalla lettura di tale documentazione emerge come quella in questione sia una polizza che garantiva l'assicurato, , contro il rischio infortuni che Parte_1
pag. 11/19 lo stesso avrebbe potuto subire nello svolgimento della sua attività professionale di medico ovvero di qualunque altra attività extraprofessionale.
Dall'esame della scheda B della polizza in esame, contenente l'indicazione delle garanzie prestate, si ricava, poi, che il aveva Pt_1
assicurato i rischi morte ed invalidità permanente conseguenti ad infortuni e non, invece, il rischio dell'inabilità temporanea.
Ne segue che, con riguardo a tale ultima voce, la pretesa dell'appellante risulti infondata, dovendo, ovviamente, la domanda in esame valutarsi alla luce del contenuto della polizza azionata e non, invece, alla luce dell'inconferente richiamo, operato dall'istante, agli importi spettanti, secondo le note tabelle elaborate dal Tribunale di Milano, per il periodo di invalidità temporanea riconosciuto dal CTU.
Ciò chiarito, dall'istruttoria espletata nel corso del giudizio di primo grado, si ricava che, in effetti, l'odierno appellante, mentre era dedito allo svolgimento della sua attività professionale all'interno del P.O. CTO di Napoli, in qualità di medico, subiva un infortunio.
In particolare, il teste, , infermiere, all'epoca dei fatti Testimone_1
in servizio presso il CTO, escusso in primo grado, confermava i capitoli di prova articolati dall'attore, riferendo che, a maggio del 2010, verso le ore 12.00, il dr. in forza al C.T.O. di Napoli come Parte_1
ortopedico, nello scendere le scale poste nelle vicinanze della sala operatoria, rovinava al suolo, a causa di un liquido oleoso presente sui pag. 12/19 gradini, reso non visibile dal colore chiaro dei gradini e dalla scarsa illuminazione assicurata dai neon presenti.
Dalla CTU espletata nel corso del giudizio di primo grado, si ricava, poi, che, in conseguenza del descritto evento, l'odierno istante riportava
“trauma contusivo spalla sinistra, trauma contusivo distorsivo con slo ginocchio dx e sinistro”, in conseguenza del quale veniva sottoposto in data 19/07/2010, presso “Villa Cinzia” di Napoli, ad intervento chirurgico di “bimeniscectomia. . Plastica gola”, da dove CP_10
veniva dimesso con la diagnosi definitiva di “gonalgia sin da lesione bimeniscale..”. Successivamente, si ricoverava presso la stessa struttura sanitaria, “laddove in data 04/03/11 fu sottoposto ad intervento di
“meniscectomia selettiva interna ed esterna, condroabrasione CFI, trocleoplastica per via artroscopica”, con successiva “artrolisi artroscopica, condroplastica con radiofrequenze” (15/07/2011) presso la medesima struttura sanitaria per “rigidità ginocchio destro esito di meniscectomia selettiva, con sinechie fibrose e lesioni cartilaginee secondarie bicompartimentali III-IV stadio” ..”.
Secondo il motivato parere del CTU, sussisteva il nesso causale tra l'evento traumatico posto a fondamento del ricorso e “la lesività
“refertata” in data 20/05/2010 presso il Presidio Ospedaliero “CTO” di
Napoli”.
Ad avviso dell'ausiliare del primo Giudice, quindi, i postumi permanenti residuati all'attore in conseguenza del suddetto evento di danno, “previa deduzione del danno già esistente per effetto dello stato anteriore di entrambe le ginocchia evinto dalla diagnostica strumentale
pag. 13/19 versata in atti”, andavano valutati nella misura del 16% (cfr. pag. 27 della CTU depositata nel fascicolo telematico di primo grado in data
4.2.2021).
Tale argomentata valutazione, operata dal CTU, non era del resto oggetto di alcuna specifica contestazione da parte della convenuta impresa di assicurazione, né contrastata da risultanze istruttorie di segno contrario.
Né, invero, al fine di paralizzare la pretesa dell'appellante, giova obiettare che questi, nella fase stragiudiziale, abbia tenuto una condotta che ha impedito all'impresa assicurativa di valutare adeguatamente il danno subito, omettendo, in particolare, di consegnare, ai fiduciari nominati dall'odierna appellata, gli esami strumentali eseguiti prima dell'infortunio del 20\5\2010.
Infatti, anche ad ammettere che tanto possa essere accaduto, la circostanza risulta definitivamente superata dall'espletata CTU, nella quale, come visto, il consulente ha avuto modo di quantificare i postumi residuati al al netto delle patologie preesistenti e non Pt_1
ricollegabili causalmente all'infortunio.
Ciò posto, occorre, poi, osservare che l'indennizzo per invalidità permanente soggiace, in base alla polizza azionata in giudizio dall'originario ricorrente, al limite del massimale di euro 62.000.00 e che, secondo la non contestata deduzione dell'impresa assicurativa, la relativa quantificazione deve essere operata in base al seguente criterio: euro 620,00\punto di i.p., non trovando, ovviamente,
pag. 14/19 applicazione gli ordinari criteri di liquidazione del danno non patrimoniale da invalidità permanente usualmente utilizzati nel settore della responsabilità civile.
Invero, per quanto in atti non sia stata prodotta da alcuna delle parti la sezione della polizza relativa alla liquidazione del danno da infortuni, dal tenore dell'art. 3 della sezione condizioni particolari, presente in atti, si ricava che tale liquidazione debba avvenire secondo determinati criteri indicati dall'art. 2.5.
Da quanto precede si ricava che la quantificazione dell'indennizzo debba seguire il criterio previsto in polizza, da ritenersi, in difetto di puntuali contestazioni ad opera del ricorrente, corrispondente con quello dinanzi riportato, cui la difesa di aveva fatto CP_6
riferimento sin dalla comparsa di costituzione depositata in primo grado (cfr. pag. 3 di tale scritto difensivo).
Pertanto, applicando la formula di cui si è detto, l'indennizzo dovuto al ammonta ad euro 9.920,00, somma così determinata: euro Pt_1
620,00 x 16 (corrispondente ai punti di invalidità accertati dall'ausiliare).
In relazione al suddetto importo spetta all'appellante, che sin dal primo grado ne faceva richiesta, la rivalutazione monetaria dal sinistro all'attualità, in applicazione principio secondo cui “Nell'assicurazione contro gli infortuni, il debito indennitario, quando è previsto un procedimento di liquidazione convenzionale per il tramite di una perizia contrattuale, si connota come debito di valore dal momento del sinistro
pag. 15/19 al verificarsi della liquidazione e solo successivamente a tale momento diventa obbligazione di valuta. Ne consegue che la somma riconosciuta a titolo di indennizzo deve essere rivalutata al momento della liquidazione
e che, qualora il danneggiato assicurato alleghi e dimostri che il conseguimento della somma al netto della rivalutazione al momento del sinistro gli avrebbe consentito, tramite il reimpiego immediato, una redditività maggiore rispetto al valore della rivalutazione monetaria, può essere riconosciuto il danno da lucro cessante per il mancato conseguimento della differenza mediante i cosiddetti interessi compensativi, senza che rilevino la mancanza di liquidità della somma fino all'esito della perizia contrattuale (a meno che la polizza non preveda che il pagamento dell'indennizzo, salva la rivalutazione, sia dilazionato all'esito delle perizia contrattuale, nel qual caso non è configurabile un danno da lucro cessante, perché il rischio assicurato non lo comprende), l'inadempimento dell'assicuratore al dovere di collaborare all'espletamento della perizia e, infine, la mancata costituzione in mora dell'assicuratore medesimo” (cfr. Cass. civ. Sez. 3,
Sentenza n. 3268 del 12/02/2008).
Ne segue che, rivalutando euro 9.920,00 dal 20.5.2010, data dell'infortunio, al 31.3.2025, cui risale il più aggiornato indice Istat disponibile alla data di deliberazione della presente decisione, il credito spettante all'appellante ascenda ad euro 12.915,84 (Indice alla
Decorrenza: 137,1; Indice alla Scadenza: 121,4; Raccordo Indici: 1,47;
Coefficiente di Rivalutazione: 1,302; Totale Rivalutazione: € 2.995,84).
pag. 16/19 Sul citato importo, trasformatosi in debito di valuta per effetto della liquidazione, in difetto di una prova del maggior danno da parte dell'originario ricorrente, competono poi, solo dall'1.4.2025 (e non anche dalla data del sinistro) e fino al soddisfo, gli interessi moratori al tasso legale di cui all'art. 1284 co. 1 c.c..
§ 8.
Venendo al governo delle spese processuali, premesso che la riforma dell'impugnata sentenza ne impone la rinnovata disciplina da operarsi in ragione dell'esito complessivo della causa, le stesse debbono seguire la soccombenza di tenuto conto della riconosciuta CP_6
fondatezza della domanda.
La relativa liquidazione viene operata, come in dispositivo, a norma del
D.M. 55/14, come aggiornato, da ultimo, con D.M. n. 147 del
13/08/2022 pubblicato sulla G.U. n. 236 del 08/10/2022 e in vigore dal 23 ottobre 2022, con applicazione dello scaglione relativo alle cause di valore compreso tra euro 5.201,00 ed euro 26.000,00, tenuto conto del decisum, con riconoscimento, per tutte le fasi processuali di entrambi i gradi, dei compensi tabellari minimi, stante l'accoglimento della domanda in misura significativamente inferiore al petitum.
Sempre a norma dell'art. 91 c.p.c. le spese di CTU, come liquidate dal primo Giudice, vanno poste a definitivo carico di CP_6
Le spese processuali debbono distrarsi in favore dell'avv. Massimo
Esposito, dichiaratosi antistatario, con esclusione del contributo unificato relativo al giudizio di appello che non viene liquidato,
pag. 17/19 emergendo dagli atti la prova del suo mancato versamento (cfr. comunicazione di avvio del procedimento per il relativo recupero coattivo, inoltrata dalla Cancelleria all'appellante in data 22.8.2022).
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
avverso la sentenza in epigrafe indicata, così provvede:
[...]
a) accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza ed in accoglimento per quanto di ragione della domanda, condanna a pagare, in Controparte_1
favore dell'appellante, l'importo di euro 12.915,84, oltre agli interessi al tasso legale di cui all'art. 1284 co. 1 c.c. dall'1.4.2025 al soddisfo;
b) condanna alla rifusione, in favore Controparte_1
dell'appellante, delle spese processuali, che liquida, in relazione al giudizio di primo grado, in euro 250,00 per esborsi, euro
2.540,00 per compenso, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15% del compenso, IVA e CPA come per legge e, in relazione al giudizio di appello, in euro 2.906,00 per compenso, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15% del compenso, IVA e CPA come per legge, oltre le spese di CTU come liquidate dal Giudice di primo grado, con distrazione in favore dell'avv. Massimo Esposito.
Così deciso nella camera di consiglio, in data 24/04/2025.
Il Consigliere relatore Il Presidente
pag. 18/19 dr. Massimiliano Sacchi
dr. Alessandro Cocchiara
pag. 19/19