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Sentenza 10 novembre 2025
Sentenza 10 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 10/11/2025, n. 2019 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 2019 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA
I SEZIONE CIVILE
In composizione monocratica, in persona del giudice unico dott.ssa IA LL, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 4627 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021, vertente
TRA
, nato a [...] il [...] ed ivi residente in [...]Parte_1
n. 16 Vill. Pace C.F. e , nata a [...] il C.F._1 Parte_2
25.03.1973 ed ivi residente in [...] Km 6900 C.F. C.F._2 entrambi n.q. di figli eredi della de IS , nata a [...], il Persona_1
06.02.1945, c.f. , elettivamente domiciliati in Messina Via Felice C.F._3
Bisazza n.65, presso lo studio dell'avv. Anna Aversa, che la rappresenta e difende, giuste procure in atti;
- ATTORI–
E
, (C.F. , in persona del rappresentante legale pro Controparte_1 P.IVA_1 tempore, elettivamente domiciliato in Messina, piazza Unione Europea, presso l'Avvocatura Comunale, rappresentato e difeso dall'avv. Fortunata Grasso, per procura giusta Deliberazione di G.C. n. 662/21;
- CONVENUTO-
pagina 1 di 10 OGGETTO: Responsabilità ex art. 2051 c.c.
CONSIDERATO IN FATTO
Con atto di citazione del 30/09/2021, conveniva in giudizio il Persona_1
dinanzi al Tribunale di Messina, chiedendone la condanna al Controparte_1 risarcimento dei danni patiti a seguito di una caduta sul marciapiede di via Legnano. deduceva che in data 05/06/2018, intorno alle ore 11,30 circa, Persona_1 mentre percorreva a piedi in via Legnano, nei pressi del supermercato “Mersì”, cadeva in quanto sul marciapiede lato nord, con direzione mare-monte, in prossimità del civico numero 26, c'era una buca non segnalata, costituita dalla mancanza di due mattonelle nella pavimentazione del marciapiede.
A seguito dell'occorso, la veniva soccorsa da alcuni passanti e veniva Per_1 richiesto l'intervento dell'ambulanza del 118, che la trasportava al Pronto Soccorso dell'Ospedale Piemonte di Messina, ove i sanitari le riscontravano “frattura pluriframmentaria del III distale del radio con interessamento dell'interlinea articolare – frattura della testa omerale con distacco del trochide – dolore acuto da trauma con prognosi di 30gg” e veniva ricoverata nel Reparto di Ortopedia della Casa di Cura Cristo
Re di Messina.
Sul luogo del sinistro giungevano i Vigili Urbani, che provvedevano ad effettuare i rilievi e redigevano il relativo verbale ricostruendo la dinamica del sinistro.
In data 05/06/18 la veniva sottoposta ad intervento chirurgico, ove veniva Per_1 effettuata riduzione e sintesi delle fratture mediante applicazione di fissatori esterni e dimessa in data 09/06/18, con prognosi di giorni 30 e successivamente, a causa di ulteriori complicanze, la veniva sottoposta a numerose visite mediche e specialistiche, Per_1 nonché esami diagnostici dai quali, in data 14/12/2018, emergeva una “pregressa frattura sottocefalica di omero sinistro con rotazione della testa e perdita dei normali rapporti articolari gleno-omerali; coesiste diffusa alterazione di intensità di segnale e la testa del terzo prossimale della diafisi omerale e della glena scapolare, compatibile con sofferenza ossea. Lesione massiva dei tendini sopra spinato ed infraspinato con diffusa tumefazione pagina 2 di 10 edematosa dei tessuti moli perischeletrici. Tendinosi di grado severo del sottoscapolare.
Versamento articolare.”
In data 03/03/2019 l'attrice veniva ricoverata presso il Reparto Unità chirurgica protesica dello i Messina, ove veniva sottoposta ad intervento chirurgico di protesi CP_2 inversa della spalla sinistra, con prescrizione di “medicazione ogni 2 gg. rimozione punti di sutura tra 8-10 giorni… riposo assoluto)” e, nonostante cure e i cicli di fisioterapia, riportava un danno permanente con assoluto deficit funzionale e menomazione della spalla sinistra.
In data 26/05/2020, la si sottoponeva a visita medico-legale presso lo studio Per_1 del Dott. il quale, nella propria consulenza, rinveniva “alla regione Persona_2
deltoidea anteriore, cicatrice chirurgica lineare, verticale, lievemente discromica, di circa
11 cm di lunghezza;
lateralmente ed anteriormente alle estremità prossimale e distale della precedente, n. 2 esiti cicatriziali depressi da fissatore esterno. Marcata ipotonotrofia muscolare del cingolo scapolo omerale sinistro, i cui movimenti risultano marcatamente limitati e dolenti, con elevazione anteriore consentita fino a circa 80° e laterale fino a circa 60°. Limitazione antalgica ai gradi massimi dei movimenti di gomito e polso sinistro, con associato marcato deficit di forza alla chiusura a pugno della mano ed alla pinza anatomica” accertando, altresì, la perdita di funzionalità della spalla e, per l'effetto, della capacità di provvedere alle proprie esigenze, alla cura ed all'igiene personale, alle incombenze domestiche, alla preparazione degli alimenti, sviluppando “un disturbo ansioso depressivo reattivo”.
Il consulente di parte concludeva l'elaborato peritale determinando “l'invalidità temporanea valutabile, come danno biologico, in circa giorni 20 di assoluta, 80 al 75% e
80 al 50%”. In atto permangono postumi stabilizzati a carattere permanente e non emendabile delle suddette lesioni, con persistenti manifestazioni algico disfunzionali, rilevanti a livello della spalla sinistra, i quali integrano complessivamente un danno biologico permanente valutabile in misura oscillante attorno al 23%”
pagina 3 di 10 In data 03/12/19 la inviava al a mezzo la richiesta di Per_1 Controparte_1 risarcimento, rimasta senza alcun riscontro.
Successivamente, in data 09/01/2020 veniva inviata al di Messina, a mezzo CP_1
pec, la proposta di stipula della convenzione di negoziazione assistita ai sensi degli artt. 2 e
3 del D.L. n.132/2014, che dava esito negativo.
Si costituiva in giudizio il che deduceva l'infondatezza della Controparte_1 domanda attorea e ne chiedeva il rigetto.
Ammesse ed espletate le prove orali, il Giudice rigettava l'ammissione di consulenza medico legale.
In data 06/11/2023 decedeva e i suoi eredi legittimi, Persona_1 Parte_1
e , si costituivano per la prosecuzione del giudizio.
[...] Parte_2
All'udienza a trattazione scritta del 4 giugno 2021 il Giudice tratteneva la causa in decisione assegnando alle parti i termini di sessanta giorni per il deposito delle comparse conclusionali e di venti giorni per il deposito delle memorie di replica.
RITENUTO IN DIRITTO
La questione per cui è causa attiene alla richiesta di risarcimento danni per le lesioni subite da a seguito di una caduta avvenuta mentre percorreva la via Persona_1
Legnano di Messina nei pressi del supermercato “Mersì”.
L'attrice ha agito ai sensi dell'art. 2051 c.c. e, in via gradata, ex art. 2043 c.c..
La prima disposizione disciplina l'ipotesi di responsabilità del custode del bene, titolare della relativa obbligazione di manutenzione, che risponde del danno a meno che non provi il caso fortuito.
Ai fini della prova liberatoria posta a carico del custode i giudici di legittimità hanno evidenziato che occorre distinguere tra le situazioni di pericolo connesse alla struttura o alle pertinenze della strada da quelle provocate dagli utenti o da una repentina ed imprevedibile alterazione dello stato della cosa in quanto solo nella ricorrenza di queste ultime potrà configurarsi il caso fortuito tutte le volte che l'evento dannoso si sia verificato prima che l'ente proprietario o gestore abbia potuto rimuovere, nonostante l'attività di pagina 4 di 10 controllo e la diligenza impiegata al fine di garantire la tempestività dell'intervento, la straordinaria ed imprevedibile situazione di pericolo determinatasi (C. Cass., Sez. III, n.
4495/2011).
In ogni caso una tale responsabilità è oggettivamente configurabile qualora la cosa custodita sia di per sé idonea a sprigionare un'energia o una dinamica interna alla sua struttura, tale da provare il danno (scoppio di una caldaia, esalazioni venefiche da un manufatto, ecc.). Qualora, per contro, si tratti di cosa di per sé statica e inerte e richieda che l'agire umano, ed in particolare quello del danneggiato, si unisca al modo di essere della cosa, per la prova del nesso causale occorre dimostrare che lo stato dei luoghi presenti peculiarità tali da renderne potenzialmente dannosa la normale utilizzazione (buche, ostacoli imprevisti, mancanza di guard-rail, incroci non visibili e non segnalati, ecc.) (C.
Cass., Sez. III, n. 6306/2013).
La Suprema Corte ha pure affermato che quanto più la situazione di pericolo connessa alla struttura o alle pertinenze della strada pubblica è suscettibile di essere prevista e superata dall'utente danneggiato con l'adozione di normali cautele, tanto più rilevante deve considerarsi l'efficienza del comportamento imprudente del medesimo nella produzione del danno, fino a rendere possibile che il suo contegno interrompa il nesso eziologico tra la condotta omissiva dell'ente proprietario della strada e l'evento dannoso (C. Cass., Sez. III,
n. 287/2015).
Nel caso di specie, sulla base dell'istruttoria svolta, non sussistono elementi sufficienti per poter attribuire al la responsabilità del sinistro occorso a Controparte_1 Per_1
[...]
Dalla deposizione della teste , la quale in sede di escussione Testimone_1 affermava “vero che mancavano due mattonelle sulla pavimentazione del marciapiede;
la buca non si vedeva, perché era dello stesso colore del marciapiede;
preciso che ancora oggi è nello stesso modo;
la buca non era segnalata e nemmeno ora”, è stato confermato che la caduta della si è verificata in via Legnano, nei pressi del Mersì, in Per_1
pagina 5 di 10 corrispondenza di una buca, priva di segnalazione, creata dalla mancanza di due mattonelle del marciapiede.
Al riguardo va, però, precisato che entrambe le testimoni escusse non hanno assistito alla caduta, essendo giunte sul posto solo successivamente, quando la signora si Per_1 trovava già a terra. Pertanto, le stesse, non essendo testimoni oculari, non hanno potuto confermare con certezza l'esatta dinamica dell'evento, né è possibile ricondurre, sotto il profilo eziologico, la causa della caduta alla buca presente sul marciapiede, potendo unicamente riferire che il fatto è avvenuto nelle sue immediate vicinanze.
Nel presente giudizio non è stata prodotta alcuna documentazione fotografica utile a rappresentare lo stato dei luoghi al momento del sinistro. Di conseguenza, per accertare le condizioni del marciapiede, si deve fare esclusivo riferimento alle dichiarazioni rese dai testimoni, in particolare a quelle della teste , la quale, all'udienza del 02/05/2023, Tes_1
riferiva “tutto il marciapiede è dissestato;
la buca è all'uscita del supermercato e uscendo dal supermercato non si vede;
ogni tanto, quando piove e si riempie d'acqua, i dipendenti del supermercato vi mettono sopra dei bidoni o dei pezzi di cartone;
so che altre persone sono cadute nello stesso posto”.
Tali dichiarazioni evidenziano un dissesto esteso e ben visibile del marciapiede, da cui emerge che la buca non fosse né occultata da ostacoli, né coperta al momento del fatto, né tale da risultare inevitabile per un pedone che avesse adottato la normale diligenza.
Considerato, inoltre, che il sinistro si è verificato in orario mattutino e che l'anomalia non era di irrilevanti dimensioni, deve ritenersi che l'attrice avrebbe potuto evitarla con un comportamento prudente, aggirando l'ostacolo.
Ebbene, il dislivello esistente nel marciapiede, per le caratteristiche descritte dalla testimone in fase istruttoria, non consente di ritenere che presentasse peculiarità tali da renderne potenzialmente dannosa la normale utilizzazione (cfr. C. Cass., Sez. III, n.
6306/2013, cit.) con l'ordinaria diligenza.
Tali considerazioni permettono per ciò solo di escludere il nesso di causalità.
pagina 6 di 10 Tuttavia, anche volendo ritenere, facendo applicazione dei principi pure richiamati dalla parte attrice, la sussistenza del nesso di causalità, occorre, altresì, verificare se la condotta dell'attrice possa avere rivestito carattere di concausa nella determinazione dei danni, al fine di stabilire se un comportamento diverso, più attento ovvero più prudente, avrebbe potuto escludere o, quantomeno, ridurre i danni lamentati (cfr. C. Cass., n.
28811/2008; n. 11227/2008; n. 20619/2014).
Va rilevato che l'evento si è verificato in pieno giorno, alle ore 11,30 del 05/06/2018, in condizioni meteorologiche favorevoli, come emerge dal verbale redatto dagli agenti della Polizia Municipale. Inoltre, risulta accertato – sulla base delle dichiarazioni rese dalla teste – che la signora , al momento della caduta, stava Parte_2 Per_1
trasportando alcune borse della spesa “sono stata chiamata dalla mia amica;
mia Tes_1 madre non aveva documenti;
accanto a mia madre c'erano a terra le buste della spesa”.
Tali circostanze inducono a ritenere che la caduta sia stata causata da una condotta non sufficientemente diligente da parte della danneggiata, la quale, presumibilmente a causa degli oggetti ingombranti trasportati, ha visto ridotto il proprio campo visivo e la possibilità di prestare la dovuta attenzione alle condizioni del marciapiede.
Alla luce delle dichiarazioni rese dalla teste , secondo cui il dissesto del Tes_1
marciapiede era noto – tanto che i dipendenti della zona erano soliti coprire la parte divelta con bidoni o pezzi di cartone – deve ritenersi che la signora , nel percorrere quel Per_1
tratto di marciapiede, avrebbe dovuto adottare l'ordinaria diligenza richiesta, proprio in considerazione della notorietà delle condizioni del suolo nei pressi del frequentato supermercato Mersì, situato, peraltro, a meno di 2 km dalla sua abitazione.
Quanto emerso porta a escludere che l'attrice potesse ignorare lo stato dei luoghi, trattandosi di un'area a lei nota e frequentata. Ne consegue che l'anomalia, essendo prevedibile, avrebbe potuto essere evitata con una condotta maggiormente prudente e attenta da parte della stessa.
Tali circostanze consentono di ritenere che l'attrice avrebbe potuto evitare la caduta percorrendo la restante parte del marciapiede o della carreggiata a senso unico (come pagina 7 di 10 descritto nel verbale della Polizia Municipale vd. Allegato) non interessata dalla mancanza delle due mattonelle usando la diligenza necessaria per evitare le conseguenze dannose determinate dalle irregolarità (C. Cass., n. 23919/2013, cit.).
Peraltro, in un caso analogo la Suprema Corte ha escluso, in modo condivisibile, la responsabilità dell'Ente in quanto nel punto ove era avvenuta la caduta residuava comunque uno spazio sufficiente per un comodo e sicuro transito pedonale (C. Cass., n.
6403/2020).
Del resto, l'ordinaria diligenza esigibile dagli utenti costituisce applicazione del generale principio di affidamento, specificazione del dovere di buona fede e, in particolare, dell'art. 1227, c. 1, c.c..
Al riguardo, non va sottaciuto che pur risultando, dalla lettura del verbale redatto dai
Vigili Urbani intervenuti sul luogo del sinistro, l'effettiva assenza di due mattonelle sul tratto di marciapiede in questione, deve comunque evidenziarsi, come sopra citato, che le ingombranti buste della spesa trasportate dalla signora abbiano verosimilmente Per_1
contribuito in modo determinante alla perdita di equilibrio e abbiano limitato la visuale del suolo antistante.
Tenuto conto, inoltre, della circostanza – emersa in fase istruttoria – secondo la quale lo stato di dissesto del marciapiede era esteso e notorio, si ritiene che, adottando l'ordinaria diligenza e prudenza, la avrebbe potuto percepire per tempo l'irregolarità del Per_1
fondo stradale e, conseguentemente, evitare la caduta.
Le considerazioni esposte consentono, pertanto, di attribuire alla condotta di Per_1
efficacia eziologica esclusiva nella causazione del sinistro, con conseguente
[...]
rigetto della sua domanda ex art. 2051 c.c..
Anche laddove la domanda attorea fosse stata ricondotta nell'alveo di operatività dell'art. 2043 c.c. si sarebbe addivenuti a una pronuncia di rigetto in ragione dei più rigorosi oneri probatori posti dalla richiamata disposizione a carico del danneggiato e della non ricorrenza, nel caso di specie, di entrambi i requisiti della non visibilità e non prevedibilità dell'anomalia per le ragioni sopra chiarite. pagina 8 di 10 Deve, dunque, ritenersi che la condotta dell'attrice abbia integrato un fattore interruttivo del nesso causale tra il dissesto del marciapiede, determinato dalla mancanza delle due mattonelle, e il danno da lei riportato.
Per queste ragioni va rigettata la domanda di parte attrice.
Ogni altra questione si ritiene assorbita.
Le spese di lite seguono la soccombenza, dunque, e La Parte_1 Pt_2
vanno condannati in solido a pagare, in favore del le spese di
[...] Controparte_1
lite liquidate applicando il d.m. n. 55/2014, aggiornato al DM 147/2022, applicando i parametri minimi previsti per cause di valore indeterminabile, e si liquidano in euro
3.808,00 oltre spese generali, iva e cpa, importo così determinato: € 850,50 per la fase di studio, € 602,00 per la fase introduttiva, € 903,00 per la fase istruttoria, € 1.452,50 per la fase decisoria.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel giudizio n. 4627/2021 r.g., vertente tra e n. q. di eredi di (attrice) e il Parte_1 Parte_2 Persona_1
(convenuto), disattesa e respinta ogni diversa istanza, eccezione e CP_1 CP_1 difesa, così provvede:
1) Rigetta la domanda di parte attrice;
2) condanna e n. q. di eredi di Parte_1 Parte_3 Per_1
a rifondere in solido le spese processuali in favore del che
[...] Controparte_1 si liquidano in complessivi € 3.808,00 oltre spese generali e accessori se dovuti.
Così deciso in Messina 9.11.2025
Il Giudice
IA LL
Ha collaborato alla redazione del presente provvedimento la dottoressa Manuela
Mancuso, funzionario addetto all'ufficio per il processo presso la prima sezione civile di questo Tribunale. pagina 9 di 10
pagina 10 di 10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA
I SEZIONE CIVILE
In composizione monocratica, in persona del giudice unico dott.ssa IA LL, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 4627 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021, vertente
TRA
, nato a [...] il [...] ed ivi residente in [...]Parte_1
n. 16 Vill. Pace C.F. e , nata a [...] il C.F._1 Parte_2
25.03.1973 ed ivi residente in [...] Km 6900 C.F. C.F._2 entrambi n.q. di figli eredi della de IS , nata a [...], il Persona_1
06.02.1945, c.f. , elettivamente domiciliati in Messina Via Felice C.F._3
Bisazza n.65, presso lo studio dell'avv. Anna Aversa, che la rappresenta e difende, giuste procure in atti;
- ATTORI–
E
, (C.F. , in persona del rappresentante legale pro Controparte_1 P.IVA_1 tempore, elettivamente domiciliato in Messina, piazza Unione Europea, presso l'Avvocatura Comunale, rappresentato e difeso dall'avv. Fortunata Grasso, per procura giusta Deliberazione di G.C. n. 662/21;
- CONVENUTO-
pagina 1 di 10 OGGETTO: Responsabilità ex art. 2051 c.c.
CONSIDERATO IN FATTO
Con atto di citazione del 30/09/2021, conveniva in giudizio il Persona_1
dinanzi al Tribunale di Messina, chiedendone la condanna al Controparte_1 risarcimento dei danni patiti a seguito di una caduta sul marciapiede di via Legnano. deduceva che in data 05/06/2018, intorno alle ore 11,30 circa, Persona_1 mentre percorreva a piedi in via Legnano, nei pressi del supermercato “Mersì”, cadeva in quanto sul marciapiede lato nord, con direzione mare-monte, in prossimità del civico numero 26, c'era una buca non segnalata, costituita dalla mancanza di due mattonelle nella pavimentazione del marciapiede.
A seguito dell'occorso, la veniva soccorsa da alcuni passanti e veniva Per_1 richiesto l'intervento dell'ambulanza del 118, che la trasportava al Pronto Soccorso dell'Ospedale Piemonte di Messina, ove i sanitari le riscontravano “frattura pluriframmentaria del III distale del radio con interessamento dell'interlinea articolare – frattura della testa omerale con distacco del trochide – dolore acuto da trauma con prognosi di 30gg” e veniva ricoverata nel Reparto di Ortopedia della Casa di Cura Cristo
Re di Messina.
Sul luogo del sinistro giungevano i Vigili Urbani, che provvedevano ad effettuare i rilievi e redigevano il relativo verbale ricostruendo la dinamica del sinistro.
In data 05/06/18 la veniva sottoposta ad intervento chirurgico, ove veniva Per_1 effettuata riduzione e sintesi delle fratture mediante applicazione di fissatori esterni e dimessa in data 09/06/18, con prognosi di giorni 30 e successivamente, a causa di ulteriori complicanze, la veniva sottoposta a numerose visite mediche e specialistiche, Per_1 nonché esami diagnostici dai quali, in data 14/12/2018, emergeva una “pregressa frattura sottocefalica di omero sinistro con rotazione della testa e perdita dei normali rapporti articolari gleno-omerali; coesiste diffusa alterazione di intensità di segnale e la testa del terzo prossimale della diafisi omerale e della glena scapolare, compatibile con sofferenza ossea. Lesione massiva dei tendini sopra spinato ed infraspinato con diffusa tumefazione pagina 2 di 10 edematosa dei tessuti moli perischeletrici. Tendinosi di grado severo del sottoscapolare.
Versamento articolare.”
In data 03/03/2019 l'attrice veniva ricoverata presso il Reparto Unità chirurgica protesica dello i Messina, ove veniva sottoposta ad intervento chirurgico di protesi CP_2 inversa della spalla sinistra, con prescrizione di “medicazione ogni 2 gg. rimozione punti di sutura tra 8-10 giorni… riposo assoluto)” e, nonostante cure e i cicli di fisioterapia, riportava un danno permanente con assoluto deficit funzionale e menomazione della spalla sinistra.
In data 26/05/2020, la si sottoponeva a visita medico-legale presso lo studio Per_1 del Dott. il quale, nella propria consulenza, rinveniva “alla regione Persona_2
deltoidea anteriore, cicatrice chirurgica lineare, verticale, lievemente discromica, di circa
11 cm di lunghezza;
lateralmente ed anteriormente alle estremità prossimale e distale della precedente, n. 2 esiti cicatriziali depressi da fissatore esterno. Marcata ipotonotrofia muscolare del cingolo scapolo omerale sinistro, i cui movimenti risultano marcatamente limitati e dolenti, con elevazione anteriore consentita fino a circa 80° e laterale fino a circa 60°. Limitazione antalgica ai gradi massimi dei movimenti di gomito e polso sinistro, con associato marcato deficit di forza alla chiusura a pugno della mano ed alla pinza anatomica” accertando, altresì, la perdita di funzionalità della spalla e, per l'effetto, della capacità di provvedere alle proprie esigenze, alla cura ed all'igiene personale, alle incombenze domestiche, alla preparazione degli alimenti, sviluppando “un disturbo ansioso depressivo reattivo”.
Il consulente di parte concludeva l'elaborato peritale determinando “l'invalidità temporanea valutabile, come danno biologico, in circa giorni 20 di assoluta, 80 al 75% e
80 al 50%”. In atto permangono postumi stabilizzati a carattere permanente e non emendabile delle suddette lesioni, con persistenti manifestazioni algico disfunzionali, rilevanti a livello della spalla sinistra, i quali integrano complessivamente un danno biologico permanente valutabile in misura oscillante attorno al 23%”
pagina 3 di 10 In data 03/12/19 la inviava al a mezzo la richiesta di Per_1 Controparte_1 risarcimento, rimasta senza alcun riscontro.
Successivamente, in data 09/01/2020 veniva inviata al di Messina, a mezzo CP_1
pec, la proposta di stipula della convenzione di negoziazione assistita ai sensi degli artt. 2 e
3 del D.L. n.132/2014, che dava esito negativo.
Si costituiva in giudizio il che deduceva l'infondatezza della Controparte_1 domanda attorea e ne chiedeva il rigetto.
Ammesse ed espletate le prove orali, il Giudice rigettava l'ammissione di consulenza medico legale.
In data 06/11/2023 decedeva e i suoi eredi legittimi, Persona_1 Parte_1
e , si costituivano per la prosecuzione del giudizio.
[...] Parte_2
All'udienza a trattazione scritta del 4 giugno 2021 il Giudice tratteneva la causa in decisione assegnando alle parti i termini di sessanta giorni per il deposito delle comparse conclusionali e di venti giorni per il deposito delle memorie di replica.
RITENUTO IN DIRITTO
La questione per cui è causa attiene alla richiesta di risarcimento danni per le lesioni subite da a seguito di una caduta avvenuta mentre percorreva la via Persona_1
Legnano di Messina nei pressi del supermercato “Mersì”.
L'attrice ha agito ai sensi dell'art. 2051 c.c. e, in via gradata, ex art. 2043 c.c..
La prima disposizione disciplina l'ipotesi di responsabilità del custode del bene, titolare della relativa obbligazione di manutenzione, che risponde del danno a meno che non provi il caso fortuito.
Ai fini della prova liberatoria posta a carico del custode i giudici di legittimità hanno evidenziato che occorre distinguere tra le situazioni di pericolo connesse alla struttura o alle pertinenze della strada da quelle provocate dagli utenti o da una repentina ed imprevedibile alterazione dello stato della cosa in quanto solo nella ricorrenza di queste ultime potrà configurarsi il caso fortuito tutte le volte che l'evento dannoso si sia verificato prima che l'ente proprietario o gestore abbia potuto rimuovere, nonostante l'attività di pagina 4 di 10 controllo e la diligenza impiegata al fine di garantire la tempestività dell'intervento, la straordinaria ed imprevedibile situazione di pericolo determinatasi (C. Cass., Sez. III, n.
4495/2011).
In ogni caso una tale responsabilità è oggettivamente configurabile qualora la cosa custodita sia di per sé idonea a sprigionare un'energia o una dinamica interna alla sua struttura, tale da provare il danno (scoppio di una caldaia, esalazioni venefiche da un manufatto, ecc.). Qualora, per contro, si tratti di cosa di per sé statica e inerte e richieda che l'agire umano, ed in particolare quello del danneggiato, si unisca al modo di essere della cosa, per la prova del nesso causale occorre dimostrare che lo stato dei luoghi presenti peculiarità tali da renderne potenzialmente dannosa la normale utilizzazione (buche, ostacoli imprevisti, mancanza di guard-rail, incroci non visibili e non segnalati, ecc.) (C.
Cass., Sez. III, n. 6306/2013).
La Suprema Corte ha pure affermato che quanto più la situazione di pericolo connessa alla struttura o alle pertinenze della strada pubblica è suscettibile di essere prevista e superata dall'utente danneggiato con l'adozione di normali cautele, tanto più rilevante deve considerarsi l'efficienza del comportamento imprudente del medesimo nella produzione del danno, fino a rendere possibile che il suo contegno interrompa il nesso eziologico tra la condotta omissiva dell'ente proprietario della strada e l'evento dannoso (C. Cass., Sez. III,
n. 287/2015).
Nel caso di specie, sulla base dell'istruttoria svolta, non sussistono elementi sufficienti per poter attribuire al la responsabilità del sinistro occorso a Controparte_1 Per_1
[...]
Dalla deposizione della teste , la quale in sede di escussione Testimone_1 affermava “vero che mancavano due mattonelle sulla pavimentazione del marciapiede;
la buca non si vedeva, perché era dello stesso colore del marciapiede;
preciso che ancora oggi è nello stesso modo;
la buca non era segnalata e nemmeno ora”, è stato confermato che la caduta della si è verificata in via Legnano, nei pressi del Mersì, in Per_1
pagina 5 di 10 corrispondenza di una buca, priva di segnalazione, creata dalla mancanza di due mattonelle del marciapiede.
Al riguardo va, però, precisato che entrambe le testimoni escusse non hanno assistito alla caduta, essendo giunte sul posto solo successivamente, quando la signora si Per_1 trovava già a terra. Pertanto, le stesse, non essendo testimoni oculari, non hanno potuto confermare con certezza l'esatta dinamica dell'evento, né è possibile ricondurre, sotto il profilo eziologico, la causa della caduta alla buca presente sul marciapiede, potendo unicamente riferire che il fatto è avvenuto nelle sue immediate vicinanze.
Nel presente giudizio non è stata prodotta alcuna documentazione fotografica utile a rappresentare lo stato dei luoghi al momento del sinistro. Di conseguenza, per accertare le condizioni del marciapiede, si deve fare esclusivo riferimento alle dichiarazioni rese dai testimoni, in particolare a quelle della teste , la quale, all'udienza del 02/05/2023, Tes_1
riferiva “tutto il marciapiede è dissestato;
la buca è all'uscita del supermercato e uscendo dal supermercato non si vede;
ogni tanto, quando piove e si riempie d'acqua, i dipendenti del supermercato vi mettono sopra dei bidoni o dei pezzi di cartone;
so che altre persone sono cadute nello stesso posto”.
Tali dichiarazioni evidenziano un dissesto esteso e ben visibile del marciapiede, da cui emerge che la buca non fosse né occultata da ostacoli, né coperta al momento del fatto, né tale da risultare inevitabile per un pedone che avesse adottato la normale diligenza.
Considerato, inoltre, che il sinistro si è verificato in orario mattutino e che l'anomalia non era di irrilevanti dimensioni, deve ritenersi che l'attrice avrebbe potuto evitarla con un comportamento prudente, aggirando l'ostacolo.
Ebbene, il dislivello esistente nel marciapiede, per le caratteristiche descritte dalla testimone in fase istruttoria, non consente di ritenere che presentasse peculiarità tali da renderne potenzialmente dannosa la normale utilizzazione (cfr. C. Cass., Sez. III, n.
6306/2013, cit.) con l'ordinaria diligenza.
Tali considerazioni permettono per ciò solo di escludere il nesso di causalità.
pagina 6 di 10 Tuttavia, anche volendo ritenere, facendo applicazione dei principi pure richiamati dalla parte attrice, la sussistenza del nesso di causalità, occorre, altresì, verificare se la condotta dell'attrice possa avere rivestito carattere di concausa nella determinazione dei danni, al fine di stabilire se un comportamento diverso, più attento ovvero più prudente, avrebbe potuto escludere o, quantomeno, ridurre i danni lamentati (cfr. C. Cass., n.
28811/2008; n. 11227/2008; n. 20619/2014).
Va rilevato che l'evento si è verificato in pieno giorno, alle ore 11,30 del 05/06/2018, in condizioni meteorologiche favorevoli, come emerge dal verbale redatto dagli agenti della Polizia Municipale. Inoltre, risulta accertato – sulla base delle dichiarazioni rese dalla teste – che la signora , al momento della caduta, stava Parte_2 Per_1
trasportando alcune borse della spesa “sono stata chiamata dalla mia amica;
mia Tes_1 madre non aveva documenti;
accanto a mia madre c'erano a terra le buste della spesa”.
Tali circostanze inducono a ritenere che la caduta sia stata causata da una condotta non sufficientemente diligente da parte della danneggiata, la quale, presumibilmente a causa degli oggetti ingombranti trasportati, ha visto ridotto il proprio campo visivo e la possibilità di prestare la dovuta attenzione alle condizioni del marciapiede.
Alla luce delle dichiarazioni rese dalla teste , secondo cui il dissesto del Tes_1
marciapiede era noto – tanto che i dipendenti della zona erano soliti coprire la parte divelta con bidoni o pezzi di cartone – deve ritenersi che la signora , nel percorrere quel Per_1
tratto di marciapiede, avrebbe dovuto adottare l'ordinaria diligenza richiesta, proprio in considerazione della notorietà delle condizioni del suolo nei pressi del frequentato supermercato Mersì, situato, peraltro, a meno di 2 km dalla sua abitazione.
Quanto emerso porta a escludere che l'attrice potesse ignorare lo stato dei luoghi, trattandosi di un'area a lei nota e frequentata. Ne consegue che l'anomalia, essendo prevedibile, avrebbe potuto essere evitata con una condotta maggiormente prudente e attenta da parte della stessa.
Tali circostanze consentono di ritenere che l'attrice avrebbe potuto evitare la caduta percorrendo la restante parte del marciapiede o della carreggiata a senso unico (come pagina 7 di 10 descritto nel verbale della Polizia Municipale vd. Allegato) non interessata dalla mancanza delle due mattonelle usando la diligenza necessaria per evitare le conseguenze dannose determinate dalle irregolarità (C. Cass., n. 23919/2013, cit.).
Peraltro, in un caso analogo la Suprema Corte ha escluso, in modo condivisibile, la responsabilità dell'Ente in quanto nel punto ove era avvenuta la caduta residuava comunque uno spazio sufficiente per un comodo e sicuro transito pedonale (C. Cass., n.
6403/2020).
Del resto, l'ordinaria diligenza esigibile dagli utenti costituisce applicazione del generale principio di affidamento, specificazione del dovere di buona fede e, in particolare, dell'art. 1227, c. 1, c.c..
Al riguardo, non va sottaciuto che pur risultando, dalla lettura del verbale redatto dai
Vigili Urbani intervenuti sul luogo del sinistro, l'effettiva assenza di due mattonelle sul tratto di marciapiede in questione, deve comunque evidenziarsi, come sopra citato, che le ingombranti buste della spesa trasportate dalla signora abbiano verosimilmente Per_1
contribuito in modo determinante alla perdita di equilibrio e abbiano limitato la visuale del suolo antistante.
Tenuto conto, inoltre, della circostanza – emersa in fase istruttoria – secondo la quale lo stato di dissesto del marciapiede era esteso e notorio, si ritiene che, adottando l'ordinaria diligenza e prudenza, la avrebbe potuto percepire per tempo l'irregolarità del Per_1
fondo stradale e, conseguentemente, evitare la caduta.
Le considerazioni esposte consentono, pertanto, di attribuire alla condotta di Per_1
efficacia eziologica esclusiva nella causazione del sinistro, con conseguente
[...]
rigetto della sua domanda ex art. 2051 c.c..
Anche laddove la domanda attorea fosse stata ricondotta nell'alveo di operatività dell'art. 2043 c.c. si sarebbe addivenuti a una pronuncia di rigetto in ragione dei più rigorosi oneri probatori posti dalla richiamata disposizione a carico del danneggiato e della non ricorrenza, nel caso di specie, di entrambi i requisiti della non visibilità e non prevedibilità dell'anomalia per le ragioni sopra chiarite. pagina 8 di 10 Deve, dunque, ritenersi che la condotta dell'attrice abbia integrato un fattore interruttivo del nesso causale tra il dissesto del marciapiede, determinato dalla mancanza delle due mattonelle, e il danno da lei riportato.
Per queste ragioni va rigettata la domanda di parte attrice.
Ogni altra questione si ritiene assorbita.
Le spese di lite seguono la soccombenza, dunque, e La Parte_1 Pt_2
vanno condannati in solido a pagare, in favore del le spese di
[...] Controparte_1
lite liquidate applicando il d.m. n. 55/2014, aggiornato al DM 147/2022, applicando i parametri minimi previsti per cause di valore indeterminabile, e si liquidano in euro
3.808,00 oltre spese generali, iva e cpa, importo così determinato: € 850,50 per la fase di studio, € 602,00 per la fase introduttiva, € 903,00 per la fase istruttoria, € 1.452,50 per la fase decisoria.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel giudizio n. 4627/2021 r.g., vertente tra e n. q. di eredi di (attrice) e il Parte_1 Parte_2 Persona_1
(convenuto), disattesa e respinta ogni diversa istanza, eccezione e CP_1 CP_1 difesa, così provvede:
1) Rigetta la domanda di parte attrice;
2) condanna e n. q. di eredi di Parte_1 Parte_3 Per_1
a rifondere in solido le spese processuali in favore del che
[...] Controparte_1 si liquidano in complessivi € 3.808,00 oltre spese generali e accessori se dovuti.
Così deciso in Messina 9.11.2025
Il Giudice
IA LL
Ha collaborato alla redazione del presente provvedimento la dottoressa Manuela
Mancuso, funzionario addetto all'ufficio per il processo presso la prima sezione civile di questo Tribunale. pagina 9 di 10
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