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Sentenza 18 febbraio 2025
Sentenza 18 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 18/02/2025, n. 1143 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1143 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1295/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
La dott. Gaia Di Bella, Giudice della V sezione civile del Tribunale di Catania ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 1295/2024 promossa da:
, (C.F. ), in persona del legale rappresentante pt, rappresentato e difeso, Parte_1 P.IVA_1
giusta procura in atti, dall'avv. PULEO LEDA
ATTORE
contro
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pt, Controparte_1 P.IVA_2
rappresentato e difeso dall'avv. ALESSI ANTONIO CRISTOFERO giusta procura in atti
CONVENUTO
Avente ad oggetto: risoluzione contratto locazione
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione del mese del gennaio 2024, la società in epigrafe premesso di essere proprietaria dell'immobile sito in Giarre alla Via Isidoro Bracchi ed ivi meglio descritto, concesso in locazione ad uso diverso con contratto del 1.1.2018 per un canone mensile pari ad € 1750,00, riferiva che parte conduttrice si era resa morosa nel pagamento dei canoni sin dal mese di gennaio 2023 per un totale di €
21.000,00 e chiedeva, pertanto, convalidarsi lo sfratto per morosità, con vittoria di spese e compensi.
pagina 1 di 4 Si costituiva deducendo che parte attrice con pec del giugno 2023 aveva Controparte_1 formulato disdetta del contratto per la data del 31.12.2023, eccependo dunque l'infondatezza della domanda di convalida di sfratto per morosità notificato nel gennaio 2024, quando il contratto era già cessato;
deduceva che con l'invio della disdetta del giugno 2023 si era convenuta la possibilità di non corrispondere i canoni di locazione per l'interno anno a fronte della mancata corresponsione di n. 18 mensilità; allegava il proprio diritto a ricevere la somma di € 17.340,00 a titolo di differenza fra 18 mensilità ed il canone annuo e chiedeva pertanto, il rigetto della domanda e condannarsi la società ricorrente al pagamento in proprio favore della somma di € 17.340,00, con vittoria di spese e compensi anche ai sensi dell'art. 96 cpc.
Non veniva emessa ordinanza ex art. 665 cpc per assenza di specifica richiesta ed il procedimento veniva trattato con le forme del rito locatizio, previo mutamento ex art 667 cpc e, istruito documentalmente, viene dunque decisa all'odierna udienza ai sensi dell'art. 281 sexies cpc.
E' stato definito con esito negativo il procedimento di mediazione.
Le parti hanno depositato entrambe memorie integrative.
Non sussiste contestazione circa il rapporto contrattuale intercorso tra le parti;
non sussiste contestazione nemmeno in ordine alla circostanza secondo cui parte conduttrice è inadempiente all'obbligazione di pagare i canoni di locazione sin dal mese di gennaio 2023; è documentalmente smentita – e d'altronde è rimasta solo labialmente affermata, non avendo la società convenuta articolato alcun mezzo di prova – la circostanza per la quale sarebbe intervenuto un accordo circa la compensazione ( parziale), tra quanto dovuto dal conduttore per il pagamento annuale del canone di locazione per l'anno 2023 e quanto dovuto da parte locatrice a titolo di indennità di avviamento per la cessazione della locazione;
si legge infatti nella disdetta del 21.6.2023 ( prodotta dalla società conduttrice) : “ .. io sottoscritto .. nella qualità di legale rappresentante della GI. locatore … CP_2
sollecito il pagamento dei canoni di locazione da Voi non pagati in relazione ai mesi da Gennaio a
Giugno 2023 ciascuno pari a euro 2135,00 per un importo complessivo di € 12.810,00. Vi informiamo che trascorsi i 10 giorni dalla ricezione della presente, addurremo alle vie legali … Vi comunichiamo inoltre, così come previsto dall'art. 1 che non si intende prorogare di ulteriori 6 anni il contratto sopra citato. Di conseguenza il contratto si intenderà risolto a far data dal 31.12.2023”.
Come emerge dalla lettura della disdetta, parte attrice ha chiesto formalmente il pagamento dei canoni di locazione, con ciò dimostrando il proprio interesse al pieno e concreto adempimento dell'obbligazione del conduttore;
quest'ultimo di contro, nulla ha depositato, documentato, provato o chiesto di provare in ordine al proprio adempimento ovvero all'esistenza di causa giustificativa dello stesso.
pagina 2 di 4 Tutto ciò premesso, va senz'altro ritenuta la fondatezza della prospettazione attorea, che giustifica la pronunzia di risoluzione del contratto per grave inadempimento;
ed infatti, la circostanza che l'azione sia stata promossa quando il contratto era già scaduto, non esclude ed non elimina l'interesse della parte a sentire dichiarare il grave inadempimento della parte conduttrice che, peraltro, pur affermando la cessazione del rapporto di locazione, continua a detenere il possesso dell'immobile senza corrispondere alcunché; non sussiste pertanto ragione alcuna per sospendere il presente procedimento in attesa della definizione di quello – proposto successivamente - volto alla convalida della intimazione della licenza per finita locazione, trattandosi di azioni distinte fondate su presupposti differenti.
Nelle locazioni ad uso non abitativo, come è quella in esame, il mancato pagamento del canone, rappresentando un inadempimento ad una delle obbligazioni primarie del conduttore va valutato alla stregua del criterio della non scarsa importanza fissato dall'art. 1455 c.c.: la portata risolutiva della morosità del conduttore discende, cioè, dall'accertamento della sua idoneità in concreto a ledere in modo rilevante l'interesse contrattuale del locatore, si da sconvolgere l'intera economia del rapporto, determinando un notevole ostacolo alla prosecuzione del medesimo.
Nella specie, va ritenuto che costituisca certamente grave inadempimento ex art. 1453 c.c. il reiterato omesso pagamento del canone per 12 mensilità.
Risulta dagli atti di causa, che parte attrice ha chiesto ed ottenuto decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo per il pagamento dei canoni di locazione per il periodo gennaio 2023 – febbraio 2024, si che, pertanto, va dichiarata la parziale litispendenza in ordine alla domanda di pagamento dei canoni arretrati nel presente procedimento;
tale domanda, infatti, è stata avanzata con la memoria integrativa depositata il 12.4.2024 e, dunque, in data successiva a quella di emissione del decreto ingiuntivo n.
416/2024 del 16.2.2024, che parte attrice ha già notificato alla convenuta unitamente ad atto di precetto in pari data ed avverso cui è stata proposta opposizione ( secondo quanto riferito e documentato dalla convenuta e senza che sul punto vi sia contestazione).
È infondata la domanda riconvenzionale avanzata dalla convenuta e volta ad ottenere il pagamento dell'indennità di avviamento, essendo documentalmente emersa la morosità nel pagamento dei canoni di locazione ( cfr art. 34 L n. 78/392); non risulta in alcun modo, come già osservato, che fra le parti fosse intervenuto accordo alcuno in ordine alla compensazione con quanto eventualmente dovuto a titolo di avviamento e, pertanto, tenuto conto del palese inadempimento , la conduttrice non ha diritto ad indennità di avviamento.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, tenendo conto di quanto previsto dal III scaglione della tabella n. 2 allegata al DM n. 55/2014, senza tener conto della fase istruttoria che non è stata svolta.
pagina 3 di 4
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza ed azione disattese, così provvede:
- dichiara risolto per grave inadempimento della parte convenuta il contratto di locazione inter partes;
- condanna parte convenuta all'immediato rilascio del bene immobile;
- dichiara la litispendenza in ordine alla domanda avente ad oggetto l'accertamento e la condanna della convenuta al pagamento dei canoni arretrati;
- rigetta ogni altra domanda;
- condanna parte convenuta, in persona del legale rappresentante pt, al pagamento delle spese di lite, liquidate in complessivi € 3235,00 per compensi, € 130,00 per esborsi, oltre IVA , CPA e spese generali come per legge.
Così deciso in Catania, il 18.2.2025
Il Giudice
Dott.sa Gaia Di Bella
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
La dott. Gaia Di Bella, Giudice della V sezione civile del Tribunale di Catania ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 1295/2024 promossa da:
, (C.F. ), in persona del legale rappresentante pt, rappresentato e difeso, Parte_1 P.IVA_1
giusta procura in atti, dall'avv. PULEO LEDA
ATTORE
contro
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pt, Controparte_1 P.IVA_2
rappresentato e difeso dall'avv. ALESSI ANTONIO CRISTOFERO giusta procura in atti
CONVENUTO
Avente ad oggetto: risoluzione contratto locazione
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione del mese del gennaio 2024, la società in epigrafe premesso di essere proprietaria dell'immobile sito in Giarre alla Via Isidoro Bracchi ed ivi meglio descritto, concesso in locazione ad uso diverso con contratto del 1.1.2018 per un canone mensile pari ad € 1750,00, riferiva che parte conduttrice si era resa morosa nel pagamento dei canoni sin dal mese di gennaio 2023 per un totale di €
21.000,00 e chiedeva, pertanto, convalidarsi lo sfratto per morosità, con vittoria di spese e compensi.
pagina 1 di 4 Si costituiva deducendo che parte attrice con pec del giugno 2023 aveva Controparte_1 formulato disdetta del contratto per la data del 31.12.2023, eccependo dunque l'infondatezza della domanda di convalida di sfratto per morosità notificato nel gennaio 2024, quando il contratto era già cessato;
deduceva che con l'invio della disdetta del giugno 2023 si era convenuta la possibilità di non corrispondere i canoni di locazione per l'interno anno a fronte della mancata corresponsione di n. 18 mensilità; allegava il proprio diritto a ricevere la somma di € 17.340,00 a titolo di differenza fra 18 mensilità ed il canone annuo e chiedeva pertanto, il rigetto della domanda e condannarsi la società ricorrente al pagamento in proprio favore della somma di € 17.340,00, con vittoria di spese e compensi anche ai sensi dell'art. 96 cpc.
Non veniva emessa ordinanza ex art. 665 cpc per assenza di specifica richiesta ed il procedimento veniva trattato con le forme del rito locatizio, previo mutamento ex art 667 cpc e, istruito documentalmente, viene dunque decisa all'odierna udienza ai sensi dell'art. 281 sexies cpc.
E' stato definito con esito negativo il procedimento di mediazione.
Le parti hanno depositato entrambe memorie integrative.
Non sussiste contestazione circa il rapporto contrattuale intercorso tra le parti;
non sussiste contestazione nemmeno in ordine alla circostanza secondo cui parte conduttrice è inadempiente all'obbligazione di pagare i canoni di locazione sin dal mese di gennaio 2023; è documentalmente smentita – e d'altronde è rimasta solo labialmente affermata, non avendo la società convenuta articolato alcun mezzo di prova – la circostanza per la quale sarebbe intervenuto un accordo circa la compensazione ( parziale), tra quanto dovuto dal conduttore per il pagamento annuale del canone di locazione per l'anno 2023 e quanto dovuto da parte locatrice a titolo di indennità di avviamento per la cessazione della locazione;
si legge infatti nella disdetta del 21.6.2023 ( prodotta dalla società conduttrice) : “ .. io sottoscritto .. nella qualità di legale rappresentante della GI. locatore … CP_2
sollecito il pagamento dei canoni di locazione da Voi non pagati in relazione ai mesi da Gennaio a
Giugno 2023 ciascuno pari a euro 2135,00 per un importo complessivo di € 12.810,00. Vi informiamo che trascorsi i 10 giorni dalla ricezione della presente, addurremo alle vie legali … Vi comunichiamo inoltre, così come previsto dall'art. 1 che non si intende prorogare di ulteriori 6 anni il contratto sopra citato. Di conseguenza il contratto si intenderà risolto a far data dal 31.12.2023”.
Come emerge dalla lettura della disdetta, parte attrice ha chiesto formalmente il pagamento dei canoni di locazione, con ciò dimostrando il proprio interesse al pieno e concreto adempimento dell'obbligazione del conduttore;
quest'ultimo di contro, nulla ha depositato, documentato, provato o chiesto di provare in ordine al proprio adempimento ovvero all'esistenza di causa giustificativa dello stesso.
pagina 2 di 4 Tutto ciò premesso, va senz'altro ritenuta la fondatezza della prospettazione attorea, che giustifica la pronunzia di risoluzione del contratto per grave inadempimento;
ed infatti, la circostanza che l'azione sia stata promossa quando il contratto era già scaduto, non esclude ed non elimina l'interesse della parte a sentire dichiarare il grave inadempimento della parte conduttrice che, peraltro, pur affermando la cessazione del rapporto di locazione, continua a detenere il possesso dell'immobile senza corrispondere alcunché; non sussiste pertanto ragione alcuna per sospendere il presente procedimento in attesa della definizione di quello – proposto successivamente - volto alla convalida della intimazione della licenza per finita locazione, trattandosi di azioni distinte fondate su presupposti differenti.
Nelle locazioni ad uso non abitativo, come è quella in esame, il mancato pagamento del canone, rappresentando un inadempimento ad una delle obbligazioni primarie del conduttore va valutato alla stregua del criterio della non scarsa importanza fissato dall'art. 1455 c.c.: la portata risolutiva della morosità del conduttore discende, cioè, dall'accertamento della sua idoneità in concreto a ledere in modo rilevante l'interesse contrattuale del locatore, si da sconvolgere l'intera economia del rapporto, determinando un notevole ostacolo alla prosecuzione del medesimo.
Nella specie, va ritenuto che costituisca certamente grave inadempimento ex art. 1453 c.c. il reiterato omesso pagamento del canone per 12 mensilità.
Risulta dagli atti di causa, che parte attrice ha chiesto ed ottenuto decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo per il pagamento dei canoni di locazione per il periodo gennaio 2023 – febbraio 2024, si che, pertanto, va dichiarata la parziale litispendenza in ordine alla domanda di pagamento dei canoni arretrati nel presente procedimento;
tale domanda, infatti, è stata avanzata con la memoria integrativa depositata il 12.4.2024 e, dunque, in data successiva a quella di emissione del decreto ingiuntivo n.
416/2024 del 16.2.2024, che parte attrice ha già notificato alla convenuta unitamente ad atto di precetto in pari data ed avverso cui è stata proposta opposizione ( secondo quanto riferito e documentato dalla convenuta e senza che sul punto vi sia contestazione).
È infondata la domanda riconvenzionale avanzata dalla convenuta e volta ad ottenere il pagamento dell'indennità di avviamento, essendo documentalmente emersa la morosità nel pagamento dei canoni di locazione ( cfr art. 34 L n. 78/392); non risulta in alcun modo, come già osservato, che fra le parti fosse intervenuto accordo alcuno in ordine alla compensazione con quanto eventualmente dovuto a titolo di avviamento e, pertanto, tenuto conto del palese inadempimento , la conduttrice non ha diritto ad indennità di avviamento.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, tenendo conto di quanto previsto dal III scaglione della tabella n. 2 allegata al DM n. 55/2014, senza tener conto della fase istruttoria che non è stata svolta.
pagina 3 di 4
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza ed azione disattese, così provvede:
- dichiara risolto per grave inadempimento della parte convenuta il contratto di locazione inter partes;
- condanna parte convenuta all'immediato rilascio del bene immobile;
- dichiara la litispendenza in ordine alla domanda avente ad oggetto l'accertamento e la condanna della convenuta al pagamento dei canoni arretrati;
- rigetta ogni altra domanda;
- condanna parte convenuta, in persona del legale rappresentante pt, al pagamento delle spese di lite, liquidate in complessivi € 3235,00 per compensi, € 130,00 per esborsi, oltre IVA , CPA e spese generali come per legge.
Così deciso in Catania, il 18.2.2025
Il Giudice
Dott.sa Gaia Di Bella
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