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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vasto, sentenza 11/12/2025, n. 238 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vasto |
| Numero : | 238 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VASTO
Il Giudice del Lavoro, Dott. Aureliano Deluca, dato atto della trattazione della presente controversia in data 10.12.2025, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
nella controversia individuale di previdenza e assistenza obbligatorie recante n.R.G.
342/2024
TRA
(C.F.: ), rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
G. ND (C.F.: C.F._2
Ricorrente
CONTRO
Controparte_1
(C.F.: .IVA: ), in persona legale rappresentante p.t., P.IVA_1 P.IVA_2
rappresentato e difeso dall'Avv. L. L. Moretti (C.F.: ) C.F._3
Resistente
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 16.07.2024, la parte ricorrente in epigrafe indicata, premettendo di essere affetta da “tendinopatia con lesione CDR spalle bilaterale;
“meniscopatia bilaterale;
discopatia con ED L4-L5”, asseritamente contratte in conseguenza della sua attività di operaio addetto alla preparazione e getto pilastri dal
1983 all'ottobre 2020 presso lo stesso datore di lavoro, occupandosi delle mansioni analiticamente indicate in ricorso, implicanti, in considerazione della loro sistematicità e ripetitività, movimentazioni per carichi pesanti e posture incongrue assunte, ha convenuto in giudizio l' , al fine di contestare l'illegittima reiezione CP_1
da parte dell'istituto assicurativo delle domande volte all'accertamento dell'eziologia professionale delle dedotte affezioni ed alla correlata corresponsione delle relative provvidenze economiche. Ha rassegnato, quindi, le seguenti conclusioni: “A)-
Accertare e dichiarare che le patologie denunciate sono di natura professionale;
B)- accertare e dichiarare che le patologie denunciate implicano una menomazione dell'integrità psico-fisica pari a: 1)“tendinopatia con lesione CDR spalle bilaterale”
8%, 2)“meniscopatia bilaterale” 8% e 3)“discopatia con ED L4-L5” 6%, complessivamente valutate mediante unificazione al 22%, o nella misura individuata di Giustizia, salvo gravame, e con unificazione ad eventuali postumi già riconosciuti, con conseguente condanna dell' resistente a corrispondere la rendita ai sensi CP_1
dell'art. 13, co. 2°, Dlgs 38/2000 con gli accessori di legge o, in subordine, qualora il danno riscontrato fosse inferiore al 16%, il diritto all'indennizzo di legge”. Il tutto, con vittoria di spese di giudizio, con distrazione e maggiorazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 4, comma 1-bis, D.M. n. 55/2014.
Costituitosi in giudizio, l' ha domandato il rigetto del ricorso. CP_1
Il ricorso è fondato e, in quanto tale, merita accoglimento, per i motivi di seguito esposti.
Pag. 2 di 11 Il petitum del giudizio richiede di accertare la natura, la tipologia e l'eventuale eziologia professionale delle patologie lamentate dal ricorrente, nonché il grado percentuale di riduzione della dell'integrità psico-fisica, ai sensi di quanto disposto dal D.P.R. n. 1124/1965 e dal D.lgs. n. 38/2000, accertamento che costituisce il presupposto logico-giuridico per ottenere la condanna dell'ente convenuto all'erogazione delle provvidenze economiche richieste.
In base a quanto disposto dall'art. 13 D.Lgs. n. 38/2000, le malattie professionali comportano la liquidazione di un indennizzo per danno biologico in somma capitale per le lesioni superiori al 6% ed inferiori al 16%; mentre, per le menomazioni incidenti in misura pari o superiore al 16%, è prevista una rendita, ripartita in due quote, la prima secondo il danno biologico subito e la seconda per le conseguenze di natura patrimoniale.
La prova della “professionalità” della malattia si atteggia in maniera diversa, a seconda che si verta in ipotesi di malattia tabellata o meno: la Corte Costituzionale, con sentenza n. 179/88, ha introdotto il cosiddetto sistema misto, per cui, accanto alle malattie indicate in tabella, vanno considerate come indennizzabili tutte le malattie se e in quanto siano causate dal lavoro. La tabellazione o meno, tuttavia, incide sull'onere della prova a carico del lavoratore che agisca giudizialmente: sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che, nel sistema dell'assicurazione obbligatoria per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, la presunzione di eziologia professionale di una malattia - presunzione che può essere superata dall'allegazione e dalla dimostrazione da parte dell'ente assicuratore che, nel caso concreto, l'infermità dipende da una causa extralavorativa, oppure che la lavorazione alla quale il lavoratore sia stato addetto non abbia idoneità lesiva sufficiente a
Pag. 3 di 11 cagionare l'infermità (Cass. n. 19312/2004; Cass. n. 14023/2004) - opera a favore dell'assicurato solo in riferimento alle malattie e alle lavorazioni tabellate, mentre, per le malattie professionali non tabellate, grava sul lavoratore l'onere di provare la derivazione della malattia da una causa di lavoro (ex multis SS.UU. n. 1919/1990;
Cass. n. 23653/2016; Cass. n. 13024/2017; Cass. n. 16248/2017; Cass. n. 3207/2019;
Cass. n. 39751/2021; Cass. n. 29578/2022).
Per costante orientamento giurisprudenziale, in tema di malattie professionali, ai fini dell'accertamento del rapporto causale, trovano applicazione gli artt. 40 e 41 c.p., norme cui aver riguardo nella corretta interpretazione del D.P.R. n. 1124/1965, in omaggio alle quali va data rilevanza ad ogni concausa che abbia contribuito alla produzione dell'evento lesivo, quandanche la sua incidenza, in termini di efficienza eziologica, non sia stata preponderante, ma abbia comunque contribuito in maniera indiretta e remota, di talché il nesso eziologico tra concausa ed evento è escluso solo quando questa degradi a mera occasione per l'intervento di fattori estranei all'attività lavorativa di per sé assorbenti (ex multis Cass. n. 14770/2008; Cass. n. 13361/2011;
Cass. n. 6105/2015; Cass. n. 27952/2018; Cass. n. 11488/2023). Si è sostenuto, inoltre, che, in ordine ai criteri di riparto dell'onere probatorio, nel caso di malattia ad eziologia multifattoriale, come nel caso di specie, il nesso di causalità relativo all'origine professionale della malattia non può essere oggetto di semplici presunzioni tratte da ipotesi tecniche teoricamente possibili, ma necessita di una concreta e specifica dimostrazione e, se questa può essere data anche in termini di probabilità sulla base delle particolarità della fattispecie (essendo impossibile, nella maggior parte dei casi, ottenere la certezza dell'eziologia), è necessario pur sempre che si tratti di "probabilità qualificata", da verificarsi attraverso ulteriori elementi (come ad
Pag. 4 di 11 esempio i dati epidemiologici), idonei a tradurre la conclusione probabilistica in
“certezza giudiziale” (Cass. n. 10097/2015; Cass. n. 736/2018; Cass. n. 39752/2021).
Orbene, nella fattispecie concreta in trattazione, l'istruttoria espletata ha comprovato la sussistenza del nesso di derivazione causale tra patologie lamentate e attività lavorativa, di talché non può dirsi vinta la presunzione relativa alla sua qualificazione come tecnopatia connessa all'attività lavorativa medesima.
A tal riguardo, il primo teste di parte ricorrente, , ha confermato Testimone_1
l'attività lavorativa del ricorrente e le mansioni cui lo stesso è stato per anni adibito, provvedendo quotidianamente alle attività di armare e gettare calcestruzzo per i pilastri, i pannelli, le travi, gli spirolli e, in particolare, per i pilastri - di lunghezza variabile tra pochi metri a decine di metri - ad attaccare alle armature i fondelli (parte finale), le testine (parte superiore) e le sponde, nonché le circostanze che, nell'espletamento di dette attività, l'armatura veniva posizionata su un banco, ed i detti componenti (una testina, un fondello e 5-6 sponde per singolo pilastro), del peso variabile da 50 a 300 kg, movimentati con le carrucole, venivano poi posizionati spingendoli a mano con palanchini e martelli, mentre, per il montaggio delle sponde ai pilastri, utilizzava gli avvitatori (del peso di circa 15 kg) e per il montaggio su un solo pilastro impiegava circa un'ora e mezza/due ore, in cui adoperava, senza soluzione di continuità, martello e avvitatore (che vibrava fortemente), che le sponde venivano posizionate in modo obliquo, quindi occorrendo, per fissarle con gli avvitatori, inginocchiarsi e lavorare con la schiena piegata, mentre le travi venivano lavorate su una pista di 150 metri, su cui ci andavano circa 7-8 travi, e, quindi, ci volevano almeno uno o due ore di tempo piegato con la schiena e/o inginocchiato, con l'avvitatore solo per svitare ed avvitare i detti piedi al cassero delle travi, quindi utilizzando l'avvitatore circa 4 ore al giorno e, nelle restanti ore, il martello (del peso
Pag. 5 di 11 di 5 kg) e il vibratore per il cemento (per compattarlo), del peso di circa 10 kg, nonché che quest'ultimo, data la resistenza che faceva nel tirarlo fuori, necessitava l'impiego di molta energia, con sollecitazioni alle ginocchia, schiena, spalle, sussistendo in azienda il carro/ponte che, però, veniva utilizzato solo per spostare pilastri e travi dall'alloggiamento in cui venivano lavorati al camion, al riguardo dichiarando che “… Confermo gli orari ed i giorni lavorativi… Tanto so, perché a volte facevamo lo stesso turno. Lui faceva sia mattina che pomeriggio mentre io maggiormente mattina… Io ero addetto ai pilastri, davo l'ok, mentre lui con la sua squadra preparava i pilastri. Ci vedevamo, comunque, lavorando nello stesso ambiente, nello stesso reparto… l'armatura veniva spinta con un palanchino, dopo essere stata posizionata tramite carro ponte… Non l'ho pesato, l'avvitatore, ma confermo che, a guardarlo, si capiva che era pesante: sicuramente oltre i dieci chilogrammi… vi sono delle produzioni, in particolare, delle travi, che richiedevano di inginocchiarsi ed abbassare la testa per eseguire le lavorazioni. Chiunque eseguiva la procedura faceva questi movimenti, anche lo a prassi è quella Pt_2
che mi descrivete. Circa il numero di travi, dipendeva dalla lunghezza delle stesse…
Se poi il pilastro era piccolo, ce la si faceva anche con mezz'ora, mentre per quello impegnativo ci voleva anche più di un'ora e mezza… Confermo, tuttavia, che il martello era “bello consistente”. Circa i tempi, non sono in grado di riferire esattamente, ma posso comunque dire che nell'ambito di una produzione impegnativa, i tempi potevano essere quelli che mi avete letto… A volte, quando mi avanzava tempo, sono andato anche io ad occuparmi della produzione e ho potuto vedere che si verificava questo inconveniente… l camion entrava dentro il capannone
e con il carro-ponte i pilastri venivano caricati sul camion”.
Dunque, il testi escusso – direttamente a conoscenza dei fatti di causa in quanto collega di lavoro del ricorrente in prevalenza per quasi tutto l'arco dell'attività
Pag. 6 di 11 lavorativa e nei veri reparti e mansioni cui il medesimo è stato adibito presso il suo datore di lavoro – con dichiarazioni del tutto lineari, senza apparenti contraddizioni di sorta, dunque con piena attendibilità e credibilità - ha integralmente confermato la lunga attività lavorativa del ricorrente, con modalità e orari analiticamente indicati in ricorso e comprovati dall'istruttoria orale, adoperando gli strumenti ed assumendo le posture altrettanto specificate, come riferite dal teste medesimo. Trattasi, dunque, di attività che, poiché svolte con detta costanza temporale, in modo sistematico e prolungato, nonché per diverse ore della giornata e per l'intero arco della settimana, unitamente alle modalità di svolgimento in termini di strumenti ed attrezzi adoperati e di posture assunte, appaiono certamente idonee, quanto a compatibilità, a cagionare le patologie denunciate, ciò che consente di ritenere dimostrato, secondo il richiamato criterio di “probabilità qualificata”, il nesso eziologico l'attività lavorativa espletata e l'insorgenza delle stesse, così dimostrando, giustappunto, l'eziologia professionale di queste ultime.
Le considerazioni innanzi esposte hanno, peraltro, trovato conferma nella CTU espletata in corso di causa, nella cui relazione conclusiva si legge quanto segue: “…
Le mansioni trentennali di operaio carpentiere, essenzialmente manuali come risulta dall'anamnesi lavorativa, per preparazioni di capannoni in cemento, travi da ponte, pilastri, utilizzando strumenti pesanti e vibranti, quali sega circolare, tagliaferro, trivelle, martello demolitore, mola, tenaglia, martello, motopicco e le posture scorrette, hanno richiesto impegno funzionale del sistema muscolo scheletrico. È noto che le attività che richiedono posture incongrue, quali quelle di piegarsi sulle ginocchia, sollevare gli arti superiori, associato all'utilizzo di strumenti pesanti e vibranti e la reiterazione nel tempo di queste condizioni, hanno un elevato rischio di insorgenza di patologie muscolo-scheletriche, di gravità più frequenti rispetto alla
Pag. 7 di 11 popolazione generale. Pertanto, tenuto conto degli elementi forniti in sede di istruttoria medico legale e dall' anamnesi lavorativa funzionale alla valutazione del nesso di causalità, tra attività lavorativa e tecnopatia, da quanto si evince dalla documentazione in atti, comprese le prove testimoniali e quanto rilevato dall' esame clinico obiettivo attuale, vi sono elementi sufficienti, per individuare con elevata probabilità una correlazione, quantomeno con-causale, tra l'attività del ricorrente e le patologie denunciate…”.
Dall'elaborato peritale, quindi, emerge che il nominato CTU, a mezzo di valutazioni medico-legali espresse in una relazione tecnica immune da vizi che, dunque, va condivisa e richiamata, ha dettagliatamente analizzato, con scrupolo professionale, le patologie per cui è causa, sulle quali è ben idonea ad incidere, quantomeno con efficienza concausale, l'attività lavorativa del tipo di quella espletata per anni dal lavoratore, così giungendo ad affermarne l'origine professionale, secondo un criterio di “probabilità qualificata” e considerando la documentazione prodotta a sua disposizione e della peculiare natura dell'attività lavorativa dedotta e del protratto arco temporale in cui la stessa si è svolta, oltre che dell'indagine anamentica personale, lavorative ed esame obiettivo del periziato.
In ragione di tanto, deve ritenersi provata l'eziologia professionale della patologia cui la ricorrente è affetta.
Quanto al danno biologico, sempre sulla base della relazione peritale, esso è stato calcolato, complessivamente e tenuto conto della pluralità delle affezioni, nella misura del 13%.
Alla luce delle considerazioni svolte, dunque, il ricorso deve essere accolto, nei termini che seguono.
Pag. 8 di 11 Deve dichiararsi l'origine professionale delle patologie di cui è affetta parte ricorrente, nonché il pregiudizio complessivo dell'integrità psico-fisica nella misura pari al 13%; per l'effetto, deve condannarsi parte resistente a corrispondere, in favore di parte ricorrente, la prestazione corrispondente al grado di inabilità così come accertato.
Le spese di lite del presente giudizio seguono la soccombenza e la liquidazione è affidata al dispositivo che segue, sulla scorta dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 147/2022; per la determinazione del compenso si ha riguardo ai valori previsti dalle tabelle allegate al D.M. n. 55/14, in relazione alla tipologia di causa (procedimento in materia di previdenza), al valore della controversia (indeterminabile, scaglione da € 26.001,00 ad € 52.000,00) e alle fasi in cui si è articolata l'attività difensiva espletata nel presente giudizio (studio, introduttiva, istruttoria e decisionale). La liquidazione viene effettuata secondo parametri prossimi ai minimi, in considerazione della non particolare complessità delle questioni di fatto e di diritto trattate. Sul compenso così determinato si ritiene di applicare una maggiorazione del 10%, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4, comma 1- bis, D.M. n. 55/2014, essendo stato redatto l'atto introduttivo a mezzo di collegamenti ipertestuali che ne hanno consentito la agevole navigazione e la immediata fruizione della documentazione allegata.
Per le medesime ragioni, le spese di CTU, già liquidate come da separato decreto, devono essere poste definitivamente ed interamente a carico di parte resistente soccombente.
Le considerazioni sinora svolte sono dirimenti e assorbono ulteriori questioni in fatto o in diritto eventualmente contestate tra le parti.
Tali sono i motivi della presente decisione.
Pag. 9 di 11
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda ed eccezione rigettate o assorbite, così provvede:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara l'origine professionale delle patologie di cui è affetta parte ricorrente, nonché il pregiudizio complessivo dell'integrità psico- fisica nella misura pari al 13%;
- condanna parte resistente a corrispondere, in favore di parte ricorrente, la prestazione corrispondente al grado di inabilità così come accertato;
- condanna parte resistente al pagamento, in favore di parte ricorrente, delle spese di lite, che liquida in € 5.200,00 oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario;
- pone definitivamente a carico di parte resistente le spese di CTU, già liquidate come da separato decreto.
Vasto, 11.12.2025
Il Giudice
Dott. Aureliano Deluca
Pag. 10 di 11 Pag. 11 di 11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VASTO
Il Giudice del Lavoro, Dott. Aureliano Deluca, dato atto della trattazione della presente controversia in data 10.12.2025, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
nella controversia individuale di previdenza e assistenza obbligatorie recante n.R.G.
342/2024
TRA
(C.F.: ), rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
G. ND (C.F.: C.F._2
Ricorrente
CONTRO
Controparte_1
(C.F.: .IVA: ), in persona legale rappresentante p.t., P.IVA_1 P.IVA_2
rappresentato e difeso dall'Avv. L. L. Moretti (C.F.: ) C.F._3
Resistente
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 16.07.2024, la parte ricorrente in epigrafe indicata, premettendo di essere affetta da “tendinopatia con lesione CDR spalle bilaterale;
“meniscopatia bilaterale;
discopatia con ED L4-L5”, asseritamente contratte in conseguenza della sua attività di operaio addetto alla preparazione e getto pilastri dal
1983 all'ottobre 2020 presso lo stesso datore di lavoro, occupandosi delle mansioni analiticamente indicate in ricorso, implicanti, in considerazione della loro sistematicità e ripetitività, movimentazioni per carichi pesanti e posture incongrue assunte, ha convenuto in giudizio l' , al fine di contestare l'illegittima reiezione CP_1
da parte dell'istituto assicurativo delle domande volte all'accertamento dell'eziologia professionale delle dedotte affezioni ed alla correlata corresponsione delle relative provvidenze economiche. Ha rassegnato, quindi, le seguenti conclusioni: “A)-
Accertare e dichiarare che le patologie denunciate sono di natura professionale;
B)- accertare e dichiarare che le patologie denunciate implicano una menomazione dell'integrità psico-fisica pari a: 1)“tendinopatia con lesione CDR spalle bilaterale”
8%, 2)“meniscopatia bilaterale” 8% e 3)“discopatia con ED L4-L5” 6%, complessivamente valutate mediante unificazione al 22%, o nella misura individuata di Giustizia, salvo gravame, e con unificazione ad eventuali postumi già riconosciuti, con conseguente condanna dell' resistente a corrispondere la rendita ai sensi CP_1
dell'art. 13, co. 2°, Dlgs 38/2000 con gli accessori di legge o, in subordine, qualora il danno riscontrato fosse inferiore al 16%, il diritto all'indennizzo di legge”. Il tutto, con vittoria di spese di giudizio, con distrazione e maggiorazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 4, comma 1-bis, D.M. n. 55/2014.
Costituitosi in giudizio, l' ha domandato il rigetto del ricorso. CP_1
Il ricorso è fondato e, in quanto tale, merita accoglimento, per i motivi di seguito esposti.
Pag. 2 di 11 Il petitum del giudizio richiede di accertare la natura, la tipologia e l'eventuale eziologia professionale delle patologie lamentate dal ricorrente, nonché il grado percentuale di riduzione della dell'integrità psico-fisica, ai sensi di quanto disposto dal D.P.R. n. 1124/1965 e dal D.lgs. n. 38/2000, accertamento che costituisce il presupposto logico-giuridico per ottenere la condanna dell'ente convenuto all'erogazione delle provvidenze economiche richieste.
In base a quanto disposto dall'art. 13 D.Lgs. n. 38/2000, le malattie professionali comportano la liquidazione di un indennizzo per danno biologico in somma capitale per le lesioni superiori al 6% ed inferiori al 16%; mentre, per le menomazioni incidenti in misura pari o superiore al 16%, è prevista una rendita, ripartita in due quote, la prima secondo il danno biologico subito e la seconda per le conseguenze di natura patrimoniale.
La prova della “professionalità” della malattia si atteggia in maniera diversa, a seconda che si verta in ipotesi di malattia tabellata o meno: la Corte Costituzionale, con sentenza n. 179/88, ha introdotto il cosiddetto sistema misto, per cui, accanto alle malattie indicate in tabella, vanno considerate come indennizzabili tutte le malattie se e in quanto siano causate dal lavoro. La tabellazione o meno, tuttavia, incide sull'onere della prova a carico del lavoratore che agisca giudizialmente: sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che, nel sistema dell'assicurazione obbligatoria per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, la presunzione di eziologia professionale di una malattia - presunzione che può essere superata dall'allegazione e dalla dimostrazione da parte dell'ente assicuratore che, nel caso concreto, l'infermità dipende da una causa extralavorativa, oppure che la lavorazione alla quale il lavoratore sia stato addetto non abbia idoneità lesiva sufficiente a
Pag. 3 di 11 cagionare l'infermità (Cass. n. 19312/2004; Cass. n. 14023/2004) - opera a favore dell'assicurato solo in riferimento alle malattie e alle lavorazioni tabellate, mentre, per le malattie professionali non tabellate, grava sul lavoratore l'onere di provare la derivazione della malattia da una causa di lavoro (ex multis SS.UU. n. 1919/1990;
Cass. n. 23653/2016; Cass. n. 13024/2017; Cass. n. 16248/2017; Cass. n. 3207/2019;
Cass. n. 39751/2021; Cass. n. 29578/2022).
Per costante orientamento giurisprudenziale, in tema di malattie professionali, ai fini dell'accertamento del rapporto causale, trovano applicazione gli artt. 40 e 41 c.p., norme cui aver riguardo nella corretta interpretazione del D.P.R. n. 1124/1965, in omaggio alle quali va data rilevanza ad ogni concausa che abbia contribuito alla produzione dell'evento lesivo, quandanche la sua incidenza, in termini di efficienza eziologica, non sia stata preponderante, ma abbia comunque contribuito in maniera indiretta e remota, di talché il nesso eziologico tra concausa ed evento è escluso solo quando questa degradi a mera occasione per l'intervento di fattori estranei all'attività lavorativa di per sé assorbenti (ex multis Cass. n. 14770/2008; Cass. n. 13361/2011;
Cass. n. 6105/2015; Cass. n. 27952/2018; Cass. n. 11488/2023). Si è sostenuto, inoltre, che, in ordine ai criteri di riparto dell'onere probatorio, nel caso di malattia ad eziologia multifattoriale, come nel caso di specie, il nesso di causalità relativo all'origine professionale della malattia non può essere oggetto di semplici presunzioni tratte da ipotesi tecniche teoricamente possibili, ma necessita di una concreta e specifica dimostrazione e, se questa può essere data anche in termini di probabilità sulla base delle particolarità della fattispecie (essendo impossibile, nella maggior parte dei casi, ottenere la certezza dell'eziologia), è necessario pur sempre che si tratti di "probabilità qualificata", da verificarsi attraverso ulteriori elementi (come ad
Pag. 4 di 11 esempio i dati epidemiologici), idonei a tradurre la conclusione probabilistica in
“certezza giudiziale” (Cass. n. 10097/2015; Cass. n. 736/2018; Cass. n. 39752/2021).
Orbene, nella fattispecie concreta in trattazione, l'istruttoria espletata ha comprovato la sussistenza del nesso di derivazione causale tra patologie lamentate e attività lavorativa, di talché non può dirsi vinta la presunzione relativa alla sua qualificazione come tecnopatia connessa all'attività lavorativa medesima.
A tal riguardo, il primo teste di parte ricorrente, , ha confermato Testimone_1
l'attività lavorativa del ricorrente e le mansioni cui lo stesso è stato per anni adibito, provvedendo quotidianamente alle attività di armare e gettare calcestruzzo per i pilastri, i pannelli, le travi, gli spirolli e, in particolare, per i pilastri - di lunghezza variabile tra pochi metri a decine di metri - ad attaccare alle armature i fondelli (parte finale), le testine (parte superiore) e le sponde, nonché le circostanze che, nell'espletamento di dette attività, l'armatura veniva posizionata su un banco, ed i detti componenti (una testina, un fondello e 5-6 sponde per singolo pilastro), del peso variabile da 50 a 300 kg, movimentati con le carrucole, venivano poi posizionati spingendoli a mano con palanchini e martelli, mentre, per il montaggio delle sponde ai pilastri, utilizzava gli avvitatori (del peso di circa 15 kg) e per il montaggio su un solo pilastro impiegava circa un'ora e mezza/due ore, in cui adoperava, senza soluzione di continuità, martello e avvitatore (che vibrava fortemente), che le sponde venivano posizionate in modo obliquo, quindi occorrendo, per fissarle con gli avvitatori, inginocchiarsi e lavorare con la schiena piegata, mentre le travi venivano lavorate su una pista di 150 metri, su cui ci andavano circa 7-8 travi, e, quindi, ci volevano almeno uno o due ore di tempo piegato con la schiena e/o inginocchiato, con l'avvitatore solo per svitare ed avvitare i detti piedi al cassero delle travi, quindi utilizzando l'avvitatore circa 4 ore al giorno e, nelle restanti ore, il martello (del peso
Pag. 5 di 11 di 5 kg) e il vibratore per il cemento (per compattarlo), del peso di circa 10 kg, nonché che quest'ultimo, data la resistenza che faceva nel tirarlo fuori, necessitava l'impiego di molta energia, con sollecitazioni alle ginocchia, schiena, spalle, sussistendo in azienda il carro/ponte che, però, veniva utilizzato solo per spostare pilastri e travi dall'alloggiamento in cui venivano lavorati al camion, al riguardo dichiarando che “… Confermo gli orari ed i giorni lavorativi… Tanto so, perché a volte facevamo lo stesso turno. Lui faceva sia mattina che pomeriggio mentre io maggiormente mattina… Io ero addetto ai pilastri, davo l'ok, mentre lui con la sua squadra preparava i pilastri. Ci vedevamo, comunque, lavorando nello stesso ambiente, nello stesso reparto… l'armatura veniva spinta con un palanchino, dopo essere stata posizionata tramite carro ponte… Non l'ho pesato, l'avvitatore, ma confermo che, a guardarlo, si capiva che era pesante: sicuramente oltre i dieci chilogrammi… vi sono delle produzioni, in particolare, delle travi, che richiedevano di inginocchiarsi ed abbassare la testa per eseguire le lavorazioni. Chiunque eseguiva la procedura faceva questi movimenti, anche lo a prassi è quella Pt_2
che mi descrivete. Circa il numero di travi, dipendeva dalla lunghezza delle stesse…
Se poi il pilastro era piccolo, ce la si faceva anche con mezz'ora, mentre per quello impegnativo ci voleva anche più di un'ora e mezza… Confermo, tuttavia, che il martello era “bello consistente”. Circa i tempi, non sono in grado di riferire esattamente, ma posso comunque dire che nell'ambito di una produzione impegnativa, i tempi potevano essere quelli che mi avete letto… A volte, quando mi avanzava tempo, sono andato anche io ad occuparmi della produzione e ho potuto vedere che si verificava questo inconveniente… l camion entrava dentro il capannone
e con il carro-ponte i pilastri venivano caricati sul camion”.
Dunque, il testi escusso – direttamente a conoscenza dei fatti di causa in quanto collega di lavoro del ricorrente in prevalenza per quasi tutto l'arco dell'attività
Pag. 6 di 11 lavorativa e nei veri reparti e mansioni cui il medesimo è stato adibito presso il suo datore di lavoro – con dichiarazioni del tutto lineari, senza apparenti contraddizioni di sorta, dunque con piena attendibilità e credibilità - ha integralmente confermato la lunga attività lavorativa del ricorrente, con modalità e orari analiticamente indicati in ricorso e comprovati dall'istruttoria orale, adoperando gli strumenti ed assumendo le posture altrettanto specificate, come riferite dal teste medesimo. Trattasi, dunque, di attività che, poiché svolte con detta costanza temporale, in modo sistematico e prolungato, nonché per diverse ore della giornata e per l'intero arco della settimana, unitamente alle modalità di svolgimento in termini di strumenti ed attrezzi adoperati e di posture assunte, appaiono certamente idonee, quanto a compatibilità, a cagionare le patologie denunciate, ciò che consente di ritenere dimostrato, secondo il richiamato criterio di “probabilità qualificata”, il nesso eziologico l'attività lavorativa espletata e l'insorgenza delle stesse, così dimostrando, giustappunto, l'eziologia professionale di queste ultime.
Le considerazioni innanzi esposte hanno, peraltro, trovato conferma nella CTU espletata in corso di causa, nella cui relazione conclusiva si legge quanto segue: “…
Le mansioni trentennali di operaio carpentiere, essenzialmente manuali come risulta dall'anamnesi lavorativa, per preparazioni di capannoni in cemento, travi da ponte, pilastri, utilizzando strumenti pesanti e vibranti, quali sega circolare, tagliaferro, trivelle, martello demolitore, mola, tenaglia, martello, motopicco e le posture scorrette, hanno richiesto impegno funzionale del sistema muscolo scheletrico. È noto che le attività che richiedono posture incongrue, quali quelle di piegarsi sulle ginocchia, sollevare gli arti superiori, associato all'utilizzo di strumenti pesanti e vibranti e la reiterazione nel tempo di queste condizioni, hanno un elevato rischio di insorgenza di patologie muscolo-scheletriche, di gravità più frequenti rispetto alla
Pag. 7 di 11 popolazione generale. Pertanto, tenuto conto degli elementi forniti in sede di istruttoria medico legale e dall' anamnesi lavorativa funzionale alla valutazione del nesso di causalità, tra attività lavorativa e tecnopatia, da quanto si evince dalla documentazione in atti, comprese le prove testimoniali e quanto rilevato dall' esame clinico obiettivo attuale, vi sono elementi sufficienti, per individuare con elevata probabilità una correlazione, quantomeno con-causale, tra l'attività del ricorrente e le patologie denunciate…”.
Dall'elaborato peritale, quindi, emerge che il nominato CTU, a mezzo di valutazioni medico-legali espresse in una relazione tecnica immune da vizi che, dunque, va condivisa e richiamata, ha dettagliatamente analizzato, con scrupolo professionale, le patologie per cui è causa, sulle quali è ben idonea ad incidere, quantomeno con efficienza concausale, l'attività lavorativa del tipo di quella espletata per anni dal lavoratore, così giungendo ad affermarne l'origine professionale, secondo un criterio di “probabilità qualificata” e considerando la documentazione prodotta a sua disposizione e della peculiare natura dell'attività lavorativa dedotta e del protratto arco temporale in cui la stessa si è svolta, oltre che dell'indagine anamentica personale, lavorative ed esame obiettivo del periziato.
In ragione di tanto, deve ritenersi provata l'eziologia professionale della patologia cui la ricorrente è affetta.
Quanto al danno biologico, sempre sulla base della relazione peritale, esso è stato calcolato, complessivamente e tenuto conto della pluralità delle affezioni, nella misura del 13%.
Alla luce delle considerazioni svolte, dunque, il ricorso deve essere accolto, nei termini che seguono.
Pag. 8 di 11 Deve dichiararsi l'origine professionale delle patologie di cui è affetta parte ricorrente, nonché il pregiudizio complessivo dell'integrità psico-fisica nella misura pari al 13%; per l'effetto, deve condannarsi parte resistente a corrispondere, in favore di parte ricorrente, la prestazione corrispondente al grado di inabilità così come accertato.
Le spese di lite del presente giudizio seguono la soccombenza e la liquidazione è affidata al dispositivo che segue, sulla scorta dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 147/2022; per la determinazione del compenso si ha riguardo ai valori previsti dalle tabelle allegate al D.M. n. 55/14, in relazione alla tipologia di causa (procedimento in materia di previdenza), al valore della controversia (indeterminabile, scaglione da € 26.001,00 ad € 52.000,00) e alle fasi in cui si è articolata l'attività difensiva espletata nel presente giudizio (studio, introduttiva, istruttoria e decisionale). La liquidazione viene effettuata secondo parametri prossimi ai minimi, in considerazione della non particolare complessità delle questioni di fatto e di diritto trattate. Sul compenso così determinato si ritiene di applicare una maggiorazione del 10%, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4, comma 1- bis, D.M. n. 55/2014, essendo stato redatto l'atto introduttivo a mezzo di collegamenti ipertestuali che ne hanno consentito la agevole navigazione e la immediata fruizione della documentazione allegata.
Per le medesime ragioni, le spese di CTU, già liquidate come da separato decreto, devono essere poste definitivamente ed interamente a carico di parte resistente soccombente.
Le considerazioni sinora svolte sono dirimenti e assorbono ulteriori questioni in fatto o in diritto eventualmente contestate tra le parti.
Tali sono i motivi della presente decisione.
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P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda ed eccezione rigettate o assorbite, così provvede:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara l'origine professionale delle patologie di cui è affetta parte ricorrente, nonché il pregiudizio complessivo dell'integrità psico- fisica nella misura pari al 13%;
- condanna parte resistente a corrispondere, in favore di parte ricorrente, la prestazione corrispondente al grado di inabilità così come accertato;
- condanna parte resistente al pagamento, in favore di parte ricorrente, delle spese di lite, che liquida in € 5.200,00 oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario;
- pone definitivamente a carico di parte resistente le spese di CTU, già liquidate come da separato decreto.
Vasto, 11.12.2025
Il Giudice
Dott. Aureliano Deluca
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