Sentenza 7 maggio 2024
Rigetto
Sentenza 20 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 20/02/2026, n. 1404 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 1404 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01404/2026REG.PROV.COLL.
N. 09126/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9126 del 2024, proposto da
Azienda Agricola -OMISSIS- s.s., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocato Gian Carla Moscattini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Agricoltura della Sovranità Alimentare e delle Foreste in persona del Ministro pro tempore e AGEA - Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato presso la quale sono ex lege domiciliati, in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta) n. 09007/2024, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Agricoltura della Sovranità Alimentare e delle Foreste e di AGEA;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 febbraio 2026 il Cons. MA PP e uditi per le parti gli Avvocati presenti come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso iscritto al n. 11246/2021 R.R. l’Azienda Agricola -OMISSIS- s.s., produttrice di latte vaccino, agiva dinanzi al Tar per il Lazio per la declaratoria di nullità delle « delle comunicazioni AIMA, oggi A.G.E.A, di attribuzione quota notificate dal 1998 e conseguentemente dei “super prelievi” ad esse collegati ».
In sede di ricorso, illustrata brevemente tanto la disciplina normativa relativa alla cc.dd. quote latte (originaria e successive modifiche) quanto le criticità che negli anni si manifestavano, parte ricorrente esponeva:
- che, con precedente ricorso iscritto al n. 9242/1998 R.R., impugnava gli atti in virtù dei quali venivano determinate le QRI relative alle campagne 1995/96, 1996/97, 1997/98 e 1988/99 e per l’accertamento dei quantitativi prodotti relativi alle campagne 1995/96 e 1996/97;
- che il Tar definiva il giudizio con sentenza di rigetto n. 5233 dell’8 giugno 2012;
- che la sentenza di primo grado veniva impugnata con appello iscritto al n. 4379/2013 R.R. accolto dal Consiglio di Stato con decisione n. 7720 dell’11 novembre 2019 (esito controverso nei termini che saranno di seguito illustrati).
Il Tar, con sentenza n. 9007 del 7 maggio 2024 dichiarava il ricorso n. 11246/2021 « inammissibile e comunque infondato nei limiti e nei sensi di cui in motivazione » sul rilievo:
- che la ricorrente avesse articolato « i motivi di doglianza al fine di dimostrare in linea generale l’illegittimità della complessiva azione amministrativa, senza fare alcun riferimento alla posizione individuale dell’azienda e, quindi, in assenza di un adeguato supporto probatorio in ordine alla sussistenza di una concreta ed effettiva lesività degli atti »;
- che « le censure dedotte attengono a profili generici di contestazione dell’intero sistema di prelievo del latte supplementare, ma non forniscono elementi di prova circa una diversa produzione lattiera per le campagne in discorso, né il diritto ad una diversa assegnazione di quota »;
- che «la mancata impugnazione di specifici provvedimenti e la generica azione di accertamento promossa in ordine alle attribuzioni di QRI “dal 1998 in poi”, in uno con la richiesta che sia accertata la nullità di – non ben determinate –comunicazioni già oggetto di esame in sede giurisdizionale, comporta l’inammissibilità e comunque il rigetto dell’odierno gravame »;
- che « a superare l’eccezione di inammissibilità l’recezione di inammissibilità «non vale l’ampiezza della disapplicazione del diritto interno statuita dalla recente giurisprudenza del Consiglio di Stato in materia di quote latte oggetto di giurisdizione esclusiva, posto che l’assoluta genericità delle argomentazioni addotte a sostegno di non ben identificate comunicazioni non consente di ravvedere alcun interesse concreto ed attuale che sia ricollegabile ad una specifica posizione di vantaggio la quale si ritenga in concreto violata »;
- che avendo la ricorrente lamentato « l’illegittimo esercizio del potere amministrativo nella determinazione del prelievo in tema di quote latte per violazione delle disposizioni comunitarie che ne regolano l’esercizio; per l’effetto, occorre osservare che la mancata impugnazione di specifici provvedimenti e la generica azione di accertamento promossa in ordine alle attribuzioni di QRI “dal 1998 in poi”, in uno con la richiesta che sia accertata la nullità di – non ben determinate –comunicazioni già oggetto di esame in sede giurisdizionale, comporta l’inammissibilità e comunque il rigetto dell’odierno gravame» non essendo dirimente l’invocata sentenza di appello n. 7720/2019 «resa dal Consiglio di Stato, in riferimento alle campagne lattiere precedenti ».
L’Azienda impugnava la sentenza di primo grado con appello depositato il 6 dicembre 2024 deducendo i seguenti capi d’impugnazione:
1. « ERRATA VALUTAZIONE NEL RITENERE IL RICORSO GENERICO E PRIVO DI RIFERIMENTI ALLA CONCRETA LESIONE RICEVUTA ALLA AZIENDA AGRICOLA RICORRENTE AZIENDA AGRICOLA RICORRENTE ED ALLA CONCRETA LESIONE RICEVUTA »;
2. « ERRATA VALUTAZIONE NEL RITENERE IL RICORSO GENERICO E PRIVO DI RIFERIMENTO DEI PROVVEDIMENTI DA ANNULLARE »;
3. « ERRATA VALUTAZIONE NEL RITENERE LA SENTENZA N. 5233/2012 DEL TAR DEL LAZIO RES INDICATA »;
4. « ERRATA VALUTAZIONE DELL’ASSENZA DI UNA SPECIFICA CONDIZIONE DI VANTAGGIO E NELLA DETERMINAZIONE DEL DIRITTO IN CONCRETO VIOLATO »;
5. « ERRATA VALUTAZIONE DELLA ESPERIBILITA’ DELLA AZIONE DI ACCERTAMENTO »;
6. « ERRONEITÀ PER MANCATA VALUTAZIONE DEGLI SCRITTI DEL RICORRENTE E VIOLAZIONE DELLE NORME COSTITUZIONALI »;
7. « CONSEGUENTE ERRONEA VALUTAZIONE DELLA CONDANNA ALLE SPESE LEGALI ».
L’appellante richiamava le già formulate censure insistendo per l’accoglimento dell’appello con memoria depositata il 29 dicembre 2025.
L’amministrazione, costituita formalmente in giudizio il 10 dicembre 2025, sviluppava le proprie difese con memoria depositata il 2 gennaio 2026 confutando le avverse censure e chiedendo la reiezione dell’appello.
L’Azienda replicava alle difese dell’amministrazione con deposito del 13 gennaio 2013.
All’esito della pubblica udienza del 5 febbraio 2026 la causa veniva decisa.
Deve preliminarmente farsi chiarezza su un profilo controverso, oggetto del terzo motivo del presente appello (il cui scrutinio si anticipa) con il quale la decisione viene censurata nella parte in cui ritiene che la sopra citata sentenza del Tar n. 5233/2012 sia res iudicata .
Gli appellanti espongono che, sebbene il ricorso in detta sede proposto venisse respinto, la sentenza veniva impugnata con appello iscritto al n. 4379/2013 R.R. accolto dal Consiglio di Stato – Sez. III con decisione n. 7720 dell’11 novembre 2019 che annullava « i provvedimenti (comprensivi delle relative schede allegate), con cui l’AIMA comunicava alle aziende agricole appellanti i risultati delle compensazioni nazionali per i periodi di produzione lattiera di riferimento e conseguentemente gli importi da pagare allo Stato a titolo di prelievo supplementare ».
L’amministrazione si difendeva in primo grado allegando l’inconferenza del richiamo operato dall’Azienda alla decisione di appello n. 7720/2019 posto che nell’occasione il Consiglio di Stato, come riportato al punto 1 della decisione, precisava che l’appellante (ovvero il ricorrente in primo grado, odierno appellante) avrebbe in quella sede domandato « l’annullamento o l’integrale riforma della sentenza n. -4780/2012, depositata il 26 maggio 2012, con la quale il Tar per il Lazio. sez. II ter, ha respinto il ricorso R.G. n. 9256/1998» e non della sentenza n. 5233/2012 risultando pertanto errata la statuizione del Tar per la quale «da una verifica condotta sul sito della Giustizia Amministrativa, avverso la sentenza» in questione «non risulta proposto appello ».
In altri termini, a parere della difesa erariale, si tratterebbe « di una sentenza riferibile ad altra procedura contenziosa, patrocinata dal medesimo legale ».
Sul punto si rende necessario fare chiarezza.
L’epigrafe della sentenza n. 7720/2019 precisa che l’appello veniva dall’Azienda odierna appellante proposto « per la riforma della sentenza del TAR per il Lazio, sez. II-ter, n. 5233/2012, resa tra le parti »; ciò nonostante la stessa sentenza al punto 1 precisa che « la parte appellante domanda l’annullamento o l’integrale riforma della sentenza n. 4780/2012, depositata il 26 maggio 2012, con la quale il TAR per il Lazio, sezione Il Ter, ha respinto il ricorso n. 9256/1998 R.G. ».
Rileva il Collegio:
che la richiamata sentenza di rigetto n. 4780/2012 veniva resa nel giudizio n. 9256/1998 R.R. su ricorso dell’Azienda oggi appellante per l’annullamento « della nota del 18 aprile 1998 con cui è stata comunicata la “quota latte” di riferimento (QRI) per le annate 1995/96, 1996/97, 1997/98 e 1998/99 e l’esito dell’accertamento del quantitativo di latte prodotto nei periodi 1995/96 e 1996/97 » e del D.M. 17 febbraio 1998:
che l’epigrafe della sentenza n. 5233/2012 specifica l’oggetto della domanda del ricorrente nell'annullamento « della nota dell’aprile 1998, notificata a mezzo raccomandata ai ricorrenti in data 17.4.1998, con cui sono state comunicate le “quote latte” di riferimento (QRI) per le annate 1995/96, 1996/97, 1997/98 e 1998/99 e l’esito dell’accertamento del quantitativo di latte prodotto nei periodi 1995/96 e 1996/97» e «del decreto ministeriale del 17.02.2008 ».
che le due epigrafi differiscono per:
- gli estremi della nota impugnata: « nota del 18 aprile 1998 » nella n. 4780 e « nota dell’aprile 1998 » nella n. 5233;
- l’indicazione della data di notifica indicata solo nella n. 5233 e non nella n. 4780;
- gli estremi del D.M. impugnato: « 17 febbraio 1998 » nella n. 4780 e « 17.02.2008 » nella n. 5233.
Quanto al già evidenziato profilo di contraddittorietà fra l’epigrafe e il capo 1 della sentenza di appello 7720/2019, deve rilevarsi che l’appello presentato dall’Azienda agricola -OMISSIS- in detta sede deciso, reca « PER L'ANNULLAMENTO, Ò L'INTEGRALE RIFORMA - della sentenza n. 5233/2012 depositata il 08.06.2012 (all. 2) con la quale il T AR Lazio Sezione II Ter ha respinto il ricorso rubricato al n. 9242/1998 R.g. ».
L’allegato 2 alla sentenza (in realtà rubricato come « B. » reca « Sentenza n. 5233/2012 emessa dal T.A.R. Lazio sez. II ter ricorso n. 9242/1998 – provvedimento impugnato ».
Deve quindi ritenersi che la decisione n. 7720/2019 abbia accolto il ricorso avverso la sentenza del Tar n. 5233/2012 annullando « i provvedimenti (comprensivi delle relative schede allegate), con cui l’AIMA comunicava alle aziende agricole appellanti i risultati delle compensazioni nazionali per i periodi di produzione lattiera di riferimento e conseguentemente gli importi da pagare allo Stato a titolo di prelievo supplementare » (nei termini di cui alla sopra ritrascritta epigrafe del ricorso di primo grado).
Chiarito quanto sopra (questione, peraltro, non decisiva ai fini del presente esito), può procedersi allo scrutinio dell’appello.
L’appellante premette che « a partire dalla campagna 1998, ha sempre contestato le assegnazioni di quota individuale così come le imputazioni di prelievo supplementare ».
In particolare allega che, come anticipato, con ricorso iscritto al n. 9242/1998 R.R. impugnava dinanzi al Tar per il Lazio la comunicazione AIMA n. 96671466778 il D.M. 17 febbraio 1998 « relativo alla determinazione individuale di riferimento (QRI) per la commercializzazione del latte nelle stagioni 1995/96, 1996/97, 1997/98 e 1998/99 e l’esito dell’accertamento del quantitativo di latte prodotto nei periodi 1995/96 e 1996/97e all’accertamento del quantitativo di latte prodotto e commercializzato nei periodi 1995/96 e 1996/97 » (pag. 4 dell’appello).
Il Tar respingeva il gravame con sentenza n. 5233 dell’8 giugno 2012, impugnata con l’appello definito con sentenza n. 7720/2019 che lo accoglieva annullando « i provvedimenti (comprensivi delle relative schede allegate), con cui l’AIMA comunicava alle aziende agricole appellanti i risultati delle compensazioni nazionali per i periodi di produzione lattiera di riferimento (QRI) e conseguentemente gli importi da pagare allo Stato a titolo di prelievo supplementare ».
Da detto annullamento l’appellante, reiterando la tesi già esposta in primo grado, fa derivare la nullità di tutte le attribuzioni delle QRI degli anni successivi in quanto meri aggiornamenti di una imputazione annullata.
A fronte di tale preteso effetto, AGEA non avrebbe aggiornato la posizione debitoria dell’Azienda cancellandola dal Registro nazionale dei debitori ma reiterato negli anni successivi le richieste di pagamento di prelievi non dovuti.
Per tale ragione ripropone in questa sede la domanda già avanzata dinanzi al Tar, e da quel giudice disattesa, chiedendo che il Collegio, in riforma dell’impugnata sentenza, disponga:
- « l’annullamento o l’integrale riforma, previo accertamento, di tutti i QRI e dichiarare che i QRI attribuiti all’azienda Agricola LI FA, dal 1998 in poi, essendo dei meri aggiornamenti del QRI originario, siano da considerarsi nulli e conseguentemente tutti gli importi da pagare allo Stato a titolo di prelievo supplementare »;
- « la cancellazione del ricorrente dagli elenchi debitori di AGEA e con ordine altresì ad Agea di procedere all’aggiornamento del registro debitori con quanto disposto dalla Autorità Giudiziaria e con il conseguente allo sgravio delle cartelle già annullate ».
Chiarito quindi che l’appellante con il presente appello mira sostanzialmente ad una domanda di accertamento del non debenza delle somme richieste in pagamento da AGEA relativamente a tutte le campagne successive a quelle oggetto del giudizio definito con la decisione n. 7720/2019, deve affrontarsi con priorità il quinto motivo con il quale è censurata la sentenza nella parte in cui ritiene inammissibile la proposta azione di accertamento sull’erroneo (a parere dell’appellante) presupposto che nel caso di specie non ricorressero i relativi presupposti, individuati dall’Adunanza plenaria n. 15 del 29 luglio 2011 nella sussistenza di un interesse concreto ed attuale all’azione e nell’assenza di altri rimedi processuali esperibili.
L’interesse viene dall’appellante individuato nella circostanza che l’amministrazione reiterava le richieste di pagamento nonostante la decisione di appello n. 7720/2019 avesse sancito l’illegittimità dei « provvedimenti (comprensivi delle relative schede allegate), con cui l’AIMA comunicava alle aziende agricole appellanti i risultati delle compensazioni nazionali per i periodi di produzione lattiera di riferimento e conseguentemente gli importi da pagare allo Stato a titolo di prelievo supplementare » impugnati in primo grado.
Quanto all’ulteriore presupposto, l’appellante deduce che « non pare sussistere una diversa azione giudiziaria » essendo « necessario che, per il tramite di AGEA, vengano accertate le somme gli importi di cui l’appellante risulta ancora debitore quale conseguente attribuzione dei QRI di riferimento che sono stati annullati, e dichiarate nulle unitamente a tutte le comunicazioni e le intimazioni da esso derivanti » (pag. 22 dell’appello)
AGEA eccepisce che nel caso di specie difetterebbe il requisito della residualità (il secondo degli illustrati presupposti) posto che le pretese avanzate successivamente all’annullamento delle QRI di cui alla decisione n. 7716/2019 (oggetto di autonome richieste di pagamento) potevano e dovevano essere impugnate (ciascuna) dinanzi al giudice amministrativo.
La contestazione della pretesa nella forma del mero accertamento si risolverebbe pertanto in una elusione dei temini di impugnazione.
Premesso quindi che l’impatto dell’invocata decisione n. 7720/2019 andrà verificato in sede di impugnazione di uno specifico credito riferito a una specifica annata, AGEA precisa ad ogni buon fine che in primo grado non era oggetto della domanda di annullamento la comunicazione delle QRI bensì l’atto con il quale « l’AIMA comunicava alle aziende agricole appellanti i risultati delle compensazioni nazionali per i periodi di produzione lattiera di riferimento e conseguentemente gli importi da pagare allo Stato a titolo di prelievo supplementare », ovvero la determinazione della sanzione per lo sforamento della QRI.
AGEA ne desume che « oggetto dell’annullamento della pronuncia suddetta sia stato unicamente “l’esito dell’accertamento del quantitativo di latte prodotto nei periodi 1995/96 e 1996/97” e non certo il QRI di cui alla campagna lattiera 1998/99 ».
In altri termini l’Azienda avrebbe dovuto impugnare i singoli provvedimenti adottati illegittimamente a seguito della decisione n. 7720/2019.
Il motivo è manifestamente infondato.
Le doglianze dell’appellante si fondano su una indimostrata configurazione dei provvedimenti di attribuzione delle successive QRI quali meri aggiornamenti dell’attribuzione iniziale che, una volta annullata, determinerebbe a cascata la caducazione di tutte le pretese ad essa successive.
È pertanto dirimente ai fini della definizione del presente giudizio verificare l’ammissibilità di una simile domanda muovendo dalla constatazione che non vi è disaccordo fra le parti circa l’individuazione dei presupposti legittimanti l’esperimento di una azione di accertamento nel processo amministrativo avendo entrambe richiamato i medesimi principi affermati dalla citata Adunanza plenaria n. 15/2011 specificandoli «nell’interesse concreto e attuale» e nella « necessarietà per assenza di altri rimedi processuali » (così l’appellante alla pag. 19 dell’appello).
Nel caso di specie è pacifico che non ricorra il secondo.
Sul punto deve in premessa rilevarsi che l’accertamento del rispetto della QRI annualmente assegnata ad ogni produttore costituisce oggetto di accertamento in relazione a ciascuna singola campagna lattiera dando luogo, in caso di accertato sforamento, alla richiesta di pagamento del c.d. prelievo supplementare: richiesta che si sviluppa mediante adozione di atti contestabili dinanzi al giudice amministrativo nel rispetto delle prescritte tempistiche.
Di ciò ne è consapevole l’odierna appellante laddove precisa di aver già promosso una pluralità di azioni di annullamento definite con esito favorevole.
La domanda volta ad ottenere una pronuncia di accertamento della nullità, peraltro di non meglio specificati provvedimenti (non essendo a tal fine sufficiente la generica indicazione di « tutti … i QRI attribuiti dal azienda Agricola LI FA, dal 1998 in poi », pag. 22 dell’appello), come correttamente eccepito dall’amministrazione resistente, si tradurrebbe in una inammissibile elusione del termine decadenziale d’impugnazione di cui all’art. 29 c.p.a..
Affermata la correttezza della decisione del Tar circa il rilevato profilo di inammissibilità della proposta azione di accertamento deve in ogni caso affermarsi l’infondatezza dei residui capi d’impugnaizone.
Con il primo motivo l’appellante censura la sentenza di primo grado nella parte in cui afferma che « le censure dedotte attengono a profili generici dell’intero sistema di prelievo del latte supplementare, ma non forniscono elementi di prova circa una diversa produzione lattiera per le campagne in discorso, né il diritto ad una diversa assegnazione di quota ».
A sostegno della censura allega di aver fornito prova delle reiterate richieste di AGEA anche successivamente all’annullamento della « prima attribuzione di QRI » determinatosi per effetto della decisione n. 7720/2019.
A parere dell’appellante, come già rilevato, l’annullamento della QRI 1998 avrebbe a cascata determinato il travolgimento delle pretese riferite alle annualità successive.
Il motivo è infondato per le ragioni, in parte, già esposte.
La più volte invocata decisione n. 7720/2019 limita i propri effetti ai provvedimenti oggetto di quella vicenda contenziosa e legittima semmai la contestazione nelle prescritte forme di eventuali omissioni/elusioni del giudicato formatosi in ordine alle campagne lattiere che ne costituivano oggetto.
Non rileva in questa sede, nei sensi invocati dall’appellante, l’intervenuta impugnazione della comunicazione relativa al « ricalcolo del prelievo supplementare imputato » effettuata da AGEA in pretesa esecuzione della sentenza n. 7720/2019 (circostanza allegata in appello e non meglio documentata quanto agli esiti) posto che si tratta di un’iniziativa che troverà definizione in detto giudizio dovendosi escludere in questa sede la possibilità, come richiesto, di una pronuncia inibitoria tesa ad impedire che l’amministrazione pretenda « ancora oggi somme e crediti che sono stati evidentemente già dichiarati illegittimi dall’Autorità giudiziaria competente » (pag. 11 dell’appello).
Con il secondo motivo l’appellante censura la sentenza nella parte in cui si afferma che in primo grado l’impugnazione sarebbe stata riferita a « non ben identificate comunicazioni » mentre il ricorso veniva proposto avverso « tutte le comunicazioni degli aggiornamenti di QRI successive a quelle annullate » e relative richieste di pagamento « che non sono ad oggi affatto né certe né esigibili e che, pertanto, devono essere dichiarate nulle » (pag. 11 dell’appello).
L’appellante espone che « avverso le comunicazioni originarie dei prelievi supplementari per le annate successive a quelle 1995/1996 e 1996/1997, l’azienda Agricola -OMISSIS- ha sempre promosso impugnazioni e ricorsi, che hanno portato all’annullamento di altri QRI e dei conseguenti prelievi supplementari » (pag. 12) e richiama una pluralità di iniziative processuali definite con esito favorevole (peraltro non riferite a tutte le campagne successive al 1998).
A tale rassegna (incompleta, come si ricava dalla premessa: « tra gli innumerevoli ricorsi, appare opportuno menzionare ... ») segue la pretesa che la Sezione:
- provveda « a dichiarare la nullità di tutti gli aggiornamenti dei QRI conferiti da quello originario annullato »;
- ordini ad AGEA « di documentare sia tutte le attribuzioni di QRI e le intimazioni da queste scaturenti attribuite alla azienda Agricola, sia gli eventuali aggiornamenti e/o annullamenti effettuati … ».
Il motivo è infondato.
Rilevata, al pari di quanto già fatto dal Tar, l’indeterminatezza dei provvedimenti con i quali venivano veicolate le pretese dell’amministrazione che si contestano, non può che evidenziarsi come, per ammissione della stessa appellante, le richieste in commento costituivano (o avrebbero dovuto costituire) oggetto di separati contenziosi rendendo di per sé inammissibile la riproposizione in questa sede di una domanda riferita ai medesimi atti, peraltro non specificati negli estremi.
Con il quarto motivo l’appellante censura la sentenza nella parte in cui dichiara inammissibile il ricorso stante la genericità della lesione allegata « non essendo dirimente ai fini del decidere che sia intervenuta la citata sentenza (n. 7716/2019) resa dal Consiglio di Stato, in riferimento alle campagne lattiere precedenti » né invocabile « l’ampiezza della disapplicazione del diritto interno statuita dalla recente giurisprudenza del Consiglio di Stato in materia di quote latte ».
Espone che il Tar non avrebbe ben compreso il senso delle proprie censure posto che in primo grado veniva richiesta al Tar l’applicazione del « principio di diritto della nullità caducante », erroneamente ignorato dal Tar.
La censura è sorretta mediante richiamo alle decisioni della Sezione n. 1460 del 14 febbraio 2024 e n. 2172 del 5 marzo 2024 con le quali venivano affermati i seguenti principi:
- con la prima, che « in linea con la giurisprudenza tributaria della Corte di cassazione (sez. V, n. 7259 del 2017) i cui principi sono applicabili al caso di specie (considerato che la riscossione delle c.d. quote latte avviene secondo la disciplina dell’iscrizione a ruolo), va ribadito che opera l’istituto dell’invalidità caducante, nel senso che l’annullamento dell’atto accertativo del debito travolge anche gli atti successivi che lo presuppongono »;
- con la seconda, che « in tema di riscossione dei tributi (la cui disciplina, come si è detto, è applicabile alle c.d. «quote latte» giusta art. 1, comma 525, l. n. 228 del 2012 e rinvio ivi contenuto al d.P.R. n. 602 del 1973), l’iscrizione a ruolo e la cartella di pagamento divengono illegittime a seguito della sentenza che, accogliendo il ricorso proposto dal contribuente, annulla l’atto impositivo da esse presupposto, poiché tale pronuncia fa venir meno, indipendentemente dal suo passaggio in giudicato, il titolo sul quale si fonda la pretesa tributaria, privandola del supporto dell'atto amministrativo che la legittima ed escludendo quindi che essa possa formare ulteriormente oggetto di alcuna forma di riscossione ».
La censura è fuori fuoco essendo ancora una volta fondata sulla già disattesa tesi che l’annullamento deciso con la sentenza n. 7720/2019 avesse travolto i successivi atti di accertamento del debito sul presupposto che consistessero in meri accertamenti delle precedenti QRI annullate.
In ogni caso i suesposti principi giurisprudenziali non sono invocabili a sostegno delle tesi di parte appellante posto che venivano enunciati, nel primo caso, in presenza di una accertata illegittimità « dell’atto accertativo del debito »; nel secondo a fronte di un precedente annullamento che investiva « l’atto impositivo » presupposto alle cartelle impugnate.
Nessuna di dette circostanze ricorre nella presente fattispecie trovando invece applicazione il principio affermato dalla stessa decisione n. 2172 del 5 marzo 2024 per il quale « l'effetto caducante può essere ravvisato solo quando tra i due atti vi sia un rapporto di presupposizione - consequenzialità immediata, diretta e necessaria, nel senso che l’atto successivo si pone come inevitabile conseguenza di quello precedente, perché non vi sono nuove e ulteriori valutazioni di interessi, né del destinatario dell’atto presupposto, né di altri soggetti ».
Tale rapporto di « di presupposizione - consequenzialità immediata » non sussiste fra imputazioni relative a campagne lattiere distinte.
Con il sesto motivo l’appellante deduce l’omessa considerazione da parte del Tar delle proprie deduzioni mentre vengono menzionate in sentenza unicamente quelle della controparte nonostante l’amministrazione non avesse depositato memoria ex art. 73 c.p.a. limitandosi ad una replica depositata l’ultimo giorno utile con la quale peraltro non controdeduceva alle proprie censure sollevando invece una nuova eccezione di inammissibilità.
A tal proposito richiama il principio per il quale « le memorie di replica sono previste e regolate dall’art. 73, comma 1, c.p.a. per il precipuo ed esclusivo fine di consentire di rispondere alle deduzioni contenute nelle nuove memorie depositate dalle controparti in vista dell’udienza di discussione; ne segue che la replica è inammissibile qualora controparte non abbia depositato memoria conclusionale e che il suo oggetto deve restare, comunque, contenuto nei limiti della funzione di contrasto alle difese svolte nella memoria conclusionale avversaria, onde evitare che si traduca in un mezzo per eludere il termine per il deposito delle memorie conclusionali, proponendo tardivamente argomenti che avrebbero dovuto trovare posto nella memoria per l’udienza di discussione » (Cons. Stato, Sez. II, 30 settembre 2019 n. 6534).
Il Tar, non dichiarando l’inammissibilità della memoria, avrebbe violato i principi del contraddittorio e di uguaglianza delle parti nel giudizio.
Premesso che il profilo di inammissibilità posto a fondamento della decisione di primo grado è rilevabile d’ufficio, la censura è priva di pregio restando oscuro il pregiudizio patito dall’appellante in ragione di quanto lamentato.
Con il settimo motivo l’appellante contesta la compensazione delle spese disposta dal Tar chiedendo la riforma della specifica statuizione in ragione del fondamento del presente appello.
La censura è perplessa risolvendosi nella sostanza in una domanda di condanna alla rifusione delle spese nell’ipotesi (da escludersi per le ragioni illustrate) di un accoglimento dell’appello.
Per quanto precede l’appello deve essere respinto con condanna dell’appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio nella misura liquidata in dispositivo.
Le questioni appena vagliate esauriscono l’ambito del contenzioso sottoposta al Collegio, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti a norma dell’art. 112 c.p.c., in aderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato (come chiarito dalla giurisprudenza costante, ex plurimis , per le affermazioni più risalenti, Cass. civ., Sez. II, 22 marzo 1995 n. 3260 e, per quelle più recenti, Cass. civ., Sez. V, 16 maggio 2012 n. 7663).
Gli argomenti di doglianza non espressamente esaminati sono stati dal Collegio ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna l’appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio che liquida in € 3.000,00.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità della parte appellante.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 5 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
HA MO, Presidente
Dario Simeoli, Consigliere
Giordano Lamberti, Consigliere
Davide Ponte, Consigliere
MA PP, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| MA PP | HA MO |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.