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Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Crotone, sentenza 16/04/2025, n. 280 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Crotone |
| Numero : | 280 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CROTONE
Il Tribunale di Crotone, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Alessia
Vilei, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato con motivazione ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 2477/2023 RG promossa da:
, rappresentato e difeso, con mandato in atti, dall' avv. DONATO Parte_1
ANGELA
Ricorrente
C O N T R O
, in persona del l.r.p.t, rappresentato e difeso, con mandato in atti, dall'avv. CP_1
Giovanni Foresta e dall'avv.Cristina Folino
Resistente
FATTO E DIRITTO
In premessa si rappresenta che la presente decisione viene assunta a seguito del deposito di note ex art. 127 ter c.p.c, con scadenza prevista al giorno 16.4.2025.
Con ricorso depositato in data 7.11.2023 il ricorrente indicato in epigrafe esponeva di aver lavorato dal 1982 alle dipendenze del e, Controparte_2 successivamente, dal 01/03/2011 presso il con la Controparte_3 mansioni di “ operatore idraulico forestale”; che la propria attività lavorativa, articolata su turni di 8 ore giornaliere, consisteva nella movimentazione di carichi pesanti, utilizzo di strumenti: quali motoseghe per tagliare tronchi, tronchetti e rami di alberi;
decespugliatori, pale, falce, per disboscare, sfoltire e ripulire il sottobosco e gli ambienti naturali attigui, attività di raccolta , carico e trasporto del legname, martelli pneumatici appositamente attrezzati per la perforazione del suolo e del sottosuolo, attività di manutenzione ordinaria e straordinaria su attrezzature o impianti, interventi a difesa del suolo, pulizia aree verdi e manutenzione stradale (in particolare operazioni per mantenere in buono stato il manto stradale, costruzione di muri per consentire il normale deflusso delle acque piovane e per la costruzione di manti stradali); di essere stato, quindi, esposto a continue e ripetute sollecitazioni a carico delle spalle e degli arti superiori nonché ad ambienti rumorosi, per più del 50% del tempo lavorativo, a causa degli attrezzi meccanici utilizzati;
di aver contratto le patologie indicate in atti (epicondilite bilaterale dei gomiti e ipacusia neurosensoriale bilaterale), ritenute derivanti dallo svolgimento della suddetta attività lavorativa.
Ciò premesso, esponeva che l' in data 18.01.2023 aveva ingiustamente disconosciuto CP_1 la natura professionale delle patologie, denunciate rispettivamente in data 23.09.2022( domanda n. 514937602) e in data 15.10.2022 (domanda n. 514937678); che a nulla era valsa la proposizione del ricorso amministrativo;
pertanto concludeva affinché l'istituto suddetto, previo accertamento della fondatezza della domanda, fosse condannato a corrispondere la l'indennizzo nella misura da accertarsi in corso di causa, da unificarsi alla danno biologico già riconosciuto dall' nella misura dell'8%. CP_1
Instaurato il contradditorio, l' contestava la fondatezza della domanda e ne chiedeva CP_1 il rigetto.
Espletata la prova testimoniale e disposta consulenza tecnica medico-legale, all'esito dell'odierna udienza di trattazione la causa è così decisa.
* * *
Il ricorso è fondato.
L'art. 13 del d. lgs. n. 38/2000 ha previsto l'erogazione da parte dell' di un CP_1 indennizzo in capitale per le menomazioni di grado pari o superiore al sei per cento ed inferiore al sedici per cento, ed in rendita per le menomazioni di grado superiore al sedici per cento.
Come noto, la riconducibilità della patologia sofferta dal prestatore di lavoro alle previsioni di cui alle tabelle allegate al D.P.R. n. 1124/1965 esclude la necessità di provare l'esistenza del nesso di causalità tra il morbo contratto e l'attività professionale svolta;
di contro, nel caso in cui si tratti di malattie non tabellate, oppure non rientri nella previsione tabellare l'attività lavorativa in concreto espletata o non sussistano tutti i presupposti richiesti dalle predette tabelle al fine di ricomprendere l'attività stessa nell'ambito delle loro previsioni (es. periodo massimo di indennizzabilità), incombe sul prestatore assicurato l'onere di dimostrare la sussistenza del nesso eziologico secondo i criteri ordinari.1
Ebbene, per quanto ci occupa, va evidenziato che il consulente tecnico ha ravvisato a carico del ricorrente la sussistenza di “Epicondilite bilaterale e una ipoacusia neurosensoriale bilaterale”; trattasi di patologie, rispettivamente tabellate alle voci M77.0 e H83.3 del DM del 10.10.23 di “Revisione delle tabelle delle malattie professionali nell'industria e nell' agricoltura” per cui sussiste una presunzione legale, entro il periodo massimo di indennizzabilità pari, rispettivamente a 2 e 4 anni, in ordine alla loro genesi professionale per quanti siano adibiti, rispettivamente, a
“Lavorazioni, svolte in modo abituale e sistematico, che comportano a carico dell'avambraccio movimenti ripetuti con mantenimento prolungato di posture incongrue e azioni di presa della mano con impegno di forza.”nonché a “Lavorazioni che espongono a rumore in assenza di efficace isolamento acustico” in una delle ipotesi di cui alle lettere da a) a w).
Ciò posto, deve rilevarsi come il ricorrente abbia offerto prova della lavorazioni svolte e dell'esposizione al relativo rischio professionale;
invero tutti i testimoni escussi, della cui attendibilità non v'è motivo di dubitare, perchè rivelatasi a conoscenza diretta dei fatti di causa, hanno confermato i fatti dedotti in ricorso ( cfr. dichiarazioni rese dai sigg.ri Tes_1
e all'udienza del 18.4.2024)
[...] Testimone_2
Pertanto, l'indicazione dell'omogeneo e significativo utilizzo di strumenti di lavoro quali, dapprima, decespugliatori, martelli pnumatici e motoseghe e, successivamente a tutt'oggi, picconi, roncole e badili, unitamente a movimenti ripetuti e posture incongrue a carico dell'avanbraccio( cfr. anche documento di rischio dell'Azienda accertante l'esposizione al rischio “rumore, vibrazioni mano braccio, vibrazioni a tutti il corpo, movimentazione manuale di carichi, movimenti ripetuti arti superiori” cfr. fascicolo ), offre conferma del fatto che l'assicurato, CP_1 non occasionalmente, sia stato esposto, per il tipo di lavorazioni svolte, a movimenti ripetuti,
a posture incongrue, ad azioni di presa della mano con impegno di forza nonché a rumori rilevanti e, pertanto, determinanti il correlato rischio professionale.
Tanto rende applicabile, ai fini del riconoscimento dell'origine professionale della malattia denunciata, le previsioni tabellari (e la conseguente presunzione legale); invero, si ravvisano gli elementi della previsione tabellare perché: a) l'assicurato è afflitto da ““epicondilite bilaterale
e ipoacusia neurosensoriale bilaterale” b) è stato adibito a lavorazioni che imponevano l'utilizzo non occasionale, a carico dell'avambraccio, di movimenti ripetuti, e del mantenimento prolungato di posture incongrue nonché lo esponevano a rumori rilevanti ai sensi del DM cit.c) quelle lavorazioni sono avvenute all'interno del periodo massimo di indennizzabilità ( essendo tuttora adibito a tali lavorazioni).
Sicché in assenza di prove contrarie, capaci di superare la presunzione legale della origine professionale, deve convenirsi che le menomazioni del ricorrente rinvengono la loro causa nell'attività lavorativa espletata.
Nella quantificazione del danno biologico, il consulente tecnico d'ufficio incaricato, con conclusioni condivisibili in quanto esaustivamente motivate, anche in riscontro alle controdeduzioni avanzate da ambo le parti, e quindi integralmente recepite da questo giudice, ha valorizzato un'anamnesi lavorativa che corrisponde agli esiti della prova testimoniale assunta, confermando la natura professionale delle patologie e una percentuale di danno biologico a carico dell'assicurato pari al 4% per “epicondilite bilaterale” e al 5,729% per
“Ipoacusia neurosensoriale bilaterale” ossia alla percentuale complessiva, unificata con il pregresso DB già riconosciuto dall' nella misura dell'8%, del 16%, con decorrenza dal CP_1
15.10.2022 (data dell'ultima domanda amministrativa) - cfr. relazione tecnica depositata in data 5.8.2024 qui da intendersi integralmente richiamata-.
Ne consegue il riconoscimento del diritto dell'assicurato a ricevere dall' , ai sensi CP_1 dell'art. 13 del d.lgs. 38/2000, la rendita corrispondente alla percentuale del danno biologico accertato, pari al 16%, oltre agli accessori ex art. 16, c. 6, l. 412/1991 dal 121° giorno successivo dalla data della domanda amministrativa al soddisfo.
Le spese di lite – liquidate negli importi minimi a fronte della semplicità delle questioni affrontate e distratte in favore del difensore della parte ricorrente in quanto anticipatario – vanno poste integralmente a carico dell' secondo soccombenza. CP_1
Le spese della C.T.U. sono poste a carico dell' secondo soccombenza. CP_1
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 2477 / 2023 RG, così provvede:
-accoglie la domanda e per l'effetto dichiara che il ricorrente è affetto da “epicondilite bilaterale
e ipoacusia neurosensoriale bilaterale” che hanno determinato, rispettivamente, una menomazione della integrità psico-fisica nella misura del 4 %e del 5,728 %;
- condanna l' alla liquidazione, in suo favore dell'indennizzo in forma di rendita, ai CP_1 sensi dell'art.13 D.lvo n.38/2000, nella misura corrispondente ad un grado di invalidità complessivamente quantificato nel 16% con decorrenza dal 15.10.2022,al netto dell'indennizzo in capitale già corrisposto, oltre agli interessi legali dalla data di maturazione del credito sino al soddisfo;
- condanna l' al pagamento delle spese processuali, liquidate in € 2.500,00 oltre CP_1 rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA, da distrarsi in favore del procuratore costituito di parte ricorrente dichiaratosi antistatario;
-pone le spese di CTU, liquidate come da separato decreto, a carico dell' . CP_1
Crotone, lì 16/04/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Alessia Vilei 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cfr. ex multis, Cass. Sez. Lav. 30.12.2009 n. 27752.