Articolo 11 della Legge 18 marzo 1968, n. 269
Articolo 10Articolo 12
Versione
17 aprile 1968
Art. 11.
Negli stati di previsione dei Ministeri del tesoro, della finanze, di grazia e giustizia, degli affari esteri, della pubblica istruzione, dell'interno, dei lavori pubblici, dei trasporti e dell'aviazione civile, delle poste e delle telecomunicazioni, della difesa, dell'agricoltura e delle foreste, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del lavoro e della previdenza sociale, del commercio con l'estero, della marina mercantile, della sanita' e del turismo e dello spettacolo, per l'anno finanziario 1967, sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella B.
Entrata in vigore il 17 aprile 1968
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