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Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 03/04/2025, n. 1715 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 1715 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
N.R.G. 10144/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Alice Zorzi Presidente dott. Tobia Aceto Giudice dott. Vincenzo Ciliberti Giudice relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di I grado iscritta al n. 10144 del ruolo generale dell'anno 2023 promossa con ricorso ai sensi dell'art. 19-ter del D. Lgs. n. 150/2011 depositato in data 17.07.2023 da:
(c.f. , codice codice ID Parte_1 C.F._1 C.F._2
TV0001284), con l'avv. Campostrini, ricorrente contro
, in persona del Ministro pro Controparte_1 tempore, con l'AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO DI VENEZIA, resistente avente ad oggetto: impugnazione del diniego del permesso di soggiorno per protezione speciale, trattenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI DELLE PARTI per il ricorrente: previa sospensione, inaudita altera parte, dell'efficacia del provvedimento di rigetto dell'istanza di rinnovo del permesso di soggiorno emesso dalla Questura di […]; CP_1
in via principale e nel merito: accertarsi e dichiararsi il diritto del ricorrente al riconoscimento della protezione speciale ex art 19 commi 1 e 1.1, del Testo Unico Immigrazione e all'art.32, comma 3, D.Lgs. 28 gennaio 2008 n.25; in via subordinata, riconoscere al ricorrente il diritto
1 Costituzionale di asilo ex art 10 Cost;
in estremo subordine, riconoscere il principio del non refoulement.
Per l'amministrazione resistente: respingere il ricorso perché infondato e rifusione delle spese.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente impugna il provvedimento Cat.A12/2023/Imm. del 13.06.2023 C.F._3
della Questura di notificato il 29.06.2023, che ha rigettato la sua istanza di rinnovo del CP_1 permesso di soggiorno per “casi speciali”, presentata il 04.01.2023.
Il provvedimento di diniego è stato espresso sulla base di un parere negativo reso in data
04.04.2023 dalla Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione
Internazionale di Bologna, Sezione di Forlì-Cesena, considerato che “il cittadino straniero ha presentato istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi umanitari ai sensi dell'art.
5, comma 6, del D.Lgs n. 286/1998 in data 10/01/2023; […] il richiedente non ha allegato alcuna documentazione inerente la propria integrazione sociale (in particolare sotto l'aspetto lavorativo e abitativo) e nemmeno riguardante il percorso terapeutico avviato al momento del riconoscimento del permesso umanitario in ragione della sua situazione problematica a livello psicologico” e, in particolare, ritenuto che, “alla luce delle dichiarazioni rese e dalla documentazione prodotta in sede di audizione, non ricorrano i presupposti di cui all'art. 19 commi 1 e 1.1 del Dlgs n. 286/1998 in quanto il richiedente non risulta essere a rischio espulsione o respingimento “verso uno Stato in cui lo straniero possa essere oggetto di persecuzione”, né a rischio di respingimento o espulsione o estradizione verso uno Stato in cui
“esistono fondati motivi di ritenere che lo stesso rischi di essere sottoposto a tortura o a trattamenti inumani e degradanti”, né sussistono “fondati motivi di ritenere che
l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della propria vita privata e familiare” tali da giustificare l'applicazione della residuale misura di cui all'art. 32 c.3 del D. Lvo 25/2008 come modificato dal D.L. del 21/10/2020 n. 130” (cfr. all.
4 comparsa di costituzione C.T.). Sono stati inoltre rilevati a carico del cittadino straniero un precedente provvedimento della Polizia in data 25.12.2018 (Comunicazione Notizia di Reato per Resistenza a P.U. ex art. 337 c.p.); un rifiuto di indicazioni sulla propria identità personale
(art. 651 c.p.) e una revoca delle misure di accoglienza in favore dello stesso da parte della
Prefettura di Treviso in data 30.11.2017 (cfr. ibidem).
Il ricorrente, con ricorso tempestivo depositato in data 17.07.2023, contesta la mancata considerazione della condizione del Paese d'origine, il Bangladesh, dell'attuale condizione di vita del ricorrente sul territorio dello Stato e della sua condizione sanitaria.
Il ricorrente ha allegato al ricorso:
2 - in riferimento al contratto di lavoro a tempo determinato come lavapiatti, stipulato Pt_2 con Sonam Sonamoni di Treviso, con decorrenza dall'11.01.2021 all'11.01.2022 (doc. 12);
- in riferimento al contratto di lavoro a tempo determinato come bracciante agricolo, Pt_2 stipulato con di ZU (VR), con decorrenza dall'18.01.2022 al Controparte_2
28.02.2022, prorogato al 31.05.2022 (doc. 13) e relative buste paga per il periodo gennaio- ottobre 2022 di circa 500,00 euro mensili (doc.14);
- certificazione unica dei redditi percepiti nell'anno 2022 da , pari ad euro Controparte_2
6.721,66 (doc.15);
- in riferimento al contratto di lavoro a tempo determinato come bracciante agricolo Pt_2
stipulato con di ZU (VR), con decorrenza dal 02.02.2023 al Controparte_3
31.03.2023, prorogato al 31.05.2023 (doc. 16) e relative buste paga per il periodo gennaio- marzo 2023 di circa 300,00 euro mensili, rilasciate sia da che da Controparte_2
(doc.17); Controparte_3
- diversa documentazione medica afferente alla diagnosi di natura psichica, risalente al 2019 e con successiva presa in carico in struttura sanitaria dell'azienda in data Parte_3
16.05.2023 (docc.18-21).
Nel corso del giudizio, con note autorizzate, sono stati prodotti:
- certificato medico rilasciato dall' contenente terapia Parte_4
farmacologica (doc.25);
- contratto di assunzione a tempo determinato stipulato con l'agenzia per il lavoro CP_4
di AR OC (VR) ed in favore dell'impresa utilizzatrice 3T con
[...] CP_5
decorrenza dal 23.11.2023 al 30.11.2023 e mansione di addetto al facchinaggio (doc.26);
- in riferimento al contratto di lavoro a tempo determinato come bracciante agricolo Pt_2
stipulato con la Controparte_6
di Isola della Scala (VR), con decorrenza dal 02.04.2024 al 31.07.2024, prorogato al 30.09.2024
(doc. 27) e relative buste paga per il periodo aprile-giugno 2024 di circa 900,00 euro mensili
(doc. 28);
- certificazione unica dei redditi percepiti nell'anno 2023 da , pari ad euro Controparte_3
2.602,08 (doc.29);
- certificazione unica dei redditi percepiti nell'anno 2023 da , pari ad euro Controparte_2
810,25 (doc.29);
- certificazione unica dei redditi percepiti nell'anno 2023 da , pari ad euro 260,34 CP_4
(doc.30);
- dichiarazione di ospitalità presso l'abitazione in Isola della Scala di proprietà di Pt_5
[..
[...] in comodato d'uso dal 07.05.2024 al 06.05.2024 (doc. 31);
[...]
- in riferimento al contratto di lavoro a tempo determinato come bracciante agricolo Pt_2
stipulato con la Controparte_6
di Isola della Scala (VR), con decorrenza dal 13.01.2025 al 30.04.2025 (doc. 32) e relative buste paga per il periodo aprile-settembre 2024 di circa 1.300,00 euro mensili (doc. 33);
- prenotazione visita medica di controllo fissata in data 28.01.2025 presso l' Parte_3
(doc. 34).
Con decreto del 15.09.2023 il Tribunale ha accolto l'istanza di sospensione degli effetti esecutivi del provvedimento impugnato.
Il si è costituito in giudizio in data 23.09.2024 e ha chiesto il rigetto del Controparte_1
ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. In via preliminare va osservato che oggetto del presente giudizio è l'accertamento dei presupposti della protezione speciale ex art. 19, co. 1.1., d.lgs. 286/1998. Ne consegue che sono irrilevanti i motivi di impugnazione attinenti alla protezione internazionale.
Pertanto, non hanno pregio nella presente sede le allegazioni relative alla situazione internazionale del Paese di origine del ricorrente, in quanto oggetto del presente giudizio è
l'accertamento del diritto al rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale, i cui presupposti attengono alla tutela della vita privata del richiedente con riferimento alla situazione sussistente nel territorio italiano.
Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità in costanza del regime precedente all'entrata in vigore del d.l. 113/2018 la protezione complementare ben può essere riconosciuta in ragione della condizione del Paese di origine. Può pertanto rilevare anche una situazione generalizzata di violazione di diritti umani ovvero di conflitto, ancorché di livello minore rispetto a quella rilevante per la concessione dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria;
tali fatti sono pur sempre da valutarsi comparativamente in rapporto all'integrazione del richiedente nel Paese di accoglienza. Tuttavia, l'allegazione da parte del richiedente della situazione generale del
Paese di provenienza deve pur sempre riguardare aspetti relativi alla vita precedente del richiedente protezione, tale da evidenziare una condizione di vulnerabilità soggettiva, che sostanzia la protezione complementare. Non possono pertanto ritenersi sufficienti né pertinenti allegazioni generiche sulla situazione del Paese di provenienza del richiedente in ordine alla privazione dei diritti fondamentali ovvero in ordine alla condizione di pericolosità interna che siano scollegate dalla situazione soggettiva dello stesso richiedente. Solo l'assolvimento di questo preciso onere di allegazione innesca, come necessaria conseguenza, l'obbligo di
4 cooperazione istruttoria del giudice del merito (Cass., sez. I, 4.8.2021 n. 22274).
Il principio può trovare applicazione anche con riferimento alla protezione speciale derivante dalla novella del d.l. 130/2020, dal momento che le due forme di protezione complementare, pur con differenze evidenti, si pongono in sostanziale continuità (Cass., sez. I, 18.5.2023
n.13759).
Nel caso di specie va rilevato che il ricorrente sia nel ricorso che nelle note scritte ha più volte richiamato i gravi problemi di sicurezza del Bangladesh connessi a diverse violazioni del diritto alla libertà di espressione e all'uso eccessivo della forza da parte della polizia.
Come così riferite, le condizioni del Paese d'origine non evidenziano ragioni di vulnerabilità del ricorrente e si risolvono sostanzialmente nella valutazione del periodo di cui all'art.14, lett.
b) e c), d.lgs. 251/2007, estraneo all'oggetto del presente giudizio.
*
2. Giova precisare che, secondo la concorde ricostruzione delle vicende del ricorrente operata dalle parti, la sentenza della Corte d'appello di Venezia n. 1449/2020 ha riconosciuto al ricorrente il diritto al rilascio del permesso di soggiorno per protezione umanitaria;
a dispetto del dispositivo della sentenza e probabilmente per effetto dell'avvicendarsi delle novelle che hanno interessato la materia immigratoria a partire dal 2018, al ricorrente è stato rilasciato un permesso di soggiorno per “casi speciali”, con scadenza il 15.9.2022, di cui il ricorrente ha chiesto il rinnovo in data 4.1.2023.
Deve pertanto ritenersi che oggetto del presente giudizio, al di là della dicitura che reca il titolo di soggiorno di cui si chiede il rinnovo, è l'accertamento dei presupposti per il rinnovo del permesso di soggiorno per protezione speciale, fattispecie che, pur con differente disciplina, ha preso il posto della protezione umanitaria, come sopra indicato (Cass., sez. I, 18.5.2023
n.13759).
La materia appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario, come si ricava dall'art. 3, co. 1,
d.l. 13/2017.
Il ricorrente ha presentato domanda di rinnovo del permesso per motivi di casi speciali in data
04.01.2023; il presente giudizio è stato incardinato con ricorso depositato il 17.07.2023.
Nelle more della pendenza dell'intera procedura è entrato in vigore il d.l. 20/2023, che ha nuovamente introdotto modifiche alla disposizione da ultimo citata.
In forza delle disposizioni sulla disciplina del diritto intertemporale (art. 7, co. 2, d.l. 20/2023) deve ritenersi applicabile al caso di specie la disciplina della cd. protezione speciale contenuta nell'art. 19, co. 1.1, d.lgs. 286/1998, nella versione derivante dalle modifiche introdotte dal d.l.
130/2020 mentre sono influenti nel caso di specie le modifiche introdotte dall'ultima novella.
5 Tale disposizione, unitamente al successivo comma 1.2. del medesimo articolo, stabilisce che lo straniero abbia diritto a un permesso di soggiorno per protezione speciale quando, per quanto di interesse nella presente sede, sussistono fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, da valutarsi avendo considerazione della natura e dell'effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il Paese
d'origine.
Quanto alla situazione attuale di vita del ricorrente sul territorio nazionale si osserva quanto segue.
Secondo quanto chiarito dalla Corte di cassazione, la valutazione circa l'esigenza di tutela della vita privata e familiare del ricorrente non va condotta sulla base di un giudizio di comparazione con la condizione di vita in cui il ricorrente verserebbe se tornasse nel Paese di origine, dovendosi tenere conto esclusivamente dei parametri contenuti nell'art. 19, co. 1.1, d.lgs.
286/1998; tale valutazione di integrazione riguardo la tutela della vita privata e familiare va condotta in modo complessivo ed unitario, considerando complessivamente gli elementi addotti dall'interessato, che non debbono essere soppesati singolarmente, in modo quindi atomistico, ma valutati globalmente nella loro reciproca interazione (Cass., sez. I, 31.3.2023, n. 9080).
La seconda parte dell'art. 19, comma 1.1, del d.lgs. 286 del 1998, attribuisce diretto rilievo all'integrazione sociale e familiare del richiedente in Italia, da valutare tenendo conto della durata del suo soggiorno, della natura e dell'effettività dei vincoli familiari, nonché dell'inserimento nel nostro Paese, senza che per una valutazione positiva di tale integrazione occorra necessariamente anche uno stabile radicamento lavorativo.
Nel caso di specie deve ritenersi sussistente un principio di integrazione lavorativa di in Pt_1 ragione della documentata condizione a partire dall'anno 2022 con plurimi contratti stagionali ma continuata sino ad oggi, allegando la percezione di redditi da lavoro dipendente realizzati nel corso degli anni.
Da ultimo, infatti, il ricorrente risulta essere stato occupato con contratto di lavoro come bracciante agricolo, già in essere per conto della Controparte_6 in dall'aprile 2024, con decorrenza dal 13.01.2025 al
[...]
30.04.2025 presso la sede di Isola della Scala (VR) e relative buste paga per il periodo aprile- settembre 2024 che dimostrano un incremento significativo della retribuzione mensile, che si attesta sui 1.300,00 euro (si vedano all.32 e 33 alle note conclusive del 20.01.2025), per un ammontare sicuramente idoneo a garantire al ricorrente autonomia sul territorio dello Stato.
6 Va richiamata la giurisprudenza di legittimità secondo cui l'integrazione deve valutarsi alla luce di ogni apprezzabile sforzo di inserimento nella realtà locale di riferimento, dimostrabile anche attraverso contratti di lavoro a tempo determinato (Cass., sez. I, 2.10.2020 n. 20240); la sola integrazione lavorativa può comportare il riconoscimento del diritto (Cass., sez. VI, 29.3.2022
n. 10130).
Non ostano all'accoglimento della domanda i precedenti di polizia e penali menzionati nel provvedimento impugnato, relativi a fatti di resistenza a pubblico ufficiale (art. 337 c.p.) e rifiuto delle generalità (art. 651 c.p.) commessi il 25.12.2018.
Ai sensi dell'art. 4, co. 3, III periodo, d.lgs. 286/1998 non è ammesso in Italia, fra le altre ipotesi, lo straniero che risulti condannato, anche con sentenza non definitiva, compresa quella adottata a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 c.p.p. per reati previsti dall'art. 380, co. 1 e 2, c.p.p., e cioè (tra gli altri) per reati puniti con la reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni (co. 1), nonché per reati di cui all'art. 582, nel caso di cui al secondo comma, secondo periodo, e agli articoli 583-bis e 583-quinquies c.p., ovvero per reati inerenti gli stupefacenti, la libertà sessuale, il favoreggiamento dell'immigrazione clandestina verso l'Italia e dell'emigrazione clandestina dall'Italia verso altri Stati o per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attività illecite ovvero per i reati previsti dalle disposizioni del titolo III, capo III, sezione II, della legge 22 aprile 1941, n. 633, relativi alla tutela del diritto di autore, e degli articoli 473 e 474 del codice penale, nonché dall'articolo 1 del decreto legislativo 22 gennaio 1948, n. 66, e dall'articolo 24 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.
Nel caso di specie non consta che sia intervenuta sentenza di condanna per i fatti indicati, i quali peraltro non rientrano in alcuna delle fattispecie indicate.
Deve pertanto ritenersi che l'allontanamento del ricorrente dal territorio nazionale sarebbe in contrasto con il suo diritto al rispetto della vita privata e familiare, tenuto conto che verrebbe interrotto il positivo percorso di integrazione sociale e lavorativa intrapreso e che il ricorrente dovrebbe tornare in un Paese, il Bangladesh, ove nonostante la presenza di legami familiari, non avrebbe alcuna garanzia di reperire un'attività lavorativa stabile e confacente ai bisogni personali e alle cure per la sua patologia psicotica.
Ne consegue che va accertato il diritto del ricorrente al rilascio di un permesso di soggiorno per motivi di protezione speciale e che gli atti vanno trasmessi al Questore per le determinazioni di competenza.
Restano assorbite le ulteriori questioni e domande proposte dal ricorrente.
*
7 3. Le spese di lite vanno compensate in ragione del fatto che il ricorso è stato deciso in ragione di elementi sopravvenuti alla proposizione del ricorso.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia definitivamente pronunciando, così provvede:
1. accoglie il ricorso, e, per l'effetto, accerta il diritto del ricorrente alla concessione del permesso di soggiorno per motivi di protezione speciale;
2. compensa le spese di lite;
3. riserva di liquidare con separato decreto i compensi del difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato.
Si comunichi.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del 20 marzo 2025.
Il giudice relatore
Vincenzo Ciliberti La Presidente
Alice Zorzi
8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Alice Zorzi Presidente dott. Tobia Aceto Giudice dott. Vincenzo Ciliberti Giudice relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di I grado iscritta al n. 10144 del ruolo generale dell'anno 2023 promossa con ricorso ai sensi dell'art. 19-ter del D. Lgs. n. 150/2011 depositato in data 17.07.2023 da:
(c.f. , codice codice ID Parte_1 C.F._1 C.F._2
TV0001284), con l'avv. Campostrini, ricorrente contro
, in persona del Ministro pro Controparte_1 tempore, con l'AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO DI VENEZIA, resistente avente ad oggetto: impugnazione del diniego del permesso di soggiorno per protezione speciale, trattenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI DELLE PARTI per il ricorrente: previa sospensione, inaudita altera parte, dell'efficacia del provvedimento di rigetto dell'istanza di rinnovo del permesso di soggiorno emesso dalla Questura di […]; CP_1
in via principale e nel merito: accertarsi e dichiararsi il diritto del ricorrente al riconoscimento della protezione speciale ex art 19 commi 1 e 1.1, del Testo Unico Immigrazione e all'art.32, comma 3, D.Lgs. 28 gennaio 2008 n.25; in via subordinata, riconoscere al ricorrente il diritto
1 Costituzionale di asilo ex art 10 Cost;
in estremo subordine, riconoscere il principio del non refoulement.
Per l'amministrazione resistente: respingere il ricorso perché infondato e rifusione delle spese.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente impugna il provvedimento Cat.A12/2023/Imm. del 13.06.2023 C.F._3
della Questura di notificato il 29.06.2023, che ha rigettato la sua istanza di rinnovo del CP_1 permesso di soggiorno per “casi speciali”, presentata il 04.01.2023.
Il provvedimento di diniego è stato espresso sulla base di un parere negativo reso in data
04.04.2023 dalla Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione
Internazionale di Bologna, Sezione di Forlì-Cesena, considerato che “il cittadino straniero ha presentato istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi umanitari ai sensi dell'art.
5, comma 6, del D.Lgs n. 286/1998 in data 10/01/2023; […] il richiedente non ha allegato alcuna documentazione inerente la propria integrazione sociale (in particolare sotto l'aspetto lavorativo e abitativo) e nemmeno riguardante il percorso terapeutico avviato al momento del riconoscimento del permesso umanitario in ragione della sua situazione problematica a livello psicologico” e, in particolare, ritenuto che, “alla luce delle dichiarazioni rese e dalla documentazione prodotta in sede di audizione, non ricorrano i presupposti di cui all'art. 19 commi 1 e 1.1 del Dlgs n. 286/1998 in quanto il richiedente non risulta essere a rischio espulsione o respingimento “verso uno Stato in cui lo straniero possa essere oggetto di persecuzione”, né a rischio di respingimento o espulsione o estradizione verso uno Stato in cui
“esistono fondati motivi di ritenere che lo stesso rischi di essere sottoposto a tortura o a trattamenti inumani e degradanti”, né sussistono “fondati motivi di ritenere che
l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della propria vita privata e familiare” tali da giustificare l'applicazione della residuale misura di cui all'art. 32 c.3 del D. Lvo 25/2008 come modificato dal D.L. del 21/10/2020 n. 130” (cfr. all.
4 comparsa di costituzione C.T.). Sono stati inoltre rilevati a carico del cittadino straniero un precedente provvedimento della Polizia in data 25.12.2018 (Comunicazione Notizia di Reato per Resistenza a P.U. ex art. 337 c.p.); un rifiuto di indicazioni sulla propria identità personale
(art. 651 c.p.) e una revoca delle misure di accoglienza in favore dello stesso da parte della
Prefettura di Treviso in data 30.11.2017 (cfr. ibidem).
Il ricorrente, con ricorso tempestivo depositato in data 17.07.2023, contesta la mancata considerazione della condizione del Paese d'origine, il Bangladesh, dell'attuale condizione di vita del ricorrente sul territorio dello Stato e della sua condizione sanitaria.
Il ricorrente ha allegato al ricorso:
2 - in riferimento al contratto di lavoro a tempo determinato come lavapiatti, stipulato Pt_2 con Sonam Sonamoni di Treviso, con decorrenza dall'11.01.2021 all'11.01.2022 (doc. 12);
- in riferimento al contratto di lavoro a tempo determinato come bracciante agricolo, Pt_2 stipulato con di ZU (VR), con decorrenza dall'18.01.2022 al Controparte_2
28.02.2022, prorogato al 31.05.2022 (doc. 13) e relative buste paga per il periodo gennaio- ottobre 2022 di circa 500,00 euro mensili (doc.14);
- certificazione unica dei redditi percepiti nell'anno 2022 da , pari ad euro Controparte_2
6.721,66 (doc.15);
- in riferimento al contratto di lavoro a tempo determinato come bracciante agricolo Pt_2
stipulato con di ZU (VR), con decorrenza dal 02.02.2023 al Controparte_3
31.03.2023, prorogato al 31.05.2023 (doc. 16) e relative buste paga per il periodo gennaio- marzo 2023 di circa 300,00 euro mensili, rilasciate sia da che da Controparte_2
(doc.17); Controparte_3
- diversa documentazione medica afferente alla diagnosi di natura psichica, risalente al 2019 e con successiva presa in carico in struttura sanitaria dell'azienda in data Parte_3
16.05.2023 (docc.18-21).
Nel corso del giudizio, con note autorizzate, sono stati prodotti:
- certificato medico rilasciato dall' contenente terapia Parte_4
farmacologica (doc.25);
- contratto di assunzione a tempo determinato stipulato con l'agenzia per il lavoro CP_4
di AR OC (VR) ed in favore dell'impresa utilizzatrice 3T con
[...] CP_5
decorrenza dal 23.11.2023 al 30.11.2023 e mansione di addetto al facchinaggio (doc.26);
- in riferimento al contratto di lavoro a tempo determinato come bracciante agricolo Pt_2
stipulato con la Controparte_6
di Isola della Scala (VR), con decorrenza dal 02.04.2024 al 31.07.2024, prorogato al 30.09.2024
(doc. 27) e relative buste paga per il periodo aprile-giugno 2024 di circa 900,00 euro mensili
(doc. 28);
- certificazione unica dei redditi percepiti nell'anno 2023 da , pari ad euro Controparte_3
2.602,08 (doc.29);
- certificazione unica dei redditi percepiti nell'anno 2023 da , pari ad euro Controparte_2
810,25 (doc.29);
- certificazione unica dei redditi percepiti nell'anno 2023 da , pari ad euro 260,34 CP_4
(doc.30);
- dichiarazione di ospitalità presso l'abitazione in Isola della Scala di proprietà di Pt_5
[..
[...] in comodato d'uso dal 07.05.2024 al 06.05.2024 (doc. 31);
[...]
- in riferimento al contratto di lavoro a tempo determinato come bracciante agricolo Pt_2
stipulato con la Controparte_6
di Isola della Scala (VR), con decorrenza dal 13.01.2025 al 30.04.2025 (doc. 32) e relative buste paga per il periodo aprile-settembre 2024 di circa 1.300,00 euro mensili (doc. 33);
- prenotazione visita medica di controllo fissata in data 28.01.2025 presso l' Parte_3
(doc. 34).
Con decreto del 15.09.2023 il Tribunale ha accolto l'istanza di sospensione degli effetti esecutivi del provvedimento impugnato.
Il si è costituito in giudizio in data 23.09.2024 e ha chiesto il rigetto del Controparte_1
ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. In via preliminare va osservato che oggetto del presente giudizio è l'accertamento dei presupposti della protezione speciale ex art. 19, co. 1.1., d.lgs. 286/1998. Ne consegue che sono irrilevanti i motivi di impugnazione attinenti alla protezione internazionale.
Pertanto, non hanno pregio nella presente sede le allegazioni relative alla situazione internazionale del Paese di origine del ricorrente, in quanto oggetto del presente giudizio è
l'accertamento del diritto al rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale, i cui presupposti attengono alla tutela della vita privata del richiedente con riferimento alla situazione sussistente nel territorio italiano.
Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità in costanza del regime precedente all'entrata in vigore del d.l. 113/2018 la protezione complementare ben può essere riconosciuta in ragione della condizione del Paese di origine. Può pertanto rilevare anche una situazione generalizzata di violazione di diritti umani ovvero di conflitto, ancorché di livello minore rispetto a quella rilevante per la concessione dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria;
tali fatti sono pur sempre da valutarsi comparativamente in rapporto all'integrazione del richiedente nel Paese di accoglienza. Tuttavia, l'allegazione da parte del richiedente della situazione generale del
Paese di provenienza deve pur sempre riguardare aspetti relativi alla vita precedente del richiedente protezione, tale da evidenziare una condizione di vulnerabilità soggettiva, che sostanzia la protezione complementare. Non possono pertanto ritenersi sufficienti né pertinenti allegazioni generiche sulla situazione del Paese di provenienza del richiedente in ordine alla privazione dei diritti fondamentali ovvero in ordine alla condizione di pericolosità interna che siano scollegate dalla situazione soggettiva dello stesso richiedente. Solo l'assolvimento di questo preciso onere di allegazione innesca, come necessaria conseguenza, l'obbligo di
4 cooperazione istruttoria del giudice del merito (Cass., sez. I, 4.8.2021 n. 22274).
Il principio può trovare applicazione anche con riferimento alla protezione speciale derivante dalla novella del d.l. 130/2020, dal momento che le due forme di protezione complementare, pur con differenze evidenti, si pongono in sostanziale continuità (Cass., sez. I, 18.5.2023
n.13759).
Nel caso di specie va rilevato che il ricorrente sia nel ricorso che nelle note scritte ha più volte richiamato i gravi problemi di sicurezza del Bangladesh connessi a diverse violazioni del diritto alla libertà di espressione e all'uso eccessivo della forza da parte della polizia.
Come così riferite, le condizioni del Paese d'origine non evidenziano ragioni di vulnerabilità del ricorrente e si risolvono sostanzialmente nella valutazione del periodo di cui all'art.14, lett.
b) e c), d.lgs. 251/2007, estraneo all'oggetto del presente giudizio.
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2. Giova precisare che, secondo la concorde ricostruzione delle vicende del ricorrente operata dalle parti, la sentenza della Corte d'appello di Venezia n. 1449/2020 ha riconosciuto al ricorrente il diritto al rilascio del permesso di soggiorno per protezione umanitaria;
a dispetto del dispositivo della sentenza e probabilmente per effetto dell'avvicendarsi delle novelle che hanno interessato la materia immigratoria a partire dal 2018, al ricorrente è stato rilasciato un permesso di soggiorno per “casi speciali”, con scadenza il 15.9.2022, di cui il ricorrente ha chiesto il rinnovo in data 4.1.2023.
Deve pertanto ritenersi che oggetto del presente giudizio, al di là della dicitura che reca il titolo di soggiorno di cui si chiede il rinnovo, è l'accertamento dei presupposti per il rinnovo del permesso di soggiorno per protezione speciale, fattispecie che, pur con differente disciplina, ha preso il posto della protezione umanitaria, come sopra indicato (Cass., sez. I, 18.5.2023
n.13759).
La materia appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario, come si ricava dall'art. 3, co. 1,
d.l. 13/2017.
Il ricorrente ha presentato domanda di rinnovo del permesso per motivi di casi speciali in data
04.01.2023; il presente giudizio è stato incardinato con ricorso depositato il 17.07.2023.
Nelle more della pendenza dell'intera procedura è entrato in vigore il d.l. 20/2023, che ha nuovamente introdotto modifiche alla disposizione da ultimo citata.
In forza delle disposizioni sulla disciplina del diritto intertemporale (art. 7, co. 2, d.l. 20/2023) deve ritenersi applicabile al caso di specie la disciplina della cd. protezione speciale contenuta nell'art. 19, co. 1.1, d.lgs. 286/1998, nella versione derivante dalle modifiche introdotte dal d.l.
130/2020 mentre sono influenti nel caso di specie le modifiche introdotte dall'ultima novella.
5 Tale disposizione, unitamente al successivo comma 1.2. del medesimo articolo, stabilisce che lo straniero abbia diritto a un permesso di soggiorno per protezione speciale quando, per quanto di interesse nella presente sede, sussistono fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, da valutarsi avendo considerazione della natura e dell'effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il Paese
d'origine.
Quanto alla situazione attuale di vita del ricorrente sul territorio nazionale si osserva quanto segue.
Secondo quanto chiarito dalla Corte di cassazione, la valutazione circa l'esigenza di tutela della vita privata e familiare del ricorrente non va condotta sulla base di un giudizio di comparazione con la condizione di vita in cui il ricorrente verserebbe se tornasse nel Paese di origine, dovendosi tenere conto esclusivamente dei parametri contenuti nell'art. 19, co. 1.1, d.lgs.
286/1998; tale valutazione di integrazione riguardo la tutela della vita privata e familiare va condotta in modo complessivo ed unitario, considerando complessivamente gli elementi addotti dall'interessato, che non debbono essere soppesati singolarmente, in modo quindi atomistico, ma valutati globalmente nella loro reciproca interazione (Cass., sez. I, 31.3.2023, n. 9080).
La seconda parte dell'art. 19, comma 1.1, del d.lgs. 286 del 1998, attribuisce diretto rilievo all'integrazione sociale e familiare del richiedente in Italia, da valutare tenendo conto della durata del suo soggiorno, della natura e dell'effettività dei vincoli familiari, nonché dell'inserimento nel nostro Paese, senza che per una valutazione positiva di tale integrazione occorra necessariamente anche uno stabile radicamento lavorativo.
Nel caso di specie deve ritenersi sussistente un principio di integrazione lavorativa di in Pt_1 ragione della documentata condizione a partire dall'anno 2022 con plurimi contratti stagionali ma continuata sino ad oggi, allegando la percezione di redditi da lavoro dipendente realizzati nel corso degli anni.
Da ultimo, infatti, il ricorrente risulta essere stato occupato con contratto di lavoro come bracciante agricolo, già in essere per conto della Controparte_6 in dall'aprile 2024, con decorrenza dal 13.01.2025 al
[...]
30.04.2025 presso la sede di Isola della Scala (VR) e relative buste paga per il periodo aprile- settembre 2024 che dimostrano un incremento significativo della retribuzione mensile, che si attesta sui 1.300,00 euro (si vedano all.32 e 33 alle note conclusive del 20.01.2025), per un ammontare sicuramente idoneo a garantire al ricorrente autonomia sul territorio dello Stato.
6 Va richiamata la giurisprudenza di legittimità secondo cui l'integrazione deve valutarsi alla luce di ogni apprezzabile sforzo di inserimento nella realtà locale di riferimento, dimostrabile anche attraverso contratti di lavoro a tempo determinato (Cass., sez. I, 2.10.2020 n. 20240); la sola integrazione lavorativa può comportare il riconoscimento del diritto (Cass., sez. VI, 29.3.2022
n. 10130).
Non ostano all'accoglimento della domanda i precedenti di polizia e penali menzionati nel provvedimento impugnato, relativi a fatti di resistenza a pubblico ufficiale (art. 337 c.p.) e rifiuto delle generalità (art. 651 c.p.) commessi il 25.12.2018.
Ai sensi dell'art. 4, co. 3, III periodo, d.lgs. 286/1998 non è ammesso in Italia, fra le altre ipotesi, lo straniero che risulti condannato, anche con sentenza non definitiva, compresa quella adottata a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 c.p.p. per reati previsti dall'art. 380, co. 1 e 2, c.p.p., e cioè (tra gli altri) per reati puniti con la reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni (co. 1), nonché per reati di cui all'art. 582, nel caso di cui al secondo comma, secondo periodo, e agli articoli 583-bis e 583-quinquies c.p., ovvero per reati inerenti gli stupefacenti, la libertà sessuale, il favoreggiamento dell'immigrazione clandestina verso l'Italia e dell'emigrazione clandestina dall'Italia verso altri Stati o per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attività illecite ovvero per i reati previsti dalle disposizioni del titolo III, capo III, sezione II, della legge 22 aprile 1941, n. 633, relativi alla tutela del diritto di autore, e degli articoli 473 e 474 del codice penale, nonché dall'articolo 1 del decreto legislativo 22 gennaio 1948, n. 66, e dall'articolo 24 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.
Nel caso di specie non consta che sia intervenuta sentenza di condanna per i fatti indicati, i quali peraltro non rientrano in alcuna delle fattispecie indicate.
Deve pertanto ritenersi che l'allontanamento del ricorrente dal territorio nazionale sarebbe in contrasto con il suo diritto al rispetto della vita privata e familiare, tenuto conto che verrebbe interrotto il positivo percorso di integrazione sociale e lavorativa intrapreso e che il ricorrente dovrebbe tornare in un Paese, il Bangladesh, ove nonostante la presenza di legami familiari, non avrebbe alcuna garanzia di reperire un'attività lavorativa stabile e confacente ai bisogni personali e alle cure per la sua patologia psicotica.
Ne consegue che va accertato il diritto del ricorrente al rilascio di un permesso di soggiorno per motivi di protezione speciale e che gli atti vanno trasmessi al Questore per le determinazioni di competenza.
Restano assorbite le ulteriori questioni e domande proposte dal ricorrente.
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7 3. Le spese di lite vanno compensate in ragione del fatto che il ricorso è stato deciso in ragione di elementi sopravvenuti alla proposizione del ricorso.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia definitivamente pronunciando, così provvede:
1. accoglie il ricorso, e, per l'effetto, accerta il diritto del ricorrente alla concessione del permesso di soggiorno per motivi di protezione speciale;
2. compensa le spese di lite;
3. riserva di liquidare con separato decreto i compensi del difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato.
Si comunichi.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del 20 marzo 2025.
Il giudice relatore
Vincenzo Ciliberti La Presidente
Alice Zorzi
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