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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 12/06/2025, n. 1041 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1041 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 14756/2023 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in Camera di ConIGlio, composto dagli Ill.mi ORi:
Dott. Alberto Tetamo Presidente rel.
Dott. Isabella Messina Giudice
Dott. Chantal Dameglio Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento ex art. 473 bis 51 c.p.c. iscritto al n. r.g. 14756/2023 promossa da:
, (C.F. elettivamente domiciliato in Corso Carlo e Nello Parte_1 C.F._1 Rosselli 99/1 presso lo studio dell'avv. BOLDINI DAVIDE che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
e
, (C.F. ) elettivamente domiciliato in Via Cernaia Controparte_1 C.F._2
27 TORINO presso lo studio dell'avv. SERGI FEDERICA che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero,
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente: come da ricorso, nonché note ex art. 473 bis.28 cpc
Piaccia all'Ill.mo Giudice adito, rigettata ogni domanda o eccezione avversaria, In via preliminare ordinare
i provvedimenti temporanei e urgenti che ritenga opportuni nell'interesse delle parti e del figlio ai sensi dell'art. 473 bis 22 c.p.c. In via istruttoria: • ammettere i capitoli di prova indicati in premessa con i nn. da 1
a 33 da intendersi preceduti dalla rituale formula “vero che” per interrogatorio formale e testi. Si indicano sin da ora quali testimoni: a) la IG.ra residente in [...]su tutti i capitoli di prova b) il IG. Tes_1 residente a [...] su tutti i capitoli di prova c) il IG. residente in [...] su tutti i capitoli di prova d) la IG.ra residente in [...]su tutti i capitoli di prova e) Testimone_4 il IG. residente in [...]su tutti i capitoli di prova. Testimone_5
• disporre ex art. 473 bis 25 c.p.c. consulenza psicologica d'ufficio su caratteristiche e profili di personalità delle parti che incidono direttamente sulle loro capacità genitoriali.
• nominare ex art. 473 bis 26 c.p.c. uno o più ausiliari per intervenire sulle parti al fine di superare i conflitti, fornire ausilio per i minori e agevolare la ripresa o il miglioramento delle relazioni tra loro.
• disporre ex art. 473 bis 27 c.p.c. l'intervento dei servizi sociali o sanitari. In via principale:
• accertate le gravi inadempienze e gli atti pregiudizievoli compiuti dalla IG.ra per l'effetto: Controparte_1
• modificare i provvedimenti in vigore disponendo che venga affidato congiuntamente a entrambi i Per_1 genitori con collocazione prevalente presso la madre e che il padre possa vederlo e tenerlo con sè:
➢ a settimane alterne dal venerdì, orario di fine delle lezioni o di fine lavoro, al lunedì mattina con accompagnamento presso l'abitazione materna o presso l'istituto scolastico;
➢ tutte le settimane dal mercoledì, orario di fine delle lezioni o di fine lavoro, al mattino successivo con accompagnamento presso l'abitazione materna o presso l'istituto scolastico;
➢ ad anni alterni, indipendentemente dal giorno della settimana, il 9 maggio (compleanno di ); il 9 Per_1
maggio 2024 con il padre;
➢ tutti gli anni, indipendentemente dal giorno della settimana, il 18 gennaio (compleanno del IG. e Pt_1
il 19 marzo (festa del papà);
➢ per le vacanze natalizie ad anni alterni dal 25 al 30 dicembre o dal 31 dicembre al 6 gennaio;
il 24 dicembre con il genitore con cui trascorre il secondo periodo;
➢ per le vacanze Pasquali la metà del tempo (alternando tra i genitori il giorno di Pasquetta);
➢ per le vacanze di Carnevale la metà del tempo;
➢ durante la chiusura delle scuole per il periodo estivo la metà del tempo, comprensivo di tre settimane di ferie di cui due consecutive tra giugno, luglio, agosto e settembre, in date da concordare entro la fine di maggio;
➢ disponendo che, in caso di malattia o altri impedimenti, il tempo non goduto dovrà essere recuperato in periodo da concordare entro 7 giorni dall'impedimento e
➢ disponendo che il padre contribuisca al mantenimento del figlio per il tempo che trascorre con la madre versando alla stessa la somma di € 150,00 mensili per dodici mensilità da rivalutarsi annualmente secondo
l'indice ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo d'intesa fra magistrati e avvocati del Tribunale di Torino sulle spese per i figli in materia di separazione, divorzio e procedimenti ex art. 316
c.c. del 15/03/2016.
• ammonire la IG.ra Controparte_1
• individuare ai sensi dell'articolo 614 bis la somma di denaro dovuta dalla IG.ra per ogni violazione CP_1
o inosservanza successiva ovvero per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del provvedimento • condannare la IG.ra al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria, da un minimo di 75 CP_1 euro a un massimo di 5.000 euro, a favore della Cassa delle ammende
• condannare la IG.ra al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non, subiti dal IG. da CP_1 Pt_1 liquidarsi anche in via equitativa
• condannare la IG.ra al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non, subiti dal figlio CP_1 Pt_2
In ogni caso: con vittoria delle spese e degli onorari giudizio, oltre IVA, CPA e rimborso forfetario.”
[...]
Per parte resistente: come da comparsa, nonché note ex 473 bis.28 cpc
“Voglia l'Ill.mo Tribunale Adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione In via preliminare:
- Disporre l'ascolto del minore ai sensi e per gli effetti dell'art. 473 bis 5 c.p.c; In via Parte_2 principale nel merito:
- Respingere, in quanto infondate per le motivazioni di cui in narrativa, tutte le domande formulate dal ricorrente e di conseguenza disporre l'affidamento del minore in via esclusiva alla madre, presso Per_1 cui manterrà la residenza anagrafica e dimora abituale, rimettendo altresì alla madre le decisioni di maggiore interesse inerenti al figlio;
- Disporre che il padre possa incontrare il figlio minore secondo la volontà di quest'ultimo e secondo le modalità che il Servizio Sociale incaricato valuterà opportune nell'interesse esclusivo del minore, sino a disporre la modalità di incontro protetta in luogo neutro alla presenza di un educatore;
- Disporre la prosecuzione della presa incarico del minore e del nucleo familiare da parte del Servizio Sociale territorialmente competente e della NPI/Psicologia dell'età evolutiva di Via Alassio - Torino;
- Disporre in capo al IGnor l'obbligo di contribuire al mantenimento del minore nella misura Pt_1 Per_1 di € 590,00 (quale importo previsto nel decreto n. 1700/2015 rivalutato all'attuale indice ISTAT), somma rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT oltre al 60% delle spese straordinarie come da Protocollo
d'Intesa. In via di strettissimo subordine nel merito:
- Ove il Tribunale lo ritenesse opportuno e idoneo, confermare l'affidamento condiviso del minore Per_1 confermando la collocazione del medesimo presso la casa materna.
- Disporre che il padre possa incontrare il figlio , secondo le volontà/inclinazioni del minore e le Per_1 indicazioni dei Servizi incaricati e attivi sul nucleo.
- Confermare in punto mantenimento del minore in capo al padre la somma di € 500,00 rivalutabili annualmente secondo gli indici Istat oltre al 60% delle spese straordinarie come da protocollo;
In via istruttoria:
- Disporre il monitoraggio del Servizio Sociale e di NPI/Psicologia dell'Età evolutiva territorialmente competente ai sensi e per gli effetti dell'art. 473 bis 27 c.p.c. al fine di riferire sul nucleo e presidiare gli incontri tra padre e figlio;
- Disporre, se ritenuto opportuno, consulenza tecnica d'ufficio volta all'accertamento diagnostico, in merito alla struttura di personalità dei genitori - esprimendosi anche in merito ad eventuali tratti patologici – sulle loro competenze e capacità genitoriali nonché sulle condizioni psicofisiche ed evolutive del minore anche con riferimento alla qualità della Per_1 relazione instaurata con la madre e con il padre;
- Disporre l'acquisizione degli atti ex art. 210 c.p.c. del procedimento aperto presso il Tribunale per i Minorenni di Torino riguardante il minore Parte_2 nonché degli atti del procedimento aperto presso il Tribunale di Torino sezione Penale RGNR Mod. 21
4962/2023 nonché del procedimento penale aperto presso il Tribunale di Torino, sezione penale, RGNR Mod.
21 6563/2023;
- Ordinare ai sensi dell'art. 210 c.p.c. che il IGnor esibisca in giudizio: a. Gli estratti conto dei Parte_1 conti correnti a lui intestati e cointestati con terze persone con movimentazione gli ultimi tre anni ovvero degli anni 2021-2022-2023 finalizzato a prendere visione degli accrediti e dei movimenti in uscita;
b. Gli estratti conto delle carte di credito, bancomat e carte prepagate in uso al IGnor con movimentazione Parte_1 degli ultimi tre anni ovvero degli anni 2021-2022-2023 finalizzato a prendere visione degli accrediti e dei movimenti in uscita;
c. Contratto di lavoro e ultime sei buste paga;
- Rigettare i capitoli di prova di parte ricorrente le circostanze esposte risultano essere tutte contestate documentalmente ed in ogni caso irrilevanti, generici ed estremamente valutativi. –
Ammettere prova per interpello e testi sui seguenti capitoli, epurati da eventuali giudizi o frasi di cognizioni, proceduti dalla locuzione “vero che”, con riserva di ulteriormente dedurre, articolare, formulare istanze, produrre e concludere alla stregua delle difese avversaria: 1) Gli anni della convivenza more uxorio e successivamente gli anni della separazione dal 2014 ad oggi sono stati caratterizzati da una conflittualità tra le parti dovuta al comportamento aggressivo e violento da parte del IGnor verso la IGnora Pt_1 CP_1
2) Il IGnor anche dopo la cessazione della convivenza more uxorio ed ancora oggi ha un Pt_1 comportamento aggressivo verbale e svalutante della figura genitoriale;
3) Nel corso degli anni precedenti ed in particolare dal 2019 il minore esprimeva alla madre e ai nonni il suo rifiuto nel vedere il padre e Per_1 Tes_ di recarsi presso la casa di questi;
4) I rapporti con la famiglia del IGnor (la IGnora e le di lei Pt_1 figlie), ivi compresi i nonni e gli zii paterni, sono distaccati e limitati alle frequentazioni del minore con il padre;
5) I rapporti tra e i nonni materni, sin dalla nascita, sono caratterizzati da profondo amore e Per_1 fiducia. 6) Le comunicazioni telefoniche tra il padre e il figlio a mezzo dell'utenza telefonica si sono attivate
a seguito della comunicazione dell'Avv. Cucinotta nell'ottobre del 2019; 7) Dal mese di febbraio 2019 al mese di ottobre 2019 il minore trascorreva la giornata infrasettimanale con il padre, ovvero il mercoledì pomeriggio sino a cena senza pernottamento e i weekend alternati dal venerdì dall'uscita da scuola sino alla domenica sera per volontà del padre stesso;
8) Il padre, il più delle volte, delegava la moglie al Tes_1 prelevamento del minore presso la casa della madre o presso i nonni materni nei giorni di sua spettanza 9) In data 1.3.2023 il minore incontrava il padre alle ore 18.30 con prelevamento presso la casa Parte_1 della madre per trascorre con lui il giorno infrasettimanale di spettanza quando veniva riportato a casa della madre, 10) In data 3.3.2023 leggeva il messaggio inviato dal IGnor alle ore 21:29 “Domani Per_1 Pt_1 Pers mattina quando vengo a prendere ti lascerò ed . Il tempo è scaduto. Devi fare ciò che vuoi Per_3 Per_4 dei tuoi due gatti...io ho per fortuna una coscienza e in gattile non li porterò mai. Ma sono certo che tu riuscirai senza rimorso emerita donna di merda. Che siete al palazzetto non me ne foste un cazzo. Domattina non Per opporre la minima resistenza... prendi i gatti e muta!!!! È solo un suggerimento! Mi conosci! Di pure ad che ci vediamo domattina alle 10.20 circa come al solito. Sono cerro che hai perfettamente capito il mio stato
d'animo e pertanto farai ciò è giusto!” 11) A seguito della lettura del messaggio di cui al capo precedente il minore esprimeva la propria volontà di sospendere gli incontri con il padre in modo temporaneo;
12) In data
4.3.2023 il IGnor senza il consenso della IGnora accedeva al pianerottolo dell'abitazione Pt_1 CP_1 questa vive con il figlio e dopo aver costato l'assenza della IGnora a casa abbandonava i gatti di fronte alla porta di casa mandando ulteriori messaggi dal tenore aggressivo;
13) In data 3.3.2023 la IGnora CP_1 visto il messaggio di cui al capo 10 decideva di recarsi insieme al minore a casa della IGnora Per_1
; 14) Il IGnor sin dall'inizio del ciclo scolastico del minore ha omesso Persona_5 Pt_1 Per_1 di aver contatti con gli insegnanti evitando di recarsi ai colloqui individuale. 15) Sin dalla nascita del minore il IGnor ha delegato la IGnora alle cure mediche del figlio, ai rapporti con il pediatra e ai Pt_1 CP_1 rapporti con gli insegnati di scuola di;
16) In occasione del 11.06.2023 il minore alla vista Per_1 Per_1 del padre nei pressi della casa ove vive con la madre è fuggito rifugiandosi nel portone gridando le parole
“mamma scappa che c'è papà!” rifiutandosi di vedere il padre. 17) In occasione dell'evento del 11.06.23 erano presenti i IGnori e il IGnor 18) A seguito dell'interruzione dei rapporti Persona_6 CP_2 tra il minore e il IGnor a far data dal 29.03.2023, la IGnora nei giorni di spettanza di visita Pt_1 CP_1 del padre richiedeva la presenza di soggetti terzi in casa o nei luoghi frequentati dal minore per una tutela personale e del minore;
19) In occasione degli accadimenti di cui ai capitoli di prova precedenti ed Per_1 in occasione dell'evento del 02.06.2023 il minore ha manifestato la presenza di TIC agli occhi con spalancamento e movimenti nervosi;
20) A seguito dell'interruzione dei rapporti tra il padre e il minore questi ha iniziato ad essere più concentrato a livello scolastico e sportivo con risultati didattici positivi e il venir meno dell'irrequietezza fisica da sempre segnalata alla madre dagli insegnati;
Si indicano a testimoni i seguenti soggetti:
- RA residente in [...], su tutti i capitoli di prova;
Testimone_6
- OR residente in [...], su tutti i capitoli di prova;
Testimone_7
- OR residente in [...]su tutti i capitoli di prova;
- OR , residente CP_2 Testimone_8 in Torino, su tutti i capitoli di prova;
- RA , residente in [...], su tutti i capitoli di Persona_5 prova;
- RA , residente in [...]sul capitolo n. 14 e 15; Con vittoria di spese ed onorari di Persona_6 causa, spese generali, oltre oneri accessori come previsto per Legge.
Si richiede altresì la condanna del ricorrente ex art.96, primo e terzo comma, c.p.c. al pagamento della somma che l'Ill.mo Giudice vorrà liquidare equitativamente ex art.1226 cod. civ, stante consapevolezza di parte ricorrente dell'infondatezza della domanda proposta visto il già attivo intervento del SS competente e
NPI/psicologia dell'età evolutiva totalmente celato nel ricorso introduttivo”
Per il P.M.: non ha precisato.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il minore è nato dalla relazione tra e , non Per_1 Parte_1 Controparte_1 coniugati, i quali hanno cessato la convivenza per incompatibilità di carattere.
Con decreto n. 1700/2015 del 21-29/12/2015 il Tribunale di Torino ha pronunciato la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale.
Con ricorso depositato il 14/06/2023 ha chiesto al Tribunale la modifica del Parte_1 provvedimento lamentando di essere ostacolato, dalla IG.ra nell'esercizio del diritto di CP_1 visita. Chiedeva quindi di disporsi una modifica quanto alla determinazione del regime di visita padre
- figlio e alla previsione di un minore contributo, pari ad euro 150,00, per il suo mantenimento, oltre il 50% delle spese straordinarie;
domandava inoltre di ammonire la IG. Controparte_1 oltre che la condanna al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria a favore della Cassa delle ammende e al risarcimento danni patrimoniali e non subiti da parte ricorrente oltre che dal minore, con vittoria delle spese.
Con memoria depositata il 3/10/2023 si è costituita e ha contestato la Controparte_1 ricostruzione in fatto di parte ricorrente, sostenendo la non obbligatorietà degli incontri padre figlio stante il rifiuto da parte del minore. Ha domandato di disporsi anzitutto l'ascolto del minore, l'affidamento esclusivo del minore, un calendario di visite padre-figlio secondo volontà del minore, la presa in carico da parte dei servizi e se opportuno la consulenza tecnica, e il contributo al mantenimento rivalutato, pari ad euro 590,00, oltre il 60% delle spese straordinarie.
Nelle more del procedimento pervenivano le relazioni sociali.
All'udienza del 19/10/2023 comparivano personalmente le parti con i difensori e all'esito il giudice relatore, visto l'art. 473 bis. 22 cpc, disponeva la presa in carico della situazione da parte dei servizi, disponeva l'acquisizione degli atti del procedimento penale (rgnr 6563/2023 e 4962/2023 istanza da indirizzarsi al PM titolare dott.ssa Delia Boschetto) e fissava udienza per il prosieguo.
La Procura della Repubblica faceva pervenire la documentazione richiesta (nella specie, allegava richiesta di archiviazione).
Con istanza del 5/12/2023 parte resistente domandava la sospensione degli incontri in luogo neutro padre- figlio, stante il manifesto rifiuto del minore ad incontrare l'altro genitore.
Il giudice relatore autorizzava la sospensione degli incontri padre-figlio.
Nelle more perveniva anche la relazione ASL psicologia.
All'udienza del 7/02/2024 comparivano le parti e i difensori, i quali venivano nuovamente ascoltati;
all'esito il giudice relatore si riservava.
Con ordinanza del 4/3/2024 nominava CTU, dott. , e fissava udienza per il Persona_7 prosieguo. L'udienza subiva un breve rinvio sia per errori informatici nella trasmissione della nomina
(pec) sia per impedimenti personali della consulente nominata.
All'udienza del 23/04/2024 la CTU dott.ssa prestava il giuramento, Giudice relatore Persona_7 assegnava termine per il deposito della relazione, per le osservazioni delle parti nonché per brevi repliche della CTU Parte ricorrente si riservava di nominare CT, mentre, parte resistente nominava
CT dott. . Il Giudice relatore, quindi, fissava udienza per esame al 16/10/2024. Persona_8 Perveniva relazione del CTU e all'udienza del 16/10/2024 comparivano i rispettivi difensori, i quali domandavano udienza di precisazione delle conclusioni in forma cartolare e, in subordine, parte resistente domandava l'ascolto del minore.
Il giudice relatore, pertanto, ritenuto superfluo l'ascolto di , già sentito in sede di CTU fissava Per_1 termini ex art 473 bis. 28 cpc.
Nelle more pervenivano memorie difensive delle parti.
Con ordinanza del 5/2/2025 il giudice relatore rimetteva la causa al collegio per la decisione.
***
Premesso che la causa può essere definita senza necessità di ulteriore attività istruttoria, in quanto superflua, oggetto del ricorso è costituito dal risalente provvedimento del Tribunale di Torino del
21/12/2015 che regolava affidamento, in regime di condivisione, e dettagliatamente il diritto di visita del padre relativamente al figlio che all'epoca degli accordi aveva meno di tre anni. Per_1
La richiesta di modifica, accompagnata da alcune istanze di provvedimenti sanzionatori nei confronti della madre, è motivata dal desiderio paterno di estendere i tempi di permanenza con il figlio, nel frattempo cresciuto, a suo dire osteggiato dalla madre
La diversa ricostruzione materna, tesa invece a dimostrare l'autonomo rifiuto del figlio della figura paterna, ha imposto l'approfondimento di indagine, sostanziatosi nell'espletamento di una CTU, ai cui esiti il ricorrente (a differenza della madre) ha finalmente aderito.
Il collegio ritiene, invero,di far proprie le condivisibili conclusioni del CTU che qui di seguito si riportano:
“La scrivente, esaminati gli atti e i documenti di causa civile, ascoltati i genitori, il compagno della mamma e la moglie del papà, la nonna materna, le maestre, i servizi sociali, le psicologhe della madre e del minore, osservato e ascoltato il minore da solo e con i genitori, confrontatasi Per_1
con la CT dott.ssa , rilevata la criticità attualmente esistente ed espressa dal minore Persona_8
nella relazione con il papà, ritiene che, allo stato attuale, gli interventi di supporto individuale, psicologico e/o educativo, per quanto utili a livello personale, non possano essere sufficienti per consentire un graduale riavvicinamento del bambino al padre, come dimostrato dai vari percorsi attivati fino ad ora. Allo stesso modo, si ritiene che un intervento basato sulla mediazione familiare non sia sufficiente per modificare gli attuali meccanismi relazionali disfunzionali tra i genitori, che incidono sulla percezione del minore e determinano l'attuale rifiuto del padre da parte di . Per_1
Si conIGlia, quindi di: • mantenere l'affidamento congiunto • attivare, in modo urgente, un percorso di psicoterapia familiare (psicoterapia sistemico-relazionale), che includa inizialmente la coppia genitoriale e successivamente il minore con i genitori. • Mantenere un sostegno psicologico individuale per , conIGliando una attiva collaborazione tra lo psicologo del minore e lo Per_1 psicoterapeuta che seguirà la coppia genitoriale. • Mantenere il supporto dell'educatrice, attualmente in atto, anche con alcune ore di presenza a casa della mamma e in attività da svolgere fuori dal contesto del servizio sociale, che rispondano agli interessi del minore e che ne siano da stimolo (musei, biblioteche, parchi, eventi musicali ecc), in cui coinvolgere anche la mamma e, non appena possibile, il papà. • Proseguire gli interventi sul rinforzo della capacità genitoriali per entrambi i genitori”.
Si noti come l'indagine del CTU sia stata ampia, avendo coinvolto tutte le figure di riferimento del bambino, congruamente motivata, e sostanziatasi, anche, in un'osservazione diretta, da solo e con i genitori, del minore oramai dodicenne – il cui ascolto anche per le ragioni espresse nella relazione dei Servizi Sociali, sarebbe sinanche pregiudizievole - i cui tratti è utile richiamare e, in quelli salienti, graficamente evidenziare.
è un bambino di dieci anni curato nell'aspetto e piuttosto formale nella modalità di Per_1
relazione, adultizzato. Ha un eloquio decisamente forbito per la sua età, di cui è consapevole e ne va fiero. Utilizza una modalità di comunicazione piuttosto distanziante sul piano emotivo, sbadiglia spesso, soprattutto di fronte a domande più inerenti alla capacità riflessiva, sulle proprie ed altrui emozioni, aspetto che evidenzia da una parte il bisogno di prendere le distanze dal piano emotivo e dall'altra la sua fatica quando viene posto di fronte a domande dirette sul piano relazionale.
ha vissuto gli incontri con la scrivente, come quelli con gli operatori dei servizi, come un Per_1
momento stressante e faticoso per lui, sostenuto in questa lettura dalla mamma, che ha espresso la stessa sensazione con la scrivente e con i vari operatori.
Il supporto fin qui offerto non è stato vissuto come un aiuto, quanto piuttosto come una “cura”, che l'ha stancato molto, l'ha intristito e reso più nervoso.
Questo aspetto è stato evidenziato anche dalle insegnanti, oltre che dagli operatori del servizio di psicologia.
Descrive la sua vita in modo positivo e sembra che il suo unico motivo di sofferenza sia il rapporto con il padre, la cui interruzione lo fa sentire molto più sereno, motivo per cui non vuole riprendere i contatti con lui.
Posto di fronte a domande dirette su ciò che gli abbia causato sofferenza o disagio, il bambino risponde facendo riferimento a momenti poco contestualizzati nel tempo, tendenzialmente lontani e poco strutturati nel racconto.
Sostiene di aver sofferto molto perché impossibilitato, nel contesto paterno, ad esprimersi liberamente, per paura di essere sgridato, motivo per cui avrebbe sempre indossato una maschera quando era con il padre, in modo da non dare adito a litigate o sgridate. Ammette di non essere mai stato sgridato o maltrattato, anche verbalmente, dal padre, ma di avere sempre temuto che ciò potesse accadere, a causa dell'esposizione a frequenti e violenti litigi a cui avrebbe assistito tra il padre e la moglie. Ammette che il padre non abbia avuto reazioni aggressive verso di lui o verso le figlie della IG.ra , ma questo non ha ridotto il suo timore che Tes_1
potesse accadere. Lamenta di non aver mai fatto nulla, o poco, da solo con il padre e di essersi sempre dovuto adattare ad essere inserito nel contesto familiare paterno, in cui si sentiva poco ascoltato
(anche se dice che lui non esprimeva mai le sue opinioni) ed in cui anche una regola piuttosto comune
(“prima fai i compiti e poi usciamo”) viene vissuta dal bambino come un'imposizione illogica.
Posto di fronte alla contraddizione del non essersi mai sentito ascoltato, quando è lui ad ammettere di non aver mai espresso ciò che pensava, risponde che una volta aveva provato a dire ciò che voleva fare ma avevano fatto altro. Tutto ciò che accadeva nel contesto paterno viene criticato, diventa tutto negativo, mentre nel contesto materno tutto appare positivo, anche se poi di fatto racconta che facevano le stesse cose (prevalentemente giri nei centri commerciali o passeggiate).
L'unica differenza sembra essere il fatto che nel contesto materno si sente al centro dell'attenzione ed i suoi desideri vengono spesso accontentati, mentre in quello paterno doveva adattarsi alle eIGenze di altre persone.
Un altro aspetto che motiva per il distacco dal padre è l'uso di parolacce da parte del padre Per_1
e della moglie, oltre che le frequenti litigate tra i due e l'aver sentito il padre e la IG.ra riferirsi Tes_1
alla madre con termini offensivi.
Racconta che lui riportava tutto alla mamma e seguivano litigate anche tra lei ed il padre.
Il bambino sembra essersi sentito molto al centro dei conflitti tra i genitori, che spesso derivavano dalle telefonate che la madre faceva al lunedì mattina, per “correggere” le varie situazioni che il figlio le aveva riferito. , che ha indubbiamente patito il doversi adattare a modalità Per_1
relazionali così differenti, ha preso posizione sempre a favore della madre, nei loro conflitti, perché la mamma è, da sempre, il genitore di maggior riferimento e perché l'ha sentita come quella che più si adattava alle sue necessità.
Ciò che colpisce nella narrazione del minore è la totale svalutazione dei momenti vissuti con il padre (tuttavia le insegnanti raccontano che l'anno scorso raccontava aneddoti divertenti vissuti con il papà, in cui mostrava di sentirsi a suo agio) ed il fatto che tutte le espressioni di disprezzo nei confronti del padre e del suo nucleo familiare avvengono senza alcun senso di colpa, anche se ha trascorso diversi anni di esperienze con loro, anzi l'intero nucleo familiare viene Per_1
ugualmente rifiutato dal minore. Sembra non vi sia nessuna forma di affetto o di mancanza nei confronti del padre e non compare nessuna capacità riflessiva su ciò che il IG. può provare Pt_1
in questa situazione. Nei confronti della madre, dichiara di avere con lei un buon rapporto, in cui tutto appare Per_1
positivo; tuttavia, anche in questa relazione non emergono episodi IGnificativi, che sostengano le sue dichiarazioni. In altre parole, si osserva una narrazione semantica (“con la mamma mi sento bene sotto tutti gli aspetti”) che non coincide con la memoria episodica (descrizione di momenti condivisi in cui emerga il suo sentirsi bene), situazione che caratterizza l'attaccamento evitante.
Quando il contesto richiama la problematica del rapporto con il padre, si scherma Per_1
dietro un atteggiamento di rifiuto, con emozioni prevalenti di rabbia e tristezza che, non riuscendo a gestire, lo portano ad una chiusura emotiva e ad una inaccessibilità comunicativa.
Rispetto al contesto familiare allargato, mostra un buon attaccamento con la nonna materna, Per_1
che riesce a descrivere con contenuti affettivi ed alcuni brevi episodi che mostrano la sua presenza nella vita del minore. Non emergono altre figure di riferimento IGnificative.
In sintesi, manifesta una IGnificativa sofferenza, legata alla situazione familiare, che Per_1
l'ha portato verso una rottura del rapporto con il padre, con un atteggiamento oppositivo e di rifiuto verso qualsiasi tentativo di riconciliazione. Il bambino non riesce a motivare le ragioni del suo astio, se non in modo piuttosto superficiale. È parere della scrivente che le ragioni vadano cercate, da una parte, nel rapporto con il padre, che negli anni non è riuscito a creare una relazione basata sulla fiducia e sul senso di sicurezza con il bambino e che non è stato sufficientemente protettivo nei suoi confronti, esponendolo a frequenti ed accese litigate con la moglie, a cui ha assistito Per_1
e che l'hanno turbato. Dall'altra, il rapporto molto intenso con la mamma, per lui principale riferimento affettivo, e la sua percezione della madre come una persona che è stata maltrattata dal padre e insultata da lui e dalla compagna (“la insultavano in tutti i modi immaginabili” secondo colloquio con ). Per_1
Con queste premesse, l'assenza di una comunicazione serena tra i genitori e la loro continua conflittualità, hanno fatto sì che si schierasse completamente dalla parte della mamma, Per_1
arrivando ad una scissione dicotomica tra i due mondi, materno e paterno, del bambino.
Ha iniziato a soffrire molto per questa frattura dentro di sé, che l'ha portato ad estraniarsi nel contesto paterno, a mettere quella che lui definisce una maschera, in quel contesto diventava “un burattino” impossibilitato ad esprimere il suo disaccordo su tanti aspetti, per timore delle stesse reazioni aggressive a cui aveva tante volte assistito. A casa della mamma, poteva essere sé stesso, veniva seguito, accontentato ed ascoltato, sentendosi al centro del mondo della mamma. Si ritiene che questa rottura debba essere letta come un meccanismo difensivo e che abbia, in qualche modo, permesso ad di mantenere una sua integrazione interna, a prezzo della perdita di un rapporto affettivo Per_1
importante per lui. La mamma, in questa situazione, ha mantenuto un atteggiamento di passiva accettazione, apparentemente collaborante con gli operatori del servizio e con la scrivente, ha comunque trasmesso al figlio la convinzione che lei fosse d'accordo con questa rottura e che, per il bambino, il rapporto con il padre fosse una fonte di sofferenza: questo elemento non è una percezione della scrivente, ma deriva da dichiarazioni sia della mamma sia di nei colloqui. Ugualmente, Per_1
la mamma ha trasmesso a una lettura di fatica, di stress e pesantezza, di tutti gli interventi Per_1
fatti con lui e con lei, che avevano come obiettivo, più o meno dichiarato, la ripresa degli incontri con il padre. Questo ha rinforzato la convinzione del bambino rispetto al rifiuto del padre ed il suo scarso coinvolgimento in interventi che ritiene inutili, perché non lo porteranno a cambiare il suo desiderio”.
*
Considerate le questioni controverse, osserva il collegio come l'esclusività dell'affidamento invocata dalla madre, a dispetto delle conclusioni del CTU che ha suggerito il mantenimento della condivisione, porterebbe inevitabilmente ad una progressiva e ineludibile estromissione paterna dal ruolo genitoriale che il è invero teso, pur con evidenti difficoltà, a recuperare. E ciò tanto più Pt_1
nella situazione attuale in cui la madre – le cui capacità genitoriali non sono in discussione – ha costituito, come del resto il padre, un nuovo nucleo con rischio di confusione dei ruoli quanto mai concreto, anche alla luce di quanto riportato nella relazione dei Servizi rispetto alla intima relazione di con il compagno della mamma. A ciò aggiungasi che, sebbene il CTU abbia segnalato Per_1 alcune criticità nelle funzioni genitoriali paterne, il mostra nei confronti del figlio “un Pt_1 genuino affetto”, ed è sinceramente voglioso di recuperare la relazione talchè l'esclusività sarebbe per lui gravemente penalizzante (“…Rispetto alle funzioni genitoriali, il IG. per Pt_1
le ragioni sopra esposte, pur cercando di creare le migliori condizioni secondo la sua visione della famiglia, non ha protetto in modo adeguato il figlio dall'esposizione a situazioni conflittuali (funzione protettiva), mostra verso di lui un genuino affetto tuttavia non è riuscito ad entrare con lui in una buona sintonizzazione affettiva, mettendo il bambino a suo agio con i suoi vissuti soggettivi, perché non ha permesso ad di sentirli ben accolti e non giudicati (funzione affettiva). La funzione Per_1
regolativa è quella in cui si osservano maggiori difficoltà. Per funzione regolativa si intende la capacità del genitore di fornire strategie per regolare le emozioni, già dai primi anni di vita, strategie che vengono fornite con l'esempio nel comportamento e con regole appropriate. Una carenza nella funzione regolativa impedisce al bambino di sviluppare un senso di continuità interna, al di là degli umori variabili, perché riduce la capacità di mentalizzazione, ossia di rappresentare i suoi stati d'animo senza dover immediatamente scaricarli o sentirsi sopraffatto dagli stessi (…). Le difficoltà di regolazione emotiva del IG. hanno impedito al figlio di imparare dal suo esempio una Pt_1
adeguata capacità di esprimere i propri stati d'animo, portandolo piuttosto verso una chiusura difensiva, caratterizzata da rigidità ed impossibilità di essere spontaneo. La funzione normativa, seppure adeguata negli esempi riportati (es: fare i compiti prima di dedicarsi ad altre attività), non ha avuto modo di essere attuata da parte del IG. (almeno da quanto emerge dalla sua narrazione), Pt_1
data l'estrema adattabilità del bambino nel suo contesto familiare ed è stata vissuta da in Per_1
modo poco costruttivo, come un'imposizione poco compresa nel suo IGnificato positivo. La funzione predittiva…si è mostrata labile nel comprendere le eIGenze di e nel cogliere la progressiva Per_1
chiusura del bambino contestualmente alla richiesta di un ampliamento dei tempi di spettanza del padre. La funzione rappresentativa, come già indicato sopra, si è mostrata carente, il IG. non Pt_1
è riuscito a farsi un'immagine interiore del figlio che rispecchi ciò che il bambino è davvero, si è limitato a vedere un bambino tranquillo, che non creava problemi, senza riuscire a vedere oltre ed a cogliere le reali motivazioni di rispetto a questo essere un bimbo obbediente ed adesivo alle Per_1 richieste che gli venivano fatte”.
È ovvio che il padre a tale scopo, se vorrà recuperare efficacemente la relazione, dovrà aderire senza riserve ai percorsi che, su indicazioni del CTU, vengono in questa sede stabiliti anzitutto, si sottolinea, nell'interesse alla bigenitorialità del minore.
Diversamente, non possono trovare ingresso le richieste di provvedimenti sanzionatori/risarcitori su cui il ricorrente ha insistito.
A tal proposito, tornando alla CTU, con particolare riferimento alla valutazione delle competenze materne, il CTU evidenzia:
Funzione affettiva: la IG.ra mostra un profondo affetto per il bambino, con cui ha instaurato da subito un rapporto profondo ed esclusivo. è il centro della vita della IG.ra tutto Per_1 CP_1
ruota intorno a lui ed alle sue eIGenze. Si osserva una buona capacità di sintonizzazione affettiva, vale a dire di far sentire il bambino in grado di sentirsi a suo agio con i suoi vissuti soggettivi, perchè ben accolti ed interpretati, soprattutto quando coincidono con i vissuti soggettivi della madre. Si osserva, infatti, una scarsa differenziazione tra madre e figlio soprattutto in relazione alle emozioni ed ai vissuti relativi alla relazione con il padre. si sente pienamente compreso dalla madre Per_1
nel suo rifiuto rispetto alla figura paterna e rispetto alle emozioni che vive nei suoi confronti, che sono le stesse della madre.
Funzione protettiva: la capacità di fornire una relazione costante di accudimento, con particolare attenzione ai bisogni di protezione e cura è caratterizzata da un'attenzione costante da parte della IG.ra sulle necessità del bambino, in cui si osserva anche uno stato ansioso-preoccupato, CP_1
soprattutto rispetto a ciò che accadeva a casa del padre, ma che si è potuta osservare anche nell'incontro tra e papà svolto in CTU. Per_1
La IG.ra esprime chiaramente la sua convinzione che la frequentazione del padre abbia arrecato disagio al figlio, così come, a suo parere, tutti gli interventi messi in atto dai servizi sociali, con l'educatrice e lo psicologo, la CTU, sono stati vissuti, sia da lei che dal figlio, come uno stress, che ha stancato molto sia lei sia il bambino. La IG.ra vorrebbe proteggere il figlio da tutto ciò, ma non ha piena consapevolezza del danno che l'interruzione del rapporto con il padre crea a
spingendolo ad adottare atteggiamenti adultizzati, in cui è lui a decidere ciò che è meglio Per_1
per se stesso, senza potersi fidare di nessuna figura professionale fin qui incontrata.
La funzione regolativa, nel caso della IG.ra è caratterizzata da un'alternanza di momenti in CP_1
cui tende a controllare troppo il figlio (per timore che gli accada qualcosa) a momenti in cui lo controlla troppo poco (non stabilisce regole per paura delle lamentele del figlio). , nel Per_1
contesto materno, sa di essere al centro dell'attenzione, è più considerato, accontentato nelle sue richieste che non devono essere confrontate con quelle di altre persone, come nel contesto paterno.
La IG.ra ha in mente l'importanza di un contesto in cui il figlio possa imparare a regolare le emozioni, ma sembra offrirgli un contesto in cui non ci siano conflitti o scontri, in cui è trattato con Per_1
tutti i riguardi possibili, in cui non assiste a litigate, in cui nessuno alza la voce, in cui gli adulti parlano con lui in modo calmo e forbito e sono orgogliosi del suo modo di esprimersi, senza piena consapevolezza degli aspetti eccessivamente adultizzati del bambino. In questo modo, non Per_1
impara a regolare le proprie emozioni, ma ad inibirle e riduce le sue capacità di rappresentarsi i suoi stati d'animo (capacità di mentalizzazione), senza sentirsi sopraffatto da essi, incapace di gestirli, come accade quando gli si propone di incontrare il padre, dove si chiude in un atteggiamento Per_1
di estrema rigidità e diventa inaccessibile (si fa notare che è la stessa reazione che ha la mamma verso di lui, quando si arrabbia, come raccontato dal bambino nel primo colloquio).
La funzione normativa: è un bambino educato e rispettoso, anche nel contesto scolastico Per_1
e ha dimostrato di aver acquisito delle regole rispetto alla dimensione sociale e relazionale. Tuttavia, nell'incontro che prevedeva la presenza del padre, si osserva una notevole fatica da parte della IG.ra nel far rispettare al bambino le sue richieste. La IG.ra è apparsa senza risorse in quel momento, incapace anche solo di far salire il figlio in studio per evitare di stare sulla strada, passiva nella relazione con lui, come evidenziato anche dall'educatrice nei luoghi neutri. Anche in quei momenti la IG.ra mostrava tutta la sua fatica e il suo tentativo di collaborare, senza rendersi pienamente conto della posizione passiva che assumeva verso l'atteggiamento del figlio, la cui convinzione, espressa nell'ultimo colloquio in presenza della madre, è che la stessa non desideri realmente che lui incontri il padre.
La funzione predittiva vale a dire la capacità di inquadrare il momento evolutivo che sta vivendo il bambino e quello verso il quale si sta spostando, per attivare comportamenti e atteggiamenti che ne favoriscano il passaggio, appare troppo spostata in avanti. non è trattato come un bambino Per_1
di dieci anni, ma come un ragazzo più grande, su cui si proiettano molte aspettative ed una percezione del bambino non del tutto aderente al reale. Ciò incide anche sulla capacità rappresentativa: la rappresentazione o immagine interiore del proprio figlio, dovrebbe rispecchiare ciò che egli è davvero ed essere il più possibile libera da quegli elementi che non derivano dall'oggi, ma dalla storia passata dei genitori stessi. In questo caso, la IG.ra tende a vedere nel proprio figlio una proiezione di CP_1
se stessa, delle difficoltà avute con il IG. e con il proprio padre, senza riuscire a vedere in Pt_1
modo chiaro importanti caratteristiche del bambino, che, diventando adolescente, potrebbero avere ripercussioni sul loro rapporto, con atteggiamenti eccessivamente ribelli di , soprattutto Per_1
quando cercherà di mettere dei confini o a non accontentare le sue richieste”.
In sintesi, un quadro dal quale, a dispetto delle criticità evidenziate dal CTU, non si scorge un atteggiamento materno deliberatamente alienante rispetto alla figura paterna, tanto che lo stesso
CTU, con finalità dunque responsabilizzanti, suggerisce opportunamente, ad avviso dl collegio, il mantenimento della condivisone.
La sola strada praticabile, dunque, per un recupero della relazione genitoriale è il mantenimento degli interventi di supporto in essere e quelli suggeriti dal CTU, con esclusione della mediazione rispetto alla quale non risulta alcuna volontà comune.
*
Quanto agli aspetti economici il ha richiesto una riduzione del contributo, attualmente fissato Pt_1 in € 500,00 mensili.
Si tratta di richiesta mai motivata, se non, par di capire, con l'incremento dei tempi di permanenza di con il papà che alla fine non trova ingresso, non potendo ovviamente essere prese in Per_1
considerazione le valutazioni che indussero, allora, l'accordo.
Non si ravvisano i presupposti per provvedere ex art. 96 cpc come ha richiesto la madre.
L'esito complessivo della lite che reciproca soccombenza impone di compensare le spese.
Le spese di CTU, liquidate con separato decreto, vanno poste a carico delle parti giusta metà.
Si rileva in particolare come la Difesa della ammessa al PSS in data 18 marzo 2024, subito CP_1 dopo dunque l'ordinanza che disponeva la CTU, con nota depositata il 9 giugno 2025, abbia rinunciato al beneficio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, a modifica delle condizioni di cui al decreto n. 1700/2015 del 21-29/12/2015 il Tribunale di Torino, ferma restando la condivisione dell'affidamento del figlio , con esercizio separato della Per_1 responsabilità genitoriale per l'ordinaria amministrazione;
ferma restando la collocazione di Per_1
presso la madre, così provvede:
a) Conferma la presa in carico della situazione del nucleo da parte dei Servizi sociali e del Servizio di NPI/Psicologia al fine di realizzare un progetto di sostegno del minore Pt_2
, nato a [...] il [...] residente in [...]6 e
[...]
di recupero del rapporto padre-figlio; nonché di attivazione degli incontri in luogo neutro con il padre che avverranno con i tempi e le modalità stimate opportune dai Servizi avuto riguardo all'interesse del minore;
b) Dispone che i Servizi che hanno in carico il nucleo attivino, previa verifica della adesione da parte dei genitori, un percorso di psicoterapia familiare che includa inizialmente la coppia genitoriale e successivamente il minore;
c) Invita i genitori a mantenere un sostegno psicologico individuale per , con attiva Per_1
collaborazione tra lo psicologo del minore e lo psicoterapeuta che seguirà eventualmente la coppia genitoriale.
d) Conferma l'intervento di educativa a favore del minore, attualmente in atto, con alcune ore di presenza al domicilio e, se possibile, con funzione facilitante, in attività da svolgere fuori dal contesto del Servizio sociale, in cui coinvolgere anche la mamma e, non appena possibile, il papà.
e) COMPENSA integralmente le spese di lite tra le parti.
f) Pone a carico delle parti giusta metà le spese di CTU liquidate con separato decreto.
g) Si comunichi ai Servizi Sociali /NPI psicologia tramite Assistenti sociali in sede.
Così deciso nella Camera di ConIGlio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
10/06/2025
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in Camera di ConIGlio, composto dagli Ill.mi ORi:
Dott. Alberto Tetamo Presidente rel.
Dott. Isabella Messina Giudice
Dott. Chantal Dameglio Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento ex art. 473 bis 51 c.p.c. iscritto al n. r.g. 14756/2023 promossa da:
, (C.F. elettivamente domiciliato in Corso Carlo e Nello Parte_1 C.F._1 Rosselli 99/1 presso lo studio dell'avv. BOLDINI DAVIDE che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
e
, (C.F. ) elettivamente domiciliato in Via Cernaia Controparte_1 C.F._2
27 TORINO presso lo studio dell'avv. SERGI FEDERICA che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero,
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente: come da ricorso, nonché note ex art. 473 bis.28 cpc
Piaccia all'Ill.mo Giudice adito, rigettata ogni domanda o eccezione avversaria, In via preliminare ordinare
i provvedimenti temporanei e urgenti che ritenga opportuni nell'interesse delle parti e del figlio ai sensi dell'art. 473 bis 22 c.p.c. In via istruttoria: • ammettere i capitoli di prova indicati in premessa con i nn. da 1
a 33 da intendersi preceduti dalla rituale formula “vero che” per interrogatorio formale e testi. Si indicano sin da ora quali testimoni: a) la IG.ra residente in [...]su tutti i capitoli di prova b) il IG. Tes_1 residente a [...] su tutti i capitoli di prova c) il IG. residente in [...] su tutti i capitoli di prova d) la IG.ra residente in [...]su tutti i capitoli di prova e) Testimone_4 il IG. residente in [...]su tutti i capitoli di prova. Testimone_5
• disporre ex art. 473 bis 25 c.p.c. consulenza psicologica d'ufficio su caratteristiche e profili di personalità delle parti che incidono direttamente sulle loro capacità genitoriali.
• nominare ex art. 473 bis 26 c.p.c. uno o più ausiliari per intervenire sulle parti al fine di superare i conflitti, fornire ausilio per i minori e agevolare la ripresa o il miglioramento delle relazioni tra loro.
• disporre ex art. 473 bis 27 c.p.c. l'intervento dei servizi sociali o sanitari. In via principale:
• accertate le gravi inadempienze e gli atti pregiudizievoli compiuti dalla IG.ra per l'effetto: Controparte_1
• modificare i provvedimenti in vigore disponendo che venga affidato congiuntamente a entrambi i Per_1 genitori con collocazione prevalente presso la madre e che il padre possa vederlo e tenerlo con sè:
➢ a settimane alterne dal venerdì, orario di fine delle lezioni o di fine lavoro, al lunedì mattina con accompagnamento presso l'abitazione materna o presso l'istituto scolastico;
➢ tutte le settimane dal mercoledì, orario di fine delle lezioni o di fine lavoro, al mattino successivo con accompagnamento presso l'abitazione materna o presso l'istituto scolastico;
➢ ad anni alterni, indipendentemente dal giorno della settimana, il 9 maggio (compleanno di ); il 9 Per_1
maggio 2024 con il padre;
➢ tutti gli anni, indipendentemente dal giorno della settimana, il 18 gennaio (compleanno del IG. e Pt_1
il 19 marzo (festa del papà);
➢ per le vacanze natalizie ad anni alterni dal 25 al 30 dicembre o dal 31 dicembre al 6 gennaio;
il 24 dicembre con il genitore con cui trascorre il secondo periodo;
➢ per le vacanze Pasquali la metà del tempo (alternando tra i genitori il giorno di Pasquetta);
➢ per le vacanze di Carnevale la metà del tempo;
➢ durante la chiusura delle scuole per il periodo estivo la metà del tempo, comprensivo di tre settimane di ferie di cui due consecutive tra giugno, luglio, agosto e settembre, in date da concordare entro la fine di maggio;
➢ disponendo che, in caso di malattia o altri impedimenti, il tempo non goduto dovrà essere recuperato in periodo da concordare entro 7 giorni dall'impedimento e
➢ disponendo che il padre contribuisca al mantenimento del figlio per il tempo che trascorre con la madre versando alla stessa la somma di € 150,00 mensili per dodici mensilità da rivalutarsi annualmente secondo
l'indice ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo d'intesa fra magistrati e avvocati del Tribunale di Torino sulle spese per i figli in materia di separazione, divorzio e procedimenti ex art. 316
c.c. del 15/03/2016.
• ammonire la IG.ra Controparte_1
• individuare ai sensi dell'articolo 614 bis la somma di denaro dovuta dalla IG.ra per ogni violazione CP_1
o inosservanza successiva ovvero per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del provvedimento • condannare la IG.ra al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria, da un minimo di 75 CP_1 euro a un massimo di 5.000 euro, a favore della Cassa delle ammende
• condannare la IG.ra al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non, subiti dal IG. da CP_1 Pt_1 liquidarsi anche in via equitativa
• condannare la IG.ra al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non, subiti dal figlio CP_1 Pt_2
In ogni caso: con vittoria delle spese e degli onorari giudizio, oltre IVA, CPA e rimborso forfetario.”
[...]
Per parte resistente: come da comparsa, nonché note ex 473 bis.28 cpc
“Voglia l'Ill.mo Tribunale Adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione In via preliminare:
- Disporre l'ascolto del minore ai sensi e per gli effetti dell'art. 473 bis 5 c.p.c; In via Parte_2 principale nel merito:
- Respingere, in quanto infondate per le motivazioni di cui in narrativa, tutte le domande formulate dal ricorrente e di conseguenza disporre l'affidamento del minore in via esclusiva alla madre, presso Per_1 cui manterrà la residenza anagrafica e dimora abituale, rimettendo altresì alla madre le decisioni di maggiore interesse inerenti al figlio;
- Disporre che il padre possa incontrare il figlio minore secondo la volontà di quest'ultimo e secondo le modalità che il Servizio Sociale incaricato valuterà opportune nell'interesse esclusivo del minore, sino a disporre la modalità di incontro protetta in luogo neutro alla presenza di un educatore;
- Disporre la prosecuzione della presa incarico del minore e del nucleo familiare da parte del Servizio Sociale territorialmente competente e della NPI/Psicologia dell'età evolutiva di Via Alassio - Torino;
- Disporre in capo al IGnor l'obbligo di contribuire al mantenimento del minore nella misura Pt_1 Per_1 di € 590,00 (quale importo previsto nel decreto n. 1700/2015 rivalutato all'attuale indice ISTAT), somma rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT oltre al 60% delle spese straordinarie come da Protocollo
d'Intesa. In via di strettissimo subordine nel merito:
- Ove il Tribunale lo ritenesse opportuno e idoneo, confermare l'affidamento condiviso del minore Per_1 confermando la collocazione del medesimo presso la casa materna.
- Disporre che il padre possa incontrare il figlio , secondo le volontà/inclinazioni del minore e le Per_1 indicazioni dei Servizi incaricati e attivi sul nucleo.
- Confermare in punto mantenimento del minore in capo al padre la somma di € 500,00 rivalutabili annualmente secondo gli indici Istat oltre al 60% delle spese straordinarie come da protocollo;
In via istruttoria:
- Disporre il monitoraggio del Servizio Sociale e di NPI/Psicologia dell'Età evolutiva territorialmente competente ai sensi e per gli effetti dell'art. 473 bis 27 c.p.c. al fine di riferire sul nucleo e presidiare gli incontri tra padre e figlio;
- Disporre, se ritenuto opportuno, consulenza tecnica d'ufficio volta all'accertamento diagnostico, in merito alla struttura di personalità dei genitori - esprimendosi anche in merito ad eventuali tratti patologici – sulle loro competenze e capacità genitoriali nonché sulle condizioni psicofisiche ed evolutive del minore anche con riferimento alla qualità della Per_1 relazione instaurata con la madre e con il padre;
- Disporre l'acquisizione degli atti ex art. 210 c.p.c. del procedimento aperto presso il Tribunale per i Minorenni di Torino riguardante il minore Parte_2 nonché degli atti del procedimento aperto presso il Tribunale di Torino sezione Penale RGNR Mod. 21
4962/2023 nonché del procedimento penale aperto presso il Tribunale di Torino, sezione penale, RGNR Mod.
21 6563/2023;
- Ordinare ai sensi dell'art. 210 c.p.c. che il IGnor esibisca in giudizio: a. Gli estratti conto dei Parte_1 conti correnti a lui intestati e cointestati con terze persone con movimentazione gli ultimi tre anni ovvero degli anni 2021-2022-2023 finalizzato a prendere visione degli accrediti e dei movimenti in uscita;
b. Gli estratti conto delle carte di credito, bancomat e carte prepagate in uso al IGnor con movimentazione Parte_1 degli ultimi tre anni ovvero degli anni 2021-2022-2023 finalizzato a prendere visione degli accrediti e dei movimenti in uscita;
c. Contratto di lavoro e ultime sei buste paga;
- Rigettare i capitoli di prova di parte ricorrente le circostanze esposte risultano essere tutte contestate documentalmente ed in ogni caso irrilevanti, generici ed estremamente valutativi. –
Ammettere prova per interpello e testi sui seguenti capitoli, epurati da eventuali giudizi o frasi di cognizioni, proceduti dalla locuzione “vero che”, con riserva di ulteriormente dedurre, articolare, formulare istanze, produrre e concludere alla stregua delle difese avversaria: 1) Gli anni della convivenza more uxorio e successivamente gli anni della separazione dal 2014 ad oggi sono stati caratterizzati da una conflittualità tra le parti dovuta al comportamento aggressivo e violento da parte del IGnor verso la IGnora Pt_1 CP_1
2) Il IGnor anche dopo la cessazione della convivenza more uxorio ed ancora oggi ha un Pt_1 comportamento aggressivo verbale e svalutante della figura genitoriale;
3) Nel corso degli anni precedenti ed in particolare dal 2019 il minore esprimeva alla madre e ai nonni il suo rifiuto nel vedere il padre e Per_1 Tes_ di recarsi presso la casa di questi;
4) I rapporti con la famiglia del IGnor (la IGnora e le di lei Pt_1 figlie), ivi compresi i nonni e gli zii paterni, sono distaccati e limitati alle frequentazioni del minore con il padre;
5) I rapporti tra e i nonni materni, sin dalla nascita, sono caratterizzati da profondo amore e Per_1 fiducia. 6) Le comunicazioni telefoniche tra il padre e il figlio a mezzo dell'utenza telefonica si sono attivate
a seguito della comunicazione dell'Avv. Cucinotta nell'ottobre del 2019; 7) Dal mese di febbraio 2019 al mese di ottobre 2019 il minore trascorreva la giornata infrasettimanale con il padre, ovvero il mercoledì pomeriggio sino a cena senza pernottamento e i weekend alternati dal venerdì dall'uscita da scuola sino alla domenica sera per volontà del padre stesso;
8) Il padre, il più delle volte, delegava la moglie al Tes_1 prelevamento del minore presso la casa della madre o presso i nonni materni nei giorni di sua spettanza 9) In data 1.3.2023 il minore incontrava il padre alle ore 18.30 con prelevamento presso la casa Parte_1 della madre per trascorre con lui il giorno infrasettimanale di spettanza quando veniva riportato a casa della madre, 10) In data 3.3.2023 leggeva il messaggio inviato dal IGnor alle ore 21:29 “Domani Per_1 Pt_1 Pers mattina quando vengo a prendere ti lascerò ed . Il tempo è scaduto. Devi fare ciò che vuoi Per_3 Per_4 dei tuoi due gatti...io ho per fortuna una coscienza e in gattile non li porterò mai. Ma sono certo che tu riuscirai senza rimorso emerita donna di merda. Che siete al palazzetto non me ne foste un cazzo. Domattina non Per opporre la minima resistenza... prendi i gatti e muta!!!! È solo un suggerimento! Mi conosci! Di pure ad che ci vediamo domattina alle 10.20 circa come al solito. Sono cerro che hai perfettamente capito il mio stato
d'animo e pertanto farai ciò è giusto!” 11) A seguito della lettura del messaggio di cui al capo precedente il minore esprimeva la propria volontà di sospendere gli incontri con il padre in modo temporaneo;
12) In data
4.3.2023 il IGnor senza il consenso della IGnora accedeva al pianerottolo dell'abitazione Pt_1 CP_1 questa vive con il figlio e dopo aver costato l'assenza della IGnora a casa abbandonava i gatti di fronte alla porta di casa mandando ulteriori messaggi dal tenore aggressivo;
13) In data 3.3.2023 la IGnora CP_1 visto il messaggio di cui al capo 10 decideva di recarsi insieme al minore a casa della IGnora Per_1
; 14) Il IGnor sin dall'inizio del ciclo scolastico del minore ha omesso Persona_5 Pt_1 Per_1 di aver contatti con gli insegnanti evitando di recarsi ai colloqui individuale. 15) Sin dalla nascita del minore il IGnor ha delegato la IGnora alle cure mediche del figlio, ai rapporti con il pediatra e ai Pt_1 CP_1 rapporti con gli insegnati di scuola di;
16) In occasione del 11.06.2023 il minore alla vista Per_1 Per_1 del padre nei pressi della casa ove vive con la madre è fuggito rifugiandosi nel portone gridando le parole
“mamma scappa che c'è papà!” rifiutandosi di vedere il padre. 17) In occasione dell'evento del 11.06.23 erano presenti i IGnori e il IGnor 18) A seguito dell'interruzione dei rapporti Persona_6 CP_2 tra il minore e il IGnor a far data dal 29.03.2023, la IGnora nei giorni di spettanza di visita Pt_1 CP_1 del padre richiedeva la presenza di soggetti terzi in casa o nei luoghi frequentati dal minore per una tutela personale e del minore;
19) In occasione degli accadimenti di cui ai capitoli di prova precedenti ed Per_1 in occasione dell'evento del 02.06.2023 il minore ha manifestato la presenza di TIC agli occhi con spalancamento e movimenti nervosi;
20) A seguito dell'interruzione dei rapporti tra il padre e il minore questi ha iniziato ad essere più concentrato a livello scolastico e sportivo con risultati didattici positivi e il venir meno dell'irrequietezza fisica da sempre segnalata alla madre dagli insegnati;
Si indicano a testimoni i seguenti soggetti:
- RA residente in [...], su tutti i capitoli di prova;
Testimone_6
- OR residente in [...], su tutti i capitoli di prova;
Testimone_7
- OR residente in [...]su tutti i capitoli di prova;
- OR , residente CP_2 Testimone_8 in Torino, su tutti i capitoli di prova;
- RA , residente in [...], su tutti i capitoli di Persona_5 prova;
- RA , residente in [...]sul capitolo n. 14 e 15; Con vittoria di spese ed onorari di Persona_6 causa, spese generali, oltre oneri accessori come previsto per Legge.
Si richiede altresì la condanna del ricorrente ex art.96, primo e terzo comma, c.p.c. al pagamento della somma che l'Ill.mo Giudice vorrà liquidare equitativamente ex art.1226 cod. civ, stante consapevolezza di parte ricorrente dell'infondatezza della domanda proposta visto il già attivo intervento del SS competente e
NPI/psicologia dell'età evolutiva totalmente celato nel ricorso introduttivo”
Per il P.M.: non ha precisato.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il minore è nato dalla relazione tra e , non Per_1 Parte_1 Controparte_1 coniugati, i quali hanno cessato la convivenza per incompatibilità di carattere.
Con decreto n. 1700/2015 del 21-29/12/2015 il Tribunale di Torino ha pronunciato la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale.
Con ricorso depositato il 14/06/2023 ha chiesto al Tribunale la modifica del Parte_1 provvedimento lamentando di essere ostacolato, dalla IG.ra nell'esercizio del diritto di CP_1 visita. Chiedeva quindi di disporsi una modifica quanto alla determinazione del regime di visita padre
- figlio e alla previsione di un minore contributo, pari ad euro 150,00, per il suo mantenimento, oltre il 50% delle spese straordinarie;
domandava inoltre di ammonire la IG. Controparte_1 oltre che la condanna al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria a favore della Cassa delle ammende e al risarcimento danni patrimoniali e non subiti da parte ricorrente oltre che dal minore, con vittoria delle spese.
Con memoria depositata il 3/10/2023 si è costituita e ha contestato la Controparte_1 ricostruzione in fatto di parte ricorrente, sostenendo la non obbligatorietà degli incontri padre figlio stante il rifiuto da parte del minore. Ha domandato di disporsi anzitutto l'ascolto del minore, l'affidamento esclusivo del minore, un calendario di visite padre-figlio secondo volontà del minore, la presa in carico da parte dei servizi e se opportuno la consulenza tecnica, e il contributo al mantenimento rivalutato, pari ad euro 590,00, oltre il 60% delle spese straordinarie.
Nelle more del procedimento pervenivano le relazioni sociali.
All'udienza del 19/10/2023 comparivano personalmente le parti con i difensori e all'esito il giudice relatore, visto l'art. 473 bis. 22 cpc, disponeva la presa in carico della situazione da parte dei servizi, disponeva l'acquisizione degli atti del procedimento penale (rgnr 6563/2023 e 4962/2023 istanza da indirizzarsi al PM titolare dott.ssa Delia Boschetto) e fissava udienza per il prosieguo.
La Procura della Repubblica faceva pervenire la documentazione richiesta (nella specie, allegava richiesta di archiviazione).
Con istanza del 5/12/2023 parte resistente domandava la sospensione degli incontri in luogo neutro padre- figlio, stante il manifesto rifiuto del minore ad incontrare l'altro genitore.
Il giudice relatore autorizzava la sospensione degli incontri padre-figlio.
Nelle more perveniva anche la relazione ASL psicologia.
All'udienza del 7/02/2024 comparivano le parti e i difensori, i quali venivano nuovamente ascoltati;
all'esito il giudice relatore si riservava.
Con ordinanza del 4/3/2024 nominava CTU, dott. , e fissava udienza per il Persona_7 prosieguo. L'udienza subiva un breve rinvio sia per errori informatici nella trasmissione della nomina
(pec) sia per impedimenti personali della consulente nominata.
All'udienza del 23/04/2024 la CTU dott.ssa prestava il giuramento, Giudice relatore Persona_7 assegnava termine per il deposito della relazione, per le osservazioni delle parti nonché per brevi repliche della CTU Parte ricorrente si riservava di nominare CT, mentre, parte resistente nominava
CT dott. . Il Giudice relatore, quindi, fissava udienza per esame al 16/10/2024. Persona_8 Perveniva relazione del CTU e all'udienza del 16/10/2024 comparivano i rispettivi difensori, i quali domandavano udienza di precisazione delle conclusioni in forma cartolare e, in subordine, parte resistente domandava l'ascolto del minore.
Il giudice relatore, pertanto, ritenuto superfluo l'ascolto di , già sentito in sede di CTU fissava Per_1 termini ex art 473 bis. 28 cpc.
Nelle more pervenivano memorie difensive delle parti.
Con ordinanza del 5/2/2025 il giudice relatore rimetteva la causa al collegio per la decisione.
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Premesso che la causa può essere definita senza necessità di ulteriore attività istruttoria, in quanto superflua, oggetto del ricorso è costituito dal risalente provvedimento del Tribunale di Torino del
21/12/2015 che regolava affidamento, in regime di condivisione, e dettagliatamente il diritto di visita del padre relativamente al figlio che all'epoca degli accordi aveva meno di tre anni. Per_1
La richiesta di modifica, accompagnata da alcune istanze di provvedimenti sanzionatori nei confronti della madre, è motivata dal desiderio paterno di estendere i tempi di permanenza con il figlio, nel frattempo cresciuto, a suo dire osteggiato dalla madre
La diversa ricostruzione materna, tesa invece a dimostrare l'autonomo rifiuto del figlio della figura paterna, ha imposto l'approfondimento di indagine, sostanziatosi nell'espletamento di una CTU, ai cui esiti il ricorrente (a differenza della madre) ha finalmente aderito.
Il collegio ritiene, invero,di far proprie le condivisibili conclusioni del CTU che qui di seguito si riportano:
“La scrivente, esaminati gli atti e i documenti di causa civile, ascoltati i genitori, il compagno della mamma e la moglie del papà, la nonna materna, le maestre, i servizi sociali, le psicologhe della madre e del minore, osservato e ascoltato il minore da solo e con i genitori, confrontatasi Per_1
con la CT dott.ssa , rilevata la criticità attualmente esistente ed espressa dal minore Persona_8
nella relazione con il papà, ritiene che, allo stato attuale, gli interventi di supporto individuale, psicologico e/o educativo, per quanto utili a livello personale, non possano essere sufficienti per consentire un graduale riavvicinamento del bambino al padre, come dimostrato dai vari percorsi attivati fino ad ora. Allo stesso modo, si ritiene che un intervento basato sulla mediazione familiare non sia sufficiente per modificare gli attuali meccanismi relazionali disfunzionali tra i genitori, che incidono sulla percezione del minore e determinano l'attuale rifiuto del padre da parte di . Per_1
Si conIGlia, quindi di: • mantenere l'affidamento congiunto • attivare, in modo urgente, un percorso di psicoterapia familiare (psicoterapia sistemico-relazionale), che includa inizialmente la coppia genitoriale e successivamente il minore con i genitori. • Mantenere un sostegno psicologico individuale per , conIGliando una attiva collaborazione tra lo psicologo del minore e lo Per_1 psicoterapeuta che seguirà la coppia genitoriale. • Mantenere il supporto dell'educatrice, attualmente in atto, anche con alcune ore di presenza a casa della mamma e in attività da svolgere fuori dal contesto del servizio sociale, che rispondano agli interessi del minore e che ne siano da stimolo (musei, biblioteche, parchi, eventi musicali ecc), in cui coinvolgere anche la mamma e, non appena possibile, il papà. • Proseguire gli interventi sul rinforzo della capacità genitoriali per entrambi i genitori”.
Si noti come l'indagine del CTU sia stata ampia, avendo coinvolto tutte le figure di riferimento del bambino, congruamente motivata, e sostanziatasi, anche, in un'osservazione diretta, da solo e con i genitori, del minore oramai dodicenne – il cui ascolto anche per le ragioni espresse nella relazione dei Servizi Sociali, sarebbe sinanche pregiudizievole - i cui tratti è utile richiamare e, in quelli salienti, graficamente evidenziare.
è un bambino di dieci anni curato nell'aspetto e piuttosto formale nella modalità di Per_1
relazione, adultizzato. Ha un eloquio decisamente forbito per la sua età, di cui è consapevole e ne va fiero. Utilizza una modalità di comunicazione piuttosto distanziante sul piano emotivo, sbadiglia spesso, soprattutto di fronte a domande più inerenti alla capacità riflessiva, sulle proprie ed altrui emozioni, aspetto che evidenzia da una parte il bisogno di prendere le distanze dal piano emotivo e dall'altra la sua fatica quando viene posto di fronte a domande dirette sul piano relazionale.
ha vissuto gli incontri con la scrivente, come quelli con gli operatori dei servizi, come un Per_1
momento stressante e faticoso per lui, sostenuto in questa lettura dalla mamma, che ha espresso la stessa sensazione con la scrivente e con i vari operatori.
Il supporto fin qui offerto non è stato vissuto come un aiuto, quanto piuttosto come una “cura”, che l'ha stancato molto, l'ha intristito e reso più nervoso.
Questo aspetto è stato evidenziato anche dalle insegnanti, oltre che dagli operatori del servizio di psicologia.
Descrive la sua vita in modo positivo e sembra che il suo unico motivo di sofferenza sia il rapporto con il padre, la cui interruzione lo fa sentire molto più sereno, motivo per cui non vuole riprendere i contatti con lui.
Posto di fronte a domande dirette su ciò che gli abbia causato sofferenza o disagio, il bambino risponde facendo riferimento a momenti poco contestualizzati nel tempo, tendenzialmente lontani e poco strutturati nel racconto.
Sostiene di aver sofferto molto perché impossibilitato, nel contesto paterno, ad esprimersi liberamente, per paura di essere sgridato, motivo per cui avrebbe sempre indossato una maschera quando era con il padre, in modo da non dare adito a litigate o sgridate. Ammette di non essere mai stato sgridato o maltrattato, anche verbalmente, dal padre, ma di avere sempre temuto che ciò potesse accadere, a causa dell'esposizione a frequenti e violenti litigi a cui avrebbe assistito tra il padre e la moglie. Ammette che il padre non abbia avuto reazioni aggressive verso di lui o verso le figlie della IG.ra , ma questo non ha ridotto il suo timore che Tes_1
potesse accadere. Lamenta di non aver mai fatto nulla, o poco, da solo con il padre e di essersi sempre dovuto adattare ad essere inserito nel contesto familiare paterno, in cui si sentiva poco ascoltato
(anche se dice che lui non esprimeva mai le sue opinioni) ed in cui anche una regola piuttosto comune
(“prima fai i compiti e poi usciamo”) viene vissuta dal bambino come un'imposizione illogica.
Posto di fronte alla contraddizione del non essersi mai sentito ascoltato, quando è lui ad ammettere di non aver mai espresso ciò che pensava, risponde che una volta aveva provato a dire ciò che voleva fare ma avevano fatto altro. Tutto ciò che accadeva nel contesto paterno viene criticato, diventa tutto negativo, mentre nel contesto materno tutto appare positivo, anche se poi di fatto racconta che facevano le stesse cose (prevalentemente giri nei centri commerciali o passeggiate).
L'unica differenza sembra essere il fatto che nel contesto materno si sente al centro dell'attenzione ed i suoi desideri vengono spesso accontentati, mentre in quello paterno doveva adattarsi alle eIGenze di altre persone.
Un altro aspetto che motiva per il distacco dal padre è l'uso di parolacce da parte del padre Per_1
e della moglie, oltre che le frequenti litigate tra i due e l'aver sentito il padre e la IG.ra riferirsi Tes_1
alla madre con termini offensivi.
Racconta che lui riportava tutto alla mamma e seguivano litigate anche tra lei ed il padre.
Il bambino sembra essersi sentito molto al centro dei conflitti tra i genitori, che spesso derivavano dalle telefonate che la madre faceva al lunedì mattina, per “correggere” le varie situazioni che il figlio le aveva riferito. , che ha indubbiamente patito il doversi adattare a modalità Per_1
relazionali così differenti, ha preso posizione sempre a favore della madre, nei loro conflitti, perché la mamma è, da sempre, il genitore di maggior riferimento e perché l'ha sentita come quella che più si adattava alle sue necessità.
Ciò che colpisce nella narrazione del minore è la totale svalutazione dei momenti vissuti con il padre (tuttavia le insegnanti raccontano che l'anno scorso raccontava aneddoti divertenti vissuti con il papà, in cui mostrava di sentirsi a suo agio) ed il fatto che tutte le espressioni di disprezzo nei confronti del padre e del suo nucleo familiare avvengono senza alcun senso di colpa, anche se ha trascorso diversi anni di esperienze con loro, anzi l'intero nucleo familiare viene Per_1
ugualmente rifiutato dal minore. Sembra non vi sia nessuna forma di affetto o di mancanza nei confronti del padre e non compare nessuna capacità riflessiva su ciò che il IG. può provare Pt_1
in questa situazione. Nei confronti della madre, dichiara di avere con lei un buon rapporto, in cui tutto appare Per_1
positivo; tuttavia, anche in questa relazione non emergono episodi IGnificativi, che sostengano le sue dichiarazioni. In altre parole, si osserva una narrazione semantica (“con la mamma mi sento bene sotto tutti gli aspetti”) che non coincide con la memoria episodica (descrizione di momenti condivisi in cui emerga il suo sentirsi bene), situazione che caratterizza l'attaccamento evitante.
Quando il contesto richiama la problematica del rapporto con il padre, si scherma Per_1
dietro un atteggiamento di rifiuto, con emozioni prevalenti di rabbia e tristezza che, non riuscendo a gestire, lo portano ad una chiusura emotiva e ad una inaccessibilità comunicativa.
Rispetto al contesto familiare allargato, mostra un buon attaccamento con la nonna materna, Per_1
che riesce a descrivere con contenuti affettivi ed alcuni brevi episodi che mostrano la sua presenza nella vita del minore. Non emergono altre figure di riferimento IGnificative.
In sintesi, manifesta una IGnificativa sofferenza, legata alla situazione familiare, che Per_1
l'ha portato verso una rottura del rapporto con il padre, con un atteggiamento oppositivo e di rifiuto verso qualsiasi tentativo di riconciliazione. Il bambino non riesce a motivare le ragioni del suo astio, se non in modo piuttosto superficiale. È parere della scrivente che le ragioni vadano cercate, da una parte, nel rapporto con il padre, che negli anni non è riuscito a creare una relazione basata sulla fiducia e sul senso di sicurezza con il bambino e che non è stato sufficientemente protettivo nei suoi confronti, esponendolo a frequenti ed accese litigate con la moglie, a cui ha assistito Per_1
e che l'hanno turbato. Dall'altra, il rapporto molto intenso con la mamma, per lui principale riferimento affettivo, e la sua percezione della madre come una persona che è stata maltrattata dal padre e insultata da lui e dalla compagna (“la insultavano in tutti i modi immaginabili” secondo colloquio con ). Per_1
Con queste premesse, l'assenza di una comunicazione serena tra i genitori e la loro continua conflittualità, hanno fatto sì che si schierasse completamente dalla parte della mamma, Per_1
arrivando ad una scissione dicotomica tra i due mondi, materno e paterno, del bambino.
Ha iniziato a soffrire molto per questa frattura dentro di sé, che l'ha portato ad estraniarsi nel contesto paterno, a mettere quella che lui definisce una maschera, in quel contesto diventava “un burattino” impossibilitato ad esprimere il suo disaccordo su tanti aspetti, per timore delle stesse reazioni aggressive a cui aveva tante volte assistito. A casa della mamma, poteva essere sé stesso, veniva seguito, accontentato ed ascoltato, sentendosi al centro del mondo della mamma. Si ritiene che questa rottura debba essere letta come un meccanismo difensivo e che abbia, in qualche modo, permesso ad di mantenere una sua integrazione interna, a prezzo della perdita di un rapporto affettivo Per_1
importante per lui. La mamma, in questa situazione, ha mantenuto un atteggiamento di passiva accettazione, apparentemente collaborante con gli operatori del servizio e con la scrivente, ha comunque trasmesso al figlio la convinzione che lei fosse d'accordo con questa rottura e che, per il bambino, il rapporto con il padre fosse una fonte di sofferenza: questo elemento non è una percezione della scrivente, ma deriva da dichiarazioni sia della mamma sia di nei colloqui. Ugualmente, Per_1
la mamma ha trasmesso a una lettura di fatica, di stress e pesantezza, di tutti gli interventi Per_1
fatti con lui e con lei, che avevano come obiettivo, più o meno dichiarato, la ripresa degli incontri con il padre. Questo ha rinforzato la convinzione del bambino rispetto al rifiuto del padre ed il suo scarso coinvolgimento in interventi che ritiene inutili, perché non lo porteranno a cambiare il suo desiderio”.
*
Considerate le questioni controverse, osserva il collegio come l'esclusività dell'affidamento invocata dalla madre, a dispetto delle conclusioni del CTU che ha suggerito il mantenimento della condivisione, porterebbe inevitabilmente ad una progressiva e ineludibile estromissione paterna dal ruolo genitoriale che il è invero teso, pur con evidenti difficoltà, a recuperare. E ciò tanto più Pt_1
nella situazione attuale in cui la madre – le cui capacità genitoriali non sono in discussione – ha costituito, come del resto il padre, un nuovo nucleo con rischio di confusione dei ruoli quanto mai concreto, anche alla luce di quanto riportato nella relazione dei Servizi rispetto alla intima relazione di con il compagno della mamma. A ciò aggiungasi che, sebbene il CTU abbia segnalato Per_1 alcune criticità nelle funzioni genitoriali paterne, il mostra nei confronti del figlio “un Pt_1 genuino affetto”, ed è sinceramente voglioso di recuperare la relazione talchè l'esclusività sarebbe per lui gravemente penalizzante (“…Rispetto alle funzioni genitoriali, il IG. per Pt_1
le ragioni sopra esposte, pur cercando di creare le migliori condizioni secondo la sua visione della famiglia, non ha protetto in modo adeguato il figlio dall'esposizione a situazioni conflittuali (funzione protettiva), mostra verso di lui un genuino affetto tuttavia non è riuscito ad entrare con lui in una buona sintonizzazione affettiva, mettendo il bambino a suo agio con i suoi vissuti soggettivi, perché non ha permesso ad di sentirli ben accolti e non giudicati (funzione affettiva). La funzione Per_1
regolativa è quella in cui si osservano maggiori difficoltà. Per funzione regolativa si intende la capacità del genitore di fornire strategie per regolare le emozioni, già dai primi anni di vita, strategie che vengono fornite con l'esempio nel comportamento e con regole appropriate. Una carenza nella funzione regolativa impedisce al bambino di sviluppare un senso di continuità interna, al di là degli umori variabili, perché riduce la capacità di mentalizzazione, ossia di rappresentare i suoi stati d'animo senza dover immediatamente scaricarli o sentirsi sopraffatto dagli stessi (…). Le difficoltà di regolazione emotiva del IG. hanno impedito al figlio di imparare dal suo esempio una Pt_1
adeguata capacità di esprimere i propri stati d'animo, portandolo piuttosto verso una chiusura difensiva, caratterizzata da rigidità ed impossibilità di essere spontaneo. La funzione normativa, seppure adeguata negli esempi riportati (es: fare i compiti prima di dedicarsi ad altre attività), non ha avuto modo di essere attuata da parte del IG. (almeno da quanto emerge dalla sua narrazione), Pt_1
data l'estrema adattabilità del bambino nel suo contesto familiare ed è stata vissuta da in Per_1
modo poco costruttivo, come un'imposizione poco compresa nel suo IGnificato positivo. La funzione predittiva…si è mostrata labile nel comprendere le eIGenze di e nel cogliere la progressiva Per_1
chiusura del bambino contestualmente alla richiesta di un ampliamento dei tempi di spettanza del padre. La funzione rappresentativa, come già indicato sopra, si è mostrata carente, il IG. non Pt_1
è riuscito a farsi un'immagine interiore del figlio che rispecchi ciò che il bambino è davvero, si è limitato a vedere un bambino tranquillo, che non creava problemi, senza riuscire a vedere oltre ed a cogliere le reali motivazioni di rispetto a questo essere un bimbo obbediente ed adesivo alle Per_1 richieste che gli venivano fatte”.
È ovvio che il padre a tale scopo, se vorrà recuperare efficacemente la relazione, dovrà aderire senza riserve ai percorsi che, su indicazioni del CTU, vengono in questa sede stabiliti anzitutto, si sottolinea, nell'interesse alla bigenitorialità del minore.
Diversamente, non possono trovare ingresso le richieste di provvedimenti sanzionatori/risarcitori su cui il ricorrente ha insistito.
A tal proposito, tornando alla CTU, con particolare riferimento alla valutazione delle competenze materne, il CTU evidenzia:
Funzione affettiva: la IG.ra mostra un profondo affetto per il bambino, con cui ha instaurato da subito un rapporto profondo ed esclusivo. è il centro della vita della IG.ra tutto Per_1 CP_1
ruota intorno a lui ed alle sue eIGenze. Si osserva una buona capacità di sintonizzazione affettiva, vale a dire di far sentire il bambino in grado di sentirsi a suo agio con i suoi vissuti soggettivi, perchè ben accolti ed interpretati, soprattutto quando coincidono con i vissuti soggettivi della madre. Si osserva, infatti, una scarsa differenziazione tra madre e figlio soprattutto in relazione alle emozioni ed ai vissuti relativi alla relazione con il padre. si sente pienamente compreso dalla madre Per_1
nel suo rifiuto rispetto alla figura paterna e rispetto alle emozioni che vive nei suoi confronti, che sono le stesse della madre.
Funzione protettiva: la capacità di fornire una relazione costante di accudimento, con particolare attenzione ai bisogni di protezione e cura è caratterizzata da un'attenzione costante da parte della IG.ra sulle necessità del bambino, in cui si osserva anche uno stato ansioso-preoccupato, CP_1
soprattutto rispetto a ciò che accadeva a casa del padre, ma che si è potuta osservare anche nell'incontro tra e papà svolto in CTU. Per_1
La IG.ra esprime chiaramente la sua convinzione che la frequentazione del padre abbia arrecato disagio al figlio, così come, a suo parere, tutti gli interventi messi in atto dai servizi sociali, con l'educatrice e lo psicologo, la CTU, sono stati vissuti, sia da lei che dal figlio, come uno stress, che ha stancato molto sia lei sia il bambino. La IG.ra vorrebbe proteggere il figlio da tutto ciò, ma non ha piena consapevolezza del danno che l'interruzione del rapporto con il padre crea a
spingendolo ad adottare atteggiamenti adultizzati, in cui è lui a decidere ciò che è meglio Per_1
per se stesso, senza potersi fidare di nessuna figura professionale fin qui incontrata.
La funzione regolativa, nel caso della IG.ra è caratterizzata da un'alternanza di momenti in CP_1
cui tende a controllare troppo il figlio (per timore che gli accada qualcosa) a momenti in cui lo controlla troppo poco (non stabilisce regole per paura delle lamentele del figlio). , nel Per_1
contesto materno, sa di essere al centro dell'attenzione, è più considerato, accontentato nelle sue richieste che non devono essere confrontate con quelle di altre persone, come nel contesto paterno.
La IG.ra ha in mente l'importanza di un contesto in cui il figlio possa imparare a regolare le emozioni, ma sembra offrirgli un contesto in cui non ci siano conflitti o scontri, in cui è trattato con Per_1
tutti i riguardi possibili, in cui non assiste a litigate, in cui nessuno alza la voce, in cui gli adulti parlano con lui in modo calmo e forbito e sono orgogliosi del suo modo di esprimersi, senza piena consapevolezza degli aspetti eccessivamente adultizzati del bambino. In questo modo, non Per_1
impara a regolare le proprie emozioni, ma ad inibirle e riduce le sue capacità di rappresentarsi i suoi stati d'animo (capacità di mentalizzazione), senza sentirsi sopraffatto da essi, incapace di gestirli, come accade quando gli si propone di incontrare il padre, dove si chiude in un atteggiamento Per_1
di estrema rigidità e diventa inaccessibile (si fa notare che è la stessa reazione che ha la mamma verso di lui, quando si arrabbia, come raccontato dal bambino nel primo colloquio).
La funzione normativa: è un bambino educato e rispettoso, anche nel contesto scolastico Per_1
e ha dimostrato di aver acquisito delle regole rispetto alla dimensione sociale e relazionale. Tuttavia, nell'incontro che prevedeva la presenza del padre, si osserva una notevole fatica da parte della IG.ra nel far rispettare al bambino le sue richieste. La IG.ra è apparsa senza risorse in quel momento, incapace anche solo di far salire il figlio in studio per evitare di stare sulla strada, passiva nella relazione con lui, come evidenziato anche dall'educatrice nei luoghi neutri. Anche in quei momenti la IG.ra mostrava tutta la sua fatica e il suo tentativo di collaborare, senza rendersi pienamente conto della posizione passiva che assumeva verso l'atteggiamento del figlio, la cui convinzione, espressa nell'ultimo colloquio in presenza della madre, è che la stessa non desideri realmente che lui incontri il padre.
La funzione predittiva vale a dire la capacità di inquadrare il momento evolutivo che sta vivendo il bambino e quello verso il quale si sta spostando, per attivare comportamenti e atteggiamenti che ne favoriscano il passaggio, appare troppo spostata in avanti. non è trattato come un bambino Per_1
di dieci anni, ma come un ragazzo più grande, su cui si proiettano molte aspettative ed una percezione del bambino non del tutto aderente al reale. Ciò incide anche sulla capacità rappresentativa: la rappresentazione o immagine interiore del proprio figlio, dovrebbe rispecchiare ciò che egli è davvero ed essere il più possibile libera da quegli elementi che non derivano dall'oggi, ma dalla storia passata dei genitori stessi. In questo caso, la IG.ra tende a vedere nel proprio figlio una proiezione di CP_1
se stessa, delle difficoltà avute con il IG. e con il proprio padre, senza riuscire a vedere in Pt_1
modo chiaro importanti caratteristiche del bambino, che, diventando adolescente, potrebbero avere ripercussioni sul loro rapporto, con atteggiamenti eccessivamente ribelli di , soprattutto Per_1
quando cercherà di mettere dei confini o a non accontentare le sue richieste”.
In sintesi, un quadro dal quale, a dispetto delle criticità evidenziate dal CTU, non si scorge un atteggiamento materno deliberatamente alienante rispetto alla figura paterna, tanto che lo stesso
CTU, con finalità dunque responsabilizzanti, suggerisce opportunamente, ad avviso dl collegio, il mantenimento della condivisone.
La sola strada praticabile, dunque, per un recupero della relazione genitoriale è il mantenimento degli interventi di supporto in essere e quelli suggeriti dal CTU, con esclusione della mediazione rispetto alla quale non risulta alcuna volontà comune.
*
Quanto agli aspetti economici il ha richiesto una riduzione del contributo, attualmente fissato Pt_1 in € 500,00 mensili.
Si tratta di richiesta mai motivata, se non, par di capire, con l'incremento dei tempi di permanenza di con il papà che alla fine non trova ingresso, non potendo ovviamente essere prese in Per_1
considerazione le valutazioni che indussero, allora, l'accordo.
Non si ravvisano i presupposti per provvedere ex art. 96 cpc come ha richiesto la madre.
L'esito complessivo della lite che reciproca soccombenza impone di compensare le spese.
Le spese di CTU, liquidate con separato decreto, vanno poste a carico delle parti giusta metà.
Si rileva in particolare come la Difesa della ammessa al PSS in data 18 marzo 2024, subito CP_1 dopo dunque l'ordinanza che disponeva la CTU, con nota depositata il 9 giugno 2025, abbia rinunciato al beneficio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, a modifica delle condizioni di cui al decreto n. 1700/2015 del 21-29/12/2015 il Tribunale di Torino, ferma restando la condivisione dell'affidamento del figlio , con esercizio separato della Per_1 responsabilità genitoriale per l'ordinaria amministrazione;
ferma restando la collocazione di Per_1
presso la madre, così provvede:
a) Conferma la presa in carico della situazione del nucleo da parte dei Servizi sociali e del Servizio di NPI/Psicologia al fine di realizzare un progetto di sostegno del minore Pt_2
, nato a [...] il [...] residente in [...]6 e
[...]
di recupero del rapporto padre-figlio; nonché di attivazione degli incontri in luogo neutro con il padre che avverranno con i tempi e le modalità stimate opportune dai Servizi avuto riguardo all'interesse del minore;
b) Dispone che i Servizi che hanno in carico il nucleo attivino, previa verifica della adesione da parte dei genitori, un percorso di psicoterapia familiare che includa inizialmente la coppia genitoriale e successivamente il minore;
c) Invita i genitori a mantenere un sostegno psicologico individuale per , con attiva Per_1
collaborazione tra lo psicologo del minore e lo psicoterapeuta che seguirà eventualmente la coppia genitoriale.
d) Conferma l'intervento di educativa a favore del minore, attualmente in atto, con alcune ore di presenza al domicilio e, se possibile, con funzione facilitante, in attività da svolgere fuori dal contesto del Servizio sociale, in cui coinvolgere anche la mamma e, non appena possibile, il papà.
e) COMPENSA integralmente le spese di lite tra le parti.
f) Pone a carico delle parti giusta metà le spese di CTU liquidate con separato decreto.
g) Si comunichi ai Servizi Sociali /NPI psicologia tramite Assistenti sociali in sede.
Così deciso nella Camera di ConIGlio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
10/06/2025
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento