CASS
Sentenza 18 maggio 2023
Sentenza 18 maggio 2023
Massime • 1
In tema di protezione cd. complementare, l'onere di allegazione del richiedente ha ad oggetto la situazione di radicamento ed integrazione conquistata in Italia e non anche la recisione dei legami con il proprio Paese d'origine o la sussistenza in esso di condizioni politico-sociali tali da non consentire il raggiungimento dell'obiettivo minimo di un'esistenza dignitosa, aspetti questi che, non essendo costitutivi del diritto del richiedente, ma sostanzialmente impeditivi, sono rimessi all'accertamento del giudice di merito, senza necessità di una loro specifica allegazione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 18/05/2023, n. 13759 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13759 |
| Data del deposito : | 18 maggio 2023 |
Testo completo
Numero registro generale 6372/2021 Numero sezionale 1476/2023 Numero di raccolta generale 13759/2023 Data pubblicazione 18/05/2023 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati Oggetto Immigrazione Protezione umanitaria Dott. MA IE Presidente d.l. 130/2020 Dott. Laura Tricomi Consigliere Dott. Massimo Falabella Consigliere Dott. Giuseppe Dongiacomo Consigliere Ud. 20/3/2023 PU Dott. TO TO Consigliere - Rel. ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso n. 6372/2021 r.g. proposto da: OB HN, elettivamente domiciliato in ROMA, Piazza Cavour, presso la Cancelleria civile della Corte Suprema di Cassazione, rappresentato e difeso dall'avvocato Claudio Paolone;
- ricorrente -
contro
MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro pro tempore.
- intimato -
avverso il decreto n. cronol. 507/2021 del Tribunale di Napoli, depositato il 27/01/2021; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20/3/2023 dal Consigliere dott. TO TO;
1 Numero registro generale 6372/2021 Numero sezionale 1476/2023 Numero di raccolta generale 13759/2023 Data pubblicazione 18/05/2023 lette le conclusioni scritte del P.M., in persona del Sostituto Procuratore dott.ssa Luisa De Renzis, che ha chiesto dichiararsi il rigetto del ricorso;
FATTI DI CAUSA 1.Il Tribunale di Napoli, con decreto n. cronol. 507/21, depositato il 27/1/21, ha respinto la richiesta di OB HN, cittadino nigeriano, a seguito di diniego della competente Commissione Territoriale, di riconoscimento dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria e per ragioni umanitarie. 2. Più in particolare, il Tribunale ha osservato che la vicenda personale narrata dal richiedente (essere stato costretto a lasciare il Paese d'origine a causa di problemi con il fratellastro del padre che, dopo circa due anni dalla morte del genitore, avanzava una violenta rivendicazione della proprietà di una piantagione di cacao, incendiandola, aggredendolo e uccidendogli un figlio), non era credibile, per contraddizioni e genericità, e non integrava i presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato;
quanto alla protezione sussidiaria, la regione di provenienza del richiedente (Edo State) non era interessata da conflitti armati interni (come riferito dai Report ECOI.Net, USDOS. EASO); infine, quanto alla protezione umanitaria, il Tribunale, ritenuta applicabile, ex art.15 , comma 1, d.l. 130/2020, la nuova protezione speciale dettata dall'art.19, comma 1.1. del d.lgs. 286/1998, come modificato dal d.l. 130, ma ritenuto altresì esservi continuità con la pregressa disciplina dell'art.5, comma 6, d.lgs. 286/1998 (essendo entrambe le forme di protezione fondate «sulla contestualizzazione delle condizioni personali e, dunque, sulla comparazione tra l'esperienza dello straniero sul territorio nazionale e quello nel paese d'origine»), ha rilevato che il richiedente non aveva evidenziato né situazioni di vulnerabilità né particolari patologie o conseguenze psico-fisiche per il passaggio in Libia prima di giungere in Italia e non era sufficiente da solo il parametro del parziale inserimento lavorativo in Italia (con due rapporti di lavoro subordinato a tempo determinato nel 2018 e nel 2019), avendo, inoltre, lo stesso lasciato, in Nigeria, moglie e figli. 3.Avverso la suddetta pronuncia OB HN ha proposto ricorso per cassazione, notificato il 27/2/21, affidato a quattro motivi, nei confronti del 2 Numero registro generale 6372/2021 Numero sezionale 1476/2023 Numero di raccolta generale 13759/2023 Data pubblicazione 18/05/2023 Ministero dell'Interno, che dichiarava di costituirsi al solo fine di partecipare all'udienza pubblica di discussione. 4.Con ordinanza interlocutoria del 15 settembre 2022, la Prima Sezione-sesta civile ha rimesso la causa alla discussione in pubblica udienza, sul rilievo che la questione della protezione umanitaria doveva essere trattata alla luce della nuova normativa dettata dal d.l. n. 130/2020. RAGIONI DELLA DECISIONE Il ricorrente lamenta: 1.Con il primo motivo, la violazione o falsa applicazione, ex art.360 n. 3 c.p.c., dell'art.5 comma 6 d.lgs. n. 286/1998, come modificato dal D.L. n. 130/2020; 2. Con il secondo, la contraddittorietà ed illogicità del decreto impugnato, in relazione al diniego di protezione umanitaria;
3. Con il terzo motivo, la contraddittorietà ed illogicità del decreto impugnato, oltre che l'omesso esame di fatto decisivo, in relazione al diniego di protezione sussidiaria, ex art.14 lett. a) e b) d.lgs. 251/2007; 4. Con il quarto motivo, più in particolare vizio di omesso esame di fatto decisivo per il giudizio e vizio di motivazione e contraddittorietà e illogicità della stessa, sempre in relazione al profilo del diniego della tutela umanitaria di cui all'art. 5, 6 comma, del d.lgs. n. 286/1998. 5. Il primo e quarto motivo possono essere esaminati congiuntamente e sono in realtà fondati. 5.1 Si evidenzia da parte del ricorrente che il ragionamento proposto dai giudici di prime cure sarebbe erroneo perché non avrebbe considerato il profilo del suo sradicamento e della compromissione dei diritti fondamentali, nonché l'ulteriore profilo dell'effettivo ed incolmabile sproporzione tra i due contesti di vita nel godimento dei diritti fondamentali, che costituiscono presupposto indispensabile di una vita dignitosa. Ha altresì evidenziato il ricorrente che aveva dimostrato nel giudizio di merito di lavorare da anni nel settore stagionale agricolo, sempre presso lo stesso datore di lavoro (“L'ape e il Girasole”), ed anche con le mansioni di inserviente di cucina, con livello di inquadramento qualificato area livello 3E. Osserva inoltre il ricorrente che, diversamente da quanto rilevato dal Tribunale, la sua retribuzione 3 Numero registro generale 6372/2021 Numero sezionale 1476/2023 Numero di raccolta generale 13759/2023 Data pubblicazione 18/05/2023 ammontava normalmente ad euro 500 mensili e che il parametro dell'inserimento sociale e lavorativo in Italia concorreva a determinare una situazione di vulnerabilità personale che avrebbe dovuto essere considerata e tutelata dal Tribunale, quale profilo che esprime il pericolo per il richiedente di essere immesso di nuovo in un contesto socio-politico-ambientale inaccettabile in caso di rimpatrio. Si evidenzia sempre da parte del ricorrente che, nell'ipotesi di rientro in patria, si troverebbe in una situazione ambientale caratterizzata da estrema povertà, avendo perduto il principale sostentamento economico proveniente dalla piantagione e dai terreni, lasciati in eredità dal padre deceduto e poi completamente distrutti dallo zio, e dunque anche dall'impossibilità di garantire a se stesso e alla sua famiglia una vita dignitosa. 5.2 Rileva da ultimo il ricorrente che il Tribunale non avrebbe comunque applicato correttamente i nuovi parametri normativi dettati dall'art. 19, comma 1.1., del d.lgs. n. 286/98, per come modificato dal d.l. n. 130/2020, normativa quest'ultima direttamente applicabile, ai sensi dell'art. 15, alla odierna causa, in quanto pendente al 22.10.2020. 5.3 Occorre, in primo luogo, ricordare la disciplina normativa applicabile. Risulta pacificamente richiamabile, per la soluzione del caso di specie, il d.l. n. 130/2020, con la conseguenza che il giudizio circa il riconoscimento della richiesta “protezione complementare” di diritto nazionale deve essere condotto alla stregua del novellato art.19, comma 1.1. del d.lgs.286/1998, così come modificato ad opera del predetto d.l.130/2020 (cfr. anche: Cass. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 18455 del 08/06/2022; Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 36789 del 15/12/2022). 5.4 Sul punto giova ricordare e per quanto qui di interesse che il d.l. n. 130 del 2020, pur senza riprodurre espressamente nel testo legislativo dell'art. 5 c.6 d.lgs n. 286 del 1998 “i seri motivi di carattere umanitario”, ha nuovamente ricondotto nell'alveo delle gravi violazioni dei diritti umani desumibili dagli obblighi costituzionali, convenzionali ed internazionali assunti dall'Italia, l'applicazione del principio del non refoulement, estendendo l'ambito di applicazione del divieto rispetto alla formulazione precedente dell'art. 19 d.lgs n. 286 del 1998. 4 Numero registro generale 6372/2021 Numero sezionale 1476/2023 Numero di raccolta generale 13759/2023 Data pubblicazione 18/05/2023 Ne consegue che risulta maggiormente appropriata, per il nuovo assetto introdotto dal d.l. n. 130 del 2020, l'utilizzazione della definizione di “protezione complementare”, anche al fine di sottolinearne la contiguità, da un lato, e l'autonomia, dall'altro, rispetto alla protezione internazionale. Deve ritenersi che la protezione complementare, al pari dell'umanitaria, alla quale per espressa voluntas legis si sostituisce, ha natura giuridica di diritto fondamentale della persona, appartenente, come già rilevato in sede di definitiva individuazione della giurisdizione nel 2009 (Cass. ord.19393 del 2009), alla categoria dei diritti umani. Al pari degli altri diritti fondamentali della persona, i diritti riconducibili al diritto costituzionale d'asilo ed a quello convenzionale fondato sul divieto di non refoulement rivestono natura di diritti assoluti, avendo a fondamento gli “obblighi costituzionali ed internazionali dello Stato”, e concorrendo ad attuare, senza la necessità di un'ulteriore mediazione del legislatore ordinario, il diritto d'asilo costituzionale (Cass. n. 10686 del 2012; n. 16362 del 2016; n.19176 del 2020). 5.5 Occorre ora ricordare che la prima parte dell'art. 19, c. 1.1, T.u.i. contiene alcune peculiari estrinsecazioni del divieto di refoulement che si possono distinguere in due categorie. La prima riguarda il rischio di essere sottoposta a tortura od a trattamenti inumani e degradanti. La previsione ricalca, in parte, l'art. 14, lettera b, d.lgs n. 251 del 2007, in relazione al rischio di essere sottoposti a trattamenti inumani e degradanti e, conformemente al comma 1, completa il quadro della tutela delle situazioni che, astrattamente riconducibili alla protezione sussidiaria, sono concretamente non riconducibili ad essa per la sopravvenienza di cause ostative o di revoca (artt.16 e 18 d.lgs n. 251 del 2007 e successive modificazioni). La seconda, relativa alla tortura, è stata introdotta nel nostro ordinamento con la legge n. 110 del 2017 di attuazione della Convenzione ONU contro la tortura del 10/12/84 ed entrata in vigore il 27/6/87. 5.3.3 Ma l'ulteriore e più rilevante innovazione normativa proviene dall'interpolazione dell'art. 19, comma 1.1., prima parte, dettata dal d.l. n. 130 del 2020 e riguarda l'espresso richiamo agli obblighi di cui all'art. 5, c.6 5 Numero registro generale 6372/2021 Numero sezionale 1476/2023 Numero di raccolta generale 13759/2023 Data pubblicazione 18/05/2023 ovvero gli obblighi costituzionali ed internazionali che il nuovo decreto ha ripristinato, dopo l'espunzione effettuata dal precedente d.l. n. 113 del 2018. E' così espressamente prevista l'applicazione del principio di non refoulement e conseguentemente il divieto di respingimento ed espulsione ove si determini “una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonche' di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati,firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettivita' dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonche' dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine”.
5.6 Tuttavia, il profilo innovativo più significativo, risultante dalla nuova formulazione dell'art. 19, c.1.1., T.u.i., riguarda proprio la valutazione comparativa che rimane un cardine, ancorché nelle forme attenuate indicate nelle S.U. 24413 del 2021, in relazione al paradigma normativo fotografato nell'art. 5 c.6 antevigente, ma assume una rilevanza del tutto secondaria nell'accertamento della protezione complementare e, alla luce dell'esegesi letterale della norma, non determina alcun onere allegativo specifico a carico del richiedente. In realtà, la seconda parte dell'art. 19, comma 1.1, del d.lgs. 286 del 1998, come modificato dal d.l. n. 130 del 2020, convertito con l. n. 173 del 2020, attribuisce ora diretto rilievo all'integrazione sociale e familiare del richiedente protezione in Italia, da valutare tenendo conto della natura e dell'effettività dei suoi vincoli familiari, del suo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno e dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo paese d'origine (così, Cass. n. 18455 del 08/06/2022, cit. supra). Ebbene, l'esame dei legami familiari culturali o sociali con il Paese di origine costituisce, tuttavia, elemento di “valutazione” del grado di radicamento 6 Numero registro generale 6372/2021 Numero sezionale 1476/2023 Numero di raccolta generale 13759/2023 Data pubblicazione 18/05/2023 allegato, non ulteriore fatto costitutivo del diritto di cui si chiede il riconoscimento. Si tratta di un profilo rilevante rispetto alla concreta articolazione del principio dispositivo e degli oneri allegativi. Non è necessario allegare specificamente di aver reciso i legami con il proprio paese di origine e di non poter contare su legami familiari od allegare che le condizioni politico sociale del paese non consentirebbero il raggiungimento dell'obiettivo minimo di un'esistenza dignitosa. L'onere allegativo si concentra sulla situazione di radicamento ed integrazione conquistata nel nostro paese così da porre in luce le conseguenze, in termini di lesione dei diritti umani, di una sopravvenuta mancanza delle condizioni attualmente raggiunte. La contestuale situazione di sradicamento nel paese di origine (o il suo contrario) costituisce una valutazione che può richiedere l'esercizio dei poteri istruttori officiosi del giudice da attivarsi anche mediante l'audizione od acquisizioni COI, centrate, tuttavia, sulle ragioni di radicamento ed integrazione allegate e non genericamente sul quadro normativo generale sulla tutela dei diritti umani. Alla luce del nuovo regime giuridico non può escludersi il diritto perché la parte non abbia allegato specificamente di non avere legami nel proprio paese. Si tratta di un accertamento rimesso al giudice perché conformativo, limitativo od eliminativo del diritto, ma non costitutivo dello stesso. Sotto questo profilo il nuovo regime appare diverso da quello antevigente, perché residua un onere allegativo relativo alle condizioni soggettive ed oggettive nel paese di origine solo correlato e limitato alla ragione di radicamento (v. S.U. 24413 del 2021). 5.7 In realtà, il nuovo art. 19 c.
1.1 T.u.i. non richiede più come per il riconoscimento del diritto alla protezione umanitaria, secondo il recente approdo delle S.U. n.24413 del 2021, una “valutazione comparativa” desumibile dalla prospettazione e deduzione dei fatti da parte del richiedente, ma rimette al giudice del merito l'accertamento relativo alla situazione nel paese di origine, o alla controparte costituita la relativa prova, trattandosi di fatti sostanzialmente impeditivi, così come quello riguardante il limite, 7 Numero registro generale 6372/2021 Numero sezionale 1476/2023 Numero di raccolta generale 13759/2023 Data pubblicazione 18/05/2023 oggetto del bilanciamento voluto dal legislatore, derivante dalla pericolosità per l'ordine pubblico e la sicurezza nazionale. 5.8 Ciò posto in termini generali, ritiene il Collegio che la motivazione resa dal Tribunale, in tema di mancato riconoscimento della richiesta protezione complementare, meriti censura, posto che la stessa non ha adeguatamente valutato la condizione di inserimento socio-lavorativo del richiedente che, nel nuovo paradigma applicativo di cui all'art. 19, c. 1.1., seconda parte, riveste ora rilievo diretto ai fini del riconoscimento della richiesta protezione complementare. 6. Il terzo motivo è invece inammissibile. 6.1 Secondo l'orientamento di questa Corte che il Collegio condivide, in materia di protezione internazionale, una volta esclusa la credibilità intrinseca della narrazione offerta dal richiedente asilo alla luce di riscontrate contraddizioni, lacune e incongruenze, non deve procedersi al controllo della credibilità estrinseca - che attiene alla concordanza delle dichiarazioni con il quadro culturale, sociale, religioso e politico del Paese di provenienza, desumibile dalla consultazione di fonti internazionali meritevoli di credito - poiché tale controllo assolverebbe alla funzione meramente teorica di accreditare la mera possibilità astratta di eventi non provati riferiti in modo assolutamente non convincente dal richiedente, e ciò ai fini del rifugio e della protezione sussidiaria ex art.14 lett. a) e lett.b) citato (Cass. nn. 10286/2020; 24575/2020; 6738/2021). Occorre ribadire che, relativamente ai casi in cui il ricorrente lamenta un difetto di cooperazione istruttoria con riferimento all'allegazione di fatti persecutori o a un rischio di danno grave «individualizzato» di cui all'art.14, lett. a) e b), d.lgs. 251/2007, a proposito del quale il richiedente asilo non è stato ritenuto intrinsecamente credibile dal giudice del merito, il motivo di ricorso si deve ritenere inammissibile se non investe e non supera la predetta valutazione di non «credibilità intrinseca». Diversamente occorre ragionare per la c.d. «credibilità estrinseca», che può essere correttamente valutata solo rapportando il racconto del richiedente, intrinsecamente solido e non contraddittorio o incongruente, con la realtà sociale, culturale o religiosa dell'ambiente di riferimento, operazione possibile solo acquisendo preventivamente idonee informazioni. 8 Numero registro generale 6372/2021 Numero sezionale 1476/2023 Numero di raccolta generale 13759/2023 Data pubblicazione 18/05/2023 6.2 Ciò posto, va subito rilevato come il ricorrente non abbia in alcun modo censurato la ratio decidendi principale posta a sostegno del diniego della richiesta di protezione internazionale, e cioè la valutazione di non credibilità del racconto, con ciò evidenziandosi l'inammissibilità delle censure sollevate in punto di mancato approfondimento istruttorio da parte del Tribunale. 7. L'accoglimento del primo e quarto motivo determina invece l'assorbimento del secondo motivo. Ne consegue l'accoglimento del primo e quarto motivo di ricorso e la cassazione del decreto impugnato con rinvio al Tribunale di Napoli che, in diversa composizione, dovrà rileggere l'odierna vicenda processuale alla luce dei principi sopra espressi e dovrà anche decidere in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
accoglie il primo e quarto motivo di ricorso;
dichiara assorbito il secondo e inammissibile il terzo;
cassa il decreto impugnato in relazione ai motivi accolti e rinvia al Tribunale di Napoli che, in diversa composizione, deciderà anche in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, il 20 marzo 2023 Il Consigliere estensore TO TO Il Presidente MA IE 9
- ricorrente -
contro
MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro pro tempore.
- intimato -
avverso il decreto n. cronol. 507/2021 del Tribunale di Napoli, depositato il 27/01/2021; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20/3/2023 dal Consigliere dott. TO TO;
1 Numero registro generale 6372/2021 Numero sezionale 1476/2023 Numero di raccolta generale 13759/2023 Data pubblicazione 18/05/2023 lette le conclusioni scritte del P.M., in persona del Sostituto Procuratore dott.ssa Luisa De Renzis, che ha chiesto dichiararsi il rigetto del ricorso;
FATTI DI CAUSA 1.Il Tribunale di Napoli, con decreto n. cronol. 507/21, depositato il 27/1/21, ha respinto la richiesta di OB HN, cittadino nigeriano, a seguito di diniego della competente Commissione Territoriale, di riconoscimento dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria e per ragioni umanitarie. 2. Più in particolare, il Tribunale ha osservato che la vicenda personale narrata dal richiedente (essere stato costretto a lasciare il Paese d'origine a causa di problemi con il fratellastro del padre che, dopo circa due anni dalla morte del genitore, avanzava una violenta rivendicazione della proprietà di una piantagione di cacao, incendiandola, aggredendolo e uccidendogli un figlio), non era credibile, per contraddizioni e genericità, e non integrava i presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato;
quanto alla protezione sussidiaria, la regione di provenienza del richiedente (Edo State) non era interessata da conflitti armati interni (come riferito dai Report ECOI.Net, USDOS. EASO); infine, quanto alla protezione umanitaria, il Tribunale, ritenuta applicabile, ex art.15 , comma 1, d.l. 130/2020, la nuova protezione speciale dettata dall'art.19, comma 1.1. del d.lgs. 286/1998, come modificato dal d.l. 130, ma ritenuto altresì esservi continuità con la pregressa disciplina dell'art.5, comma 6, d.lgs. 286/1998 (essendo entrambe le forme di protezione fondate «sulla contestualizzazione delle condizioni personali e, dunque, sulla comparazione tra l'esperienza dello straniero sul territorio nazionale e quello nel paese d'origine»), ha rilevato che il richiedente non aveva evidenziato né situazioni di vulnerabilità né particolari patologie o conseguenze psico-fisiche per il passaggio in Libia prima di giungere in Italia e non era sufficiente da solo il parametro del parziale inserimento lavorativo in Italia (con due rapporti di lavoro subordinato a tempo determinato nel 2018 e nel 2019), avendo, inoltre, lo stesso lasciato, in Nigeria, moglie e figli. 3.Avverso la suddetta pronuncia OB HN ha proposto ricorso per cassazione, notificato il 27/2/21, affidato a quattro motivi, nei confronti del 2 Numero registro generale 6372/2021 Numero sezionale 1476/2023 Numero di raccolta generale 13759/2023 Data pubblicazione 18/05/2023 Ministero dell'Interno, che dichiarava di costituirsi al solo fine di partecipare all'udienza pubblica di discussione. 4.Con ordinanza interlocutoria del 15 settembre 2022, la Prima Sezione-sesta civile ha rimesso la causa alla discussione in pubblica udienza, sul rilievo che la questione della protezione umanitaria doveva essere trattata alla luce della nuova normativa dettata dal d.l. n. 130/2020. RAGIONI DELLA DECISIONE Il ricorrente lamenta: 1.Con il primo motivo, la violazione o falsa applicazione, ex art.360 n. 3 c.p.c., dell'art.5 comma 6 d.lgs. n. 286/1998, come modificato dal D.L. n. 130/2020; 2. Con il secondo, la contraddittorietà ed illogicità del decreto impugnato, in relazione al diniego di protezione umanitaria;
3. Con il terzo motivo, la contraddittorietà ed illogicità del decreto impugnato, oltre che l'omesso esame di fatto decisivo, in relazione al diniego di protezione sussidiaria, ex art.14 lett. a) e b) d.lgs. 251/2007; 4. Con il quarto motivo, più in particolare vizio di omesso esame di fatto decisivo per il giudizio e vizio di motivazione e contraddittorietà e illogicità della stessa, sempre in relazione al profilo del diniego della tutela umanitaria di cui all'art. 5, 6 comma, del d.lgs. n. 286/1998. 5. Il primo e quarto motivo possono essere esaminati congiuntamente e sono in realtà fondati. 5.1 Si evidenzia da parte del ricorrente che il ragionamento proposto dai giudici di prime cure sarebbe erroneo perché non avrebbe considerato il profilo del suo sradicamento e della compromissione dei diritti fondamentali, nonché l'ulteriore profilo dell'effettivo ed incolmabile sproporzione tra i due contesti di vita nel godimento dei diritti fondamentali, che costituiscono presupposto indispensabile di una vita dignitosa. Ha altresì evidenziato il ricorrente che aveva dimostrato nel giudizio di merito di lavorare da anni nel settore stagionale agricolo, sempre presso lo stesso datore di lavoro (“L'ape e il Girasole”), ed anche con le mansioni di inserviente di cucina, con livello di inquadramento qualificato area livello 3E. Osserva inoltre il ricorrente che, diversamente da quanto rilevato dal Tribunale, la sua retribuzione 3 Numero registro generale 6372/2021 Numero sezionale 1476/2023 Numero di raccolta generale 13759/2023 Data pubblicazione 18/05/2023 ammontava normalmente ad euro 500 mensili e che il parametro dell'inserimento sociale e lavorativo in Italia concorreva a determinare una situazione di vulnerabilità personale che avrebbe dovuto essere considerata e tutelata dal Tribunale, quale profilo che esprime il pericolo per il richiedente di essere immesso di nuovo in un contesto socio-politico-ambientale inaccettabile in caso di rimpatrio. Si evidenzia sempre da parte del ricorrente che, nell'ipotesi di rientro in patria, si troverebbe in una situazione ambientale caratterizzata da estrema povertà, avendo perduto il principale sostentamento economico proveniente dalla piantagione e dai terreni, lasciati in eredità dal padre deceduto e poi completamente distrutti dallo zio, e dunque anche dall'impossibilità di garantire a se stesso e alla sua famiglia una vita dignitosa. 5.2 Rileva da ultimo il ricorrente che il Tribunale non avrebbe comunque applicato correttamente i nuovi parametri normativi dettati dall'art. 19, comma 1.1., del d.lgs. n. 286/98, per come modificato dal d.l. n. 130/2020, normativa quest'ultima direttamente applicabile, ai sensi dell'art. 15, alla odierna causa, in quanto pendente al 22.10.2020. 5.3 Occorre, in primo luogo, ricordare la disciplina normativa applicabile. Risulta pacificamente richiamabile, per la soluzione del caso di specie, il d.l. n. 130/2020, con la conseguenza che il giudizio circa il riconoscimento della richiesta “protezione complementare” di diritto nazionale deve essere condotto alla stregua del novellato art.19, comma 1.1. del d.lgs.286/1998, così come modificato ad opera del predetto d.l.130/2020 (cfr. anche: Cass. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 18455 del 08/06/2022; Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 36789 del 15/12/2022). 5.4 Sul punto giova ricordare e per quanto qui di interesse che il d.l. n. 130 del 2020, pur senza riprodurre espressamente nel testo legislativo dell'art. 5 c.6 d.lgs n. 286 del 1998 “i seri motivi di carattere umanitario”, ha nuovamente ricondotto nell'alveo delle gravi violazioni dei diritti umani desumibili dagli obblighi costituzionali, convenzionali ed internazionali assunti dall'Italia, l'applicazione del principio del non refoulement, estendendo l'ambito di applicazione del divieto rispetto alla formulazione precedente dell'art. 19 d.lgs n. 286 del 1998. 4 Numero registro generale 6372/2021 Numero sezionale 1476/2023 Numero di raccolta generale 13759/2023 Data pubblicazione 18/05/2023 Ne consegue che risulta maggiormente appropriata, per il nuovo assetto introdotto dal d.l. n. 130 del 2020, l'utilizzazione della definizione di “protezione complementare”, anche al fine di sottolinearne la contiguità, da un lato, e l'autonomia, dall'altro, rispetto alla protezione internazionale. Deve ritenersi che la protezione complementare, al pari dell'umanitaria, alla quale per espressa voluntas legis si sostituisce, ha natura giuridica di diritto fondamentale della persona, appartenente, come già rilevato in sede di definitiva individuazione della giurisdizione nel 2009 (Cass. ord.19393 del 2009), alla categoria dei diritti umani. Al pari degli altri diritti fondamentali della persona, i diritti riconducibili al diritto costituzionale d'asilo ed a quello convenzionale fondato sul divieto di non refoulement rivestono natura di diritti assoluti, avendo a fondamento gli “obblighi costituzionali ed internazionali dello Stato”, e concorrendo ad attuare, senza la necessità di un'ulteriore mediazione del legislatore ordinario, il diritto d'asilo costituzionale (Cass. n. 10686 del 2012; n. 16362 del 2016; n.19176 del 2020). 5.5 Occorre ora ricordare che la prima parte dell'art. 19, c. 1.1, T.u.i. contiene alcune peculiari estrinsecazioni del divieto di refoulement che si possono distinguere in due categorie. La prima riguarda il rischio di essere sottoposta a tortura od a trattamenti inumani e degradanti. La previsione ricalca, in parte, l'art. 14, lettera b, d.lgs n. 251 del 2007, in relazione al rischio di essere sottoposti a trattamenti inumani e degradanti e, conformemente al comma 1, completa il quadro della tutela delle situazioni che, astrattamente riconducibili alla protezione sussidiaria, sono concretamente non riconducibili ad essa per la sopravvenienza di cause ostative o di revoca (artt.16 e 18 d.lgs n. 251 del 2007 e successive modificazioni). La seconda, relativa alla tortura, è stata introdotta nel nostro ordinamento con la legge n. 110 del 2017 di attuazione della Convenzione ONU contro la tortura del 10/12/84 ed entrata in vigore il 27/6/87. 5.3.3 Ma l'ulteriore e più rilevante innovazione normativa proviene dall'interpolazione dell'art. 19, comma 1.1., prima parte, dettata dal d.l. n. 130 del 2020 e riguarda l'espresso richiamo agli obblighi di cui all'art. 5, c.6 5 Numero registro generale 6372/2021 Numero sezionale 1476/2023 Numero di raccolta generale 13759/2023 Data pubblicazione 18/05/2023 ovvero gli obblighi costituzionali ed internazionali che il nuovo decreto ha ripristinato, dopo l'espunzione effettuata dal precedente d.l. n. 113 del 2018. E' così espressamente prevista l'applicazione del principio di non refoulement e conseguentemente il divieto di respingimento ed espulsione ove si determini “una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonche' di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati,firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettivita' dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonche' dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine”.
5.6 Tuttavia, il profilo innovativo più significativo, risultante dalla nuova formulazione dell'art. 19, c.1.1., T.u.i., riguarda proprio la valutazione comparativa che rimane un cardine, ancorché nelle forme attenuate indicate nelle S.U. 24413 del 2021, in relazione al paradigma normativo fotografato nell'art. 5 c.6 antevigente, ma assume una rilevanza del tutto secondaria nell'accertamento della protezione complementare e, alla luce dell'esegesi letterale della norma, non determina alcun onere allegativo specifico a carico del richiedente. In realtà, la seconda parte dell'art. 19, comma 1.1, del d.lgs. 286 del 1998, come modificato dal d.l. n. 130 del 2020, convertito con l. n. 173 del 2020, attribuisce ora diretto rilievo all'integrazione sociale e familiare del richiedente protezione in Italia, da valutare tenendo conto della natura e dell'effettività dei suoi vincoli familiari, del suo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno e dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo paese d'origine (così, Cass. n. 18455 del 08/06/2022, cit. supra). Ebbene, l'esame dei legami familiari culturali o sociali con il Paese di origine costituisce, tuttavia, elemento di “valutazione” del grado di radicamento 6 Numero registro generale 6372/2021 Numero sezionale 1476/2023 Numero di raccolta generale 13759/2023 Data pubblicazione 18/05/2023 allegato, non ulteriore fatto costitutivo del diritto di cui si chiede il riconoscimento. Si tratta di un profilo rilevante rispetto alla concreta articolazione del principio dispositivo e degli oneri allegativi. Non è necessario allegare specificamente di aver reciso i legami con il proprio paese di origine e di non poter contare su legami familiari od allegare che le condizioni politico sociale del paese non consentirebbero il raggiungimento dell'obiettivo minimo di un'esistenza dignitosa. L'onere allegativo si concentra sulla situazione di radicamento ed integrazione conquistata nel nostro paese così da porre in luce le conseguenze, in termini di lesione dei diritti umani, di una sopravvenuta mancanza delle condizioni attualmente raggiunte. La contestuale situazione di sradicamento nel paese di origine (o il suo contrario) costituisce una valutazione che può richiedere l'esercizio dei poteri istruttori officiosi del giudice da attivarsi anche mediante l'audizione od acquisizioni COI, centrate, tuttavia, sulle ragioni di radicamento ed integrazione allegate e non genericamente sul quadro normativo generale sulla tutela dei diritti umani. Alla luce del nuovo regime giuridico non può escludersi il diritto perché la parte non abbia allegato specificamente di non avere legami nel proprio paese. Si tratta di un accertamento rimesso al giudice perché conformativo, limitativo od eliminativo del diritto, ma non costitutivo dello stesso. Sotto questo profilo il nuovo regime appare diverso da quello antevigente, perché residua un onere allegativo relativo alle condizioni soggettive ed oggettive nel paese di origine solo correlato e limitato alla ragione di radicamento (v. S.U. 24413 del 2021). 5.7 In realtà, il nuovo art. 19 c.
1.1 T.u.i. non richiede più come per il riconoscimento del diritto alla protezione umanitaria, secondo il recente approdo delle S.U. n.24413 del 2021, una “valutazione comparativa” desumibile dalla prospettazione e deduzione dei fatti da parte del richiedente, ma rimette al giudice del merito l'accertamento relativo alla situazione nel paese di origine, o alla controparte costituita la relativa prova, trattandosi di fatti sostanzialmente impeditivi, così come quello riguardante il limite, 7 Numero registro generale 6372/2021 Numero sezionale 1476/2023 Numero di raccolta generale 13759/2023 Data pubblicazione 18/05/2023 oggetto del bilanciamento voluto dal legislatore, derivante dalla pericolosità per l'ordine pubblico e la sicurezza nazionale. 5.8 Ciò posto in termini generali, ritiene il Collegio che la motivazione resa dal Tribunale, in tema di mancato riconoscimento della richiesta protezione complementare, meriti censura, posto che la stessa non ha adeguatamente valutato la condizione di inserimento socio-lavorativo del richiedente che, nel nuovo paradigma applicativo di cui all'art. 19, c. 1.1., seconda parte, riveste ora rilievo diretto ai fini del riconoscimento della richiesta protezione complementare. 6. Il terzo motivo è invece inammissibile. 6.1 Secondo l'orientamento di questa Corte che il Collegio condivide, in materia di protezione internazionale, una volta esclusa la credibilità intrinseca della narrazione offerta dal richiedente asilo alla luce di riscontrate contraddizioni, lacune e incongruenze, non deve procedersi al controllo della credibilità estrinseca - che attiene alla concordanza delle dichiarazioni con il quadro culturale, sociale, religioso e politico del Paese di provenienza, desumibile dalla consultazione di fonti internazionali meritevoli di credito - poiché tale controllo assolverebbe alla funzione meramente teorica di accreditare la mera possibilità astratta di eventi non provati riferiti in modo assolutamente non convincente dal richiedente, e ciò ai fini del rifugio e della protezione sussidiaria ex art.14 lett. a) e lett.b) citato (Cass. nn. 10286/2020; 24575/2020; 6738/2021). Occorre ribadire che, relativamente ai casi in cui il ricorrente lamenta un difetto di cooperazione istruttoria con riferimento all'allegazione di fatti persecutori o a un rischio di danno grave «individualizzato» di cui all'art.14, lett. a) e b), d.lgs. 251/2007, a proposito del quale il richiedente asilo non è stato ritenuto intrinsecamente credibile dal giudice del merito, il motivo di ricorso si deve ritenere inammissibile se non investe e non supera la predetta valutazione di non «credibilità intrinseca». Diversamente occorre ragionare per la c.d. «credibilità estrinseca», che può essere correttamente valutata solo rapportando il racconto del richiedente, intrinsecamente solido e non contraddittorio o incongruente, con la realtà sociale, culturale o religiosa dell'ambiente di riferimento, operazione possibile solo acquisendo preventivamente idonee informazioni. 8 Numero registro generale 6372/2021 Numero sezionale 1476/2023 Numero di raccolta generale 13759/2023 Data pubblicazione 18/05/2023 6.2 Ciò posto, va subito rilevato come il ricorrente non abbia in alcun modo censurato la ratio decidendi principale posta a sostegno del diniego della richiesta di protezione internazionale, e cioè la valutazione di non credibilità del racconto, con ciò evidenziandosi l'inammissibilità delle censure sollevate in punto di mancato approfondimento istruttorio da parte del Tribunale. 7. L'accoglimento del primo e quarto motivo determina invece l'assorbimento del secondo motivo. Ne consegue l'accoglimento del primo e quarto motivo di ricorso e la cassazione del decreto impugnato con rinvio al Tribunale di Napoli che, in diversa composizione, dovrà rileggere l'odierna vicenda processuale alla luce dei principi sopra espressi e dovrà anche decidere in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
accoglie il primo e quarto motivo di ricorso;
dichiara assorbito il secondo e inammissibile il terzo;
cassa il decreto impugnato in relazione ai motivi accolti e rinvia al Tribunale di Napoli che, in diversa composizione, deciderà anche in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, il 20 marzo 2023 Il Consigliere estensore TO TO Il Presidente MA IE 9