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Sentenza 5 novembre 2024
Sentenza 5 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pordenone, sentenza 05/11/2024, n. 625 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pordenone |
| Numero : | 625 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2024 |
Testo completo
N. 330 /2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PORDENONE
-Sezione Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Maria Paola Costa Presidente
Dott. Giorgio Cozzarini Giudice relatore
Dott.ssa Chiara Ilaria Risolo Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 19/02/2024 da:
1) nata a [...] il [...] (Cod. Fisc. ) Parte_1 C.F._1 residente in Via Vons (PN), con l'Avv. CELOT MAURO presso il quale ha eletto domicilio telematico e
2) nato a [...] il [...] (Cod. Fisc. ) CP_1 C.F._2 residente in [...], Maniago (PN); con l'Avv. CESARATTO IVAN presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito civile a Maniago (PN) in data 20/3/2010 in regime di separazione dei beni (anno 2010, atto n. 5, parte II, serie C )
□ separati consensualmente davanti al Presidente del Tribunale di Pordenone il 24/2/2011, come da decreto di omologa del 09/03/2011
con i seguenti figli:
- n. a San Vito al Tagliamento il 7/8/2007 Controparte_2
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: Divorzio - Cessazione effetti civili
FATTO
Con ricorso depositato il giorno 19/2/2024 ha agito in giudizio per ottenere la Parte_1 pronuncia della sentenza di divorzio.
Successivamente, in data 13/9/2024 si è costituito in giudizio , facendo presente CP_1 di aver trovato un accordo sulle condizioni di divorzio come da foglio di precisazione delle conclusioni allegato alla propria comparsa.
Le parti hanno quindi chiesto che l'udienza di comparizione fosse sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c..
Con note scritte in sostituzione d'udienza parte ricorrente ha chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle condizioni di cui al foglio di precisazione delle conclusioni allegato alla comparsa di costituzione e risposta del sig. e alle note scritte depositate il 9/10/2024 e di seguito riportate: CP_1
a) Pronunciare, ai sensi dell'art. 3 n. 2 lett. b) della legge n. 898 del 1970 lo scioglimento del matrimonio contratto tra la sig.ra ed il sig. in data Parte_1 CP_1
20.03.2010, ordinando all'ufficiale di Stato civile competente di procedere all'annotazione della sentenza;
b) Disporre l'affido condiviso del figlio minore con collocazione prevalente presso la CP_2 madre prevedendo, in ragione degli attuali contrasti e difficoltà esistenti nelle relazioni padre/figlio, che la ripresa dei loro rapporti avvenga nel rispetto delle volontà di quest'ultimo;
c) Prevedere a carico del sig. il versamento di un assegno mensile in favore Parte_2 della madre per il mantenimento del figlio di euro 350,00, assegno Parte_1 CP_2 da corrispondersi a mezzo bonifico bancario sul conto corrente alla stessa intestato ed acceso presso Poste Italiane Iban [...] entro il 20 di ogni mese;
d) Prevedere la suddivisione delle spese straordinarie, determinate secondo le modalità previste nel protocollo d'intesa in vigore presso il Tribunale di Pordenone, nella misura del 50% ciascuno.
e) Spese di lite integralmente compensate tra le parti.
È stata data comunicazione degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c. al pubblico ministero.
DIRITTO
Sussistono i presupposti di legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) legge n. 898/1970, accertato che la comunione spirituale e materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative al figlio non sono in contrasto con gli interessi dello stesso, ritiene sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. Con specifico riferimento agli incontri tra padre e figlio, le condizioni concordate tengono conto, in termini corretti, della prevalente volontà del figlio, che ha più di 17 anni.
L'ascolto del figlio minorenne deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto a Maniago il 20/3/2010 tra Parte_1
e
[...] CP_1
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Compensa tra le parti le spese di procedura;
4) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di MANIAGO perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge (registro atti di matrimonio: (anno 2010 atto n. 5 parte II serie C ).
Così deciso in Pordenone, il 29/10/2024
Il Giudice relatore Il Presidente
dott. Giorgio Cozzarini dott.ssa Maria Paola Costa
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PORDENONE
-Sezione Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Maria Paola Costa Presidente
Dott. Giorgio Cozzarini Giudice relatore
Dott.ssa Chiara Ilaria Risolo Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 19/02/2024 da:
1) nata a [...] il [...] (Cod. Fisc. ) Parte_1 C.F._1 residente in Via Vons (PN), con l'Avv. CELOT MAURO presso il quale ha eletto domicilio telematico e
2) nato a [...] il [...] (Cod. Fisc. ) CP_1 C.F._2 residente in [...], Maniago (PN); con l'Avv. CESARATTO IVAN presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito civile a Maniago (PN) in data 20/3/2010 in regime di separazione dei beni (anno 2010, atto n. 5, parte II, serie C )
□ separati consensualmente davanti al Presidente del Tribunale di Pordenone il 24/2/2011, come da decreto di omologa del 09/03/2011
con i seguenti figli:
- n. a San Vito al Tagliamento il 7/8/2007 Controparte_2
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: Divorzio - Cessazione effetti civili
FATTO
Con ricorso depositato il giorno 19/2/2024 ha agito in giudizio per ottenere la Parte_1 pronuncia della sentenza di divorzio.
Successivamente, in data 13/9/2024 si è costituito in giudizio , facendo presente CP_1 di aver trovato un accordo sulle condizioni di divorzio come da foglio di precisazione delle conclusioni allegato alla propria comparsa.
Le parti hanno quindi chiesto che l'udienza di comparizione fosse sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c..
Con note scritte in sostituzione d'udienza parte ricorrente ha chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle condizioni di cui al foglio di precisazione delle conclusioni allegato alla comparsa di costituzione e risposta del sig. e alle note scritte depositate il 9/10/2024 e di seguito riportate: CP_1
a) Pronunciare, ai sensi dell'art. 3 n. 2 lett. b) della legge n. 898 del 1970 lo scioglimento del matrimonio contratto tra la sig.ra ed il sig. in data Parte_1 CP_1
20.03.2010, ordinando all'ufficiale di Stato civile competente di procedere all'annotazione della sentenza;
b) Disporre l'affido condiviso del figlio minore con collocazione prevalente presso la CP_2 madre prevedendo, in ragione degli attuali contrasti e difficoltà esistenti nelle relazioni padre/figlio, che la ripresa dei loro rapporti avvenga nel rispetto delle volontà di quest'ultimo;
c) Prevedere a carico del sig. il versamento di un assegno mensile in favore Parte_2 della madre per il mantenimento del figlio di euro 350,00, assegno Parte_1 CP_2 da corrispondersi a mezzo bonifico bancario sul conto corrente alla stessa intestato ed acceso presso Poste Italiane Iban [...] entro il 20 di ogni mese;
d) Prevedere la suddivisione delle spese straordinarie, determinate secondo le modalità previste nel protocollo d'intesa in vigore presso il Tribunale di Pordenone, nella misura del 50% ciascuno.
e) Spese di lite integralmente compensate tra le parti.
È stata data comunicazione degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c. al pubblico ministero.
DIRITTO
Sussistono i presupposti di legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) legge n. 898/1970, accertato che la comunione spirituale e materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative al figlio non sono in contrasto con gli interessi dello stesso, ritiene sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. Con specifico riferimento agli incontri tra padre e figlio, le condizioni concordate tengono conto, in termini corretti, della prevalente volontà del figlio, che ha più di 17 anni.
L'ascolto del figlio minorenne deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto a Maniago il 20/3/2010 tra Parte_1
e
[...] CP_1
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Compensa tra le parti le spese di procedura;
4) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di MANIAGO perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge (registro atti di matrimonio: (anno 2010 atto n. 5 parte II serie C ).
Così deciso in Pordenone, il 29/10/2024
Il Giudice relatore Il Presidente
dott. Giorgio Cozzarini dott.ssa Maria Paola Costa