Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Crotone, sentenza 28/05/2025, n. 139 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Crotone |
| Numero : | 139 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. V.G. 1144/2024
EPUBBLICA ITALIANA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CROTONE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Alessandra Angiuli Presidente dott.ssa Ilaria De Pasquale Giudice dott.ssa Sofia Nobile de Santis Giudice rel. est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1144/2024 promossa da:
Parte 1 (C.F. C.F. 1 ), nata a [...] il [...], ivi residente alla Via
IV Novembre n. 20, ed ai fini del presente giudizio domiciliata in Crotone alla Via V. Veneto n. 136/B, CORTESE, (C.F. C.F. 2 PEC: presso lo studio dell'Avv. Teresa difende per mandato in calce al che la rappresenta Email 1
,
ricorso;
E
CP 1 (C.F. C.F. 3 ), nato a [...] il [...], ivi residente alla
Via Venezia n. 111, ed ai fini del presente giudizio domiciliato in Crotone alla Via Venezia n. 14, presso lo studio dell'Avv. Felicia FRONTERA (C.F. C.F. 4
,che lo rappresenta e difende per mandato in calce al ricorso;
PEC: Email 2
PUBBLICO MINISTERO
intervenuto
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto ex art. 473 bis 51. cod. proc. civ, depositato in data 24.10.2024, CP 1
[...] e Parte 1 sponevano: di aver contratto matrimonio con rito concordatario in data 12.09.2009, nel Comune di Crotone
(KR), con atto iscritto nei registri dello Stato Civile di detto comune al n. 176, Parte II, Serie
A, anno 2009; che dall'unione è nata in data [...] la figlia Per_1
Servizi Sociali di Crotone, con collocamento della minore presso la madre.
Tanto premesso, chiedevano che il Tribunale pronunciasse la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti condizioni:
"1) pronunciare ai sensi dell'art. 3, n. 2) lett. b), L. 898/1970 la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dai Sig.ri Parte 1 e CP 1 celebrato in Crotone in data 14.09.2009 e trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Crotone Anno 2009
Parte 2 Serie A N. 176, ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Crotone di procedere all'annotazione dell'emananda sentenza;
2) Revocare l'affidamento della minore Per_1 ai Servizi Sociali del Comune di Crotone, come previsto con la sentenza di separazione e disporre l'affidamento condiviso della minore ad entrambi i genitori, con collocazione presso la madre;
,a titolo di contributo al mantenimento della figlia minore, 3) disporre a carico del Sig. CP 1
l'obbligo di corrispondere alla Sig.ra Parte 1 la somma di € 350,00 (eurotrecentocinquanta/00), rivalutabile annualmente in base agli indici ISTAT, oltre al versamento del 50 % delle spese straordinarie;
4) Il padre potrà tenere la figlia con sé un giorno infrasettimanale, da concordare con la madre, dalle ore 17,00 alle ore 21,30, compatibilmente con gli impegni scolastici ed extra scolastici della minore e potrà trascorrere con la figlia, previo accordo con la stessa e con la madre, due fine settimana al mese in modo alternato. In occasione delle festività natalizie e pasquali potrà trascorrere con la minore, ad anni alterni, il Natale, il Capodanno e la Pasqua, sempre in accordo con la minore e la madre. La minore trascorrerà con il padre un periodo durante le vacanze estive da concordare sia con la minore che con la madre;
5) Il padre dichiara di rinunciare in favore della madre al 50% della somma che percepisce a titolo di assegno unico e universale previsto per i figli a carico ed a tal fine si obbliga a trasmettere all'INPS atto di rinuncia entro trenta giorni dal deposito del presente ricorso;
6) assegnare la casa coniugale alla moglie, proprietaria esclusiva dell'immobile."
Con decreto di assegnazione della causa, il Presidente autorizzava altresì la trattazione scritta della stessa, con deposito di note scritte fino al giorno dell'udienza, ex art. 473 bis 51 c.p.c.
Il giudice relatore con ordinanza dell'11.12.2024 disponeva la comparizione personale delle parti all'udienza del 26.02.2025, poiché la richiesta dei ricorrenti di revoca dell'affidamento della minore
Per 1 al Servizio Sociale non poteva essere oggetto di accordo tra le parti.
In quest'ultima udienza comparivano personalmente entrambe le parti, che rappresentavano di aver intrapreso un percorso con i servizi sociali di Crotone, ma che ormai erano più di due anni che non venivano contattati dal Servizio.
Con decreto del 26.02.2025, il Giudice Relatore richiedeva il deposito di una relazione da parte dei
Servizi Sociali di Crotone, in ordine alle condizioni psicofisiche della minore, la qualità delle relazioni tra la minore ed i genitori e i rapporti tra i medesimi nella gestione della stessa.
In data 27.03.2025, il Servizio Sociale di Crotone depositava la relazione suddetta, facendo rilevare il raggiungimento di un sano equilibrio da parte dei genitori nella gestione della minore Persona 2
,
la quale viene descritta come una ragazza serena, matura e responsabile, dedita allo studio, allo sport e alle attività sociali. In data 08.05.2025, le parti depositavano note scritte con le quali dichiaravano di non volersi riconciliare e chiedevano la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni summenzionate.
Visto il parere favorevole del P.M., letti gli atti, all'udienza del 14.05.2025 la causa veniva rimessa al
Collegio per la decisione.
*****
La domanda diretta ad ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio merita di essere accolta essendo decorso il termine di legge per ottenere la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
L'udienza Presidenziale ex art. 708 c.p.c. è stata celebrata il 27.11.2018, i coniugi si sono separati con sentenza n. 944/2021 emessa dal Tribunale di Crotone in data 11.11.2021; il ricorso per la cessazione degli effetti civili del matrimonio è stato depositato il 24.10.2024.
Lo stato di separazione legale tra i coniugi si è, quindi, protratto per il periodo previsto dalla legge, motivo percui sussistono i requisiti previsti dall'art. 3, n. 2, lett. B) L. 898/70 e successive modifiche per la pronuncia richiesta.
Va pertanto pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni concordate dai coniugi, rientrando l'oggetto di tali accordi nella disponibilità delle parti e non presentando profili di illiceità.
Alla luce delle risultanze istruttorie, ed in particolare con riferimento alla relazione depositata in atti dal Servizio Sociale di Crotone in data 27.03.2025, merita di essere accolta la richiesta di revoca di affidamento della minore Per 1 al Servizio Sociale di Crotone.
Essendo l'odierno ricorso congiunto, nulla deve essere disposto per le spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Crotone, sezione civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio civile n. 1144/2024 R.G. V.G., disattesa ogni ulteriore istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio dei coniugi CP 1 che hanno contratto matrimonio con rito concordatario in data e Parte 1
12.09.2009, nel Comune di Crotone (KR), con atto iscritto nei registri dello Stato Civile di detto comune al n.176, Parte II, Serie A, anno 2009;
2) Dispone l'affidamento condiviso della minore Per_1 con collocamento presso la madre;
3) Omologa le condizioni concordate dai coniugi;
4) Manda alla Cancelleria per quanto di competenza e perché trasmetta copia autentica del dispositivo della presente sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Crotone (KR), perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
Così deciso nella Camera di Consiglio del Tribunale di Crotone in data 14.05.2025.
Il Giudice rel. est.
Dott.ssa Sofia Nobile de Santis
Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Angiuli