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Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 27/05/2025, n. 2379 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 2379 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. 13099/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro nella persona del Dott. Giannicola Paladino ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 27.5.2025 in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 13099/2023 R.G.
TRA
, rappr. e dif. come in atti da se stessa Parte_1
RICORRENTE
E
in persona del Presidente legale Controparte_1 rappresentante p.t., rappr. e dif. come in atti dall'Avvocatura dell'Istituto
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione ad avviso di addebito
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 25.10.2023, proponeva impugnativa avverso Parte_1
l'avviso di addebito n. 328 2021 00036067 46 000, notificato in data 9.10.2023, inerente a contributi gestione separata, per l'anno 2014, per un importo di euro 6.238,05.
Ella deduceva: la prescrizione del credito;
l'assenza di motivazione dell'atto impugnato.
Concludeva, dunque, come di seguito:
“la sottoscritta conclude e chiede
1. l'accoglimento del ricorso e l'annullamento dell'avviso di addebito n. 328 2021
00036067 46 000;
2. la condanna dell' al pagamento delle spese di lite, con vittoria Controparte_2
di diritti ed onorari”.
Si costituiva in giudizio l' , che resisteva al ricorso con varie argomentazioni e ne CP_1
chiedeva il rigetto.
All'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c., verificata la rituale comunicazione del decreto per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, il Giudicante ha deciso la causa con sentenza.
Il ricorso è fondato e va pertanto accolto per le ragioni di seguito esposte.
In via preliminare, deve essere rigettata l'eccezione di improponibilità del ricorso in quanto lo stesso è stato depositato in data 25.10.2023 e l'avviso di addebito impugnato è stato notificato in data 9.10.2023, dunque, nel rispetto dei termini normativamente previsti di 40 giorni per i vizi di merito e di 20 giorni per quelli formali.
Per quanto concerne la censura sulla motivazione dell'atto dedotta dalla ricorrente, essa è infondata in quanto dalla lettura dell'avviso risultano chiari i motivi della sua emissione.
2 Venendo alla censura relativa alla prescrizione, il Giudicante aderisce all'orientamento della giurisprudenza di legittimità ad avviso della quale “La scadenza del termine - pacificamente perentorio - per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui all'art. 24, comma 5, del d.lgs. n. 46 del 1999, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche la cd. "conversione" del termine di prescrizione breve
(nella specie, quinquennale, secondo l'art. 3, commi 9 e 10, della l. n. 335 del 1995) in quello ordinario (decennale), ai sensi dell'art. 2953 c.c.. Tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la suddetta cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato. Lo stesso vale per l'avviso di addebito dell' che, CP_1
dall'1gennaio 2011, ha sostituito la cartella di pagamento per i crediti di natura previdenziale di detto (art. 30 del d.l. n. 78 del 2010, conv., con modif., dalla l n. CP_1
122 del 2010)” (cfr. S.U. n. 23397 del 17 novembre 2016).
Com'è noto, infatti, l'art. 3 comma 9, n. 335/95 ha sostituito la previgente disciplina disponendo che i contributi di previdenza ed assistenza sociale si prescrivono nei seguenti termini: “a) dieci anni per le contribuzioni di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie, compreso il contributo di solidarietà previsto dall'articolo 9-bis, comma 2, del decreto-legge 29 marzo 1991, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° giugno 1991, n. 166, ed esclusa ogni aliquota di contribuzione non devoluta alle gestioni pensionistiche. A decorrere dal 1° gennaio 1996 tale termine è ridotto a cinque anni salvi i casi di denuncia del lavoratore o dei suoi superstiti;
b) cinque anni per tutte “le altre contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria”.
Il successivo comma 10 del medesimo art. 3 stabilisce che i predetti termini prescrizionali si applicano anche alle contribuzioni relative a periodi precedenti alla data di entrata in vigore della l. n. 335/95, fatta eccezione per i casi di atti interruttivi già compiuti o di procedure iniziate nel rispetto della normativa preesistente.
3 In applicazione della suddetta disciplina, quindi, si evince che i crediti oggetto del presente giudizio soggiacciono al termine di prescrizione quinquennale.
Ebbene, nel caso di specie, dagli atti del giudizio emerge che l'avviso di addebito n. 328
2021 00036067 46 000 è relativo ai crediti del 2014 ed è stato notificato per la prima volta in data 9.10.2023. A quanto precede consegue è decorso il termine di prescrizione quinquennale. Ciò pur considerando il periodo di sospensione c.d. “Covid” eccepito dalle resistenti. Per i crediti di natura contributiva, infatti, trova applicazione la sospensione dei termini di prescrizione prevista dalle norme speciali dell'articolo 37, comma 2, del D.L.17 marzo 2020, n. 18 (convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27), e dell'articolo 11, comma 9, del D.L. 31 dicembre 2020, n. 183 (convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21), le quali rispettivamente recitano: “I termini di prescrizione di cui all'articolo 3, comma 9,della legge 8 agosto 1995 n. 335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso e' differito alla fine del periodo”; “ I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono sospesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 30 giugno 2021 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso e' differito alla fine del periodo”. Di conseguenza, nel caso di specie devono essere considerati i periodi di sospensione dal 3.02.2020 al 30.06.2020 e dal
31.12.2020 al 30.06.2021.
Per tali ragioni, il ricorso deve essere accolto in virtù della prescrizione della pretesa contributiva.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
4 Il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro, così provvede:
-Accoglie il ricorso e per l'effetto dichiara non dovute da parte del ricorrente le somme oggetto dell'avviso di addebito n. 328 2021 00036067 46 000, per le causali di cui in motivazione;
-Condanna l' al pagamento delle spese di lite in favore di parte ricorrente che si CP_1
liquidano in euro 1.865,00, oltre rimb. forf. per spese gen. al 15%, IVA e CPA come per legge, con attribuzione.
Aversa, 27.5.2025
Il Giudice
Dott. Giannicola Paladino
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro nella persona del Dott. Giannicola Paladino ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 27.5.2025 in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 13099/2023 R.G.
TRA
, rappr. e dif. come in atti da se stessa Parte_1
RICORRENTE
E
in persona del Presidente legale Controparte_1 rappresentante p.t., rappr. e dif. come in atti dall'Avvocatura dell'Istituto
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione ad avviso di addebito
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 25.10.2023, proponeva impugnativa avverso Parte_1
l'avviso di addebito n. 328 2021 00036067 46 000, notificato in data 9.10.2023, inerente a contributi gestione separata, per l'anno 2014, per un importo di euro 6.238,05.
Ella deduceva: la prescrizione del credito;
l'assenza di motivazione dell'atto impugnato.
Concludeva, dunque, come di seguito:
“la sottoscritta conclude e chiede
1. l'accoglimento del ricorso e l'annullamento dell'avviso di addebito n. 328 2021
00036067 46 000;
2. la condanna dell' al pagamento delle spese di lite, con vittoria Controparte_2
di diritti ed onorari”.
Si costituiva in giudizio l' , che resisteva al ricorso con varie argomentazioni e ne CP_1
chiedeva il rigetto.
All'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c., verificata la rituale comunicazione del decreto per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, il Giudicante ha deciso la causa con sentenza.
Il ricorso è fondato e va pertanto accolto per le ragioni di seguito esposte.
In via preliminare, deve essere rigettata l'eccezione di improponibilità del ricorso in quanto lo stesso è stato depositato in data 25.10.2023 e l'avviso di addebito impugnato è stato notificato in data 9.10.2023, dunque, nel rispetto dei termini normativamente previsti di 40 giorni per i vizi di merito e di 20 giorni per quelli formali.
Per quanto concerne la censura sulla motivazione dell'atto dedotta dalla ricorrente, essa è infondata in quanto dalla lettura dell'avviso risultano chiari i motivi della sua emissione.
2 Venendo alla censura relativa alla prescrizione, il Giudicante aderisce all'orientamento della giurisprudenza di legittimità ad avviso della quale “La scadenza del termine - pacificamente perentorio - per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui all'art. 24, comma 5, del d.lgs. n. 46 del 1999, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche la cd. "conversione" del termine di prescrizione breve
(nella specie, quinquennale, secondo l'art. 3, commi 9 e 10, della l. n. 335 del 1995) in quello ordinario (decennale), ai sensi dell'art. 2953 c.c.. Tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la suddetta cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato. Lo stesso vale per l'avviso di addebito dell' che, CP_1
dall'1gennaio 2011, ha sostituito la cartella di pagamento per i crediti di natura previdenziale di detto (art. 30 del d.l. n. 78 del 2010, conv., con modif., dalla l n. CP_1
122 del 2010)” (cfr. S.U. n. 23397 del 17 novembre 2016).
Com'è noto, infatti, l'art. 3 comma 9, n. 335/95 ha sostituito la previgente disciplina disponendo che i contributi di previdenza ed assistenza sociale si prescrivono nei seguenti termini: “a) dieci anni per le contribuzioni di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie, compreso il contributo di solidarietà previsto dall'articolo 9-bis, comma 2, del decreto-legge 29 marzo 1991, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° giugno 1991, n. 166, ed esclusa ogni aliquota di contribuzione non devoluta alle gestioni pensionistiche. A decorrere dal 1° gennaio 1996 tale termine è ridotto a cinque anni salvi i casi di denuncia del lavoratore o dei suoi superstiti;
b) cinque anni per tutte “le altre contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria”.
Il successivo comma 10 del medesimo art. 3 stabilisce che i predetti termini prescrizionali si applicano anche alle contribuzioni relative a periodi precedenti alla data di entrata in vigore della l. n. 335/95, fatta eccezione per i casi di atti interruttivi già compiuti o di procedure iniziate nel rispetto della normativa preesistente.
3 In applicazione della suddetta disciplina, quindi, si evince che i crediti oggetto del presente giudizio soggiacciono al termine di prescrizione quinquennale.
Ebbene, nel caso di specie, dagli atti del giudizio emerge che l'avviso di addebito n. 328
2021 00036067 46 000 è relativo ai crediti del 2014 ed è stato notificato per la prima volta in data 9.10.2023. A quanto precede consegue è decorso il termine di prescrizione quinquennale. Ciò pur considerando il periodo di sospensione c.d. “Covid” eccepito dalle resistenti. Per i crediti di natura contributiva, infatti, trova applicazione la sospensione dei termini di prescrizione prevista dalle norme speciali dell'articolo 37, comma 2, del D.L.17 marzo 2020, n. 18 (convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27), e dell'articolo 11, comma 9, del D.L. 31 dicembre 2020, n. 183 (convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21), le quali rispettivamente recitano: “I termini di prescrizione di cui all'articolo 3, comma 9,della legge 8 agosto 1995 n. 335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso e' differito alla fine del periodo”; “ I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono sospesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 30 giugno 2021 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso e' differito alla fine del periodo”. Di conseguenza, nel caso di specie devono essere considerati i periodi di sospensione dal 3.02.2020 al 30.06.2020 e dal
31.12.2020 al 30.06.2021.
Per tali ragioni, il ricorso deve essere accolto in virtù della prescrizione della pretesa contributiva.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
4 Il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro, così provvede:
-Accoglie il ricorso e per l'effetto dichiara non dovute da parte del ricorrente le somme oggetto dell'avviso di addebito n. 328 2021 00036067 46 000, per le causali di cui in motivazione;
-Condanna l' al pagamento delle spese di lite in favore di parte ricorrente che si CP_1
liquidano in euro 1.865,00, oltre rimb. forf. per spese gen. al 15%, IVA e CPA come per legge, con attribuzione.
Aversa, 27.5.2025
Il Giudice
Dott. Giannicola Paladino
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