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Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 07/04/2025, n. 898 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 898 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Foggia-Sezione Lavoro, in persona del Giudice designato, dott.ssa Lilia M. Ricucci, all'esito dell'udienza del 12.3.2025, tenuta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha depositato telematicamente la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 10034/2019 R. G. Aff. Cont. Lavoro, vertente
T R A
, rappresentato e difeso dall'Avv. Nicola Patete, come da procura speciale Parte_1 alle liti in atti,
RICORRENTE
CONTRO
, in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Paolo Bonetti e Domenico Longo, come da procura generale alle liti in atti,
RESISTENTE
CP_ oggetto: Fondo di Garanzia
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 19/09/2019, il ricorrente in epigrafe indicato, premesso di aver lavorato in qualità di dipendente a favore della società “ , in data 14/09/2018; di Parte_2
CP_ aver presentato all' domanda per il riconoscimento delle ultime tre mensilità lavorative relative ai mesi di febbraio, marzo e aprile 2013, per l'importo di euro 3.850,79, a seguito del fallimento della citata pagina 1 di 4 società dichiarato con sentenza del Tribunale di Foggia n. 53/2017; che con comunicazione del CP_ 19/02/2019 l' aveva rigettato la predetta domanda per insussistenza dei presupposti di legge;
che in data 16/05/2019 aveva presentato ricorso amministrativo, senza esito positivo;
tanto premesso in fatto e in diritto, adiva il Tribunale di Foggia, in funzione di giudice del lavoro, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “accogliere il ricorso e, per l'effetto, condannare l' Al pagamento in favore del sig. CP_1 delle mensilità del mese di febbraio 2013 di euro 1179,00, del mese di marzo 2013 di euro 1186,00, Parte_1 del mese di aprile 2013 di euro 1485,79, per una somma netta complessiva di euro 3850,79, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data della domanda”. Vinte le spese di lite. CP_ Ritualmente costituitosi in giudizio, l' ha contestato la fondatezza della domanda, eccependo il decorso del termine di prescrizione annuale ed il fatto che le tre mensilità richieste dalla parte ricorrente rientrerebbero in un periodo non coperto dalla garanzia apprestata dal Fondo.
Acquisiti gli atti e i documenti delle parti, lette le note di trattazione scritta, la causa è stata decisa all'esito dell'udienza del 12.3.2025 mediante deposito telematico della presente sentenza.
2. Il ricorso non può essere accolto, per le ragioni di seguito esposte.
2.1 Come costantemente precisato dalla giurisprudenza della Suprema Corte, “il diritto del lavoratore di ottenere dall' in caso di insolvenza del datore di lavoro, la corresponsione di emolumenti retributivi inerenti agli ultimi CP_1 tre mesi del rapporto di lavoro ha natura di diritto di credito ad una prestazione previdenziale, ed è perciò distinto ed autonomo rispetto al credito vantato nei confronti del datore di lavoro (restando esclusa, pertanto, la fattispecie di obbligazione solidale), diritto che si perfeziona (non con la cessazione del rapporto di lavoro ma) al verificarsi dei presupposti previsti dall'art. 2 della l. n.297 del 1982 richiamato dagli artt. 1 e 2 del d.lgs. n. 80 del 1992 (insolvenza del datore di lavoro, verifica dell'esistenza e misura del credito in sede di ammissione al passivo, ovvero all'esito di procedura esecutiva), con la conseguenza che, prima che si siano verificati tali presupposti, nessuna domanda di pagamento può essere rivolta all'
e, pertanto, non può decorrere la prescrizione del diritto del lavoratore nei confronti del Fondo di garanzia” (Cass., CP_1
Sez.
6 - L, Ordinanza n. 17643 del 25/08/2020).
Ciò posto, nessuna prescrizione è maturata nel caso di specie, atteso che il credito azionato dal ricorrente
è stato consacrato nello stato passivo dichiarato esecutivo in data 19.10.2017 e la domanda amministrativa all' è stata presentata il 14.9.2018, ragion per cui alcuna prescrizione del credito può ritenersi CP_1 maturata in danno della parte.
2.2 Deve tuttavia ritenersi che le mensilità azionate non rientrino nel segmento temporale dei dodici mesi previsto dalla normativa di riferimento.
Ai sensi dell'art. 2, comma 1, del D.lgs. n. 80/1992 : “Il pagamento effettuato dal Fondo di garanzia ai sensi dell'art. 1 è relativo ai crediti di lavoro, diversi da quelli spettanti a titolo di trattamento di fine rapporto, inerenti gli ultimi tre mesi del rapporto rientranti nei dodici mesi che precedono: a) la data del provvedimento che determina l'apertura di una delle procedure indicate all'art. 1 comma 1...” (fallimento, concordato preventivo, liquidazione coatta pagina 2 di 4 amministrativa, procedura di amministrazione straordinaria di cui al D.L. n. 26 del 1979 conv. L. n. 95 del
1979).
Va altresì considerato che, nell'interpretare la disposizione relativa al computo a ritroso del termine di dodici mesi, la giurisprudenza della Corte si è orientata nel senso che, ai fini del detto computo, rileva anche la data in cui il lavoratore ha posto in essere atti d'iniziativa volti a far valere in giudizio il credito, a condizione che successivamente intervenga l'accertamento dello stato di insolvenza nei modi prescritti
(Cass. 1 febbraio 2005, n. 1885; vedi anche Cass. 26 ottobre 2007, n. 22621).
Questa interpretazione della normativa deve ritenersi imposta al giudice italiano dalla sentenza della Corte di giustizia U.E. 10 luglio 1997, nella causa C - 373/95. In detta sentenza si afferma che l'accertamento dell'insolvenza del datore di lavoro è certamente elemento costitutivo della fattispecie attributiva del diritto del lavoratore alla prestazione posta a carico dell'organismo assicurativo di garanzia, ma che l'esigenza primaria di effettività dei diritti del lavoratore, come tutelati dalla Direttiva Cee del Consiglio 20 ottobre 1980, n. 80/87, impone di riferirsi, ai fini del computo del periodo di fruizione della garanzia anteriore all'insolvenza, non al provvedimento (la cui emanazione dipende da variabili indipendenti dall'iniziativa degli interessati), ma alla data dell'atto d'impulso della procedura di soddisfacimento collettivo dei creditori.
L'orientamento della Corte di Cassazione è andato quindi consolidandosi nel senso che la riferita interpretazione della direttiva vincoli il giudice italiano a leggere la norma interna in senso adeguato al principio generale che ne costituisce il fondamento: il periodo massimo di dodici mesi anteriori alla manifestazione dell'insolvenza del datore di lavoro si deve calcolare, pertanto, non con riferimento ad eventi sottratti alla disponibilità del lavoratore interessato (tra i quali potrebbe collocarsi, in alcune ipotesi, anche l'istanza di fallimento), ma a partire da qualunque iniziativa giudiziaria promossa per ottenere la realizzazione del diritto di credito, ferma restando la necessità, per l'insorgenza della garanzia assicurativa, degli eventi indicati dal D.Lgs. n. 80 del 1992, art. 2, comma 1, lett. a) (data del provvedimento che determina, per i datori di lavoro che vi sono assoggettati, l'apertura delle procedure di fallimento, concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa, ovvero procedura di amministrazione straordinaria).
Ulteriore conferma si desume dal riferimento, per i datori di lavoro non assoggettati a procedura concorsuale, alla data di inizio dell'esecuzione forzata (nell'art. 1, comma 1, b): l'interpretazione della
Corte di giustizia impone di computare il termine a ritroso dall'iniziativa giudiziale, non certo dalla formazione del titolo esecutivo e dall'inizio dell'esecuzione forzata (eventi non "in dominio" del lavoratore) e si avrebbe ingiustificata disparità di trattamento se la stessa regola non fosse applicata ai lavoratori dipendenti da datori di lavoro assoggettati alla procedura fallimentare (Cass. Sez. Lav. n.
13380/2008). pagina 3 di 4 Si deve dunque affermare che, per l'insorgenza del diritto, sono indispensabili gli eventi precisati dal
D.Lgs. n. 80 del 1992, mentre per segnare la decorrenza del dies a quo del termine di dodici mesi a ritroso, ci si deve riferire a qualunque iniziativa giudiziaria, non potendo il diritto essere pregiudicato da accadimenti che il lavoratore medesimo non può dominare.
Da ultimo, la Cassazione ha avuto modo di rimarcare che “in caso di insolvenza del datore di lavoro, ai fini dell'obbligo di pagamento delle ultime tre mensilità di retribuzione, da parte del Fondo di Garanzia gestito dall' di CP_1 cui alla l. n. 297 del 1982, l'iniziativa del lavoratore, da cui computare - a ritroso - il segmento temporale annuale entro il quale collocare gli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro, ex art. 2, comma 1, del d.lgs. n. 80 del 1992, assume rilievo solo se intrapresa nell'ambito della verifica dei crediti disposta nel corso dell'accertamento dello stato passivo fallimentare ovvero attraverso la sua consacrazione in un titolo utilmente eseguibile nei confronti del datore di lavoro. (In applicazione del suddetto principio, la S.C. ha cassato la sentenza di merito nella quale era stato ritenuto che, ai fini del computo, a ritroso, degli ultimi dodici mesi anteriori alla procedura concorsuale, rilevasse qualsiasi iniziativa del lavoratore volta a far valere in giudizio il diritto alle retribuzioni, ivi compresa la richiesta del tentativo di conciliazione ex art. 410 c.p.c. presso la
Direzione provinciale del lavoro)” (Cass., Sez. L - , Sentenza n. 16249 del 29/07/2020).
Nel caso di specie, il rapporto di lavoro è intercorso tra il 18.3.2002 e il 9.4.2013 e le mensilità azionate sono relative ai mesi di febbraio, marzo e aprile 2013. Orbene, la prima iniziativa giudiziaria utile deve individuarsi nell'istanza di ammissione al passivo del 1°.
8.2017. E' evidente, pertanto, che le predette mensilità si collocano al di fuori del segmento temporale annuale computato a ritroso da detta iniziativa giudiziale, ragion per cui non scatta la tutela previdenziale apprestata dall'ordinamento per le ultime tre mensilità della retribuzione.
Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato.
3. La soccombenza regola le spese (cause di previdenza, valori minimi, scaglione “infra” € 5.200,00), non ricorrendo le condizioni di cui all'art. 152 disp. Att. C.p.c.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso iscritto al n. 10034/2019, proposto da Parte_1
nei confronti dell' in persona del legale rappresentante pro tempore, disattesa e assorbita
[...] CP_1 ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore dell' liquidate in € CP_1
1.312,00 oltre IVA, CAP e spese generali.
Foggia, all'esito dell'udienza del 12.3.2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
(Lilia Maria Ricucci) pagina 4 di 4