Sentenza 3 marzo 1943
Massime • 1
In base alla coordinata interpretazione del II comma dell'art. 283 e dell'ultimo comma dell'art. 386 cpc 1865, è da ritenersi che il primo atto in cui il contumace, comparente in giudizio, deve impugnare le scritture private prodotte dall'avversario, senza di che le medesime si hanno per riconosciute, è quello da lui compiuto dopo di essere stato in condizione di poter avere legale cognizione, per lo meno dell'esistenza, fra i documenti avversari, di tali scritture; così che il primo atto coinciderà con la comparsa con la quale, il contumace, costituendosi, dalla citazione, o da altro atto da lui notificato, risulti che la domanda avversaria si fondi su quella scrittura privata che egli impugna. Ed, egualmente, il primo atto sarà atto di appello, se, con questo, il contumace intervenga per la prima volta in giudizio, solo se dagli Atti da lui notificati, o dalla sentenza che egli impugna, risulti che si è fatto uso , in giudizio, del documento: ma, quando le predette condizioni non si verificano, la parte già contumace potrà impugnare il documento avversario, nel primo atto successivo alla comparsa di riapertura, o all'atto di appello, dato che, solo dopo la riapertura del contraddittorio, essa, avendo la facoltà di esaminare in cancelleria gli Atti e i documenti delle altre parti, viene a trovarsi in condizione di avere precisa notizia delle scritture prodotte contro di lui dall'altra parte. Per la validità del riconoscimento di una scrittura privata ai termini delle norme stabilite dal C.P.C. 1865, non si richiedono forme sacramentali, ne' occorre una specifica conclusione, con cui si chieda al giudice adito di prendere atto del disconoscimento: basta l'identificazione, con precisione, del documento di cui S'intende negare l'autenticità . E ' apprezzamento di fatto incensurabile in Cassazione, l'apprezzamento del giudice di merito, sull'esistenza o meno del disconoscimento di una scrittura privata avversariamente esibita. Ai termini dell'art. 283 cpc, del 1865, il valore probatorio di una scrittura privata esibita dalla controparte, viene meno, senza bisogno dell'impugnazione di una querela di falso, con il semplice suo disconoscimento formale e specifico.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 03/03/1943, n. 493 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 493 |
| Data del deposito : | 3 marzo 1943 |
Testo completo
In base alla coordinata interpretazione del II comma dell'art. 283 e dell'ultimo comma dell'art. 386 cpc 1865, è da ritenersi che il primo atto in cui il contumace, comparente in giudizio, deve impugnare le scritture private prodotte dall'avversario, senza di che le medesime si hanno per riconosciute, è quello da lui compiuto dopo di essere stato in condizione di poter avere legale cognizione, per lo meno dell'esistenza, fra i documenti avversari, di tali scritture;
così che il primo atto coinciderà con la comparsa con la quale, il contumace, costituendosi, dalla citazione, o da altro atto da lui notificato, risulti che la domanda avversaria si fondi su quella scrittura privata che egli impugna. Ed, egualmente, il primo atto sarà atto di appello, se, con questo, il contumace intervenga per la prima volta in giudizio, solo se dagli Atti da lui notificati, o dalla sentenza che egli impugna, risulti che si è fatto uso , in giudizio, del documento: ma, quando le predette condizioni non si verificano, la parte già contumace potrà impugnare il documento avversario, nel primo atto successivo alla comparsa di riapertura, o all'atto di appello, dato che, solo dopo la riapertura del contraddittorio, essa, avendo la facoltà di esaminare in cancelleria gli Atti e i documenti delle altre parti, viene a trovarsi in condizione di avere precisa notizia delle scritture prodotte contro di lui dall'altra parte. Per la validità del riconoscimento di una scrittura privata ai termini delle norme stabilite dal C.P.C. 1865, non si richiedono forme sacramentali, ne' occorre una specifica conclusione, con cui si chieda al giudice adito di prendere atto del disconoscimento: basta l'identificazione, con precisione, del documento di cui S'intende negare l'autenticità . E ' apprezzamento di fatto incensurabile in Cassazione, l'apprezzamento del giudice di merito, sull'esistenza o meno del disconoscimento di una scrittura privata avversariamente esibita. Ai termini dell'art. 283 cpc, del 1865, il valore probatorio di una scrittura privata esibita dalla controparte, viene meno, senza bisogno dell'impugnazione di una querela di falso, con il semplice suo disconoscimento formale e specifico.