Decreto cautelare 3 settembre 2020
Ordinanza collegiale 19 ottobre 2020
Sentenza 11 aprile 2024
Sentenza 15 luglio 2024
Ordinanza cautelare 11 ottobre 2024
Rigetto
Sentenza 16 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 16/05/2025, n. 4241 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 4241 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 04241/2025REG.PROV.COLL.
N. 06933/2024 REG.RIC.
N. 07063/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6933 del 2024, proposto da
Ministero delle Imprese e del Made in Italy, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
contro
VI S.r.l. unipersonale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Domenico Vitale, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
T.G.S. - Television Gambuti System S.r.l., non costituito in giudizio;
sul ricorso numero di registro generale 7063 del 2024, proposto da
Ministero delle Imprese e del Made in Italy, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
contro
VI S.r.l. unipersonale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Domenico Vitale, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
T.G.S. - Television Gambuti System S.r.l., non costituito in giudizio;
per la riforma
quanto ad entrambi i ricorsi n. 6933 del 2024 e n. 7063 del 2024:
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Quarta Ter, n. 12102 del 14 giugno 2024.
Visti i ricorsi in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di VI S.r.l. unipersonale;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, nell'udienza pubblica del giorno 29 aprile 2025, il Cons. Roberto Caponigro e udito per il Ministero appellante l’avvocato dello Stato Luigi Simeoli;
Viste le conclusioni delle parti come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il Ministero dello Sviluppo Economico (ora Ministero delle Imprese e del Made in Italy), di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, ha adottato il DM 27 novembre 2020, con cui ha provveduto alla “Definizione delle modalità operative e delle procedure per l’erogazione di indennizzi a favore di operatori di rete in ambito locale” che hanno rilasciato le frequenze per il servizio digitale terrestre oggetto di diritto d’uso.
L’art. 3 del D.M. 27 novembre 2020 ha stabilito i criteri di ripartizione delle risorse, operando le distinzioni rilevanti ai fini della delibazione della presente controversia ai commi da 9 a 12.
La VI s.r.l. unipersonale (di seguito anche solo VI), quale operatrice di rete titolare di un diritto d’uso sulla provincia di OL (oltre che di Salerno e di Avellino) limitato all’area di servizio degli impianti, ha impugnato dinanzi al Tar per il Lazio sia il decreto interministeriale del 27 novembre 2020, contestando la ragionevolezza dei criteri di assegnazione delle risorse stanziate a beneficio degli operatori di rete in conseguenza della revoca dei diritti d’uso, sia il provvedimento del 19 ottobre 2022, di conclusione della procedura per la concessione degli indennizzi.
Il Tar per il Lazio, Sezione Quarta Ter, con la sentenza n. 12102 del 14 giugno 2024, ha accolto l’azione di annullamento proposta avverso il decreto interministeriale per l’irragionevolezza dell’art. 3, comma 11, e, conseguentemente ha accolto l’azione di annullamento dei provvedimenti di liquidazione dell’indennizzo per i diritti d’uso sulla provincia di OL, respingendo invece la domanda relativa al rilascio dei diritti d’uso sulla provincia di Salerno e sulla provincia di Avellino e, in subordine, sulla mancata considerazione nel calcolo dell’impianto sito a Vico Equense.
2. Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha interposto appello (R.G. n. 6933 del 2024), chiedendo la riforma della sentenza impugnata per i seguenti motivi:
Error in procedendo. Violazione e falsa applicazione dell’art. 100 c.p.c.
La determina dirigenziale del 14 aprile 2023, così come la successiva determina del 12 dicembre 2023, non costituirebbero mera esecuzione del decreto direttoriale del 19 ottobre 2022 di liquidazione dell’indennizzo, sicché gli stessi, in quanto dotati di autonoma lesività, dovevano essere autonomamente impugnati, sia pure sotto il profilo della invalidità derivata, con conseguente improcedibilità degli originari ricorsi.
Violazione e falsa applicazione dell’art. 1, comma 1032, dell’art. 1, comma 1039, lettera b), dell’art. 1 comma 1040 della legge n. 205 del 2017 e dell’art. 3 del DM del 27 novembre 2020. Travisamento dei fatti.
Il Tar avrebbe ritenuto erroneamente sussistere un vizio di eccesso di potere, per contraddittorietà intrinseca e manifesta irragionevolezza, dell’art. 3, comma 11, del D.M 27 novembre 2020.
La disposizione del comma 11 dell’art. 3 del richiamato DM 27 novembre 2020 sarebbe ragionevole, equa, non discriminatoria e coerente con la disposizione generale di cui al precedente comma 4.
Il DM individuerebbe due criteri assolutamente oggettivi: il numero di abitanti residenti nelle province cui il diritto d’uso o l’autorizzazione temporanea si riferisce, secondo la rilevazione Istat del 1° gennaio 2020; il numero di impianti disattivati, senza alcun riferimento al dato della “copertura”, a titolo di mero contributo per le spese più strettamente connesse alla realizzazione e dismissione degli impianti.
Il criterio della “copertura”, invece, sarebbe un dato tutt’altro che oggettivo, ma mutevole ed alterabile.
Il diritto d’uso di cui al comma 10 è limitato per motivi di ordine soggettivo, riferendosi agli operatori di rete che condividono il bacino provinciale con altri operatori di rete e che, solo per tale motivo, non possono ambire ad un diritto d’uso completo, mentre il diritto d’uso di cui ai commi 11 e 12 è limitato per motivi di ordine radioelettrico, che impediscono ab origine il rilascio di un diritto d’uso completo per tutto il bacino provinciale.
Pertanto, anche sotto l’aspetto venale, i diritti d’uso di cui ai commi 11 e 12, e gli impianti attraverso cui tali diritto d’uso sono eserciti, avrebbero un valore ben inferiore ai diritti d’uso previsti nei precedenti commi.
La VI s.r.l. unipersonale ha contestato la fondatezza delle censure dedotte concludendo per il rigetto dell’appello.
L’Avvocatura Generale dello Stato, con memoria depositata il 28 marzo 2025, ha rappresentato che l’Amministrazione, applicando i principi tratti dalle sentenze di questo Consiglio di Stato nn. 9857 e 9858 del 2024, ha rideterminato l’indennizzo per il rilascio dei diritti d’uso dell’odierna appellata ed ha insistito per l’accoglimento dell’appello.
La VI ha parimenti insistito per il rigetto dell’appello e, in via subordinata, ha chiesto la dichiarazione di cessazione della materia del contendere, laddove con il decreto direttoriale del 20 febbraio 2025 si sia inteso dare esecuzione alla sentenza appellata.
2. Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha depositato altro atto di appello (R.G. n. 7063 del 2024), con cui ha articolato i seguenti motivi, sostanzialmente coincidenti con quelli proposti con l’atto di appello R.G. n. 6933 del 2024:
Violazione e falsa applicazione dell’art. 1, commi 1032, 1039, lett. P), e 1040 della legge n. 205 del 2017 e dell’art. 3 del decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 27 novembre 2020. Travisamento dei fatti.
Il DM avrebbe individuato due criteri oggettivi, quali il numero di abitanti residenti nelle province cui il diritto d’uso o l’autorizzazione temporanea si riferisce ed il numero di impianti disattivati, senza alcun riferimento al dato della “copertura”.
Il criterio della “copertura”, infatti, sarebbe un dato tutt’altro che oggettivo, ma mutevole e alterabile, essendo estremamente difficoltosa, se non impossibile, la determinazione della copertura reale di un impianto.
I criteri di calcolo ex art. 3, commi 9, 10, 11 e 12, del DM 27 novembre 2020, sarebbero giustificati dal fatto che la differente disciplina da essi recata è volta a garantire la parità di trattamento, ritenuta violata dal Tar, atteso che, a fronte di situazioni diverse, imporrebbe un trattamento diverso.
Nelle fattispecie previste dai commi 11 e 12 si tratterebbe di diritti d’uso limitati per motivi di ordine radioelettrico che impediscono, ab origine, il rilascio di un diritto d’uso completo per tutto il bacino provinciale, sicché, a differenza che nell’ipotesi di cui al comma 10, il diritto d’uso nasce ed è destinato a rimanere limitato, non potendo, per motivi di ordine radioelettrico, servire l’intera provincia. Tali diritti di uso e gli impianti attraverso cui sono eserciti avrebbero un valore ben inferiore ai diritti d’uso previsti nei commi precedenti.
La dismissione degli impianti legittimamente eserciti sarebbe stata espressamente prevista dal DM impugnato.
Error in procedendo. Travisamento delle impugnative proposte dalla appellata. Violazione e falsa applicazione dell’art. 100 c.p.c.
L’appellante aveva censurato, nel ricorso al Tar n. 15701 del 2022, la determina direttoriale del 14 settembre 2021 e il successivo decreto direttoriale del 20 novembre 2023 unicamente per vizi autonomi, senza proporre alcuna doglianza specifica per violazione del comma 11 dell’art. 3 del DM 27 novembre 2020, sicché non potrebbe dirsi accolto il primo motivo di ricorso per illegittimità derivata.
La VI ha eccepito l’inammissibilità di tale appello per violazione del principio di consumazione dei mezzi di impugnazione.; nel merito, ha comunque contestato la fondatezza delle censure dedotte concludendo per il rigetto del gravame.
3. L’Avvocatura Generale dello Stato, con atto depositato il 26 settembre 2024, ha chiesto la riunione dell’appello R.G. n. 7063 del 2024 con l’appello già pendente R.G. n. 6933 del 2024.
4. All’udienza pubblica del 29 aprile 2025, le cause sono state trattenute in decisione.
5. Il Collegio, in via preliminare, dispone ai sensi dell’art. 96 c.p.a., la riunione dei giudizi, in quanto proposti avverso la medesima sentenza di primo grado, riunione peraltro già disposta con l’ordinanza cautelare di questa Sezione n. 3773 dell’11 ottobre 2024.
6. L’appello R.G. n. 7063 del 2024 è inammissibile, in quanto proposto dallo stesso appellante successivamente all’appello R.G. n. 6933 del 2024 ed è a quest’ultimo sovrapponibile, in quanto sostanzialmente reiterativo delle medesime censure.
7. Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, con decreto direttoriale del 20 febbraio 2025 - visto, tra gli altri, l’obbligo di eseguire la sentenza del Tar per il Lazio, Sezione Quarta ter n. 12102 del 21 maggio 2024, che ha accolto il ricorso proposto da VI s.r.l. per la rideterminazione degli importi da concedere a titolo di indennizzo per la revoca del diritto d’uso per il CH 45 rilasciato limitatamente all’area di servizio degli impianti legittimamente operanti della provincia di OL – ha modificato il decreto direttoriale del 19 ottobre 2022 attribuendo a VI, tenuto conto degli importi già erogati, l’importo di € 180.670,70.
Il provvedimento è stato adottato:
“considerando … ragionevole provvedere ad una nuova determinazione degli importi con l’adozione di criteri coerenti con quanto stabilito nel decreto interministeriale nell’art. 3 comma 9 e 10, e in osservanza delle statuizioni dei giudici amministrativi”;
“ritenuto equo applicare le seguenti regole in riferimento alla popolazione da calcolare:
- una percentuale del 50% della popolazione della provincia per i diritti d’uso limitati per motivi radioelettrici con più impianti (che coprono una area non limitata ad area di servizio di un impianto) una percentuale del 25% della popolazione della provincia per i diritti d’uso limitati per motivi radioelettrici con un solo impianto (limitati all’area di servizio di un impianto) …:”.
Il decreto direttoriale del 20 febbraio 2025, quindi, ha disciplinato nuovamente ed interamente il rapporto controverso.
Tuttavia, il Collegio, preso atto di quanto dichiarato dalla difesa erariale all’udienza pubblica sul permanere comunque del proprio interesse alla decisione (v. verbale di udienza 29 aprile 2025) ed onde evitare fraintendimenti in ordine alla portata conformativa della sentenza oggetto di appello, ritiene di decidere nel merito la controversia, reiterando il percorso logico-argomentativo e le conseguenti statuizioni contenute nelle precedenti sentenze della Sezione n. 9857 e n. 9858 del 2024.
8. L’appello R.G. n. 6933 del 2024, sebbene talune doglianze siano meritevoli di condivisione e, pertanto, la motivazione della sentenza di primo grado debba essere modificata, è infondato e va di conseguenza respinto.
8.1. L’art. 1, comma 1039, lettera b), della legge n. 205 del 2017 reca un’autorizzazione di spesa per l’erogazione di indennizzi in favore per gli operatori di rete in ambito locale che hanno rilasciato le frequenze per il servizio televisivo digitale terrestre oggetto di diritto d’uso.
L’art. 3, comma 4, del DM 27 novembre 2020 stabilisce che “ A ciascuno dei soggetti beneficiari di cui all’art. 2 sarà corrisposto un indennizzo complessivo che consegue dalla somma della quota derivante dal numero di impianti legittimamente eserciti e della quota derivante dal numero di abitanti residenti nelle province cui il diritto d’uso e l’autorizzazione temporanea si riferisce ”.
Pertanto, essendo un dato incontroverso il numero di impianti eserciti (nel caso di specie 1 impianto) e la relativa quota dell’indennizzo spettante, la presente controversia ha ad oggetto la legittima determinazione della sola quota di indennizzo derivante dal numero di abitanti “serviti”.
L’art. 3 del D.M. 27 novembre 2020, con riferimento alla determinazione di tale quota di indennizzo, è così articolato:
“ 9. Nel caso di diritto d'uso con uso esclusivo della frequenza su tutto il territorio di una o più province (c.d. diritto d'uso completo), ai fini della quantificazione del relativo indennizzo, verrà considerato il valore della popolazione residente, di cui al precedente comma 5, nelle province oggetto del diritto d'uso.
10. Nel caso in cui sulla medesima provincia e sulla medesima frequenza siano presenti più operatori di rete titolari di diritto d'uso o di autorizzazione temporanea, ovvero nel caso di titolo autorizzatorio limitato ad un territorio non coincidente con quello delle circoscrizioni amministrative (c.d. diritto d'uso limitato), il calcolo della popolazione ai fini della quantificazione del relativo indennizzo, sarà effettuato dividendo il numero totale degli abitanti di tale provincia fra tutti gli operatori di rete titolari di diritto d'uso o di autorizzazione temporanea presenti sulla medesima frequenza.
11. Nel caso in cui in una provincia sia presente un solo operatore titolare di diritto d'uso limitato, esercito con più impianti, ai fini della quantificazione del relativo indennizzo verrà considerata la popolazione residente nei comuni nei quali sono situati gli impianti. Nel caso di collocazione di più impianti nello stesso comune, la popolazione di detto comune sarà calcolata una sola volta.
12. Nel caso di diritto d'uso specificatamente limitato all'area di servizio di un solo impianto o di autorizzazione temporanea specificatamente limitata all'area di servizio di un solo impianto, ai fini della quantificazione del relativo indennizzo sarà considerata la popolazione residente nel comune nel quale è situato l'impianto ”.
8.2. Il giudice di primo grado ha accolto il ricorso sulla base delle considerazioni già espresse dal Tar il Lazio nella sentenza n. 6044 del 27 marzo 2024, di seguito richiamate:
<< Occorre evidenziare che nelle premesse del decreto interministeriale in esame, l’Amministrazione ha indicato i criteri seguiti nella determinazione dell’indennizzo facendo esplicito riferimento alla necessità di:
- «dover quantificare l'indennizzo da riconoscere agli operatori di rete locali in base alla popolazione residente nelle province oggetto di ciascun diritto d'uso»;
- «di dover indennizzare operatori che, servendo territori ortograficamente complessi, hanno dovuto realizzare reti costituite da un numero elevato di impianti, affrontando, rispetto ad altri operatori, costi maggiori a parità di popolazione servita»;
- «tenere conto sia della popolazione residente nelle province oggetto del diritto d'uso che del numero di impianti legittimamente eserciti operanti sulla frequenza da rilasciare oggetto del diritto d'uso».
Dall’esame di tali premesse, dunque, si evince il principio, di ordine generale, in base al quale la misura dell’indennizzo dovrebbe essere calcolata tenendo in considerazione la popolazione residente nelle province oggetto dei diritti d’uso e gli eventuali maggiori costi sostenuti dagli operatori che hanno realizzato più impianti, a parità di popolazione servita.
Tale principio trova conferma nell’art. 13, comma 9 («Nel caso di diritto d'uso con uso esclusivo della frequenza su tutto il territorio di una o più province (c.d. diritto d'uso completo), ai fini della quantificazione del relativo indennizzo, verrà considerato il valore della popolazione residente, di cui al precedente comma 5, nelle province oggetto del diritto d'uso») e 10 («Nel caso in cui sulla medesima provincia e sulla medesima frequenza siano presenti più operatori di rete titolari di diritto d'uso o di autorizzazione temporanea, ovvero nel caso di titolo autorizzatorio limitato ad un territorio non coincidente con quello delle circoscrizioni amministrative (c.d. diritto d'uso limitato), il calcolo della popolazione ai fini della quantificazione del relativo indennizzo, sarà effettuato dividendo il numero totale degli abitanti di tale provincia fra tutti gli operatori di rete titolari di diritto d'uso o di autorizzazione temporanea presenti sulla medesima frequenza»), ove il dato della popolazione residente nella provincia assume rilievo centrale ai fini della quantificazione dell’indennizzo.
Tale criterio di determinazione viene tuttavia derogato dal successivo comma 11, in base al quale «nel caso in cui in una provincia sia presente un solo operatore titolare di diritto d'uso limitato, esercito con più impianti, ai fini della quantificazione del relativo indennizzo verrà considerata la popolazione residente nei comuni nei quali sono situati gli impianti».
Il comma in esame, dunque, contempla un criterio completamente avulso dal sistema tratteggiato dal decreto, che nelle petizioni di principio sembra riconoscere assoluta rilevanza alla popolazione residente nella provincia, con conseguente contraddittorietà intrinseca in parte qua del decreto impugnato.
L’irragionevolezza della disposizione emerge in modo ancor più evidente se si considera l’evidente disparità di trattamento che deriva dall’applicazione dei sui indicati criteri di determinazione dell’indennizzo: un operatore con diritto d’uso completo sulla provincia, anche se titolare di un impianto con una limitata area di copertura del segnale, riceve un trattamento più favorevole rispetto a un’emittente titolare di diritto d’uso limitato, ma dotata di impianti con un’area di copertura più estesa del primo.
Non possono condividersi le considerazioni di parte resistente secondo cui il criterio della copertura effettiva degli impianti, di fatto invocato dalla ricorrente e non contemplato dal decreto, incontrerebbe difficoltà applicative (in quanto suscettibile di modifiche e contestazioni di varia natura) e non garantirebbe le necessarie esigenze di speditezza della procedura di liquidazione dell’indennizzo.
Sul punto preme evidenziare, in primo luogo, che il dato della popolazione servita non appare completamente estraneo al contenuto del decreto in parola che, come sopra evidenziato, viene dal medesimo richiamato in relazione alla necessità di dover indennizzare gli operatori che, servendo territori ortograficamente complessi, hanno dovuto realizzare reti costituite da un numero elevato di impianti.
In secondo luogo, ritiene il Collegio che l’interesse pubblico a una celere definizione delle procedure di liquidazione degli indennizzi non possa in alcun modo giustificare una disparità di trattamento tra gli operatori e, dunque, una compressione del principio di ragionevolezza e del principio di buon andamento e imparzialità della pubblica amministrazione>>.
8.3. La questione centrale della controversia riposa sostanzialmente nella distinzione tra concetto di diritto d’uso limitato di cui al comma 10 dell’art. 3, al quale corrisponde un determinato parametro per il calcolo della quota di indennizzo, e lo stesso concetto di diritto d’uso limitato di cui ai commi 11 e 12, cui corrisponde un altro parametro per il calcolo della detta quota indennitaria.
Il Collegio ritiene che, nonostante l’esito del giudizio resti immutato, la motivazione della sentenza di primo debba essere modificata.
8.3.1. In particolare, il primo giudice – facendo riferimento al comma 11, ma, come già posto in rilievo, il ragionamento deve senz’altro estendersi al comma 12 - ha rappresentato che la norma contempla un criterio completamente avulso dal sistema tratteggiato dal decreto che, nelle petizioni di principio sembra riconoscere assoluta rilevanza alla popolazione residente nella provincia, con conseguente contraddittorietà intrinseca in parte qua del decreto impugnato.
Tale prospettazione non può essere condivisa, atteso che, come efficacemente sostenuto dalla difesa erariale, esiste una sostanziale differenza tra i diritti d’uso limitati per motivi di ordine soggettivo, cioè riferiti agli operatori di rete che condividono il bacino con altri operatori, per cui non possono ambire ad un diritto d’uso completo, e diritti di uso limitati per motivi di ordine radioelettrico, che impediscono in radice il rilascio di un diritto d’uso completo per tutto il bacino provinciale.
I diritti d’uso di cui ai commi 11 e 12, quindi, hanno un valore economico inferiore ai diritti d’uso di cui ai commi precedenti.
Ne consegue che, in presenza di situazioni eterogenee, non può sussistere il vizio di disparità di trattamento.
8.3.2. Diversamente, le norme regolamentari devono in parte qua ritenersi illegittime per manifesta illogicità.
Il Collegio, in primo luogo, rileva come la locuzione “numero di abitanti residenti nelle province cui il diritto d’uso e l’autorizzazione temporanea si riferisce”, contenuta nell’art. 3, comma 4, del DM 27 novembre 2020, non debba essere interpretata nel senso che la quota indennitaria deve comprendere necessariamente l’intera popolazione residente nella provincia, ma piuttosto nel senso che l’indennizzo deve essere parametrato alla popolazione cui, nell’ambito provinciale, il diritto d’uso limitato si riferisce.
L’irragionevolezza, pertanto, non consiste nel fatto che deve essere riconosciuta esclusiva rilevanza alla popolazione residente nella provincia, ma nel fatto che, pur tenendo conto della distinzione tra limitazione per motivi soggettivi (dovuta alla presenza di più operatori per il bacino provinciale) o per motivi oggettivi (dovuta a motivi radioelettrici), appare oltremodo penalizzante e, quindi, illogico che gli operatori aventi un impianto in un singolo comune, o più impianti in diversi comuni, debbano ricevere parte dell’indennizzo parametrato al solo comune interessato, o ai soli comuni interessati, senza che, almeno in via forfettaria, sia individuata una parte più ampia del bacino provinciale di cui tenere conto.
In altri termini, i diritti d’uso limitati per motivi radioelettrici devono essere indennizzati non considerando la popolazione dell’intera provincia, ma nemmeno considerando solo la popolazione del comune, o dei comuni, in cui è ubicato l’impianto, popolazione che potrebbe essere anche molto esigua, essendo invece onere del normatore elaborare una formula intermedia che, ragionevolmente, contemperi gli interessi in gioco.
8.4. Non assumono rilievo ai fini della definizione della controversia le doglianze con cui è ipotizzata l’improcedibilità degli originari ricorsi per la mancata impugnazione di taluni atti ritenuti non meramente esecutivi.
Infatti, il provvedimento effettivamente lesivo adottato dall’Amministrazione in applicazione del DM 27 novembre 2020 è stato il decreto direttoriale del 19 ottobre 2022, peraltro modificato con il decreto direttoriale del 20 febbraio 2025, di conclusione della procedura per la concessione degli indennizzi per gli operatori di rete locale, che ha costituito oggetto di impugnazione in primo grado.
9. Sulla base di quanto esposto, l’appello proposto dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy deve essere respinto e, per l’effetto, deve essere confermato, con diversa motivazione, l’esito della sentenza di primo grado.
10. Le spese dei giudizi seguono la soccombenza e, liquidate complessivamente in € 4.000,00 (quattromila/00), oltre accessori di legge, sono poste a carico del Ministero appellante ed a favore di VI.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, definitivamente pronunciando, riuniti i relativi giudizi, respinge l’appello R.G. n. 6933 del 2024 e dichiara inammissibile l’appello R.G. n. 7063 del 2024.
Condanna il Ministero delle Imprese e del Made in Italy al pagamento delle spese dei giudizi, liquidate complessivamente in € 4.000,00 (quattromila/00), oltre accessori di legge, in favore di VI s.r.l. unipersonale.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 29 aprile 2025, con l'intervento dei magistrati:
Hadrian Simonetti, Presidente
Roberto Caponigro, Consigliere, Estensore
Giovanni Gallone, Consigliere
Marco Poppi, Consigliere
Giovanni Pascuzzi, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Roberto Caponigro | Hadrian Simonetti |
IL SEGRETARIO