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Ordinanza 28 marzo 2025
Ordinanza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Matera, ordinanza 28/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Matera |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
T R I B U N A L E D I M A T E R A
S E Z I O N E C I V I L E
Il Tribunale di Matera, sezione civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei signori magistrati:
Dott. Gaetano Catalani - Presidente
Dott. Angelo Franco - Giudice relatore
Dott.ssa Antonia Quartarella - Giudice decidendo nel giudizio iscritto al numero 1184 / 2024 di R.G., riservato per la decisione all'udienza del 12.3.2025
PROMOSSO DA
(C.F. ), con l'Avv. ERRICO Parte_1 C.F._1
VALERIA (C.F. ) e l'Avv. GIOSCIA MARIA C.F._2
CARMELA ( ) C.F._3
NEI CONFRONTI DI
(C.F. ), con l'Avv. Controparte_1 C.F._4
PACE GIUSEPPE (C.F. ) e l'Avv. C.F._5
nonché
(C.F. Controparte_2
, con l'avv. SAVASTANO MARINA (C.F. P.IVA_1
) C.F._6
pronuncia la seguente
ORDINANZA
In limine, deve darsi atto che il ricorso in opposizione e il successivo reclamo non sono fondati su fatti anteriori alla formazione del titolo giudiziale, ma su circostanze estintive del diritto di credito maturate
1 successivamente al giudicato: la transazione, infatti, è intervenuta successivamente al passaggio in giudicato della sentenza d'appello.
Logico corollario è l'ammissibilità dell'opposizione e del presente gravame.
Il reclamo è fondato.
L'articolo 1304 c.c. stabilisce che “la transazione fatta dal creditore con uno dei debitori in solido non produce effetto nei confronti degli altri, se questi non dichiarano di volerne profittare”.
L'art. 1304, comma 1, c.c., nel consentire, in deroga al principio secondo cui il contratto produce effetti solo tra le parti, che il condebitore in solido, pur non avendo partecipato alla stipulazione della transazione tra creditore e uno dei debitori solidali, se ne possa avvalere, si riferisce esclusivamente all'atto di transazione che abbia ad oggetto l'intero debito, mentre non include la transazione parziale che, in quanto tesa a determinare lo scioglimento della solidarietà passiva, riguarda unicamente il debitore che vi aderisce e non può coinvolgere gli altri condebitori, che non hanno alcun titolo per profittarne (cfr. Cass.
7094/2022).
Trattasi di un'ipotesi legale che deroga al principio generale per cui il contratto produce effetti soltanto tra le parti.
Secondo la giurisprudenza, la possibilità di profittare della transazione è un diritto potestativo (cfr. Cass. 14/20250), che non può essere eliminato da una clausola pattizia e che è esercitabile anche durante il processo senza limiti di tempo e di forma (cfr. Cass. 68/24).
Invero, su tale ultimo aspetto si è registrato un contrasto interpretativo.
Mentre un più recente orientamento (cfr. Cass. 16087/2018; Cass.
20107/2015) predica che il diritto potestativo di voler profittare non possa essere annichilito dalla pattuizione di una clausola di contrario
2 tenore, essendo inibito alle parti contraenti disporre del diritto potestativo attribuito dalla legge ad un terzo estraneo al vincolo negoziale ed esercitabile, come tale, anche nel corso del processo, senza alcun requisito particolare di forma né limiti di decadenza, dall'altro si rinviene un precedente di legittimità (cfr. Cass. 5108/2011) a cui sembra aver aderito implicitamente il g.e., per il quale il principio che deriva dalla disposizione di cui all'art. 1304, primo comma, c.c., secondo cui la transazione, fatta dal creditore con uno dei debitori in solido, giova agli altri che dichiarano di volerne profittare, opera solo in mancanza di diversa e contraria manifestazione di volontà del creditore, contenuta nella transazione stessa ovvero in una clausola aggiunta ad essa, atteso che come i condebitori possono, omettendo la dichiarazione suddetta, escludere l'efficacia della transazione per se stessi, così il creditore può, in virtù del principio della autonomia negoziale, impedire che l'efficacia stessa sia a loro estesa.
Secondo quest'ultimo orientamento, nella transazione tra il creditore ed uno o più dei condebitori sociali è perfettamente legittimo che sia inserita una clausola che escluda la possibilità per gli altri condebitori, che non hanno partecipato, alla transazione, di profittare della stessa. In tal caso, l'unico effetto di tale transazione è ridurre l'importo globale del debito solidale in misura pari alla somma pagata dal transigente.
Fatte queste premesse, si osserva quanto segue.
Nella specie, il Collegio - all'esito dell'esame sommario tipico della fase cautelare - reputa che possa applicarsi la disposizione in commento in quanto la transazione sembra aver avuto ad oggetto l'intero credito solidale, di talché gli altri condebitori possono avvalersi della stessa anche con la sola ed implicita contestazione del diritto di procedere in executivis (che nella specie viene in rilievo).
3 Che trattasi di transazione per l'intero sembra potersi desumere da un duplice ordine di circostanze:
1) la lettera a) delle premesse della transazione fa riferimento all'intera obbligazione solidale per euro 287.377,51 gravante su tutte le parti del processo;
2) nella transazione non è individuata specificamente la quota interna del condebitore transigente.
Si opina, pertanto, nel ritenere che si sia trattato di una transazione per l'intero.
Quanto alla clausola di riserva per cui “fermo restando la possibilità di agire per differenza nei confronti delle altre parti soccombenti”, si rileva che, aderendo all'orientamento da ultimo citato, il quale esclude la legittimità di una clausola che sacrifichi del tutto il diritto potestativo previsto dalla legge, il Tribunale opina nel senso di dover riconoscere anche agli altri condebitori la possibilità di profittare della transazione: ovvero dell'accordo per cui il complessivo debito solidale è stato ridotto ad euro
215.000 e di cui è stata allegata - e non contestata - la corresponsione.
Di conseguenza, all'esito di questa fase cautelare, appare quanto meno prudente sospendere il processo esecutivo in corso atteso che l'avvenuto pagamento totale del debito solidale transatto sembra riverberare effetti anche sulla posizione degli altri condebitori solidali in proprio.
All'esito della particolare complessità interpretativa del tenore della transazione e in ragione del contrasto giurisprudenziale sopra enucleato, il Tribunale reputa di dover compensare le spese per entrambi i gradi del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciandosi sul reclamo proposto ex articolo 669 terdecies c.p.c. avverso l'ordinanza del g.e. con cui è stata
4 disattesa la richiesta cautelare di sospensione del processo esecutivo, ogni contraria istanza, eccezione disattesa, così provvede: accoglie il reclamo e per l'effetto, revocando l'ordinanza gravata anche con riferimento al governo delle spese di lite, sospende l'esecuzione rubricata al n. di R.G.E. 493/2024; compensa integralmente le spese di lite sostenute dalle parti in entrambi i procedimenti cautelari.
Si precisa, infine che, ai sensi della normativa sulla privacy, in caso di diffusione del presente documento al di fuori della sua naturale destinazione, è obbligatorio l'oscuramento dei dati che rendono possibile l'identificazione dei soggetti coinvolti.
Così deciso in Matera, nella camera di consiglio della sezione civile del
Tribunale in data 26 marzo 2025.
Il Presidente
Dr. Gaetano Catalani
Il Giudice estensore
Dr. Angelo Franco
5
S E Z I O N E C I V I L E
Il Tribunale di Matera, sezione civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei signori magistrati:
Dott. Gaetano Catalani - Presidente
Dott. Angelo Franco - Giudice relatore
Dott.ssa Antonia Quartarella - Giudice decidendo nel giudizio iscritto al numero 1184 / 2024 di R.G., riservato per la decisione all'udienza del 12.3.2025
PROMOSSO DA
(C.F. ), con l'Avv. ERRICO Parte_1 C.F._1
VALERIA (C.F. ) e l'Avv. GIOSCIA MARIA C.F._2
CARMELA ( ) C.F._3
NEI CONFRONTI DI
(C.F. ), con l'Avv. Controparte_1 C.F._4
PACE GIUSEPPE (C.F. ) e l'Avv. C.F._5
nonché
(C.F. Controparte_2
, con l'avv. SAVASTANO MARINA (C.F. P.IVA_1
) C.F._6
pronuncia la seguente
ORDINANZA
In limine, deve darsi atto che il ricorso in opposizione e il successivo reclamo non sono fondati su fatti anteriori alla formazione del titolo giudiziale, ma su circostanze estintive del diritto di credito maturate
1 successivamente al giudicato: la transazione, infatti, è intervenuta successivamente al passaggio in giudicato della sentenza d'appello.
Logico corollario è l'ammissibilità dell'opposizione e del presente gravame.
Il reclamo è fondato.
L'articolo 1304 c.c. stabilisce che “la transazione fatta dal creditore con uno dei debitori in solido non produce effetto nei confronti degli altri, se questi non dichiarano di volerne profittare”.
L'art. 1304, comma 1, c.c., nel consentire, in deroga al principio secondo cui il contratto produce effetti solo tra le parti, che il condebitore in solido, pur non avendo partecipato alla stipulazione della transazione tra creditore e uno dei debitori solidali, se ne possa avvalere, si riferisce esclusivamente all'atto di transazione che abbia ad oggetto l'intero debito, mentre non include la transazione parziale che, in quanto tesa a determinare lo scioglimento della solidarietà passiva, riguarda unicamente il debitore che vi aderisce e non può coinvolgere gli altri condebitori, che non hanno alcun titolo per profittarne (cfr. Cass.
7094/2022).
Trattasi di un'ipotesi legale che deroga al principio generale per cui il contratto produce effetti soltanto tra le parti.
Secondo la giurisprudenza, la possibilità di profittare della transazione è un diritto potestativo (cfr. Cass. 14/20250), che non può essere eliminato da una clausola pattizia e che è esercitabile anche durante il processo senza limiti di tempo e di forma (cfr. Cass. 68/24).
Invero, su tale ultimo aspetto si è registrato un contrasto interpretativo.
Mentre un più recente orientamento (cfr. Cass. 16087/2018; Cass.
20107/2015) predica che il diritto potestativo di voler profittare non possa essere annichilito dalla pattuizione di una clausola di contrario
2 tenore, essendo inibito alle parti contraenti disporre del diritto potestativo attribuito dalla legge ad un terzo estraneo al vincolo negoziale ed esercitabile, come tale, anche nel corso del processo, senza alcun requisito particolare di forma né limiti di decadenza, dall'altro si rinviene un precedente di legittimità (cfr. Cass. 5108/2011) a cui sembra aver aderito implicitamente il g.e., per il quale il principio che deriva dalla disposizione di cui all'art. 1304, primo comma, c.c., secondo cui la transazione, fatta dal creditore con uno dei debitori in solido, giova agli altri che dichiarano di volerne profittare, opera solo in mancanza di diversa e contraria manifestazione di volontà del creditore, contenuta nella transazione stessa ovvero in una clausola aggiunta ad essa, atteso che come i condebitori possono, omettendo la dichiarazione suddetta, escludere l'efficacia della transazione per se stessi, così il creditore può, in virtù del principio della autonomia negoziale, impedire che l'efficacia stessa sia a loro estesa.
Secondo quest'ultimo orientamento, nella transazione tra il creditore ed uno o più dei condebitori sociali è perfettamente legittimo che sia inserita una clausola che escluda la possibilità per gli altri condebitori, che non hanno partecipato, alla transazione, di profittare della stessa. In tal caso, l'unico effetto di tale transazione è ridurre l'importo globale del debito solidale in misura pari alla somma pagata dal transigente.
Fatte queste premesse, si osserva quanto segue.
Nella specie, il Collegio - all'esito dell'esame sommario tipico della fase cautelare - reputa che possa applicarsi la disposizione in commento in quanto la transazione sembra aver avuto ad oggetto l'intero credito solidale, di talché gli altri condebitori possono avvalersi della stessa anche con la sola ed implicita contestazione del diritto di procedere in executivis (che nella specie viene in rilievo).
3 Che trattasi di transazione per l'intero sembra potersi desumere da un duplice ordine di circostanze:
1) la lettera a) delle premesse della transazione fa riferimento all'intera obbligazione solidale per euro 287.377,51 gravante su tutte le parti del processo;
2) nella transazione non è individuata specificamente la quota interna del condebitore transigente.
Si opina, pertanto, nel ritenere che si sia trattato di una transazione per l'intero.
Quanto alla clausola di riserva per cui “fermo restando la possibilità di agire per differenza nei confronti delle altre parti soccombenti”, si rileva che, aderendo all'orientamento da ultimo citato, il quale esclude la legittimità di una clausola che sacrifichi del tutto il diritto potestativo previsto dalla legge, il Tribunale opina nel senso di dover riconoscere anche agli altri condebitori la possibilità di profittare della transazione: ovvero dell'accordo per cui il complessivo debito solidale è stato ridotto ad euro
215.000 e di cui è stata allegata - e non contestata - la corresponsione.
Di conseguenza, all'esito di questa fase cautelare, appare quanto meno prudente sospendere il processo esecutivo in corso atteso che l'avvenuto pagamento totale del debito solidale transatto sembra riverberare effetti anche sulla posizione degli altri condebitori solidali in proprio.
All'esito della particolare complessità interpretativa del tenore della transazione e in ragione del contrasto giurisprudenziale sopra enucleato, il Tribunale reputa di dover compensare le spese per entrambi i gradi del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciandosi sul reclamo proposto ex articolo 669 terdecies c.p.c. avverso l'ordinanza del g.e. con cui è stata
4 disattesa la richiesta cautelare di sospensione del processo esecutivo, ogni contraria istanza, eccezione disattesa, così provvede: accoglie il reclamo e per l'effetto, revocando l'ordinanza gravata anche con riferimento al governo delle spese di lite, sospende l'esecuzione rubricata al n. di R.G.E. 493/2024; compensa integralmente le spese di lite sostenute dalle parti in entrambi i procedimenti cautelari.
Si precisa, infine che, ai sensi della normativa sulla privacy, in caso di diffusione del presente documento al di fuori della sua naturale destinazione, è obbligatorio l'oscuramento dei dati che rendono possibile l'identificazione dei soggetti coinvolti.
Così deciso in Matera, nella camera di consiglio della sezione civile del
Tribunale in data 26 marzo 2025.
Il Presidente
Dr. Gaetano Catalani
Il Giudice estensore
Dr. Angelo Franco
5