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Sentenza 12 marzo 2025
Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 12/03/2025, n. 1000 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 1000 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
IV SEZIONE LAVORO
La Corte, composta dai signori magistrati:
- dott.ssa Gabriella Piantadosi Presidente rel.
- dott.ssa Isabella Parolari Consigliere
- dott.ssa Alessandra Lucarino Consigliere
all'udienza del 11 marzo 2025 ha pronunciato la presente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2619/2023 R.G. vertente
TRA
, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso Parte_1 dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici domicilia in Roma, alla Via dei Portoghesi,
n. 12 APPELLANTE
E
, rappresentato e difeso dall'Avv. Caponetti Pietro e dall'Avv. Caponetti CP_1
Luca, presso il cui studio elettivamente domicilia in Roma, alla Via Ciro Menotti, n. 24
APPELLATO
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, n.
3618/2023 pubblicata il 24/4/2023
Conclusioni delle parti: come in atti
IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con ricorso al Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, depositato in data
18.10.2022 deduceva: - di essere detenuto a far data dal 14.11.2012; - di aver lavorato CP_1
1 per il , durante la detenzione, presso diversi istituti di pena, tra i quali quello Parte_1
di Napoli e quello di Saluzzo;
- di aver prestato ininterrottamente attività lavorativa presso gli istituti menzionati dal mese di ottobre 2016 ricoprendo diverse mansioni, quali “Porta vitto, cat. C”;
“Spesino, cat. B”; “Addetto alla distribuzione pasti, cat. C”; “Addetto alla spesa detenuti, cat. B”;
“Addetto alle pulizie, cat. D”, mansioni tutte rientranti tra gli addetti ai servizi vari di istituto regolati dal CCNL “Turismo Pubblici Esercizi”. Specificava che aveva ricevuto, per detta attività, un trattamento economico complessivo pari a 2/3 di quanto previsto dalla contrattazione collettiva vigente nel lontano 1993, senza alcun adeguamento dei rispettivi importi agli incrementi contrattuali via via succedutisi nel tempo al momento di esecuzione delle singole attività lavorative svolte;
e ciò in quanto solo dall'1.10.2017 il Ministero aveva provveduto ad adeguare le mercedi, sino a quel momento rimaste invariate dal 10.11.1993, agli incrementi contrattuali intervenuti. Ritenute, pertanto, le remunerazioni percepite per le mansioni svolte anteriormente al 2017 inadeguate, chiedeva la condanna del al pagamento degli importi analiticamente indicati nei Parte_1
conteggi di cui al ricorso, pari ai due terzi del trattamento economico vigente al momento di espletamento della prestazione lavorativa (detratto quanto medio tempore percepito in corso di esecuzione del rapporto di lavoro).
Concludeva, dunque, nei seguenti termini: “condannare il , in Parte_1
persona del suo legale rappresentante pro-tempore, al pagamento della somma di € .2.306,53, a titolo di adeguamento retributivo come risultante dallo sviluppo del conteggio contenuto nel presente ricorso , di cui alla seguente pag. 10 e 11 del presente atto, oltre alla maggiore somma tra gli interessi legali e la rivalutazione monetaria, decorrenti dalle singole annualità, sino al dì dell'effettivo soddisfo, o a quella maggiore o minore ritenuta meglio vista ed equa”, con vittoria di spese da distrarsi.
Si costituiva in giudizio il convenuto eccependo la prescrizione quinquennale, ex Parte_1
art. 2948 c.c. con riferimento alle prestazioni lavorative eseguite nel periodo antecedente al quinquennio dalla notifica del ricorso, avvenuta in data 7.11.2022. In via subordinata, deduceva di aver già integralmente corrisposto i compensi spettanti alla parte ricorrente a seguito dell'adeguamento degli importi riconosciuti ai detenuti a partire dal mese di ottobre 2017. Pertanto, così concludeva: “ritenere e dichiarare la prescrizione quinquennale del diritto vantato dal ricorrente con riferimento alle prestazioni lavorative eseguite in epoca antecedente al quinquennio della notifica del ricorso introduttivo avvenuta in data 07.11.2022 o, eventualmente, dichiarare la prescrizione triennale, ai sensi dell'art. 2956 c.c.; - rigettare comunque il ricorso siccome infondato in fatto e diritto”.
Con la sentenza n. 3618/2023 pubblicata il 24 aprile 2023 il giudice del lavoro del Tribunale
2 di Roma, disattesa l'eccezione di prescrizione dei crediti sollevata dal Ministero (“Le prestazioni lavorative rese da parte di soggetti ristretti nella loro libertà personale sono sorrette da contratti di lavoro a tempo determinato, contratti che, peraltro, neppure possiedono il requisito formale imposto dall'art. 19 D. Lgs. n. 81/2015. Guardando quindi, al rapporto di lavoro instaurato e non anche allo status di detenuto del lavoratore, questo Giudice ritiene di aderire alla tesi per cui il termine di prescrizione non può decorrere in costanza di rapporto”), accoglieva integralmente il ricorso, condannando il soccombente al pagamento delle spese di lite, da distrarsi in favore dei Parte_1
procuratori di parte ricorrente, dichiaratisi antistatari.
Avverso tale decisione, con ricorso depositato in data 19.10.2023, proponeva appello il
, affidandosi ad una sola, articolata censura, denominata “Violazione e/o Parte_1 falsa applicazione dell'art. 2948 c.c. con riferimento al dies a quo di decorrenza del termine prescrizionale quinquennale”. Sosteneva l'appellante che il Tribunale aveva errato nell'affermare che il termine di prescrizione non era decorso in costanza di rapporto;
invece, considerato che alla cessazione di ciascun rapporto di lavoro inizia a decorrere ex novo il termine prescrizionale, il permanere o meno dello stato detentivo doveva considerarsi del tutto irrilevante. Lamentava, quindi, che, nella specie - in cui “è pacifico … che il rapporto di lavoro si era protratto dal 2016 al 2022” - il primo giudice non aveva dichiarato prescritti i crediti vantati dall'appellato con riferimento alle prestazioni lavorative eseguite negli anni 2016 - 2017, ossia oltre il quinquennio antecedente la notifica del ricorso introduttivo del primo grado di giudizio (avvenuta in data 07.11.2022) o, quantomeno, antecedente il deposito del ricorso (avvenuto in data 18.10.2022). Chiedeva, quindi, di
“annullare e/o riformare la sentenza impugnata nei termini di cui al presente atto e, per l'effetto, dichiarare prescritte le pretese di controparte riferite alle prestazioni lavorative eseguite negli anni
2016 – 2017”, con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio”.
Si costituiva in giudizio , chiedendo la reiezione dell'appello proposto dalla CP_1
controparte e la conferma della decisione impugnata anche in considerazione dei più recenti arresti giurisprudenziali resi dalla Suprema Corte in materia di lavoro carcerario.
All'udienza delll'11 marzo 2025, sulle conclusioni delle parti come in atti, la causa è stata decisa mediante lettura del dispositivo di seguito riportato.
2. L'appello è infondato per le ragioni di seguito indicate, riportandosi il Collegio a quanto affermato dalla Corte di Cassazione, Sez. L, nella sentenza n. 17484 del 2024, resa nella medesima fattispecie oggetto della presente causa, nella quale i giudici di legittimità, nell'esercizio della funzione di nomofilachia, hanno affermato il seguente principio di diritto: “In tema di lavoro svolto dai detenuti in regime carcerario, la prescrizione dei crediti retributivi del lavoratore inizia a
3 decorrere non già dalla cessazione dello stato detentivo, bensì dalla fine del rapporto di lavoro, il quale va considerato un unico rapporto, non essendo configurabili interruzioni intermedie, volontariamente concordate, nei periodi in cui la persona privata della libertà è in attesa della
"chiamata al lavoro", rispetto alla quale il detenuto non ha alcun potere di controllo o di scelta e versa in una condizione di soggezione e di metus”.
Nella parte motiva della pronuncia richiamata (confermata da successive decisioni di segno conforme, tra cui, da ultimo, Sez. L, Sentenza n. 19007 del 2024), la Corte di Cassazione, nel respingere il ricorso proposto dal , avente ad oggetto le medesime censure Parte_1
sollevate dall'Amministrazione nel presente giudizio, ha chiarito: “9. Resta, dunque, ineludibile la stretta connessione con la detenzione e con la funzione di rieducazione della pena a questa collegata.
È tale funzione che unifica i rapporti e li rende comunque differenti dal “lavoro libero”, non quanto alle modalità ma sicuramente quanto al contesto (descritto nella sopra citata sentenza della Corte cost.
n. 341 del 2006) che in sé è significativo di un 'metus'.
(…) In particolare, per quanto qui rileva, nei periodi in cui non risulta svolta attività lavorativa, il detenuto è soggetto al 'metus' datoriale in relazione all'attività che aspira a svolgere e valga, al riguardo, sottolineare che: - i posti di lavoro a disposizione della popolazione penitenziaria sono quantitativamente e qualitativamente dimensionati in rapporto alle effettive esigenze di ogni singolo istituto ed ai servizi in esso previsti;
- le stesse lavorazioni penitenziarie sono organizzate, sulla base di direttive, dai provveditorati regionali dell'Amministrazione penitenziaria, sentite le commissioni regionali per il lavoro penitenziario nonché le direzioni dei singoli istituti (cfr. art. 25 bis dell'ord. penitenz. come modificato dall'art. 2, comma 1, lett. g) del d.lgs. n. 124/2018); - non sussiste alcuna possibilità di prevedere, in relazione alla casa circondariale ovvero alle condizioni di reclusione ove si sta scontando la pena, non solo se sia possibile in concreto svolgere attività lavorativa ma neppure se sia ipotizzabile l'assegnazione a mansioni diverse o eguali rispetto ad altre già svolte.
10. Il meccanismo sopra descritto pone i detenuti che aspirano a lavorare in una condizione di
“metus” che si qualifica come tale anche ove in sé considerata, stante l'assoluta specialità del lavoro carcerario. In particolare, questo si desume da plurimi elementi: a) l'essere rimessa alla direzione dell'istituto l'elaborazione e l'indicazione di un piano di lavoro in relazione al numero dei detenuti, all'organico del personale civile e di polizia penitenziaria disponibile e alle strutture produttive;
b)
l'inidoneità della previsione legislativa di una commissione interna a realizzare un sistema che non rimetta in concreto alla discrezionalità dell'istituto la scelta del detenuto da assegnare al lavoro
(commissione, come detto, introdotta solo con la riforma del 2018 e comunque autonoma nel deliberare criteri ed elenchi: si consideri che il comma 6 del nuovo art. 20 dell'ord. penitenz. prevede che alle riunioni della commissione partecipa un rappresentante dei detenuti e degli internati ma
4 «senza potere deliberativo»); c) la notoria scarsezza dei lavori in rapporto al numero dei detenuti;
d) la endemica carenza di risorse da investire in retribuzioni;
e) la presenza di possibilità di lavoro solo in taluni istituti penitenziari e non in altri;
f) l'assenza di regole generali e predeterminate tali da garantire una certa forma di controllo preventivo (come ad esempio graduatorie …).
11. Questa Corte (cfr. Cass. 9 aprile 2015, n. 7147; Cass. 26 febbraio 2015, n. 3925; Cass. 11 febbraio 2015, n. 2696; Cass. 16 febbraio 2015, n. 3062; si veda anche Cass. 15 ottobre 2007, n.
21573 e la più recente Cass. 24 ottobre 2019, n. 27340 che tali precedenti richiama) ha già affermato che la prescrizione non corre in costanza di rapporto di lavoro tra il detenuto lavoratore e l'amministrazione carceraria ma soltanto dalla cessazione del rapporto stesso. (…) In tali precedenti non si discuteva, però, della questione della decorrenza della prescrizione dalle singole cessazioni
(sul punto v. più avanti) ovvero dall'ultima, che è la questione oggetto del presente giudizio.
12. Se è vero, infatti, che, con la riforma di cui ai d.lgs. nn. 123 e 124/2018 il nuovo quadro normativo, il lavoro svolto dalle persone detenute è sostanzialmente allineato a quello svolto dai cittadini liberi, non è formalmente obbligatorio (ancorché con le precisazioni di cui sopra), in ragione del principio di libera adesione al trattamento, non è afflittivo, ha una funzione risocializzante coerente con il dettato degli artt. 1, primo comma e 27, terzo comma della Costituzione e deve favorire l'acquisizione di una formazione professionale adeguata al mercato, tuttavia, per quanto sopra evidenziato, vi è una condizione del detenuto lavoratore di soggezione alle determinazioni dell'istituto penitenziario ed ai disposti avvicendamenti per periodi limitati sul medesimo posto di lavoro con modalità necessarie a conciliare l'impegno sancito a carico dell'Amministrazione di
«assicurare» ai detenuti il lavoro (art. 15, comma 2, ord. penitenz. cit.) con la richiamata scarsità quantitativa dell'offerta di lavoro in carcere.
13. Ed allora rileva la speciale situazione dei lavoratori carcerari che si trovano in una situazione di attesa della “chiamata al lavoro” rispetto alla quale non hanno alcun potere di controllo o di scelta. Lo stato di soggezione quanto a tale “chiamata al lavoro” ed il connesso “metus” riverbera, poi, i suoi effetti sul percorso di rieducazione sul quale il proficuo svolgimento di attività lavorativa ha certamente una significativa valenza.
14. In questo quadro, non rilevano ai fini della prescrizione le cessazioni intermedie, che, a ben guardare, neppure sono realmente tali configurandosi piuttosto come sospensioni del rapporto di lavoro, se si considera che vi sono una chiamata e un prefissato periodo di lavoro secondo turni e per un tempo limitato, cui seguono altre chiamate in un unico contesto di detenzione. Certamente, una cessazione del rapporto di lavoro vi è con la fine dello stato di detenzione che non dipende dalla volontà del recluso o internato il quale non può rifiutarla, al fine di mantenere il rapporto di lavoro
(come affermato da questa Corte nella già citata recente Cass. 5 gennaio 2024, n. 396 la cessazione
5 per fine pena del rapporto di lavoro intramurario svolto alle dipendenze dell'amministrazione penitenziaria dà luogo ad uno stato di disoccupazione involontaria rilevante ai fini della tutela previdenziale della NASPI). Ma prima di questo momento, le peculiari caratteristiche dell'attività lavorativa e la sua funzione rieducativa e di reinserimento sociale che, per tali motivi, prevede la predisposizione di meri elenchi per l'ammissione al lavoro ed è soggetta a turni di rotazione ed avvicendamento, escludono la configurabilità di periodi di lavoro, come quelli dei contratti a termine, volontariamente concordati in un sistema legislativamente disciplinato quanto a causali, oggetto e durata.
15. In ogni caso, è onere dell'amministrazione individuare il momento nel quale il rapporto di lavoro sostanzialmente unico debba considerarsi concluso, qualora ciò sia avvenuto prima della fine dello stato di detenzione ed a tal fine, oltre alla cessazione della detenzione, possono rilevare altre circostanze (come ad es. l'età, lo stato di salute o di idoneità al lavoro etc.) che non possono qui essere esaminate in dettaglio, non venendo in evidenza nel caso di specie.
16. In conclusione, per quanto qui rileva, la decorrenza della prescrizione non va collegata alla data di cessazione dello stato di detenzione (ciò in conformità con i plurimi precedenti di questa
Corte sopra ricordati), ma va piuttosto collegata al momento del venir meno del rapporto di lavoro
(da ritenersi unico, non essendo configurabili cessazioni intermedie)”.
Dall'applicazione dei principi innanzi richiamati discende l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione sollevata dalla Parte pubblica, posto che, come detto, la prescrizione dei crediti retributivi per cui è causa, correlati all'unico rapporto di lavoro di con CP_1
l'Amministrazione appellante – rispetto al quale sono irrilevanti le cessazioni/interruzioni intermedie
(corrispondenti ai mesi in cui non sono presenti buste paga) – non decorrono prima della cessazione definitiva del rapporto stesso. E invero, nella specie, al momento del deposito del ricorso ex art. 414
c.p.c. era ancora detenuto, sulla scorta delle buste paga in atti risulta aver lavorato CP_1
fino al mese di ottobre 2021 e la notifica del ricorso introduttivo è avvenuta in data 7.11.2022, secondo le deduzioni dello stesso Ministero. Ebbene, la Parte pubblica non ha dimostrato che il rapporto di lavoro di , da ritenersi unico, era definitivamente cessato prima dell'ottobre 2021 e, CP_1
a ben vedere, non può darsi per scontata neanche la cessazione in tale data (che può corrispondere a una cessazione intermedia nell'ambito delle periodiche turnazioni). In ogni caso, anche a voler ritenere che il rapporto di lavoro fosse cessato in tale mese, il termine di prescrizione non sarebbe maturato avuto riguardo alla data dell'atto interruttivo della prescrizione rappresentato dalla notifica del ricorso ex art. 414 c.p.c., come innanzi specificata.
L'appello, conclusivamente, deve essere respinto.
6 3. Sussistono i presupposti normativi per disporre l'integrale compensazione delle spese del presente grado di giudizio ex art. 92, comma 2 c.p.c. nel testo modificato dall'art. 13, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, nella legge 10 novembre
2014, n. 162, che la Corte costituzionale, con sentenza 19 aprile 2018, n. 77, ha dichiarato costituzionalmente illegittimo nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano “altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni”.
In proposito giova evidenziare che la Corte Costituzionale, nella richiamata pronuncia n.
77/2018, ha chiarito che possono assumere rilievo, quali ragioni atte a giustificare la compensazione delle spese di lite anche le situazioni “di oggettiva e marcata incertezza, non orientata dalla giurisprudenza”. Si è ritenuto, ad esempio, che l'oggettiva opinabilità delle questioni affrontate, come l'oscillante soluzione ad esse data dalla giurisprudenza, consente la compensazione delle spese, trattandosi di circostanze che incidono sull'atteggiamento soggettivo del soccombente, ricollegabile alla considerazione delle ragioni che lo hanno indotto ad agire o resistere in giudizio e, quindi, da valutare con riferimento al momento in cui la lite è stata introdotta o è stata posta in essere l'attività che ha dato origine alle spese (cfr. Cass. Sez. L, Ordinanza n. 20012 del 2023).
Orbene, al momento della proposizione dell'atto di gravame da parte del sussisteva Parte_1
in ordine alla questione controversa (e in particolare in ordine alla decorrenza della prescrizione per il lavoro carcerario e alla rilevanza dei singoli periodi di lavoro dei detenuti a tali fini), un orientamento giurisprudenziale, anche di questa Corte, favorevole alla tesi della parte appellante.
Solo nel corso del presente giudizio la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 17484 del 2024 e altre successive di tenore analogo, ha risolto detta questione, affrontando compiutamente la materia.
Non occorre dare atto, ai fini e per gli effetti precisati da Cass. S.U. n. 4315/2020, della sussistenza delle condizioni processuali di cui all'art. 13 comma 1-quater d.P.R. n. 115 del 2002 perché la norma non può trovare applicazione nei confronti di quelle parti che, come le
Amministrazioni dello Stato, mediante il meccanismo della prenotazione a debito siano istituzionalmente esonerate, per valutazione normativa della loro qualità soggettiva, dal materiale versamento del contributo (Cass. S.U. n. 9938/2014; Cass. n. 1778/2016; Cass. n. 28250/2017).
P.Q.M.
- rigetta l'appello;
- dichiara compensate le spese del presente grado di giudizio.
Il Presidente est.
dott.ssa Gabriella Piantadosi
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