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Sentenza 12 dicembre 2024
Sentenza 12 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ascoli Piceno, sentenza 12/12/2024, n. 765 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ascoli Piceno |
| Numero : | 765 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ASCOLI PICENO
Il Tribunale di Ascoli Piceno, riunito in camera di conIGlio nelle persone dei magistrati:
Dott. Luigi Cirillo Pres.
Dott.ssa Rita De Angelis Giudice Rel.
Dott.ssa Enza Foti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in primo grado iscritta al n. R.G. 8/2024 promossa con ricorso depositato in data 03.01.2024 da
, C.F.: , nato ad [...] [...] e PA C.F._1 residente in [...], rappresentato e difeso dall'avv. Ivana Cardola del Foro di Ascoli Piceno
RICORRENTE
CONTRO
, C.F.: nata il [...] a Controparte_1 C.F._2
DA de ME (Argentina) e residente in [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Cristina Marcelli del Foro di Ascoli Piceno
RESISTENTE E CON L'INTERVENTO DEL P.M. che in data 26.11.2024 ha dichiarato: “visto, nulla si oppone”
OGGETTO: mantenimento figli nati fuori dal matrimonio
CONCLUSIONI
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da note congiunte per la trattazione scritta depositate in data 13.11.2024
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con ricorso ex artt. 337 bis, 337 septies c.c. – 473bis.12 e ss. c.p.c depositato in data
03.01.2024 sulla premessa che: PA
- dal 2001 aveva convissuto con , nata a [...] Controparte_1
(Argentina) il 14.02.1969, C.F.: ; C.F._3
- dalla convivenza era nato il figlio , maggiorenne ma non economicamente Per_1
autosufficiente;
- la coppia aveva sempre vissuto nell'abitazione di via dello Sport 11 di Centobuchi, di proprietà del da epoca antecedente l'inizio della convivenza;
PA
- il rapporto di convivenza era, di fatto, cessato da molti anni a causa di comportamenti della IG.ra in violazione dei doveri di rispetto, collaborazione, assistenza CP_1
morale e materiale;
- le parti avevano ciononostante continuato a coabitare nello stesso immobile;
- non era stato possibile trovare un accordo con la IG.ra , neanche a seguito CP_1
dell'invito a concludere una convenzione di negoziazione assistita.
Tutto ciò premesso, chiedeva al Tribunale di porre il mantenimento del figlio solo a suo carico, assegnandogli, nell'interesse del figlio, che ivi avrebbe mantenuto la residenza, la casa familiare, che era di sua proprietà esclusiva, e stabilendo che la controparte fosse tenuta a versare il 50% delle spese straordinarie sostenute nell'interesse della prole. Con decreto del 04.01.2024, il Presidente del Tribunale deIGnava quale Giudice relatore la dott.ssa Rita De Angelis e fissava per la comparizione delle parti dinanzi ad essa l'udienza del 23.05.2024.
La resistente, costituitasi in giudizio, contestava le avverse domande e ne chiedeva il rigetto;
in via riconvenzionale, chiedeva che le fosse assegnata la casa familiare quale genitore convivente con il figlio maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, che il padre provvedesse in via esclusiva al mantenimento, ordinario e straordinario, della prole e che versasse in suo favore un assegno alimentare, date le sue precarie condizioni reddituali.
Depositate le rispettive memorie ex art. 473bis.17 c.p.c., all'udienza dinanzi al Giudice relatore la causa veniva rinviata per l'audizione del figlio della coppia con riserva di emettere, all'esito, i provvedimenti temporanei e urgenti.
All'udienza del 11.06.2024 premettendo di non abitare con i genitori in CP_2
quanto studente fuori sede a Bologna, non era in grado di riferire con quale dei due intendesse convivere. Con ordinanza del 26.07.2024 venivano adottati i provvedimenti temporanei e urgenti con cui il Giudice poneva il mantenimento, ordinario e straordinario, del figlio in via esclusiva a carico del padre, il quale era tenuto a versare all'ex compagna un assegno alimentare di euro 400,00 mensili;
stabiliva altresì che la casa familiare, in assenza di una espressa preferenza da parte di di voler CP_2
convivere con la madre, dovesse rimanere al ricorrente in quanto proprietario esclusivo dell'immobile, mentre la resistente, non avendo più titolo per rimanere a vivere in quell'abitazione, avrebbe dovuto lasciare la casa familiare entro 30 giorni.
Nella medesima ordinanza, il Giudice ammetteva le prove orali ritenute rilevanti e rinviava la causa dinanzi al GOP dott.ssa Stefania Iannetti, cui veniva delegata l'assunzione delle dichiarazioni testimoniali, all'udienza del 25.2.2025.
Con istanza congiunta depositata in data 18.10.2024, le parti rappresentavano di avere raggiunto un accordo e, pertanto, chiedevano al Giudice relatore di revocare la propria ordinanza del 26.07.2024 e di anticipare l'udienza, già fissata al 25.2.2025 per l'espletamento delle prove orali, stabilendo che in quella sede la causa sarebbe stata rimessa al Collegio per la decisione.
Con decreto del 28.10.2024 il Giudice relatore, in accoglimento dell'istanza presentata dalle parti, revocava la propria ordinanza del 26.7.2024 e fissava per la comparizione degli ex conviventi e la rimessione della causa al Collegio l'udienza del 19.11.2024, disponendone la trattazione in modalità cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Le parti precisavano congiuntamente le conclusioni con note scritte depositate in data
13.11.2024 e il Giudice, con ordinanza del 19.11.2024, rimetteva la causa al Collegio senza assegnazione dei termini di cui all'art. 473bis.28 c.p.c., avendo il e la CP_2
rassegnato conclusioni congiunte. CP_1
Osserva il Collegio che gli accordi raggiunti dalle parti non sono contrari alle norme di ordine pubblico e si ritengono idonei a tutelare gli interessi delle parti medesime e del figlio maggiorenne ma economicamente non autosufficiente. CP_2
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa come sopra promossa, preso atto dell'accordo raggiunto dalle parti alle condizioni riportate nelle note scritte depositate in data 13.11.2024, così provvede:
A)- dispone che provvederà in via esclusiva al mantenimento del figlio PA
, maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, ed al pagamento al Per_1
100% di tutte le spese straordinarie;
B)- stabilisce che il domicilio di via dello Sport 11 di Centobuchi, di proprietà esclusiva di resti a questi assegnato in via definitiva ed il figlio manterrà PA Per_1
ivi la propria residenza;
C)- prende atto che ha lasciato la casa familiare in data 26 Controparte_1
settembre 2024, ed ha già asportato dall'abitazione il letto matrimoniale completo, un comodino, un comò ed un settimino nonché gli effetti personali, la biancheria, quadri e oggettistica suoi anche dall'epoca antecedente la convivenza come da lista da entrambi sottoscritta. In ordine al PC portatile acquistato anni fa dal per il figlio CP_2
le parti hanno dato atto che ha trattenuto il computer e ha già Per_1 PA versato a favore di la somma di € 120,00 (centoventi/00), a Controparte_1
titolo di rimborso della spesa sostenuta per il ripristino del computer stesso;
D)- Le parti stabiliscono concordemente che gli arredi della cucina, già in cattivo stato di manutenzione (lavastoviglie non funzionante, piano cottura malfunzionante, uno sportello danneggiato), unitamente al tavolo, n. 6 sedie e n. 2 sgabelli rimangono in uso al e questi si impegna ad autorizzare in futuro la al relativo PA CP_1
asporto, nello stato in cui si troveranno, appena sarà in grado di acquistarne una nuova;
saranno esclusi nuovi elettrodomestici che dovessero eventualmente essere acquistati dal CP_2
E)- verserà a favore di la somma una tantum PA Controparte_1
di € 20.000,00 (ventimila/00) a titolo di assegno alimentare e definizione di ogni rapporto economico e patrimoniale tra essi conviventi intercorso, nel seguente modo:
€ 5.000,00 (cinquemila/00) già versati il giorno che la ha lasciato l'abitazione CP_1
familiare e restituito le chiavi al proprietario;
ulteriori € 5.000,00 (cinquemila/00) entro e non oltre il 31/12/2024 ed i restanti € 10.000,00 (diecimila/00) mediante rate mensili di € 400,00 (quattrocento/00) ciascuna, da versare entro il giorno 28 di ogni mese, a partire da gennaio 2025 fino alla rata finale per l'importo residuo mancante che verrà versata entro e non oltre il 31/12/2026; i versamenti verranno fatti tramite bonifico bancario sul seguente Iban: [...];
F)- Con l'adempimento delle obbligazioni assunte reciprocamente dalle parti, queste dichiarano di non avere più nulla a pretendere l'una dall'altra a qualunque titolo, azione o ragione sia in relazione al rapporto di convivenza che a qualunque altro titolo;
G)- Spese legali integralmente compensate tra le parti.
Così deciso ad Ascoli Piceno nella camera di conIGlio del 10/12/2024.
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott. Rita De Angelis Dott. Luigi Cirillo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ASCOLI PICENO
Il Tribunale di Ascoli Piceno, riunito in camera di conIGlio nelle persone dei magistrati:
Dott. Luigi Cirillo Pres.
Dott.ssa Rita De Angelis Giudice Rel.
Dott.ssa Enza Foti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in primo grado iscritta al n. R.G. 8/2024 promossa con ricorso depositato in data 03.01.2024 da
, C.F.: , nato ad [...] [...] e PA C.F._1 residente in [...], rappresentato e difeso dall'avv. Ivana Cardola del Foro di Ascoli Piceno
RICORRENTE
CONTRO
, C.F.: nata il [...] a Controparte_1 C.F._2
DA de ME (Argentina) e residente in [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Cristina Marcelli del Foro di Ascoli Piceno
RESISTENTE E CON L'INTERVENTO DEL P.M. che in data 26.11.2024 ha dichiarato: “visto, nulla si oppone”
OGGETTO: mantenimento figli nati fuori dal matrimonio
CONCLUSIONI
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da note congiunte per la trattazione scritta depositate in data 13.11.2024
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con ricorso ex artt. 337 bis, 337 septies c.c. – 473bis.12 e ss. c.p.c depositato in data
03.01.2024 sulla premessa che: PA
- dal 2001 aveva convissuto con , nata a [...] Controparte_1
(Argentina) il 14.02.1969, C.F.: ; C.F._3
- dalla convivenza era nato il figlio , maggiorenne ma non economicamente Per_1
autosufficiente;
- la coppia aveva sempre vissuto nell'abitazione di via dello Sport 11 di Centobuchi, di proprietà del da epoca antecedente l'inizio della convivenza;
PA
- il rapporto di convivenza era, di fatto, cessato da molti anni a causa di comportamenti della IG.ra in violazione dei doveri di rispetto, collaborazione, assistenza CP_1
morale e materiale;
- le parti avevano ciononostante continuato a coabitare nello stesso immobile;
- non era stato possibile trovare un accordo con la IG.ra , neanche a seguito CP_1
dell'invito a concludere una convenzione di negoziazione assistita.
Tutto ciò premesso, chiedeva al Tribunale di porre il mantenimento del figlio solo a suo carico, assegnandogli, nell'interesse del figlio, che ivi avrebbe mantenuto la residenza, la casa familiare, che era di sua proprietà esclusiva, e stabilendo che la controparte fosse tenuta a versare il 50% delle spese straordinarie sostenute nell'interesse della prole. Con decreto del 04.01.2024, il Presidente del Tribunale deIGnava quale Giudice relatore la dott.ssa Rita De Angelis e fissava per la comparizione delle parti dinanzi ad essa l'udienza del 23.05.2024.
La resistente, costituitasi in giudizio, contestava le avverse domande e ne chiedeva il rigetto;
in via riconvenzionale, chiedeva che le fosse assegnata la casa familiare quale genitore convivente con il figlio maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, che il padre provvedesse in via esclusiva al mantenimento, ordinario e straordinario, della prole e che versasse in suo favore un assegno alimentare, date le sue precarie condizioni reddituali.
Depositate le rispettive memorie ex art. 473bis.17 c.p.c., all'udienza dinanzi al Giudice relatore la causa veniva rinviata per l'audizione del figlio della coppia con riserva di emettere, all'esito, i provvedimenti temporanei e urgenti.
All'udienza del 11.06.2024 premettendo di non abitare con i genitori in CP_2
quanto studente fuori sede a Bologna, non era in grado di riferire con quale dei due intendesse convivere. Con ordinanza del 26.07.2024 venivano adottati i provvedimenti temporanei e urgenti con cui il Giudice poneva il mantenimento, ordinario e straordinario, del figlio in via esclusiva a carico del padre, il quale era tenuto a versare all'ex compagna un assegno alimentare di euro 400,00 mensili;
stabiliva altresì che la casa familiare, in assenza di una espressa preferenza da parte di di voler CP_2
convivere con la madre, dovesse rimanere al ricorrente in quanto proprietario esclusivo dell'immobile, mentre la resistente, non avendo più titolo per rimanere a vivere in quell'abitazione, avrebbe dovuto lasciare la casa familiare entro 30 giorni.
Nella medesima ordinanza, il Giudice ammetteva le prove orali ritenute rilevanti e rinviava la causa dinanzi al GOP dott.ssa Stefania Iannetti, cui veniva delegata l'assunzione delle dichiarazioni testimoniali, all'udienza del 25.2.2025.
Con istanza congiunta depositata in data 18.10.2024, le parti rappresentavano di avere raggiunto un accordo e, pertanto, chiedevano al Giudice relatore di revocare la propria ordinanza del 26.07.2024 e di anticipare l'udienza, già fissata al 25.2.2025 per l'espletamento delle prove orali, stabilendo che in quella sede la causa sarebbe stata rimessa al Collegio per la decisione.
Con decreto del 28.10.2024 il Giudice relatore, in accoglimento dell'istanza presentata dalle parti, revocava la propria ordinanza del 26.7.2024 e fissava per la comparizione degli ex conviventi e la rimessione della causa al Collegio l'udienza del 19.11.2024, disponendone la trattazione in modalità cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Le parti precisavano congiuntamente le conclusioni con note scritte depositate in data
13.11.2024 e il Giudice, con ordinanza del 19.11.2024, rimetteva la causa al Collegio senza assegnazione dei termini di cui all'art. 473bis.28 c.p.c., avendo il e la CP_2
rassegnato conclusioni congiunte. CP_1
Osserva il Collegio che gli accordi raggiunti dalle parti non sono contrari alle norme di ordine pubblico e si ritengono idonei a tutelare gli interessi delle parti medesime e del figlio maggiorenne ma economicamente non autosufficiente. CP_2
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa come sopra promossa, preso atto dell'accordo raggiunto dalle parti alle condizioni riportate nelle note scritte depositate in data 13.11.2024, così provvede:
A)- dispone che provvederà in via esclusiva al mantenimento del figlio PA
, maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, ed al pagamento al Per_1
100% di tutte le spese straordinarie;
B)- stabilisce che il domicilio di via dello Sport 11 di Centobuchi, di proprietà esclusiva di resti a questi assegnato in via definitiva ed il figlio manterrà PA Per_1
ivi la propria residenza;
C)- prende atto che ha lasciato la casa familiare in data 26 Controparte_1
settembre 2024, ed ha già asportato dall'abitazione il letto matrimoniale completo, un comodino, un comò ed un settimino nonché gli effetti personali, la biancheria, quadri e oggettistica suoi anche dall'epoca antecedente la convivenza come da lista da entrambi sottoscritta. In ordine al PC portatile acquistato anni fa dal per il figlio CP_2
le parti hanno dato atto che ha trattenuto il computer e ha già Per_1 PA versato a favore di la somma di € 120,00 (centoventi/00), a Controparte_1
titolo di rimborso della spesa sostenuta per il ripristino del computer stesso;
D)- Le parti stabiliscono concordemente che gli arredi della cucina, già in cattivo stato di manutenzione (lavastoviglie non funzionante, piano cottura malfunzionante, uno sportello danneggiato), unitamente al tavolo, n. 6 sedie e n. 2 sgabelli rimangono in uso al e questi si impegna ad autorizzare in futuro la al relativo PA CP_1
asporto, nello stato in cui si troveranno, appena sarà in grado di acquistarne una nuova;
saranno esclusi nuovi elettrodomestici che dovessero eventualmente essere acquistati dal CP_2
E)- verserà a favore di la somma una tantum PA Controparte_1
di € 20.000,00 (ventimila/00) a titolo di assegno alimentare e definizione di ogni rapporto economico e patrimoniale tra essi conviventi intercorso, nel seguente modo:
€ 5.000,00 (cinquemila/00) già versati il giorno che la ha lasciato l'abitazione CP_1
familiare e restituito le chiavi al proprietario;
ulteriori € 5.000,00 (cinquemila/00) entro e non oltre il 31/12/2024 ed i restanti € 10.000,00 (diecimila/00) mediante rate mensili di € 400,00 (quattrocento/00) ciascuna, da versare entro il giorno 28 di ogni mese, a partire da gennaio 2025 fino alla rata finale per l'importo residuo mancante che verrà versata entro e non oltre il 31/12/2026; i versamenti verranno fatti tramite bonifico bancario sul seguente Iban: [...];
F)- Con l'adempimento delle obbligazioni assunte reciprocamente dalle parti, queste dichiarano di non avere più nulla a pretendere l'una dall'altra a qualunque titolo, azione o ragione sia in relazione al rapporto di convivenza che a qualunque altro titolo;
G)- Spese legali integralmente compensate tra le parti.
Così deciso ad Ascoli Piceno nella camera di conIGlio del 10/12/2024.
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott. Rita De Angelis Dott. Luigi Cirillo