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Sentenza 4 aprile 2025
Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nuoro, sentenza 04/04/2025, n. 39 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nuoro |
| Numero : | 39 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. V.G. 51/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI OR
SEZIONE VOLONTARIA GIURISDIZIONE CIVILE nella seguente composizione
Dott.ssa Tiziana Longu Presidente
Dott. Salvatore Falzoi Giudice
Dott. Cosimo Gabbani Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di 1° grado iscritta al n. 51 del ruolo generale volontaria giurisdizione dell'anno
2025 avente ad oggetto: Separazione consensuale nata a [...] il [...], C.F. , con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dall'Avv. EMILIA FOIS, giusta procura in atti, ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultima sito in VIA DOMENICO GUERRAZZI n. 2, OR, e nato a [...]
ORANI (NU) il 21.06.1974, C.F. , con il patrocinio dell'Avv. ANGELO C.F._2
CODA, giusta procura in atti, ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo sito in
VIA MUGHINA n. 73, OR;
Ricorrenti
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Conclusioni per entrambe le parti:
«1) Dichiarare la separazione personale dei coniugi autorizzando gli stessi a vivere separati, con l'obbligo del reciproco rispetto.
2) La minore figlia avrà la residenza privilegiata e anagrafica presso la madre, in Orani Per_1 nella Via Padre Cavada n. 25, tuttavia entrambi i genitori ne avranno l'affido condiviso e avranno un egual ruolo ed una comune responsabilità sulle decisioni ordinarie e straordinarie che riguardano la minore figlia, impegnandosi al reciproco coinvolgimento nelle relative scelte educative al fine di pervenire al comune obiettivo di un suo equilibrato ed armonico sviluppo psico-fisico.
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3) Anche la figlia maggiorenne e non autosufficiente stabilirà la propria residenza Per_2
anagrafica presso la madre, pur continuando – nel periodo di studi – a mantenere la propria dimora a Cagliari per la frequenza degli studi universitari presso l'appartamento ivi ubicato nella Via
Cimarosa 129 il cui canone di locazione di euro 340,00 (comprensivo di condominio) e le spese per utenze e consumi sarà sopportato in egual misura dai genitori, come da regolamentazione degli aspetti economici che segue. Part 4) La onsente che il Sig. continui ad abitare presso la casa coniugale in comproprietà sita Pt_2
in Orani Via Borrotzu n. 48 e utilizzi gli arredi ivi esistenti, salva la sussistenza di condizioni modificative della situazione di fatto che giustificherebbero l'assegnazione della casa coniugale a moglie e figlie.
5) Il padre, compatibilmente agli impegni scolastici, le condizioni psicofisiche e la volontà della minore figlia , oramai quindicenne, potrà vedere e stare con lei quando lo vorrà, e trascorrerà Per_1
la ragazza, alternativamente con la madre, il fine settimana (decorrente dal venerdì alle ore 16,00 alla domenica alle ore 21,00) i compleanni e le festività comandate (Natale o Vigilia di Natale,
Capodanno o Vigilia di Capodanno, Epifania o Santo Stefano, Pasqua o Lunedi dell'Angelo,
Ferragosto ecc.) sempre alternandosi di anno in anno con la madre.
6) Ognuno dei genitori potrà trascorrere con la minore figlia, anche al di fuori dell'attuale luogo di residenza, le vacanze estive per un periodo anche non continuativo di quindici giorni coincidente con le proprie ferie, impegnandosi ciascun coniuge ad individuare a tal fine un arco temporale non sovrapposto a quello dell'altro, e salva comunque ogni diversa e concorde determinazione tra le parti.
7) Il padre si obbliga a versare alla madre, mediante bonifico alle coordinate bancarie cod. IBAN
[...] del c/c intestato alla NO a titolo Controparte_1 Parte_1
di contributo per il mantenimento della figlia minore e della figlia maggiorenne non Per_1
autosufficiente , entro il giorno 20 (venti) di ogni mese, la somma di euro 500,00 Per_2
(cinquecento/00) ossia euro 250,00 euro per ciascuna figlia e tale assegno dovrà essere rivalutato annualmente in via automatica sulla base degli indici ISTAT dei prezzi al consumo delle famiglie di operai e impiegati.
8) le parti concordano che la NO percepisca in via esclusiva il 100% dell'assegno Parte_1
unico INPS e provveda in autonomia ad acquistare, presso parafarmacia, prodotti senza glutine utilizzando i buoni speciali, pari a circa 100,00 euro mensili, di cui è beneficiaria la minore figlia
, affetta da celiachia. Per_1
9) Il padre inoltre contribuirà, nella misura del 50% alle spese di natura straordinaria;
non è richiesta la previa concertazione per le spese relative a: libri scolastici, spese sanitarie urgenti,
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acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili, spese ortodontiche, oculistiche, e sanitarie effettuate presso il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato;
spese protesiche;
spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto quando acquistato con l'accordo di entrambi i genitori;
le stesse dovranno comunque essere documentate.
Dovranno invece essere previamente concordate e documentate le spese relative a:
1. Iscrizione e rette di scuole private, iscrizione rette ed eventuali spese alloggiative, ove fuori sede, di università pubbliche e private, ripetizioni;
master e specializzazioni post universitari;
frequenza di scuole formative;
spese per la preparazione di esami di abilitazione o alla preparazioni di concorsi, viaggi di istruzione organizzati dalla scuola, pre-scuola, doposcuola;
viaggi studio e d'istruzione, soggiorni all'estero per motivo di studio;
corsi per l'apprendimento delle lingue straniere.
2. Spese di natura ludica o parascolastica: corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto;
conseguimento della patente presso autoscuole private.
3. Spese sportive: attività sportive comprensive dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica.
4. Spese medico sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi clinici, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia.
Per quanto qui non espressamente previsto si rimanda al protocollo per le spese straordinarie di cui al Tribunale di Roma.
10) I coniugi rinunciano reciprocamente a ogni richiesta economica di mantenimento l'uno verso l'altro;
11) I coniugi si asterranno dal porre in essere qualsiasi comportamento pregiudizievole al sereno, equilibrato e continuato svolgimento del rapporto delle figlie con l'altro genitore e con i parenti di ciascun ramo genitoriale».
Conclusioni del PM:
«V°, esprime parere favorevole per l'omologa della separazione consensuale».
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 17.01.2025, anno esposto di aver Parte_1 Parte_2
contratto matrimonio in Orani, il 28.06.2003; che dall'unione sono nate due figlie: il Per_2
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18.10.2004, e il 30.03.2009; che nel tempo è venuta meno la solidità del rapporto e la Per_1 comunione d'intenti, tanto da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza.
Ciò premesso, i ricorrenti hanno chiesto la pronuncia della separazione alle condizioni riportate in epigrafe.
All'udienza del 25.03.2025, le parti, presenti personalmente, hanno confermato le condizioni di cui al ricorso congiunto.
***
2. La domanda di separazione avanzata dalle parti va accolta.
Considerato l'accordo tra i coniugi, il Tribunale deve limitarsi a verificare la sussistenza dei presupposti per la dichiarazione di separazione, all'esame delle condizioni concernenti i figli minori della coppia, i cui preminenti interessi vanno tutelati, nonché ad accertare che le condizioni dell'accordo non siano in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico.
Secondo quanto dichiarato nel ricorso, è venuta meno l'affectio coniugalis. Tale situazione, confermata personalmente dalle parti in udienza, rende evidente l'esistenza di una frattura irreversibile e l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza coniugale. Di conseguenza, va accolta la domanda volta a dichiarare la separazione dei coniugi.
3. Le condizioni di separazione indicate nel ricorso, non appaiono manifestamente contrarie a norme imperative o d'ordine pubblico;
pertanto, va omologato l'accordo intervenuto tra le parti.
4. Per quanto concerne le condizioni relative alla figlia minore, considerata l'età della stessa, si ritiene che le condizioni indicate nell'accordo corrispondano al suo interesse e che la disciplina concordata per il mantenimento sia congrua.
Visto l'accordo fra i genitori, si ritiene non necessario procedere all'ascolto della figlia minore ultradodicenne ex art. 473 bis.4 c.p.c.
3) Le spese di lite, stante l'accordo delle parti, vanno interamente compensate tra le parti
P.Q.M.
Il Tribunale di Nuoro, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe così giudica:
1) omologa la separazione dei coniugi nata a [...] l'[...] e Parte_1 [...]
nato a [...] il [...] (matrimonio contratto il 28.06.2003 in Orani e Parte_2
trascritto nel registro dello Stato Civile del Comune di Orani, atto n.8, parte II, serie A, anno 2003) alle condizioni di cui al ricorso congiunto, trascritte in epigrafe;
2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente di provvedere all'annotazione della presente sentenza;
3) compensa interamente tra le parti le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
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Così deciso in Nuoro, nella camera di consiglio del 3.4.2025.
Il giudice relatore dott. Cosimo Gabbani
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Il Presidente dott.ssa Tiziana Longu