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Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trapani, sentenza 14/04/2025, n. 274 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trapani |
| Numero : | 274 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. 28/2022
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale di Trapani
in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. Gaetano
Sole, all'esito della discussione orale svoltasi ex art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato e pubblicato mediante lettura di dispositivo e contestuale motivazione (art. 281-sexies c.p.c.) la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. R.G. 28 dell'anno 2022
TRA
, nata in [...] il [...], , Parte_1 Parte_2 nata in [...] il [...], rappresentate e difese, giusta procura in atti, dall'avv. Giuseppe Accardo, ed elettivamente domiciliate in
Partanna, nella via Trieste n. 80
Parti attrici-opponenti
Contro
rappresentata da in persona del Controparte_1 CP_2 legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Luigi Battaglini ed elettivamente domiciliata in Trapani, nella via Marinella n. 11
E
SPV “ e per essa, quale mandataria, Controparte_3
in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_4 rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Russo Dino ed elettivamente domiciliata all'indirizzo p.e.c.: Email_1
E
in persona del legale Controparte_5 rappresentante pro tempore, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Fabio
Barabino, ed elettivamente domiciliata in Trapani, nel Vicolo delle Saline
n. 4/B
Parti convenute-opposte
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di precetto datato 29.01.2016, la NC PS S.p.A.
(d'ora in avanti, PS) ha ingiunto a in Parte_3 persona del legale rappresentante pro tempore, nonché ai fideiussori e Parte_4 Parte_1 Parte_2 Pt_5
di corrisponderle l'importo di euro 285.020,75, oltre
[...] interessi e spese dell'atto di precetto, in forza del contratto di mutuo fondiario rogato in notar in data 28.03.2008, Per_1 rep. 14616, registrato e munito di formula esecutiva, risolto per inadempimento della parte mutuataria. La PS ha, quindi, sottoposto a pignoramento gli immobili di proprietà dei debitori
(per le fideiubenti, fino all'importo garantito), nell'ambito del procedimento esecutivo iscritto al n. 54/2016 R.G. Es. Imm. .
Avverso l'atto di precetto ora menzionato, gli attori hanno proposto opposizione, definita con sentenza n. 844/2018.
In data 14.7.2016, PS ha notificato agli opponenti un ulteriore atto di precetto, in forza del contratto di finanziamento rogato in notar Piazza in data 16.02.2011, n. rep. 53160, registrato e munito di formula esecutiva, risolto per inadempimento della parte finanziata. Pertanto, PS ha introdotto un secondo procedimento esecutivo, iscritto al n.196/2016 R.G. Es. Imm. presso questo
Tribunale.
Avverso il secondo atto di precetto, gli odierni attori hanno
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Giudice dott. Gaetano Sole proposto una nuova opposizione, parzialmente accolta dal
Tribunale di Trapani con la sentenza n. 461/2020, che ha limitato il diritto di credito dell'istituto bancario alla somma di €
120.682,77, oltre interessi legali.
In data 6.4.2017, è stata sancita la riunione delle due procedure esecutive e disposta la vendita dei 5 lotti costituenti il compendio immobiliare riconducibile agli esecutati.
Nella procedura esecutiva n. 54/2016, sono intervenute per un credito pari a complessivi € Controparte_6
451.665,05, e (e per essa, quale mandataria, Controparte_7
), tramite la per un CP_8 Controparte_9 credito di € 94.508,70, oltre interessi e spese, vantato in forza del d.i. n. 579/2016, rideterminato, giusta sentenza n. 780/2020 emessa da questo Tribunale, in € 80.425,74.
In sede d'esecuzione, sono stati venduti 3 dei 5 lotti pignorati, per complessivi € 643.600,00.
In data 18.10.2021, gli opponenti hanno proposto opposizione ex art. 615, comma 2, e 624 cpc, onde ottenere la sospensione della procedura esecutiva n. 54/20016 R.G.Es., e la declaratoria di illegittimità della procedura e degli interventi spiegati nei confronti delle fideiubenti con richiesta, in via Pt_1 subordinata, di riduzione del pignoramento ex art. 496 cpc.
Con ordinanza del 29.11.2021, il G.E. ha rigettato l'istanza di sospensione del procedimento esecutivo, ed ha assegnato termine perentorio fino al 31.12.2021 per l'introduzione del giudizio di merito.
Avverso tale ordinanza, le parti attrici ( anche n.q. Parte_4 di legale rappresentante pro tempore della Parte_3
, hanno spiegato opposizione, oggetto di scrutinio nel CP_1 presente giudizio.
2. Quali motivi di opposizione, le parti attrici hanno dedotto che il
Giudice dell'Esecuzione non avrebbe adeguatamente vagliato i fatti sopravvenuti e idonei, ex art. 615, comma II, c.p.c., a disporre la
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Giudice dott. Gaetano Sole sospensione della procedura esecutiva, e cioè:
- la riduzione dell'importo dovuto rispetto a quello azionato con l'atto di precetto opposto in seno al giudizio conclusosi con la sentenza n. 461/2020, da cui sarebbe dipesa la vendita di due dei cinque lotti costituenti il compendio pignorato;
- la cessione del credito da parte della NC PS alla
[...] dal che discenderebbe il difetto di Controparte_1 legittimazione passiva dell'istituto di credito in seno alla procedura esecutiva n. 54/2016;
- la presenza di una giacenza attiva nell'ambito della procedura esecutiva dovuta alla vendita dei beni oggetto del compendio immobiliare;
- in ordine all'intervento di la circostanza che CP_8 le garanzie assunte da Parte_5 Parte_1 sono relative solo a una parte del debito e per Parte_6 un ammontare (euro 20.141,82 ciascuna) inferiore rispetto al credito vantato dalla società, anche in considerazione degli importi ottenuti in forza della vendita forzata;
- in ordine all'intervento di la Controparte_6 circostanza che l'azione esecutiva è stata intrapresa solo nei confronti della e non anche nei Parte_3 confronti delle figlie del né dell' , renderebbe la Pt_1 Pt_6 richiesta avanzata nei confronti delle stesse illegittima;
- la presentazione di una querela nei confronti del legale rappresentante della NC PS ai fini dell'accertamento di un'eventuale responsabilità penale per l'applicazione di tassi di interesse usurari, così come accertato nella sentenza n.
461/2020 emessa da questo Tribunale.
3. Le convenute-opposte hanno rassegnato le seguenti difese:
3.1. premettendo la titolarità attiva delle posizioni Controparte_1 originariamente detenute dalla PS, ha preliminarmente eccepito l'inammissibilità dell'opposizione all'esecuzione proposta, in quanto, con
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Giudice dott. Gaetano Sole riguardo alla procedura n. 54/2016, non è in contestazione il diritto a procedere all'esecuzione forzata del credito che origina dal contratto di mutuo rogato in notar n. rep. 14616 e, con riguardo alla Per_1 procedura n. 196/2016, in quanto tardiva, poiché proposta a seguito dell'ordinanza che ha disposto la vendita.
Parte opposta ha, inoltre, dedotto l'inconducenza ai fini del decidere, in ordine alla chiesta sospensione della procedura esecutiva, dei fatti sopravvenuti dedotti dalle parti opponenti, e ciò in quanto:
- la sentenza n. 461/2020 non avrebbe disposto la conversione del mutuo da oneroso a gratuito, ma avrebbe riconosciuto il diritto di NC PS ad agire ad esecuzione forzata fino alla cifra di euro 120.682,77, riducendo solo l'importo dovuto in forza di interessi;
- il mutamento di titolarità soggettiva del diritto di credito azionato sarebbe rilevante solo in sede di riparto finale, poiché
è in quella sede che il debitore esecutato può spiegare le proprie doglianze;
- in pendenza di esecuzione, il creditore (cedente) conserva la sua legittimazione attiva, se non interviene il cessionario;
- al netto degli importi ottenuti con le vendite forzate dei lotti nn. 1 e 5 del compendio immobiliare, residuerebbe un credito in proprio favore, visti i crediti assegnati in prededuzione e detratti gli ingenti costi della procedura esecutiva, tenuto anche conto che l'assegnazione ex art. 41 tub è provvisoria, dovendosi attendere il piano di riparto (parziale o finale) per eventuali osservazioni;
- gli opponenti non avrebbero chiesto la distribuzione parziale delle somme incassate all'attivo della procedura.
3.2. La , per il tramite della propria Controparte_9 mandataria evidenziando la propria titolarità attiva in CP_4 forza di un'operazione di cartolarizzazione conclusa con la CP_7
ha preliminarmente eccepito l'inammissibilità dell'opposizione e,
[...]
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Giudice dott. Gaetano Sole nel merito, ne ha dedotto l'infondatezza, e in particolare:
- con riguardo alla propria posizione giuridica soggettiva, ha rappresentato di essere esclusivamente mandataria;
- in ordine alla violazione dell'art. 1941 c.c., ha rappresentato che i titoli in forza dei quali ha agito nei confronti di Pt_4
e
[...] Parte_1 Parte_2 Parte_5 sono la sentenza n. 780/2020 e il D.I. n. 579/2016, titoli sui quali sono dovuti interessi che supererebbero anche il limite massimale della fideiussione;
- in merito all'istanza di riduzione del pignoramento, ne ha dedotto l'inammissibilità in quanto è materia riservata alla competenza funzionale del G.E., che non l'ha scrutinata in sede d'esecuzione e, nel merito, l'infondatezza, in quanto esperita in difetto delle disposizioni di rito. CP_1 3.3. Preliminarmente, ha eccepito l'intervenuto fallimento della dichiarato da questo Tribunale con sentenza Parte_3
n. 1/2022, dacché ha dedotto come il presente giudizio andasse sospeso in attesa di riassunzione da parte della Curatela, ex art. 43, comma 3, l. fall., nonché l'inammissibilità dell'opposizione, per le medesime ragioni già rassegnate dalle altre parti opposte.
Nel merito, per quel che riguarda le doglianze mosse dagli opponenti CP_1 riguardanti la propria posizione, ha dedotto che il proprio diritto di credito riguarda non solo la società ormai fallita, bensì anche le fideiubenti, in virtù di crediti per tributi, accessori ed altre entrate precipuamente cristallizzati in titoli esecutivi ed atti impositivi imputabili direttamente alle opponenti e meglio elencati nella comparsa di costituzione in giudizio, ed essendo irrilevanti i rapporti interni tra le parti opponenti.
Inoltre, parte opposta ha dedotto che non si sarebbe verificata alcuna violazione dell'art. 76, Dpr n. 602/1973, in quanto l'istanza di riduzione del pignoramento spiegata in questa sede sarebbe inammissibile e, comunque, ne difetterebbero i presupposti di legge.
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Giudice dott. Gaetano Sole CP_1 4. In ragione dell'eccezione preliminare spiegata da il processo è stato dichiarato interrotto all'udienza dell'1.6.2022.
Con ricorso ex art. 303 cpc, il giudizio è stato riassunto dalle opponenti,
e dacché la causa è stata istruita Parte_1 Parte_2 documentalmente e, ritenuta matura per la decisione, rinviata per la discussione orale ex art. 281-sexies cpc, e viene ora in decisione.
5. Preliminarmente deve dichiararsi l'estinzione del giudizio nei confronti di ai sensi dell'art.305 c.p.c., non avendo la Parte_4 stessa provveduto a riassumere il giudizio a seguito della sua interruzione.
Ciò posto, così compendiate le opposte deduzioni delle parti, osserva il
Tribunale che non colgono nel segno le eccezioni di inammissibilità/improcedibilità proposte dalle parti opposte.
Ed invero, a norma dell'art. 615, comma 2, c.p.c. (che opera a far data dal 3.7.2016 e, in assenza di contestazioni sul punto, deve ritenersi applicabile alla fattispecie in esame), è consentito proporre opposizione dopo che è stata disposta la vendita o l'assegnazione, quando i motivi d'opposizione sono fondati su fatti sopravvenuti, ovvero l'opponente dimostri di non aver potuto proporla tempestivamente per causa a lui non imputabile.
Orbene, pur condividendo la qualificazione giuridica operata dal G.E. (in termini di opposizione all'esecuzione e non di opposizione agli atti esecutivi), osserva il Tribunale che taluni dei fatti dedotti da parte degli opponenti per suffragare la spiegata opposizione devono ritenersi
“sopravvenuti”.
Ed invero, è già sufficiente rilevare che le procedure esecutive riunite nn.
54 e 196 sono state entrambe incardinate nel 2016 e, in disparte tutte le varie circostanze dedotte dagli opponenti, le sentenze nn. 461/2020 e
780/2020 hanno ridotto l'esposizione debitoria delle parti opponenti nei confronti, a vario titolo, di e di NC PS (che, a loro CP_8
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Giudice dott. Gaetano Sole volta, hanno ceduto i loro crediti alle odierne opposte, ad eccezione dell' che agisce in virtù di autonomo diritto di Controparte_5 credito).
Tali circostanze sono, quindi, sopravvenute rispetto a quando è stata disposta la vendita del compendio pignorato, dacché il giudice dell'esecuzione avrebbe dovuto tenerne conto in sede d'esecuzione e scrutinarle.
Difatti, nel giudizio di opposizione all'esecuzione promossa in base a titolo esecutivo non giudiziale, ma impugnato giudizialmente, possono essere dedotti esclusivamente fatti e questioni sopravvenuti rispetto alla formazione del titolo, come tali non già deducibili nel giudizio di impugnazione dello stesso, determinandosi, altrimenti, la violazione del principio del "ne bis idem" ed eventualmente anche quello della certezza del diritto attraverso un possibile contrasto di giudicati (cfr. Cass. n.
8220/2023).
Né può ritenersi che la conclusione della procedura esecutiva, a seguito di approvazione del piano di riparto, implichi di per sé una sopravvenuta carenza di interesse in capo agli opponenti: difatti “La prosecuzione del processo di espropriazione forzata - con l'emissione del decreto di trasferimento e la distribuzione del ricavato dalla vendita - non determina la cessazione della materia del contendere e la sopravvenuta carenza di interesse dell'opponente nell'opposizione agli atti esecutivi, già pendente, il cui accoglimento è suscettibile di riverberarsi, con efficacia ex tunc, sugli atti successivi dipendenti, giacché l'eventuale caducazione del provvedimento opposto impone di regredire, dinanzi al giudice dell'esecuzione, alla fase processuale immediatamente precedente alla sua adozione, senza che a ciò osti
l'avvenuta chiusura del processo esecutivo con la ripartizione del ricavato, la quale resta travolta, direttamente o in via derivata, dall'accoglimento dell'opposizione ex art. 617 c.p.c. (Nella specie, la S.C. ha escluso che l'emissione dell'atto traslativo e
l'approvazione del riparto comportassero la cessazione della materia del contendere nell'opposizione avverso la declaratoria di inammissibilità dell'istanza di assegnazione ex art. 588 c.p.c.).” (Cass. Sez. 3, 02/08/2024, n. 21860)
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Giudice dott. Gaetano Sole Quanto al riparto dell'onere probatorio, si rileva che, nel giudizio di opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., se l'esecuzione è avviata in forza di un titolo esecutivo giudiziale, ottenuto ad istanza del creditore menzionato nel provvedimento e nei confronti del soggetto in danno del quale è stata disposta la condanna, spetta all'opposto, creditore procedente, la prova che esso esiste ed è efficace, mentre è onere dell'esecutato opponente dare la prova del fatto sopravvenuto che abbia determinato il venir meno del diritto a procedere esecutivamente nei suoi confronti, con la conseguenza che, ove il titolo esecutivo sia costituito da una sentenza di condanna a titolo di rivalsa, il creditore procedente, in caso di tempestiva contestazione avanzata dal debitore nel ricorso in opposizione, è tenuto a dimostrare l'avvenuto pagamento delle somme che intenda ripetere da quest'ultimo, trattandosi di elemento costitutivo della fattispecie posta a fondamento del credito azionato. (cfr. Cass. n.
15376/2022).
In tema di espropriazione immobiliare, poi, l'esercizio del potere di sospensione della vendita, previsto dall'art. 586 c.p.c., può essere esercitato solo in presenza di fatti sopravvenuti all'aggiudicazione, non precedentemente conosciuti o conoscibili da parte del giudice, oppure in presenza di un'invalidità del procedimento di vendita tale da determinare l'accoglimento di un'offerta non corrispondente al giusto prezzo (quello che la regolare sequenza procedimentale avrebbe consentito di conseguire), non già per sanare ripensamenti o distrazioni, restando altrimenti vulnerati sia la certezza del diritto e la speditezza dell'esecuzione, sia l'affidamento dell'aggiudicatario negli atti e nelle attività della procedura (cfr. Cass. 1639/2023).
Qualora, poi, nel corso del giudizio di opposizione all'esecuzione, il diritto per cui si procede esecutivamente, fondato su titolo esecutivo giudiziale ancora "sub iudice", risulti negato parzialmente da una successiva sentenza di merito, pur non definitiva, emessa nel relativo procedimento, per riconoscimento della sua parziale inesistenza originaria o in conseguenza di fatto estintivo sopravvenuto (come, ad
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Giudice dott. Gaetano Sole esempio, in ipotesi di opposizione a decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo accolta solo in parte, ex art. 653, secondo comma, cod. proc. civ.), il giudice dell'esecuzione deve rigettare l'opposizione per la parte di credito ritenuta esistente e accoglierla per la parte residua, dichiarando, a seconda dei casi, il momento al quale risale l'accertata inesistenza (cfr.
Cass. n. 11090/2014).
Nel caso di specie, il G.E. si è limitato a rigettare la domanda di sospensione della procedura esecutiva in quanto le opponenti non avrebbero allegato o fornito alcun elemento di prova in ordine alla sussistenza di fatti sopravvenuti, ma non ha argomentato le ragioni poste a fondamento del rigetto.
Di contro, le parti hanno allegato fatti sopravvenuti rispetto alla formazione dei titoli esecutivi posti a fondamento delle procedure esecutive, che il G.E. avrebbe dovuto scrutinare in sede d'esecuzione.
Tuttavia, i motivi d'opposizione dedotti dalle opponenti sono infondati.
Ed invero, in primo luogo, nella sentenza n. 780/2020 di questo
Tribunale, non è stata posta in discussione la sussistenza del credito vantato, ma è stato solo defalcato, dal quantum debeatur, l'importo non dovuto a titolo di interessi qualificati come usurari, di tal che non è revocato in dubbio il diritto a procedere ad esecuzione forzata di
[...]
odierna titolare del diritto di credito cristallizzato nella Controparte_1 sentenza sulla quale si controverte (cfr. sentenza allegata da
[...]
. CP_1
Quanto all'eccezione di difetto di legittimazione passiva della
[...]
costituisce orientamento pacifico di legittimità quello in forza CP_1 del quale, ove il credito oggetto di esecuzione forzata sia stato ceduto nel corso del processo esecutivo, si verifica la successione a titolo particolare nel diritto del creditore procedente, la quale non ha effetto sul rapporto processuale che, in virtù del principio stabilito dall'art. 111 cod. proc. civ., continua tra le parti originarie;
ne consegue che, ove il debitore esecutato abbia proposto opposizione all'esecuzione
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Giudice dott. Gaetano Sole lamentando il difetto di legittimazione attiva del creditore procedente, ciò non si traduce nell'improcedibilità del processo esecutivo già iniziato, né preclude al cessionario la facoltà di intervenire nel processo medesimo (cfr. ex multis Cass. 1552/2011).
Donde, è irrilevante che la non sia intervenuta nella CP_1 procedura esecutiva e non abbia comunicato l'intervenuta cessione del credito al G.E., in quanto la debenza delle somme dovute dalle opponenti non viene meno, ma rimane cristallizzata, in forza del titolo esecutivo che ha rideterminato il credito.
È, poi, certo che la complessiva esposizione debitoria delle opponenti, al netto degli importi ricavati dalla vendita dei lotti nn. 1, 3 e 5 (pari ad €
643.600,00) non è sufficiente a garantire l'integrale soddisfacimento dei crediti vantati dalle parti opposte che, se sommati tra loro, ascendono ad una cifra superiore al doppio di quello che è, per stessa ammissione delle opponenti, la giacenza attiva della procedura esecutiva, pari ad €
252.930,00 (cfr. pag. 5 atto di citazione in opposizione).
In ordine all'esposizione debitoria delle fideiubenti rispetto al Pt_1 credito vantato da (ceduto alla CP_8 Controparte_3
e, quindi, in relazione alla disciplina di cui agli art. 1941 e 1942 c.c.,
l'eccezione propugnata dalle fideiubenti è infondata. Rileva, infatti, il
Tribunale che il fideiussore è tenuto al pagamento, anche oltre il limite del massimale garantito, degli interessi moratori, perché altrimenti verrebbe pregiudicata la garanzia patrimoniale del creditore garantito, potendo il garante approfittare indebitamente del proprio inadempimento senza alcuna conseguenza (cfr. Cass. n. 12263/2015: "In caso di recesso della banca dal contratto di conto corrente bancario, il fideiussore resta tenuto al soddisfacimento del debito quale esistente alla data dello scioglimento del rapporto e in tale misura cristallizzato, dovendo ad esso essere raffrontato il limite di massimale della garanzia;
gli interessi moratori maturati dopo quel momento a causa del mancato tempestivo adempimento imputabile (anche) allo stesso fideiussore restano, invece, a suo carico oltre il limite del massimale della fideiussione, in applicazione della regola generale della garanzia patrimoniale di cui
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Giudice dott. Gaetano Sole all'art. 2740 cod. civ. per i fatti a lui riferibili, nonché dei principi di divieto dell'abuso del diritto e della correttezza nei rapporti interprivati."
Con maggior sforzo ricostruttivo, nel caso di mancato tempestivo adempimento dell'obbligazione assunta, il fideiussore è tenuto a corrispondere anche gli ulteriori interessi che a titolo moratorio abbiano a maturare su tale importo fino alla data del pagamento, da chiunque effettuato: e l'incremento che per tal modo subisce il debito del fideiussore, in quanto imputabile a specifico inadempimento del fideiussore stesso, svincolato da correlazione con la ormai caducata efficacia della garanzia e autonomamente rilevante, non soggiace - a differenza di quello rappresentato dagli interessi (anche moratori) maturati anteriormente al recesso - al limite del massimale della fideiussione" (conf. Cass. 7.4.1998, n. 3575; Cass. 16.1.1985, n. 103).
Tale principio, il quale fa applicazione della regola generale della garanzia patrimoniale di cui all'art. 2740 c.c., per i fatti riferibili al fideiussore medesimo, nonché dei principi di divieto dell'abuso del diritto e della correttezza nei rapporti interprivati, è esteso all'ipotesi del recesso della banca dal contratto di conto corrente, che parimenti e con i medesimi effetti cristallizza il debito del fideiussore quanto al capitale, laddove, con riguardo agli interessi moratori maturati dopo quel momento, il mutamento del titolo dei medesimi li rende computabili oltre il limite del massimale. In definitiva, quindi, gli interessi imputabili al debitore principale ex art. 1942 c.c. sono ricompresi entro il massimale della fideiussione, ma non gli interessi moratori il cui decorso è direttamente imputabile allo stesso fideiussore.
Peraltro, l'eventuale eccedenza delle somme ottenute in forza dell'esecuzione, da calcolarsi, rispetto al limite della fideiussione ex art. 1941 c.c., in relazione al valore delle quote pignorate intestate ai fideiussori, non può che determinare il diritto dei fideiussori ad ottenere in sede di riparto la restituzione di quanto eccedente tale limite. Donde lo strumento utilizzabile a tal fine è senza dubbio quello dell'opposizione distributiva ex art. 512 c.p.c.
Tribunale di Trapani 12
Giudice dott. Gaetano Sole Quanto alla pretesa vantata dall' a differenza di Controparte_5 quanto sostenuto dalle opponenti, gli atti di intervento nella procedura esecutiva, corredati dagli estratti di ruolo, evidenziano che l'Erario è titolare di crediti nei confronti, oltre che della Parte_3
anche di e di Va, poi, rilevato che
[...] Parte_4 Parte_6
l'esposizione debitoria della società poi dichiarata fallita è garantita dalle fideiussioni prestate anche dalle altre opponenti, e Parte_1
dacché – nei limiti dell'importo garantito – l'intervento Parte_2 spiegato da nei confronti dei fideiubenti deve Controparte_5 ritenersi legittimo.
Ancora, è del tutto irrilevante, ai fini del presente giudizio, l'intenzione delle opponenti di presentare querela in sede penale relativa all'applicazione di tassi di interesse usurari, circostanza che non inficia minimamente l'attuale esposizione debitoria delle parti opponenti.
Infine mette appena conto evidenziare come il potere di procedere alla riduzione del pignoramento sia funzionalmente attribuito al giudice dell'esecuzione.
In definitiva, l'opposizione spiegata dalle parti opponenti deve essere rigettata.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale,
ogni contraria istanza ed eccezione respinta, definitivamente pronunciando:
- rigetta l'opposizione proposta dalle parti opponenti;
- Condanna le opponenti, in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in € 7.052,00, oltre spese generali, iva e cpa come per legge.
Trapani, 14 aprile 2025
Tribunale di Trapani 13
Giudice dott. Gaetano Sole
Il Giudice
Gaetano Sole
Tribunale di Trapani 14
Giudice dott. Gaetano Sole