Sentenza 6 giugno 2022
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, sentenza 06/06/2022, n. 941 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 941 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 06/06/2022
N. 00941/2022 REG.PROV.COLL.
N. 01241/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1241 del 2017, proposto da
NN TA VA, rappresentata e difesa dall’avvocato Antonio Astuto, con domicilio eletto presso il suo studio in Lecce, via Umberto I n. 28;
contro
Comune Gallipoli, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Francesca Traldi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’annullamento
dell’ordinanza di demolizione del Dirigente l'UTC del Comune di Gallipoli n. 130 del 21.6.17 notificata il 28/6/17;
di ogni altro atto presupposto, connesso, collegato e/o conseguenziale, ed ove occorra dell’ordinanza di sospensione del Dirigente l'UTC del Comune di Gallipoli n. 74 del 20/04/17;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune Gallipoli;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza smaltimento del giorno 19 maggio 2022 la dott.ssa Antonella Mangia e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con l’atto introduttivo del presente giudizio, notificato in data 25 settembre 2017 e depositato il successivo 17 ottobre 2017, la ricorrente – in qualità di proprietaria in regime di comunione indivisa dei 6/30 del terreno, denominato Arate, in agro di Gallipoli in catasto censito al fol. 14 p.lle 111 e 121, con destinazione urbanistica “E2 – Agricole con prevalenti colture arboree, “e ciò sin al 5 settembre 1996”, data in cui acquistava i restanti 24/30 – impugna il provvedimento con cui, in data 21 giugno 2017, il Comune di Gallipoli le ha ingiunto la demolizione di opere abusivamente realizzate, specificamente indicate.
Ai fini dell’annullamento la ricorrente deduce i seguenti motivi di diritto:
I. Violazione L. n. 241/90. Eccesso di potere per carenza di istruttoria. Eccesso di potere per carenza dei presupposti. Violazione del principio di proporzionalità. Carenza di legittimazione , atteso che l’Amministrazione era in possesso di documentazione, casualmente ritrovata dalla predetta, idonea a dimostrare non solo la non imputabilità alla stessa delle “opere realizzate” ma anche la “sproporzione della misura adottata” e la carenza di istruttoria.
II. Violazione di legge. Eccesso di potere per carenza ed insufficienza di motivazione , in quanto la risalenza nel tempo della “ipotetica legittimità contestata, se non vale a sanare il comportamento colpevole …. , vale senz’altro a porre a carico dell’A.C. un obbligo motivazionale maggiore rispetto a quello ordinario”, atto a dare, tra l’altro, conto di una ponderazione fra “l’interesse pubblico e quello privato”, affatto “rinvenibile nel provvedimento impugnato”.
III. Violazione di legge. Eccesso di potere per carenza di istruttoria. Eccesso di potere per carenza ed insufficienza di motivazione , per il legittimo affidamento ingenerato in capo al privato dal notevole periodo di tempo trascorso dalla commissione dell’abuso.
IV. Violazione art. 31 del D.P.R. n. 380/01. Eccesso di potere. Violazione del principio di proporzialità , in ragione non solo dell’impossibilità di procedere all’acquisizione gratuita dell’area di sedime per l’estraneità della predetta all’esecuzione delle opere ma anche per la mancata indicazione dell’area “che verrebbe acquisita di diritto al patrimonio comunale… in caso di inottemperanza dell’intimato”.
Il successivo 25 ottobre 2017 la ricorrente ha prodotto documenti.
Con atto depositato in data 29 giugno 2018 si è costituito il Comune di Gallipoli, il quale – nel contempo – ha chiesto il rigetto del ricorso, producendo, altresì, documenti.
In data 5 aprile 2022 il Comune di Gallipoli ha, poi, prodotto una memoria difensiva, con la quale - seppure con riferimento ad un provvedimento diverso (il n. 22/2020) – ha sostenuto la correttezza del proprio operato, affermando – in sintesi – che “è pacifico principio giurisprudenziale quello secondo cui la responsabilità per la realizzazione di un’opera abusiva si riferisca anche a colui che di quell’opera ha la materiale disponibilità e, pertanto quale detentore, è in grado di provvedere alla restaurazione dell’ordine violato”, sicchè l’addotta estraneità della ricorrente alla realizzazione delle opere è da ritenersi priva di qualsiasi rilevanza.
Con memorie depositate il 15 aprile 2022 e il 28 aprile 2022 la ricorrente ha insistito sull’illegittimità del provvedimento impugnato, ribadendo la sua estraneità alla realizzazione delle opere e la rilevanza di tale estraneità ai fini dell’acquisizione dell’area di sedime nonché il difetto di motivazione della sanzione demolitoria irrogata. In ultimo, ha posto in evidenza, ancora, che la “memoria depositata dal Comune di Gallipoli è “relativa evidentemente ad altro giudizio”.
All’udienza di smaltimento del 19 maggio 2022 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
2. Il ricorso è infondato e, pertanto, va respinto.
2.1. Come si trae dalla narrativa che precede, la ricorrente lamenta l’illegittimità dell’ordinanza di demolizione gravata, deducendo svariati motivi di diritto essenzialmente incentrati sulla sua estraneità all’abuso, sulla risalenza della realizzazione delle opere nel tempo e sulla non conformità a legge della previsione dell’acquisizione dell’area di sedime.
I motivi de quibus sono immeritevoli di positivo riscontro per le ragioni di seguito indicate.
3. Per quanto attiene all’estraneità della ricorrente alla realizzazione delle opere, atta – secondo quanto da quest’ultima denunciato – a concretizzare, tra l’altro, carenza di presupposti, violazione del principio di proporzionalità e “carenza di legittimazione”, è da convenire con l’Amministrazione resistente in ordine al rilievo che – secondo giurisprudenza ormai consolidata – “in materia di abusi edilizi, il presupposto per l’adozione di un’ordinanza di ripristino è non già l’accertamento di responsabilità nella commissione dell'illecito, ma l'esistenza d’una situazione dei luoghi contrastante con quella prevista nella strumentazione urbanistico-edilizia, per cui è inciso anche il proprietario non responsabile e colui che v'è succeduto a qualunque titolo. La repressione degli abusi edilizi può esser disposta in qualsiasi momento, trattandosi di misure a carattere reale (piuttosto che di vere e proprie sanzioni) che colpiscono illeciti permanenti, ossia di misure oggettive in rapporto alle quali non può neppure esser invocato utilmente il principio d'estraneità dei proprietari all'effettuazione dell'abuso e, al più, l’eventuale estraneità assume rilievo sotto altri profili, relativi ai rapporti interni, anche di natura risarcitoria, tra proprietario e responsabile, non inficianti la legittimità dell'ordine di demolizione/rispristino” (C.d.S, Sez. VI, 23 dicembre 2020, n. 8283; cfr. anche TAR Emilia-Romagna, Bologna, Sez. II, 7 febbraio 2022, n. 127).
In altri termini, la giurisprudenza è univoca nell’affermare che “l’accertato abuso impone alla p.a. l’adozione di un provvedimento di ripristino dello stato dei luoghi, atteso che gli ordini di demolizione di costruzioni abusive, avendo carattere reale, prescindono dalla responsabilità del proprietario o dell'occupante l'immobile (l’estraneità agli abusi assumendo comunque rilievo sotto altri profili), applicandosi anche a carico di chi non abbia commesso la violazione, ma si trovi al momento dell'irrogazione in un rapporto con la res tale da assicurare la restaurazione dell'ordine giuridico violato” (TAR Lazio, Roma, II Stralcio, 25 giugno 2021, n. 7654; 21 aprile 2021, n. 4674; cfr., ancora, TAR Marche, n. 358/2021).
Preso atto di ciò e rilevato, ancora, che il Collegio non ravvisa motivi per discostarsi dall’orientamento in evidenza, la censura in esame non può che essere disattesa, precisando che quanto in precedenza riportato conduce, ancora, ad escludere:
- la possibilità di configurare un’eventuale violazione delle prescrizioni in materia di partecipazione al procedimento in ragione - non solo del rilievo che la demolizione costituisce un provvedimento connotato da un carattere dovuto e vincolato (cfr., ex multis, TAR Calabria, Reggio Calabria, 30 luglio 2021, n. 638; TAR Campania, Napoli, Sez. IV, 5 luglio 2021, n. 4618) ma anche - della circostanza che, in ogni caso, la documentazione invocata dall’interessata, la quale è essenzialmente identificabile con quella afferente il dissequestro penale, non sarebbe valsa, in ogni caso, a determinare l’assunzione da parte dell’Amministrazione di un provvedimento caratterizzato da un differente contenuto (cfr. TAR Calabria, Reggio Calabria, 30 luglio 2021, n. 638);
- un difetto di istruttoria e di motivazione, attesa la piena idoneità del mero accertamento della titolarità del diritto di proprietà degli immobili a supportare l’ordine di demolizione impartito;
- una violazione dell’art. 31 D.P.R. n. 380 del 2001, attesa la consistenza degli interventi contestati.
4. La ricorrente si duole, poi, del vizio di difetto di motivazione, in ragione della risalenza della realizzazione delle opere abusive nel tempo.
In relazione a tale censura, il Collegio ritiene sufficiente ricordare che, al riguardo, ha avuto modo di pronunciarsi anche l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato con la decisione n. 9 del 17 ottobre 2017, enunciando il seguente principio di diritto: “il provvedimento con cui viene ingiunta, sia pure tardivamente, la demolizione di un immobile abusivo e giammai assistito da alcun titolo, per la sua natura vincolata e rigidamente ancorata al ricorrere dei relativi presupposti in fatto e in diritto, non richiede motivazione in ordine alle ragioni di pubblico interesse (diverse da quelle inerenti al ripristino della legittimità violata) che impongono la rimozione dell’abuso. Il principio in questione non ammette deroghe neppure nell’ipotesi in cui l’ingiunzione di demolizione intervenga a distanza di tempo dalla realizzazione dell’abuso, il titolare attuale non sia responsabile dell’abuso e il trasferimento non denoti intenti elusivi dell’onere di ripristino”.
Ciò detto, la censura de qua è infondata.
5. Con l’ultimo dei motivi formulati, la ricorrente lamenta l’illegittimità del provvedimento impugnato, a causa della mancata individuazione dell’area da acquisirsi al patrimonio comunale in caso di inottemperanza all’ordine di demolizione.
Il motivo è infondato.
Rileva, infatti, il Collegio che, per condivisa giurisprudenza amministrativa: “La mancata esatta individuazione dell'area di sedime da acquisire di diritto gratuitamente al patrimonio indisponibile del Comune ai sensi dell'art. 31, comma 3, T.U. edilizia, non costituisce ragione di illegittimità dell’ingiunzione a demolire. Ciò in quanto l’accertamento dell'inottemperanza all'ingiunzione di demolizione è normativamente configurato alla stregua di un atto ad efficacia meramente dichiarativa, che si limita a formalizzare l’effetto (acquisizione gratuita del bene al patrimonio comunale) già verificatosi alla scadenza del termine assegnato con l’ingiunzione stessa. L’acquisizione gratuita al patrimonio comunale delle opere edilizie abusivamente realizzate è, infatti, una misura di carattere sanzionatorio che consegue automaticamente all'inottemperanza dell’ordine di demolizione; ne consegue che, data la natura dichiarativa dell'accertamento dell'inottemperanza, la mancata indicazione dell'area nel provvedimento di demolizione può comunque essere colmata con l'indicazione della stessa nel successivo procedimento di acquisizione” (TAR Brescia, I, 4.8.2021, n. 724).
Per tali ragioni, la mancata individuazione dell’area di sedime non incide sulla legittimità dell’ordine di demolizione, potendo essere effettuata anche successivamente, vale a dire in sede di acquisizione del relativo compendio alla mano pubblica.
6. Conclusivamente, il ricorso va respinto, precisando – a titolo di completezza – che le questioni vagliate esauriscono la vicenda sottoposta al Collegio, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti a norma dell’art. 112 c.p.c., in aderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato (come chiarito dalla giurisprudenza costante, ex plurimis, per le affermazioni più risalenti, Cassazione civile, Sez. II, 22 marzo 1995 n. 3260 e, per quelle più recenti, Cassazione civile, Sez. V, 16 maggio 2012 n. 7663). Gli eventuali argomenti di doglianza non espressamente esaminati sono stati dal Collegio ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate a favore del Comune di Gallipoli in € 1.500,00, oltre agli accessori di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Prima definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, così come liquidate in motivazione.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 19 maggio 2022, tenutasi in videoconferenza mediante collegamento da remoto ai sensi dell’art. 87 comma 4-bis c.p.a., con l’intervento dei Magistrati:
Antonella Mangia, Presidente, Estensore
Roberto Michele Palmieri, Consigliere
Silvio Giancaspro, Primo Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Antonella Mangia |
IL SEGRETARIO