Sentenza 13 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Asti, sentenza 13/01/2025, n. 9 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Asti |
| Numero : | 9 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Asti
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
3335/2022 RGAC
Il giudice, dott. P. Perfetti, ha emesso sentenza, nel giudizio in epigrafe, sull'atto di citazione in riassunzione, seguente alla sospensione del procedimento esecutivo, di
, in persona del dott. in qualita' di Responsabile Controparte_1 Parte_1
Contenzioso PIEMONTE, a cio' autorizzato per procura speciale, autenticata per atto Notaio Per_1
- Roma repertorio nr 177893 raccolta nr 11776 del 28/04/2022, rilasciata da
[...] Controparte_1
, con sede in Roma, alla Via Giuseppe Grezar n. 14 - 00142, (codice fiscale/partita IVA n.
[...]
) ente pubblico economico, che, in forza del disposto di cui all'art. 1 del decreto legge 22 P.IVA_1 ottobre 2016, n. 193, convertito con modificazioni dalla legge 1 dicembre 2016, n. 225, a decorrere dal 1 luglio 2017, subentra a titolo universale nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, delle societa' del Gruppo , tra cui , svolgenti le funzioni della CP_2 Controparte_3 riscossione nazionale di cui all'art. 3, comma 1, del decreto legge n. 203 del 2005, e che in ragione della predetta norma sono sciolte, cancellate d'ufficio dal registro delle imprese ed estinte, elettivamente domiciliato in Roma, alla Via Ettore Petrolini, n. 11, presso lo studio dell'Avv. Claudio Grisanti (C.F.:
[...]
, che lo rappresenta, assiste e difende C.F._1
- OPPOSTA
Avverso
, c.f. , nata a [...] M.to (AT) il 12.11.1964 e residente in [...]C.F._2
(AT), Corso Alessandria n. 18/5, anche nell'interesse di , Parte_3 rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente tra loro per procura speciale in atti, dall'Avv.
Stefano Ascione (c.f. , e (c.f. C.F._3 Email_1 Controparte_4
), , presso i quali elegge domicilio in Asti, Via C.F._4 Email_2
San Martino 2 chiedendo di ricevere ogni comunicazione e/o notifica all'indirizzo p.e.c.
oppure al n. fax 0141/592395 Email_1
Con atto di citazione in riassunzione a seguito di sospensione della espropriazione, qui deduceva: CP_5
“FATTO
in data 15 aprile 2022 l' notificava i seguenti atti di pignoramento dei Controparte_1 crediti verso terzi ex art. 72 bis D.P.R. 602/1973:
l'atto di pignoramento 01084202200000176/001, fascicolo 010/2022/000000478;
l'atto di pignoramento 01084202200000180/000, fascicolo 010/2022/000000482;
l'atto di pignoramento 01084202200000180/001, fascicolo 010/2022/000000482;
l'atto di pignoramento 01084202200000181/001, fascicolo 010/2022/000000483;
l'atto di pignoramento 01084202200000182/000, fascicolo 010/2022/000000484;
l'atto di pignoramento 01084202200000182/001, fascicolo 010/2022/000000484;
l'atto di pignoramento 01084202200000197/001, fascicolo 010/2022/000000499;
l'atto di pignoramento 01084202200000212/001, fascicolo 010/2022/000000514;
alla sig.ra e ai terzi debitori M&M srl, Green Wood Parte_2 Parte_3 srl, I.R.T.E.L. Srl, Green Wood srl, Cassa di Risparmio di Asti s.p.a. e Postepay s.p.a.. Nei suddetti atti di pignoramento l'agente della riscossione esponeva che la sig.ra risulta debitrice di somme essendo Pt_3 decorsi inutilmente i termini per il pagamento delle somme indicate nella cartella di pagamento n.
01020000001020452000 notificata in data 27 novembre 2000.
Con ricorso proposto in data 27 maggio 2022 la sig.ra proponeva opposizione ex. Art. 615, comma Pt_3 secondo, c.p.c. avverso i suddetti atti di pignoramento presso terzi.
La ricorrente eccepiva la presunta intervenuta prescrizione del credito maturata successivamente alla notifica del titolo nonché la supposta mancata notifica del titolo.
Inoltre, l'opponente richiedeva la sospensione della procedura esecutiva mobiliare sostenendo genericamente la sussistenza dei gravi motivi.
L'opposizione veniva assegnata al R.G. 723/2022 presso il Tribunale di Asti sez. esecuzioni mobiliari.
Il G.E. con provvedimento del 19 luglio 2022 disponeva la sospensione della procedura esecutiva rilevando che “Risulta in atti che la notifica alla debitrice della cartella esattoriale n. 01020000001020452000 relativa al mancato pagamento dell'IRPEF e dell'oggi abolito Contributo Sanitario Nazionale anni 1994, 1995 e 1996
è avvenuta in data 27.11.2000. Tanto per l'IRPEF che per il contributo per il S.S.N., che viene calcolato sulla base del reddito delle persone, la prescrizione applicabile è quella ordinaria decennale. Trattasi infatti di tributi caratterizzati da una causa debendi non di tipo continuativo, suscettibile come tale di adempimento solo con decorso del tempo e in relazione alla quale il contribuente è tenuto ad una erogazione periodica, dipendente dal prolungarsi sul piano temporale della prestazione erogata dall'ente impositore, o del beneficio dallo stesso concesso. Nel caso concreto, stante la autonomia dei singoli periodi di imposta e delle relative obbligazioni, la prestazione tributaria non può considerarsi una prestazione periodica, derivando il credito, anno per anno, da una nuova ed autonoma valutazione riguardo alla sussistenza dei presupposti impositivi, con conseguente inapplicabilità della prescrizione quinquennale breve ( cfr. Cass. V, n. 8256/2019 per IVA, n. 1543/2018 per IRAP, n.19100/2022 e n. 12740/2020 per IRPEF, IVA e IRAP). Al contrario, è pacificamente applicabile la prescrizione breve quinquennale per interessi e sanzioni (vds. da ultimo Cass. V, n. 7486/2022). Nella fattispecie dell'importo intimato pari ad € 267.186, 14 oltre spese, € 16.786,84 sono dovuti a titolo di interessi ed € 138.325,06 a titolo di sanzioni. Ebbene, dalla documentazione prodotta dalla unitamente all'atto di costituzione, emerge che in data 26.5.2016 è stato notificato Controparte_1 alla debitrice esecutata il primo avviso di intimazione (all. n. 4 ); trattasi di atto idoneo ad interrompere CP_5 la prescrizione e risulta notificato ai sensi dell'art. 140 c.p.c. a la cui firma è dato leggere Parte_3 nella raccomandata di avvenuto deposito in data 26.5.2016. Relativamente all'allegato parziale pagamento della cartella ad opera della opponente in data 1.6. 2007 (all. n. 6 ), atto astrattamente idoneo a CP_5 interrompere la prescrizione ove obiettivamente incompatibile con la volontà di disconoscere la pretesa del creditore (in tal senso Cass. 23 febbraio 2010, n. 4324, n. 14927 del 2010; Ordinanza n. 24555 del 2010), è contestato dall'opponente; inoltre la mancata prova del pagamento stesso e della relativa causale impedisce di attribuire al comportamento un significato univoco. Alla luce di quanto sopra, anche a voler considerare valido atto di interruzione il parziale pagamento della cartella esattoriale asseritamente effettuato da il 1.6.2007, l'eccezione di prescrizione sollevata dall'opponente deve ritenersi Parte_3 comunque prima facie fondata, se non per il credito tributario stesso, quantomeno relativamente agli importi dovuti a titolo di sanzioni ed interessi (da ritenersi prescritti al 27.11.2005).”. Il Tribunale
assegnava termine di tre mesi per l'instaurazione del presente giudizio di merito.
CONSIDERATO CHE
, in ottemperanza alla predetta ordinanza del G.E. come sopra Controparte_1 rappresentata e difesa, ha interesse a promuovere il presente giudizio di merito per i seguenti
MOTIVI
1) Sulla presunta intervenuta prescrizione del credito maturata successivamente alla notifica del titolo nonché sulla supposta mancata notifica del titolo. Genericità ed infondatezza.
Il motivo della presente impugnazione attiene alla presunta prescrizione dei crediti di cui al titolo portato dagli atti di pignoramento impugnati.
Preliminarmente, si osserva come nell'atto di pignoramento presso terzi impugnato, contrariamente a quanto affermato dall'opponente, siano riportati debitamente i conteggi e gli importi dovuti dalla ricorrente qualificando correttamente le somme tra imposte, interessi e sanzioni e come tali tutte soggette a termine di prescrizione decennale. Si tratta peraltro di importi ormai definitivi che non hanno più autonoma valenza ma sono contenuti in una cartella di pagamento al fine di procedere con la riscossione dei relativi ammontari.
Ciò posto, la ricorrente ritiene che, dopo la notifica della cartella di pagamento n. 01020000001020452000 avvenuta in data 27 novembre 2000 non vi sarebbero stati atti di interruzione della pretesa.
A scanso di equivoci si conferma che la cartella è stata debitamente notificata in data 27 novembre 2000 come si evince dall'allegata relata di notifica (all. 2).
A partire da tale data, la pretesa di cui trattasi è stata coltivata come segue:
- Avviso di Intimazione n. 01020069000588892000 notificato in data 12/10/2006 (all. 3);
- Avviso di Intimazione n. 01020169000911580000 notificato in data 26/05/2016 (all. 4);
- Avviso di Intimazione n. 01020229000020892000 notificato in data 17/02/2022 (all. 5).
In aggiunta la ricorrente era ben a conoscenza della pretesa tanto che la stessa ha anche proceduto a pagare almeno in parte il debito in data 1 giugno 2007 (all. 6). Pertanto, gli atti di pignoramento oltre che legittimi risultano essere supportati dalla debita e tempestiva notifica dei titoli che pertanto fanno si che le prete sono state debitamente coltivate nel tempo…”
Chiedeva dichiararsi infondate le ragioni di opposizione, per come svolte dalla qui convenuta
[...]
. Pt_3
Le cui eccezioni paiono tuttavia fondate, e tali da condurre alla declaratoria di estinzione del credito.
Ed infatti,
tra i documenti qui prodotti dalla difesa opposta,
si rinviene certamente la originaria notifica della Cartella esattoriale, del 27.11.2000, in danno della . Pt_3
Il successivo atto, idoneo a svolgere effetto interruttivo della prescrizione, è tuttavia – assai tardivamente – rinvenibile nella sola notifica di intimazione di pagamento,
datata addirittura maggio 2016.
Onde non sembra revocabile in dubbio esser maturata fattispecie estintiva prescrizionale decennale, alla luce delle dette tempistiche;
e dovendosi negare che al doc. 6 di possa riconoscersi un qualche carattere ricognitivo del debito, da CP_5 parte della , Pt_3
stante la natura unilaterale della attestazione, che fa riferimento ad un non altrimenti documentato pagamento del giugno 2007, non provato in atti, mancando il correlativo riscontro per tabulas.
Spese secondo soccombenza.
PQM
Il giudice,
definitivamente pronunziando,
Dichiara prescritta la pretesa creditoria, come portata nella cartella oggetto di contestazione;
Condanna alla rifusione delle spese di lite della convenuta, che liquida in complessivi € 13.500 per CP_5 compenso (comprensivi della fase cautelare dinanzi al GE) oltre tutti accessori.
28.12.2024
Il gi dott. Perfetti