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Decreto 2 aprile 2025
Decreto 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cuneo, decreto 02/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cuneo |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3373/2024 R.G.V.G.
TRIBUNALE ORDINARIO DI CUNEO
UFFICIO DEL GIUDICE TUTELARE
DECRETO DI RIGETTO DI AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO
Il Giudice Tutelare, dott.ssa Elisa Einaudi,
visto il ricorso ex art. 406 cc., presentato dal PROCURATORE DELLA REPUBBLICA DI
CUNEO,
volto alla nomina di Amministratore di Sostegno a favore di:
, nato a [...] il [...], residente in [...]
16,
rilevato che l'interessato, sentito all'udienza del 25.03.2025, è apparso del tutto lucido, orientato e in grado di rispondere in modo pertinente alle domande postegli e si è opposto alla misura dell'Amministrazione di Sostegno,
rilevato, in particolare, che il beneficiando ha riferito correttamente luogo e data di nascita, è apparso orientato nel tempo e nello spazio, ha fornito indicazioni molto precise circa le proprie condizioni sociali ed economiche, ha riconosciuto la banconota che gli è stata mostrata e ha indicato correttamente il nome del Presidente della Repubblica, del Presidente del Consiglio e del Papa,
rilevato che l'interessato presenta una diagnosi di “psicosi cronica” risalente al 1997 che non ha sinora reso necessaria la nomina di un amministratore di sostegno e che risulta stabile e controllata dalla terapia farmacologica che viene regolarmente assunta,
rilevato che il sig. risulta altresì affetto da bpco in insufficienza respiratoria e da diabete Pt_1
mellito, patologie di natura meramente fisica che di per sé non determinano un'incapacità a provvedere ai propri interessi,
rilevato che al momento della presentazione del ricorso l'interessato si trovava ricoverato in struttura, mentre ora ha fatto ritorno presso la propria abitazione dove gode di un intervento domiciliare con cinque accessi settimanali, rilevato che in assenza di un'accertata incapacità ad autodeterminarsi del beneficiario l'amministratore di sostegno non potrebbe imporne coattivamente l'inserimento in struttura,
rilevato che gli atti che secondo i servizi l'interessato non sarebbe in grado di compiere in autonomia (fare la spese, lavarsi, tenere pulita la casa) non sono di per sé delegabili all'amministratore di sostegno,
rilevato che non vi è prova che l'interessato abbia consegnato somme a terzi e, soprattutto, che lo abbia fatto a causa di una condizione di incapacità di intendere e volere,
rilevato che il patrimonio dell'interessato non richiede atti di gestione particolarmente complessi,
osservato, in generale, che l'Amministrazione di Sostegno rappresenta di per sé - seppure dovesse comportare, nel caso concreto, minime limitazioni nella capacità di agire - un significativo condizionamento nella propria libertà di determinazione, oltre che un rilevante stigma sociale,
rilevato infatti che si tratta di istituto posto a protezione dei soggetti in difficoltà, al quale può e deve farsi ricorso sulla base di elementi concreti ed accertati, dai quali possa desumersi che l'interessato sia affetto da una patologia tale da configurare una infermità fisica e/o psichica, la quale comporti l'impossibilità parziale di provvedere ai propri interessi, e che, in dipendenza di tale condizione patologica, il soggetto necessiti della mediazione di un soggetto di riferimento per la gestione delle questioni patrimoniali, trattandosi di persona non pienamente autonoma e potenzialmente manipolabile,
ritenuto che la duplice condizione dello stato di infermità o di una menomazione fisica o psichica e dell'impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi, debba sussistere al momento della decisione e non essere invece proiettata nel futuro o riferita a eventi del passato, non essendo ammissibile una compressione dell'autonomia privata e della libera determinazione del soggetto se non in caso di effettiva ed attuale necessità, secondo canoni interpretativi rigorosi (vedi
Cass. 21887/2022, ripresa da Cass. 14689/2024, la quale afferma che “le caratteristiche proprie dell'amministrazione di sostegno impongono, quindi, in linea con le indicazioni rivenienti dall'art.
12 della Convenzione delle Nazioni Unite, che l'accertamento della ricorrenza dei presupposti di legge sia compiuto in maniera specifica, circostanziata e focalizzata sia rispetto alle condizioni di menomazione del beneficiario, sia rispetto alla incidenza della stesse sulla sua capacità di provvedere ai propri interessi personali e patrimoniali, verificando la possibilità, in concreto, che tali esigenze possano essere attuate anche con strumenti diversi come, ad esempio avvalendosi, in tutto o in parte, di un sistema di deleghe o di una rete familiare); ritenuto, alla luce di quanto sopra, che le ragioni poste a base del ricorso non siano sufficienti, in assenza di un'accertata incapacità a provvedere ai propri interessi, a giustificare la nomina di un amministratore di sostegno, trattandosi di problematiche principalmente di natura assistenziale,
rilevato che nulla vieta la riproposizione del ricorso in caso di mutamento in peius delle condizioni di salute dell'interessato,
P.Q.M.
RIGETTA il ricorso.
Si comunichi al P.M. ricorrente e all'interessato.
Cuneo, 31.03.2024
Il Giudice Tutelare
Dott.ssa Elisa Einaudi
TRIBUNALE ORDINARIO DI CUNEO
UFFICIO DEL GIUDICE TUTELARE
DECRETO DI RIGETTO DI AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO
Il Giudice Tutelare, dott.ssa Elisa Einaudi,
visto il ricorso ex art. 406 cc., presentato dal PROCURATORE DELLA REPUBBLICA DI
CUNEO,
volto alla nomina di Amministratore di Sostegno a favore di:
, nato a [...] il [...], residente in [...]
16,
rilevato che l'interessato, sentito all'udienza del 25.03.2025, è apparso del tutto lucido, orientato e in grado di rispondere in modo pertinente alle domande postegli e si è opposto alla misura dell'Amministrazione di Sostegno,
rilevato, in particolare, che il beneficiando ha riferito correttamente luogo e data di nascita, è apparso orientato nel tempo e nello spazio, ha fornito indicazioni molto precise circa le proprie condizioni sociali ed economiche, ha riconosciuto la banconota che gli è stata mostrata e ha indicato correttamente il nome del Presidente della Repubblica, del Presidente del Consiglio e del Papa,
rilevato che l'interessato presenta una diagnosi di “psicosi cronica” risalente al 1997 che non ha sinora reso necessaria la nomina di un amministratore di sostegno e che risulta stabile e controllata dalla terapia farmacologica che viene regolarmente assunta,
rilevato che il sig. risulta altresì affetto da bpco in insufficienza respiratoria e da diabete Pt_1
mellito, patologie di natura meramente fisica che di per sé non determinano un'incapacità a provvedere ai propri interessi,
rilevato che al momento della presentazione del ricorso l'interessato si trovava ricoverato in struttura, mentre ora ha fatto ritorno presso la propria abitazione dove gode di un intervento domiciliare con cinque accessi settimanali, rilevato che in assenza di un'accertata incapacità ad autodeterminarsi del beneficiario l'amministratore di sostegno non potrebbe imporne coattivamente l'inserimento in struttura,
rilevato che gli atti che secondo i servizi l'interessato non sarebbe in grado di compiere in autonomia (fare la spese, lavarsi, tenere pulita la casa) non sono di per sé delegabili all'amministratore di sostegno,
rilevato che non vi è prova che l'interessato abbia consegnato somme a terzi e, soprattutto, che lo abbia fatto a causa di una condizione di incapacità di intendere e volere,
rilevato che il patrimonio dell'interessato non richiede atti di gestione particolarmente complessi,
osservato, in generale, che l'Amministrazione di Sostegno rappresenta di per sé - seppure dovesse comportare, nel caso concreto, minime limitazioni nella capacità di agire - un significativo condizionamento nella propria libertà di determinazione, oltre che un rilevante stigma sociale,
rilevato infatti che si tratta di istituto posto a protezione dei soggetti in difficoltà, al quale può e deve farsi ricorso sulla base di elementi concreti ed accertati, dai quali possa desumersi che l'interessato sia affetto da una patologia tale da configurare una infermità fisica e/o psichica, la quale comporti l'impossibilità parziale di provvedere ai propri interessi, e che, in dipendenza di tale condizione patologica, il soggetto necessiti della mediazione di un soggetto di riferimento per la gestione delle questioni patrimoniali, trattandosi di persona non pienamente autonoma e potenzialmente manipolabile,
ritenuto che la duplice condizione dello stato di infermità o di una menomazione fisica o psichica e dell'impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi, debba sussistere al momento della decisione e non essere invece proiettata nel futuro o riferita a eventi del passato, non essendo ammissibile una compressione dell'autonomia privata e della libera determinazione del soggetto se non in caso di effettiva ed attuale necessità, secondo canoni interpretativi rigorosi (vedi
Cass. 21887/2022, ripresa da Cass. 14689/2024, la quale afferma che “le caratteristiche proprie dell'amministrazione di sostegno impongono, quindi, in linea con le indicazioni rivenienti dall'art.
12 della Convenzione delle Nazioni Unite, che l'accertamento della ricorrenza dei presupposti di legge sia compiuto in maniera specifica, circostanziata e focalizzata sia rispetto alle condizioni di menomazione del beneficiario, sia rispetto alla incidenza della stesse sulla sua capacità di provvedere ai propri interessi personali e patrimoniali, verificando la possibilità, in concreto, che tali esigenze possano essere attuate anche con strumenti diversi come, ad esempio avvalendosi, in tutto o in parte, di un sistema di deleghe o di una rete familiare); ritenuto, alla luce di quanto sopra, che le ragioni poste a base del ricorso non siano sufficienti, in assenza di un'accertata incapacità a provvedere ai propri interessi, a giustificare la nomina di un amministratore di sostegno, trattandosi di problematiche principalmente di natura assistenziale,
rilevato che nulla vieta la riproposizione del ricorso in caso di mutamento in peius delle condizioni di salute dell'interessato,
P.Q.M.
RIGETTA il ricorso.
Si comunichi al P.M. ricorrente e all'interessato.
Cuneo, 31.03.2024
Il Giudice Tutelare
Dott.ssa Elisa Einaudi