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Sentenza 2 maggio 2025
Sentenza 2 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lagonegro, sentenza 02/05/2025, n. 267 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lagonegro |
| Numero : | 267 |
| Data del deposito : | 2 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LAGONEGRO in composizione monocratica e nella persona del g.o.p., dott.ssa Carmela
Abagnara, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1521/2020 R.G. avente ad oggetto: opposizione
a precetto
PROMOSSA DA
(nata a [...] - MT - il 07/05/1940 e residente in Parte_1
Sant'Arcangelo - PZ - alla via Sabin n. 3 – C.F.: ), CodiceFiscale_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Silvio Toma ed elettivamente domiciliata come in atti
opponente
CONTRO in persona del legale rapp.te p.t., (già Controparte_1 [...]
conferitaria del complesso aziendale costituito dal Controparte_2 portafoglio assicurativo della Controparte_3
con tutti i relativi rapporti giuridici, in favore di
[...] [...]
per atto del 28 giugno 2013 per Notaio Controparte_2 Persona_1
in Milano, rep. n. 18.568/5.996 del 1° luglio 2013), con sede
[...]
in Mogliano Veneto (TV), Via Marocchesa n. 14, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Treviso , partita P.IVA_1
IVA n. , rappresentata e difesa dall'avv. Renato Magaldi ed P.IVA_2
elettivamente domiciliata come in atti
opposta
Pag. 1 --------------------
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in opposizione al precetto notificato da
[...]
in data 12.11.2020 per complessivi €.43.277,08, CP_1 Parte_1 invocava l'insussistenza del credito per la mancanza di un valido ed efficace rapporto professionale e processuale relativamente al giudizio che ha dato origine al titolo azionato, per inesistenza del conferimento di apposito mandato ad litem nei confronti degli avvocati Luigi Cavaliere e
Marco De Scisciolo. Evidenziava, altresì, che la sottoscrizione al mandato non era autentica anche per la chiara difformità della grafia.
Evidenziava come unico legittimato a rispondere della pretesa creditoria risultava essere al quale anche era stato notificato Controparte_4
l'atto di precetto opposto.
Inoltre, stante l'insussistenza del mandato ad litem chiedeva di essere autorizzata alla chiamata in causa degli avvocati Luigi Cavaliere e Marco
De Scisciolo per essere dagli stessi manlevata rispetto ad ogni pretesa e/o pagamento nei confronti della opposta.
Si costituiva ritualmente in giudizio la che chiedeva Controparte_1 il rigetto della opposizione per l'assoluta infondatezza della stessa e si opponeva alla richiesta di chiamata in causa come formulata.
Il giudice non sospendeva l'efficacia esecutiva del titolo e non autorizzata la chiamata in causa dei terzi.
Concessi i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., non essendovi attività istruttoria a compiersi veniva fissata udienza per la precisazione delle conclusioni.
Successivamente, sulle conclusioni delle parti come in atti e che qui si abbiano per integralmente riportate, la causa veniva trattenuta in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
In via preliminare va confermata la statuizione dell'ordinanza del 10 maggio 2021 riguardo alla richiesta di autorizzazione alla chiamata in
Pag. 2 causa di terzi. In particolare, la domanda di manleva proposta nei confronti dei terzi indicati nell'atto di opposizione ex art. 615 c.p.c. non risulta connessa ex art. 40 c.p.c. con l'oggetto del presente giudizio, né peraltro può configurarsi una ipotesi di litisconsorzio necessario nei confronti degli altri intimati.
Passando al merito dell'opposizione e alla domanda con la stessa formulata, occorre specificare che in tema di opposizione a precetto, il giudice dell'opposizione è tenuto a valutare il contenuto del titolo esecutivo nei limiti di quanto chiaramente disposto nel dispositivo e nella motivazione, senza estenderne impropriamente il campo di applicazione (ex multis, Cass., 16/01/2025, n. 1046).
Le doglianze avanzate dalla opponente, in specie la mancanza di un valido ed efficace rapporto professionale e processuale - relativamente al giudizio che ha dato origine al titolo azionato - per inesistenza del conferimento di apposito mandato ad litem, sono tutte riferite a situazioni che non riguardano il titolo azionato con il precetto e che è passato in cosa giudicata.
Ad ogni buon conto nel giudizio di opposizione avverso l'atto di precetto possono essere fatte valere esclusivamente questioni sorte successivamente alla formazione del titolo giudiziale, sicché
l'ampliamento del thema decidendum può essere consentita solo allorché l'opposizione riguardi titoli stragiudiziali (ex multis., Cass.
2928/1994).
Tutto questo non senza considerare che i titoli giudiziari passati in cosa giudicata possono comunque essere aggrediti con le impugnazioni straordinarie riconosciute dall'ordinamento.
L'opposizione, pertanto, risulta infondata e va disattesa.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate, ex D.M. 55/2014
e ss.mm.ii., secondo il valore della domanda e tenuto conto dell'attività effettivamente svolta (viene esclusa la fase istruttoria) nonché con la
Pag. 3 riduzione della metà, attesa la scarsa complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lagonegro, in composizione monocratica e nella persona del g.o.p., dott.ssa Carmela Abagnara, definitivamente pronunciando nel giudizio R.G. 1521/2020, ogni altra istanza, reietta e disattesa:
- rigetta l'opposizione;
- condanna l'opponente a pagare in favore di parte opposta Parte_1 le spese di lite, che si liquidano, già dimidiate, in €.2.905,00 oltre spese generali 15%, CNPA e IVA come per legge se dovute, per compensi professionali ex D.M. 55/2014 e ss.mm.ii..
Così deciso in Lagonegro il 2 maggio 2025
Il g.o.p.
dott.ssa Carmela Abagnara
Pag. 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LAGONEGRO in composizione monocratica e nella persona del g.o.p., dott.ssa Carmela
Abagnara, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1521/2020 R.G. avente ad oggetto: opposizione
a precetto
PROMOSSA DA
(nata a [...] - MT - il 07/05/1940 e residente in Parte_1
Sant'Arcangelo - PZ - alla via Sabin n. 3 – C.F.: ), CodiceFiscale_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Silvio Toma ed elettivamente domiciliata come in atti
opponente
CONTRO in persona del legale rapp.te p.t., (già Controparte_1 [...]
conferitaria del complesso aziendale costituito dal Controparte_2 portafoglio assicurativo della Controparte_3
con tutti i relativi rapporti giuridici, in favore di
[...] [...]
per atto del 28 giugno 2013 per Notaio Controparte_2 Persona_1
in Milano, rep. n. 18.568/5.996 del 1° luglio 2013), con sede
[...]
in Mogliano Veneto (TV), Via Marocchesa n. 14, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Treviso , partita P.IVA_1
IVA n. , rappresentata e difesa dall'avv. Renato Magaldi ed P.IVA_2
elettivamente domiciliata come in atti
opposta
Pag. 1 --------------------
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in opposizione al precetto notificato da
[...]
in data 12.11.2020 per complessivi €.43.277,08, CP_1 Parte_1 invocava l'insussistenza del credito per la mancanza di un valido ed efficace rapporto professionale e processuale relativamente al giudizio che ha dato origine al titolo azionato, per inesistenza del conferimento di apposito mandato ad litem nei confronti degli avvocati Luigi Cavaliere e
Marco De Scisciolo. Evidenziava, altresì, che la sottoscrizione al mandato non era autentica anche per la chiara difformità della grafia.
Evidenziava come unico legittimato a rispondere della pretesa creditoria risultava essere al quale anche era stato notificato Controparte_4
l'atto di precetto opposto.
Inoltre, stante l'insussistenza del mandato ad litem chiedeva di essere autorizzata alla chiamata in causa degli avvocati Luigi Cavaliere e Marco
De Scisciolo per essere dagli stessi manlevata rispetto ad ogni pretesa e/o pagamento nei confronti della opposta.
Si costituiva ritualmente in giudizio la che chiedeva Controparte_1 il rigetto della opposizione per l'assoluta infondatezza della stessa e si opponeva alla richiesta di chiamata in causa come formulata.
Il giudice non sospendeva l'efficacia esecutiva del titolo e non autorizzata la chiamata in causa dei terzi.
Concessi i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., non essendovi attività istruttoria a compiersi veniva fissata udienza per la precisazione delle conclusioni.
Successivamente, sulle conclusioni delle parti come in atti e che qui si abbiano per integralmente riportate, la causa veniva trattenuta in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
In via preliminare va confermata la statuizione dell'ordinanza del 10 maggio 2021 riguardo alla richiesta di autorizzazione alla chiamata in
Pag. 2 causa di terzi. In particolare, la domanda di manleva proposta nei confronti dei terzi indicati nell'atto di opposizione ex art. 615 c.p.c. non risulta connessa ex art. 40 c.p.c. con l'oggetto del presente giudizio, né peraltro può configurarsi una ipotesi di litisconsorzio necessario nei confronti degli altri intimati.
Passando al merito dell'opposizione e alla domanda con la stessa formulata, occorre specificare che in tema di opposizione a precetto, il giudice dell'opposizione è tenuto a valutare il contenuto del titolo esecutivo nei limiti di quanto chiaramente disposto nel dispositivo e nella motivazione, senza estenderne impropriamente il campo di applicazione (ex multis, Cass., 16/01/2025, n. 1046).
Le doglianze avanzate dalla opponente, in specie la mancanza di un valido ed efficace rapporto professionale e processuale - relativamente al giudizio che ha dato origine al titolo azionato - per inesistenza del conferimento di apposito mandato ad litem, sono tutte riferite a situazioni che non riguardano il titolo azionato con il precetto e che è passato in cosa giudicata.
Ad ogni buon conto nel giudizio di opposizione avverso l'atto di precetto possono essere fatte valere esclusivamente questioni sorte successivamente alla formazione del titolo giudiziale, sicché
l'ampliamento del thema decidendum può essere consentita solo allorché l'opposizione riguardi titoli stragiudiziali (ex multis., Cass.
2928/1994).
Tutto questo non senza considerare che i titoli giudiziari passati in cosa giudicata possono comunque essere aggrediti con le impugnazioni straordinarie riconosciute dall'ordinamento.
L'opposizione, pertanto, risulta infondata e va disattesa.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate, ex D.M. 55/2014
e ss.mm.ii., secondo il valore della domanda e tenuto conto dell'attività effettivamente svolta (viene esclusa la fase istruttoria) nonché con la
Pag. 3 riduzione della metà, attesa la scarsa complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lagonegro, in composizione monocratica e nella persona del g.o.p., dott.ssa Carmela Abagnara, definitivamente pronunciando nel giudizio R.G. 1521/2020, ogni altra istanza, reietta e disattesa:
- rigetta l'opposizione;
- condanna l'opponente a pagare in favore di parte opposta Parte_1 le spese di lite, che si liquidano, già dimidiate, in €.2.905,00 oltre spese generali 15%, CNPA e IVA come per legge se dovute, per compensi professionali ex D.M. 55/2014 e ss.mm.ii..
Così deciso in Lagonegro il 2 maggio 2025
Il g.o.p.
dott.ssa Carmela Abagnara
Pag. 4