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Sentenza 11 marzo 2025
Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 11/03/2025, n. 903 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 903 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO composta dai Magistrati:
- dott. Gennaro Iacone Presidente
- dott.ssa Maria Chiodi Consigliere
- dott. Luca Buccheri Consigliere rel.
riunita in camera di consiglio ha pronuncia in grado di appello alla pubblica udienza del 11.3.25 la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 484/24 r.g.
TRA in persona del presidente p.t. rappresentata e difesa dall'avv. Fabrizio Niceforo Parte_1
APPELLANTE
E
rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Panico Controparte_1
APPELLATO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 16.7.21 l'originario ricorrente chiedeva al Giudice del Controparte_1
lavoro del Tribunale di Avellino la condanna della al pagamento della Parte_1
complessiva somma di euro 1704,20 al titolo di differenze tra la RIA maturata e quella corrispostagli nel periodo dal gennaio 2016 al dicembre 2019. A fondamento della domanda, premesso di essere stato immesso nei ruoli della dal luglio 1978 e con trattamento economico e Parte_1
giuridico dei dipendenti regionali inquadrati nel livello sesto, lamentava che la Parte_1 non aveva integralmente erogato gli incrementi della retribuzione connessi all'aumento dell'anzianità di servizio, poiché aveva inteso procedere al “congelamento” degli importi corrispondenti agli aumenti periodici di anzianità già dal 31.12.1990, senza determinare un incremento per il biennio successivo, e per gli altri bienni in misura ridotta.
Con sentenza n. 116/24 il Tribunale, ricostruita ed esaminata la normativa di riferimento, osservava, alla luce della evoluzione normativa e giurisprudenziale ripercorsa, che “…..ai fini del calcolo dell'anzianità di servizio utile al calcolo per la maggiorazione RIA, può essere valorizzato anche il periodo di proroga del triennio 1991-1993, come previsto dal D.L. n. 384 del 1992…”. Da ciò derivava a parere del primo Giudice che, nel caso di specie, il ricorrente vantasse il diritto ad incrementi della R.I.A. per come quantificato, seguendone pronuncia di condanna anche nei termini quantitativi allegati.
Avverso la pronuncia proponeva appello, con ricorso a questa Corte depositato il 4.3.24 l'ente locale di cui in epigrafe e ne invocava la riforma. In particolare, richiamata la sentenza n. 4 del 2024 con la quale la Corte Costituzionale aveva dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 51, comma 3, della legge 388/2000, lamentava una errata esegesi delle norme da parte del Tribunale, che Con erroneamente aveva ritenuto di riconoscere il diritto alle differenze della per il periodo successivo al 1990.
Si costituiva in giudizio l'originario ricorrente, che argomentava in ordine all'infondatezza del gravame.
All'udienza del 11.3.25, all'esito della camera di consiglio, la Corte decideva la causa come da dispositivo in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato e va accolto, per le motivazioni di cui di seguito, con integrale riforma della pronuncia gravata. In tale senso si è, peraltro, espressa la giurisprudenza di legittimità con Cass.
5111/25.
All'esame delle ragioni del gravame va premessa una ricostruzione del quadro normativo di riferimento. E' noto che prima della contrattualizzazione del pubblico impiego, il trattamento economico dei dipendenti delle regioni e degli enti locali era regolamentato dai d.p.r. nn. 347/1983
(recepito dalla legge regionale n. 27/1984), 268/1987 (recepito dalla legge regionale n. 23/1989) e n.
333/1990 (recepito dalla legge regionale n. 12/1991).
Il D.P.R. n. 347/83 disciplinava il periodo dall'1.01.1983 al 31.12.1984, protraendo i suoi effetti economici fino al 30.06.1985 (cfr. art. 1 accordo). L'art. 41, lett. B), del predetto decreto, dopo aver stabilito che “La progressione economica per scatti e classi cessa al 31 dicembre 1982”, disponeva che “Al personale nell'arco di vigenza del presente accordo verrà corrisposta alla data del 1° gennaio
1985, quale salario di anzianità, una somma annua fissa per ciascuna qualifica funzionale nelle seguenti misure ...”, fissata in un minimo di £. 198.000 per la 1^ qualifica dei dipendenti del comparto e in un massimo di £. 840.000 per la 2^ qualifica dirigenziale (cd 1° scatto RIA). Per il personale assunto dopo l'1.01.1983 dette somme andavano riparametrate in ventiquattresimi, in proporzione dei mesi di servizio prestati sino al 31.12.1984. L'art. 41 prevedeva anche che, qualora il rinnovo dell'accordo non fosse intervenuto entro il biennio del successivo triennio contrattuale (1.01.1985 / 31.12.1987), al personale avrebbe dovuto essere corrisposto, a far data dall'1.01.1987, un ulteriore importo uguale a quello previsto, a titolo di acconto.
La legge regionale 27/1984, nel recepire l'accordo di cui al d.p.r. 347/83, riproduceva integralmente le previsioni riguardanti la RIA.
Il successivo d.p.r. n. 268/87 disciplinava il periodo 1.01.1985/31.12.1987, protraendo i suoi effetti economici fino al 30.06.1988. All'art. 37 prevedeva che l'acconto di cui all'art. 41, ultimo comma,
D.P.R. 347/83, costituisse aumento della retribuzione individuale di anzianità (c.d. 2° scatto RIA). Al successivo art. 38, inserito dall'art. 31 del D.P.R. 494/87, indicava, quale clausola di garanzia, che, qualora il rinnovo dell'accordo non fosse intervenuto entro il 30.06.1989, al personale dovesse essere corrisposto a far data dall'1.01.1989 un ulteriore importo uguale a quello previsto dall'art. 41 del
D.P.R. 347/83, a titolo di acconto.
La legge regionale 23/1989, nel recepire l'accordo di cui al d.p.r. n.268/87, riproduceva integralmente le previsioni concernenti la RIA.
Da ultimo, il d.p.r. n. 333/90 disciplinava il periodo 1.01.1988/31.12.1990, con decorrenza degli effetti economici dall'1.07.1988. All'art. 44 prevedeva un ulteriore incremento della retribuzione individuale di anzianità, sempre nella stessa misura prevista dall'art. 41, lett. B) del d.p.r. n. 347/83,
a decorrere dal 1° gennaio 1989 (cosiddetto 3° scatto RIA). Anche quest'ultimo importo andava riparametrato, per il personale assunto dopo l'1.01.1987, in ventiquattresimi, in proporzione dei mesi di servizio prestati sino al 31.12.1988.
L'importo erogato ai sensi dell'art. 44 del d.p.r. n.333/90, riassorbiva l'acconto corrisposto ai sensi del predetto art. 38 del d.p.r. n.268/87.
La legge regionale n.12/1991, nel recepire l'accordo di cui al d.p.r. n.333/90, riproduceva integralmente le previsioni concernenti la RIA.
Il d.p.r. n.333/1990 e la legge regionale n.12/1991 non contenevano però - a differenza dei d.p.r.
n.347/1983 e 268/1987 e delle leggi regionali 27/1984 e 23/1989 - alcuna clausola di salvaguardia che prevedesse il diritto a percepire ulteriori somme a titolo di acconto in caso di mancata approvazione del successivo accordo che avrebbe dovuto disciplinare il periodo
1.01.1991/31.12.1993 se, nel frattempo, non fosse intervenuta la privatizzazione del pubblico impiego con relativa devoluzione ai contatti collettivi nazionali della regolamentazione, anche economica, del rapporto di lavoro.
Inoltre, in nessuno degli atti normativi citati (D.P.R. 347/83, 268/87 e 333/90 e LL.RR. 27/84, 23/88
e 12/91) era previsto un automatismo per la maturazione di ulteriori incrementi della retribuzione individuale di anzianità non espressamente previsti dalle norme stesse. Successivamente, il D.L. 384/92, all'art. 7, comma 1, prevedeva che “Resta ferma sino al 31 dicembre
1993 la vigente disciplina emanata sulla base degli accordi di comparto di cui alla legge 29 marzo
1983, n. 93”, dunque, per il comparto di contrattazione regioni ed enti locali, il D.P.R. 333/90.
Interveniva il legislatore, con una norma di interpretazione autentica, l'art. 51, comma 3, della legge
388/2000, disponendo che “L'art. 7, comma 1, del decreto legge 19 settembre 1992, n. 384 … si interpreta nel senso che la proroga al 31 dicembre 1993 della disciplina emanata sulla base degli accordi di comparto di cui alla legge 29 marzo 1983, n. 93, relativi al triennio 1° gennaio 1988-31 dicembre 1990, non modifica la data del 31 dicembre 1990, già stabilita per la maturazione delle anzianità di servizio prescritte ai fini delle maggiorazioni della retribuzione individuale di anzianità.
È fatta salva l'esecuzione dei giudicati alla data di entrata in vigore della presente legge”.
Con sentenza n. 4 del 2024 la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità del predetto articolo
51, comma 3, della legge 388/2000.
Nel frattempo, il D. Lgs. n. 29/93, a seguito della legge delega 421/92, demandava alla contrattazione collettiva la disciplina del rapporto di lavoro nel pubblico impiego, abrogava la procedura di cui agli art. 3 e ss. della legge 93/83 e disapplicava il d.p.r. n.333/90 ed i corrispondenti decreti degli altri comparti.
Tanto premesso, il lavoratore odierno appellato, che pacificamente ha percepito tutti gli incrementi
RIA fino al 31.12.1990, non può vantare per il periodo successivo alcun diritto ad ulteriori incrementi.
La pretesa, avanzata in primo grado, si fondava dichiaratamente sull'erroneo presupposto della maturazione di ulteriori incrementi retributivi dopo il 31.12.1990 (cfr. conteggi allegati al ricorso e, in particolare, gli importi indicati a titolo di RIA maturata), laddove, invece, il sistema di progressione automatica per scatti è pacificamente cessato al 31.12.1982 per effetto delle inequivocabili previsioni di cui all'art. 41 del D.P.R. n. 347/1983, recepito dalla legge regionale n.
27/84. A seguito di ciò spettano ai fini della maturazione della RIA solo gli incrementi (pacificamente già percepiti) previsti dal predetto D.P.R. n. 347/1983, dal D.P.R. n. 268/1987 e dal D.P.R. n.
333/1990, il cui art. 44 ha fissato l'ultimo incremento al 1°.
1.1989 e non ha previsto per il futuro alcuna clausola di salvaguardia.
Ininfluente appare ai fini dell'odierna decisione la declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 51, comma 3, della legge 388/2000, invocata dall'odierno appellante.
La Corte Costituzionale, con sentenza n. 4 dell'11 gennaio 2024 n. 4, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 51, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato”.
La questione era stata sollevata dal Consiglio di Stato, chiamata a decidere sull'appello contro la sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione prima bis, 1° settembre 2014, n. 9255, che aveva respinto il ricorso proposto da seicentocinquantotto dipendenti del Parte_2
per il riconoscimento di maggiorazioni della retribuzione individuale di anzianità (RIA), ai
[...] sensi dell'art. 9, commi 4 e 5, del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1990, n. 44
(Regolamento per il recepimento delle norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo del 26 settembre 1989 concernente il personale del comparto ed altre categorie di cui all'art. 2 del Parte_3
decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68).
I ricorrenti, dipendenti del , avevano agito dinanzi al TAR Lazio per Parte_2
l'accertamento del relativo diritto alle maggiorazioni della RIA (previste dall'art. 9, commi 4 e 5, del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1990, n. 44), a loro dire maturate negli anni
1991, 1992 e 1993, facendo valere la proroga al 31 dicembre 1993 dell'efficacia dell'intero d.P.R. n.
44 del 1990, proroga che era stata disposta dall'art. 7, comma 1, del decreto-legge 19 settembre 1992,
n. 384 (Misure urgenti in materia di previdenza, di sanità e di pubblico impiego, nonché disposizioni fiscali), convertito, con modificazioni, nella legge 14 novembre 1992, n. 438.
La Corte Costituzionale - sulla questione di legittimità costituzionale del richiamato art. 51, co.3, sollevata dal Consiglio di Stato sul rilievo che la disposizione censurata, «sebbene formulata in termini astratti, appare in realtà preordinata a condizionare, con l'efficacia propria delle disposizioni interpretative, l'esito dei giudizi ancora in corso in quella materia» - ne ha ravvisato la fondatezza in riferimento agli artt. 3, 111, commi primo e secondo, e 117, primo comma, Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 6 CEDU. La Corte ha innanzitutto chiarito che la disposizione censurata è priva dei caratteri della legge di interpretazione autentica, avendo invece la portata di una legge innovativa con efficacia retroattiva atteso che attribuisce alla disposizione interpretata un significato nuovo, non rientrante tra quelli già estraibili dal testo originario della disposizione medesima, (sentenze n. 61 del 2022, n. 133 del 2020, n. 209 del 2010 e n. 155 del 1990)» (sentenza n. 104 del 2022) come reso evidente dalla piana lettura dell'art. 51, comma 3, della legge n. 388 del
2000, che lungi dall'aver assegnato all'art. 7, comma 1, del d.l. n. 384 del 1992, come convertito, uno dei possibili significati normativi ad esso attribuibili, ha conferito allo stesso un nuovo significato che non era ricavabile dal testo della legge.
Ha poi evidenziato che l'art. 7, comma 1, del d.l. n. 384 del 1992, come convertito, – tenendo «ferma sino al 31 dicembre 1993 la vigente disciplina emanata sulla base degli accordi di comparto di cui alla legge 29 marzo 1983, n. 93, e successive modificazioni e integrazioni» – ha prorogato al triennio
1991-1993 l'efficacia dell'intero d.P.R. n. 44 del 1990 – che disciplinava l'istituto della R.I.A., la cui scadenza originaria era fissata al 31 dicembre 1990 (art. 1, comma 1, del d.P.R. citato).
Alla luce di tale proroga legislativa, l'«arco della vigenza contrattuale» – cui facevano riferimento i citati commi 4 e 5 dell'art. 9 del d.P.R. n. 44 ai fini della maturazione delle anzianità di servizio per il riconoscimento della maggiorazione della RIA – doveva chiaramente intendersi come riferito al nuovo termine di efficacia dello stesso d.P.R. (31 dicembre 1993) e non già al termine originariamente previsto (31 dicembre 1990).
La pronuncia di illegittimità costituzionale ha indubbiamente inciso sull'applicazione delle disposizioni di cui al d.P.R. n. 44 del 1990 (Regolamento per il recepimento delle norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo del 26 settembre 1989 concernente il personale del comparto
Ministeri ed altre categorie di cui all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986,
n. 68) e in particolare su quelle di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 9.
Premesso che detto regolamento è riferito al periodo 1° gennaio 1988-31 dicembre 1990, con effetti economici a decorrere dal 1° luglio 1988, fatte salve le diverse decorrenze espressamente previste nei successivi articoli per particolari istituti contrattuali (cfr. art. 1 del Regolamento), occorre evidenziare che il citato articolo 9, rubricato “Retribuzione individuale di anzianità”, oltre a prevedere, ai commi
1, 2 e 3, che a decorrere dal 1° gennaio 1989 la retribuzione individuale di anzianità è incrementata negli importi ivi indicati e che tali importi riassorbono, a far data dal 1° gennaio 1989, le anticipazioni eventualmente corrisposte al medesimo titolo, liquidate ai sensi dell'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 17 settembre 1987, n. 494, ha, poi, espressamente stabilito ai commi 4 e 5 che:
“4. Al personale che, alla data del 1° gennaio 1990, abbia acquisito esperienza professionale con almeno cinque anni di effettivo servizio, o che maturi detto quinquennio nell'arco della vigenza contrattuale, compete dalle date suddette una maggiorazione della retribuzione individuale di anzianità nelle sotto indicate misure annue lorde: prima, seconda e terza qualifica funzionale: L. 300.000; quarta, quinta e sesta qualifica funzionale: L. 400.000; settima, ottava e nona qualifica funzionale: L. 500.000.
5. Le misure delle maggiorazioni di cui al comma 4 sono, con le stesse decorrenze stabilite nel medesimo comma 4, raddoppiate e quadruplicate nei confronti del personale che, nell'arco della vigenza contrattuale, abbia o maturi, rispettivamente, dieci o venti anni di servizio, previo riassorbimento delle precedenti maggiorazioni”.
Come ha evidenziato la Corte Costituzionale, alla luce della proroga legislativa di cui all'art. 7, comma 1, del D.L. 384/1992 , l'«arco della vigenza contrattuale» – cui facevano riferimento i citati commi 4 e 5 dell'art. 9 del d.P.R. n. 44 ai fini della maturazione delle anzianità di servizio per il riconoscimento della maggiorazione della RIA – doveva chiaramente intendersi come riferito al nuovo termine di efficacia dello stesso d.P.R. (31 dicembre 1993) e non già al termine originariamente previsto (31 dicembre 1990). In definitiva, ha concluso la Corte, stante l'assenza nell'art. 7, comma 1, del d.l. n. 384 del 1992, come convertito, di qualsiasi dato testuale da cui potesse ricavarsi la volontà del legislatore di impedire l'operatività della disciplina sulla RIA nel triennio 1991-1993, l'art. 51, comma 3, della legge n. 388 del 2000 – nell'escludere che la proroga del d.P.R. n. 44 del 1990 al 31 dicembre 1993 potesse estendere anche il termine per la maturazione delle anzianità di servizio ai fini delle maggiorazioni della RIA – ha attribuito retroattivamente alla disposizione originaria un nuovo significato, non rientrante tra quelli estraibili dal suo testo.
Nel caso oggetto dell'odierna controversia, tuttavia, la norma di riferimento è costituita non dall'art. 9 del d.P.R. n. 44 del 1990 (Regolamento per il recepimento delle norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo del 26 settembre 1989 concernente il personale del comparto Ministeri ed altre categorie di cui all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68), ma dall'art. 44 del d.P.R. n. 333 del 1990 (Regolamento per il recepimento delle norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo del 23 dicembre 1989 concernente il personale del comparto delle regioni e degli enti pubblici non economici da esse dipendenti, dei comuni, delle province, delle comunità montane, loro consorzi o associazioni, di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986,
n. 68). Detto art. 44, rubricato anch'esso Retribuzione individuale di anzianità, si limita a stabilire nei suoi unici tre commi, che a decorrere dal 1° gennaio 1989 la retribuzione individuale di anzianità è incrementata degli importi annui lordi, ivi indicati, e che tali importi riassorbono, a far data dal 1° gennaio 1989, le anticipazioni eventualmente corrisposte al medesimo titolo liquidate ai sensi dell'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 17 settembre 1987, n. 494.
Da confronto tra le due norme appare evidente che l'art. 44 del d.P.R. 333 del 1999 che qui interessa non contiene alcuna disciplina analoga a quella dei commi 4 e 5 dell'art. 9 del d.P.R. n. 44 del 1999.
Inoltre, come già sopra evidenziato, l'art. 44 del d.P.R. n. 333/1990 (così come la L.R. n. 12/1991) non contiene - a differenza dei precedenti d.p.r. n.347/1983 e 268/1987 e delle precedenti leggi regionali 27/1984 e 23/1989 - alcuna clausola di salvaguardia che prevedesse il diritto a percepire ulteriori somme a titolo di acconto in caso di mancata approvazione del successivo accordo che avrebbe dovuto disciplinare il periodo 1.01.1991/31.12.1993 se, nel frattempo, non fosse intervenuta la privatizzazione del pubblico impiego con relativa devoluzione ai contatti collettivi nazionali della regolamentazione, anche economica, del rapporto di lavoro.
Sicchè, l'illegittimità costituzionale della norma di interpretazione autentica dell'art. 7, comma 1, del D.L. 384/92 (che prevedeva che “Resta ferma sino al 31 dicembre 1993 la vigente disciplina emanata sulla base degli accordi di comparto di cui alla legge 29 marzo 1983, n. 93”, dunque, per il comparto di contrattazione regioni ed enti locali, il d.P.R. 333/90) non ha spostato i termini della questione, dal momento che, va qui ribadito, il d.P.R. 333/90 si è limitato a prevedere l'incremento della retribuzione individuale di anzianità, a decorrere dal 1° gennaio 1989 negli importi annui lordi, ivi indicati, senza prevedere né clausole di salvaguardia, né le maggiorazioni della RIA analoghe a quelle previste dai commi 4 e 5 dell'art. 9 del d.P.R. 44/1990.
Per le ragioni sopra svolte l'appello va accolto con riforma della sentenza gravata e rigetto del ricorso introduttivo del primo grado di . Controparte_1
La novità e la peculiarità della questione esaminata conduce a disporre tra le parti la compensazione delle spese di lite.
PQM
1. in riforma della sentenza impugnata ed in accoglimento dell'appello, rigetta il ricorso introduttivo del primo grado di;
Controparte_1
2. spese di lite del doppio grado di giudizio compensate tra le parti.
Così deciso in Napoli il 11.3.25.
Il Consigliere est. dott. Luca Buccheri
Il Presidente dott. Gennaro Iacone
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO composta dai Magistrati:
- dott. Gennaro Iacone Presidente
- dott.ssa Maria Chiodi Consigliere
- dott. Luca Buccheri Consigliere rel.
riunita in camera di consiglio ha pronuncia in grado di appello alla pubblica udienza del 11.3.25 la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 484/24 r.g.
TRA in persona del presidente p.t. rappresentata e difesa dall'avv. Fabrizio Niceforo Parte_1
APPELLANTE
E
rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Panico Controparte_1
APPELLATO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 16.7.21 l'originario ricorrente chiedeva al Giudice del Controparte_1
lavoro del Tribunale di Avellino la condanna della al pagamento della Parte_1
complessiva somma di euro 1704,20 al titolo di differenze tra la RIA maturata e quella corrispostagli nel periodo dal gennaio 2016 al dicembre 2019. A fondamento della domanda, premesso di essere stato immesso nei ruoli della dal luglio 1978 e con trattamento economico e Parte_1
giuridico dei dipendenti regionali inquadrati nel livello sesto, lamentava che la Parte_1 non aveva integralmente erogato gli incrementi della retribuzione connessi all'aumento dell'anzianità di servizio, poiché aveva inteso procedere al “congelamento” degli importi corrispondenti agli aumenti periodici di anzianità già dal 31.12.1990, senza determinare un incremento per il biennio successivo, e per gli altri bienni in misura ridotta.
Con sentenza n. 116/24 il Tribunale, ricostruita ed esaminata la normativa di riferimento, osservava, alla luce della evoluzione normativa e giurisprudenziale ripercorsa, che “…..ai fini del calcolo dell'anzianità di servizio utile al calcolo per la maggiorazione RIA, può essere valorizzato anche il periodo di proroga del triennio 1991-1993, come previsto dal D.L. n. 384 del 1992…”. Da ciò derivava a parere del primo Giudice che, nel caso di specie, il ricorrente vantasse il diritto ad incrementi della R.I.A. per come quantificato, seguendone pronuncia di condanna anche nei termini quantitativi allegati.
Avverso la pronuncia proponeva appello, con ricorso a questa Corte depositato il 4.3.24 l'ente locale di cui in epigrafe e ne invocava la riforma. In particolare, richiamata la sentenza n. 4 del 2024 con la quale la Corte Costituzionale aveva dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 51, comma 3, della legge 388/2000, lamentava una errata esegesi delle norme da parte del Tribunale, che Con erroneamente aveva ritenuto di riconoscere il diritto alle differenze della per il periodo successivo al 1990.
Si costituiva in giudizio l'originario ricorrente, che argomentava in ordine all'infondatezza del gravame.
All'udienza del 11.3.25, all'esito della camera di consiglio, la Corte decideva la causa come da dispositivo in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato e va accolto, per le motivazioni di cui di seguito, con integrale riforma della pronuncia gravata. In tale senso si è, peraltro, espressa la giurisprudenza di legittimità con Cass.
5111/25.
All'esame delle ragioni del gravame va premessa una ricostruzione del quadro normativo di riferimento. E' noto che prima della contrattualizzazione del pubblico impiego, il trattamento economico dei dipendenti delle regioni e degli enti locali era regolamentato dai d.p.r. nn. 347/1983
(recepito dalla legge regionale n. 27/1984), 268/1987 (recepito dalla legge regionale n. 23/1989) e n.
333/1990 (recepito dalla legge regionale n. 12/1991).
Il D.P.R. n. 347/83 disciplinava il periodo dall'1.01.1983 al 31.12.1984, protraendo i suoi effetti economici fino al 30.06.1985 (cfr. art. 1 accordo). L'art. 41, lett. B), del predetto decreto, dopo aver stabilito che “La progressione economica per scatti e classi cessa al 31 dicembre 1982”, disponeva che “Al personale nell'arco di vigenza del presente accordo verrà corrisposta alla data del 1° gennaio
1985, quale salario di anzianità, una somma annua fissa per ciascuna qualifica funzionale nelle seguenti misure ...”, fissata in un minimo di £. 198.000 per la 1^ qualifica dei dipendenti del comparto e in un massimo di £. 840.000 per la 2^ qualifica dirigenziale (cd 1° scatto RIA). Per il personale assunto dopo l'1.01.1983 dette somme andavano riparametrate in ventiquattresimi, in proporzione dei mesi di servizio prestati sino al 31.12.1984. L'art. 41 prevedeva anche che, qualora il rinnovo dell'accordo non fosse intervenuto entro il biennio del successivo triennio contrattuale (1.01.1985 / 31.12.1987), al personale avrebbe dovuto essere corrisposto, a far data dall'1.01.1987, un ulteriore importo uguale a quello previsto, a titolo di acconto.
La legge regionale 27/1984, nel recepire l'accordo di cui al d.p.r. 347/83, riproduceva integralmente le previsioni riguardanti la RIA.
Il successivo d.p.r. n. 268/87 disciplinava il periodo 1.01.1985/31.12.1987, protraendo i suoi effetti economici fino al 30.06.1988. All'art. 37 prevedeva che l'acconto di cui all'art. 41, ultimo comma,
D.P.R. 347/83, costituisse aumento della retribuzione individuale di anzianità (c.d. 2° scatto RIA). Al successivo art. 38, inserito dall'art. 31 del D.P.R. 494/87, indicava, quale clausola di garanzia, che, qualora il rinnovo dell'accordo non fosse intervenuto entro il 30.06.1989, al personale dovesse essere corrisposto a far data dall'1.01.1989 un ulteriore importo uguale a quello previsto dall'art. 41 del
D.P.R. 347/83, a titolo di acconto.
La legge regionale 23/1989, nel recepire l'accordo di cui al d.p.r. n.268/87, riproduceva integralmente le previsioni concernenti la RIA.
Da ultimo, il d.p.r. n. 333/90 disciplinava il periodo 1.01.1988/31.12.1990, con decorrenza degli effetti economici dall'1.07.1988. All'art. 44 prevedeva un ulteriore incremento della retribuzione individuale di anzianità, sempre nella stessa misura prevista dall'art. 41, lett. B) del d.p.r. n. 347/83,
a decorrere dal 1° gennaio 1989 (cosiddetto 3° scatto RIA). Anche quest'ultimo importo andava riparametrato, per il personale assunto dopo l'1.01.1987, in ventiquattresimi, in proporzione dei mesi di servizio prestati sino al 31.12.1988.
L'importo erogato ai sensi dell'art. 44 del d.p.r. n.333/90, riassorbiva l'acconto corrisposto ai sensi del predetto art. 38 del d.p.r. n.268/87.
La legge regionale n.12/1991, nel recepire l'accordo di cui al d.p.r. n.333/90, riproduceva integralmente le previsioni concernenti la RIA.
Il d.p.r. n.333/1990 e la legge regionale n.12/1991 non contenevano però - a differenza dei d.p.r.
n.347/1983 e 268/1987 e delle leggi regionali 27/1984 e 23/1989 - alcuna clausola di salvaguardia che prevedesse il diritto a percepire ulteriori somme a titolo di acconto in caso di mancata approvazione del successivo accordo che avrebbe dovuto disciplinare il periodo
1.01.1991/31.12.1993 se, nel frattempo, non fosse intervenuta la privatizzazione del pubblico impiego con relativa devoluzione ai contatti collettivi nazionali della regolamentazione, anche economica, del rapporto di lavoro.
Inoltre, in nessuno degli atti normativi citati (D.P.R. 347/83, 268/87 e 333/90 e LL.RR. 27/84, 23/88
e 12/91) era previsto un automatismo per la maturazione di ulteriori incrementi della retribuzione individuale di anzianità non espressamente previsti dalle norme stesse. Successivamente, il D.L. 384/92, all'art. 7, comma 1, prevedeva che “Resta ferma sino al 31 dicembre
1993 la vigente disciplina emanata sulla base degli accordi di comparto di cui alla legge 29 marzo
1983, n. 93”, dunque, per il comparto di contrattazione regioni ed enti locali, il D.P.R. 333/90.
Interveniva il legislatore, con una norma di interpretazione autentica, l'art. 51, comma 3, della legge
388/2000, disponendo che “L'art. 7, comma 1, del decreto legge 19 settembre 1992, n. 384 … si interpreta nel senso che la proroga al 31 dicembre 1993 della disciplina emanata sulla base degli accordi di comparto di cui alla legge 29 marzo 1983, n. 93, relativi al triennio 1° gennaio 1988-31 dicembre 1990, non modifica la data del 31 dicembre 1990, già stabilita per la maturazione delle anzianità di servizio prescritte ai fini delle maggiorazioni della retribuzione individuale di anzianità.
È fatta salva l'esecuzione dei giudicati alla data di entrata in vigore della presente legge”.
Con sentenza n. 4 del 2024 la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità del predetto articolo
51, comma 3, della legge 388/2000.
Nel frattempo, il D. Lgs. n. 29/93, a seguito della legge delega 421/92, demandava alla contrattazione collettiva la disciplina del rapporto di lavoro nel pubblico impiego, abrogava la procedura di cui agli art. 3 e ss. della legge 93/83 e disapplicava il d.p.r. n.333/90 ed i corrispondenti decreti degli altri comparti.
Tanto premesso, il lavoratore odierno appellato, che pacificamente ha percepito tutti gli incrementi
RIA fino al 31.12.1990, non può vantare per il periodo successivo alcun diritto ad ulteriori incrementi.
La pretesa, avanzata in primo grado, si fondava dichiaratamente sull'erroneo presupposto della maturazione di ulteriori incrementi retributivi dopo il 31.12.1990 (cfr. conteggi allegati al ricorso e, in particolare, gli importi indicati a titolo di RIA maturata), laddove, invece, il sistema di progressione automatica per scatti è pacificamente cessato al 31.12.1982 per effetto delle inequivocabili previsioni di cui all'art. 41 del D.P.R. n. 347/1983, recepito dalla legge regionale n.
27/84. A seguito di ciò spettano ai fini della maturazione della RIA solo gli incrementi (pacificamente già percepiti) previsti dal predetto D.P.R. n. 347/1983, dal D.P.R. n. 268/1987 e dal D.P.R. n.
333/1990, il cui art. 44 ha fissato l'ultimo incremento al 1°.
1.1989 e non ha previsto per il futuro alcuna clausola di salvaguardia.
Ininfluente appare ai fini dell'odierna decisione la declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 51, comma 3, della legge 388/2000, invocata dall'odierno appellante.
La Corte Costituzionale, con sentenza n. 4 dell'11 gennaio 2024 n. 4, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 51, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato”.
La questione era stata sollevata dal Consiglio di Stato, chiamata a decidere sull'appello contro la sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione prima bis, 1° settembre 2014, n. 9255, che aveva respinto il ricorso proposto da seicentocinquantotto dipendenti del Parte_2
per il riconoscimento di maggiorazioni della retribuzione individuale di anzianità (RIA), ai
[...] sensi dell'art. 9, commi 4 e 5, del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1990, n. 44
(Regolamento per il recepimento delle norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo del 26 settembre 1989 concernente il personale del comparto ed altre categorie di cui all'art. 2 del Parte_3
decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68).
I ricorrenti, dipendenti del , avevano agito dinanzi al TAR Lazio per Parte_2
l'accertamento del relativo diritto alle maggiorazioni della RIA (previste dall'art. 9, commi 4 e 5, del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1990, n. 44), a loro dire maturate negli anni
1991, 1992 e 1993, facendo valere la proroga al 31 dicembre 1993 dell'efficacia dell'intero d.P.R. n.
44 del 1990, proroga che era stata disposta dall'art. 7, comma 1, del decreto-legge 19 settembre 1992,
n. 384 (Misure urgenti in materia di previdenza, di sanità e di pubblico impiego, nonché disposizioni fiscali), convertito, con modificazioni, nella legge 14 novembre 1992, n. 438.
La Corte Costituzionale - sulla questione di legittimità costituzionale del richiamato art. 51, co.3, sollevata dal Consiglio di Stato sul rilievo che la disposizione censurata, «sebbene formulata in termini astratti, appare in realtà preordinata a condizionare, con l'efficacia propria delle disposizioni interpretative, l'esito dei giudizi ancora in corso in quella materia» - ne ha ravvisato la fondatezza in riferimento agli artt. 3, 111, commi primo e secondo, e 117, primo comma, Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 6 CEDU. La Corte ha innanzitutto chiarito che la disposizione censurata è priva dei caratteri della legge di interpretazione autentica, avendo invece la portata di una legge innovativa con efficacia retroattiva atteso che attribuisce alla disposizione interpretata un significato nuovo, non rientrante tra quelli già estraibili dal testo originario della disposizione medesima, (sentenze n. 61 del 2022, n. 133 del 2020, n. 209 del 2010 e n. 155 del 1990)» (sentenza n. 104 del 2022) come reso evidente dalla piana lettura dell'art. 51, comma 3, della legge n. 388 del
2000, che lungi dall'aver assegnato all'art. 7, comma 1, del d.l. n. 384 del 1992, come convertito, uno dei possibili significati normativi ad esso attribuibili, ha conferito allo stesso un nuovo significato che non era ricavabile dal testo della legge.
Ha poi evidenziato che l'art. 7, comma 1, del d.l. n. 384 del 1992, come convertito, – tenendo «ferma sino al 31 dicembre 1993 la vigente disciplina emanata sulla base degli accordi di comparto di cui alla legge 29 marzo 1983, n. 93, e successive modificazioni e integrazioni» – ha prorogato al triennio
1991-1993 l'efficacia dell'intero d.P.R. n. 44 del 1990 – che disciplinava l'istituto della R.I.A., la cui scadenza originaria era fissata al 31 dicembre 1990 (art. 1, comma 1, del d.P.R. citato).
Alla luce di tale proroga legislativa, l'«arco della vigenza contrattuale» – cui facevano riferimento i citati commi 4 e 5 dell'art. 9 del d.P.R. n. 44 ai fini della maturazione delle anzianità di servizio per il riconoscimento della maggiorazione della RIA – doveva chiaramente intendersi come riferito al nuovo termine di efficacia dello stesso d.P.R. (31 dicembre 1993) e non già al termine originariamente previsto (31 dicembre 1990).
La pronuncia di illegittimità costituzionale ha indubbiamente inciso sull'applicazione delle disposizioni di cui al d.P.R. n. 44 del 1990 (Regolamento per il recepimento delle norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo del 26 settembre 1989 concernente il personale del comparto
Ministeri ed altre categorie di cui all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986,
n. 68) e in particolare su quelle di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 9.
Premesso che detto regolamento è riferito al periodo 1° gennaio 1988-31 dicembre 1990, con effetti economici a decorrere dal 1° luglio 1988, fatte salve le diverse decorrenze espressamente previste nei successivi articoli per particolari istituti contrattuali (cfr. art. 1 del Regolamento), occorre evidenziare che il citato articolo 9, rubricato “Retribuzione individuale di anzianità”, oltre a prevedere, ai commi
1, 2 e 3, che a decorrere dal 1° gennaio 1989 la retribuzione individuale di anzianità è incrementata negli importi ivi indicati e che tali importi riassorbono, a far data dal 1° gennaio 1989, le anticipazioni eventualmente corrisposte al medesimo titolo, liquidate ai sensi dell'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 17 settembre 1987, n. 494, ha, poi, espressamente stabilito ai commi 4 e 5 che:
“4. Al personale che, alla data del 1° gennaio 1990, abbia acquisito esperienza professionale con almeno cinque anni di effettivo servizio, o che maturi detto quinquennio nell'arco della vigenza contrattuale, compete dalle date suddette una maggiorazione della retribuzione individuale di anzianità nelle sotto indicate misure annue lorde: prima, seconda e terza qualifica funzionale: L. 300.000; quarta, quinta e sesta qualifica funzionale: L. 400.000; settima, ottava e nona qualifica funzionale: L. 500.000.
5. Le misure delle maggiorazioni di cui al comma 4 sono, con le stesse decorrenze stabilite nel medesimo comma 4, raddoppiate e quadruplicate nei confronti del personale che, nell'arco della vigenza contrattuale, abbia o maturi, rispettivamente, dieci o venti anni di servizio, previo riassorbimento delle precedenti maggiorazioni”.
Come ha evidenziato la Corte Costituzionale, alla luce della proroga legislativa di cui all'art. 7, comma 1, del D.L. 384/1992 , l'«arco della vigenza contrattuale» – cui facevano riferimento i citati commi 4 e 5 dell'art. 9 del d.P.R. n. 44 ai fini della maturazione delle anzianità di servizio per il riconoscimento della maggiorazione della RIA – doveva chiaramente intendersi come riferito al nuovo termine di efficacia dello stesso d.P.R. (31 dicembre 1993) e non già al termine originariamente previsto (31 dicembre 1990). In definitiva, ha concluso la Corte, stante l'assenza nell'art. 7, comma 1, del d.l. n. 384 del 1992, come convertito, di qualsiasi dato testuale da cui potesse ricavarsi la volontà del legislatore di impedire l'operatività della disciplina sulla RIA nel triennio 1991-1993, l'art. 51, comma 3, della legge n. 388 del 2000 – nell'escludere che la proroga del d.P.R. n. 44 del 1990 al 31 dicembre 1993 potesse estendere anche il termine per la maturazione delle anzianità di servizio ai fini delle maggiorazioni della RIA – ha attribuito retroattivamente alla disposizione originaria un nuovo significato, non rientrante tra quelli estraibili dal suo testo.
Nel caso oggetto dell'odierna controversia, tuttavia, la norma di riferimento è costituita non dall'art. 9 del d.P.R. n. 44 del 1990 (Regolamento per il recepimento delle norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo del 26 settembre 1989 concernente il personale del comparto Ministeri ed altre categorie di cui all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68), ma dall'art. 44 del d.P.R. n. 333 del 1990 (Regolamento per il recepimento delle norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo del 23 dicembre 1989 concernente il personale del comparto delle regioni e degli enti pubblici non economici da esse dipendenti, dei comuni, delle province, delle comunità montane, loro consorzi o associazioni, di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986,
n. 68). Detto art. 44, rubricato anch'esso Retribuzione individuale di anzianità, si limita a stabilire nei suoi unici tre commi, che a decorrere dal 1° gennaio 1989 la retribuzione individuale di anzianità è incrementata degli importi annui lordi, ivi indicati, e che tali importi riassorbono, a far data dal 1° gennaio 1989, le anticipazioni eventualmente corrisposte al medesimo titolo liquidate ai sensi dell'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 17 settembre 1987, n. 494.
Da confronto tra le due norme appare evidente che l'art. 44 del d.P.R. 333 del 1999 che qui interessa non contiene alcuna disciplina analoga a quella dei commi 4 e 5 dell'art. 9 del d.P.R. n. 44 del 1999.
Inoltre, come già sopra evidenziato, l'art. 44 del d.P.R. n. 333/1990 (così come la L.R. n. 12/1991) non contiene - a differenza dei precedenti d.p.r. n.347/1983 e 268/1987 e delle precedenti leggi regionali 27/1984 e 23/1989 - alcuna clausola di salvaguardia che prevedesse il diritto a percepire ulteriori somme a titolo di acconto in caso di mancata approvazione del successivo accordo che avrebbe dovuto disciplinare il periodo 1.01.1991/31.12.1993 se, nel frattempo, non fosse intervenuta la privatizzazione del pubblico impiego con relativa devoluzione ai contatti collettivi nazionali della regolamentazione, anche economica, del rapporto di lavoro.
Sicchè, l'illegittimità costituzionale della norma di interpretazione autentica dell'art. 7, comma 1, del D.L. 384/92 (che prevedeva che “Resta ferma sino al 31 dicembre 1993 la vigente disciplina emanata sulla base degli accordi di comparto di cui alla legge 29 marzo 1983, n. 93”, dunque, per il comparto di contrattazione regioni ed enti locali, il d.P.R. 333/90) non ha spostato i termini della questione, dal momento che, va qui ribadito, il d.P.R. 333/90 si è limitato a prevedere l'incremento della retribuzione individuale di anzianità, a decorrere dal 1° gennaio 1989 negli importi annui lordi, ivi indicati, senza prevedere né clausole di salvaguardia, né le maggiorazioni della RIA analoghe a quelle previste dai commi 4 e 5 dell'art. 9 del d.P.R. 44/1990.
Per le ragioni sopra svolte l'appello va accolto con riforma della sentenza gravata e rigetto del ricorso introduttivo del primo grado di . Controparte_1
La novità e la peculiarità della questione esaminata conduce a disporre tra le parti la compensazione delle spese di lite.
PQM
1. in riforma della sentenza impugnata ed in accoglimento dell'appello, rigetta il ricorso introduttivo del primo grado di;
Controparte_1
2. spese di lite del doppio grado di giudizio compensate tra le parti.
Così deciso in Napoli il 11.3.25.
Il Consigliere est. dott. Luca Buccheri
Il Presidente dott. Gennaro Iacone