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Sentenza 9 gennaio 2025
Sentenza 9 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 09/01/2025, n. 49 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 49 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano
Il giudice del lavoro dr. Luca Notarangelo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 268/2023 del Registro Generale e promossa da
, con l'avv. NATALE ANTONIO Parte_1
Ricorrente nei confronti di
, con l'avv. NASSO MARIATERESA e l'avv. RAHO MARCELLO CP_1
Resistente
Oggetto: Ripetizione di indebito
***
CONCLUSIONI DELLE PARTI
L'udienza di discussione del 09/01/2025 è stata sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni a norma dell'art. 127 ter c.p.c.; entrambe le parti hanno depositato le note scritte nel termine stabilito, coincidente con il giorno di udienza.
La parte ricorrente ha chiesto di “A) Accertare e dichiarare l'illegittimità del recupero per INVCIV per omessa comunicazione della sospensione/revoca della prestazione assistenziale n. 07062555
Cat. INVCIV in godimento e, per l'effetto - Condannare l' Controparte_2 alla restituzione delle somme trattenute – recuperate, pari ad € 4.926,60 oltre interessi legali.
B) Accertare e dichiarare l'irripetibilità delle somme percepite a titolo di prestazione assistenziale CP_ parziale n. 07047347 Cat. INVCIV e, per l'effetto - Condannare l' alla restituzione delle somme trattenute - recuperate - pari ad € 4.926,60 oltre interessi legali.
L' ha contestato gli avversi assunti, chiedendo il rigetto del ricorso. CP_1
***
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
Come dedotto nella memoria dell' , i fatti di causa possono essere così ricostruiti: CP_1
“1) Parte ricorrente era titolare di prestazione di Invalidità Civile con decorrenza 1 gennaio 2008, CP_ prestazione regolarmente pagata dall' . 2) Con TE08 del 7 aprile 2017 veniva comunicata alla ricorrente la liquidazione dell'assegno ordinario di invalidità con decorrenza 1 gennaio 2016.
1 3) Contestualmente venivano indicati tutti i dati utilizzati per il calcolo della pensione, gli arretrati maturati nonché i conguagli operati sulla pensione medesima per trattamenti corrisposti e non dovuti. Nel riepilogo finale, venivano messi in detrazione €. 4.926,60 quali “somme non dovute e trattenute” dall'Agenzia di produzione e, con motivazione in calce, dovuti a recupero di INVCIV.
4) In sede di liquidazione si è provveduto a trattenere quanto percepito sull'assegno di invalidità civile e non dovuto per incompatibilità con l'assegno ordinario di invalidità, posto che l'erogazione dell'assegno INVCIV era proseguita sino al compimento di tutte le operazioni necessarie a liquidare la nuova prestazione, il tutto come risultante dal modello TE08 allegato”.
Tali circostanze risultano dagli atti e non sono contestate dalla ricorrente, la quale si è limitata ad eccepire l'irripetibilità di tali somme, in quanto percepite in buona fede.
La tesi di parte ricorrente è infondata, in quanto – come correttamente evidenziato dall' – CP_1
l'indebito trae origine dall'incompatibilità tra l'assegno di invalidità civile e l'assegno ordinario.
Non rileva quindi la giurisprudenza richiamata dalla ricorrente e relativa alla diversa ipotesi del superamento di limiti reddituali;
l'indebito per incompatibilità di prestazioni è ripetibile ai sensi dell'art. 2033 c.c., tanto più ove si consideri che, nel caso di specie, l'erogazione dell'assegno di invalidità civile è proseguita solo nelle more del procedimento di liquidazione dell'assegno IO ed è stata interrotta alla definizione di tale procedura;
è quindi corretta la trattenuta da parte dell' dei ratei dell'assegno di invalidità civile erogati a partire da gennaio 2016 (data di CP_1 decorrenza dell'assegno IO), come momento a partire dal quale si è verificata l'incompatibilità tra le due prestazioni;
alcun affidamento incolpevole può essere invocato in senso contrario da parte della ricorrente, tanto più ove si consideri che nel caso di specie – come dedotto dall CP_1
– l' ha continuato ad erogare la prestazione assistenziale alla ricorrente anche nelle more CP_2 della liquidazione dell'assegno ordinario di invalidità, per non privarla di mezzi di sussistenza.
A norma dell'art. 152 disp. att. c.p.c., le spese di lite devono essere dichiarate irripetibili.
***
P. Q. M.
Il Giudice, visto l'art. 127 ter c.p.c., definitivamente pronunciando sul ricorso proposto con atto depositato il 10/01/2023 da nei confronti dell' , così provvede: Parte_1 CP_1
1. Rigetta il ricorso.
2. Spese irripetibili.
Lecce, lì 09/01/2025
Il Giudice
Dr. Luca Notarangelo
2
Il giudice del lavoro dr. Luca Notarangelo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 268/2023 del Registro Generale e promossa da
, con l'avv. NATALE ANTONIO Parte_1
Ricorrente nei confronti di
, con l'avv. NASSO MARIATERESA e l'avv. RAHO MARCELLO CP_1
Resistente
Oggetto: Ripetizione di indebito
***
CONCLUSIONI DELLE PARTI
L'udienza di discussione del 09/01/2025 è stata sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni a norma dell'art. 127 ter c.p.c.; entrambe le parti hanno depositato le note scritte nel termine stabilito, coincidente con il giorno di udienza.
La parte ricorrente ha chiesto di “A) Accertare e dichiarare l'illegittimità del recupero per INVCIV per omessa comunicazione della sospensione/revoca della prestazione assistenziale n. 07062555
Cat. INVCIV in godimento e, per l'effetto - Condannare l' Controparte_2 alla restituzione delle somme trattenute – recuperate, pari ad € 4.926,60 oltre interessi legali.
B) Accertare e dichiarare l'irripetibilità delle somme percepite a titolo di prestazione assistenziale CP_ parziale n. 07047347 Cat. INVCIV e, per l'effetto - Condannare l' alla restituzione delle somme trattenute - recuperate - pari ad € 4.926,60 oltre interessi legali.
L' ha contestato gli avversi assunti, chiedendo il rigetto del ricorso. CP_1
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MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
Come dedotto nella memoria dell' , i fatti di causa possono essere così ricostruiti: CP_1
“1) Parte ricorrente era titolare di prestazione di Invalidità Civile con decorrenza 1 gennaio 2008, CP_ prestazione regolarmente pagata dall' . 2) Con TE08 del 7 aprile 2017 veniva comunicata alla ricorrente la liquidazione dell'assegno ordinario di invalidità con decorrenza 1 gennaio 2016.
1 3) Contestualmente venivano indicati tutti i dati utilizzati per il calcolo della pensione, gli arretrati maturati nonché i conguagli operati sulla pensione medesima per trattamenti corrisposti e non dovuti. Nel riepilogo finale, venivano messi in detrazione €. 4.926,60 quali “somme non dovute e trattenute” dall'Agenzia di produzione e, con motivazione in calce, dovuti a recupero di INVCIV.
4) In sede di liquidazione si è provveduto a trattenere quanto percepito sull'assegno di invalidità civile e non dovuto per incompatibilità con l'assegno ordinario di invalidità, posto che l'erogazione dell'assegno INVCIV era proseguita sino al compimento di tutte le operazioni necessarie a liquidare la nuova prestazione, il tutto come risultante dal modello TE08 allegato”.
Tali circostanze risultano dagli atti e non sono contestate dalla ricorrente, la quale si è limitata ad eccepire l'irripetibilità di tali somme, in quanto percepite in buona fede.
La tesi di parte ricorrente è infondata, in quanto – come correttamente evidenziato dall' – CP_1
l'indebito trae origine dall'incompatibilità tra l'assegno di invalidità civile e l'assegno ordinario.
Non rileva quindi la giurisprudenza richiamata dalla ricorrente e relativa alla diversa ipotesi del superamento di limiti reddituali;
l'indebito per incompatibilità di prestazioni è ripetibile ai sensi dell'art. 2033 c.c., tanto più ove si consideri che, nel caso di specie, l'erogazione dell'assegno di invalidità civile è proseguita solo nelle more del procedimento di liquidazione dell'assegno IO ed è stata interrotta alla definizione di tale procedura;
è quindi corretta la trattenuta da parte dell' dei ratei dell'assegno di invalidità civile erogati a partire da gennaio 2016 (data di CP_1 decorrenza dell'assegno IO), come momento a partire dal quale si è verificata l'incompatibilità tra le due prestazioni;
alcun affidamento incolpevole può essere invocato in senso contrario da parte della ricorrente, tanto più ove si consideri che nel caso di specie – come dedotto dall CP_1
– l' ha continuato ad erogare la prestazione assistenziale alla ricorrente anche nelle more CP_2 della liquidazione dell'assegno ordinario di invalidità, per non privarla di mezzi di sussistenza.
A norma dell'art. 152 disp. att. c.p.c., le spese di lite devono essere dichiarate irripetibili.
***
P. Q. M.
Il Giudice, visto l'art. 127 ter c.p.c., definitivamente pronunciando sul ricorso proposto con atto depositato il 10/01/2023 da nei confronti dell' , così provvede: Parte_1 CP_1
1. Rigetta il ricorso.
2. Spese irripetibili.
Lecce, lì 09/01/2025
Il Giudice
Dr. Luca Notarangelo
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