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Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Perugia, sez. I, sentenza 16/02/2026, n. 75 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Perugia |
| Numero : | 75 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 75/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PERUGIA Sezione 1, riunita in udienza il 10/02/2026 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
BUONAURO MICHELE, Presidente e Relatore
GIOVANNINI GABRIELE, Giudice
MANUALI VALENTINA, Giudice
in data 10/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 564/2025 depositato il 15/12/2025
proposto da
Ricorrente_2 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Perugia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 08020250028795250000 IRES-ALTRO 2022
a seguito di discussione e visto il dispositivo n. 65/2026 depositato il 11/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente:
Resistente: Il collegio, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
MOTIVAZIONI
1. Con ricorso alla Corte di Giustizia di Perugia, la società ricorrente Ricorrente_2 s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., ha impugnato la cartella esattoriale n. 080 2025 0028795250, derivante dal controllo formale ex art. 36 bis del DPR n. 600/73 della dichiarazione Mod. Unico SC 2023 per l'anno d'imposta
2022 e recante l'intimazione a pagare la somma complessiva di euro 35.387,39, comprensiva di interessi e sanzioni.
1.1. Assume la ricorrente che la pretesa fiscale è illegittima, sul presupposto della necessità di dare pieno riconoscimento della perdita fiscale complessiva pari ad € 3.111.699, generata dalla corretta applicazione della c.d. detassazione ambientale, utilizzabile per il residuo disponibile al 31/12/2019, di euro
1.589.980,00 a partire dalla prima dichiarazione utile.
1.2 Si è costituita l'amministrazione intimata, che ha depositato il provvedimento di sgravio totale ed ha chiesto la definizione del ricorso.
1.3. All'udienza del 10 febbraio 2026, fissata per la trattazione dell'istanza cautelare, previo avviso alle parti, la causa è trattenuta in decisione.
2. Il ricorso va dichiarato estinto per cessazione della materia del contendere.
3. L'Ufficio ha attestato che la pretesa tributaria dedotta in giudizio è stata annullata per effetto del provvedimento di sgravio totale, depositato in giudizio, tenuto conto dell'orientamento della Cassazione formatosi sulle altre annualità.
4. La Suprema Corte (cfr. Cass. S.U. 28.9.2000 n. 1048) ha precisato che la cessazione della materia del contendere del giudizio civile costituisce un'ipotesi di estinzione del processo da pronunciarsi con sentenza, d'ufficio o su istanza di parte, ogni qualvolta viene meno l'interesse delle parti alla naturale definizione del giudizio.
È noto che l'interesse ad agire consiste nell'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, la verifica della cui esistenza si risolve nel quesito se l'istante possa conseguire attraverso il processo il risultato che si è ripromesso, a prescindere dall'esame del merito della controversia e della stessa ammissibilità della domanda sotto altri e diversi profili (cfr. Cass. civ. 20.1.98 n. 486).
4.1. Nel caso in esame l'amministrazione ha documentato lo sgravio integrale dall'obbligo fiscale oggetto del presente giudizio, con conseguente estinzione del giudizio.
5. Le spese, in ragione dell'esito della lite e dell'accordo delle parti, possono essere compensate.
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere. Spese compensate.
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PERUGIA Sezione 1, riunita in udienza il 10/02/2026 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
BUONAURO MICHELE, Presidente e Relatore
GIOVANNINI GABRIELE, Giudice
MANUALI VALENTINA, Giudice
in data 10/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 564/2025 depositato il 15/12/2025
proposto da
Ricorrente_2 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Perugia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 08020250028795250000 IRES-ALTRO 2022
a seguito di discussione e visto il dispositivo n. 65/2026 depositato il 11/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente:
Resistente: Il collegio, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
MOTIVAZIONI
1. Con ricorso alla Corte di Giustizia di Perugia, la società ricorrente Ricorrente_2 s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., ha impugnato la cartella esattoriale n. 080 2025 0028795250, derivante dal controllo formale ex art. 36 bis del DPR n. 600/73 della dichiarazione Mod. Unico SC 2023 per l'anno d'imposta
2022 e recante l'intimazione a pagare la somma complessiva di euro 35.387,39, comprensiva di interessi e sanzioni.
1.1. Assume la ricorrente che la pretesa fiscale è illegittima, sul presupposto della necessità di dare pieno riconoscimento della perdita fiscale complessiva pari ad € 3.111.699, generata dalla corretta applicazione della c.d. detassazione ambientale, utilizzabile per il residuo disponibile al 31/12/2019, di euro
1.589.980,00 a partire dalla prima dichiarazione utile.
1.2 Si è costituita l'amministrazione intimata, che ha depositato il provvedimento di sgravio totale ed ha chiesto la definizione del ricorso.
1.3. All'udienza del 10 febbraio 2026, fissata per la trattazione dell'istanza cautelare, previo avviso alle parti, la causa è trattenuta in decisione.
2. Il ricorso va dichiarato estinto per cessazione della materia del contendere.
3. L'Ufficio ha attestato che la pretesa tributaria dedotta in giudizio è stata annullata per effetto del provvedimento di sgravio totale, depositato in giudizio, tenuto conto dell'orientamento della Cassazione formatosi sulle altre annualità.
4. La Suprema Corte (cfr. Cass. S.U. 28.9.2000 n. 1048) ha precisato che la cessazione della materia del contendere del giudizio civile costituisce un'ipotesi di estinzione del processo da pronunciarsi con sentenza, d'ufficio o su istanza di parte, ogni qualvolta viene meno l'interesse delle parti alla naturale definizione del giudizio.
È noto che l'interesse ad agire consiste nell'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, la verifica della cui esistenza si risolve nel quesito se l'istante possa conseguire attraverso il processo il risultato che si è ripromesso, a prescindere dall'esame del merito della controversia e della stessa ammissibilità della domanda sotto altri e diversi profili (cfr. Cass. civ. 20.1.98 n. 486).
4.1. Nel caso in esame l'amministrazione ha documentato lo sgravio integrale dall'obbligo fiscale oggetto del presente giudizio, con conseguente estinzione del giudizio.
5. Le spese, in ragione dell'esito della lite e dell'accordo delle parti, possono essere compensate.
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere. Spese compensate.