TRIB
Sentenza 14 maggio 2025
Sentenza 14 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 14/05/2025, n. 1213 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 1213 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 13147/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alessandra Cardarelli ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 13147/2023 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. FATA DOMENICO, Parte_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliata in VIA DE' CARBONESI N. 6 BOLOGNA presso il difensore avv. FATA
DOMENICO
ATTRICE contro
– già – (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BOCCHINO CP_1 CP_2 P.IVA_2
ENRICO e dell'avv. TESTANI SARA, elettivamente domiciliata in VIALE ITALIA N. 136 LA
SPEZIA presso il difensore avv. BOCCHINO ENRICO
CONVENUTA
(C.F. Controparte_3 P.IVA_3
CONVENUTO CONTUMACE
OGGETTO: Altre controversie di diritto amministrativo
CONCLUSIONI DELLE PARTI
L'attrice così conclude:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, rigettata ogni diversa domanda istanza od eccezione,
1) In via principale:
A) accertare e dichiarare la nullità e/o inefficacia e/o illegittimità e/o infondatezza anche nel quantum
pagina 1 di 10 debeatur, con espressa pronuncia di annullamento, dell'Avviso di accertamento esecutivo con contestuale irrogazione delle sanzioni amministrative, ai sensi dell'art. 1, comma 792 della legge n.
160 del 27 dicembre 2019, del 22 maggio 2023 – rif. Partita 777, notificato il 6 settembre 2023 e/o provvedimento a esso presupposto, collegato, connesso, precedente o successivo anche di data e estremi sconosciuti a parte attrice per tutti i motivi dedotti in narrativa;
B) per l'effetto accertare e dichiarare, non dovute le somme pretese con l'Avviso di accertamento esecutivo con contestuale irrogazione delle sanzioni amministrative, ai sensi dell'art. 1, comma 792 della legge n. 160 del 27 dicembre 2019, del 22 maggio 2023 – rif. Partita 777, notificato il 6 settembre 2023;
2) In ogni caso: accertare e dichiarare, attraverso la disapplicazione dell'Avviso e degli atti e provvedimenti ad esso comunque presupposti, consequenziali o successivi, che nulla Parte_1 deve pagare con riferimento all'Avviso di accertamento esecutivo con contestuale irrogazione delle sanzioni amministrative, ai sensi dell'art. 1, comma 792 della legge n. 160 del 27 dicembre 2019, del
22 maggio 2023 – rif. Partita 777, notificato il 6 settembre 2023;
3) in via subordinata: rideterminare la somma di cui all'Avviso di accertamento esecutivo con contestuale irrogazione delle sanzioni amministrative, ai sensi dell'art. 1, comma 792 della legge n.
160 del 27 dicembre 2019, del 22 maggio 2023 – rif. Partita 777, notificato il 6 settembre 2023, in €
20.084,00, per le ragioni di cui alla narrativa dell'atto di citazione.
Con vittoria di competenze e spese”.
La convenuta così conclude: CP_2
“Voglia l'Ill.mo Giudice adito, contrariis rejectis e previe le declaratorie più opportune: accertare e dichiarare l'inammissibilità della spiegata opposizione in quanto infonda in fatto ed in diritto e, per l'effetto, confermare l'avviso di accertamento esecutivo opposto.
Vinte le spese”.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato in relazione all'avviso di Parte_1 accertamento esecutivo emesso il 22 maggio 2023 ai sensi dell'art. 1, comma 792, della l. 160/2019, conveniva in giudizio a norma dell'art. 32 del d.lgs. 150/2011, dinanzi a questo Tribunale, il
[...]
e esponendo: CP_3 CP_2
- che con “verbale di accertata violazione del codice della strada” del 10 febbraio 2023 la polizia municipale di aveva contestato la violazione dell'art. 21, commi 1 e 4, C.d.S. per avere CP_3
pagina 2 di 10 eseguito senza autorizzazione un'opera consistente nella delimitazione “con panettoni stradali in cemento di colore giallo e paletti stradali (…) (di) un'area dalle dimensioni di mt. 160 x mt. 3,00” a via Ospedaletto n. 6; CP_3
- che, con il citato verbale, l'agente accertatore aveva calcolato l'importo della pretesa sanzione in misura ridotta del 30% - con il pagamento della quale l'illecito si sarebbe estinto - disponendo la demolizione delle opere realizzate;
- che essa istante aveva proceduto all'immediato pagamento versando la somma di € 606,20 ed alla contestuale rimozione dei manufatti;
- che, nonostante tale pagamento (che avrebbe dovuto comportare la definizione dell'illecito), la società aveva notificato (il 6 settembre 2023) l'avviso di accertamento esecutivo con contestuale CP_2 irrogazione delle sanzioni amministrative per la somma di complessivi € 24.206,00;
- che, da quanto poteva desumersi dall'avviso, la delimitazione dell'area operata con l'apposizione dei panettoni stradali di cemento e dei paletti stradali veniva considerata un'occupazione temporanea non autorizzata di mq. 480,00 con l'assoggettamento del contribuente ad “imposizione (…) ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dalla legge 160 del 2019 art. 1 comma 821 leggere g ed h” per il periodo di
30 giorni antecedente rispetto alla data dell'accertamento (ossia per il periodo dal 12 gennaio 2023 al
10 febbraio 2023), considerando una tariffa giornaliera di € 0,372, calcolata ai sensi dell'art. 76 del
Regolamento CUP con la maggiorazione dell'1,20 per cantieri edili, per tutta la superficie occupata, moltiplicata per il numero dei giorni di occupazione (€ 0,372x480x30), a cui erano stati aggiunti l'indennità, la sanzione per omessa denuncia, gli interessi e le spese di notifica;
- che sia il verbale di accertata violazione del codice della strada che il successivo avviso di accertamento dovevano ritenersi illegittimi.
L'attrice, in particolare, deduceva innanzitutto che l'avviso notificato aveva come presupposto il verbale della polizia municipale del 10 febbraio 2023, ma tale verbale aveva “accertato” la violazione dell'art. 21, commi 1 e 4, del C.d.S., mentre nulla era stato “contestato con riferimento alle disposizioni della legge n. 160/2019 e del Regolamento CUP” (tanto che essa aveva provveduto al pagamento della sanzione in misura ridotta relativamente a quella sola violazione), con conseguente diversità tra fatto contestato e fattispecie per la quale era stata comminata la sanzione.
Rilevava, poi, che la specifica contestazione sarebbe dovuta avvenire “con un verbale di accertamento redatto da un pubblico ufficiale”, come previsto dall'art. 1 comma 821 della legge 160/2019 e dall'art. 45 comma 4 del Regolamento CUP, mentre ciò non era avvenuto, posto che il verbale del 10 febbraio pagina 3 di 10 2023 era privo di specifica contestazione (riguardando esso la sola violazione dell'art. 21 C.d.S.); né poteva ritenersi, secondo l'attrice, che l'accertamento fosse stato effettuato con lo stesso avviso
(peraltro emesso e notificato oltre i 90 giorni dalla pretesa commissione del fatto), atteso che al momento della sua emissione i “panettoni stradali in cemento” ed i “paletti stradali” erano già stati rimossi, tanto che il 30 marzo 2023 essa istante aveva già chiesto ed ottenuto l'autorizzazione per la
“collocazione di delineatori normali di margine in via dell'Ospedaletto”.
Evidenziava, in ogni caso, che la delimitazione dell'area (con panettoni stradali in cemento e paletti stradali) era stata effettuata “per risolvere il problema del probabile inquinamento ambientale della fascia di rispetto di terreno posto tra la recinzione e la sede stradale” (circostanza, questa, dichiarata in occasione della redazione del verbale), già in precedenza “tombata” a seguito di autorizzazione del in considerazione del fatto che in quella fascia avevano iniziato a parcheggiare Controparte_3
numerose autovetture con pericolo di percolamento di oli e di inquinamento delle falde, senza alcun vantaggio per essa istante: non era dunque ravvisabile il necessario presupposto del canone, consistente nel vantaggio economico per l'uso del bene demaniale o del patrimonio indisponibile, e l'area era solo interdetta al parcheggio ma poteva essere utilizzata.
Contestava, comunque, che nell'area fosse presente un cantiere edile, non risultando tale circostanza dal verbale del 10 febbraio 2023, sicché erronea era, in ogni caso, l'applicazione della maggiorazione del canone dell'1,2 (e quindi della tariffa giornaliera di € 0,372 anziché € 0,31) ed erronea era l'imposizione della somma di € 24.206,00 (anziché € 20.084,00).
L'attrice concludeva, quindi, chiedendo, in via principale, che, previa sospensione, venisse accertata e dichiarata la nullità, inefficacia o infondatezza, anche nel quantum, dell'avviso di accertamento esecutivo con contestuale irrogazione delle sanzioni amministrative e, per l'effetto, che venisse accertato che le somme pretese con tale accertamento non erano dovute;
in via subordinata, chiedeva la rideterminazione della somma di cui all'avviso di accertamento esecutivo in € 20.084,00, con vittoria di spese.
Integratosi ritualmente il contraddittorio, nella contumacia del , si costituiva Controparte_3
in giudizio (già , concessionaria del servizio di CP_4 Controparte_5 CP_2 accertamento e riscossione del Canone unico patrimoniale, che contestava l'ammissibilità e la fondatezza dell'opposizione della quale chiedeva il rigetto.
La convenuta rilevava che l'avviso di accertamento esecutivo era stato emesso per il CP_1 recupero del CUP dovuto per l'occupazione di suolo accertata dalla polizia municipale con verbale di pagina 4 di 10 violazione del C.d.S. e quindi per ipotesi diversa dalla citata violazione, essendo presupposto di tale canone “l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico”, ai sensi dell'art. 1 comma 819 della legge 160/2019 e dell'art. 63 del Regolamento adottato dal per la Controparte_3 disciplina del canone;
che l'art. 75 del citato Regolamento prevede l'applicazione, nell'ipotesi di occupazione abusiva, di un'indennità pari al Canone maggiorato del 50% e di una sanzione amministrativa pari al 200% dell'ammontare del canone dovuto o dell'indennità di cui al comma 3, ferma restando l'applicazione degli articoli 20 commi 4 e 5 e 23 del C.d.S., sicché essa non aveva fatto altro che recuperare, una volta trasmessole il verbale della Polizia municipale per la violazione dell'art. 21 C.d.S., il CUP comprensivo di sanzioni e indennità per l'occupazione di suolo pubblico, temporanea sulla base della previsione di cui all'art. 45, comma 4, del Regolamento comunale.
Contestava, poi, la sussistenza dei vizi formali lamentati dall'attrice, vertendosi in ipotesi di avviso di accertamento esecutivo adottato secondo la procedura di cui all'art. 1, comma 792, della legge
160/2019 ed all'art. 3 del Regolamento del Comune di deduceva, inoltre, che la legittimità CP_3 dell'avviso non poteva essere valutata in relazione alle “motivazioni attinenti al merito della sanzione amministrativa” elevata e contestata dalla Polizia municipale che avrebbero dovuto essere proposte nel termine di 30 giorni con impugnazione di quel verbale;
evidenziava, infine, che la tariffa era stata correttamente determinata per l'ipotesi di presenza di “interventi edili” (con la maggiorazione della tariffa giornaliera).
La convenuta concludeva, quindi, chiedendo che venisse dichiarata l'inammissibilità dell'opposizione, con la conseguente conferma dell'avviso di accertamento esecutivo opposto.
In difetto di attività istruttoria, veniva fissata udienza per la rimessione della causa in decisione ai sensi dell'art. 281 quinquies c.p.c., con la concessione dei termini di legge per il deposito delle note contenenti la precisazione delle conclusioni, delle comparse conclusionali e delle memorie di replica;
la causa veniva trattenuta in decisione all'udienza del 17 aprile 2025.
* * *
La domanda attrice è fondata.
Si premette che, ai fini della decisione, si farà applicazione del c.d. principio della "ragione più liquida"
(cfr. Cass. Sez.
3 - Ordinanza n. 32650 del 09/11/2021; Cass. Sez.
2 - Sentenza n. 20555 del
29/09/2020; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 5264 del 17/03/2015), ossia del principio di elaborazione giurisprudenziale, secondo cui l'ordine di trattazione delle questioni stabilito dall'art. 276, secondo pagina 5 di 10 comma, c.p.c., mentre impone al giudice del merito di esaminare preliminarmente le questioni pregiudiziali di rito rispetto a quelle di merito, consente tuttavia di scegliere, tra varie questioni di merito, quella che il giudice di merito stesso ritenga "più liquida" (cfr. sul punto, Cass. SSUU
11799/2017; SSUU 9936/2014; Sez. VI 30745/2019; Sez. V 363/2019; Cass. Sez. Lavoro
12002/2014); con la precisazione che tale principio è stato comunque enunciato con riferimento a scenari nei quali la “ragione più liquida”, pur essendo logicamente subordinata ad altri profili di merito, presentava, nondimeno, rispetto a questi ultimi eguale capacità “di assicurare la definizione del giudizio” (citata Cass. SSUU 9936/2014), e cioè si caratterizzava per un eguale “impatto operativo” consentendo così una più celere definizione del giudizio e non di uno solo dei profili che da quest'ultimo possono essere toccati.
Tanto premesso – e tralasciando, in applicazione di tale principio, l'esame delle altre questioni attinenti ai profili di legittimità formale dell'avviso di accertamento – va innanzitutto osservato che, secondo il condivisibile orientamento della Corte di Cassazione (espresso anche di recente con la sentenza
28376/2024 con riferimento al precedente COSAP, ma certamente riferibile, per la medesima natura che lo caratterizza, al CUP che, per effetto dell'entrata in vigore della legge 160 del 2019, ha sostituito, accorpando più ipotesi di entrate patrimoniali rimesse alla regolamentazione degli enti locali, il precedente canone), “la somma ingiunta dalla P.A. non ha di certo natura di sanzione amministrativa e quindi non ricade nell'ambito della L. n. 689 del 1981”, trattandosi infatti di “una maggiorazione del canone che viene a costituire un elemento meramente accessorio dello stesso canone di occupazione degli spazi e delle aree pubbliche, riconducibile nel novero delle entrate patrimoniali, privo dei caratteri propri della cosiddetta tipica sanzione amministrativa” (cfr. Cass. 26014/2010).
Sempre con riferimento al COSAP – ma con valutazione certamente riferibile anche al CUP – la
Suprema Corte (cfr. Cass. Sez. I, 25614/24) ha operato una ricostruzione dell'evoluzione normativa riguardante tale entrata patrimoniale (in precedenza configurabile come una vera e propria tassa), evidenziando che “il Cosap è stato introdotto nell'ordinamento della finanza locale dal d.lgs. n. 446 del
1997, al fine di abolire la tassa per l'occupazione degli spazi e delle aree pubblici e per la contestuale attribuzione alle province ed ai comuni della facoltà di prevedere, per l'occupazione, concessa o abusiva, di aree ricadenti nel demanio e nel patrimonio disponibile di loro rispettiva pertinenza, il pagamento di un canone commisurato alle esigenze di bilancio, al valore economico del sacrificio imposto alla collettività con la rinuncia all'uso pubblico generalizzato degli spazi occupati ed all'aggravamento degli oneri di manutenzione di detti spazi”.
La Corte prosegue rilevando, quanto alle ragioni a fondamento della sua istituzione, che il “Cosap, pagina 6 di 10 quindi, si è inserito nel solco di un processo politico-istituzionale inteso ad una sempre più vasta defiscalizzazione delle entrate rimesse alla competenza degli enti locali e risulta disegnato come corrispettivo di una concessione, reale o presunta (nel caso di occupazione abusiva), dell'uso esclusivo
o speciale di beni pubblici” (“Il titolo che legittima l'occupazione, nel Cosap è costituito da un provvedimento amministrativo, effettivamente adottato o fittiziamente ritenuto sussistente, di concessione dell'uso esclusivo o speciale di detto suolo (Cass., n. 12167 del 2003, in motivazione)”), e dando conseguentemente atto che “il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, istituito dal D.Lgs. n. 446 del 1997, come modificato dalla L. n. 448 del 1998, art. 31, è stato concepito dal legislatore come un quid ontologicamente diverso, sotto il profilo strettamente giuridico, dalla tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (in tal senso vedi Cass., 10/06/2021, n. 16395)”.
E ribadisce la diversa natura ed i diversi presupposti impositivi dei due istituti sul rilievo che la tosap “è un tributo, che trova la propria giustificazione nell'espressione di capacità contributiva rappresentata dal godimento di tipo esclusivo o speciale di spazi ed aree altrimenti compresi nel sistema di viabilità pubblica”, mentre il secondo costituisce “il corrispettivo di una concessione, reale o presunta, per l'occupazione di suolo pubblico, con la conseguenza che la legittima pretesa del canone da parte dell'ente locale non è circoscritta alle stesse ipotesi per le quali poteva essere pretesa la tassa, ma richiede la sola sussistenza del presupposto individuato dalla legge nella occupazione di suolo pubblico (Cass. n. 24541 del 2/10/2019; Cass. Sez. U. n. 12167 del 19/8/2003)”; con la precisazione, tuttavia, che il “COSAP, pertanto, risulta configurato come corrispettivo di una concessione, reale o presunta (nel caso di occupazione abusiva), dell'uso esclusivo o speciale di beni pubblici ed è dovuto non in base alla limitazione o sottrazione all'uso normale o collettivo di parte del suolo, ma in relazione all'utilizzazione particolare o eccezionale che ne trae il singolo”.
In altri termini – ribadisce la Corte – “il presupposto applicativo del COSAP è costituito dall'uso particolare del bene di proprietà pubblica ed è irrilevante la mancanza di una formale concessione quando vi sia un'occupazione di fatto del suolo pubblico (Cass. n. 17296 del 27/06/2019; Cass. n.
18037 del 06/08/2009; Cass. n. 3710 dell'8/02/2019; Cass. n. 10733 del 4/05/2018; Cass. n. 1435 del
19/01/2018; in motivazione, Cass. n. 9240 del 20/05/2020). Tale principio è stato espresso anche dalla decisione del 7/1/2016 n. 61 delle Sezioni Unite della Cassazione, in tema di riparto di giurisdizione, che ha ribadito che il COSAP è configurato come corrispettivo di una concessione, reale o presunta
(nel caso di occupazione abusiva), dell'uso esclusivo o speciale di beni pubblici, e non già dovuto per la sottrazione al sistema della viabilità di un'area o spazio pubblico”.
In altra recente pronuncia, richiamando l'orientamento già espresso dalla Suprema Corte, si è pagina 7 di 10 ulteriormente ribadito che “il presupposto applicativo della Cosap è costituito dall'uso particolare del bene di proprietà pubblica” (cfr. Cass. 32410/2023).
Così ricostruite l'evoluzione normativa e la natura del canone, va allora esaminata la vicenda in esame.
Nella fattispecie in questione, nella pur scarna descrizione del fatto rinvenibile nel verbale di accertamento e contestazione della (sola) violazione dell'art. 21 C.d.S., gli agenti della Polizia municipale di hanno contestato alla società attrice – ai sensi dei commi 1 e 4 della citata CP_3 disposizione – l'esecuzione di “opere sulla strada” (di via Ospedaletto 6) senza autorizzazione
(“delimitava con panettoni stradali in cemento di colore giallo e paletti stradali un'area dalle dimensioni di mt. 160,00 x mt. 3,00”: cfr. verbale di accertata violazione del codice della strada del 10 febbraio 2023), con l'applicazione della sanzione accessoria della rimozione delle opere abusive a proprie spese. In tale occasione il legale rappresentante della società attrice dichiarava di avere già contattato l'ufficio tecnico del “per valutare congiuntamente come risolvere il Controparte_3
problema del probabile inquinamento ambientale della fascia di terreno posta tra la recinzione e la sede stradale” (cfr. citato verbale).
Deve dunque ritenersi – si ripete nella scarna descrizione dei fatti rilevanti ai fini che qui interessano e nella totale assenza di istanze istruttorie della convenuta – che l'apposizione dei panettoni e paletti fosse avvenuta in corrispondenza del margine della strada, senza alcun impedimento alla libera accessibilità (sia pure non con veicoli) e senza alcuno specifico utilizzo, da parte della società attrice, dell'area in questione (o senza particolare utilità per la stessa).
In altri termini, null'altro risultando dal verbale (e nulla essendo stato dedotto dalla società convenuta quanto alle – eventualmente diverse – modalità di utilizzo di quell'area da parte della società attrice), non può ritenersi accertato quel particolare o eccezionale utilizzo che, secondo l'interpretazione sopra richiamata, costituisce il presupposto dell'occupazione abusiva suscettibile di applicazione del canone
(nella misura individuata dalla legge 160 del 2019 e dal conseguente Regolamento del di CP_3
. CP_3
D'altro canto, l'assenza di un interesse (o uso) particolare o eccezionale dell'area da parte della società attrice pare desumersi proprio dalla successiva autorizzazione rilasciata dallo stesso CP_3
(cfr. doc. 4 prodotto dalla società attrice): provvedimento con il quale il a
[...] Controparte_3 seguito di specifica richiesta volta “ad ottenere l'autorizzazione per la collocazione di delineatori di margine nell'ambito della Via dell'Ospedaletto, con la finalità di individuare correttamente l'area stradale ciò anche al fine di disincentivare comportamenti incongrui come la sosta impropria in aree
pagina 8 di 10 inerbite limitrofe e non adibite a tale uso”, ha dapprima considerato l'intervento proposto tale da
“(rivestire) carattere di tutela della sicurezza e pubblica incolumità” ed ha quindi autorizzato “la collocazione di delineatori normali di margine in Via dell'Ospedaletto”, con manutenzione a carico del richiedente.
Né, del resto, con tale provvedimento è stata prevista la corresponsione di qualsiasi canone per eventuale occupazione di suolo pubblico (così come nessun documento contrario è stato prodotto dalla convenuta o dal quest'ultimo rimasto contumace). CP_2 CP_3
Un'ultima considerazione va fatta in relazione alle difese, sul punto, della società convenuta.
Sostiene quest'ultima che nessuna valutazione potrebbe essere svolta con riguardo al merito dell'asserita occupazione ed alla finalità dell'apposizione dei manufatti (panettoni stradali e paletti) perché – a suo dire – la società attrice avrebbe dovuto impugnare il verbale di accertamento, con la conseguente inammissibilità in questa sede delle doglianze mosse in merito all'accertamento.
Tale assunto non appare sostenibile: come inizialmente rilevato, ciò che nella specie viene in rilievo – e costituisce oggetto della domanda di accertamento negativo della società attrice – non è la contestata violazione dell'art. 21 C.d.S. (tanto che la società attrice ha già pagato, in misura ridotta, la relativa sanzione), ma la sussistenza dei presupposti per il pagamento dell'indennità, con connessa sanzione, del canone unico patrimoniale (della cui natura si è già detto);ed è evidente che l'impugnazione del verbale di accertamento e contestazione della violazione era ammissibile e dovuta solo relativamente alla violazione del codice della strada, non in relazione all'oggetto dell'avviso di accertamento esecutivo che riguarda appunto l'applicazione dell'indennità, con relativa sanzione, dovuta per l'occupazione abusiva.
Per tale ultima contestazione – avvenuta (per la prima e unica volta) con l'avviso di accertamento esecutivo – non è prevista la possibilità di impugnare direttamente il verbale di accertamento e contestazione (che, comunque, riguardava unicamente la contestata violazione dell'art. 21 C.d.S.), essendo diversi i presupposti ed il procedimento per farne valere la legittimità o meno.
Ne consegue che la domanda attrice – tesa alla declaratoria di illegittimità dell'avviso di accertamento esecutivo e, nella sostanza, all'accertamento negativo della debenza del canone (indennità, maggiorata della sanzione, per la contestata occupazione abusiva) – è fondata e merita pertanto accoglimento.
Stante l'assoluta novità della questione, sussistono i presupposti per compensare integralmente tra le parti le spese processuali.
P.Q.M.
pagina 9 di 10 Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni altra istanza o eccezione disattesa, così provvede:
a) in accoglimento della domanda attrice, stante l'accertata illegittimità dell'avviso di accertamento esecutivo, dichiara che nulla è dovuto ai sensi della contestata violazione a titolo di canone unico patrimoniale (o relativa indennità per occupazione abusiva, con relativa sanzione);
b) dichiara integralmente compensate tra le parti le spese processuali.
Bologna, così deciso il 13 maggio 2025
IL GIUDICE
dott. Alessandra Cardarelli
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alessandra Cardarelli ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 13147/2023 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. FATA DOMENICO, Parte_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliata in VIA DE' CARBONESI N. 6 BOLOGNA presso il difensore avv. FATA
DOMENICO
ATTRICE contro
– già – (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BOCCHINO CP_1 CP_2 P.IVA_2
ENRICO e dell'avv. TESTANI SARA, elettivamente domiciliata in VIALE ITALIA N. 136 LA
SPEZIA presso il difensore avv. BOCCHINO ENRICO
CONVENUTA
(C.F. Controparte_3 P.IVA_3
CONVENUTO CONTUMACE
OGGETTO: Altre controversie di diritto amministrativo
CONCLUSIONI DELLE PARTI
L'attrice così conclude:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, rigettata ogni diversa domanda istanza od eccezione,
1) In via principale:
A) accertare e dichiarare la nullità e/o inefficacia e/o illegittimità e/o infondatezza anche nel quantum
pagina 1 di 10 debeatur, con espressa pronuncia di annullamento, dell'Avviso di accertamento esecutivo con contestuale irrogazione delle sanzioni amministrative, ai sensi dell'art. 1, comma 792 della legge n.
160 del 27 dicembre 2019, del 22 maggio 2023 – rif. Partita 777, notificato il 6 settembre 2023 e/o provvedimento a esso presupposto, collegato, connesso, precedente o successivo anche di data e estremi sconosciuti a parte attrice per tutti i motivi dedotti in narrativa;
B) per l'effetto accertare e dichiarare, non dovute le somme pretese con l'Avviso di accertamento esecutivo con contestuale irrogazione delle sanzioni amministrative, ai sensi dell'art. 1, comma 792 della legge n. 160 del 27 dicembre 2019, del 22 maggio 2023 – rif. Partita 777, notificato il 6 settembre 2023;
2) In ogni caso: accertare e dichiarare, attraverso la disapplicazione dell'Avviso e degli atti e provvedimenti ad esso comunque presupposti, consequenziali o successivi, che nulla Parte_1 deve pagare con riferimento all'Avviso di accertamento esecutivo con contestuale irrogazione delle sanzioni amministrative, ai sensi dell'art. 1, comma 792 della legge n. 160 del 27 dicembre 2019, del
22 maggio 2023 – rif. Partita 777, notificato il 6 settembre 2023;
3) in via subordinata: rideterminare la somma di cui all'Avviso di accertamento esecutivo con contestuale irrogazione delle sanzioni amministrative, ai sensi dell'art. 1, comma 792 della legge n.
160 del 27 dicembre 2019, del 22 maggio 2023 – rif. Partita 777, notificato il 6 settembre 2023, in €
20.084,00, per le ragioni di cui alla narrativa dell'atto di citazione.
Con vittoria di competenze e spese”.
La convenuta così conclude: CP_2
“Voglia l'Ill.mo Giudice adito, contrariis rejectis e previe le declaratorie più opportune: accertare e dichiarare l'inammissibilità della spiegata opposizione in quanto infonda in fatto ed in diritto e, per l'effetto, confermare l'avviso di accertamento esecutivo opposto.
Vinte le spese”.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato in relazione all'avviso di Parte_1 accertamento esecutivo emesso il 22 maggio 2023 ai sensi dell'art. 1, comma 792, della l. 160/2019, conveniva in giudizio a norma dell'art. 32 del d.lgs. 150/2011, dinanzi a questo Tribunale, il
[...]
e esponendo: CP_3 CP_2
- che con “verbale di accertata violazione del codice della strada” del 10 febbraio 2023 la polizia municipale di aveva contestato la violazione dell'art. 21, commi 1 e 4, C.d.S. per avere CP_3
pagina 2 di 10 eseguito senza autorizzazione un'opera consistente nella delimitazione “con panettoni stradali in cemento di colore giallo e paletti stradali (…) (di) un'area dalle dimensioni di mt. 160 x mt. 3,00” a via Ospedaletto n. 6; CP_3
- che, con il citato verbale, l'agente accertatore aveva calcolato l'importo della pretesa sanzione in misura ridotta del 30% - con il pagamento della quale l'illecito si sarebbe estinto - disponendo la demolizione delle opere realizzate;
- che essa istante aveva proceduto all'immediato pagamento versando la somma di € 606,20 ed alla contestuale rimozione dei manufatti;
- che, nonostante tale pagamento (che avrebbe dovuto comportare la definizione dell'illecito), la società aveva notificato (il 6 settembre 2023) l'avviso di accertamento esecutivo con contestuale CP_2 irrogazione delle sanzioni amministrative per la somma di complessivi € 24.206,00;
- che, da quanto poteva desumersi dall'avviso, la delimitazione dell'area operata con l'apposizione dei panettoni stradali di cemento e dei paletti stradali veniva considerata un'occupazione temporanea non autorizzata di mq. 480,00 con l'assoggettamento del contribuente ad “imposizione (…) ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dalla legge 160 del 2019 art. 1 comma 821 leggere g ed h” per il periodo di
30 giorni antecedente rispetto alla data dell'accertamento (ossia per il periodo dal 12 gennaio 2023 al
10 febbraio 2023), considerando una tariffa giornaliera di € 0,372, calcolata ai sensi dell'art. 76 del
Regolamento CUP con la maggiorazione dell'1,20 per cantieri edili, per tutta la superficie occupata, moltiplicata per il numero dei giorni di occupazione (€ 0,372x480x30), a cui erano stati aggiunti l'indennità, la sanzione per omessa denuncia, gli interessi e le spese di notifica;
- che sia il verbale di accertata violazione del codice della strada che il successivo avviso di accertamento dovevano ritenersi illegittimi.
L'attrice, in particolare, deduceva innanzitutto che l'avviso notificato aveva come presupposto il verbale della polizia municipale del 10 febbraio 2023, ma tale verbale aveva “accertato” la violazione dell'art. 21, commi 1 e 4, del C.d.S., mentre nulla era stato “contestato con riferimento alle disposizioni della legge n. 160/2019 e del Regolamento CUP” (tanto che essa aveva provveduto al pagamento della sanzione in misura ridotta relativamente a quella sola violazione), con conseguente diversità tra fatto contestato e fattispecie per la quale era stata comminata la sanzione.
Rilevava, poi, che la specifica contestazione sarebbe dovuta avvenire “con un verbale di accertamento redatto da un pubblico ufficiale”, come previsto dall'art. 1 comma 821 della legge 160/2019 e dall'art. 45 comma 4 del Regolamento CUP, mentre ciò non era avvenuto, posto che il verbale del 10 febbraio pagina 3 di 10 2023 era privo di specifica contestazione (riguardando esso la sola violazione dell'art. 21 C.d.S.); né poteva ritenersi, secondo l'attrice, che l'accertamento fosse stato effettuato con lo stesso avviso
(peraltro emesso e notificato oltre i 90 giorni dalla pretesa commissione del fatto), atteso che al momento della sua emissione i “panettoni stradali in cemento” ed i “paletti stradali” erano già stati rimossi, tanto che il 30 marzo 2023 essa istante aveva già chiesto ed ottenuto l'autorizzazione per la
“collocazione di delineatori normali di margine in via dell'Ospedaletto”.
Evidenziava, in ogni caso, che la delimitazione dell'area (con panettoni stradali in cemento e paletti stradali) era stata effettuata “per risolvere il problema del probabile inquinamento ambientale della fascia di rispetto di terreno posto tra la recinzione e la sede stradale” (circostanza, questa, dichiarata in occasione della redazione del verbale), già in precedenza “tombata” a seguito di autorizzazione del in considerazione del fatto che in quella fascia avevano iniziato a parcheggiare Controparte_3
numerose autovetture con pericolo di percolamento di oli e di inquinamento delle falde, senza alcun vantaggio per essa istante: non era dunque ravvisabile il necessario presupposto del canone, consistente nel vantaggio economico per l'uso del bene demaniale o del patrimonio indisponibile, e l'area era solo interdetta al parcheggio ma poteva essere utilizzata.
Contestava, comunque, che nell'area fosse presente un cantiere edile, non risultando tale circostanza dal verbale del 10 febbraio 2023, sicché erronea era, in ogni caso, l'applicazione della maggiorazione del canone dell'1,2 (e quindi della tariffa giornaliera di € 0,372 anziché € 0,31) ed erronea era l'imposizione della somma di € 24.206,00 (anziché € 20.084,00).
L'attrice concludeva, quindi, chiedendo, in via principale, che, previa sospensione, venisse accertata e dichiarata la nullità, inefficacia o infondatezza, anche nel quantum, dell'avviso di accertamento esecutivo con contestuale irrogazione delle sanzioni amministrative e, per l'effetto, che venisse accertato che le somme pretese con tale accertamento non erano dovute;
in via subordinata, chiedeva la rideterminazione della somma di cui all'avviso di accertamento esecutivo in € 20.084,00, con vittoria di spese.
Integratosi ritualmente il contraddittorio, nella contumacia del , si costituiva Controparte_3
in giudizio (già , concessionaria del servizio di CP_4 Controparte_5 CP_2 accertamento e riscossione del Canone unico patrimoniale, che contestava l'ammissibilità e la fondatezza dell'opposizione della quale chiedeva il rigetto.
La convenuta rilevava che l'avviso di accertamento esecutivo era stato emesso per il CP_1 recupero del CUP dovuto per l'occupazione di suolo accertata dalla polizia municipale con verbale di pagina 4 di 10 violazione del C.d.S. e quindi per ipotesi diversa dalla citata violazione, essendo presupposto di tale canone “l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico”, ai sensi dell'art. 1 comma 819 della legge 160/2019 e dell'art. 63 del Regolamento adottato dal per la Controparte_3 disciplina del canone;
che l'art. 75 del citato Regolamento prevede l'applicazione, nell'ipotesi di occupazione abusiva, di un'indennità pari al Canone maggiorato del 50% e di una sanzione amministrativa pari al 200% dell'ammontare del canone dovuto o dell'indennità di cui al comma 3, ferma restando l'applicazione degli articoli 20 commi 4 e 5 e 23 del C.d.S., sicché essa non aveva fatto altro che recuperare, una volta trasmessole il verbale della Polizia municipale per la violazione dell'art. 21 C.d.S., il CUP comprensivo di sanzioni e indennità per l'occupazione di suolo pubblico, temporanea sulla base della previsione di cui all'art. 45, comma 4, del Regolamento comunale.
Contestava, poi, la sussistenza dei vizi formali lamentati dall'attrice, vertendosi in ipotesi di avviso di accertamento esecutivo adottato secondo la procedura di cui all'art. 1, comma 792, della legge
160/2019 ed all'art. 3 del Regolamento del Comune di deduceva, inoltre, che la legittimità CP_3 dell'avviso non poteva essere valutata in relazione alle “motivazioni attinenti al merito della sanzione amministrativa” elevata e contestata dalla Polizia municipale che avrebbero dovuto essere proposte nel termine di 30 giorni con impugnazione di quel verbale;
evidenziava, infine, che la tariffa era stata correttamente determinata per l'ipotesi di presenza di “interventi edili” (con la maggiorazione della tariffa giornaliera).
La convenuta concludeva, quindi, chiedendo che venisse dichiarata l'inammissibilità dell'opposizione, con la conseguente conferma dell'avviso di accertamento esecutivo opposto.
In difetto di attività istruttoria, veniva fissata udienza per la rimessione della causa in decisione ai sensi dell'art. 281 quinquies c.p.c., con la concessione dei termini di legge per il deposito delle note contenenti la precisazione delle conclusioni, delle comparse conclusionali e delle memorie di replica;
la causa veniva trattenuta in decisione all'udienza del 17 aprile 2025.
* * *
La domanda attrice è fondata.
Si premette che, ai fini della decisione, si farà applicazione del c.d. principio della "ragione più liquida"
(cfr. Cass. Sez.
3 - Ordinanza n. 32650 del 09/11/2021; Cass. Sez.
2 - Sentenza n. 20555 del
29/09/2020; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 5264 del 17/03/2015), ossia del principio di elaborazione giurisprudenziale, secondo cui l'ordine di trattazione delle questioni stabilito dall'art. 276, secondo pagina 5 di 10 comma, c.p.c., mentre impone al giudice del merito di esaminare preliminarmente le questioni pregiudiziali di rito rispetto a quelle di merito, consente tuttavia di scegliere, tra varie questioni di merito, quella che il giudice di merito stesso ritenga "più liquida" (cfr. sul punto, Cass. SSUU
11799/2017; SSUU 9936/2014; Sez. VI 30745/2019; Sez. V 363/2019; Cass. Sez. Lavoro
12002/2014); con la precisazione che tale principio è stato comunque enunciato con riferimento a scenari nei quali la “ragione più liquida”, pur essendo logicamente subordinata ad altri profili di merito, presentava, nondimeno, rispetto a questi ultimi eguale capacità “di assicurare la definizione del giudizio” (citata Cass. SSUU 9936/2014), e cioè si caratterizzava per un eguale “impatto operativo” consentendo così una più celere definizione del giudizio e non di uno solo dei profili che da quest'ultimo possono essere toccati.
Tanto premesso – e tralasciando, in applicazione di tale principio, l'esame delle altre questioni attinenti ai profili di legittimità formale dell'avviso di accertamento – va innanzitutto osservato che, secondo il condivisibile orientamento della Corte di Cassazione (espresso anche di recente con la sentenza
28376/2024 con riferimento al precedente COSAP, ma certamente riferibile, per la medesima natura che lo caratterizza, al CUP che, per effetto dell'entrata in vigore della legge 160 del 2019, ha sostituito, accorpando più ipotesi di entrate patrimoniali rimesse alla regolamentazione degli enti locali, il precedente canone), “la somma ingiunta dalla P.A. non ha di certo natura di sanzione amministrativa e quindi non ricade nell'ambito della L. n. 689 del 1981”, trattandosi infatti di “una maggiorazione del canone che viene a costituire un elemento meramente accessorio dello stesso canone di occupazione degli spazi e delle aree pubbliche, riconducibile nel novero delle entrate patrimoniali, privo dei caratteri propri della cosiddetta tipica sanzione amministrativa” (cfr. Cass. 26014/2010).
Sempre con riferimento al COSAP – ma con valutazione certamente riferibile anche al CUP – la
Suprema Corte (cfr. Cass. Sez. I, 25614/24) ha operato una ricostruzione dell'evoluzione normativa riguardante tale entrata patrimoniale (in precedenza configurabile come una vera e propria tassa), evidenziando che “il Cosap è stato introdotto nell'ordinamento della finanza locale dal d.lgs. n. 446 del
1997, al fine di abolire la tassa per l'occupazione degli spazi e delle aree pubblici e per la contestuale attribuzione alle province ed ai comuni della facoltà di prevedere, per l'occupazione, concessa o abusiva, di aree ricadenti nel demanio e nel patrimonio disponibile di loro rispettiva pertinenza, il pagamento di un canone commisurato alle esigenze di bilancio, al valore economico del sacrificio imposto alla collettività con la rinuncia all'uso pubblico generalizzato degli spazi occupati ed all'aggravamento degli oneri di manutenzione di detti spazi”.
La Corte prosegue rilevando, quanto alle ragioni a fondamento della sua istituzione, che il “Cosap, pagina 6 di 10 quindi, si è inserito nel solco di un processo politico-istituzionale inteso ad una sempre più vasta defiscalizzazione delle entrate rimesse alla competenza degli enti locali e risulta disegnato come corrispettivo di una concessione, reale o presunta (nel caso di occupazione abusiva), dell'uso esclusivo
o speciale di beni pubblici” (“Il titolo che legittima l'occupazione, nel Cosap è costituito da un provvedimento amministrativo, effettivamente adottato o fittiziamente ritenuto sussistente, di concessione dell'uso esclusivo o speciale di detto suolo (Cass., n. 12167 del 2003, in motivazione)”), e dando conseguentemente atto che “il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, istituito dal D.Lgs. n. 446 del 1997, come modificato dalla L. n. 448 del 1998, art. 31, è stato concepito dal legislatore come un quid ontologicamente diverso, sotto il profilo strettamente giuridico, dalla tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (in tal senso vedi Cass., 10/06/2021, n. 16395)”.
E ribadisce la diversa natura ed i diversi presupposti impositivi dei due istituti sul rilievo che la tosap “è un tributo, che trova la propria giustificazione nell'espressione di capacità contributiva rappresentata dal godimento di tipo esclusivo o speciale di spazi ed aree altrimenti compresi nel sistema di viabilità pubblica”, mentre il secondo costituisce “il corrispettivo di una concessione, reale o presunta, per l'occupazione di suolo pubblico, con la conseguenza che la legittima pretesa del canone da parte dell'ente locale non è circoscritta alle stesse ipotesi per le quali poteva essere pretesa la tassa, ma richiede la sola sussistenza del presupposto individuato dalla legge nella occupazione di suolo pubblico (Cass. n. 24541 del 2/10/2019; Cass. Sez. U. n. 12167 del 19/8/2003)”; con la precisazione, tuttavia, che il “COSAP, pertanto, risulta configurato come corrispettivo di una concessione, reale o presunta (nel caso di occupazione abusiva), dell'uso esclusivo o speciale di beni pubblici ed è dovuto non in base alla limitazione o sottrazione all'uso normale o collettivo di parte del suolo, ma in relazione all'utilizzazione particolare o eccezionale che ne trae il singolo”.
In altri termini – ribadisce la Corte – “il presupposto applicativo del COSAP è costituito dall'uso particolare del bene di proprietà pubblica ed è irrilevante la mancanza di una formale concessione quando vi sia un'occupazione di fatto del suolo pubblico (Cass. n. 17296 del 27/06/2019; Cass. n.
18037 del 06/08/2009; Cass. n. 3710 dell'8/02/2019; Cass. n. 10733 del 4/05/2018; Cass. n. 1435 del
19/01/2018; in motivazione, Cass. n. 9240 del 20/05/2020). Tale principio è stato espresso anche dalla decisione del 7/1/2016 n. 61 delle Sezioni Unite della Cassazione, in tema di riparto di giurisdizione, che ha ribadito che il COSAP è configurato come corrispettivo di una concessione, reale o presunta
(nel caso di occupazione abusiva), dell'uso esclusivo o speciale di beni pubblici, e non già dovuto per la sottrazione al sistema della viabilità di un'area o spazio pubblico”.
In altra recente pronuncia, richiamando l'orientamento già espresso dalla Suprema Corte, si è pagina 7 di 10 ulteriormente ribadito che “il presupposto applicativo della Cosap è costituito dall'uso particolare del bene di proprietà pubblica” (cfr. Cass. 32410/2023).
Così ricostruite l'evoluzione normativa e la natura del canone, va allora esaminata la vicenda in esame.
Nella fattispecie in questione, nella pur scarna descrizione del fatto rinvenibile nel verbale di accertamento e contestazione della (sola) violazione dell'art. 21 C.d.S., gli agenti della Polizia municipale di hanno contestato alla società attrice – ai sensi dei commi 1 e 4 della citata CP_3 disposizione – l'esecuzione di “opere sulla strada” (di via Ospedaletto 6) senza autorizzazione
(“delimitava con panettoni stradali in cemento di colore giallo e paletti stradali un'area dalle dimensioni di mt. 160,00 x mt. 3,00”: cfr. verbale di accertata violazione del codice della strada del 10 febbraio 2023), con l'applicazione della sanzione accessoria della rimozione delle opere abusive a proprie spese. In tale occasione il legale rappresentante della società attrice dichiarava di avere già contattato l'ufficio tecnico del “per valutare congiuntamente come risolvere il Controparte_3
problema del probabile inquinamento ambientale della fascia di terreno posta tra la recinzione e la sede stradale” (cfr. citato verbale).
Deve dunque ritenersi – si ripete nella scarna descrizione dei fatti rilevanti ai fini che qui interessano e nella totale assenza di istanze istruttorie della convenuta – che l'apposizione dei panettoni e paletti fosse avvenuta in corrispondenza del margine della strada, senza alcun impedimento alla libera accessibilità (sia pure non con veicoli) e senza alcuno specifico utilizzo, da parte della società attrice, dell'area in questione (o senza particolare utilità per la stessa).
In altri termini, null'altro risultando dal verbale (e nulla essendo stato dedotto dalla società convenuta quanto alle – eventualmente diverse – modalità di utilizzo di quell'area da parte della società attrice), non può ritenersi accertato quel particolare o eccezionale utilizzo che, secondo l'interpretazione sopra richiamata, costituisce il presupposto dell'occupazione abusiva suscettibile di applicazione del canone
(nella misura individuata dalla legge 160 del 2019 e dal conseguente Regolamento del di CP_3
. CP_3
D'altro canto, l'assenza di un interesse (o uso) particolare o eccezionale dell'area da parte della società attrice pare desumersi proprio dalla successiva autorizzazione rilasciata dallo stesso CP_3
(cfr. doc. 4 prodotto dalla società attrice): provvedimento con il quale il a
[...] Controparte_3 seguito di specifica richiesta volta “ad ottenere l'autorizzazione per la collocazione di delineatori di margine nell'ambito della Via dell'Ospedaletto, con la finalità di individuare correttamente l'area stradale ciò anche al fine di disincentivare comportamenti incongrui come la sosta impropria in aree
pagina 8 di 10 inerbite limitrofe e non adibite a tale uso”, ha dapprima considerato l'intervento proposto tale da
“(rivestire) carattere di tutela della sicurezza e pubblica incolumità” ed ha quindi autorizzato “la collocazione di delineatori normali di margine in Via dell'Ospedaletto”, con manutenzione a carico del richiedente.
Né, del resto, con tale provvedimento è stata prevista la corresponsione di qualsiasi canone per eventuale occupazione di suolo pubblico (così come nessun documento contrario è stato prodotto dalla convenuta o dal quest'ultimo rimasto contumace). CP_2 CP_3
Un'ultima considerazione va fatta in relazione alle difese, sul punto, della società convenuta.
Sostiene quest'ultima che nessuna valutazione potrebbe essere svolta con riguardo al merito dell'asserita occupazione ed alla finalità dell'apposizione dei manufatti (panettoni stradali e paletti) perché – a suo dire – la società attrice avrebbe dovuto impugnare il verbale di accertamento, con la conseguente inammissibilità in questa sede delle doglianze mosse in merito all'accertamento.
Tale assunto non appare sostenibile: come inizialmente rilevato, ciò che nella specie viene in rilievo – e costituisce oggetto della domanda di accertamento negativo della società attrice – non è la contestata violazione dell'art. 21 C.d.S. (tanto che la società attrice ha già pagato, in misura ridotta, la relativa sanzione), ma la sussistenza dei presupposti per il pagamento dell'indennità, con connessa sanzione, del canone unico patrimoniale (della cui natura si è già detto);ed è evidente che l'impugnazione del verbale di accertamento e contestazione della violazione era ammissibile e dovuta solo relativamente alla violazione del codice della strada, non in relazione all'oggetto dell'avviso di accertamento esecutivo che riguarda appunto l'applicazione dell'indennità, con relativa sanzione, dovuta per l'occupazione abusiva.
Per tale ultima contestazione – avvenuta (per la prima e unica volta) con l'avviso di accertamento esecutivo – non è prevista la possibilità di impugnare direttamente il verbale di accertamento e contestazione (che, comunque, riguardava unicamente la contestata violazione dell'art. 21 C.d.S.), essendo diversi i presupposti ed il procedimento per farne valere la legittimità o meno.
Ne consegue che la domanda attrice – tesa alla declaratoria di illegittimità dell'avviso di accertamento esecutivo e, nella sostanza, all'accertamento negativo della debenza del canone (indennità, maggiorata della sanzione, per la contestata occupazione abusiva) – è fondata e merita pertanto accoglimento.
Stante l'assoluta novità della questione, sussistono i presupposti per compensare integralmente tra le parti le spese processuali.
P.Q.M.
pagina 9 di 10 Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni altra istanza o eccezione disattesa, così provvede:
a) in accoglimento della domanda attrice, stante l'accertata illegittimità dell'avviso di accertamento esecutivo, dichiara che nulla è dovuto ai sensi della contestata violazione a titolo di canone unico patrimoniale (o relativa indennità per occupazione abusiva, con relativa sanzione);
b) dichiara integralmente compensate tra le parti le spese processuali.
Bologna, così deciso il 13 maggio 2025
IL GIUDICE
dott. Alessandra Cardarelli
pagina 10 di 10