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Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 11/06/2025, n. 3660 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3660 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
7251 2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
V^ SEZIONE CIVILE
Nella seguente composizione:
dott.ssa Mariarosaria Budetta Presidente
dott.ssa Francesca Falla Trella Consigliere
dott.ssa Anna Maria Teresa Gregori Consigliere rel.est.
ha pronunciato la seguente
nella causa civile di II Grado iscritta al numero di ruolo 7251 dell'anno 2019, avente ad oggetto appello avverso la sentenza n.
7853/2019, depositata in data 10.04.2019, il Tribunale di Roma,
XVI sezione civile non notificata ai sensi dell'art 326 cpc ,
promossa da:
(in proprio e quale erede di Controparte_1 Per_1
e di ), e
[...] Persona_2 Controparte_2
(entrambi quali eredi di Controparte_3 Persona_1
e di ), rappresentati e difesi dall'Avv. Ugo Persona_2
Giurato, cf. e dall'Avv. Salvatore C.F._1
Piermartini, cf. . C.F._2
APPELLANTI
CONTRO
c.f. , p.i. , con sede Controparte_4 P.IVA_1 P.IVA_2
legale in Roma, Viale Beethoven n. 11, in persona del procuratore generale, Avv. Luigi Gasparini – giuste procure rilasciate rispettivamente il 12.05.2010 per atto Notaio di Roma Per_3 rep. n. 8323/8003 e il 30.07.2013 per atto Notaio rep. n. Per_3
11940/8003-, rappresentata e difesa dall'Avv. Matteo Mungari del foro di Roma (c.f. ed elettivamente C.F._3
domiciliata presso lo studio del medesimo sito in Roma, Via Guido
d'Arezzo n. 32
APPELLATO
Conclusioni
Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta ritualmente e tempestivamente depositate,
MOTIVI DELLA DECISIONE
a) Il Giudizio di primo grado.
Il tribunale di Roma, con sentenza del Tribunale Civile di Roma n.
7853/19 del 10.04.2019 , si è pronunciato sulla domanda proposta da , e Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
finalizzata ad ottenere il pagamento delle polizze Poste Vita
[...]
Programma Dinamico Classe 3A n. 05521200104, n. 05521200105,
n. 05521200106, n. 05521200107 e n. 05521200108, secondo il meccanismo di indicizzazione index linked indicato all'art. 2 della Nota Informativa contrattuale, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria a decorrere dalla scadenza contrattuale e, per l'effetto, per sentir condannare al pagamento in favore degli attori, CP_4
nella loro rispettiva qualità di eredi, della complessiva somma di €.
79.276,15 o in quella ritenuta di giustizia.
A sostegno della pretesa gli attori evidenziavano quanto segue:
che signora , deceduta in data 2 maggio 2002 Persona_4
aveva stipulato con in data 14.11.2001 le polizze in CP_4
argomento, con scadenza 20.12.2011, con versamento di capitale iniziale 10.329,14 per ciascuna polizza, nelle quali erano stati designati quali beneficiari il funto ed il signor ER CP
. Controparte_1
Precisavano altresì gli attuali appellanti che, in data 25.11.2014 avevano richiesto a , nelle rispettive qualità ed CP_4
unitamente al defunto padre , il pagamento Persona_2
delle citate polizza, ma, con comunicazione del 7.11.2014
[...]
ha replicato che il pagamento non era dovuto alla luce CP_4
della intervenuta prescrizione poiché dalla data del decesso erano trascorsi i dieci anni indicati nel fascicolo informativo.
Ritenevano gli attori che i contratti assicurativi de quibus rientrano nella tipologia delle polizze assicurative “Programma Dinamico Classe 3A ” (polizze index linked) aventi lo scopo di restituire alla scadenza un capitale indicizzato al valore di un titolo strutturato appositamente costituito denominato classe “3A index linked”, come risultante dalla relativa nota informativa.
Deducevano quindi che, indipendentemente dal nomen iuris, i contratti in questione non costituivano mere assicurazioni sulla vita, ma prodotti finanziari ancorati all'andamento di un titolo appositamente creato, a sua volta indicizzato all'andamento dell'indice azionario Down ON EU . Concludevano quindi che, ai fini della decorrenza del termine prescrizionale decennale non rilevava esclusivamente la data del decesso dell'assicurato, ma anche la scadenza contrattuale della polizza, avvenuta il 20.12.2011, che si porrebbe come termine a quo alternativo.
In suo favore la parte rilevava che la nota informativa, all'art 3, indica che le prestazioni possano essere corrisposte da CP_4
in tre distinti momenti: alla scadenza del contratto, riscatto anticipato e premorienza dell'assicurato, con diversa computazione delle somme dovute. Ne consegue, secondo la causa petendi indicata dagli attori, che nel caso di specie, non essendo stato richiesto né il riscatto anticipato né la liquidazione al momento del decesso dell'assicurato, con il proprio comportamento concludente hanno inteso mantenere in vita il contratto fino alla sua naturale scadenza del 20 dicembre 2011, data da cui andrebbe calcolato il termine di prescrizione. Le parti attrici presentavano quindi le seguenti conclusioni: Si costituiva in primo grado l'attuale parte appellata, rilevando l'infondatezza della pretesa attorea per intervenuta prescrizione,
e precisando che i contratti a forma mista prevedono il pagamento o alla cessazione del contratto o alla premorienza, ponendosi i termini come alternativi (come peraltro indicato dalle parti attrici).
La sentenza impugnata rigettava la domanda attorea, ritenendo “ che e , al quale sono Controparte_1 Persona_2
subentrati tutti gli attori in qualità di eredi, avrebbero potuto esercitare il loro diritto fin dal 2/5/02, data dalla quale deve farsi decorrere il termine di prescrizione ordinaria previsto dall'art.
2946 c.c., non derogato in materia di assicurazione sulla vita, secondo il disposto di cui all'art. 2952 c.c., e che, non essendo in contestazione la mancanza di atti interruttivi, alla data dell'introduzione del giudizio (22/9/16), il diritto degli attori (sia di quale beneficiario, sia di tutti gli attori quali Controparte_1
eredi dell'altro beneficiario ) deve considerarsi Persona_2
prescritto, indipendentemente da ogni considerazione circa la natura di prodotto finanziario che gli attori medesimi vorrebbero attribuire alle polizze in questione.”
B – Il giudizio d'appello
Avverso la suddetta pronuncia hanno proposto appello
(in proprio e quale erede di Controparte_1 Per_1
e di ), e
[...] Persona_2 Controparte_2
per i seguenti motivi: Controparte_3
1. omessa pronuncia sulla natura dei contratti, prodromica rispetto alla valutazione della intervenuta prescrizione.
In particolare, il Giudice di prime cure si sarebbe limitato a motivare esclusivamente sul punto della prescrizione, a prescindere dall'accertamento e valutazione della natura dei contratti che andrebbero ritenuti contratti finanziari a causa del rischio dei titoli a cui sono legati.
2. errore in diritto in cui il Giudice di prime cure sarebbe incorso allorché ha ritenuto di applicare ai contratti oggetto di causa la disciplina prescrizionale dei contratti assicurativi, laddove ha ritenuto prescritto il diritto di riscossione degli eredi a seguito della decorrenza della prescrizione dalla data del decesso della titolare dei contratti in parola.
Gli appellanti presentavano quindi le seguenti conclusioni: Si costituiva instando per il rigetto CP_4
dell'impugnazione, in particolare evidenziando la natura assicurativa dei contratti con le conseguenze in materie di prescrizione come individuate dal Giudice di prime cure.
All'udienza del 7 febbraio 2015, cui la causa è stata rinviata per conclusioni, la stessa è stata riservata a sentenza, ex art. 190 c.p.c..
c) Motivazione della Corte
Va in primo lugo evidenziato che, a prescindere dalla natura attribuibile ai contratti oggetto di causa, è incontrovertibile che la rispettiva scadenza del medesimo cadeva nel dicembre 2011 come risulta nelle singole polizze regolarmente sottoscritte dal de cuius, che richiamavano altresì le condizioni generali di contratto. Inoltre, nell'art 1 delle condizioni generali di contratto è indicato che il pagamento del premio è previsto alla scadenza prestabilita, ed al successivo art. 2 let. C , è altresì prevista, in caso di premorienza dell'assicurato nel corso della durata contrattuale, la liquidazione a beneficiari designati del capitale ottenuto moltiplicando il premio per il valore di mercato del titolo diviso cento, individuando il valore di mercato in base alla comunicazione della richiesta di liquidazione.
Deve di conseguenza evidnziarsi che l'ammontare della somma che va liquidata ai beneficiari designati in caso di premorienza dipende dalla data della richiesta di liquidazione da parte degli stessi.
È altresì previsto, all'art. 10 (dal titolo modalità di pagamento delle prestazioni), che la richiesta di pagamento in caso di decesso dell'assicurato deve pervenire entro 10 anni dalla data in cui si è verificato il decesso, richiamando espressamente la disciplina della prescrizione ordinaria. L'art. 11 prevede che le somme pagate ai beneficiari sono esenti Irpef e ancora che le somme non cadono nell'asse ereditario dei beneficiari designati dal de cuius, a norma dell'art. 1920 cc.
In questa previsione contrattuale è confermata quindi la esclusiva disciplina dei contratti assicurativi dei contratti in esame, alla luce del fatto che i titoli azionari, le azioni in BTP
(buoni del tesoro pluriennali) ed i titoli di stato rientrano invece nell'asse ereditario,
Ancora le condizioni richiamano l'art. 1923 in CP_5
relazione alla impignorabilità delle somme in questione, circostanza che costituisce ulteriore motivo di differenza rispetto ai patrimoni azionari.
Deve concludersi quindi che la disciplina indicata nelle condizioni generali di contratto, richiamate dalle singole polizze in ciascuna delle quali la clausola di consegna e presa visione delle stesse risulta sottoscritta, oltre a ricondurre in contratti oggetto di causa in contratti assicurativi, prevede espressamente la prescrizione decennale a decorrere dall'evento morte per il pagamento della somma in favore di beneficiari.
L'appello va pertanto rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e vanno quantificate nello scaglione di media difficoltà in relazione al valore della causa.
Va dichiarata la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'atto di appello, a norma dell'art. 13 co. 1 quater DPR n. 115 del 30.5.2002.
P.Q.M.
La Corte d'appello di Roma, sezione V civile, definitivamente pronunciando, nel giudizio d'appello di cui in epigrafe, così provvede:
-rigetta l'appello; -condanna gli appellanti, in solido, al pagamento delle spese di lite nella misura di euro 4.997, oltre accessori, in favore della parte appellata;
-Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'atto di appello, a norma dell'art. 13 co. 1 quater DPR n. 115 del 30.5.2002.
Roma, così deciso nella camera di consiglio del 5 giugno
2025
Il cons. rel. est.
Anna Maria Teresa Gregori
Il Presidente
Mariarosaria Budetta