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Sentenza 25 novembre 2024
Sentenza 25 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 25/11/2024, n. 338 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 338 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2024 |
Testo completo
N.R.G. 1212 / 2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Elisa Dai Checchi Presidente Rel. Dott.ssa Chiara Zito Giudice
Dott.ssa Giorgia Bertozzi Bonetti Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile di I Grado iscritto al n. r.g. 1212 / 2024 V.G., congiuntamente promosso da:
nato a [...] il [...] ( ) con il Controparte_1 CodiceFiscale_1 patrocinio dell'Avv. MOSCATT FLAVIO ( ) e dell'Avv. POMPILI CodiceFiscale_2
CRISTIANO (C.F. ) C.F._3
e nata a [...] il [...] (C.F. Controparte_2
) con il patrocinio dell'Avv. VITALI MARCO (C.F. ) C.F._4 C.F._5
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario
-visto il ricorso depositato il 17/07/2024 con il quale e Controparte_1 Controparte_2
hanno proposto domanda congiunta per la separazione personale relativa al
[...]
matrimonio celebrato in data 23.09.1998, a Lamezia Terme (CZ), deducendo la sopravvenuta intollerabilità della convivenza;
-rilevato che dall'unione è nata la figlia maggiorenne, ma non ancora economicamente Per_1
autosufficiente;
- viste le note di trattazione scritta depositate in data 15.10.2024 e 7.11.2024, con cui i coniugi stessi hanno rinunciato a comparire all'udienza, hanno confermato le richieste di cui al ricorso e hanno dato atto che tra loro non è intervenuta riconciliazione;
-dato atto che il pubblico ministero ha concluso per l'accoglimento della domanda;
-ritenuta la completezza della documentazione allegata dalle parti;
-ritenuto che le condizioni concordate dalle parti e dalle stesse confermate nelle note scritte, siano conformi alla legge e che pertanto non vi siano ragioni ostative al recepimento delle condizioni di seguito trascritte:
1) i coniugi vivranno separati con facoltà di fissare autonomamente la propria residenza/domicilio, salvo l'obbligo di darne comunicazione all'altro e rispettando le condizioni di separazione.
2) La casa coniugale, comprensiva dell'accessorio garage, di proprietà esclusiva del sig. verrà CP_1
concessa in uso alla sig.ra con i beni e gli arredi ivi contenuti, per il tempo improrogabile di CP_2
anni 8 a decorrere dalla data di omologa della separazione. Al termine di questo periodo di tempo, la sig.ra porterà con sé esclusivamente il tavolo del soggiorno con le sedie abbinate, la cassettiera CP_2
Ikea dipinta di rosa, la libreria e il relativo portaTV, oltre naturalmente ai propri effetti personali.
La sig.ra provvederà a volturare tutte le utenze luce, gas, acqua, di cui continuerà a pagare i CP_2
relativi consumi, oltre a farsi carico della tari e delle spese condominiali a carico del conduttore;
il sig. pagherà la quota delle spese condominiali di esclusiva spettanza del proprietario. CP_1
Altre tipologie di contratto che non saranno volturati da parte della sig.ra a suo nome, ed CP_2
intestati al sig. verranno da questi cessati. CP_1
Quando, al termine degli otto anni la sig.ra si trasferirà, gli obblighi suddetti saranno a carico CP_2
del e, in caso di omessa volturazione, la sig.ra provvederà alla cessazione. CP_1 CP_2
3) Il sig. continuerà a pagare regolarmente la rata del mutuo per l'intero importo e provvederà CP_1
a trasferirsi in altra abitazione, portando via tutti i suoi effetti personali, entro 6 mesi dalla data di omologa della separazione.
4) I costi per lavori di ordinaria manutenzione saranno interamente pagati della sig.ra mentre CP_2
eventuali costi per lavori di manutenzione straordinaria, saranno sostenuti dal sig. qualora CP_1
non siano determinati da omessa manutenzione o da negligenza della sig.ra I due rubinetti che CP_2
attualmente sono malfunzionanti, saranno riparati ed il relativo costo sarà ripartito nella misura del
50% tra i sig.ri e CP_1 CP_2
5) Il sig. verserà entro il giorno 5 di ogni mese, a titolo di mantenimento ordinario della figlia CP_1
e direttamente alla stessa, la somma di € 300,00 e comparteciperà alle spese straordinarie per Per_1
il suo mantenimento, secondo il protocollo in materia, dettato dal Tribunale di Bologna che qui si intende integralmente nella misura del 50%.
6) I coniugi si dichiarano economicamente indipendenti ed autosufficienti e quindi rinunciano vicendevolmente ad un assegno di mantenimento. 7) L'autovettura tipo BMW 118d targata EK984TZ già di proprietà del Sig. rimane di CP_1 proprietà esclusiva di quest'ultimo, mentre l'autovettura tipo Peugeot 2008 tg FE638WF e l'autovettura tipo Opel Agila tg. BP578JN entrambe già di proprietà della sig.ra resteranno di CP_2
proprietà esclusiva della stessa;
le spese del bollo, assicurazione e quant'altro, relativo all'autovettura
Opel Agila tg. BP578JN, utilizzata esclusivamente dalla figlia saranno pagate al 50% dai Per_1 genitori fino a quando la stessa non sarà economicamente autosufficiente e fino a quando avrà l'uso esclusivo di tale auto.
8) Con l'esatto adempimento dei patti racchiusi ed indicati nella presente convenzione, le parti si danno reciprocamente atto di null'altro avere a pretendere l'una dall'altra per nessun titolo, ragione o causa nessuna esclusa, avendo transato con tale scrittura qualsiasi pendenza esistente fra gli stessi.
Visto l'art. 473 bis. 51 cpc
P.Q.M.
a) omologa la separazione consensuale di e Controparte_1 Controparte_2
alle condizioni di cui sopra da intendersi qui integralmente trascritte;
[...]
b) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Lamezia Terme (CZ) di procedere all'annotazione della presente sentenza ( Atto n. 103 Parte II Serie A Anno 1998 );
c) dichiara interamente compensate tra le parti le spese del procedimento.
Così deciso in Rimini, nella camera di consiglio del 21.11.2024.
Il Presidente Relatore
Dott.ssa Elisa Dai Checchi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Elisa Dai Checchi Presidente Rel. Dott.ssa Chiara Zito Giudice
Dott.ssa Giorgia Bertozzi Bonetti Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile di I Grado iscritto al n. r.g. 1212 / 2024 V.G., congiuntamente promosso da:
nato a [...] il [...] ( ) con il Controparte_1 CodiceFiscale_1 patrocinio dell'Avv. MOSCATT FLAVIO ( ) e dell'Avv. POMPILI CodiceFiscale_2
CRISTIANO (C.F. ) C.F._3
e nata a [...] il [...] (C.F. Controparte_2
) con il patrocinio dell'Avv. VITALI MARCO (C.F. ) C.F._4 C.F._5
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario
-visto il ricorso depositato il 17/07/2024 con il quale e Controparte_1 Controparte_2
hanno proposto domanda congiunta per la separazione personale relativa al
[...]
matrimonio celebrato in data 23.09.1998, a Lamezia Terme (CZ), deducendo la sopravvenuta intollerabilità della convivenza;
-rilevato che dall'unione è nata la figlia maggiorenne, ma non ancora economicamente Per_1
autosufficiente;
- viste le note di trattazione scritta depositate in data 15.10.2024 e 7.11.2024, con cui i coniugi stessi hanno rinunciato a comparire all'udienza, hanno confermato le richieste di cui al ricorso e hanno dato atto che tra loro non è intervenuta riconciliazione;
-dato atto che il pubblico ministero ha concluso per l'accoglimento della domanda;
-ritenuta la completezza della documentazione allegata dalle parti;
-ritenuto che le condizioni concordate dalle parti e dalle stesse confermate nelle note scritte, siano conformi alla legge e che pertanto non vi siano ragioni ostative al recepimento delle condizioni di seguito trascritte:
1) i coniugi vivranno separati con facoltà di fissare autonomamente la propria residenza/domicilio, salvo l'obbligo di darne comunicazione all'altro e rispettando le condizioni di separazione.
2) La casa coniugale, comprensiva dell'accessorio garage, di proprietà esclusiva del sig. verrà CP_1
concessa in uso alla sig.ra con i beni e gli arredi ivi contenuti, per il tempo improrogabile di CP_2
anni 8 a decorrere dalla data di omologa della separazione. Al termine di questo periodo di tempo, la sig.ra porterà con sé esclusivamente il tavolo del soggiorno con le sedie abbinate, la cassettiera CP_2
Ikea dipinta di rosa, la libreria e il relativo portaTV, oltre naturalmente ai propri effetti personali.
La sig.ra provvederà a volturare tutte le utenze luce, gas, acqua, di cui continuerà a pagare i CP_2
relativi consumi, oltre a farsi carico della tari e delle spese condominiali a carico del conduttore;
il sig. pagherà la quota delle spese condominiali di esclusiva spettanza del proprietario. CP_1
Altre tipologie di contratto che non saranno volturati da parte della sig.ra a suo nome, ed CP_2
intestati al sig. verranno da questi cessati. CP_1
Quando, al termine degli otto anni la sig.ra si trasferirà, gli obblighi suddetti saranno a carico CP_2
del e, in caso di omessa volturazione, la sig.ra provvederà alla cessazione. CP_1 CP_2
3) Il sig. continuerà a pagare regolarmente la rata del mutuo per l'intero importo e provvederà CP_1
a trasferirsi in altra abitazione, portando via tutti i suoi effetti personali, entro 6 mesi dalla data di omologa della separazione.
4) I costi per lavori di ordinaria manutenzione saranno interamente pagati della sig.ra mentre CP_2
eventuali costi per lavori di manutenzione straordinaria, saranno sostenuti dal sig. qualora CP_1
non siano determinati da omessa manutenzione o da negligenza della sig.ra I due rubinetti che CP_2
attualmente sono malfunzionanti, saranno riparati ed il relativo costo sarà ripartito nella misura del
50% tra i sig.ri e CP_1 CP_2
5) Il sig. verserà entro il giorno 5 di ogni mese, a titolo di mantenimento ordinario della figlia CP_1
e direttamente alla stessa, la somma di € 300,00 e comparteciperà alle spese straordinarie per Per_1
il suo mantenimento, secondo il protocollo in materia, dettato dal Tribunale di Bologna che qui si intende integralmente nella misura del 50%.
6) I coniugi si dichiarano economicamente indipendenti ed autosufficienti e quindi rinunciano vicendevolmente ad un assegno di mantenimento. 7) L'autovettura tipo BMW 118d targata EK984TZ già di proprietà del Sig. rimane di CP_1 proprietà esclusiva di quest'ultimo, mentre l'autovettura tipo Peugeot 2008 tg FE638WF e l'autovettura tipo Opel Agila tg. BP578JN entrambe già di proprietà della sig.ra resteranno di CP_2
proprietà esclusiva della stessa;
le spese del bollo, assicurazione e quant'altro, relativo all'autovettura
Opel Agila tg. BP578JN, utilizzata esclusivamente dalla figlia saranno pagate al 50% dai Per_1 genitori fino a quando la stessa non sarà economicamente autosufficiente e fino a quando avrà l'uso esclusivo di tale auto.
8) Con l'esatto adempimento dei patti racchiusi ed indicati nella presente convenzione, le parti si danno reciprocamente atto di null'altro avere a pretendere l'una dall'altra per nessun titolo, ragione o causa nessuna esclusa, avendo transato con tale scrittura qualsiasi pendenza esistente fra gli stessi.
Visto l'art. 473 bis. 51 cpc
P.Q.M.
a) omologa la separazione consensuale di e Controparte_1 Controparte_2
alle condizioni di cui sopra da intendersi qui integralmente trascritte;
[...]
b) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Lamezia Terme (CZ) di procedere all'annotazione della presente sentenza ( Atto n. 103 Parte II Serie A Anno 1998 );
c) dichiara interamente compensate tra le parti le spese del procedimento.
Così deciso in Rimini, nella camera di consiglio del 21.11.2024.
Il Presidente Relatore
Dott.ssa Elisa Dai Checchi