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Sentenza 3 ottobre 2025
Sentenza 3 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 03/10/2025, n. 903 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 903 |
| Data del deposito : | 3 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Trani, sez. civile, in composizione monocratica nella persona del giudice dott.ssa MA NA RA, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 6370/2021 r.g., proposta
DA
e , rappresentati e difesi dall'avv. Parte_1 Parte_2
US D'EL,
-attori-
CONTRO
e , rappresentati e difesi dall'avv. Cristofaro Controparte_1 Controparte_2
Diaferia,
-convenuti-
NONCHÉ
, rappresentato e difeso dagli avv.ti Carmine Sarcinelli e Sabino Controparte_3
Liuni,
-chiamato in causa ex art. 111 c.p.c.-
Conclusioni come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del
14.4.2025
Brevi ragioni di fatto e di diritto della decisione
Per quanto strettamente rileva ai fini della decisione giusta il disposto degli artt. 132
c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., le posizioni delle parti e l'iter del processo possono riassumersi come segue.
e convenivano in giudizio e Parte_1 Parte_2 Controparte_1 [...]
allegando di essere proprietari di un fondo rustico in agro Minervino CP_2
Murge, Contrada Grotticelle, nel Catasto Terreni al foglio 61, costituito da tre
1 appezzamenti meglio indicati nell'atto di citazione. A tali terreni erano Parte_1 pervenuti in parte per acquisto mortis causa a seguito della successione legittima della madre , deceduta il 24.3.1994, in parte per acquisto inter vivos, in Persona_1 comunione ex art. 177, lett. A, c.c. con il coniuge , delle quote Parte_2 ereditarie su detti beni della sorella e del padre . CP_4 Controparte_2
A la proprietà dei terreni era, a sua volta, pervenuta dalla di lei madre Persona_1
, giusta atto di donazione e contestuale divisione, rogato il 1°.10.1976 dal CP_5 notaio di Minervino Murge, con cui la donava alle figlie Persona_2 CP_5 [...]
, e diversi appezzamenti di terreno in Parte_3 Parte_4 Persona_1 agro Minervino Murge, Contrada Grotticelle, nel Catasto Terreni al foglio 61.
All'art. 8) lettera B) del detto atto di donazione e contestuale divisione, trascritto a Trani il
21.010.1976 al n. 15765 e al n. 15766, le condividenti pattuivano che al fine di assicurare l'accesso alla Strada Vicinale Grotticelle a quegli appezzamenti da ciascuna di esse ricevuto non avente fronte sulla strada sarebbe stata lasciata libera una striscia di terreno della larghezza di mt 0,80 (centimetri ottanta) corrente lungo i meglio indicati confini, striscia su cui sarebbe gravata “servitù di passaggio a piedi e con animali a schiena” a favore di tutti gli appezzamenti che costituiscono la striscia medesima, al fine di consentire l'accesso per ciascuno di essi dalla detta strada vicinale Grotticelle.
Gli attori adducevano che, subito dopo la costituzione, tenuto conto dei progressi della tecnica, inalterata la funzione economico-giuridica della servitù, il transito fosse stato esercitato con modalità carrabile e con mezzi meccanici, adeguando la larghezza del tracciato a quella dei mezzi meccanici.
I convenuti , avente causa della condividente , e Controparte_1 Parte_3 [...]
, avente causa di a sua volta avente causa della CP_2 Controparte_3 condividente , proprietari dei terreni gravati dalla servitù, qualche Parte_4 mese prima della introduzione del giudizio, avevano iniziato ad impedire il transito e l'esercizio della servitù agli attori, arando il tracciato e piantando alcuni alberi in prossimità del percorso, per cui e avevano già Parte_1 Parte_2 introdotto un procedimento possessorio per spoglio e molestia.
Pertanto, gli attori proponevano actio confessoria servitutis ex art. 1079 c.c., avendo interesse a vedere accertata l'esistenza del diritto della servitù volontaria di passaggio a favore del fondo rustico di proprietà attrice e a carico di quelli di parte convenuta.
Argomentavano che la trascrizione della servitù nei pubblici registri, giusta trascrizione del citato atto di donazione e contestuale divisione, rendesse opponibile la stessa a tutti
2 gli aventi causa, che legittimo ex art. 1067 c.c. fosse da considerarsi l'esercizio della servitù con mezzi di locomozione diversi da quelli originariamente previsti nell'atto costitutivo, nonché che sussistessero tutti i presupposti della azione proposta in ragione del titolo di proprietà degli attori e della contestazione da parte dei convenuti sulla legittimità dell'esercizio della servitù.
Concludevano chiedendo di accertare e dichiarare l'esistenza della servitù volontaria reciproca di passaggio, pedonale e carrabile, a favore del fondo rustico di proprietà attrice, distinto in Catasto Terreni al foglio 61, p.lle 252 e 254, ed a carico dei fondi distinti in catasto allo stesso foglio 61, p.lla 519 (ex 74) di proprietà (al Controparte_2 tempo della domanda e poi di proprietà di chiamato in causa), e Controparte_3
p.lla 516 (ex 249), di proprietà ; nonché p.lla 94, di proprietà Controparte_1 CP_1
e p.lla 251, di proprietà di (al tempo della domanda e poi di
[...] Controparte_2 proprietà di chiamato in causa), con condanna dei convenuti Controparte_3 [...]
e a cessare ogni conseguente molestia e turbativa, CP_2 Controparte_1 ordinando il pristino stato dei luoghi (rifacimento del percorso del tracciato e rimozione delle piante di ulivo che rendevano difficoltoso il transito sul percorso medesimo e l'accesso alla particella 93), oltre al risarcimento del danno da liquidarsi in via equitativa e vittoria di spese di lite (con la comparsa conclusionale domandavano anche fissarsi ex art. 614 bis c.p.c. la somma di danaro dovuta per ogni violazione successiva ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del provvedimento, determinandone la decorrenza).
Si costituivano in giudizio i convenuti e , contestando Controparte_1 Controparte_2
l'avversa domanda di cui chiedevano il rigetto. Dopo aver riportato stralci della relazione tecnica di un proprio consulente di parte, adducevano che, a seguito di sopralluogo, non fossero state messe in risalto opere visibili e permanenti, oltre a non risultare nemmeno una tratta di passaggio continua e costante;
effettuata una ricerca, utilizzando le foto aeree di zona, non si era notata una servitù, tanto meno il semplice calpestio della tratta in questione. Tutte le foto presentavano nella parte sud-est una carreggiata perenne.
Argomentavano, dunque, che la servitù in questione riportata nell'atto di donazione del
1°.10.1976 non presentava opere visibili nel tempo e neppure il semplice calpestio del tragitto. Sottolineato che una servitù in generale può essere modificata solamente con atto notarile ovvero sentenza, ritenevano non accoglibile la domanda attorea perché, allargando il passaggio da mt 0,80 a mt 2, le piante sarebbero state d'intralcio e avrebbero dovuto essere estirpati circa quindici alberi (costituenti piante secolari, tutte in buono stato fitosanitario e produttive), anche utilizzando il diverso mappale 478 vi era l'ostacolo di tre piante di circa cinquanta anni nel mappale 250 e due piante di circa
3 sette anni del mappale 519. Aggiungevano che dalle visure ipotecarie, nella sezione trascrizioni contro, non fosse riportata alcuna servitù di passaggio, per cui la semplice produzione di un atto nel quale viene riportata la formazione della servitù era inconferente circa l'attualità di tale servitù, essendo possibile che la stessa fosse stata oggetto di cessazione e/o estinzione. Evidenziavano infine la mancanza dell'interclusione delle particelle 252 e 254 o meglio la possibilità di accedervi tramite altre tratte più comode.
Concludevano domandando il rigetto delle domande attoree, con vittoria di spese di lite.
Autorizzata la produzione delle memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c., disposta consulenza tecnica di ufficio, veniva dato atto che aveva ceduto i propri Controparte_1 terreni a di cui, ex art. 111 c.p.c., era disposta la chiamata in Controparte_3 causa.
Costituendosi in giudizio (nei confronti del quale sostanzialmente Controparte_3 parte attrice ha esteso le proprie domande) contestava che nell'atto di acquisto dei terreni del 15.11.2022, redatto dal notaio , con cui comprava i terreni dal Per_3 CP_2
, non fosse riportata nessuna servitù a carico dei fondi acquistati, in Catasto al
[...] foglio 61, part.lle 251, 253, 519, 521 e 670, salvo la clausola di stile inidonea a ritenere provata l'esistenza di una servitù o di un vincolo pertinenziale, ove opposta l'eccezione di usucapione.
Negava che l'esito della diversa azione possessoria, proposta dagli attori, non fosse a sé opponibile, perché esercitata prima del suo acquisto;
peraltro, l'esito della stessa non poteva avere influenza nel presente diverso giudizio petitorio.
Adduceva che, avendo gli attori la possibilità di accedere ai propri fondi, comodamente, attraverso le loro stesse proprietà, non potessero pretendere un aggravamento di servitù, anche per consentire il passaggio di mezzi meccanici, senza prendere in esame un percorso alternativo. Giacché gli atti limitano la larghezza a mt 0,80, gli attori non avevano dato prova della esistenza di una maggiore larghezza o di aver acquisito un diritto in tal senso. Eccepiva, poi, la prescrizione per non uso ultra-ventennale della presunta servitù di passaggio invocata, concludendo per il rigetto della avversa domanda, con vittoria di spese di lite.
Concessi nuovamente i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c., ritenuta la causa matura per la decisione, era fissata udienza di precisazione delle conclusioni. Con provvedimento del 14.5.2025, sulle note scritte ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del
14.4.2025, giunta dinanzi alla scrivente subentrata nel ruolo, la causa era trattenuta in
4 decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c., ratione temporis in vigore, per il deposito di memorie conclusionali e di replica. Il fascicolo era rimesso al giudice il
4.9.2025.
* * * * * * *
Compiutamente riportate in parte motiva le allegazioni in fatto e diritto delle parti, prima di entrare nel merito dello scrutinio delle domande proposte, occorre qualificare giuridicamente la domanda principale proposta dagli attori.
Nel caso di specie gli attori a fronte delle avverse contestazioni hanno chiaramente ribadito nei propri scritti difensivi di aver esercitato un'actio confessoria servitutis ex art. 1079 c.c., che recita “il titolare della servitù può farne riconoscere in giudizio l'esistenza contro chi ne contesta l'esercizio e può far cessare gli eventuali impedimenti e turbative.
Può anche chiedere la rimessione delle cose in pristino, oltre il risarcimento dei danni”.
Hanno argomentato, dunque, di aver agito per accertare la servitù a favore dei propri fondi e a carico di quelli dei convenuti, a fronte delle contestazioni e delle turbative delle controparti. Hanno addotto, in particolare, di aver agito per accertare la servitù costituita con l'atto di donazione e contestuale divisione del 1°.10.1976, ovvero la servitù di passaggio “pedonale e carrabile”, anche, dunque, con mezzi meccanici, per adeguamento alle attuali esigenze e per le mutate tecniche di coltivazione dei fondi, con adeguamento della larghezza del tracciato della servitù di passaggio da mt 0,80 (come nel titolo costitutivo – atto pubblico per notaio a mt 2,00/2,50. Persona_2
Tanto parte attrice ha argomentato a fronte delle contestazioni di parte convenuta e, in particolare, del chiamato in causa ex art. 111 c.p.c., perché successore a CP_3 titolo particolare, avendo acquistato in corso di giudizio alcuni dei terreni gravati dalla servitù. Osservava il infatti, che gli attori chiedevano, invero, un CP_3 aggravamento della servitù preesistente, volontariamente costituita, per consentire il passaggio anche di mezzi meccanici.
È noto che, a fronte delle allegazioni delle parti, la qualificazione giuridica della domanda
è rimessa al Tribunale, in applicazione del principio iura novit curia, di cui all'art. 113, comma 1, c.p.c., che importa la possibilità per il giudice di assegnare una qualificazione giuridica ai fatti ed ai rapporti dedotti in lite, nonché all'azione esercitata in causa, ricercando le norme giuridiche applicabili alla concreta fattispecie sottoposta al suo esame. “Il giudice del merito, nell'indagine diretta all'individuazione del contenuto e della portata delle domande sottoposte alla sua cognizione, non è tenuto ad uniformarsi al tenore letterale degli atti nei quali esse sono contenute, ma deve, per converso, avere
5 riguardo al contenuto sostanziale della pretesa fatta valere, come desumibile dalla natura delle vicende dedotte e rappresentate dalla parte istante” (Cass. Sez. 5, 16.4.2025, n.
9909). Tale principio deve essere posto in immediata correlazione, però, con il divieto di ultra o extra-petizione, di cui all'art. 112 c.p.c., in applicazione del quale è, invece, precluso al giudice pronunziare oltre i limiti della domanda e delle eccezioni proposte dalle parti (tra le altre Cass. Sez. L, Sentenza n. 5832 del 3.3.2021).
Ciò posto, a fronte della ribadita volontà chiara degli attori di ottenere solo una pronuncia di accertamento della servitù costituita con l'atto notarile del 1°.10.1976 ai sensi dell'art. 1079 c.c., non può evidentemente qualificarsi diversamente la domanda di e , ai sensi dell'art. 1051, comma 3, c.c., pena una Parte_1 Parte_2 pronuncia extra o ultrapetita.
Nei limiti della domanda ex art. 1079 c.c. devono, dunque, essere valutate le richieste, le allegazioni e gli elementi emersi in giudizio.
La ratio del rimedio di cui all'art. 1079 c.c. risiede nella necessità di tutelare la situazione giuridica di cui gode il proprietario del diritto di servitù, consentendo allo stesso di far accertare tale diritto contro chi lo contesta e di far cessare eventuali impedimenti e turbative al suo esercizio.
In tema di actio confessoria servitutis, la dimostrazione dell'appartenenza del fondo dominante alla parte attrice non soggiace al medesimo regime probatorio dell'azione di rivendica e può essere fornita anche ricorrendo alle presunzioni (cfr. Cass. Sez. 2,
31.5.2021, n. 15116). e hanno dimostrato la Parte_1 Parte_2 titolarità, nelle rispettive quote e sulla base dei diversi titoli di provenienza (successione e compravendita) dei fondi dominanti in agro di Minervino Murge alla contrada Grotticelle.
I convenuti e il terzo chiamato in causa non hanno specificamente contestato l'appartenenza agli attori dei fondi dominanti. Il principio espresso dall'art. 115 c.p.c., letto unitamente all'art. 167 c.p.c., che impone ai convenuti con la costituzione in giudizio un preciso onere di contestazione delle avverse allegazioni, ha una portata di carattere generale e, nel caso de quo, non può dirsi che vi sia stata specifica contestazione del titolo vantato dagli attori sui fondi dominanti.
Allo stesso modo non sussistono contestazioni sulla titolarità in capo ai convenuti dei fondi serventi, precisandosi che, in corso di causa, alienava i propri Controparte_1 terreni a di cui era disposta la chiamata in giudizio. “In tema di Controparte_3 actio confessoria servitutis, legittimato passivo è colui che, oltre a contestare l'esistenza della servitù, ha un rapporto attuale con il fondo servente, per esserne proprietario,
6 comproprietario, titolare di un diritto reale o possessore suo nomine, in quanto solo nei confronti di tali soggetti può esser fatto valere il giudicato di accertamento, contenente, anche implicitamente, l'ordine di astenersi da qualsiasi turbativa nei confronti del titolare della servitù o di rimessione in pristino ex art. 2933 c.c.. Gli autori materiali della lesione del diritto di servitù possono, invece, essere eventualmente chiamati in giudizio quali destinatari dell'azione ex art. 1079 c.c., solo se la loro condotta abbia concorso con quella di uno dei predetti soggetti, o abbia comunque implicato la contestazione della servitù, fermo restando che, nei loro riguardi, possono essere esperite, ex art. 2043 c.c.,
l'azione di risarcimento del danno e, ai sensi dell'art. 2058 c.c., l'azione di riduzione in pristino, con l'eliminazione delle turbative e molestie” (Cass., Sez. 2,30.4.2024, n. 1160).
Ancora “l'attore che agisce in confessoria servitutis, ai sensi dell'art. 1079 c.c., ha certamente l'onere di provare l'esistenza del relativo diritto, presumendosi la libertà del fondo, che si pretende servente, da pesi e limitazioni (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 18890 del
08/09/2014). Avendo l'onere di provare il titolo su cui la servitù è fondata (quale, esemplificativamente, il contratto, l'usucapione, la destinazione del padre di famiglia), è evidente che l'attore in confessoria abbia quanto meno pure l'onere di dedurre tale titolo, costituendo esso la prova del diritto del quale si chiede l'accertamento” (Cass. Sez. 2,
Sentenza n. 113 del 4.1.2017).
La servitù di cui si chiede l'accertamento risulta una servitù volontaria costituita con atto di divisione dalle dante causa delle odierne parti del giudizio, , Parte_3
e , contestuale all'atto con cui ricevevano i terreni Parte_4 Persona_1 in donazione. All'art. 8) lettera B) dell'atto notarile le condividenti pattuivano che al fine di assicurare l'accesso alla Strada Vicinale Grotticelle a quegli appezzamenti da ciascuna di esse ricevuto non avente fronte sulla strada sarebbe stata lasciata libera una striscia di terreno della larghezza di mt 0,80 (centimetri ottanta) corrente lungo i confini dei fondi in Catasto Terreni al foglio 61, p.lla 519 (ex 74), p.lla 516 (ex 249), p.lla 94 e p.lla 251, striscia su cui sarebbe gravata “servitù di passaggio a piedi e con animali a schiena” a favore di tutti gli appezzamenti che costituiscono la striscia medesima, per quanto qui interessa a favore dei fondi in Catasto Terreni al foglio 61, p.lle 252 e 254, al fine di consentire l'accesso per ciascuno di essi dalla detta strada vicinale Grotticelle.
Presupposto indefettibile dell'azione confessoria è anche la contestazione sull'esistenza e sul contenuto del diritto reale, accompagnata o meno da turbative materiali della servitù, che può consistere in atti dichiarativi o in comportamenti contrastanti con il contenuto della servitù, tenuti sulla base della pretesa negatrice del diritto. Tale altro presupposto indefettibile della azione ex art. 1079 c.c. sussiste nel caso di specie, in ragione delle
7 contestazioni in merito alla esistenza della servitù di passaggio in capo agli attori da parte dei convenuti e , che, anche negli scritti difensivi Controparte_2 Controparte_1 di cui al presente giudizio, negando l'avverso diritto, assumevano che nel tempo la servitù in questione riportata sull'atto di donazione del 1°.10.1976 non presenta opere visibili nel tempo e neppure il semplice calpestio del tragitto, nonché che le visure ipotecarie, nella sezione trascrizioni contro, non riportano alcuna servitù di passaggio, adducendo che la semplice produzione di un atto nel quale viene riportata la formazione della servitù fosse assolutamente inconferente circa l'attualità della stessa, essendo possibile che detta servitù sia stata oggetto di cessazione e/o estinzione;
anche il terzo chiamato ha contestato il diritto di servitù degli attori ed ha espressamente eccepito la prescrizione dello stesso per non uso.
L'atto di divisione del 1°.10.1976 era trascritto il 21.10.1976 presso la allora
Conservatoria dei Registri Immobiliari di Trani, oggi Agenzia delle Entrate, Servizio
Pubblicità Immobiliare di Trani, e nella nota di trascrizione redatta dal notaio Per_2
Registro generale n. 15766 e Registro particolare n. 12663, vi è espresso riferimento alla servitù di passaggio.
“La servitù volontariamente costituita, per essere opponibile all'avente causa dell'originario proprietario del fondo servente, deve essere stata trascritta o espressamente menzionata nell'atto di trasferimento al terzo del fondo medesimo, rimanendo, altrimenti, vincolante solo tra le parti” (Cass. Sez. 2, 31.8.2018, n. 21501).
Come afferma il la presenza nell'atto di trasferimento notarile a titolo CP_3 particolare inter vivos del fondo servente di frasi generiche o di mero stile non sono sufficienti a rendere opponibile la servitù, ma tanto, si evidenzia, solo in caso di mancata trascrizione del relativo atto costitutivo. Nel caso di specie, come detto, l'atto costitutivo era regolarmente trascritto e, dunque, opponibile agli aventi causa, anche se nell'atto di acquisto di questi ultimi non vi fosse una menzione espressa della servitù.
Il C.T.U., nella compiuta relazione, supportata anche da riscontri fotografici, riporta che dalle verifiche effettuate sullo stato dei luoghi è stato possibile accertare in maniera analitica e puntale la consistenza della servitù oggetto di causa. In particolare, l'ing.
sulla base del rilievo celerimetrico in modalità RTK con Persona_4 strumentazione GPS Leica GS-CS20 ed appoggio alle stazioni permanenti della rete
GNSS REGIONE PUGLIA, ha rilevato n. 36 punti significativi e ha determinato le distanze di tutte le piantagioni (misurate dal tronco) dal confine, ricavando, pertanto, la larghezza del tratturo di accesso ai fondi. Su tutto il tratturo ha rilevato un passaggio superiore ai
8 2,50 mt, salvo che in quattro punti in cui, comunque, la larghezza era superiore agli 80 centimetri previsti nel contratto di divisione. Affermava, con notazione che pienamente si condivide, che “pertanto, le rilevazioni effettuate confermano che allo stato delle cose su tutti i fondi gravati da servitù sono rispettate le volontà riportate nel già citato atto di donazione e divisione del '76”.
Sulla base dell'atto di costituzione, regolarmente trascritto ed opponibile agli aventi causa, nonché dalle risultanze della istruttoria tecnica si ritiene accertata l'esistenza della servitù di passaggio a favore dei fondi degli attori, così come volontariamente pattuita.
Il come accennato, ha eccepito l'estinzione della servitù per prescrizione. CP_3
“In tema di prescrizione delle servitù per non uso, la ripartizione dell'onere della prova va risolto applicando il generale principio secondo cui la prova dei fatti su cui l'eccezione si fonda deve essere fornita da chi l'ha proposta, con la dimostrazione che il titolare della servitù non l'ha esercitata per almeno un ventennio” (Cass. Sez. 2, 5.4.2022, n. 11054).
Alcuna prova sul punto è stata fornita dal terzo chiamato. A dispetto delle allegazioni dello stesso negli scritti conclusionali (“L'odierno convenuto aveva eccepito l'intervenuta prescrizione e articolata una prova orale, allo stato non ammessa, per dimostrare il non uso della servitù prediale” così a pag. 3 della comparsa conclusionale) neppure era stata articolata alcuna prova costituenda sul punto. Unico capitolo di prova articolato dal nella memoria ex art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c. era “Vero che per raggiungere CP_3 le ptc 253 e 254 gli attori attraversavano a volte centralmente ed in linea retta partendo dall'accesso chiuso ora dalla sbarra di ferro e a volte superata la sbarra seguendo il percorso segnato dalle tracce delle ruote dei trattori nella ptc 519 oppure attraversavano le ptc 177 e 178 di loro proprietà”, evidentemente ininfluente ai fini della prova della prescrizione per non uso della servitù.
Ai sensi dell'art. 2967 c.c., “chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento” e tale principio vale anche per chi propone una eccezione e, da tale disposizione normativa, discende il noto principio “onus probandi incumbit ei qui dicit” con la conseguenza che la contraddittoria, incompleta e insoddisfacente prova sui fatti costitutivi dell'eccezione si riflette a svantaggio della parte gravata del relativo onere.
Peraltro, considerando le contestazioni sia dei convenuti che del terzo chiamato, deve evidenziarsi che “la servitù di passaggio è, per sua natura, una servitù discontinua, in relazione alla quale ogni episodio di transito costituisce esercizio del diritto;
ne consegue
9 che qualora la servitù sia stata costituita in virtù di titolo idoneo, ai fini della prescrizione, non assumono rilievo, ove la situazione dei luoghi lo permetta, né la mancanza del requisito dell'apparenza - necessario per la costituzione della servitù per usucapione o per destinazione del buon padre di famiglia - né il carattere sporadico dell'esercizio. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva dichiarato l'estinzione per non uso di una servitù coattiva di passaggio pedonale, motivata dai giudici di merito con riguardo alla sporadicità del transito e alla perduta visibilità del tratturo)” così Cass. Sez. 6, 12.12.2011, n. 26636, cfr. anche Cass. Sez. 2, 16.10.2020,
n. 22579.
Ora occorre valutare le allegazioni di parte attrice che nel proporre l'actio confessoria servitutis ha chiesto l'accertamento della servitù sia pedonale sia carrabile, quindi, occorre valutare l'ampiezza e le modalità di esercizio della servitù di cui si discute.
Assume parte attrice che, con l'evoluzione e i progressi della tecnica, inalterata la funzione economico-giuridica della servitù, quanto alle modalità della servitù medesima, si dovesse accertare che il transito potesse essere esercitato con modalità carrabile e con mezzi meccanici, adeguando la larghezza del tracciato a quella dei mezzi meccanici.
Il contratto di divisione prevedeva, però, solo una servitù di passaggio pedonale e con animali da soma, con una clausola dal chiaro contenuto, anche se si raffronta alla successiva di cui all'art. 8 C), in cui, con riferimento agli accessi e ai vialetti di passaggio esistenti, si fa diversamente riferimento ad una servitù di passaggio “a piedi e con mezzi e trazione animale o meccanica”.
Inconferente è, pertanto, il precedente di legittimità richiamato dalla e Parte_1 dal di cui alla sentenza della Corte di Cassazione, Sez. 2, n. 3747 Parte_2 del 19.2.2007, in cui si legge: “incensurabile in questa sede è il convincimento della
Corte Territoriale in ordine alla mancanza di prova del dedotto aggravamento a carico del fondo servente desumibile dalla circostanza che l'attuale uso di autovetture (al posto dei carri) per accedere al fondo dominante costituiva, secondo consolidata giurisprudenza di legittimità, normale evoluzione anziché modificazione o aggravamento della precedente servitù di passo in ragione delle mutate esigenze del trasporto da tenere inderogabilmente presenti per non svuotare di contenuto il relativo diritto (v. Cass. n.
2691/79, citata in sentenza cui anche la recente Cass. n. 8853/2004 che ha sancito il principio secondo cui in tema di servitù di passaggio può ritenersi legittimo che, per le esigenze di coltivazione di un fondo, la servitù venga esercitata con mezzi di locomozione diversi da quelli originari, tenuto conto del mutamento delle colture agrarie o dei progressi della tecnica, giacché in tali casi rimane inalterata la funzione economico-
10 giuridica della servitù)”. Tale precedente atteneva ad una servitù di passaggio che dal titolo poteva essere esercitata anche con mezzi di locomozione e si discuteva dell'esercizio con mezzi di locomozione diversi, più adeguati alla evoluzione tecnologica.
Nel caso de quo il titolo non prevede una servitù di passaggio carrabile, ma solo a piedi e con animali da soma, per cui è specificamente prevista una larghezza di mt 0,80. Infatti, parte attrice chiede l'adeguamento della larghezza del tracciato della servitù di passaggio da mt. 0,80 (come nel titolo costitutivo – atto pubblico per notaio del Persona_2
1°.10.1976) a mt. 2,00/2,50 (con ricollocazione delle piante come indicazione del C.T.U.).
Tali richieste evidentemente non possono essere accolte sulla base dell'accoglimento della domanda ex art. 1079 c.c., non potendosi condividere l'assunto degli attori che nella memoria di replica hanno riportato “la domanda ha per oggetto l'accertamento della servitù volontaria esistente (cd. actio confessoria) e non il suo ampliamento;
e l'adeguamento della servitù alle mutate esigenze di coltivazione non comporta aggravamento, né ampliamento della servitù, come già più e più volte ripetuto” (v. pag. 3 della memoria di replica).
“In tema di servitù prediali, per l'ampliamento coattivo di un passaggio pedonale e per la sua trasformazione in via di transito per veicoli a trazione meccanica, l'art. 1051, comma terzo, c.c., richiede le seguenti condizioni: 1) che preesista una servitù di passaggio sul fondo su cui realizzare l'ampliamento; 2) che l'ampliamento sia necessario per la coltivazione o per l'uso conveniente del fondo dominante;
3) che il fondo dominante sia intercluso in senso relativo, nel senso che non abbia uscita diretta sulla pubblica via
(Cass. n. 739/2012). In materia è stato chiarito che, poiché l'utilizzazione di mezzi meccanici (trattori e automezzi) costituisce, in conseguenza dei mutamenti tecnologici dell'agricoltura, nonché dei rapporti di lavoro ed in genere del modo di vita dei lavoratori, una necessità per la coltivazione dei fondi agricoli, il proprietario di un fondo destinato all'agricoltura a cui vantaggio sussista un diritto di servitù di passaggio a piedi con animali da soma per un altro fondo, ha diritto a norma dell'art. 1051 c.c. all'ampliamento del passaggio necessario per il transito di quei mezzi a trazione meccanica (Cass. n.
2287/1995; n. 1292/1986). In rapporto a tali principi, le deduzioni operate nel caso di specie dagli attori, come sopra trascritte, evidenziano che la finalità perseguita dagli attori era quella di ampliare «le modalità di esercizio» della preesistente servitù di passo pedonale, da attuare tramite la «modifica del precedente titolo». Secondo gli stessi attori, quindi, l'ampliamento richiesto non rientrava nell'esercizio della servitù e avrebbe potuto aver luogo solo in seguito a sentenza. Invero, la Corte d'appello, al fine di poter sostenere l'interpretazione della domanda quale richiesta di accertamento della legittimità del
11 diverso uso già in base al titolo, ha attribuito un rilievo decisivo al fatto che non fu richiesta la modifica del tracciato. Si legge testualmente nella sentenza impugnata: «gli odierni appellati non hanno in realtà chiesto di modificare il tracciato esistente allargandolo e rendendo in tal modo maggiore l'aggravio per il fondo servente, essendosi limitati ad affermare che l'uso del mezzo sopra indicato (una motocarriola n.d.r.) è conforme al titolo costitutivo». A questo rilievo, introdotto dagli attori con la terza memoria ex art. 183 c.p.c. (supra), è inevitabile obiettare che la supposta mancanza di una domanda diretta ad una modifica del tracciato non faceva venir meno la natura costitutiva della pronuncia richiesta, che rimaneva comunque diretta, in conformità all'univoco significato delle espressioni usate, all'«ampliamento» della servitù esistente, in modo da consentire il transito con la motocarriola. È stato infatti chiarito che l'ampliamento coattivo di una servitù di passaggio già esistente, disciplinato dall'art. 1051, terzo comma c.c., va riferito all'estensione del contenuto del preesistente diritto di servitù, in relazione alla possibilità di esercizio del passaggio con modalità prima non previste, e cioè, per ipotesi, oltre che a piedi, anche con veicoli a trazione animale o meccanica, mentre l'eventuale allargamento del tracciato esistente, su cui grava la servitù, assume un aspetto meramente strumentale rispetto al nuovo modo di esercizio di questa quando non consenta il passaggio anche con veicoli (Cass. n. 5589/1982).
D'altronde, è certamente possibile che il titolo costituisca soltanto un diritto di passaggio pedonale pur là dove la situazione dei luoghi consentirebbe materialmente il transito di veicoli (Cass. n. 2330/1971). … Valgono, mutatis mutandis, i principi stabiliti in passato da questa Corte in relazione alla servitù di passaggio pedonale e con carri, che
«costituiscono servitù distinte ed autonome (Cass. n. 1906/1973). Conseguentemente, «la servitù di passaggio pedonale non può ritenersi compresa nella servitù di passaggio con carri, solo perché apparentemente di contenuto più limitato, poiché il passaggio pedonale, in questa seconda servitù, deve essere limitato alla necessità di accompagnamento e di guida dei carri. Analogamente la servitù di passo carraio non comprende anche il transito autonomo ed indifferenziato di cicli e motocicli, essendo questi veicoli adibiti al trasporto di persone e non di cose e mirando a soddisfare esigenze personali e di comodo, salvo che il titolo non disponga diversamente (Cass. n.
1457/1971)». Consegue da tali principi che, salva diversa previsione del titolo, il passaggio pedonale è cosa diversa dal passaggio strumentale alla conduzione di un mezzo adibito al trasporto, … Nel controricorso, al fine di avvalorare l'interpretazione della domanda operata dalla Corte d'appello, si pone l'accento sulle innovazioni tecnologiche che renderebbero un fatto normale usare una carriola con motore per portare dei pesi. Il rilievo è certamente ragionevole. Discende dai principi sopra
12 richiamati che il bisogno del fondo dominante può derivare certamente anche dal cambiamento generale dei tempi e del costume, ma ciò non vuol dire che il titolare della servitù di passo pedonale sia dispensato dal richiederne l'ampliamento ex art. 1051, comma 3, c.c., se il titolo non consente la più ampia modalità di transito. … «Proposta un'azione rivolta all'ampliamento coattivo di una pretesa preesistente servitù di passo pedonale, l'actio confessoria servitutis (tesa all'affermazione di una servitù di passo carraio in base a titolo), introdotta in via principale soltanto in sede di conclusioni specifiche, dà luogo ad una ipotesi di domanda nuova. Infatti, l'actio confessoria servitutis, in quanto fondata su un preteso preesistente titolo, e finalizzata ad una pronuncia dichiarativa del titolo stesso e del suo preciso contenuto, mentre l'azione rivolta all'ampliamento coattivo della preesistente servitù, in quanto basata, invece, sulle identiche premesse richieste per l'ottenimento del passaggio coattivo, involge un petitum finalizzato ad una pronuncia costitutiva del diritto stesso (Cass. n. 1134/1977). …
«L'ampliamento coattivo di una servitù di passaggio già esistente, disciplinato dall'art. 1051, terzo comma, c.c., va riferito alla estensione del contenuto del preesistente diritto di servitù, in relazione alla possibilità di esercizio del passaggio con modalità prima non previste, e cioè, per ipotesi, oltre che a piedi, con una motocarriola con piano di carico orizzontale, dotata di motore e cingoli che ne permettono il movimento, mentre l'eventuale allargamento del tracciato esistente, su cui grava la servitù, assume un aspetto meramente strumentale rispetto al nuovo modo di esercizio di questa, quando il tracciato non consenta il passaggio anche con il suddetto mezzo»” (Cass. Sez. 2,
Ordinanza n. 19754 del 20.6.2022).
Ancora “questa Corte ha più volte precisato che la servitù di passo carrabile è diversa da quella di passaggio pedonale: la differenza è di carattere quantitativo nel senso che la servitù di transito veicolare si distingue da quella di passaggio pedonale per la maggiore ampiezza del suo contenuto perché, condividendo con quest'ultima la funzione di consentire il transito delle persone, soddisfa le esigenze di trasporto con veicoli di persone e merci da e verso il fondo dominante (Cass. 29.10.1992, n. 11764; Cass.
27.1.1983, n. 747). Di conseguenza, dall'esistenza della prima non può desumersi l'esistenza della seconda, né il passaggio a piedi costituisce atto idoneo a conservare il possesso della servitù di passaggio anche con carri (Cass. 30.3.2000, n. 3906; Cass. n.
1906 del 5.VII.1973; Cass. 6.12.1979, n. 5770), fatta salva la possibilità per il proprietario di un fondo destinato all'agricoltura a cui vantaggio sussista un diritto di servitù di passaggio a piedi o con traino di carretti a mano o con animali, di ottenere a norma dell'art. 1051 cod. civ. l'ampliamento del passaggio per il transito dei mezzi a
13 trazione meccanica (Cass. 7.2.1995, n. 2287; Cass. 28.2.1986, n. 1292)”, così Cass. Sez.
2, Sentenza n. 19483 del 23.7.2018.
In assenza di domanda di ampliamento e/o aggravamento della servitù di passaggio ex art. 1153, comma 3, c.c. (in assenza anche della dimostrazione degli elementi richiesti per l'accoglimento di tale diversa domanda), nel rispetto del già richiamato principio della corrispondenza tra il chiesto e pronunciato, la domanda attorea può essere accolta nei limiti dell'accertamento della esistenza del diritto di servitù nei termini di quanto risulta dal titolo, ovvero dall'atto notarile del 1°.10.1976.
Ne deriva la superfluità di un accertamento sulla sussistenza di altre vie di accesso ai fondi degli attori, come pure sollecitato dalle controparti.
Per completezza si aggiunge che nessun accertamento con efficacia nel presente giudizio
è ritraibile dalle pronunce adottate dal giudice monocratico di questo Tribunale e dal
Collegio, adito in sede di reclamo, nel diverso procedimento ex art. 703 c.p.c., introdotto sempre dagli odierni attori. “Questa Corte ha affermato, con orientamento costante al quale il collegio intende dare continuità, che le azioni proposte, rispettivamente, in sede possessoria e petitoria, pur nell'eventuale identità soggettiva, sono caratterizzate dall'assoluta diversità degli altri elementi costitutivi (causa petendi e petitum) con la conseguenza che nel giudizio petitorio non possono essere invocati i provvedimenti emessi in sede possessoria, né le argomentazioni e le circostanze risultanti dalla sentenza che ha definito quel giudizio. L'assoluta diversità dell'azione possessoria e petitoria è ostativa alla formazione del giudicato fra le parti in quanto, nel giudizio possessorio è tutelata una situazione di fatto corrispondente all'esercizio del diritto, mentre in sede petitoria viene in rilievo il titolo di proprietà o di possesso ad usucapionem, con la precisazione che il possesso utile ai fini della usucapione ha requisiti che non vengono in rilievo nei giudizi possessori, ove l'accoglimento della domanda prescinde dall'accertamento della legittimità del possesso e offre tutela ad una mera situazione di fatto che ha i caratteri esteriori dei diritti sopra menzionati” (Cass.
Sez. 2, 9.8.2023, n. 24260). Tanto, peraltro, era puntualizzato dallo stesso giudice nella ordinanza del 7.9.2022, in cui era affermato, condivisibilmente, che “nel giudizio possessorio, assume rilievo esclusivo la situazione di fatto (riconducibile alla situazione giuridica prevista dall'art. 1140 c.c., anche se, in ipotesi, acquisita illegittimamente) esistente al momento dello spoglio o della turbativa rimanendo estranea in merito ogni questione relativa alla legittimità del possesso e alla sua rispondenza ad un valido titolo
(e, quindi, prescindendosi da ogni indagine sulla sussistenza o meno di un diritto a possedere dello spogliato o del molestato)” (così, Cass. civ. II, 31.1.2019 n. 2991, in
14 motivazione;
Cass. civ. II, 3.2.1998 n. 1040 e, ancora, le più risalenti Cass. 28.2.1989 n.
1087; Cass. 21.5.1987 n. 4625)”, così pag. 6 dell'ordinanza.
Accolta la domanda degli attori nei termini detti (servitù di passaggio pedonale e con animali da soma nei limiti della larghezza del passaggio di mt. 0,80), non merita accoglimento la domanda con cui e hanno chiesto Parte_1 Parte_2 emettersi ordine di rimessione in pristino dello stato dei luoghi, con rifacimento del percorso del tracciato e rimozione delle piante di ulivo che rendono difficoltoso il transito sul percorso medesimo, con fissazione ex art. 614 bis c.p.c. di una somma di danaro, perché alcun intralcio risulta esistente dalla relazione del C.T.U. che evidenziava la presenza di un percorso ben più ampio di mt 0,80.
Ancora non merita accoglimento la domanda di risarcimento del danno rimesso ad una valutazione equitativa del Tribunale, perché manca anche a livello di allegazioni l'indicazione di quali siano gli elementi per valutare l'effettivo danno subito dagli attori.
L'esercizio del potere discrezionale di liquidare il danno in via equitativa, previsto dagli artt. 1226 e 2056 c.c., richiede che sia provata l'esistenza di danni risarcibili e che risulti obiettivamente impossibile o particolarmente difficile provare il danno nel suo preciso ammontare. “… l'esercizio del potere discrezionale di liquidare il danno in via equitativa, conferito al giudice dagli artt. 1226 e 2056 cod. civ., espressione del più generale potere di cui all'art. 115 cod. proc. civ., dà luogo non già ad un giudizio di equità, ma ad un giudizio di diritto caratterizzato dalla cosiddetta equità giudiziale correttiva od integrativa, che, pertanto, presuppone che sia provata l'esistenza di danni risarcibili e che risulti obiettivamente impossibile o particolarmente difficile, per la parte interessata, provare il danno nel suo preciso ammontare;
non è possibile, invece, in tal modo surrogare il mancato accertamento della prova della responsabilità del debitore o la mancata individuazione della prova del danno nella sua esistenza” (Cass. Sez. 3,
7.1.2025, n. 188).
Le spese di lite, visto l'esito del giudizio, con accoglimento della domanda ex art. 1079
c.c. di parte attrice, nei limiti di ragione, con rigetto della istanza di rimessione in pristino dei luoghi e di risarcimento del danno, meritano integrale compensazione.
Sulle parti in solido vanno definitivamente poste anche le spese di C.T.U. già liquidate in corso di causa con separato provvedimento del 26/27.4.2023.
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P.Q.M.
Il Tribunale di Trani, sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulle domande proposte da e nei Parte_1 Parte_2 confronti di e , con la chiamata in causa di Controparte_1 Controparte_2 CP_3
ogni altra domanda, eccezione e difesa rigettate, rinunciate ovvero assorbite:
[...]
- accoglie nei limiti di ragione la domanda ex art. 1079 c.c. di accertamento della servitù costituita con atto notarile del 1°.10.1976, servitù di passaggio a piedi e con animali a schiena lungo una striscia di terreno della larghezza di mt 0,80 (centimetri ottanta) corrente lungo i confini dei fondi serventi in Catasto Terreni al foglio 61, p.lla
519 (ex 74), p.lla 516 (ex 249), p.lla 94 e p.lla 251, a favore dei fondi dominanti in
Catasto Terreni al foglio 61, p.lle 252 e 254, al fine di consentire l'accesso dalla strada vicinale Grotticelle;
- rigetta la domanda di rimessione in pristino dei luoghi;
- rigetta la domanda di risarcimento del danno;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite;
- pone definitivamente a carico delle parti in solido le spese di C.T.U. già liquidate con provvedimento del 26/27.4.2023.
Così deciso in Trani, il 3.10.2025
Il giudice
MA NA RA
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