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Sentenza 13 luglio 2025
Sentenza 13 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 13/07/2025, n. 819 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 819 |
| Data del deposito : | 13 luglio 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Appello di Palermo, sezione controversie di lavoro, previdenza ed assistenza, composta dai signori magistrati:
1) dott. Maria Giuseppa Di Marco Presidente
2) dott. Caterina Greco Consigliere rel.
3) dott. Claudio Antonelli Consigliere riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 238 R.G.A. 2025 , promossa in grado di appello D A rappresentata e difesa Parte_1 dall'AVVOCATURA DELLO STATO DI PALERMO
- Appellante - C O N T R O
rappresentata e difesa dagli Avv.ti CIRINO Parte_2
EDUARDO e FERRAROTTO CONCETTO
- Appellata - All'udienza del 3/07/2025 i procuratori delle parti concludevano come dai rispettivi atti difensivi. FATTO Con la sentenza n. 120/2025 del 28.01.2025 il Tribunale di Agrigento ha accolto la domanda con cui aveva chiesto dichiararsi Parte_2
l'illegittimità del licenziamento irrogatole con provvedimento del 27.03.2024 e condannare l' a reintegrarla nel posto di Parte_1 lavoro ed a corrisponderle, a titolo di risarcimento del danno, la somma di € 2.549,22 al mese dal dì del licenziamento quello dell'effettiva reintegra.
Il Tribunale osservava anzitutto che la condotta contestata alla ricorrente era quella di aver falsamente dichiarato, nella compilazione della domanda di partecipazione al concorso per la selezione di personale di seconda area, fascia retributiva F3, di essere in possesso della patente nautica senza alcun limite dalla costa, requisito previsto dal bando di concorso a pena di esclusione, essendo invece in possesso della patente nautica con abilitazione alla condotta di natanti ed imbarcazioni a motore entro le 12 miglia dalla costa;
richiamando gli orientamenti
1 di legittimità formatisi in merito agli effetti dell'art. 127 dpr n. 3/1957 (decadenza dall'impiego) per il caso di falsità documentali commesse al momento dell'assunzione e rilevando che la giurisprudenza richiedeva, a tal fine, che le suddette falsità dovessero riguardare dati decisivi per l'assunzione medesima, ha ritenuto che la falsa dichiarazione espressa dalla non fosse “influente sotto Parte_2 il profilo del diritto sostanziale né tantomeno decisiva ai fini dell'assunzione nell'Area Assistenti
– fascia retributiva F3, atteso che è documentato (e, ancor più, incontestato) che l'odierna ricorrente abbia conseguito la patente nautica per la guida di natanti senza limiti dalla costa prima della sua assunzione e della conseguente immissione in servizio”. Ha dunque ordinato la reintegrazione della ricorrente ed il pagamento dell'indennità di legge, compensando le spese di lite. Avverso tale sentenza ha proposto appello l' Parte_1 chiedendone la riforma.
[...] ha resistito al gravame. Parte_2
All'udienza del 3/07/2025, sulle conclusioni delle parti di cui ai rispettivi atti difensivi, la causa è stata decisa come da dispositivo. MOTIVI Con l'interposto gravame, l'appellante si duole che il Tribunale non abbia attribuito la giusta rilevanza al fatto contestato, ossia alla falsa dichiarazione del possesso di un requisito espressamente e legittimamente (ex art. 2 c. 2 e 3 del d.p.r. n. 3 del 1957) indicato dal bando di concorso come essenziale ai fini dell'assunzione (possesso della patente nautica senza limiti di distanza dalla costa); premesso che siffatta condizione per l'ammissione al concorso - validamente sostenuta da una ragionevole valutazione discrezionale della pubblica amministrazione - non era stata impugnata dalla ricorrente che, anzi, aveva ad essa prestato acquiescenza, procurandosi, dopo la scadenza del termine per la presentazione della domanda, il predetto titolo abilitativo, soggiungeva che aveva errato il Tribunale nell'attribuire al tardivo conseguimento della patente richiesta efficacia esimente dal rilievo disciplinare della condotta contestata;
infatti, ai sensi dell'art. 10 comma 2 del bando di concorso (n. n. 390644/RU del 30 agosto 2022) “Tutti i titoli per i quali il candidato richiede la valutazione (dovevano) essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di cui al presente bando”, in conformità con quanto prescriva l'art. 2 comma 7 del Dpr n. 487/1994; circostanza pacificamente non realizzatasi nella fattispecie.
Sotto il profilo della gravità della condotta, ribadisce che essa era rivelata dalla piena consapevolezza da parte della dipendente di rendere una dichiarazione falsa attestante il possesso di un requisito necessario all'assunzione, e che dunque
2 essa giustificava, all'esito di un giudizio concreto di proporzionalità, la risoluzione del contratto di lavoro, per la lesione del vincolo fiduciario con la P.A. datrice di lavoro.
Reitera, inoltre, ex art. 346 c.p.c. tutte le difese già svolte in primo grado. L'appello è fondato e va pertanto accolto. Deve, in via preliminare, rilevarsi l'erroneità del richiamo, contenuto nella sentenza impugnata, ai fini in discorso, alle condizioni di operatività dell'istituto della decadenza dall'impiego, prevista e disciplinata dall'art. 127 lett. d) del Dpr n. 3/1957 per falsità documentali commesse all'atto dell'accesso all'impiego medesimo, ed agli orientamenti che pongono l'accento sul carattere necessariamente sostanziale che deve rivestire, ai fini dell'assunzione, il requisito che le dichiarazioni false sono chiamate ad attestare. L'istituto della decadenza si pone, infatti, su di un piano distinto da quello che occupa nella presente fattispecie, attinente a profili esclusivamente disciplinari, nel quale non assumono alcun rilievo né la indefettibilità del requisito oggetto della falsa dichiarazione, né il conseguimento dello stesso in un momento ad essa successivo.
Sul punto vale la pena ricordare come la Corte di Cassazione abbia precisato che “In occasione dell'accesso al pubblico impiego, la produzione di falsi documentali o di dichiarazioni non veritiere è causa di decadenza, con conseguente nullità del contratto, allorquando tali infedeltà comportino la carenza di un requisito che avrebbe in ogni caso impedito l'instaurazione del rapporto di lavoro con la P.A; nelle altre ipotesi, le produzioni o dichiarazioni false effettuate in occasione o ai fini dell'assunzione possono comportare, una volta instaurato il rapporto, il licenziamento, ai sensi dell'art. 55-quater, lett d), del d.lgs. n. 165 del 2001, in esito al relativo procedimento disciplinare ed a condizione che, valutate tutte le circostanze del caso concreto, la misura risulti proporzionata rispetto alla gravità dei comportamenti tenuti.” (v. Cass. n. 18699 del 11/07/2019). Ed ancor più di recente ha ribadito: “L'art. 55-quater, comma 1, lett. d), del d.lgs. n. 165 del 2001 commina la sanzione disciplinare del licenziamento nel caso di «falsità documentali o dichiarative commesse ai fini o in occasione dell'instaurazione del rapporto di lavoro ovvero di progressioni di carriera». La fattispecie e la conseguenza giuridica sono diverse da quelle contemplate nell'art. 127, comma 1, lett. d), del d.P.R. n. 3 del 1957, ove è prevista l'automatica decadenza nel caso in cui «l'impiego fu conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile», ovverosia quando la falsità abbia riguardato proprio i documenti comprovanti i requisiti necessari per ottenere l'impiego”. Ed ha aggiunto che “nel caso delle falsità su aspetti e requisiti non essenziali all'assunzione, il licenziamento non può mai essere un effetto automatico dell'illecito accertato, ma si può applicare solo «a condizione che,
3 valutate tutte le circostanze del caso concreto, la misura risulti proporzionata rispetto alla gravità dei comportamenti tenuti» (Cass. n. 18699/2019 cit. e Cass. n. 5805/2023 del 27/02/2023). Precisato, dunque, che oggetto della contestazione disciplinare è proprio la falsità della dichiarazione resa dalla in occasione della compilazione della Parte_2 domanda di partecipazione al concorso indetto per la copertura di quattro posti di Assistente Amministrativo da destinare all'Ufficio della Dogana di AM, deve, preliminarmente darsi atto che nessuna contestazione sull'elemento oggettivo della condotta è stata sollevata, risultando la stessa, peraltro, documentalmente dimostrata. Venendo all'esame del profilo soggettivo, occorre premettere che il bando di concorso, in atti, richiedeva, con esclusivo riguardo alla sede di AM, quale requisito specifico ed obbligatorio (a pena di esclusione dalla selezione), oltre al diploma di scuola secondaria di secondo grado conseguito presso un istituto statale paritario o legalmente riconosciuto, altresì “il possesso della patente nautica senza alcun limite dalla costa, in corso di validità”. Inoltre, all'art. 10 comma 2 del bando veniva precisato: “La valutazione è effettuata sulla base dei titoli dichiarati dai candidati nella domanda di ammissione al concorso. Tutti i titoli per i quali il candidato richiede la valutazione devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di cui al presente bando. Saranno valutati esclusivamente i titoli per i quali siano state fornite tutte le informazioni richieste;
al fine di verificare l'effettivo possesso dei titoli dichiarati l'Agenzia si riserva di effettuare i necessari riscontri”. La chiarezza di siffatte disposizioni induce ad escludere che fosse possibile equivocarne il contenuto e la portata, sia in ordina alla obbligatorietà, ai fini della partecipazione al concorso per i posti ubicati nella sede di AM, del possesso della patente nautica senza limiti di distanza dalla costa, sia in ordine alla necessità che tale titolo, oggetto di valutazione ai fini dell'ammissione al concorso perché espressamente indicato come “requisito specifico obbligatorio”, fosse già posseduto dai candidati alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione.
Ebbene, come emerge dall'esame della domanda di partecipazione al concorso, nel compilarla, la ha “flaggato” per ben tre volte la Parte_2 dichiarazione di possesso del suddetto requisito e precisamente:
- indicando, tra le varie preferenze di sede, quella dell'isola di AM (per la quale, nel medesimo rigo, veniva specificato che era “richiesto il possesso della patente nautica senza limiti dalla costa”);
4 - spuntando la dichiarazione, immediatamente successiva, di essere in possesso di siffatto titolo;
- ed ancora, nella sezione “informazioni aggiuntive”, attivando la risposta “SI” del menu “a tendina”, a conferma del possesso del medesimo requisito. In calce a tale ultima dichiarazione, inoltre, ha inserito i riferimenti numerici della patente da lei all'epoca posseduta, ossia quella abilitante alla navigazione entro le 12 miglia dalla costa, titolo diverso da quello richiesto, a pena di esclusione, dal bando di concorso. Orbene, a fronte di tali inequivoche dichiarazioni, del tutto coerenti con le disposizioni contenute nel bando di concorso, deve disattendersi la giustificazione addotta dalla in ordine alla sua scarsa consapevolezza di aver reso delle Parte_2 dichiarazioni non veritiere, giustificazione non credibile proprio alla luce dell'estrema chiarezza dei termini della domanda di partecipazione. Quanto alla dedotta irrilevanza di tale requisito ai fini della tipologia di mansioni richieste per il profilo cui la stessa concorreva (assistente amministrativo), a tale circostanza, quand'anche fosse fondata, non potrebbe attribuirsi alcun effetto esimente né valere a sminuire la responsabilità in ordine alla condotta contestata, integrata dall'aver reso una dichiarazione oggettivamente falsa in ordine al possesso di un requisito che, a giudizio dell'amministrazione appellante, era stato indicato come indispensabile all'assunzione; peraltro, partecipando al concorso, la aveva accettato tale condizione, omettendo di impugnare per Parte_2 irragionevolezza il bando di concorso nella parte in cui aveva richiesto tale ulteriore requisito e mostrando, anzi, di volersi ad esso conformare, nella misura in cui ebbe a procurarsi, seppur successivamente ai termini di scadenza per la presentazione della domanda, il titolo abilitativo richiesto. L'irrilevanza, ai fini del presente giudizio, della sostanziale necessità di tale requisito e della ragionevolezza di siffatta condizione di ammissione alla selezione, fanno sì che debba disattendersi anche la domanda di disapplicazione del bando in discorso, nella parte riguardante la previsione di siffatto requisito. Ciò posto, si ha ben presente che la condotta contestata può condurre al licenziamento soltanto ove ne sia valutata la gravità e, dunque, l'idoneità a recidere irrimediabilmente il rapporto fiduciario, in relazione a tutte le circostanze del caso concreto. Ebbene, se sotto il profilo oggettivo non è contestabile la commissione della condotta contestata, dal punto di vista soggettivo, come s'è visto, non è seriamente dubitabile la piena e chiara consapevolezza di effettuare una dichiarazione non
5 corrispondente al vero, in relazione al possesso di un requisito che si sapeva essere indispensabile per la partecipazione al concorso. Tale condotta, già di per sé particolarmente grave in quanto connotata da dolo, appare vieppiù aggravata dall'avere la indicato gli estremi numerici Parte_2 di un diverso titolo abilitativo, non idoneo a costituire requisito di ammissione alla selezione, prestandosi tale indicazione – ove alla domanda non fossero seguiti i pur prevedibili controlli in ordine alla sussistenza dei titoli richiesti - ad indurre in errore l'amministrazione circa il possesso del requisito richiesto. Non può inoltre parlarsi, nella concreta fattispecie in esame, di “falso innocuo”; il dolo sotteso alla condotta in discorso, infatti, consiste soltanto nella consapevolezza della non rispondenza al vero della dichiarazione resa, senza necessità alcuna di ulteriormente caratterizzare tale elemento soggettivo in termini di particolare “malizia”; consapevolezza che le circostanze del caso concreto, come già evidenziato, fanno ritenere senz'altro sussistente.
D'altra parte, il carattere innocuo del falso non dipende certo dall'opinione soggettiva del dichiarante sulla sua nocività, potendo derivare soltanto da un'oggettiva totale irrilevanza della dichiarazione stessa ai fini dell'adeguata informazione resa al datore di lavoro circa la situazione personale del lavoratore (v. Cass. n 17286/2024 del 24.06.2024); tale non è certamente la condotta in esame, essendosi la falsità appuntata proprio ad un requisito ritenuto essenziale per il datore di lavoro. Nessuna rilevanza può, infine, attribuirsi, né sotto il profilo oggettivo che quello soggettivo, al successivo conseguimento della patente richiesta dal bando di concorso: infatti, come disposto dall'art. 2 comma 8 dpr n. 487/1994, “I requisiti richiesti dal presente articolo sono posseduti sia alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso sia all'atto della sottoscrizione del contratto di lavoro”; tale condizione è stata ripresa dal d. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 che, all'art. 70 c. 13, in tema di reclutamento del personale, richiama la disciplina prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni ed integrazioni, "per le parti non incompatibili con quanto previsto dagli articoli 35 e 36 salvo che la materia venga regolata, in coerenza con i principi ivi previsti, nell'ambito dei rispettivi ordinamenti". Alla stregua delle superiori considerazioni, ritiene la Corte che la condotta contestata sia di gravità tale, per le sue connotazioni oggettive e soggettive, da inficiare quella completa affidabilità che deve potersi esigere da un dipendente pubblico destinato a svolgere funzioni connotate da un certo grado di delicatezza e responsabilità in ambito amministrativo doganale e tributario, quali quelle di
6 assistente amministrativo di un ufficio doganale, profilo per il quale la Parte_2 concorreva (“Figura professionale che svolge tutte le funzioni amministrative o operative di competenza dell' nell'ambito di prescrizioni e procedure predefinite che non comportano Pt_1 risoluzione di problematiche richiedenti valutazioni discrezionali. Deputata, tra l'altro: al supporto all'attività amministrativa e/o tributaria, acquisendo e predisponendo elementi informativi e ricognitivi per la preparazione di atti e documenti;
alle operazioni preparatorie ovvero strumentali o di supporto rispetto alle attività tecniche cui collabora;
alla predisposizione di computi, rendiconti e atti semplici nel settore di specifica competenza;
alla segnalazione agli uffici preposti di difetti, guasti e anomalie di funzionamento”). Il licenziamento alla stessa irrogato i sensi dell'art. 55 quater lett d) del D. Lgs. n. 165/2001 appare, dunque, sanzione proporzionata alla concreta gravità del fatto. Per questo verso, dunque, in riforma della sentenza impugnata, il ricorso di primo grado va rigettato. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, in riforma della sentenza n. 120/2025 resa il 28.01.2025 dal Tribunale di Agrigento, rigetta il ricorso di primo grado. Condanna a pagare all' le Parte_2 Parte_1 spese del doppio grado che liquida per compensi in € 3.809,00 per il giudizio di primo grado ed in € 3.473,00 per questo grado, oltre rimb. forf. spese generali, IVA e CPA. Palermo, 3/07/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Caterina Greco Maria G. Di Marco
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