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Sentenza 12 giugno 2024
Sentenza 12 giugno 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 12/06/2024, n. 5997 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 5997 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2024 |
Testo completo
, N. R.G. 18025/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Serena Nicotra ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 18025/2023 promossa da:
(C.F. ), (C.F. , Parte_1 P.IVA_1 Parte_2 C.F._1 con il patrocinio dell'avv. CASERTA MARINO con studio in VIA BRERA 6 20121 MILANO
APPELLANTI contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MANDARANO ANTONELLO, Controparte_1 P.IVA_2 dell'avv. COZZI PAOLA e dell'avv. SMALDONE SALVATORE, elettivamente domiciliato in VIA DELLA
GUASTALLA, 6 20122 MILANO
APPELLATO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
Oggetto: appello avverso sentenza del Giudice di Pace
****
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso in appello tempestivamente depositato in proprio e quale legale Parte_2 rappresentante della società ha convenuto in giudizio il , chiedendo Parte_1 Controparte_1
l'integrale riforma della sentenza n. 7199/2022 depositata dal Giudice di Pace di Milano in data 8 novembre
2022, con cui è stato rigettato il ricorso svolto in opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n.
00021731/2021/8/2/1 e l'ordinanza ingiunzione n.00021732/2021/8/2/1, entrambe notificate dal CP_1
in data 15.11.2021, aventi ad oggetto il pagamento delle somme di € 351,36 e € 9.078,85 e a titolo di
[...] sanzione per occupazione abusiva di suolo pubblico in violazione dell'art. 20 lett. c) e b) del regolamento
COSAP del . Controparte_1
pagina 1 di 5 L'appellante ha dedotto:
- che le ordinanze ingiunzione impugnate erano fondate sul verbale di contestazione n. 7749753-4 nel quale era contestata la occupazione abusiva di suolo pubblico difforme dalla concessione, derivante dalla posa di paraventi di altezza di mt 1,80, in luogo dei mt. 1,50 autorizzati, che univano la pedana agli ombrelloni per tutto il perimetro dell'area;
-che secondo il Comune di Milano l'aggiunta di pannelli mobili con vetri configurava un'occupazione abusiva equiparabile ad un vero dehor, da calcolarsi per la durata di un anno nonostante il perimetro in questione fosse stato occupato per effetto di una concessione rilasciata qualche giorno prima, ovvero il 4 dicembre 2018;
-che la sentenza di primo grado aveva errato nel ritenere che, in base ai documenti prodotti, la società attrice aveva ampliato lo spazio occupato in quanto si era in presenza di una mera occupazione difforme dello stesso spazio oggetto di concessione, pari a 27 mq;
-che inoltre il Giudice di pace aveva erroneamente ritenuto che il Comune di Milano avesse utilizzato il criterio della presunzione di occupazione per trenta giorni, mentre il Comune aveva applicato in modo censurabile la presunzione permanente di un anno, avendo quantificato l'indennità per il periodo dal 01 gennaio 2018 al 31 dicembre 2018;
-che l'utilizzo da parte del di criteri sbagliati nel calcolo dell'indennità dovuta rendevano il credito CP_1 privo di certezza e liquidità dal momento che l'art. 20 lett. b) del regolamento COSAP prevedeva l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria il cui minimo edittale coincide con l'ammontare della somma di cui alla lettera a) ed il cui massimo coincide con il doppio e che i citati errori incidevano proprio sulla determinazione di tale somma;
-che inoltre, differentemente da quanto affermato nella sentenza di primo grado, le due ordinanze ingiunzione erano prive di adeguata motivazione, posto che non era stato dato adeguato riscontro alla memoria difensiva depositata ex art. 18 L.689/81;
-che il giudice di pace non si era pronunciato sulle altre censure svolte nel ricorso relative all'insussistenza della responsabilità, all'invocata buona fede, alla sproporzione delle somme ed agli errori di calcolo commessi dal
CP_1
Si è costituito il che ha chiesto il rigetto dell'appello, deducendo: Controparte_1
-che il verbale di accertamento redatto dalla Polizia Locale in data 11.12.2018 comprovava la sussistenza di una fattispecie di occupazione abusiva di suolo pubblico, ravvisabile anche nel caso di occupazione dello spazio consentito con modalità ed elementi di arredo diversi da quelli stabiliti nella concessione;
-che i presupposti della violazione erano descritti adeguatamente nel verbale di accertamento, avente efficacia di fede privilegiata per quanto concerne i fatti che il pubblico ufficiale afferma di avere personalmente compiuto o contestato, così come nell'ordinanza ingiunzione n. 21731/2021;
-che come risultava da tali atti, si era in presenza di un'occupazione permanente da calcolarsi in base alla normativa per l'intero periodo annuale;
pagina 2 di 5 -che l'avviso di pagamento inviato alla ricorrente indicava in modo esplicito la tariffa applicata per determinare l'indennità dovuta ex art. 20 comma 3 lett a) del regolamento COSAP, tariffa che teneva conto della superfice occupata, pari a mq 27, del diverso coefficiente da applicare correlato alla occupazione con controventature permanenti e della prevista maggiorazione del 20%;
-che l'indennità risultante da tale procedimento, pari a € 13.601,24 costituiva la base di calcolo della sanzione prevista dall'art. 20 comma 3 lett. b), pari a € 9.067,49, corrispondente alla terza parte del massimo della sanzione;
-che il aveva agito nel rispetto delle regole del procedimento sanzionatorio ed aveva rispettato il CP_1 principio di proporzionalità nella determinazione della sanzione.
La causa, dopo l'acquisizione del fascicolo di primo grado, è stata rinviata per la discussione orale e la pronuncia della sentenza.
L'appello merita accoglimento nei limiti che seguono.
La sentenza impugnata ha respinto l'opposizione svolta da e avverso Parte_2 Parte_1 entrambe le ordinanze ingiunzione emesse dal . Controparte_1
L'ordinanza ingiunzione n. 21731/2021 ha applicato ai ricorrenti la sanzione pecuniaria di €340,00 oltre a
€16,68 per spese di notifica, in applicazione dell'art. 20 comma 3 lett. c) del Regolamento COSAP del CP_1 di Milano, che a sua volta fa rinvio alle sanzioni stabilite dall'art. 20 commi 4 e 5 del nuovo codice della strada.
Le censure svolte dagli appellanti in relazione a tale ordinanza ingiunzione si ritengono infondate.
Al riguardo, il verbale di contestazione redatto da agenti della Polizia locale è atto pubblico e, a norma dell'art. 2700 cod.civ., fa' piena prova, fino a querela di falso, dei fatti attestati dal pubblico ufficiale rogante come da lui compiuti o avvenuti in sua presenza o che abbia potuto conoscere senza alcun margine di apprezzamento (tra le ultime pronunce Cass. n. 28060/17, n. 20025/16).
Pertanto, i rilievi e le misurazioni effettate dall'agente della Polizia Locale e riportate nei citati verbali di contestazione sono sorretti da fede privilegiata e consentono di ritenere dimostrata, in mancanza di querela di falso, la tipologia e l'ampiezza delle aree occupate così come rilevate dal verbalizzante.
Le risultanze di tale verbale consentono di ritenere accertata la realizzazione di una occupazione difforme dal titolo e quindi abusiva ai sensi dell'art. 20 comma 1 lett. a) del regolamento data la applicazione lungo Org_1 il perimetro dell'area occupata di paraventi aventi altezza mt 1.80, unenti la pedana con gli ombrelloni, a fronte dell'altezza massima prevista nel titolo di mt 1,50.
Pertanto, la natura abusiva dell'occupazione comporta l'applicazione della sanzione prevista dall'art. 20 lett. c) nella misura stabilita dalle norme ivi richiamate del codice della strada, posto che l'art. 20 del codice della strada sanziona anche la condotta di mancato rispetto delle prescrizioni contenute nella concessione di occupazione del suolo pubblico.
In relazione a tale sanzione, le censure degli appellanti sul difetto di certezza e liquidità del credito non sono quindi fondate.
pagina 3 di 5 Da un lato, come pure rilevato nella sentenza di primo grado, l'ordinanza ingiunzione è correttamente motivata attraverso il richiamo alle risultanze del verbale di accertamento e alle norme violate e, peraltro, contiene l'espressa indicazione della difformità accertata.
In ogni caso, con riferimento al dedotto mancato esame delle difese svolte dai ricorrenti, si reputa dirimente l'orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui “in tema di opposizione ad ordinanza ingiunzione per l'irrogazione di sanzioni amministrative, i vizi di motivazione in ordine alle difese presentate dall'interessato in sede amministrativa non comportano la nullità del provvedimento, e quindi l'insussistenza del diritto di credito derivante dalla violazione commessa, in quanto il giudizio di opposizione non ha ad oggetto
l'atto ma il rapporto, con conseguente cognizione piena del giudice, che potrà (e dovrà) valutare le deduzioni difensive proposte in sede amministrativa (eventualmente non esaminate o non motivatamente respinte), in quanto riproposte nei motivi di opposizione, decidendo su di esse con pienezza di poteri, sia che le stesse investano questioni di diritto che di fatto” (cfr. Cass.civ., sez. 2, 21 maggio 2019 n. 12503).
Ciò posto, le altre censure svolte nell'atto dell'appello non appaiono riferibili a tale ordinanza ingiunzione, ma esclusivamente alla ordinanza ingiunzione che ha applicato la sanzione di € 9067,49.
Orbene, venendo all'esame delle doglianze svolte dagli appellanti in relazione a tale provvedimento, si rileva che dall'esame degli atti si rileva l'erroneità del calcolo di tale sanzione per un duplice ordine di rilievi.
In primo luogo, si rileva che, come emerge dall'avviso di pagamento 219/2018 del 14 dicembre 2018,
l'indennità ai sensi dell'art. 20 comma 3 lett. a) del Regolamento COSAP – che costituisce la base di calcolo per la sanzione prevista dalla lettera b) della citata disposizione – è stata determinata per le controventature permanenti nel periodo dal 1 gennaio 2018 al 31 dicembre 2018, con riferimento all'area di mq 27 che in base alla concessione doveva essere occupata solo con tavoli, sedie, ombrelloni e paraventi.
Tuttavia, tale calcolo non tiene conto del fatto che, come risulta dai provvedimenti concessori prodotti, soltanto con la concessione del 4 dicembre 2018, rilasciata a modifica e sostituzione di quella precedente, la società è stata autorizzata ad occupare l'area di piazza Erculea di 27 mq anche con paraventi, mentre la precedente concessione, rilasciata nel marzo 2018, prevedeva l'occupazione di tale area solo con tavoli, sedie ed ombrelloni e quella ancora precedente, risalente al luglio 2017, aveva ad oggetto altre aree aventi diverse superfici (cfr. doc.
4-6 fascicolo primo grado dell'appellante).
Alla luce di ciò, non è possibile affermare che l'occupazione si sia protratta per tutto l'anno 2018, dal momento che le citate risultanze documentali depongono per la realizzazione della struttura a seguito della richiesta presentata dalla società nell'autunno del 2018, che ha dato luogo al rilascio della concessione in data 27 novembre 2018.
Ciò porta quindi a ritenere che la base di calcolo della sanzione di cui all'art 20 comma 3 lett b) sia quindi erronea in quanto effettuata per 365 giorni a fronte di un'occupazione che, seppure permanente, è obiettivamente iniziata in data successiva al 1 gennaio 2018.
Dall'altro lato, occorre considerare che, come risulta dal verbale di accertamento, nel caso in esame viene in rilievo una mera occupazione difforme della stessa area oggetto di concessione, pari a 27 mq.
pagina 4 di 5 La difformità contestata comporta che la struttura realizzata, essendo chiusa ai lati per la posa di controventature di altezza maggiore rispetto alle misure dei paraventi utilizzati, configuri un vero e proprio dehors.
Se ciò potrebbe fare ritenere corretta la applicazione da parte del della maggiore tariffa al metro CP_1 quadrato, pari a €387,50, che riguarda le strutture come i dehors, rispetto alla tariffa di €290,62 prevista per la occupazione con tavoli, sedie, ombrelloni e paraventi, tuttavia, come rilevato dall'appellante, non giustifica il calcolo dell'indennità così come effettuato dall'ente.
In particolare, il ha proceduto a moltiplicare tale maggiore tariffa per i 27 mq occupati, pervenendo alla CP_1 indennità di €10.462,50, senza tenere conto del fatto che per la stessa area occupata i ricorrenti già pagano un canone per l'intera annualità pari a € 7.846,86, calcolato sulla base del minore coefficiente di €290,62.
Pertanto, avendo l'occupazione riguardato la stessa area oggetto dell'occupazione, il calcolo dell'indennità per l'occupazione abusiva, che costituisce da base per la determinazione della sanzione di cui all'art. 20 comma 3 lett. b) del regolamento COSAP, avrebbe dovuto necessariamente tenere conto del canone dovuto e corrisposto dalla società per tale annualità, posto che diversamente vi sarebbe una duplicazione della Parte_1 pretesa creditoria, a fronte della medesima superficie occupata.
Ne deriva il parziale accoglimento dell'appello e, in riforma della sentenza impugnata, l'accoglimento dell'opposizione svolta da e da con annullamento dell'ordinanza Parte_1 Parte_2 ingiunzione n. 00021732/2021.
Tenuto conto dell'esito del giudizio, che vede una parziale soccombenza reciproca, va disposta la compensazione delle spese di entrambi i gradi di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, in composizione monocratica, in funzione di Giudice di Appello, ogni diversa istanza o eccezione disattesa, così provvede:
- in parziale accoglimento dell'appello e, in parziale riforma della sentenza n. 7199/2022 depositata dal
Giudice di Pace di Milano in data 8 novembre 2022, accoglie il ricorso svolto da e da Parte_1
avverso l'ordinanza ingiunzione n. 00021732/2021 emessa dal e notificata il Parte_2 Controparte_1
15.11.2021 avente ad oggetto il pagamento della somma di € 9.084,17;
-rigetta nel resto l'appello;
-compensa integralmente tra le parti le spese di entrambi i gradi di giudizio.
Milano, 12 giugno 2024
Il Giudice
dott. Serena Nicotra
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Serena Nicotra ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 18025/2023 promossa da:
(C.F. ), (C.F. , Parte_1 P.IVA_1 Parte_2 C.F._1 con il patrocinio dell'avv. CASERTA MARINO con studio in VIA BRERA 6 20121 MILANO
APPELLANTI contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MANDARANO ANTONELLO, Controparte_1 P.IVA_2 dell'avv. COZZI PAOLA e dell'avv. SMALDONE SALVATORE, elettivamente domiciliato in VIA DELLA
GUASTALLA, 6 20122 MILANO
APPELLATO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
Oggetto: appello avverso sentenza del Giudice di Pace
****
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso in appello tempestivamente depositato in proprio e quale legale Parte_2 rappresentante della società ha convenuto in giudizio il , chiedendo Parte_1 Controparte_1
l'integrale riforma della sentenza n. 7199/2022 depositata dal Giudice di Pace di Milano in data 8 novembre
2022, con cui è stato rigettato il ricorso svolto in opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n.
00021731/2021/8/2/1 e l'ordinanza ingiunzione n.00021732/2021/8/2/1, entrambe notificate dal CP_1
in data 15.11.2021, aventi ad oggetto il pagamento delle somme di € 351,36 e € 9.078,85 e a titolo di
[...] sanzione per occupazione abusiva di suolo pubblico in violazione dell'art. 20 lett. c) e b) del regolamento
COSAP del . Controparte_1
pagina 1 di 5 L'appellante ha dedotto:
- che le ordinanze ingiunzione impugnate erano fondate sul verbale di contestazione n. 7749753-4 nel quale era contestata la occupazione abusiva di suolo pubblico difforme dalla concessione, derivante dalla posa di paraventi di altezza di mt 1,80, in luogo dei mt. 1,50 autorizzati, che univano la pedana agli ombrelloni per tutto il perimetro dell'area;
-che secondo il Comune di Milano l'aggiunta di pannelli mobili con vetri configurava un'occupazione abusiva equiparabile ad un vero dehor, da calcolarsi per la durata di un anno nonostante il perimetro in questione fosse stato occupato per effetto di una concessione rilasciata qualche giorno prima, ovvero il 4 dicembre 2018;
-che la sentenza di primo grado aveva errato nel ritenere che, in base ai documenti prodotti, la società attrice aveva ampliato lo spazio occupato in quanto si era in presenza di una mera occupazione difforme dello stesso spazio oggetto di concessione, pari a 27 mq;
-che inoltre il Giudice di pace aveva erroneamente ritenuto che il Comune di Milano avesse utilizzato il criterio della presunzione di occupazione per trenta giorni, mentre il Comune aveva applicato in modo censurabile la presunzione permanente di un anno, avendo quantificato l'indennità per il periodo dal 01 gennaio 2018 al 31 dicembre 2018;
-che l'utilizzo da parte del di criteri sbagliati nel calcolo dell'indennità dovuta rendevano il credito CP_1 privo di certezza e liquidità dal momento che l'art. 20 lett. b) del regolamento COSAP prevedeva l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria il cui minimo edittale coincide con l'ammontare della somma di cui alla lettera a) ed il cui massimo coincide con il doppio e che i citati errori incidevano proprio sulla determinazione di tale somma;
-che inoltre, differentemente da quanto affermato nella sentenza di primo grado, le due ordinanze ingiunzione erano prive di adeguata motivazione, posto che non era stato dato adeguato riscontro alla memoria difensiva depositata ex art. 18 L.689/81;
-che il giudice di pace non si era pronunciato sulle altre censure svolte nel ricorso relative all'insussistenza della responsabilità, all'invocata buona fede, alla sproporzione delle somme ed agli errori di calcolo commessi dal
CP_1
Si è costituito il che ha chiesto il rigetto dell'appello, deducendo: Controparte_1
-che il verbale di accertamento redatto dalla Polizia Locale in data 11.12.2018 comprovava la sussistenza di una fattispecie di occupazione abusiva di suolo pubblico, ravvisabile anche nel caso di occupazione dello spazio consentito con modalità ed elementi di arredo diversi da quelli stabiliti nella concessione;
-che i presupposti della violazione erano descritti adeguatamente nel verbale di accertamento, avente efficacia di fede privilegiata per quanto concerne i fatti che il pubblico ufficiale afferma di avere personalmente compiuto o contestato, così come nell'ordinanza ingiunzione n. 21731/2021;
-che come risultava da tali atti, si era in presenza di un'occupazione permanente da calcolarsi in base alla normativa per l'intero periodo annuale;
pagina 2 di 5 -che l'avviso di pagamento inviato alla ricorrente indicava in modo esplicito la tariffa applicata per determinare l'indennità dovuta ex art. 20 comma 3 lett a) del regolamento COSAP, tariffa che teneva conto della superfice occupata, pari a mq 27, del diverso coefficiente da applicare correlato alla occupazione con controventature permanenti e della prevista maggiorazione del 20%;
-che l'indennità risultante da tale procedimento, pari a € 13.601,24 costituiva la base di calcolo della sanzione prevista dall'art. 20 comma 3 lett. b), pari a € 9.067,49, corrispondente alla terza parte del massimo della sanzione;
-che il aveva agito nel rispetto delle regole del procedimento sanzionatorio ed aveva rispettato il CP_1 principio di proporzionalità nella determinazione della sanzione.
La causa, dopo l'acquisizione del fascicolo di primo grado, è stata rinviata per la discussione orale e la pronuncia della sentenza.
L'appello merita accoglimento nei limiti che seguono.
La sentenza impugnata ha respinto l'opposizione svolta da e avverso Parte_2 Parte_1 entrambe le ordinanze ingiunzione emesse dal . Controparte_1
L'ordinanza ingiunzione n. 21731/2021 ha applicato ai ricorrenti la sanzione pecuniaria di €340,00 oltre a
€16,68 per spese di notifica, in applicazione dell'art. 20 comma 3 lett. c) del Regolamento COSAP del CP_1 di Milano, che a sua volta fa rinvio alle sanzioni stabilite dall'art. 20 commi 4 e 5 del nuovo codice della strada.
Le censure svolte dagli appellanti in relazione a tale ordinanza ingiunzione si ritengono infondate.
Al riguardo, il verbale di contestazione redatto da agenti della Polizia locale è atto pubblico e, a norma dell'art. 2700 cod.civ., fa' piena prova, fino a querela di falso, dei fatti attestati dal pubblico ufficiale rogante come da lui compiuti o avvenuti in sua presenza o che abbia potuto conoscere senza alcun margine di apprezzamento (tra le ultime pronunce Cass. n. 28060/17, n. 20025/16).
Pertanto, i rilievi e le misurazioni effettate dall'agente della Polizia Locale e riportate nei citati verbali di contestazione sono sorretti da fede privilegiata e consentono di ritenere dimostrata, in mancanza di querela di falso, la tipologia e l'ampiezza delle aree occupate così come rilevate dal verbalizzante.
Le risultanze di tale verbale consentono di ritenere accertata la realizzazione di una occupazione difforme dal titolo e quindi abusiva ai sensi dell'art. 20 comma 1 lett. a) del regolamento data la applicazione lungo Org_1 il perimetro dell'area occupata di paraventi aventi altezza mt 1.80, unenti la pedana con gli ombrelloni, a fronte dell'altezza massima prevista nel titolo di mt 1,50.
Pertanto, la natura abusiva dell'occupazione comporta l'applicazione della sanzione prevista dall'art. 20 lett. c) nella misura stabilita dalle norme ivi richiamate del codice della strada, posto che l'art. 20 del codice della strada sanziona anche la condotta di mancato rispetto delle prescrizioni contenute nella concessione di occupazione del suolo pubblico.
In relazione a tale sanzione, le censure degli appellanti sul difetto di certezza e liquidità del credito non sono quindi fondate.
pagina 3 di 5 Da un lato, come pure rilevato nella sentenza di primo grado, l'ordinanza ingiunzione è correttamente motivata attraverso il richiamo alle risultanze del verbale di accertamento e alle norme violate e, peraltro, contiene l'espressa indicazione della difformità accertata.
In ogni caso, con riferimento al dedotto mancato esame delle difese svolte dai ricorrenti, si reputa dirimente l'orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui “in tema di opposizione ad ordinanza ingiunzione per l'irrogazione di sanzioni amministrative, i vizi di motivazione in ordine alle difese presentate dall'interessato in sede amministrativa non comportano la nullità del provvedimento, e quindi l'insussistenza del diritto di credito derivante dalla violazione commessa, in quanto il giudizio di opposizione non ha ad oggetto
l'atto ma il rapporto, con conseguente cognizione piena del giudice, che potrà (e dovrà) valutare le deduzioni difensive proposte in sede amministrativa (eventualmente non esaminate o non motivatamente respinte), in quanto riproposte nei motivi di opposizione, decidendo su di esse con pienezza di poteri, sia che le stesse investano questioni di diritto che di fatto” (cfr. Cass.civ., sez. 2, 21 maggio 2019 n. 12503).
Ciò posto, le altre censure svolte nell'atto dell'appello non appaiono riferibili a tale ordinanza ingiunzione, ma esclusivamente alla ordinanza ingiunzione che ha applicato la sanzione di € 9067,49.
Orbene, venendo all'esame delle doglianze svolte dagli appellanti in relazione a tale provvedimento, si rileva che dall'esame degli atti si rileva l'erroneità del calcolo di tale sanzione per un duplice ordine di rilievi.
In primo luogo, si rileva che, come emerge dall'avviso di pagamento 219/2018 del 14 dicembre 2018,
l'indennità ai sensi dell'art. 20 comma 3 lett. a) del Regolamento COSAP – che costituisce la base di calcolo per la sanzione prevista dalla lettera b) della citata disposizione – è stata determinata per le controventature permanenti nel periodo dal 1 gennaio 2018 al 31 dicembre 2018, con riferimento all'area di mq 27 che in base alla concessione doveva essere occupata solo con tavoli, sedie, ombrelloni e paraventi.
Tuttavia, tale calcolo non tiene conto del fatto che, come risulta dai provvedimenti concessori prodotti, soltanto con la concessione del 4 dicembre 2018, rilasciata a modifica e sostituzione di quella precedente, la società è stata autorizzata ad occupare l'area di piazza Erculea di 27 mq anche con paraventi, mentre la precedente concessione, rilasciata nel marzo 2018, prevedeva l'occupazione di tale area solo con tavoli, sedie ed ombrelloni e quella ancora precedente, risalente al luglio 2017, aveva ad oggetto altre aree aventi diverse superfici (cfr. doc.
4-6 fascicolo primo grado dell'appellante).
Alla luce di ciò, non è possibile affermare che l'occupazione si sia protratta per tutto l'anno 2018, dal momento che le citate risultanze documentali depongono per la realizzazione della struttura a seguito della richiesta presentata dalla società nell'autunno del 2018, che ha dato luogo al rilascio della concessione in data 27 novembre 2018.
Ciò porta quindi a ritenere che la base di calcolo della sanzione di cui all'art 20 comma 3 lett b) sia quindi erronea in quanto effettuata per 365 giorni a fronte di un'occupazione che, seppure permanente, è obiettivamente iniziata in data successiva al 1 gennaio 2018.
Dall'altro lato, occorre considerare che, come risulta dal verbale di accertamento, nel caso in esame viene in rilievo una mera occupazione difforme della stessa area oggetto di concessione, pari a 27 mq.
pagina 4 di 5 La difformità contestata comporta che la struttura realizzata, essendo chiusa ai lati per la posa di controventature di altezza maggiore rispetto alle misure dei paraventi utilizzati, configuri un vero e proprio dehors.
Se ciò potrebbe fare ritenere corretta la applicazione da parte del della maggiore tariffa al metro CP_1 quadrato, pari a €387,50, che riguarda le strutture come i dehors, rispetto alla tariffa di €290,62 prevista per la occupazione con tavoli, sedie, ombrelloni e paraventi, tuttavia, come rilevato dall'appellante, non giustifica il calcolo dell'indennità così come effettuato dall'ente.
In particolare, il ha proceduto a moltiplicare tale maggiore tariffa per i 27 mq occupati, pervenendo alla CP_1 indennità di €10.462,50, senza tenere conto del fatto che per la stessa area occupata i ricorrenti già pagano un canone per l'intera annualità pari a € 7.846,86, calcolato sulla base del minore coefficiente di €290,62.
Pertanto, avendo l'occupazione riguardato la stessa area oggetto dell'occupazione, il calcolo dell'indennità per l'occupazione abusiva, che costituisce da base per la determinazione della sanzione di cui all'art. 20 comma 3 lett. b) del regolamento COSAP, avrebbe dovuto necessariamente tenere conto del canone dovuto e corrisposto dalla società per tale annualità, posto che diversamente vi sarebbe una duplicazione della Parte_1 pretesa creditoria, a fronte della medesima superficie occupata.
Ne deriva il parziale accoglimento dell'appello e, in riforma della sentenza impugnata, l'accoglimento dell'opposizione svolta da e da con annullamento dell'ordinanza Parte_1 Parte_2 ingiunzione n. 00021732/2021.
Tenuto conto dell'esito del giudizio, che vede una parziale soccombenza reciproca, va disposta la compensazione delle spese di entrambi i gradi di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, in composizione monocratica, in funzione di Giudice di Appello, ogni diversa istanza o eccezione disattesa, così provvede:
- in parziale accoglimento dell'appello e, in parziale riforma della sentenza n. 7199/2022 depositata dal
Giudice di Pace di Milano in data 8 novembre 2022, accoglie il ricorso svolto da e da Parte_1
avverso l'ordinanza ingiunzione n. 00021732/2021 emessa dal e notificata il Parte_2 Controparte_1
15.11.2021 avente ad oggetto il pagamento della somma di € 9.084,17;
-rigetta nel resto l'appello;
-compensa integralmente tra le parti le spese di entrambi i gradi di giudizio.
Milano, 12 giugno 2024
Il Giudice
dott. Serena Nicotra
pagina 5 di 5