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Sentenza 13 gennaio 2025
Sentenza 13 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 13/01/2025, n. 23 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 23 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 126/2019 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CATANZARO
Prima Sezione Civile
La Corte d'Appello di Catanzaro, Terza Sezione Civile, composta dai signori:
1) dott. Alberto Nicola Filardo Presidente
2) dott.ssa Teresa Barillari Consigliere
3) dott.ssa Tiziana Drago Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 126/2019 R.G. vertente tra
(P.I.: Parte_1
), in persona del Liquidatore sig. rappresentata e P.IVA_1 Parte_1 difesa dall'Avv. Giovanni Russomanno;
attrice in riassunzione (già appellante)
e
(C.F.: ) e Controparte_1 C.F._1 CP_2
(C.F.: ), rappresentati e difesi
[...] CodiceFiscale_2 dall'Avv. Vincenza Matacera;
convenuti in riassunzione (già appellati)
Oggetto: Giudizio di rinvio a seguito della sentenza della Corte di Cassazione
n. 24897/2018 del 27/06/2018-09/10/2018, di annullamento, con rinvio, della sentenza n. 1638/2013 emessa da questa Corte d'Appello il 18 novembre 2013, in materia di risarcimento danni ex art. 1494 c.c..
1 CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per l'attrice in riassunzione (appellante): “Precisa le proprie conclusioni riportandosi integralmente a quelle già rassegnate in atti”.
Per i convenuti in riassunzione (appellati): “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello così statuire: a) in via preliminare, respingere la domanda di sospensione dell'efficacia esecutiva e l'esecuzione provvisoria avanzata dall'appellante, in quanto non fondata sui gravi motivi richiesti dalla legge, né su un periculum in mora, ancor meno su un fumus boni iuris;
b) nel merito, rigettare il gravame proposto dalla e, per l'effetto, confermare la sentenza Parte_1 impugnata;
c) condannare l'appellante al pagamento delle spese di lite di entrambi
i gradi di giudizio”.
FATTO
1. Con atto di citazione notificato in data 31.05.2003, i sigg. e Controparte_1
convenivano in giudizio, innanzi al Tribunale di Controparte_2
Catanzaro – Sez. Distaccata di Chiaravalle Centrale, la per Parte_1
sentirla condannare al risarcimento dei danni derivanti dalla sussistenza di vizi e difformità nell'immobile compravenduto e dal deprezzamento subito dallo stesso.
Esponevano, in particolare, di avere stipulato in data 13.09.1999 contratto preliminare di compravendita con la società convenuta, seguito da successivo definitivo, avente ad oggetto un appartamento adibito a civile abitazione del tipo villette a schiera sito in Loc. Lagnosa del Comune di Satriano e di aver riscontrato vizi e palesi difformità nella esecuzione dei lavori di realizzazione dell'immobile rispetto a quanto previsto nel progetto iniziale allegato al contratto preliminare, che avevano tra l'altro causato consistenti infiltrazioni di umidità, vizi e difformità tutti descritti nella consulenza tecnica di parte asseverata ed accertati dalla c.t.u. espletata in sede di accertamento tecnico preventivo.
Nella contumacia della convenuta, la causa veniva istruita mediante acquisizione del fascicolo di espletamento di prova testimoniale e di supplemento di CP_3
c.t.u..
All'esito il Tribunale di Catanzaro, con sentenza n. 40/2010, accoglieva la domanda condannando la convenuta al risarcimento dei danni quantificati in
€37.163,87, oltre interessi, nonché al pagamento delle spese di lite, ivi comprese quelle di a.t.p. e c.t.u..
2 In particolare il giudice di primo grado, dopo aver evidenziato che i vizi e le difformità lamentate dagli attori risultavano incontestabilmente dalle prove testimoniali, dall'ATP e dalla c.t.u. espletata, osservava che la parte venditrice non aveva fornito la prova liberatoria richiesta dall'art. 1494 c.c..
2.La con citazione notificata in data 15.09.2010, proponeva Parte_1
appello avverso la suddetta sentenza, eccependo in via preliminare la nullità della notifica dell'atto di citazione per violazione dell'art. 145 c.p.c., in quanto eseguita in luogo diverso dalla sede legale o effettiva, e comunque senza indicazione della persona cui l'atto era stato consegnato, con conseguente nullità della sentenza. Nel merito eccepiva la decadenza e la prescrizione dell'azione ai sensi dell'art. 1495
c.c.; l'esclusione della garanzia ai sensi dell'art. 1491 c.c. trattandosi di vizi conosciuti al momento della conclusione del contratto e comunque facilmente riconoscibili;
la mancanza di prova dei vizi e delle difformità, l'adesione acritica del giudice di primo grado alle conclusioni dei c.t.u. nominati in sede di a.t.p. e nel giudizio di cognizione e la abnormità del danno liquidato rispetto al valore dell'immobile.
e resistevano all'appello. Controparte_1 Controparte_2
Con ordinanza del 03.02.2011 la Corte respingeva l'istanza inibitoria formulata dall'appellante e fissava udienza per la precisazione delle conclusioni.
Nel corso del giudizio, gli appellati dapprima segnalavano, con istanza del
26.07.2012 di anticipazione dell'udienza di precisazione delle conclusioni, e poi documentavano, producendo la relativa visura camerale, che la società appellante, il 27.10.2008, ossia in data anteriore alla proposizione dell'appello, era stata cancellata dall'"albo delle imprese" e si era, perciò, estinta.
Questa Corte d'Appello, con sentenza n. 1638 del 18/11/2013, dichiarava l'inammissibilità del gravame. In particolare, riteneva che, nel caso in esame, trovasse applicazione il principio affermato dalle Sezioni Unite con la sentenza n.
6070 del 2013 per cui la cancellazione della società dal registro delle imprese, a partire dal momento in cui si verifica l'estinzione della società cancellata, priva la società stessa della capacità di stare in giudizio (con la sola eccezione della "fictio iuris" contemplata dall'art. 10 l.fall.) con la conseguenza che, ove l'estinzione intervenga nella pendenza di un giudizio del quale la società è parte, si determina un evento interruttivo, disciplinato dagli artt. 299 e ss. c.p.c., con eventuale prosecuzione o riassunzione da parte o nei confronti dei soci, successori della
3 società, ai sensi dell'art. 110 c.p.c., laddove, al contrario, ove l'evento non sia stato fatto constare nei modi di legge o si sia verificato quando farlo constare in tali modi non sarebbe più stato possibile, l'impugnazione della sentenza, pronunciata nei riguardi della società, deve provenire o essere indirizzata, a pena d'inammissibilità, dai soci o nei confronti dei soci, atteso che la stabilizzazione processuale di un soggetto estinto non può eccedere il grado di giudizio nel quale l'evento estintivo è occorso. Nel caso in esame, osservava la Corte, la società appellante, in conseguenza dell'estinzione, aveva perduto la sua capacità processuale prima della proposizione dell'appello con la conseguenza che l'appello era stato proposto dalla società quando era ormai estinta ed era, quindi, inammissibile.
3.Avverso la predetta sentenza la con atto notificato il Parte_1
24.4.2014, proponeva ricorso in cassazione che veniva accolto.
Osservava la Suprema Corte che la sentenza impugnata, nell'applicare il principio di diritto per cui la cancellazione dal registro delle imprese priva la società cancellata della capacità di stare in giudizio sicché, qualora l'estinzione intervenga nella pendenza di un giudizio del quale la società sia parte, si determina un evento interruttivo in conseguenza del quale, ove non sia stato fatto constare nei modi di legge o si sia verificato quando farlo constare in tali modi non sarebbe più stato possibile, l'impugnazione della sentenza, pronunciata nei riguardi della società, deve provenire o essere indirizzata, a pena d'inammissibilità, dai soci o nei confronti dei soci, aveva del tutto omesso di esaminare il fatto, che la società appellante aveva dedotto nella memoria conclusionale di replica, di essersi in realtà cancellata dall'albo delle imprese artigiane ma non dal registro delle imprese, evidenziando che la cancellazione dall'albo delle imprese artigiane, a differenza della cancellazione dal registro delle imprese, non determina l'estinzione delle società e, quindi, la perdita della relativa capacità di stare in giudizio.
Cassava, quindi, la sentenza impugnata, rinviando a questa Corte in diversa composizione anche per provvedere in merito alle spese del giudizio di legittimità.
4.Con atto di citazione del 07.01.2019 la introduceva il presente Parte_1
giudizio di rinvio, e richiamato il contenuto della suddetta pronuncia emessa dalla
Corte di Cassazione, instava per l'accoglimento delle seguenti conclusioni: " … dichiarare e ritenere nulla e/o annullare la notifica dell'atto di citazione, della sentenza appellata, nonché di tutti gli atti di primo grado, rimettendo la causa al primo giudice, e comunque, gradatamente salvo gravame, revocando la
4 dichiarazione di contumacia, ritenere sussistente il vizio della notifica dell'atto di citazione, che ai sensi dell'art. 159 c.p.c. si è comunicato a tutti gli atti successivi dipendenti, compresa la sentenza, pronunciare sulla domanda di primo grado, previa rinnovazione di tutti gli atti e naturalmente con salvezza di tutti i diritti, di merito e di istruttoria, dell'attuale appellante;
conseguentemente ritenere e dichiarare la domanda dei coniugi e Controparte_1 Controparte_2
inammissibile, improcedibile, irrituale e, comunque, infondata in fatto e in
[...]
diritto. Con condanna alla refusione delle spese e competenze di giudizio del presente grado e di quello di Cassazione”.
Alla prima udienza di trattazione, celebrata in data 28.05.2019, il procuratore dell'appellante chiedeva un termine per rinnovare la notifica nei confronti degli appellati.
Con comparsa depositata in data 25.11.2019 si costituivano i coniugi CP_4
resistendo al gravame e chiedendone il rigetto.
[...]
All'udienza del 26.11.2019 la Corte fissava per la precisazione delle conclusioni l'udienza dell'11.02.2020.
Seguivano alcuni rinvii per ragioni organizzative e di sovraccarico del ruolo.
Con decreto di variazione tabellare del 09.09.2024 veniva disposta l'assegnazione del presente procedimento alla dr.ssa Tiziana Drago, magistrato applicato a questa Corte per il raggiungimento degli obiettivi del PNRR, giusta delibera del CSM del 26.07.2024.
Con provvedimento del 16.09.2024 il Consigliere Istruttore assegnava alle parti i termini di cui al novellato art. 352 c.p.c. e fissava avanti a sé l'udienza del
03.12.2024 di rimessione della causa in decisione.
All'esito della stessa, svoltasi in modalità cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.,, la causa veniva riservata al Collegio per la decisione.
DIRITTO
1.Ritiene la Corte che l'appello sia infondato.
Con il primo motivo l'appellante ha eccepito la nullità della notifica dell'atto di citazione in primo grado per violazione dell'art. 145 c.p.c., in quanto eseguita in luogo diverso dalla sede legale o effettiva della società e comunque senza indicazione della persona cui l'atto è stato notificato, con conseguente nullità dell'intero procedimento e della sentenza impugnata.
Il motivo è destituito di fondamento.
5 Va innanzitutto osservato che dalla relazione di notificazione a firma dell'ufficiale giudiziario risulta che l'atto di citazione è stato notificato a
[...]
in persona del legale rappresentante presso il Parte_1 Parte_1
luogo di lavoro in Satriano Marina, Laganosa, e che il predetto si è rifiutato di ricevere l'atto.
A ben vedere, dunque, contrariamente all'assunto dell'appellante, risultano indicate tanto la qualità quanto le generalità della persona cui è stata fatta la notifica.
E' noto poi che ai sensi dell'art. 138, comma 2, c.p.c., se il destinatario rifiuta di ricevere la copia, l'ufficiale giudiziario ne dà atto nella relazione e la notificazione si considera fatta a mani proprie.
Non può, dunque, revocarsi in dubbio che nella specie l'atto di citazione è stato notificato a mani proprie del legale rappresentante della società, sig. Parte_1
compiutamente indicato nell'atto stesso.
[...]
Ciò chiarito, non sussiste ad avviso della Corte l'asserita violazione dell'art. 145
c.p.c..
Va in proposito evidenziato che, come ribadito anche dalle Sezioni Unite della
Suprema Corte (Cass. SS.UU., 4.6.2002 n. 8091), il procedimento di notificazione degli atti alle persone giuridiche ed alle società non aventi personalità giuridica, fra le quali rientra appunto l'odierna appellante, regolato dall'art. 145 c.p.c. nel testo qui applicabile ratione temporis, si caratterizza per la previsione di una precisa sequenza, da seguirsi evidentemente ai fini della validità stessa del relativo procedimento.
In primo luogo, la notificazione deve essere effettuata presso la sede sociale
(legale o effettiva) mediante consegna dell'atto al rappresentante o a persona incaricata di ricevere le notificazioni;
nel caso in cui la stessa non vada a buon fine, la notifica va fatta al soggetto che ne ha la rappresentanza, osservandosi le disposizioni degli artt. 138, 139 e 141 c.p.c..
Ciò posto, va osservato che la notifica a mani proprie del legale rappresentante della società deve considerarsi in ogni caso validamente effettuata: in virtù, per un verso, del principio - di ordine generale, fissato nell'art. 138 c.p.c. - circa la validità della notifica a mani proprie del destinatario, ovunque sia trovato;
e, per altro verso, del principio di immedesimazione organica tra la società e le persone che la rappresentano o ne realizzano esecutivamente le finalità
6 (ex plurimis, Cass. sez. I, 21.1.1993 n. 704; Cass. sez. trib., 22.8.2002 n. 12373:
Cass. sez. III, 29.1.2005 n. 26044).
In forza di tale principio, la notifica al legale rappresentante della società determina la legale conoscenza, in capo a detto ente, dell'atto notificato (Cass. sez. lav., 12.7.2010 n. 16299; Cass. sez. II, 28.2.2007 n. 4785); e nel caso di specie il legale rappresentante della società, al quale l'atto in parola è stato personalmente notificato, si è costituito, in tale qualità, sin dal primo giudizio di appello, non negando di avere avuto la qualifica suddetta al momento della notifica in questione.
2.Con il secondo motivo l'appellante ha eccepito la decadenza e la prescrizione dell'azione ai sensi dell'art. 1495 c.c..
Il motivo deve essere rigettato in quanto le eccezioni sollevate, poiché nuove, sono inammissibili ex art. 345 c.p.c., attesa la regolare notificazione, per quanto sopra esposto, dell'atto di citazione della causa in primo grado, non giustificante la contumacia della Parte_1
In particolare, l'eccezione di decadenza dalla garanzia per i vizi della cosa venduta, ex art. 1495 c.c., è eccezione 'in senso stretto' (cfr. ex multis Cass. n.
3429/06) e, in quanto tale, soggetta alla preclusione di cui all'art. 167 c.p.c. in primo grado (nella specie non osservata stante la contumacia dell'odierna appellante).
Analoghe considerazioni valgono per l'eccezione di prescrizione dell'azione ex art. 1495 c.c..
3.Con il terzo motivo l'appellante invoca l'esclusione della garanzia per vizi ai sensi dell'art. 1491 c.c., trattandosi di vizi conosciuti dai compratori al momento della conclusione del contratto o comunque facilmente riconoscibili.
Anche tale motivo è infondato.
L'art. 1491 c.c. non postula una particolare competenza tecnica, nè il ricorso all'opera di esperti, ma è circoscritto alla diligenza occorrente per rilevare i difetti di facile percezione da parte dell'uomo medio (Cass. 18 dicembre 1999 n.
14277; Cass. 27 febbraio 2012 n. 2981).
Nella specie, l'individuazione dei vizi e delle difformità si è resa possibile solo dopo le indagini che le parti hanno affidato ad un tecnico, involgendo essa aspetti inerenti le caratteristiche costruttive dell'immobile e l'esame del progetto esecutivo.
4.Del tutto privo di pregio è il motivo fondato sulla asserita mancanza di prova dei vizi e delle difformità, avendo il Tribunale tratto la dimostrazione dei fatti
7 allegati dagli attori dalla prova testimoniale, nonché dalle risultanze dell'A.T.P. e della c.t.u..
5.Infondata è anche la censura sollevata con riferimento alla decisione del
Tribunale di fare pieno affidamento sulle conclusioni del c.t.u..
Le critiche esposte dall'appellante risultano inammissibili perché esposte senza allegare ed indicare reali errori tecnici di valutazione o errori di giudizio del
Tribunale.
Risulta consolidato in giurisprudenza il principio che afferma come la critica rivolta alla sentenza che ha motivato riportandosi integralmente alle risultanze delle indagini tecniche ed alle argomentazioni tecniche svolte dall'ausiliario, non può limitarsi alla mera contrapposizione di conclusioni contrastanti nel merito, ma deve individuare i singoli passaggi dell'elaborato peritale ritenuti erronei e specificare le ragioni della critica, evidenziando se attengono a carenze o deficienze tecniche, nell'espletamento delle indagini, ovvero consistono in affermazioni illogiche e scientificamente errate, o ancora nella omissione di accertamenti strumentali dai quali non possa prescindersi per la formulazione di una corretta risposta ai quesiti
(tra le tante Cass. 11482/16; 4928/18), ciò che nella specie difetta completamente.
6.Per le medesime ragioni si appalesa inammissibile la censura fondata sull'abnormità del danno liquidato rispetto al valore dell'immobile.
Conclusivamente l'appello deve essere rigettato e la sentenza impugnata integralmente confermata.
7.Quanto alla regolamentazione delle spese di lite, va rammentato che in sede di rinvio, ove la causa sia stata rimessa anche per provvedere sulle spese del giudizio di legittimità, occorre attenersi al principio della soccombenza applicato all'esito globale del processo, piuttosto che ai diversi gradi del giudizio ed al loro risultato, sicché le spese di lite vanno liquidate in relazione all'esito finale della lite e si può legittimamente pervenire anche ad un provvedimento di condanna della parte vittoriosa nel giudizio di cassazione - e, tuttavia, complessivamente soccombente - al rimborso delle stesse in favore della controparte (cfr. Cass. S.U.
n.32906 dell'08/11/2022).
Inoltre, costituisce principio consolidato quello secondo cui il giudice del rinvio è tenuto a provvedere sulle spese delle fasi d'impugnazione, se rigetta l'appello, e su quelle dell'intero giudizio, se riforma la sentenza di primo grado, secondo il principio della soccombenza applicato all'esito globale del giudizio.
8 Ciò posto, la pur vittoriosa all'esito del giudizio di cassazione, Parte_1
è soccombente rispetto alla domanda proposta dai coniugi sicché, Parte_2
stante la conferma della sentenza di primo grado, la stessa va condannata al pagamento delle spese e competenze del primo processo d'appello, del giudizio di cassazione e del presente giudizio di rinvio.
La quantificazione delle spese viene operata come in dispositivo, secondo lo scaglione relativo alle controversie di valore fino ad euro 52.000,00, nel quale risulta compreso il decisum, con applicazione dei compensi tabellari ai valori minimi, stante la semplicità delle questioni trattate;
con la precisazione che, essendo il difensore degli appellati lo stesso ed avendo questi difeso due soggetti con medesima posizione processuale, il compenso è unico e va maggiorato ex art. 4, comma 2, del d.m. n. 55/14 ponendo a base del calcolo, in ragione dell'identità tra le pretese degli assistiti, il compenso che si sarebbe dovuto comunque liquidare per una sola parte, ridotto del 30% (cfr. Cass. 10367/24).
Atteso il rigetto dell'appello, sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1- quater DPR 115/2002 per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando quale giudice di rinvio in seguito all'annullamento della sentenza di questa Corte n. 1638/2013 emessa il 18 novembre 2013, deciso dalla Corte Suprema di Cassazione - Prima
Sezione Civile con sentenza Corte di Cassazione n. 24897/2018 del 27/06/2018-
09/10/2018, così provvede:
a) rigetta l'appello proposto da avverso la Parte_1 sentenza del Tribunale di Catanzaro n. 40/2010 e, per l'effetto, conferma la condanna della predetta al risarcimento del danno in favore di e Controparte_1
liquidato in €37.163,87, oltre interessi;
Controparte_2
b) condanna la al rimborso, in favore di e Parte_1 Controparte_1
delle spese processuali del giudizio d'appello Controparte_2 definito con la sentenza n. 1638/13, liquidate in €2.778,72; di quelle del giudizio di cassazione liquidate in €2.205,84 e di quelle del presente giudizio di rinvio liquidate in €2.917,32, per compensi, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, cpa ed iva.
9 Dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta.
Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio del 10.12.2024
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Tiziana Drago dott. Alberto Nicola Filardo
10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CATANZARO
Prima Sezione Civile
La Corte d'Appello di Catanzaro, Terza Sezione Civile, composta dai signori:
1) dott. Alberto Nicola Filardo Presidente
2) dott.ssa Teresa Barillari Consigliere
3) dott.ssa Tiziana Drago Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 126/2019 R.G. vertente tra
(P.I.: Parte_1
), in persona del Liquidatore sig. rappresentata e P.IVA_1 Parte_1 difesa dall'Avv. Giovanni Russomanno;
attrice in riassunzione (già appellante)
e
(C.F.: ) e Controparte_1 C.F._1 CP_2
(C.F.: ), rappresentati e difesi
[...] CodiceFiscale_2 dall'Avv. Vincenza Matacera;
convenuti in riassunzione (già appellati)
Oggetto: Giudizio di rinvio a seguito della sentenza della Corte di Cassazione
n. 24897/2018 del 27/06/2018-09/10/2018, di annullamento, con rinvio, della sentenza n. 1638/2013 emessa da questa Corte d'Appello il 18 novembre 2013, in materia di risarcimento danni ex art. 1494 c.c..
1 CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per l'attrice in riassunzione (appellante): “Precisa le proprie conclusioni riportandosi integralmente a quelle già rassegnate in atti”.
Per i convenuti in riassunzione (appellati): “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello così statuire: a) in via preliminare, respingere la domanda di sospensione dell'efficacia esecutiva e l'esecuzione provvisoria avanzata dall'appellante, in quanto non fondata sui gravi motivi richiesti dalla legge, né su un periculum in mora, ancor meno su un fumus boni iuris;
b) nel merito, rigettare il gravame proposto dalla e, per l'effetto, confermare la sentenza Parte_1 impugnata;
c) condannare l'appellante al pagamento delle spese di lite di entrambi
i gradi di giudizio”.
FATTO
1. Con atto di citazione notificato in data 31.05.2003, i sigg. e Controparte_1
convenivano in giudizio, innanzi al Tribunale di Controparte_2
Catanzaro – Sez. Distaccata di Chiaravalle Centrale, la per Parte_1
sentirla condannare al risarcimento dei danni derivanti dalla sussistenza di vizi e difformità nell'immobile compravenduto e dal deprezzamento subito dallo stesso.
Esponevano, in particolare, di avere stipulato in data 13.09.1999 contratto preliminare di compravendita con la società convenuta, seguito da successivo definitivo, avente ad oggetto un appartamento adibito a civile abitazione del tipo villette a schiera sito in Loc. Lagnosa del Comune di Satriano e di aver riscontrato vizi e palesi difformità nella esecuzione dei lavori di realizzazione dell'immobile rispetto a quanto previsto nel progetto iniziale allegato al contratto preliminare, che avevano tra l'altro causato consistenti infiltrazioni di umidità, vizi e difformità tutti descritti nella consulenza tecnica di parte asseverata ed accertati dalla c.t.u. espletata in sede di accertamento tecnico preventivo.
Nella contumacia della convenuta, la causa veniva istruita mediante acquisizione del fascicolo di espletamento di prova testimoniale e di supplemento di CP_3
c.t.u..
All'esito il Tribunale di Catanzaro, con sentenza n. 40/2010, accoglieva la domanda condannando la convenuta al risarcimento dei danni quantificati in
€37.163,87, oltre interessi, nonché al pagamento delle spese di lite, ivi comprese quelle di a.t.p. e c.t.u..
2 In particolare il giudice di primo grado, dopo aver evidenziato che i vizi e le difformità lamentate dagli attori risultavano incontestabilmente dalle prove testimoniali, dall'ATP e dalla c.t.u. espletata, osservava che la parte venditrice non aveva fornito la prova liberatoria richiesta dall'art. 1494 c.c..
2.La con citazione notificata in data 15.09.2010, proponeva Parte_1
appello avverso la suddetta sentenza, eccependo in via preliminare la nullità della notifica dell'atto di citazione per violazione dell'art. 145 c.p.c., in quanto eseguita in luogo diverso dalla sede legale o effettiva, e comunque senza indicazione della persona cui l'atto era stato consegnato, con conseguente nullità della sentenza. Nel merito eccepiva la decadenza e la prescrizione dell'azione ai sensi dell'art. 1495
c.c.; l'esclusione della garanzia ai sensi dell'art. 1491 c.c. trattandosi di vizi conosciuti al momento della conclusione del contratto e comunque facilmente riconoscibili;
la mancanza di prova dei vizi e delle difformità, l'adesione acritica del giudice di primo grado alle conclusioni dei c.t.u. nominati in sede di a.t.p. e nel giudizio di cognizione e la abnormità del danno liquidato rispetto al valore dell'immobile.
e resistevano all'appello. Controparte_1 Controparte_2
Con ordinanza del 03.02.2011 la Corte respingeva l'istanza inibitoria formulata dall'appellante e fissava udienza per la precisazione delle conclusioni.
Nel corso del giudizio, gli appellati dapprima segnalavano, con istanza del
26.07.2012 di anticipazione dell'udienza di precisazione delle conclusioni, e poi documentavano, producendo la relativa visura camerale, che la società appellante, il 27.10.2008, ossia in data anteriore alla proposizione dell'appello, era stata cancellata dall'"albo delle imprese" e si era, perciò, estinta.
Questa Corte d'Appello, con sentenza n. 1638 del 18/11/2013, dichiarava l'inammissibilità del gravame. In particolare, riteneva che, nel caso in esame, trovasse applicazione il principio affermato dalle Sezioni Unite con la sentenza n.
6070 del 2013 per cui la cancellazione della società dal registro delle imprese, a partire dal momento in cui si verifica l'estinzione della società cancellata, priva la società stessa della capacità di stare in giudizio (con la sola eccezione della "fictio iuris" contemplata dall'art. 10 l.fall.) con la conseguenza che, ove l'estinzione intervenga nella pendenza di un giudizio del quale la società è parte, si determina un evento interruttivo, disciplinato dagli artt. 299 e ss. c.p.c., con eventuale prosecuzione o riassunzione da parte o nei confronti dei soci, successori della
3 società, ai sensi dell'art. 110 c.p.c., laddove, al contrario, ove l'evento non sia stato fatto constare nei modi di legge o si sia verificato quando farlo constare in tali modi non sarebbe più stato possibile, l'impugnazione della sentenza, pronunciata nei riguardi della società, deve provenire o essere indirizzata, a pena d'inammissibilità, dai soci o nei confronti dei soci, atteso che la stabilizzazione processuale di un soggetto estinto non può eccedere il grado di giudizio nel quale l'evento estintivo è occorso. Nel caso in esame, osservava la Corte, la società appellante, in conseguenza dell'estinzione, aveva perduto la sua capacità processuale prima della proposizione dell'appello con la conseguenza che l'appello era stato proposto dalla società quando era ormai estinta ed era, quindi, inammissibile.
3.Avverso la predetta sentenza la con atto notificato il Parte_1
24.4.2014, proponeva ricorso in cassazione che veniva accolto.
Osservava la Suprema Corte che la sentenza impugnata, nell'applicare il principio di diritto per cui la cancellazione dal registro delle imprese priva la società cancellata della capacità di stare in giudizio sicché, qualora l'estinzione intervenga nella pendenza di un giudizio del quale la società sia parte, si determina un evento interruttivo in conseguenza del quale, ove non sia stato fatto constare nei modi di legge o si sia verificato quando farlo constare in tali modi non sarebbe più stato possibile, l'impugnazione della sentenza, pronunciata nei riguardi della società, deve provenire o essere indirizzata, a pena d'inammissibilità, dai soci o nei confronti dei soci, aveva del tutto omesso di esaminare il fatto, che la società appellante aveva dedotto nella memoria conclusionale di replica, di essersi in realtà cancellata dall'albo delle imprese artigiane ma non dal registro delle imprese, evidenziando che la cancellazione dall'albo delle imprese artigiane, a differenza della cancellazione dal registro delle imprese, non determina l'estinzione delle società e, quindi, la perdita della relativa capacità di stare in giudizio.
Cassava, quindi, la sentenza impugnata, rinviando a questa Corte in diversa composizione anche per provvedere in merito alle spese del giudizio di legittimità.
4.Con atto di citazione del 07.01.2019 la introduceva il presente Parte_1
giudizio di rinvio, e richiamato il contenuto della suddetta pronuncia emessa dalla
Corte di Cassazione, instava per l'accoglimento delle seguenti conclusioni: " … dichiarare e ritenere nulla e/o annullare la notifica dell'atto di citazione, della sentenza appellata, nonché di tutti gli atti di primo grado, rimettendo la causa al primo giudice, e comunque, gradatamente salvo gravame, revocando la
4 dichiarazione di contumacia, ritenere sussistente il vizio della notifica dell'atto di citazione, che ai sensi dell'art. 159 c.p.c. si è comunicato a tutti gli atti successivi dipendenti, compresa la sentenza, pronunciare sulla domanda di primo grado, previa rinnovazione di tutti gli atti e naturalmente con salvezza di tutti i diritti, di merito e di istruttoria, dell'attuale appellante;
conseguentemente ritenere e dichiarare la domanda dei coniugi e Controparte_1 Controparte_2
inammissibile, improcedibile, irrituale e, comunque, infondata in fatto e in
[...]
diritto. Con condanna alla refusione delle spese e competenze di giudizio del presente grado e di quello di Cassazione”.
Alla prima udienza di trattazione, celebrata in data 28.05.2019, il procuratore dell'appellante chiedeva un termine per rinnovare la notifica nei confronti degli appellati.
Con comparsa depositata in data 25.11.2019 si costituivano i coniugi CP_4
resistendo al gravame e chiedendone il rigetto.
[...]
All'udienza del 26.11.2019 la Corte fissava per la precisazione delle conclusioni l'udienza dell'11.02.2020.
Seguivano alcuni rinvii per ragioni organizzative e di sovraccarico del ruolo.
Con decreto di variazione tabellare del 09.09.2024 veniva disposta l'assegnazione del presente procedimento alla dr.ssa Tiziana Drago, magistrato applicato a questa Corte per il raggiungimento degli obiettivi del PNRR, giusta delibera del CSM del 26.07.2024.
Con provvedimento del 16.09.2024 il Consigliere Istruttore assegnava alle parti i termini di cui al novellato art. 352 c.p.c. e fissava avanti a sé l'udienza del
03.12.2024 di rimessione della causa in decisione.
All'esito della stessa, svoltasi in modalità cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.,, la causa veniva riservata al Collegio per la decisione.
DIRITTO
1.Ritiene la Corte che l'appello sia infondato.
Con il primo motivo l'appellante ha eccepito la nullità della notifica dell'atto di citazione in primo grado per violazione dell'art. 145 c.p.c., in quanto eseguita in luogo diverso dalla sede legale o effettiva della società e comunque senza indicazione della persona cui l'atto è stato notificato, con conseguente nullità dell'intero procedimento e della sentenza impugnata.
Il motivo è destituito di fondamento.
5 Va innanzitutto osservato che dalla relazione di notificazione a firma dell'ufficiale giudiziario risulta che l'atto di citazione è stato notificato a
[...]
in persona del legale rappresentante presso il Parte_1 Parte_1
luogo di lavoro in Satriano Marina, Laganosa, e che il predetto si è rifiutato di ricevere l'atto.
A ben vedere, dunque, contrariamente all'assunto dell'appellante, risultano indicate tanto la qualità quanto le generalità della persona cui è stata fatta la notifica.
E' noto poi che ai sensi dell'art. 138, comma 2, c.p.c., se il destinatario rifiuta di ricevere la copia, l'ufficiale giudiziario ne dà atto nella relazione e la notificazione si considera fatta a mani proprie.
Non può, dunque, revocarsi in dubbio che nella specie l'atto di citazione è stato notificato a mani proprie del legale rappresentante della società, sig. Parte_1
compiutamente indicato nell'atto stesso.
[...]
Ciò chiarito, non sussiste ad avviso della Corte l'asserita violazione dell'art. 145
c.p.c..
Va in proposito evidenziato che, come ribadito anche dalle Sezioni Unite della
Suprema Corte (Cass. SS.UU., 4.6.2002 n. 8091), il procedimento di notificazione degli atti alle persone giuridiche ed alle società non aventi personalità giuridica, fra le quali rientra appunto l'odierna appellante, regolato dall'art. 145 c.p.c. nel testo qui applicabile ratione temporis, si caratterizza per la previsione di una precisa sequenza, da seguirsi evidentemente ai fini della validità stessa del relativo procedimento.
In primo luogo, la notificazione deve essere effettuata presso la sede sociale
(legale o effettiva) mediante consegna dell'atto al rappresentante o a persona incaricata di ricevere le notificazioni;
nel caso in cui la stessa non vada a buon fine, la notifica va fatta al soggetto che ne ha la rappresentanza, osservandosi le disposizioni degli artt. 138, 139 e 141 c.p.c..
Ciò posto, va osservato che la notifica a mani proprie del legale rappresentante della società deve considerarsi in ogni caso validamente effettuata: in virtù, per un verso, del principio - di ordine generale, fissato nell'art. 138 c.p.c. - circa la validità della notifica a mani proprie del destinatario, ovunque sia trovato;
e, per altro verso, del principio di immedesimazione organica tra la società e le persone che la rappresentano o ne realizzano esecutivamente le finalità
6 (ex plurimis, Cass. sez. I, 21.1.1993 n. 704; Cass. sez. trib., 22.8.2002 n. 12373:
Cass. sez. III, 29.1.2005 n. 26044).
In forza di tale principio, la notifica al legale rappresentante della società determina la legale conoscenza, in capo a detto ente, dell'atto notificato (Cass. sez. lav., 12.7.2010 n. 16299; Cass. sez. II, 28.2.2007 n. 4785); e nel caso di specie il legale rappresentante della società, al quale l'atto in parola è stato personalmente notificato, si è costituito, in tale qualità, sin dal primo giudizio di appello, non negando di avere avuto la qualifica suddetta al momento della notifica in questione.
2.Con il secondo motivo l'appellante ha eccepito la decadenza e la prescrizione dell'azione ai sensi dell'art. 1495 c.c..
Il motivo deve essere rigettato in quanto le eccezioni sollevate, poiché nuove, sono inammissibili ex art. 345 c.p.c., attesa la regolare notificazione, per quanto sopra esposto, dell'atto di citazione della causa in primo grado, non giustificante la contumacia della Parte_1
In particolare, l'eccezione di decadenza dalla garanzia per i vizi della cosa venduta, ex art. 1495 c.c., è eccezione 'in senso stretto' (cfr. ex multis Cass. n.
3429/06) e, in quanto tale, soggetta alla preclusione di cui all'art. 167 c.p.c. in primo grado (nella specie non osservata stante la contumacia dell'odierna appellante).
Analoghe considerazioni valgono per l'eccezione di prescrizione dell'azione ex art. 1495 c.c..
3.Con il terzo motivo l'appellante invoca l'esclusione della garanzia per vizi ai sensi dell'art. 1491 c.c., trattandosi di vizi conosciuti dai compratori al momento della conclusione del contratto o comunque facilmente riconoscibili.
Anche tale motivo è infondato.
L'art. 1491 c.c. non postula una particolare competenza tecnica, nè il ricorso all'opera di esperti, ma è circoscritto alla diligenza occorrente per rilevare i difetti di facile percezione da parte dell'uomo medio (Cass. 18 dicembre 1999 n.
14277; Cass. 27 febbraio 2012 n. 2981).
Nella specie, l'individuazione dei vizi e delle difformità si è resa possibile solo dopo le indagini che le parti hanno affidato ad un tecnico, involgendo essa aspetti inerenti le caratteristiche costruttive dell'immobile e l'esame del progetto esecutivo.
4.Del tutto privo di pregio è il motivo fondato sulla asserita mancanza di prova dei vizi e delle difformità, avendo il Tribunale tratto la dimostrazione dei fatti
7 allegati dagli attori dalla prova testimoniale, nonché dalle risultanze dell'A.T.P. e della c.t.u..
5.Infondata è anche la censura sollevata con riferimento alla decisione del
Tribunale di fare pieno affidamento sulle conclusioni del c.t.u..
Le critiche esposte dall'appellante risultano inammissibili perché esposte senza allegare ed indicare reali errori tecnici di valutazione o errori di giudizio del
Tribunale.
Risulta consolidato in giurisprudenza il principio che afferma come la critica rivolta alla sentenza che ha motivato riportandosi integralmente alle risultanze delle indagini tecniche ed alle argomentazioni tecniche svolte dall'ausiliario, non può limitarsi alla mera contrapposizione di conclusioni contrastanti nel merito, ma deve individuare i singoli passaggi dell'elaborato peritale ritenuti erronei e specificare le ragioni della critica, evidenziando se attengono a carenze o deficienze tecniche, nell'espletamento delle indagini, ovvero consistono in affermazioni illogiche e scientificamente errate, o ancora nella omissione di accertamenti strumentali dai quali non possa prescindersi per la formulazione di una corretta risposta ai quesiti
(tra le tante Cass. 11482/16; 4928/18), ciò che nella specie difetta completamente.
6.Per le medesime ragioni si appalesa inammissibile la censura fondata sull'abnormità del danno liquidato rispetto al valore dell'immobile.
Conclusivamente l'appello deve essere rigettato e la sentenza impugnata integralmente confermata.
7.Quanto alla regolamentazione delle spese di lite, va rammentato che in sede di rinvio, ove la causa sia stata rimessa anche per provvedere sulle spese del giudizio di legittimità, occorre attenersi al principio della soccombenza applicato all'esito globale del processo, piuttosto che ai diversi gradi del giudizio ed al loro risultato, sicché le spese di lite vanno liquidate in relazione all'esito finale della lite e si può legittimamente pervenire anche ad un provvedimento di condanna della parte vittoriosa nel giudizio di cassazione - e, tuttavia, complessivamente soccombente - al rimborso delle stesse in favore della controparte (cfr. Cass. S.U.
n.32906 dell'08/11/2022).
Inoltre, costituisce principio consolidato quello secondo cui il giudice del rinvio è tenuto a provvedere sulle spese delle fasi d'impugnazione, se rigetta l'appello, e su quelle dell'intero giudizio, se riforma la sentenza di primo grado, secondo il principio della soccombenza applicato all'esito globale del giudizio.
8 Ciò posto, la pur vittoriosa all'esito del giudizio di cassazione, Parte_1
è soccombente rispetto alla domanda proposta dai coniugi sicché, Parte_2
stante la conferma della sentenza di primo grado, la stessa va condannata al pagamento delle spese e competenze del primo processo d'appello, del giudizio di cassazione e del presente giudizio di rinvio.
La quantificazione delle spese viene operata come in dispositivo, secondo lo scaglione relativo alle controversie di valore fino ad euro 52.000,00, nel quale risulta compreso il decisum, con applicazione dei compensi tabellari ai valori minimi, stante la semplicità delle questioni trattate;
con la precisazione che, essendo il difensore degli appellati lo stesso ed avendo questi difeso due soggetti con medesima posizione processuale, il compenso è unico e va maggiorato ex art. 4, comma 2, del d.m. n. 55/14 ponendo a base del calcolo, in ragione dell'identità tra le pretese degli assistiti, il compenso che si sarebbe dovuto comunque liquidare per una sola parte, ridotto del 30% (cfr. Cass. 10367/24).
Atteso il rigetto dell'appello, sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1- quater DPR 115/2002 per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando quale giudice di rinvio in seguito all'annullamento della sentenza di questa Corte n. 1638/2013 emessa il 18 novembre 2013, deciso dalla Corte Suprema di Cassazione - Prima
Sezione Civile con sentenza Corte di Cassazione n. 24897/2018 del 27/06/2018-
09/10/2018, così provvede:
a) rigetta l'appello proposto da avverso la Parte_1 sentenza del Tribunale di Catanzaro n. 40/2010 e, per l'effetto, conferma la condanna della predetta al risarcimento del danno in favore di e Controparte_1
liquidato in €37.163,87, oltre interessi;
Controparte_2
b) condanna la al rimborso, in favore di e Parte_1 Controparte_1
delle spese processuali del giudizio d'appello Controparte_2 definito con la sentenza n. 1638/13, liquidate in €2.778,72; di quelle del giudizio di cassazione liquidate in €2.205,84 e di quelle del presente giudizio di rinvio liquidate in €2.917,32, per compensi, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, cpa ed iva.
9 Dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta.
Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio del 10.12.2024
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Tiziana Drago dott. Alberto Nicola Filardo
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