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Sentenza 18 settembre 2025
Sentenza 18 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, sentenza 18/09/2025, n. 742 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | 742 |
| Data del deposito : | 18 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE CIVILE DI LAMEZIA TERME in persona del Giudice dott. Salvatore Regasto ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero 2073 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2013 trattenuta in decisione all'udienza del 23.4.2025 (sostituita con il deposito di note scritte ai sensi degli artt. 127 e 127-ter c.p.c.), con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., pendente TRA
(C.F. ), (C.F. , Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2
(C.F. ), (C.F. ) E Parte_3 C.F._3 Parte_4 C.F._4 [...]
(C.F. , in proprio e in qualità di eredi legittimi di , Parte_5 C.F._5 Persona_1 tutti elettivamente domiciliati in VE LI (CZ), via P. Ciampi n. 6, presso lo studio legale dell'avv. Antonello Mancuso, che li rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti;
ATTORI CONTRO ( .I. ), in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente CP_1 C.F._6 P.IVA_1 domiciliata in VE LI (CZ), via Colosimo Sante s.n.c., presso lo studio legale dell'avv. Simona Cavalieri, che la rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti;
CONVENUTA NONCHE' CONTRO (C.F./P.I. (GIA' Controparte_2 P.IVA_2 [...]
, in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_3 elettivamente domiciliata in Lamezia Terme (CZ), via Colelli n. 42, presso lo studio legale dell'avv. Alessandro Cortese, rappresentata e difesa dagli avv.ti Angelo Terranova, Luigi Vita Samory e Matteo Panni, giusta procura alle liti in atti;
CONVENUTA E CON (C.F. ; P.I. ) (GIÀ Controparte_4 P.IVA_3 P.IVA_4 [...]
, in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Lamezia Controparte_5
Terme (CZ), via Anile n. 3, presso lo studio legale dell'avv. Antonello Bevilacqua, che la rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti;
TERZA CHIAMATA NONCHE' CON (C.F./P.I. ) (GIÀ , in Controparte_6 P.IVA_5 Controparte_7 persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Lamezia Terme (CZ), corso G. Nicotera n. 215, presso lo studio legale dell'avv. Paolo Maione, che la rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti;
TERZA CHIAMATA OGGETTO: morte. CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta sostitutive dell'udienza ex artt. 127 e 127-ter c.p.c. in
1 atti. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione ritualmente notificato, , , e Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 [...]
in proprio e in qualità di eredi legittimi di , convenivano in giudizio dinanzi Parte_5 Persona_1 all'intestato Tribunale la e la compagnia di assicurazione (poi CP_1 Controparte_3 [...]
e oggi , al fine di ottenere l'accoglimento delle seguenti Controparte_3 Controparte_2 conclusioni: ”Voglia l'Onorevole Tribunale di Lamezia Terme, disattesa e respinta ogni contraria eccezione, istanza e difesa: 1) statuire e dichiarare che l'incidente di cui sopra si è verificato per esclusiva colpa e responsabilità della ditta in persona del legale rappresentante, proprietaria dell'automezzo CP_1
CO, targato BB835EC; 2) conseguentemente e per l'effetto, condannare i convenuti in solido, al risarcimento di tutti i danni patrimoniali, morali, biologici, nonché al risarcimento del danno esistenziale ed edonistico, subiti e subendi dal sig. iure proprio ed iure hereditatis nella misura di euro Parte_1
500.000,00 (euro cinquecentomila/00) o dell'altra maggiore o minore somma ritenuta equa, provata e di giustizia oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dì del sinistro sino al soddisfo;
3) conseguentemente e per l'effetto, condannare i convenuti in solido, al risarcimento di tutti i danni patrimoniali, morali, biologici, nonché al risarcimento del danno esistenziale ed edonistico, subiti e subendi dalla sig.ra iure proprio ed iure hereditatis, nella misura di euro 500.000,00 (euro Parte_2 cinquecentomila/00) o dell'altra maggiore o minore somma ritenuta equa, provata e di giustizia oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dì del sinistro sino al soddisfo;
4) conseguentemente e per l'effetto condannare i convenuti in solido, al risarcimento di tutti i danni patrimoniali, morali, biologici, nonché al risarcimento del danno esistenziale edonistico, subiti e subendi dalla sig.ra , iure proprio ed iure Parte_3 hereditatis, nella misura di euro 300.000,00 (euro trecentomila/00) o dell'altra maggiore o minore somma ritenuta equa, provata e di giustizia oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dì del sinistro al soddisfo;
5) conseguentemente e per l'effetto condannare i convenuti in solido, al risarcimento di tutti i danni patrimoniali, morali, biologici, nonché al risarcimento del danno esistenziale ed edonistico, subiti e subendi dalla sig.ra , iure proprio ed iure hereditatis nella misura di euro 400.00,00 (euro Parte_4 quattrocentomila/00) o dell'altra maggiore o minore somma ritenuta equa, provata e di giustizia oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dì del sinistro sino al soddisfo;
6) conseguentemente e per l'effetto condannare i convenuti in solido, al risarcimento di tutti i danni patrimoniali, morali, biologici, nonché al risarcimento del danno esistenziale ed edonistico, subiti e subendi dalla sig.ra Parte_5 iure proprio ed iure hereditatis, nella misura di euro 200.00,00 (euro duecentomila/00) o dell'altra maggiore o minore somma ritenuta equa, provata e di giustizia oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dì del sinistro sino al soddisfo. Con vittoria di spese e competenze legali”, da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario ai sensi dell'art. 93 c.p.c.. A fondamento della domanda la difesa degli attori deduceva: che, in data 12.10.2006, , in Persona_1
VE LI (CZ), operaio della ditta mentre era intento ad effettuare le operazioni di CP_1 manutenzione dell'automezzo ribaltabile Fiat CO, targato BB835EC, di proprietà della ditta convenuta e a motore acceso, rimaneva schiacciato tra il cassone ed il carrello di sollevamento dello stesso;
che, in particolare, , dopo avere spostato il camion ed avere effettuato i controlli del mezzo, doveva Persona_1 essersi accorto che la leva esterna del camion si trovava in posizione intermedia anomala, per cui “messo in moto il camion per sollevare il ribaltabile….saliva al di sopra del pianale di appoggio del cassone dove iniziava un'operazione manuale di disinserimento dei perni, collocandosi tra il carrello ed il cassone del camion”, allorquando il perno usciva dal suo alloggiamento e si verificava uno scatto violento del carrello che con un effetto “tagliola” schiacciava il corpo del lavoratore tra il carrello ed il cassone del camion;
che, a
2 causa del violentissimo impatto, riportava gravissime lesioni fisiche tali da determinante il Persona_1 decesso;
che, al momento del sinistro, l'automezzo CO targato BB835EC risultava assicurato per la RCA con la che, in data 16.2.2011, il Tribunale Penale di Lamezia Terme, con sentenza Controparte_3
n. 63/2011 accertava e dichiarava la penale responsabilità dell'amministratore delegato della CP_1 demandando al Giudice civile per la liquidazione del danno;
che vane erano risultate le richieste inoltrate dai ricorrenti alla società di assicurazioni per il ristoro dei danni subiti essendosi reso così necessario il ricorso all'autorità giudiziaria per la tutela dei diritti degli attori. Si costituiva in giudizio la (poi e oggi Controparte_3 Controparte_3 [...]
, la quale, in via preliminare, eccepiva la sua carenza di legittimazione passiva contestando Controparte_2 la riconducibilità del sinistro nell'alveo della circolazione stradale;
nel merito, assumeva la mancanza di responsabilità della assicurata eccependo, altresì, la nullità e la infondatezza delle domande CP_1 degli attori anche sotto il profilo della sussistenza dei danni lamentati e per la loro quantificazione, il tutto con il successo delle spese di lite. Resisteva alla pretesa attorea anche la la quale, nel merito, contestava tutti gli assunti di parte CP_1 attrice rappresentando, in particolare, che era stato assunto con la qualifica di “addetto alla Persona_1 vendita da consegnare alla clientela” e, pertanto, avendo intrapreso volontariamente e senza alcun ordine, l'operazione di manutenzione dell'automezzo, senza averne la minima competenza, aveva posto in essere una condotta così grave e imprevedibile da potersi ritenere insussistenti i presupposti di colpa a carico del datore di lavoro. Rappresentava, inoltre, che al momento del sinistro era garantita da altre due compagnie assicuratrici per la responsabilità civile (la e Controparte_8 chiedeva di essere autorizzata a chiamarle in causa. La società convenuta, pertanto, concludeva nel modo seguente: “Voglia l'Onorevole Tribunale adito, contrariis reiectis, in accoglimento della presente domanda, in via preliminare, autorizzare lo spostamento dell'udienza di prima comparizione, giusto il disposto di cui all'art. 269 c.p.c., al fine di consentire la rituale chiamata in causa dei terzi , in Controparte_8 persona del legale rappresentante p.t., con sede legale in Firenze, Piazza della Libertà, n. 6, nonché
in persona del legale rappresentante p.t., con sede legale in Trieste, via Controparte_7
Macchiavelli, n. 4, garanti per la responsabilità civile della in persona del legale rappresentante CP_1
p.t., al fine di essere manlevata da costoro nel caso di soccombenza nel presente giudizio. Nel merito, in via principale, disattesa e reietta ogni contraria istanza e richiesta, Voglia l'Onorevole Tribunale adito rigettare la domanda attrice in quanto inammissibile, infondata in fatto e in diritto e sfornita di elementi probatori atti a corroborarla, accertando, per tutte le motivazioni esposte, che al datore di lavoro non può essere imputata alcuna responsabilità nella determinazione dell'evento che ha cagionato il decesso del dipendente sig. Per_1
e, per l'effetto, rigettare ogni domanda di risarcimento danni formulata in ragione dei fatti di causa. Nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda spiegata da parte attrice, salvo ed impregiudicato gravame, si chiede che l'Ill.mo sig. Giudice Istruttore adito accerti e dichiari una concorrente responsabilità del dipendente sig. nella causazione dell'evento mortale occorsogli giusto il disposto di cui all'art. 1227 Per_1
c.c., e, per l'effetto, diminuisca il risarcimento preteso ex adverso. In ogni caso, Voglia l'Onorevole Tribunale adito ridurre il quantum preteso dagli odierni attori nella misura di giustizia, epurandolo dalle voci di danno non spettanti. Nel merito, in via subordinata, Voglia l'Ill.mo sig. Giudice Istruttore adito accertare e dichiarare il diritto della in persona del legale rappresentante p.t., ad essere garantita, in caso di CP_1 soccombenza nel presente giudizio, dalla Compagnia in persona del legale Controparte_3 rappresentante p.t., nonché dai terzi chiamati in causa , in persona del legale Controparte_8 rappresentante p.t., e in persona del legale rappresentante p.t., solidalmente o Controparte_7 ciascuno nelle rispettive responsabilità e tenutezze, in relazione ad ogni somma pretesa dagli odierni attori in
3 ragione dei fatti di causa. Voglia, infine, l'Onorevole Tribunale adito rifondere la convenuta delle spese, diritti e onorari del presente giudizio, oltre IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore ex art. 93 c.p.c.”. Con provvedimento reso all'udienza del 15.11.2011, il Giudice Istruttore diversamente impersonato, ritenendo che la causa fosse di competenza della Sezione Lavoro, rimetteva gli atti al Presidente del Tribunale per le determinazioni di competenza;
il Presidente del Tribunale, con ordinanza del 1.2.2012, disponeva la presa in carico della causa da parte della cancelleria Lavoro, previa cancellazione dal ruolo della cancelleria Civile Ordinaria. Il Giudice del Lavoro, con ordinanza del 7.2.2012, preso atto della chiamata in causa dei terzi da parte della riconoscendo che “nella fattispecie ricorre un'ipotesi di garanzia propria in ragione della quale CP_1 appare opportuno ai fini dell'utilità concreta della decisione, che il giudizio si svolga anche in contraddittorio delle compagnie , autorizzava la chiamata delle Controparte_8 predette società assicurative e fissava nuova udienza di discussione della causa. Si costituiva in giudizio la la quale eccepiva, in via preliminare, l'incompetenza Controparte_7 del Giudice del Lavoro trattandosi, a suo dire, di controversia attinente alla circolazione stradale, nonché la prescrizione del diritto assicurativo e la decadenza dell'assicurato dai benefici di polizza;
nel merito, si associava alle difese della insistendo per il rigetto delle domande di parte attrice, il tutto con il CP_1 successo delle spese di lite. Resisteva in giudizio anche la la quale eccepiva, preliminarmente, la non operatività della Controparte_9 polizza, la prescrizione del diritto di manleva e l'esistenza del massimale di polizza;
nel merito contestava l'an e il quantum della pretesa attorea insistendo per il rigetto della domanda risarcitoria degli attori, con il favore delle spese di lite. Con provvedimento del 20.11.2013 il Giudice del Lavoro, dichiarandosi incompetente per materia, rimetteva nuovamente gli atti al Presidente del Tribunale ai fini della assegnazione del procedimento al giudice civile. Con ordinanza del 28.5.2014 diverso Giudice Istruttore disponeva una provvisionale vicina alla soglia del 30% del presumibile risarcimento del danno spettante agli odierni attori, a carico solidale della CP_1
e della condannandole “al pagamento in favore di e Controparte_3 Parte_1 Parte_2 della somma di euro 81.000,00, in favore di e della somma di euro 47.000,00, in favore di Pt_4 Pt_3 della somma di euro 39.000,00 oltre interessi legali e rivalutazione dal 12.10.2006, con gli Parte_5 interessi calcolati sulla somma via via rivalutata anno per anno, il tutto secondo gli indici Istat e fino alla data del deposito del presente provvedimento”. La causa veniva istruita mediante le produzioni documentali delle parti e attraverso l'espletamento della prova orale autorizzata (audizione di alcuni testimoni delle parti). Esaurita l'istruttoria la causa, dopo alcuni rinvii interlocutori dovuti al carico del ruolo (aggravato dall'emergenza dovuta alla diffusione del Covid-19) ed alla necessità di trattenere in decisione cause di maggiore urgenza e risalenza di iscrizione secondo le prescrizioni dei decreti presidenziali organizzativi sullo smaltimento dell'arretrato del settore civile, sulle conclusioni in epigrafe indicate, veniva trattenuta in decisione all'udienza del 23.4.2025 (svoltasi secondo il modulo procedimentale della trattazione scritta ai sensi degli artt. 127 e 127-ter c.p.c.), con la concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e di memorie di replica. MOTIVI DELLA DECISIONE Le domande all'odierno scrutinio del Tribunale sono le seguenti:
4 -domanda avanzata dagli attori al fine di accertare la responsabilità esclusiva della nella CP_1 causazione del sinistro del 12.10.2006 in VE LI (CZ), nel quale aveva perso la vita Per_1
;
[...]
-domanda di risarcimento dei danni avanzata dagli attori, iure proprio e iure hereditatis, nei confronti della e della (oggi per il sinistro CP_1 Controparte_3 Controparte_10 anzidetto;
-domanda di manleva proposta dalla nei riguardi delle società di assicurazioni terze chiamate CP_1
(già e (prima Controparte_4 Controparte_5 Controparte_6 [...]
. Controparte_7
Così sinteticamente ricostruito il thema decidendum ed il correlato thema probandum, richiamando interamente il contenuto dell'ordinanza del 20.11.2013 del Giudice del Lavoro di Lamezia Terme sulla competenza per materia del giudice civile, occorre ribadire la riconducibilità del sinistro in oggetto nell'alveo della circolazione stradale. Infatti, è stato accertato inequivocabilmente che il motore dell'autocarro al momento del tragico evento era acceso (v. pag. 6 sentenza n. 63/2011 Tribunale Penale di Lamezia Terme) e che, soprattutto, i drammatici eventi si erano verificati nel piazzale della società in VE LI (CZ), dove si trovava in CP_1 sosta , da potersi considerare come un'area aperta al pubblico, essendo consentito a chiunque Persona_1 CP_ (ed in particolare ai clienti) il libero accesso alla zona antistante la convenuta che non era delimitata da cancelli, sbarramenti o cartelli che ne vietassero l'ingresso ai soggetti non autorizzati, così come emerso dalle convergenti dichiarazioni dei testi e (v. dichiarazioni di Testimone_1 Tes_2 Testimone_3
“Non ho assistito al sinistro ma mi hanno detto che si è verificato in un'area costituita dal piazzale esterno di un rivenditore di materiale edile, io stesso ho accesso a questo piazzale ogni qualvolta mi reco per l'acquisto di materiale edile presso la rivendita tutti coloro che si riforniscono hanno accesso al piazzale con il CP_1 proprio mezzo per il carico della merce”; cfr. dichiarazioni di : “…ai locali della si Tes_2 CP_1 accedeva in modo libero, non c'erano dei cancelli…l'accesso era libero ed aperto…..preciso che davanti ai locali della c'era uno spiazzo adibito a parcheggio, quando mi ci recavo mi fermavo lì con la CP_1 macchina….” – v. verbali di udienza del 17.7.2012 e del 18.4.2018 fascicolo d'ufficio in atti). La Cassazione, secondo una condivisibile linea interpretativa, ha chiarito che “ai sensi degli artt. 1 e 18 della legge 24 dicembre 1969, n. 990 (applicabile "ratione temporis") l'azione diretta, spettante al danneggiato da un sinistro stradale nei confronti dell'assicuratore del responsabile, è ammessa anche per i sinistri cagionati da veicoli posti in circolazione su area (da equiparare alla strada di uso pubblico) che, ancorché di proprietà privata, sia aperta ad un numero indeterminato di persone ed alla quale sia data la possibilità, giuridicamente lecita, di accesso da parte di soggetti diversi dai titolari dei diritti su di essa, non venendo meno l'indeterminatezza dei soggetti che hanno detta possibilità pur quando essi appartengano tutti ad una o più categorie specifiche e quando l'accesso avvenga per peculiari finalità ed in particolari condizioni” (Cass. Civ. Sez. III, Sent. n. 8090 del 03-04-2013). Ancor di più, secondo il costante insegnamento della Suprema Corte, nell'ipotesi di sinistro stradale ciò che effettivamente rileva, al fine di ottenere il risarcimento del danno, non è tanto che l'incidente sia avvenuto su una strada pubblica o su di una strada privata, giacchè il discrimen non è costituito dalla natura giuridica della proprietà dell'area, pubblica o privata, quanto piuttosto dall'uso e dall'impiego che della strada stessa viene fatto. Soltanto questo criterio, costituisce il parametro distintivo che disciplina l'applicazione o meno delle norme sulla circolazione, sulla necessità della copertura assicurativa dei mezzi e sul risarcimento del danno. In altre parole, se l'utilizzo della strada, anche se di proprietà privata, è consentito a chiunque, si
5 applicano le norme del codice della strada con conseguente possibilità di ottenere il risarcimento da parte della compagnia di assicurazione del responsabile civile del sinistro (vedi sul punto Cass. ord. n. 3538/2014). Inoltre, la Corte di Cassazione ha ribadito, con un principio di diritto certamente rilevante nel caso di specie, che “la circolazione stradale di cui all'articolo 2054 c.c. include anche la posizione di arresto del veicolo, e ciò in relazione sia all'ingombro da esso determinato sugli spazi addetti alla circolazione, sia alle operazioni propedeutiche alla partenza o connesse alla fermata, sia ancora rispetto a tutte le operazioni che il veicolo è destinato a compiere e per il quale può circolare sulle strade” (Cass. SS.UU, 8620/2015). Infatti, affinché un veicolo si possa considerare circolante, è del tutto indifferente che lo stesso sia in marcia oppure in sosta, purché si trovi su strada o area pubblica ad essa pertinente o comunque in un luogo deputato allo svolgimento del traffico veicolare. Pur essendo indubbio che la sosta di un veicolo a motore possa essere astrattamente ricompresa nel concetto di circolazione, è necessario stabilire se la causa del sinistro sia eziologicamente collegabile ad essa;
diversamente, ove questo risulti determinato da una causa autonoma e sufficiente, estranea alla circolazione, non trovano applicazione né le norme in materia di circolazione dei veicoli, né tantomeno quelle inerenti la garanzia dell'assicurazione obbligatoria (Cassazione, sez. VI Civile, ordinanza n. 30075/17; depositata il 14 dicembre). Pertanto, “nell'ampio concetto di circolazione stradale indicato nell'art. 2054 c.c. è compresa anche la posizione di arresto del veicolo, sia in relazione all'ingombro da esso determinato sugli spazi addetti alla circolazione, sia in relazione alle operazioni eseguite in funzione della partenza o connesse alla fermata, sia ancora con riguardo a tutte le operazioni che il veicolo è destinato a compiere e per le quali esso può circolare. Ne consegue che per l'operatività della garanzia per la r.c. auto è necessario il mantenimento da parte del veicolo delle caratteristiche che lo rendono tale sotto il profilo concettuale e, quindi, in relazione alle sue funzionalità, sia sotto il profilo logico che sotto quello di eventuali previsioni normative, risultando, invece, indifferente l'uso che in concreto si faccia dell'automezzo, sempre che rientri in quello proprio rispetto alle sue caratteristiche” (cfr. Cassazione civile sez. III, 18/01/2019, n.1280). Dunque, “agli effetti dell'art. 2054 c.c. e dell'art. 1 legge sull'assicurazione obbligatoria n. 990 del 1969 (ed ora art. 122 d.lg. n. 209 del 2005) anche la sosta di un veicolo a motore su area pubblica o ad essa equiparata costituisce “circolazione”, con la conseguenza che dei danni derivati a terzi dall'incendio del veicolo in sosta, sulle pubbliche vie o aree equiparate, anche se determinato da vizio di costruzione o difetto di manutenzione, risponde anche l'assicuratore, salvo che sia sopravvenuta una causa autonoma (ivi compreso il caso fortuito) che abbia determinato l'evento dannoso” (v. Cassazione civile sez. III, 11/02/2010, n.3108). Inoltre, le Sezioni Unite con la nota sentenza n. 21983 del 30.7.2021, hanno affermato che, ai fini dell'operatività della garanzia per R.C.A., l'art. 122 del codice delle assicurazioni private va interpretato conformemente alla giurisprudenza eurounitaria nel senso che la circolazione su aree equiparate alle strade debba intendersi come quella effettuata su ogni spazio ove il veicolo possa essere utilizzato in modo conforme alla sua funzione abituale. Ne deriva che la copertura assicurativa vale anche in ipotesi di sinistro in area privata. Applicando i suesposti principi di diritto al caso concreto non può che concludersi nel senso che trovano applicazione, nella fattispecie che qui occupa, sia le norme in materia di circolazione dei veicoli sia quelle inerenti la garanzia dell'assicurazione obbligatoria posto che, per costante orientamento giurisprudenziale, costituisce danno da circolazione anche quello che si verifica durante la posizione statica del veicolo in sosta o parcheggio con motore acceso in un'area privata comunque accessibile al pubblico, esattamente come avvenuto nella fattispecie che qui occupa. Ciò doverosamente precisato, ritiene il Tribunale che la domanda degli attori sia fondata nei termini qui di seguito illustrati.
6 La fattispecie in esame ricade, pertanto, nell'ambito di operatività dell'art. 2054 c.c. e, in particolare, del terzo e quarto comma della stessa norma, essendo stata fatta valere dagli attori la responsabilità della CP_1 per la morte del loro congiunto per vizio o difetto dell'autocarro di proprietà della
[...] Persona_1 società convenuta. Al riguardo giova rammentare che la responsabilità del proprietario è una responsabilità indiretta, il cui fondamento si ravvisa nella qualità di proprietario o nella relazione tra il veicolo ed il soggetto che ne ha la disponibilità giuridica, che può esprimersi nel divieto di farlo circolare. Lo scopo della norma ha un fine di garanzia per le vittime di incidenti della strada, le quali possono rivolgersi in tal modo nei confronti di due soggetti. La responsabilità del proprietario, dell'usufruttuario o dell'acquirente con patto di riservato dominio è tra loro alternativa e non solidale, dal momento che il legislatore, innovando la precedente disciplina, ha voluto accollare il risarcimento solo al soggetto che effettivamente gode della disponibilità giuridica del veicolo, esprimibile nel divieto di farlo circolare. Anche in giurisprudenza si afferma che la responsabilità del proprietario ha carattere obiettivo ed indiretto, la quale trova il suo fondamento in un fatto di per sé incolpevole qual è quello di aver consentito alla circolazione del proprio veicolo (v. Tribunale Napoli 2.12.1987). Il proprietario risponde dei danni cagionati dalla circolazione del veicolo anche se avvenuta contro la propria volontà, a meno che non dimostri di aver adottato concrete ed appropriate misure idonee a prevenire l'impiego, anche abusivo, del mezzo da parte di terzi. Il danneggiato che cita in giudizio per il risarcimento il proprietario di un autoveicolo ha l'onere, nel caso in cui il convenuto neghi di essere proprietario del veicolo, di dare la prova della proprietà con riferimento al momento in cui avvenne il sinistro;
ai fini di questa prova, la documentazione proveniente dal P.R.A. ben può essere contrastata da altri elementi probatori (Cass. civ. n. 4196/1983; Tribunale Salerno 28.9.1991). Si è anche affermato che la trascrizione nel P.R.A. ha il valore di una presunzione semplice, liberamente valutabile dal giudice di merito, nel caso in cui si controverta sulla responsabilità civile del proprietario dell'autoveicolo (v. Cass. civ. n. 6486/1992). Quanto alla prova liberatoria, il proprietario può dimostrare che il sinistro non è imputabile al conducente, oppure può dimostrare che il veicolo ha circolato contro la sua volontà. Il proprietario del veicolo non si libera da responsabilità dimostrando che la circolazione è avvenuta senza il suo consenso (invito domino), ma è necessario che detta circolazione sia avvenuta contro la sua volontà (prohibente domino), la quale deve estrinsecarsi in un concreto comportamento, specificamente idoneo a vietare ed impedire la circolazione del veicolo (cfr. Cass. civ. n. 10027/2000; Cass. civ. n. 8461/1994; Cass. civ. n. 3299/1975). La valutazione della diligenza del proprietario e della sufficienza dei mezzi adottati per impedire la circolazione del veicolo va compiuta secondo un criterio di normalità ed in relazione al caso concreto (cfr. Cass. civ. n. 8495/1987). L'accertamento della sufficienza dei mezzi adottati, per impedire la circolazione del veicolo, implica una valutazione di merito incensurabile in sede di legittimità nei limiti di una corretta ed adeguata motivazione (v. Cass. civ. n. 3299/1975), così come costituiscono singoli giudizi di merito, gli accertamenti relativi alle circostanze del sinistro (v. Cass. civ., ord., 33357/2021). La responsabilità del proprietario è esclusa, nel caso in cui il mezzo sia stato affidato per riparazioni ad un esercizio che pubblicamente e notoriamente svolga attività di autofficina e che presenti garanzie di serietà da valutarsi ex ante e cioè con riguardo alle circostanze esistenti al momento dell'affidamento dell'autovettura (v. Cass. civ. n. 981/1995; cfr. anche Cass. civ. n. 5045/1991). La responsabilità per vizi di costruzione o difetti di manutenzione di cui all'ultimo comma dell'art. 2054 c.c. è una responsabilità di natura oggettiva, dal momento che l'unica prova liberatoria concessa è quella diretta a
7 negare il rapporto causale tra i vizi di costruzione o i difetti di manutenzione da una parte, e l'evento dannoso dall'altra, quindi la prova di una causa estranea cui addebitare il sinistro. La disposizione anticipa l'introduzione della nozione di sicurezza che è stata una di quelle su cui si è incentrata la disciplina della responsabilità del produttore che risulta dalla direttiva comunitaria del 1985. In giurisprudenza si afferma che al danneggiato incombe l'onere di dimostrare l'esistenza del vizio o del difetto (ed il relativo nesso di causalità con l'evento), mentre le persone indicate dall'art. 2054, quarto comma, c.c. che intendono esimersi dalla responsabilità devono provare che il danno è dipeso da causa diversa, senza che possa avere rilevanza l'impossibilità di rendersi conto, da parte loro, del vizio o del difetto mediante l'ordinaria diligenza (v. Cass. civ. n. 1019/1981). Inoltre, si ritiene che per ricondurre un sinistro originato da un guasto meccanico al verificarsi di un vizio di costruzione non sia sufficiente un'affermazione peritale al riguardo di mera possibilità, occorrendo viceversa che la prova dell'esistenza del nesso di causalità tra il vizio di costruzione medesima e l'evento venga fornita in modo inequivocabile, chiaro e convincente (cfr. Tribunale Spoleto 13.2.1987). Si ritiene che l'adempimento dell'obbligo di manutenzione dei veicoli circolanti sulle pubbliche strade non possa ritenersi esaurito con le revisioni legali od anche straordinarie, ma deve consistere nel continuo e costante controllo del perfetto funzionamento di ogni parte del veicolo (v. Cass. civ. n. 2141/1959). Il nesso causale tra il guasto e la responsabilità del danno può essere interrotto se interviene un fattore esterno che, con propria autonoma ed esclusiva efficienza causale, determina il verificarsi del danno, nel qual caso unico responsabile di esso sarà il soggetto cui va ascritta la responsabilità in ordine al fattore sopraggiunto (nella specie, la Suprema Corte ha ritenuto che la corte di merito abbia fatto corretta applicazione di tale principio, nel caso in cui a carico di un veicolo si era verificata un'avaria, ed esso era stato tamponato non a causa dell'avaria, ma per il comportamento imprudente del conducente del veicolo che sopraggiungeva) (v. Cass. civ. n. 4754/2004). Fatte tutte le superiori premesse teoriche in ordine alla disciplina giuridica, sostanziale e codicistica applicabile al caso concreto, con precipuo riferimento all'accertamento della responsabilità delle parti convenute per gli eventi per cui è causa, deve rilevarsi che le parti attrici, ad eccezione della NN PA
sono risultate parti offese costituite parti civili nel procedimento penale a carico Parte_5 dell'amministratore unico della , il quale è stato condannato con sentenze CP_1 Controparte_12 penali passate in giudicato (sentenza n. 63/2011 del Tribunale Penale di Lamezia Terme ribadita dalla sentenza n. 1307/2012 poi confermata definitivamente dalla Cassazione) anche al risarcimento del danno sofferto dalle parti civili da determinarsi nel separato giudizio civile. Ebbene, in merito all'autorità del giudicato penale in rapporto alla responsabilità civile ex delicto, va richiamato l'art. 651 c.p.p. il quale stabilisce verbatim che "la sentenza penale irrevocabile di condanna pronunciata in seguito a dibattimento ha efficacia di giudicato quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all'affermazione che l'imputato lo ha commesso, nel giudizio civile o amministrativo per le restituzioni e il risarcimento del danno promosso nei confronti del condannato". In base alla consolidata giurisprudenza della Suprema Corte (ex pluris v. Cass. n. 9235/2006, Cass. n. 3074/2001, Cass. n. 5925/2004), l'autorità del giudicato copre sia il dedotto che il deducibile, ovvero non soltanto le questioni di fatto e di diritto investite esplicitamente dalla decisione, ma anche le questioni che – sebbene non investite esplicitamente dalla decisione- costituiscano tuttavia presupposto logico essenziale ed indefettibile della decisione stessa. Pertanto, ai sensi dell'art. 651 c.p.p., la sentenza penale irrevocabile di condanna ha efficacia di giudicato nel processo civile di risarcimento del danno quanto all'accertamento del fatto in tutti i suoi elementi costitutivi accertati dal giudice penale, della sua illiceità penale e all'affermazione che l'imputato lo ha commesso. La
8 sentenza del giudice penale, che ha pronunciato condanna definitiva dell'imputato al risarcimento dei danni in favore della costituita parte civile, demandandone la liquidazione ad un successivo e separato giudizio, spiega, in sede civile, effetto vincolante in ordine all'affermata responsabilità dell'imputato (Cassazione n. 23633/2014; cfr. anche Cass. n. 14921.2010: “qualora, in sede penale, sia stata pronunciata in primo o in secondo grado la condanna, anche generica, alle restituzioni e al risarcimento dei danni cagionati dal reato a favore della parte civile .. una tale decisione, se la predetta condanna resta confermata, comportando necessariamente, quale suo indispensabile presupposto, l'affermazione della sussistenza del reato e della sua commissione da parte dell'imputato, dà luogo a giudicato civile, come tale vincolante in ogni altro giudizio tra le stesse parti”). Orbene, nel vigente ordinamento, è operativo il principio secondo cui la condanna definitiva in sede penale vincola il giudice civile adito con azione restitutoria o risarcitoria, precludendo ogni ulteriore indagine sulla sussistenza e illiceità del fatto e sulla responsabilità del condannato, quando il fatto illecito sia comune alla fattispecie penale ed a quella civile (Cassazione n. 27412/2008). D'altronde, con la più recente ordinanza n. 8477/2020, la Suprema Corte è tornata a ribadire il corretto canone ermeneutico degli artt. 651 e 652 c.p.p. chiarendo ancora una volta (perfettamente in linea rispetto a precedenti pronunce di legittimità sul punto) in quali termini il giudicato penale abbia efficacia nel giudizio civile di danno. Nei reati di danno, la sentenza del Giudice Penale che, accertando l'esistenza del reato, abbia altresì pronunciato condanna definitiva dell'imputato al risarcimento dei danni in favore della parte civile, demandandone la liquidazione ad un successivo e separato giudizio, spiega, in sede civile, effetto vincolante in ordine alla “declaratoria iuris” di generica condanna al risarcimento ed alle restituzioni, ferma restando la necessità dell'accertamento, in sede civile, della esistenza e della entità delle conseguenze pregiudizievoli derivate dal fatto individuato come “potenzialmente” dannoso e del nesso di derivazione causale tra questo e i pregiudizi lamentati dai danneggiati (così anche in Cass. 9 marzo 2018, n. 5660; 14 febbraio 2019, n. 4318). Ed infatti, l'esistenza del pregiudizio nei cosiddetti reati di danno è implicita nell'accertamento del “fatto- reato”, ma solo con riferimento al “danno evento” non anche al “danno conseguenza”, per il quale l'indagine da compiere è quella del nesso di causalità giuridica fra l'evento di danno e le sue conseguenze pregiudizievoli, ex art. 1223 cod. civ., che resta dunque demandata al Giudice Civile. Quindi, nel presente processo civile, nei confronti di chi fu parte di quello penale, risulta oramai cristallizzato l'accertamento del fatto storico così come operato nel processo penale, definitivamente conclusosi. Ebbene, sul punto occorre brevemente ribadire che l'art. 651 c.p.p. (norma che disciplina l'efficacia della sentenza penale di condanna nel giudizio civile per il risarcimento del danno), nel mutato quadro dei rapporti tra processo penale e processo civile (che non si ispirano più al precedente principio dell'unità della giurisdizione e della prevalenza del giudizio penale su quello civile e individuando, piuttosto, un sistema di quasi completa autonomia e separazione fra i due giudizi) dispone che la sentenza irrevocabile di condanna pronunciata in dibattimento ha efficacia di giudicato nei confronti del condannato e del responsabile civile che sia stato citato ovvero sia intervenuto nel processo penale “quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale ed all'affermazione che l'imputato lo ha commesso”. A tale riguardo, in particolare, la giurisprudenza di legittimità è costante nel precisare (cfr., da ultimo, Cass., 28.6.2012, n. 10856; Cass., 18.6/28.9.2004, n. 19387; Cass., 2.8.2004, n. 14770) che per “fatto” accertato dal giudice penale deve intendersi il nucleo oggettivo del reato nella sua materialità fenomenica, costituita dall'accadimento oggettivo, accertato dal giudice penale, e configurato come condotta, evento e nesso di causalità materiale tra l'una e l'altro (fatto principale) e circostanze di tempo, luogo e modi di svolgimento di esso. Ne consegue che, mentre nessuna efficacia vincolante esplica, nel giudizio civile, il
9 “giudizio” di disvalore penale — e cioè l'apprezzamento e la valutazione di tali elementi —, al contrario la ricostruzione storico-dinamica di essi è invece preclusiva di un nuovo accertamento da parte del giudice civile, che non può procedere ad una diversa ed autonoma ricostruzione dell'episodio. Inoltre, qualora (come avvenuto nel caso di specie) il giudice penale sia chiamato (a seguito di costituzione di parte civile nel processo penale della persona offesa dal reato) a pronunciarsi anche sul risarcimento del danno civilistico e sulle restituzioni conseguenti al reato eventualmente accertato, “la sentenza del giudice penale che, accertando l'esistenza del reato, abbia altresì pronunciato condanna definitiva dell'imputato al risarcimento dei danni in favore della parte civile, demandandone la liquidazione ad un successivo e separato giudizio, spiega, in sede civile, effetto vincolante in ordine all'affermata responsabilità dell'imputato, che non può più contestarne i presupposti (quali, in particolare, l'accertamento della sussistenza del fatto reato), nonché alla "declaratoria iuris" di generica condanna al risarcimento ed alle restituzioni” (cfr. Cass. 18352/2014). Nel caso che qui occupa, gli attori hanno promosso azione risarcitoria convenendo in giudizio la CP_1
e la l'amministratore unico della risulta essere stato condannato – Controparte_3 CP_1 come detto - in via definitiva, in sede penale, per i reati a lui ascritti, nonchè al risarcimento dei danni da liquidarsi nella separata sede civile. Di conseguenza va affermata la responsabilità della nella causazione della morte di CP_1 Per_1
.
[...]
Difatti, il giudicato penale sull'accertamento della responsabilità civile al risarcimento non può essere rimesso in discussione nel successivo giudizio civile (cfr. Cass. civ., 26 marzo 2025, n. 8063). Deve rilevarsi, del resto, che la prova dell'an debeatur è stata comunque fornita dagli attori anche nel presente giudizio civile e ciò si afferma con particolare riferimento alla autonoma posizione della NN di
, non costituitasi parte civile nel giudizio penale e delle compagnie di Persona_1 Parte_5 assicurazione convenute e terze chiamate nella odierna causa che, quali responsabili civili, non risultano essere state citate né essere intervenute nel processo penale conclusosi. Infatti, vale il principio secondo cui “la condanna penale del responsabile non è opponibile in sede civile all'assicuratore della RC auto rimasto estraneo” (v. Cass. civ. n. 18325/2019). La Suprema Corte ha superato, in pratica, l'orientamento che, nel giudizio civile di liquidazione del danno da circolazione di veicoli, riteneva opponibile all'assicuratore la sentenza di condanna penale del responsabile resa in un procedimento in cui non era stato coinvolto affermando il seguente principio di diritto: “il giudicato di condanna del danneggiante non può essere utilizzato dal danneggiato che agisca per la liquidazione delle somme nei confronti dell'assicuratore nei casi di assicurazione obbligatoria sulla responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, ma ha in tale giudizio esclusivamente efficacia di prova documentale, al pari di quelle acquisite nel processo in cui il giudicato si è formato”. In precedenza, al contrario, una interpretazione giurisprudenziale dell'art. 651 c. p. p. – fondata sulla teoria dell'efficacia riflessa del giudicato – consentiva di far valere contro l'assicuratore, che non avesse partecipato al relativo giudizio, la sentenza di condanna al risarcimento del danno del responsabile civile di un sinistro stradale. Ciò in quanto sì terzo, ma comunque titolare di una posizione giuridica dipendente rispetto al rapporto cui si riferiva la sentenza. Oggi, invece, la corte della nomofilachia ha rilevato che quella tra danneggiante e istituto assicuratore è una
“solidarietà atipica”, attesa la diversità di fonte delle obbligazioni per i due soggetti (aquiliana dell'assicurato, che discende da delitto;
di natura indennitaria l'altra che deriva dal contratto e dalla legge). Più in particolare, è una ipotesi di solidarietà passiva basata su diversi titoli contrattuali.
10 Ciò comporta l'applicabilità dell'art. 1306 comma secondo c.c., per cui il giudicato intervenuto fra danneggiato e danneggiante non si può far valere contro il terzo (assicuratore), a meno che questi manifesti la volontà di avvantaggiarsene. La natura atipica e passiva della solidarietà, quindi, impedisce l'effetto del giudicato riflesso, che conseguirebbe al nesso di pregiudizialità-dipendenza, e rende operativo – in pratica – solo il giudicato tutto o in parte favorevole al terzo. Tale interpretazione, del resto, rende ora uniforme il trattamento dell'assicuratore rispetto al caso dell'azione di regresso promossa dal debitore adempiente (danneggiante) che, per quanto disposto dall'art.1306 c.c., non può far valere il giudicato sulla responsabilità dei fatti nei confronti degli altri terzi condebitori estranei al giudizio. Coerenza con la disposizione dell'art. 106 c.p.c. che consente al garantito, con la chiamata in causa, sia l'esercizio diretto dell'azione di regresso, sia la partecipazione al processo del garante senza proporre domanda nei suoi confronti, in questo caso con efficacia estensiva della legittimazione rispetto all'accertamento del rapporto principale;
in entrambi i casi non vale la teoria dell'efficacia riflessa ma il coinvolgimento nel giudizio del garante (Cass. S. U. 4 dicembre 2015, n. 24707); l'istituto del litisconsorzio necessario processuale, che sopravviene in fase di appello (cfr. Cass. S. U. cit.), che mira a prevenire la formazione di giudicati contrastanti mediante un contraddittorio ritualmente instaurato con tutte le parti del primo grado;
l'art. 144, comma 3, CdA, che prevede espressamente il litisconsorzio processuale in caso di azione diretta nei confronti dell'assicuratore con il responsabile civile;
effetto vanificato dove si consentisse una opponibilità del giudicato ottenuto nei confronti del solo responsabile del danno nei confronti dell'assicuratore rimasto terzo (secondo la citata teoria dell'efficacia riflessa); la dottrina, che ha, da lungo tempo, abbandonato la teoria in questione, facendo prevalere sia la tutela del diritto alla difesa del terzo ai sensi dell'art. 24 Cost., sia il principio del giusto processo sancito dal revisionato art. 111 Cost., con particolare attenzione a quello del contraddittorio. In assenza di opponibilità della decisione, resa in assenza dell'assicuratore della RC auto, resta però l'efficacia di prova, o di elemento di prova documentale, che quel giudicato può certo assumere, principio che vale, ovviamente, anche con riguardo alla posizione di Parte_5
Pertanto, nel compiere l'accertamento circa l'an della responsabilità il Tribunale può di certo avvalersi anche della documentazione proveniente dai processi penali svoltisi a carico dell'amministratore unico della
CP_1
Tale documentazione assume infatti un valore di assoluto rilievo nel presente giudizio e ai fini di cui si è appena detto, facendo propria quell'interpretazione giurisprudenziale secondo la quale “al di fuori dei casi di prova legale non esiste nel nostro ordinamento una gerarchia delle prove, per cui i risultati di talune di esse debbano necessariamente prevalere nei confronti di altri dati probatori, essendo la valutazione delle prove rimessa al prudente apprezzamento del giudice. Ne deriva che il giudice può utilizzare, come fonte del proprio convincimento, anche prove raccolte in un diverso giudizio fra le stesse o altre parti e, quindi, anche prove raccolte in un giudizio penale (ancorché conclusosi con sentenza di non doversi procedere per intervenuta amnistia o per altra causa estintiva del reato) esaminandone direttamente il contenuto ovvero ricavandolo dalla sentenza o dagli atti del processo penale e effettuando la relativa valutazione con ampio potere discrezionale, senza essere vincolato dalla valutazione che ne abbia fatto il giudice penale” (cfr. Cass. sez. lav. n. 3447 del 13 maggio 2000). Inoltre, va precisato che l'impiego del materiale probatorio acquisito in sede penale non si limita alla possibile utilizzazione delle sentenze ma si estende pure alle risultanze degli atti derivanti dalle indagini preliminari svolte dal pubblico ministero, le quali possono entrare a far parte dell'apparato probatorio
11 mediante la produzione documentale delle parti nel rispetto dei relativi termini processuali e possono anche essere sufficienti a formare il convincimento del giudice. Come precisato dalla giurisprudenza, infatti, “il giudice civile, in mancanza di alcun divieto, può liberamente utilizzare le prove raccolte in un diverso giudizio tra le stesse o tra altre parti, e può anche avvalersi delle risultanze derivanti dagli atti delle indagini preliminari svolte in sede penale, le quali possono anche essere sufficienti a formare il convincimento del giudice, la cui motivazione non è sindacabile in sede di legittimità quando la valutazione compiuta sia stata estesa anche a tutte le successive risultanze probatorie e non si sia limitata ad un apprezzamento della sola prova formatasi nel procedimento penale” (vedi Cass. civ. n. 20335, 15 ottobre 2004). Tanto detto, con riferimento alla dinamica dell'incidente occorso allo AT , non Persona_1 possono che essere richiamati gli accertamenti compiuti nell'ambito del procedimento penale che si è concluso con la conferma in Cassazione della sentenza n. 1307/2012 della Corte di Appello di Catanzaro di condanna dell'amministratore unico della (che, a sua volta, aveva confermato quella di primo CP_1 grado del Tribunale Penale di Lamezia Terme). In particolare, nella sentenza n. 63/2011 del Tribunale Penale di Lamezia Terme è stato accertato quanto segue: “Dalle risultanze probatorie è emerso che il sinistro si è verificato in VE LI, il giorno 12.10.2006, verso le ore 7,00, allorquando l' procedeva ad un'operazione di manutenzione Per_1 sull'autocarro Fiat CO di proprietà della ditta;
in particolare, munito di mazzetta, scalpello e di uno spezzone di tondino di acciaio da costruzioni in c.a., il lavoratore batteva ripetutamente sui perni e/o sui supporti di fissaggio degli stessi. A seguito dei diversi tentativi di battitura sui suddetti perni o sui suoi supporti l'asse posteriore del carrello fuoriusciva con uno scatto imperioso dalla culla di alloggiamento, colpendo il corpo del lavoratore dal basso verso l'alto e spingendone il corpo contro l'intradosso del fondo del cassone. Il corpo del giovane, stretto in una morsa, subiva le lesioni descritte nella consulenza tecnica che purtroppo si rivelavano mortali. All'arrivo dei Carabinieri sui luoghi di causa l'autocarro veniva rinvenuto con il cassone alzato e a motore spento, nel piazzale antistante il capannone della ditta, ad una distanza di circa 50 metri dal magazzino, mentre il datore di lavoro si trovava all'interno del capannone per effettuare dei lavori su una pala meccanica. Non è emerso in fase di indagini – e neppure successivamente nel corso del dibattimento – la presenza di un operatore che manovrasse la leva di comando dei due perni accoppiati (che regolava il meccanismo di ribaltamento) in concomitanza dell'azione meccanica svolta sui perni e sui loro supporti ad opera dello stesso , al di sopra del pianale di appoggio del cassone. L' risultava Per_1 Per_1 schiacciato tra il cassone ed il carrello del ribaltabile. Il Consulente medico legale, dott. Persona_2
a seguito di esame autoptico eseguito sul cadavere del povero , ha concluso: che il motivo
[...] Per_1 del decesso era attribuibile allo schiacciamento da parte di grosso corpo contundente essendo la lesività riscontrata sul cadavere compatibile con esso. Sussiste piena compatibilità tra la lesività rilevata sul cadavere dell' e lo schiacciamento violento da parte del cassone ribaltabile (grosso corpo contendente a margini Per_1 smussi) dell'autocarro sul quale stava effettuando lavori di manutenzione in posizione prona;
detta conclusione è compatibile con la dinamica del sinistro, anche se è opportuno precisare che lo schiacciamento violento è stato dovuto allo scatto repentino verso l'alto del carrello (quindi verso l'intradosso del fondo del cassone, contro il quale è stato spinto il corpo dello sventurato). La negatività degli esami tossicologici implica che l' fosse in condizioni psico fisiche tali da consentirgli di assolvere il lavoro che stava Per_1 effettuando giacchè era conservata la sua lucidità e la sua reattività. La circostanza che la lucidità e reattività della vittima fossero adeguatamente conservate induce a ritenere che lo scatto del carrello verso l'alto sia stato talmente violento e repentino da risultare del tutto inaspettato per il malcapitato giovane che non ha avuto alcuna possibilità di porre in essere azioni preordinate a scongiurare l'evento. Ciò esposto in fatto è
12 necessario comprendere il motivo per cui il lavoratore abbia posto in essere un comportamento estremamente pericoloso per la sua incolumità personale che, purtroppo, si è rivelato fatale. Preliminare in tal senso è la spiegazione del funzionamento del sistema di sollevamento posteriore e laterale del cassone trilaterale ribaltabile (posteriormente e sui due lati dell'autocarro) per come illustrata dall'ing. nella sua CP_13 relazione. Il meccanismo di sollevamento da cui scaturisce il sistema di forze necessarie per il ribaltamento è costituito da un pistone collegato ad un carrello. I possibili movimenti del carrello sono funzionali al ribaltamento posteriore o laterale del cassone e segnatamente: se il carrello ha l'asse posteriore vincolato all'alloggiamento, il movimento del pistone verso l'alto spinge l'altra estremità (quella anteriore) del carrello;
a sua volta, il carrello, scorrendo nelle guide poste all'intradosso del fondo del cassone, inducono in questo movimento rotatorio a guisa di manovra di ribaltamento posteriore (posto che detta configurazione deve essere accoppiata al fissaggio dei perni delle cerniere sferiche sulle due di esse poste in prossimità dell'estremità posteriore del cassone); se il carrello invece ha l'asse posteriore non vincolato all'alloggiamento di cui sopra (perni dell'alloggiamento aperti), il piano principale del carrello segue il movimento del piano principale del cassone (restando parallelo ad esso); la spinta verso l'alto indotta dal pistone – atteso che detta configurazione deve essere accoppiata al fissaggio dei perni delle cerniere sferiche su di esse poste su uno dei due lati dell'autocarro – produce il ribaltamento laterale del cassone. Le due configurazioni possibili del carrello (asse posteriore vincolato o non vincolato) sono garantite dal sistema costituito dai due perni accoppiati visibili nella foto n. 4; quando i perni sono completamente inseriti nei due fori di alloggiamento…l'asse posteriore del carrello resta vincolato in basso e, conseguentemente, il cassone può ribaltare posteriormente;
per converso, quando i perni sono completamente in posizione di aperto, il carrello resta complanare al piano principale del cassone, garantendo così il ribaltamento laterale del medesimo. Le manovre preordinate al ribaltamento posteriore e laterale del cassone vengo eseguite mediante una leva;
quando la leva viene spostata verso sinistra, dovrebbe essere garantito l'inserimento completo dei due perni accoppiati nel loro alloggiamento (configurazione di bloccaggio dell'asse posteriore del carrello e quindi configurazione di ribaltamento posteriore del cassone); quando, per converso, la leva viene spostata verso destra viene garantito il completo disinserimento dei perni accoppiati (posizione di “aperto”) e, quindi, il piano principale del carrello può seguire l'andamento del piano principale del cassone, producendo il ribaltamento laterale del medesimo. A sua volta la leva di comando dei due perni accoppiati può essere
“bloccata” in ciascuna delle due configurazioni citate per mezzo di un piccolo perno e spinetta di sicurezza. Va rilevato che durante le operazioni di sopralluogo eseguite dal C.T. del P.M. sono emerse anomalie e difetti in ordine al sistema di ribaltamento del cassone dell'autocarro, atteso che non era garantita la funzionalità del sistema di sicurezza poiché non si è riusciti ad inserire i perni accoppiati nei due fori di alloggiamento in modo da sancire il funzionamento di tutto il sistema mediante l'inserimento del piccolo perno di fissaggio della leva di comando nella posizione (verso sinistra) preordinata al ribaltamento posteriore del cassone. Il C.T. del P.M. ha spiegato che la causa del mancato inserimento dei perni accoppiati era attribuibile alla deformazione riscontrata nel perno destro (con riferimento alla posizione del conducente l'autocarro) dei due accoppiati;
detta deformazione – trattasi di leggera inflessione sub-centrale – veniva verificata nel corso dei sopralluoghi, posizionando i perni, dopo averli smontati, su un piano orizzontale e riscontrando (circostanza visibile ad occhio nudo) la curvatura impressa in uno dei due – nella specie, quello destro – desumibile dalla mancata aderenza di tutta la lunghezza del perno sul piano orizzontale. L'ing.
ha altresì evidenziato, nel corso dell'istruttoria dibattimentale, che la leva posta sul lato sinistro del CP_13 camion – che aveva come detto la finalità di consentire l'utilizzo del cassone nelle due possibilità, ribaltamento laterale e posteriore del cassone, si trovava la mattina del sinistro, in una posizione intermedia e, dunque, non canonica, poiché la suddetta leva poteva trovarsi solo in due posizioni;
o in una posizione
13 normale che consentiva il sollevamento posteriore (nel qual caso il conducente eseguiva una manovra direttamente dall'interno della cabina del camion); oppure nell'altra posizione che consentiva lo scarico laterale, a sinistra e a destra. Proprio la pozione non canonica (intermedia) della leva esterna del camion denotava una difficoltà nell'operatore dell'automezzo in ordine all'operazione di ribaltamento del cassone. In altri termini può dirsi con ragionevole certezza che quella mattina l' aveva un problema con il corretto Per_1 funzionamento del ribaltabile. Giova precisare che le risultanze probatorie hanno evidenziato che il camion durante la notte veniva custodito nel capannone della ditta e che di prima mattina veniva portato fuori nel piazzale dell'operatore che doveva utilizzarlo nella giornata per effettuare le consegne;
che il giorno precedente, il camion in questione era stato usato da un altro lavoratore in quanto l' non si era recato al Per_1 lavoro. Pertanto, quella mattina, il povero , dopo avere spostato il camion ed aver effettuato i controlli Per_1 del mezzo deve essersi accorto che la leva esterna del camion si trovava in quella posizione intermedia anomala, sicché avendo la necessità di utilizzare il mezzo per le consegne, deve aver provato il corretto funzionamento del ribaltamento, messo in moto il camion per sollevare il ribaltabile, il malcapitato saliva al di sopra del pianale di appoggio del cassone, dove iniziava una operazione manuale da disinserimento dei perni collocandosi tra il carrello ed il cassone. Allorché il perno usciva dal suo alloggiamento, si verificava uno scatto violento del carrello che con un effetto “tagliola” schiacciava il corpo del lavoratore tra il carrello ed il cassone del camion. Alla luce di quanto esposto, può ritenersi provata la responsabilità dello CP_12 nella produzione dell'evento mortale occorso all' . Il fatto va attribuito all'imputato a titolo di colpa Per_1 generica e specifica, per negligenza, imprudenza e imperizia e per violazione della disciplina di cui agli artt. 4 e 22 d. lgs. n. 626/1994. Nel caso concreto lo ha permesso che l'attività di manutenzione CP_12 dell'autocarro da parte dell' si svolgesse senza preventivamente redigere il documento di valutazione Per_1 dei rischi ma anche senza valutare l'individuazione degli specifici pericoli cui il lavoratore era sottoposto in relazione alle diverse mansioni e le conseguenti misure di prevenzione da adottarsi. Va osservato, come più volte ribadito dalla giurisprudenza della Suprema Corte (cfr. Cass. 4123/2008) che il datore di lavoro in forza delle disposizioni specifiche previste dalla normativa antinfortunistica e di quella generale di cui all'art. 2087 c.c., è il “garante” dell'incolumità fisica e della salvaguardia della personalità morale dei lavoratori, con la già rilevata conseguenza che ove egli non ottemperi agli obblighi di tutela, l'evento lesivo gli viene addebitato in forza del principio previsto dall'art. 40 c.p., comma 2, secondo cui “non impedire un evento che si ha l'obbligo giuridico di impedire equivale a cagionarlo”. Uno dei principali compiti del datore di lavoro, ai sensi del d. lgs. n. 694/1994, art. 4, è quello di redigere il documento contenente “la valutazione dei rischi” dell'attività di lavoro da svolgere. L'elaborazione di tale documento da parte del datore non è delegabile, ai sensi dell'art. 1 d. lgs. citato, comma 4 ter, né ai dirigenti né ai preposti. Nel caso concreto la valutazione dei rischi e delle misure per prevenirli risulta essere stata completamente omessa, tanto vero che nessuna disposizione prendeva in considerazione lo specifico rischio connesso alla manutenzione dei camion. Neppure è emerso che l' avesse ricevuto una adeguata formazione ed informazione sui rischi specifici Per_1 relativi alla attività da svolgersi (salvo generiche indicazioni sul funzionamento del camion ribaltabile fornitegli da altro dipendente della ditta . Non vi è dubbio che una corretta Persona_3 CP_1 valutazione dell'individuazione degli specifici pericoli cui i lavoratori erano sottoposti in relazione alle diverse mansioni svolte con la specificazione delle misure di prevenzione da adottarsi ed una adeguata formazione ed informazione circa i rischi connessi all'attività svolta avrebbero evitato che l' eseguisse Per_1 quella pericolosa operazione che gli è costata la vita. Pertanto, considerata la posizione di garanzia dello va ravvisata una condotta omissiva dello stesso causalmente legata all'incidente: la predisposizione di CP_12 una concreta specifica valutazione dei rischi dell'attività lavorativa svolta all'interno della sua impresa e la conseguente corretta informazione del lavoratore avrebbero evitato l'evento. In tutto questo risiede la
14 negligente condotta omissiva del datore di lavoro il quale è venuto meno ad alcuni degli obblighi di sicurezza su di lui gravanti. A ciò si aggiunga la presenza di un elemento di colpevolezza a carico del datore per culpa in vigilando del lavoratore. Si è sopra esposto che gli automezzi della ditta venivano custoditi all'interno del capannone nelle ore notturne e che di prima mattina venivano condotti nel piazzale dall'addetto che nella giornata avrebbe effettuato le consegne per conto della ditta. E' stato accertato che al momento dell'operazione di manutenzione da parte dell' , il datore di lavoro si trovava nel capannone sicchè Per_1 certamente doveva aver visto l' che spostava il camion fuori nel piazzale per procedere alle operazioni Per_1 di manutenzione. Pertanto, era suo dovere vigilare che il lavoratore eseguisse correttamente tali operazioni, dal momento che rientra tra gli obblighi del datore esigere che il dipendente presti la sua attività in sicurezza e nell'osservanza di tutte le misure precauzionali. Né può dirsi che la causa esclusiva dell'incidente sia stata la condotta della vittima. In relazione al comportamento negligente del lavoratore la Corte Suprema ha più volte ribadito che in materia di infortuni sul lavoro la condotta colposa del lavoratore infortunato non assurge a causa sopravvenuta da sola sufficiente a produrre l'evento quando sia comunque riconducibile all'area di rischio propria della lavorazione svolta;
in tal senso il datore di lavoro è esonerato da responsabilità solo quando il comportamento del lavoratore e le sue conseguenze presentino i caratteri dell'eccezionalità, dell'abnormità, dell'esorbitanza rispetto al procedimento lavorativo e alle direttive di organizzazione ricevute (ex plurimis Cass. 4 n. 21567/2007). La giurisprudenza di merito ha altresì statuito che in tema di infortuni sul lavoro, un eventuale comportamento anomalo del lavoratore può essere assunto come causa unica dell'evento mortale occorsogli solo se risulta che il datore di lavoro, ante prestazione, aveva predisposto una struttura adeguata per evitare gli infortuni, che risultasse operativa anche sul piano del controllo dell'effettiva adozione da parte del lavoratore dei mezzi di prevenzione degli infortuni: solo in tal caso il comportamento del lavoratore che abbia aggirato tale efficiente organizzazione antinfortunistica è in grado di interrompere il nesso causale tra l'evento morte e la condotta del datore di lavoro (Tribunale Reggio Calabria 20.11.2009). Sul punto giova infine richiamare la sentenza della Corte di Cassazione n. 4718/2008, la quale ha affermato il principio secondo cui non sussiste concorso di colpa a carico del lavoratore che abbia subito l'infortunio per aver manomesso gli apparati di protezione, ove l'impresa non fornisca la prova di avergli impartito idonee istruzioni e di averlo diffidato da tale comportamento. In altri termini, non è prospettabile violazione degli obblighi imposti al lavoratore nell'adempimento della prestazione lavorativa, ove non ne risultino provati i presupposti di fatto: cioè, che il dipendente infortunato non abbia utilizzato i dispositivi di sicurezza a disposizione o li abbia negligentemente manomessi;
che non abbia informato il datore di lavoro degli eventuali difetti degli stessi, che si sia intromesso in mansioni e attività non di sua competenza. Nel caso di specie lo non ha fornito prova che l' abbia tenuto comportamenti contrari ai suoi doveri CP_12 Per_1 funzionali, né che la vittima avesse posto mano ai lavori di manutenzione di sua iniziativa e senza averne ricevuto l'incarico; né ha dato la prova di avere impartito al dipendente l'espresso divieto di provvedere di persona ai lavori di manutenzione del cassone;
né di averlo istruito, soprattutto, circa le modalità con cui provvedere a detti lavori o di avergli illustrato i pericoli insiti nel lavorare sotto il cassone rialzato, come prescritto dal D.P.R. n. 547, art. 4, lett. b) e c), secondo cui il datore di lavoro deve “rendere edotti i lavoratori dei rischi specifici cui sono esposti e portare a loro conoscenza le norme essenziali di prevenzione mediante affissione, negli ambienti di lavoro, di estratti delle presenti norme o, nei casi in cui non sia possibile l'affissione, con altri mezzi” (lett. b); deve inoltre disporre ed esigere che i singoli lavoratori osservino le norme di sicurezza ed usino i mezzi di protezione messi a loro disposizione” (lett. c). L'art. 4 dello stesso D.P.R. impone al datore di lavoro un dovere di assidua ed effettiva vigilanza sull'attività dei dipendenti, al fine di prevenire che gli stessi subiscano infortuni e l'art. 2087 c.c. concerne l'ulteriore e più ampio obbligo di provvedere alla tutela delle condizioni di lavoro. La circostanza secondo cui lo stesso
15 avrebbe creato la situazione di pericolo non sarebbe significativa pur se fosse provata, in mancanza Per_1 della prova che il dipendente era stato debitamente istruito circa il funzionamento del ribaltabile e circa i pericoli che esso poteva presentare, o che era stato espressamente diffidato dall'eseguire il lavoro o dal compiere manovre che hanno creato la situazione di pericolo. Infatti, per la Suprema Corte la colpa o la negligenza del lavoratore non necessariamente possono considerarsi concausa dell'evento dannoso ove abbiano potuto esplicare efficacia causale solo a causa degli inadempimenti del datore di lavoro, soprattutto per la mancata adozione delle cautele e della vigilanza prescritta per l'utilizzazione delle macchine. D'altra parte, nel caso concreto, il comportamento del lavoratore non può essere ricondotto in un ambito estraneo alle mansioni affidategli e, pertanto, concettualmente al di fuori di ogni prevedibilità per il datore di lavoro, atteso che – risultando dalle dichiarazioni testimoniali ciascun operatore degli automezzi effettuava, all'inizio della giornata, controlli di ordinaria manutenzione – l'attività di manutenzione dell'autocarro posta in essere dall' non può dirsi consistita in qualcosa di radicalmente, ontologicamente lontano dalle pur Per_1 ipotizzabili e quindi, prevedibili imprudenti scelte del lavoratore nell'esecuzione del lavoro. Va aggiunto che l'istruttoria dibattimentale ha evidenziato un malfunzionamento nel meccanismo di ribaltamento attribuibile secondo l'ing. alla deformazione riscontrata nel perno destro dei due accoppiati. Tale anomalia, CP_13 verosimilmente imputabile all'usura del mezzo, integra un difetto di manutenzione del camion. Il danno derivante da tale difetto di manutenzione non può che essere imputabile al proprietario, non potendo certo farsi gravare sul lavoratore infortunato. Infatti, alla luce dei principi generali enunciati dall'art. 2087 c.c. si ricava che il rischio inerente all'eventuale pericolosità dei macchinari di cui si avvalga per l'esercizio della sua attività e nel suo interesse deve gravare sull'impresa e non sui lavoratori o sui terzi” (cfr. sentenza n. 63/2011 Tribunale Penale Lamezia Terme fascicolo di parte attrice). Tale pronunciamento è stato confermato dalla sentenza n. 1307/2012 della Corte di Appello di Catanzaro, divenuta definitiva a seguito del rigetto del ricorso per cassazione dell'imputato , che ha Controparte_12 accertato, nelle parti più salienti, quanto segue: “…La sentenza di primo grado va confermata e deve intendersi in questa sede integralmente richiamata. I profili di colpa evidenziati dal primo giudice riguardano la mancata predisposizione del documento di valutazione del rischio, il mancato assolvimento dell'obbligo di informare il lavoratore dei rischi specifici e la mancata ottemperanza al generico obbligo di vigilanza in quanto, al momento dell'incidente che ha provocato la morte dell' , lo si trovava nelle vicinanze Per_1 CP_12 del luogo del sinistro ma non si è in alcun modo attivato per evitare che lo stesso si determinasse. Ebbene dalle modalità stesse della manovra compiuta dal lavoratore sul mezzo emerge che lo stesso non era stato adeguatamente informato della pericolosità della stessa. Non coglie nel segno la difesa del datore di lavoro laddove lo stesso sostiene che non rientrava tra i compiti dell' quello di effettuare interventi di Per_1 manutenzione del veicolo che egli doveva utilizzare per effettuare le consegne. Su tale mezzo, secondo la difesa, il lavoratore avrebbe dovuto effettuare solo operazioni di routinarie quali il controllo dell'olio o della pressione degli pneumatici e ciò in virtù delle mansioni per le quali l' era stato assunto. In primo luogo, Per_1 sul punto, si osserva che da alcun dato documentale risulta la circostanza che i compiti spettanti al lavoratore fossero stati in alcun modo delimitati e specificati nel senso indicato dalla difesa. Inoltre, non può non osservarsi che l'attività che il lavoratore stava compiendo al momento dell'incidente non può strettamente definirsi come inerente la manutenzione del veicolo essendo invece strettamente legata al funzionamento contingente dello stesso avendo avuto come scopo quello di individuare il tipo di funzionamento del cassone ribaltabile (verticale ovvero laterale). Trattasi di attività indispensabile per la corretta ed agevole esecuzione delle mansioni di consegna e foriera come visto laddove eseguita su un mezzo non perfettamente efficiente (come nel caso concreto), di conseguenze micidiali. Non risulta da alcun elemento documentale ovvero testimoniale che il datore di lavoro avesse specificamente informato sul punto il lavoratore alle sue
16 dipendenze. La deposizione del teste sul punto è alquanto generica avendo lo stesso teste Tes_4
(dipendente dello al momento della sua escussione) fatto riferimento a riunioni periodiche alle quali CP_12 partecipavano i vari lavoratori e nelle quali si discuteva “della sicurezza dei vari reparti”. La mancanza di una formazione specifica è stata indirettamente confermata dal teste anch'egli camionista presso Persona_3 la ditta dello . Il teste ha riferito che la sua unica formazione è avvenuta al tempo della scuola guida CP_12 per prendere la patente. Sul punto anche il teste (ispettore del lavoro) è stato netto e categorico: egli Tes_5 ha accertato la mancanza di ogni tipo di formazione da parte del datore di lavoro. Peraltro, l'informazione che il datore di lavoro è tenuto a fornire deve essere specifica ed adeguata (fra le molte Cass. pen. n. 11112 del 29.11.2011). Senz'altro, quindi, la violazione dell'obbligo di informazione nel caso di specie sussiste e si pone in termini di antecedente causale rispetto all'infortunio. E' infatti ragionevole ritenere che laddove il datore avesse informato e formato adeguatamente l' questi si sarebbe astenuto dalla condotta che ha Per_1 posto in essere. Condotta che neppure può ritenersi abbia, sola, determinato l'evento morte. Infatti, la tesi difensiva secondo cui l'infortunio sarebbe stato determinato esclusivamente da una condotta del lavoratore imprevedibile, autonoma ed estranea all'ambito delle sue mansioni non è condivisibile. Secondo la giurisprudenza di legittimità la condotta imprudente del lavoratore si pone in termini di mera concausa del suo infortunio. “Tale giurisprudenza parte dalla considerazione che la violazione di norme di sicurezza da parte dei dipendenti, che si siano assuefatti alle lavorazioni da svolgere, può indurre a cali di attenzione ed a "confidenze" nello svolgimento delle loro attività tali da esporli a rischio di infortunio. Ma tali condotte sono del tutto prevedibili e pertanto le misure di prevenzione ed i controlli devono necessariamente prendere in considerazione la possibilità che siano tenute, durante le attività lavorative, condotte in violazione delle disposizioni di sicurezza: la prevedibilità del rischio determina, quindi, l'esigibilità di una condotta atta a prevenirlo e di conseguenza, in caso di omissione, la responsabilità” (Cassazione penale sez. IV, 10/11/2009, (ud. 10/11/2009, dep. 23/02/2010), n.7267). Nel caso di specie, proprio per il fatto che la condotta posta in essere dal lavoratore era relativa ad un aspetto inerente alla funzione fondamentale del veicolo, l'interessamento dello stesso sulla regolarità di tale funzione era ampiamente prevedibile. Sul punto non assumono rilievo esimente le argomentazioni difensive fondate sulla regolarità delle revisioni alle quali il veicolo era stato sottoposto e sul fatto che il datore di lavoro aveva eseguito anche un controllo complementare. L'esistenza del problema del funzionamento del ribaltabile è stata accertata infatti dal consulente tecnico ing. . Alcuna deduzione difensiva è stata svolta in relazione all'ulteriore profilo di CP_13 colpa ravvisato dal primo giudice: la presenza dello nei pressi del luogo dell'infortunio al momento CP_12 del suo verificarsi. Dalla descrizione fornita dai testi emerge che il datore di lavoro si trovava a breve distanza dal luogo in cui l' stava eseguendo la manovra per la quale è processo. Ciò nonostante, nulla Per_1 ha fatto per evitarla. In merito alla valutazione del rischio l'appellante non ha dimostrato di avere effettuato gli adempimenti prescritti giacchè la documentazione prodotta in giudizio (consistente in un'autocertificazione) non è idonea a dimostrare l'assolvimento dell'obbligo” (cfr. sentenza n. 1307/2012 della Corte di Appello di Catanzaro fascicolo di parte attrice). Le sentenze penali poc'anzi richiamate e passate in giudicato si sono fondate sulla CT del P.M., svolta dall'ing. in sede di indagini preliminari, la quale rispondendo al quesito sottopostogli Persona_4
(“Dica il consulente, esaminato il mezzo in sequestro, quale fu la dinamica dell'incidente e, in particolare, se l'autocarro presentava anomalie o difetti, tali da determinare un non corretto funzionamento dello stesso ovvero del sistema di sicurezza, così da provocare l'incidente in cui è deceduto ”), ha Persona_1 accertato quanto segue: “Il giorno 12.10.2006, poco dopo le 7.00, lo sventurato , dipendente Persona_1 della con la qualifica di “addetto vendite” si apprestava a compiere le “operazioni di CP_1 manutenzione atte al regolare funzionamento” dell'autocarro Fiat CO (cfr. verbale di sommarie
17 informazioni rese da il 12.10.2006 alle ore 8.00 ai Carabinieri del NORM di VE Controparte_12
LI). Munito di mazzetta, di scalpello nonché di uno spezzone di tondino d'acciaio da costruzioni in c.a., il malcapitato giovane si accingeva a battere sui perni e/o sui supporti di fissaggio dei medesimi. Si precisa che mentre le ragioni sottese a siffatta operazione di manutenzione sul sistema di sollevamento possono essere ricondotte ad un malfunzionamento pregresso del sistema di ribaltamento, quelle afferenti alla specificità dell'azione posta in essere (battitura sui perni a guisa – evidentemente – di far fuoriuscire i perni dall'alloggiamento) dallo sventurato non troverebbe spiegazione plausibile qualora si fosse a conoscenza che il lavoratore avesse piena contezza delle modalità di funzionamento del sistema di ribaltamento del cassone (circostanza, questa, per converso disattesa a causa della mancata formazione ricevuta dal lavoratore). Il corpo dell' , al momento dell'incidente, stante la lesività riscontrata sul cadavere era posizionato tra il Per_1 carrello ed il cassone. Dopo avere esperito alcuni (non meglio specificabili) tentativi di battitura sui perni e/o sui loro supporti, l'asse posteriore del carrello fuoriusciva con scatto imperioso dalla culla di alloggiamento, colpendo il malcapitato dal basso verso l'altro e spingendone il corpo contro l'intradosso del fondo del cassone. Il corpo del giovane, rimasto stretto in una morsa, subiva le lesioni descritte nella C.T. medico legale e rivelatesi mortali per lo sventurato. Lo scrivente ritiene opportuno mettere in evidenza che le peculiarità delle operazioni di manutenzione eseguite dal malcapitato il giorno 12.10.2006, Persona_1 indurrebbero a pensare che le possibilità di successo delle medesime sarebbero state certamente agevolate dalla presenza di almeno un altro operatore che manovrasse la leva di comando dei due perni accoppiati (in concomitanza dell'azione meccanica diretta, sui perni e sui loro supporti), nel corso dell'attività posta in essere dall' al di sopra del pianale di appoggio del cassone (anche per la distanza che intercorre tra la Per_1 posizione assunta dallo sventurato e la leva di comando del meccanismo di ribaltamento). Le informazioni (desumibili dai verbali dei Carabinieri) contenute negli atti, però, sembrerebbero smentire la presenza di altri operatori in prossimità dell'autocarro al momento del funesto evento. In ordine alla sussistenza di anomalie o di difetti sul sistema di ribaltamento del cassone dell'autocarro, deve rilevarsi che durante i sopralluoghi è emerso che non era assolutamente garantita la funzionalità del sistema di sicurezza, per il fatto che non si è riusciti ad inserire i perni nei due fori di alloggiamento in modo tale da sancire il funzionamento di tutto il sistema mediante l'inserimento del piccolo perno di fissaggio della leva di comando nella posizione (verso sinistra) preordinata al ribaltamento posteriore del cassone. La causa del mancato inserimento dei perni accoppiati è ravvisabile nella deformazione riscontrata nel perno destro (con riferimento alla posizione del conducente dell'autocarro) dei due accoppiati;
detta deformazione (trattasi di leggera inflessione sub- centrale) è stata verificata da tutti i presenti ai sopralluoghi posizionando i perni (dopo averli smontati dai loro supporti) su un piano orizzontale e riscontrando (circostanza visibile a occhio nudo) la curvatura impressa in uno dei due (nella specie quello destro come sopra indicato) desumibile dalla mancata aderenza di tutta la lunghezza del perno sul piano orizzontale” (v. CT del P.M. ing. fascicolo di parte attrice). CP_13
Quanto alla responsabilità nella causazione dell'evento il C.T. del P.M. ha osservato che “ai sensi dell'art. 22 comma 2 del d. lgs. 626/1994 e s.m.i. “la formazione (dei lavoratori) deve avvenire in occasione: a) dell'assunzione; b) del trasferimento o cambiamento di mansioni;
c) dell'introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e preparati pericolosi”. Inoltre, ai sensi del comma 3 del citato art. 22, “la formazione deve essere periodicamente ripetuta in relazione all'evoluzione dei rischi ovvero all'insorgenza di nuovi rischi”. Pertanto, nel caso in argomento, il datore di lavoro non ha debitamente provveduto alla formazione del lavoratore né all'atto dell'assunzione né in occasione del Persona_1 cambiamento di mansioni, atteso che la circostanza che il malcapitato fosse adibito a mansioni diverse da quelle per le quali era stato assunto (dal libretto di lavoro n. 9/99 e dal libro matricola si evince che la qualifica di assunzione è “addetto vendite”) non può che comportare l'applicazione della lettera b) del
18 comma 2 al caso di specie;
in altre parole il fatto che fosse adibito a mansioni diverse da quelle per le quali risultava ufficialmente assunto, quanto meno avrebbe dovuto comportare – a prescindere dalla violazione della normativa sul lavoro in genere – la necessità di provvedere alla formazione del lavoratore adibito a mansioni alle quali non era ufficialmente deputato, a guisa di ricondurre (attraverso un assunto per analogia) il “cambiamento di mansioni” alla mera “utilizzazione per mansioni alle quali non era ufficialmente chiamato”. Non solo, ma sussiste anche la violazione del comma 3 succitato, atteso che il datore di lavoro non aveva provveduto alla periodica formazione “in relazione all'evoluzione dei rischi ovvero all'insorgenza di nuovi rischi”; non vi è dubbio infatti che il rischio a cui fu sottoposto lo sventurato può essere Per_1 considerato quale “rischio in evoluzione” (tenendo conto che veniva consentito al lavoratore, quantunque non formato e non informato di accedere – e di restare a contatto diretto con le – parti meccaniche del cassone ribaltabile) ovvero quale “nuovo rischio” costituito dal difettoso (mancato) inserimento dei perni nel loro canonico alloggiamento preordinato a garantire in sicurezza il ribaltamento posteriore del cassone;
si precisa che il “nuovo rischio” è da considerarsi tale, tanto nel caso in cui il difetto di inserimento dei perni si trascinasse da diversi giorni, quanto qualora si fosse verificato – ad esempio – soltanto il giorno precedente (lavorativo), in concomitanza quindi dell'assenza dal lavoro da parte dello AT o Persona_1 anche qualora si fosse verificato per la prima volta la mattina stessa dell'evento. Detta circostanza induce a ritenere altresì che per accertare eventuali responsabilità concorsuali (in ordine alla causazione dell'evento) nei riguardi dello sventurato (si precisa a tal proposito che gli ispettori dell'AS 6 intervenuti Persona_1 non hanno verbalizzato alcuna inosservanza della normativa di settore in capo al lavoratore dipendente) essendo questo utilizzato per mansioni palesemente non compatibili con la propria formazione in materia di sicurezza e salute, occorrerebbe dimostrare che la condotta posta in essere dal malcapitato fosse stata – al tempo stesso – spropositata e non conforme alla formazione ed informazione ricevuta dal soggetto ai sensi del d. lgs. n. 626/1994 e s.m.i. (circostanza ex se non possibile in quanto al malcapitato non era stata impartita alcuna formazione, come si rileva dai verbali degli ispettori dell'AS 6). Nel caso di specie la posizione del datore di lavoro di per sé già debole in relazione alla mancata formazione (in genere) dei lavoratori (come risulta dai provvedimenti del responsabile del servizio prevenzione sicurezza ambiente lavoro dell'AS 6) in occasione dell'assunzione, subisce un aggravamento in ordine alla mancata formazione rispetto al sostanziale “cambiamento di mansioni” in capo al lavoratore e, comunque, a fronte della mancata formazione periodica riguardo all'evoluzione dei rischi ovvero all'insorgenza di nuovi rischi. Inoltre la responsabilità del datore di lavoro si manifesta anche nella mancata “continua” sorveglianza in ordine all'adozione delle misure antinfortunistiche da parte del lavoratore, che non deve essere intesa come presenza fisica (non necessariamente idonea in re ipsa a garantire la sicurezza dei lavoratori), bensì come gestione oculata dei luoghi di lavoro….Dalla lettura della dichiarazione del signor emerge ancora Controparte_12 una volta la responsabilità in capo al medesimo atteso che (dal tenore delle sue stesse dichiarazioni) non poteva non avere consapevolezza che lo sventurato si fosse diretto verso il camion ribaltabile (che Per_1 avrebbe dovuto utilizzare la mattina del funesto evento) “per effettuare le operazioni di manutenzione atte al suo regolare funzionamento”; orbene considerato che l' non era stato formato ed informato in materia Per_1 di sicurezza sui luoghi di lavoro (a maggior ragione per compiere quelle determinate rischiosissime
“operazioni di manutenzione”) si deve ritenere che l'evento avrebbe potuto essere evitato qualora il datore di lavoro avesse debitamente “sorvegliato”…in ordine alla condotta dello sventurato, preavvertendo il medesimo del rischio cui si sarebbe sottoposto il lavoratore che avesse compiuto una operazione di manutenzione secondo quelle determinate modalità (rilevatesi purtroppo funeste)” (cfr. CT del P.M. ing.
fascicolo di parte attrice). CP_13
19 Il C.T. del P.M. quindi, dopo avere descritto la dinamica del sinistro nei termini trascritti nelle decisioni sopra riportate e dopo avere accertato che il sistema di ribaltamento del cassone dell'autocarro presentava delle anomalie tali che non era assolutamente garantita la funzionalità del sistema di sicurezza (v. pag. 25 perizia ing. fascicolo di parte attrice), ha concluso nel modo seguente: “Sulla scorta dei dati e degli elementi CP_13 in possesso di questo C.T.P.M. si ritiene che la responsabilità del funesto evento sia da imputare alla condotta del datore di lavoro, il quale non aveva debitamente provveduto alla formazione (ex art. 22 d. lgs. n. 626/1994) del dipendente (utilizzato tra l'altro con mansioni totalmente difformi rispetto alla Persona_1 qualifica di assunzione) in ordine ai rischi cui si esponeva nel compiere determinate attività manutentive;
dalle dichiarazioni rilasciate dall'indagato (“ quest'ultimo si è diretto verso il camion Controparte_12 ribaltabile che doveva usare questa mattina per effettuare le operazioni di manutenzione atte al suo regolare funzionamento”), inoltre emerge che il medesimo non poteva non essere a conoscenza che lo sventurato giovane (evidentemente secondo una reiterata condotta) aveva provveduto nel passato ad effettuare (in genere) operazioni di manutenzione del mezzo (ma evidentemente non della specie che purtroppo riguarda il presente procedimento): per tale ragione il datore di lavoro avrebbe dovuto provvedere anche mediante una formazione integrativa, sulla scorta del comma 3 dell'art. 22 d. lgs. n. 626/1994 e s.m.i.) a rendere perfettamente edotto il lavoratore della pericolosità insita in determinate attività manutentive svolte a diretto contatto con le parti meccaniche del sistema di sollevamento del cassone ribaltabile. La responsabilità del datore di lavoro si manifesta anche nella mancata continua sorveglianza in ordine all'adozione delle misure antinfortunistiche da parte del lavoratore che non deve essere intesa come una presenza fisica bensì come gestione oculata dei luoghi di lavoro….In definitiva gli elementi in possesso del C.T.P.M. inducono a ritenere che il sinistro avrebbe potuto essere evitato allorquando il datore di lavoro in ottemperanza all'art. 22 del d. lgs. n. 626/1994 e s.m.i., avesse provveduto, all'atto dell'assunzione, nonché in occasione dell'utilizzo del lavoratore per mansioni diverse rispetto alla qualifica con la quale era stato assunto (“addetto vendite”) alla formazione del lavoratore (che comunque andava ripetuta periodicamente in relazione all'evoluzione dei rischi ovvero all'insorgenza di nuovi rischi e, quindi, nel caso di specie, avrebbe dovuto essere debitamente integrata). Infatti la dinamica del sinistro siccome ricostruita sulla scorta degli elementi disponibili lascia trapelare che lo AT fosse affatto inconsapevole del rischio che stava correndo a causa della Per_1 posizione assunta nell'atto di compiere l'attività di manutenzione (il corpo era posizionato tra il carrello ed il cassone), in quanto – evidentemente – non immaginava (e non era tenuto ad immaginare in quanto non debitamente formato) che il carrello potesse subire siffatto scatto repentino e (malauguratamente) letale” (v. C.T. del P.M. ing. fascicolo di parte attrice). CP_13
Come anche riportato nella sentenza n. 63/2011 del Tribunale Penale di Lamezia Terme, risulta dal fascicolo penale che il consulente medico legale, dott. a seguito di esame autoptico eseguito Persona_2 sul cadavere del povero , ha concluso: 1) che il motivo del decesso era attribuibile allo schiacciamento Per_1 da parte di grosso corpo contundente essendo la lesività riscontrata sul cadavere compatibile con esso;
2) che sussisteva piena compatibilità tra la lesività rilevata sul cadavere dell' e lo schiacciamento violento da Per_1 parte del cassone ribaltabile (grosso corpo contendente a margini smussi) dell'autocarro sul quale stava effettuando lavori di manutenzione in posizione prona;
3) che lo schiacciamento violento era stato dovuto allo scatto repentino verso l'alto del carrello (quindi verso l'intradosso del fondo del cassone, contro il quale è stato spinto il corpo dello sventurato); 4) che gli esami tossicologici avevano dato esito negativo sicchè l' era perfettamente lucido al momento del fatale evento;
5) che lo scatto del carrello verso l'alto era Per_1 stato talmente violento e repentino da risultare del tutto inaspettato per la vittima che non ha avuto alcuna possibilità di porre in essere azioni preordinate a scongiurare l'evento (cfr. pagg. 12 e 13 CT del P.M. ing.
fascicolo di parte attrice). CP_13
20 Dagli atti del processo penale è emerso anche che il Dipartimento di Prevenzione “Servizio Prevenzione Ambienti Lavoro” di Lamezia Terme trasmetteva alla Procura della Repubblica di Lamezia Terme (prot. n. 3231/24) il verbale di ispezione e comunicazione di reato inerenti all'infortunio mortale occorso al lavoratore sig. in data 12.10.2006. In particolare, nel verbale n. 8/2006 del 16.10.2006, era stato rilevato Persona_1 che “il sig. , nella sua qualità di Amministratore Unico della ditta non ha Controparte_12 CP_1 attuato le sottoelencate misure di legge per le quali si impartiscono le rispettive prescrizioni: 1) all'art. 22, comma 1, del d. lgs. 19.9.1994 n. 626, così sostituito dall'art. 9 del d. lgs. 19.3.1996 n. 242, in quanto il sig.
, nella sua qualità di Amministratore Unico della ditta non ha proceduto alla Controparte_12 CP_1 formazione dei lavoratori inerente i rischi per la sicurezza e la salute;
2) all'art. 4, comma 2 del d. lgs. 19.9.1994 n. 626, così sostituito dall'art. 3 del d. lgs. 19.3.1996 n. 242, in quanto il sig. , Controparte_12 nella sua qualità di Amministratore Unico della ditta non ha valutato i rischi per la sicurezza e CP_1 la salute dei lavoratori, durante l'attività lavorativa inerente l'utilizzo, riparazione, pulizia, smontaggio e la manutenzione dei mezzi di trasporto e/o attrezzature” (cfr. pagg. 5 e 6 CT del P.M. ing. fascicolo di CP_13 parte attrice). Sempre dagli atti del processo penale è possibile evincere che nessuna sanzione ha riguardato Per_1
per l'eventuale violazione della normativa di settore.
[...]
Alla luce di tutte le superiori considerazioni e a prescindere dall'efficacia del giudicato penale nell'odierno giudizio civile limitata soltanto ad alcune parti, dall'istruttoria svolta è possibile accertare: 1) che la mattina del tragico evento, , dopo avere spostato il camion ed aver effettuato i controlli del mezzo si Persona_1 era accorto che la leva esterna del camion si trovava in una posizione intermedia anomala, sicché avendo la necessità di utilizzare il mezzo per le consegne, ha provato il corretto funzionamento del ribaltamento, mettendo in moto il camion per sollevare il ribaltabile, salendo al di sopra del pianale di appoggio del cassone, dove iniziava una operazione manuale da disinserimento dei perni collocandosi tra il carrello ed il cassone;
2) che quando il perno usciva dal suo alloggiamento, si è verificato uno scatto violento del carrello che con un effetto “tagliola” schiacciava il corpo del lavoratore tra il carrello ed il cassone del camion;
3) che il motivo del decesso era attribuibile allo schiacciamento da parte di grosso corpo contundente essendo la lesività riscontrata sul cadavere compatibile con esso con piena compatibilità tra la lesività rilevata sul cadavere dell' e lo schiacciamento violento da parte del cassone ribaltabile;
4) che gli esami Per_1 tossicologici su avevano dato esito negativo;
5) che sono emerse anomalie e difetti in ordine Persona_1 al sistema di ribaltamento del cassone dell'autocarro, atteso che non era garantita la funzionalità del sistema di sicurezza;
6) che l'Amministratore unico della non aveva debitamente provveduto alla CP_1 formazione (ex art. 22 d. lgs. n. 626/1994) del dipendente in ordine ai rischi cui si esponeva Persona_1 nel compiere determinate attività manutentive;
7) che lo AT era utilizzato all'interno Per_1 dell'impresa con mansioni totalmente difformi rispetto alla qualifica di assunzione;
8) che i compiti spettanti al lavoratore non erano stati in alcun modo delimitati e specificati;
9) che l'attività che il lavoratore stava compiendo al momento dell'incidente era strettamente legata al funzionamento contingente dello stesso avendo avuto come scopo quello di individuare il tipo di funzionamento del cassone ribaltabile (verticale ovvero laterale); 10) che il datore di lavoro si trovava a breve distanza dal luogo in cui l' stava Per_1 eseguendo la manovra poi rivelatasi fatale senza intervenire;
11) che nessuna sanzione era stata comminata dall' nei confronti del lavoratore a differenza di quanto avvenuto con il datore di Controparte_14 lavoro. Dagli atti di causa risulta quindi che la morte di è dipesa causalmente dal vizio e difetto al Persona_1 sistema di ribaltamento del cassone dell'autocarro di proprietà della (assicurata per la RCA con CP_1 la che non garantiva la funzionalità del sistema di sicurezza. Controparte_3
21 La responsabilità della (e di conseguenza della oggi CP_1 Controparte_3 [...]
obbligata per la manleva) è esclusiva non potendosi ritenere né che la condotta dello Controparte_2 AT abbia interrotto il nesso causale nè che la stessa sia stata causa concorrente Persona_1 dell'evento mortale. Al riguardo, giova rammentare, quale premessa teorica, che il giudicato penale non ha effetti preclusivi dell'accertamento in sede civile di un concorso di colpa del danneggiato, dato che l'eventuale apporto causale colposo del danneggiato non necessariamente costituisce lo stesso fatto accertato dal giudice penale per gli effetti di cui all'art. 651 cod. proc. civ.. In presenza di un giudicato penale maturato sui fatti, è precluso al giudice civile procedere ad un nuovo accertamento con una diversa ricostruzione dell'episodio. Il giudicato penale, però, non ha effetti preclusivi dell'accertamento in sede civile di un concorso di colpa del danneggiato, dato che l'eventuale apporto causale colposo del danneggiato non necessariamente costituisce lo stesso fatto accertato dal giudice penale per gli effetti di cui all'art. 651 cod. proc. civ. e può essere dunque invocato a proprio favore dal danneggiante convenuto in giudizio per il risarcimento. Pertanto, la ricostruzione storico-dinamica dell'accaduto effettuata in sede penale è preclusiva di un nuovo accertamento da parte del giudice civile, che non può procedere ad una diversa ed autonoma ricostruzione dell'episodio; il giudice civile può invece indagare su altre modalità del fatto non considerate dal giudice penale ai fini del giudizio a lui demandato, come il comportamento della parte lesa, negli aspetti in nessun modo esaminati dal giudice penale ed incidenti sull'apporto causale nella produzione dell'evento. Per "fatto" accertato dal giudice penale deve intendersi il nucleo oggettivo del reato nella sua materialità fenomenica costituita dall'accadimento oggettivo, accertato dal giudice penale, configurato dalla condotta, evento e nesso di causalità materiale tra l'una e l'altro (fatto principale) e le circostanze di tempo, luogo e modi di svolgimento di esso. Ne consegue che, mentre nessuna efficacia vincolante esplica nel giudizio civile il giudizio penale - e cioè l'apprezzamento e la valutazione di tali elementi - la ricostruzione storico-dinamica di essi è invece preclusiva di un nuovo accertamento da parte del giudice civile, che non può procedere ad una diversa ed autonoma ricostruzione dell'episodio. Altresì rimesso all'accertamento ed alla valutazione del giudice civile è l'elemento soggettivo del fatto, escluso dalla nozione obbiettiva di esso, e non comprensibile nella nozione di "illiceità penale" di cui all'art. 651 cod. proc. pen.. Nel giudizio civile risarcitorio il giudicato penale di condanna spiega effetto vincolante ai sensi dell'art. 651 c.p.p. in ordine all'accertamento del nucleo oggettivo del reato nella sua materialità fenomenica e delle circostanze di tempo, luogo e modo di svolgimento di esso, ma non preclude al giudice civile l'accertamento dell'apporto causale del danneggiato - il quale, se di regola è inidoneo ad escludere la responsabilità penale, può ridurre la responsabilità civile del danneggiante ai sensi dell' art. 1227, comma 1, c.c. - ove non sia stato considerato dal giudice penale ai fini dell'accertamento a lui demandato (v. Cassazione civile, sez. III, 13/06/2018, n. 15392). Ciò detto, come anticipato, deve escludersi che la condotta di abbia avuto qualsivoglia Persona_1 efficienza causale nel determinismo materiale degli eventi dal momento che: 1) gli attori hanno dimostrato l'esistenza del vizio o del difetto di manutenzione del sistema di ribaltamento dell'autocarro (ed il relativo nesso di causalità con l'evento); 2) la società proprietaria dell'autocarro in oggetto non ha CP_1 provato che il danno è dipeso da causa diversa;
3) non ha alcuna rilevanza l'impossibilità di rendersi conto, da parte della società convenuta, del vizio o del difetto mediante l'ordinaria diligenza;
4) le parti convenute non hanno provato l'interruzione del nesso causale tra il guasto e la responsabilità del danno per un fattore esterno che, con propria autonoma ed esclusiva efficienza causale, ha determinato il verificarsi del danno né una condotta concorrente nella verificazione del sinistro mortale di;
5) sotto tale aspetto è Persona_1 stato accertato, dalle sue stesse dichiarazioni, che (amministratore unico della Femeco Controparte_12
22 s.r.l.) era a conoscenza che l' si fosse diretto verso il camion ribaltabile di proprietà della società Per_1 convenuta per effettuare le operazioni di manutenzione atte al suo regolare funzionamento;
siccome l' Per_1 non aveva ricevuto specifica formazione e informazione in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro e per compiere quelle determinate rischiose “operazioni di manutenzione”, l'evento si sarebbe potuto evitato qualora il datore di lavoro/proprietario dell'autocarro avesse vigilato sulla condotta del lavoratore/utilizzatore del mezzo pesante, preavvertendolo del rischio cui sarebbe andato incontro qualora avesse compiuto una operazione di manutenzione secondo quelle determinate modalità; 6) la violazione dell'obbligo di informazione si pone in termini di antecedente causale rispetto all'evento morte. Infatti, se il datore di lavoro/proprietario dell'autocarro avesse informato e formato adeguatamente l' questi si sarebbe Per_1 astenuto dalla condotta che ha posto in essere;
7) la condotta del lavoratore non ha determinato da sola l'evento morte né ha costituito una causa concorrente. Invero era prevedibile che in assenza di una adeguata formazione il lavoratore si interessasse di una funzione fondamentale del veicolo che doveva utilizzare per effettuare le consegne;
8) la società non aveva debitamente provveduto alla formazione del CP_1 dipendente circa i rischi cui si esponeva nel compiere determinate attività manutentive;
9) Persona_1
l'amministratore unico della era a conoscenza che l' aveva provveduto nel passato ad CP_1 Per_1 effettuare (in genere) operazioni di manutenzione del mezzo. Pertanto, avrebbe dovuto informarlo della pericolosità insita in determinate attività manutentive svolte a diretto contatto con le parti meccaniche del sistema di sollevamento del cassone ribaltabile;
10) l' era inconsapevole del rischio che stava correndo Per_1
a causa della posizione assunta nell'atto di compiere l'attività di manutenzione, in quanto non poteva prevedere (in quanto non debitamente formato) che il carrello potesse subire uno scatto repentino e letale;
11)
aveva una doppia posizione di garanzia (quella di datore di lavoro e al tempo stesso di Controparte_12 proprietario dell'autocarro di cui doveva assicurare il corretto funzionamento); quindi non può non evidenziarsi una sua condotta omissiva causalmente legata all'incidente: “la predisposizione di una concreta specifica valutazione dei rischi dell'attività lavorativa svolta all'interno della sua impresa e la conseguente corretta informazione del lavoratore avrebbero evitato l'evento”; 12) la società convenuta non ha dimostrato che l' abbia tenuto comportamenti contrari ai suoi doveri funzionali, né che la vittima avesse posto Per_1 mano ai lavori di manutenzione di sua iniziativa e senza averne ricevuto l'autorizzazione da parte del datore di lavoro/proprietario dell'autocarro; né ha dato la prova di avere impartito al dipendente l'espresso divieto di provvedere di persona ai lavori di manutenzione del cassone;
né di averlo istruito, soprattutto, circa le modalità con cui provvedere a detti lavori o di avergli illustrato i pericoli insiti nel lavorare sotto il cassone rialzato;
13) la circostanza secondo cui l' avrebbe creato la situazione di pericolo non sarebbe Per_1 significativa anche se fosse provata, in mancanza della prova che il dipendente era stato debitamente istruito circa il funzionamento del ribaltabile e circa i pericoli che esso poteva presentare, o che era stato espressamente diffidato dall'eseguire il lavoro o dal compiere manovre che hanno creato la situazione di pericolo;
14) il comportamento del lavoratore non era estraneo alle mansioni affidategli e, pertanto, concettualmente al di fuori di ogni prevedibilità per il datore di lavoro/proprietario del mezzo dal momento che è agevole prevedere che il conducente di un mezzo, se si accorge di un suo malfunzionamento, possa tentare di risolvere il problema tecnico da solo se non informato del grave pericolo di quella operazione;
15) il rischio relativo alla pericolosità di un mezzo pure utilizzato per l'esercizio di una attività di impresa non può che gravare sul proprietario dell'automezzo; 16) si trovava a breve distanza dal luogo Controparte_12 in cui l' stava eseguendo la manovra per la quale è processo. Poteva pertanto evitarla in quanto il Per_1 proprietario di un mezzo che ha contezza di un suo possibile difetto di funzionamento (a maggiore ragione nel caso di mezzo pesante da utilizzare in complesse operazioni) deve impedire al conducente di porre in essere tentativi di risoluzione dei problemi tecnici riscontrati destinando immediatamente il mezzo alla riparazione;
17) nel caso di specie lo scatto del carrello verso l'alto era stato talmente immediato e violento da risultare del tutto inaspettato per l' che non aveva avuto alcuna possibilità di porre in essere Per_1 manovre volte ad evitare l'evento; 18) tutti gli obblighi informativi e di formazione sopraindicati a carico della non dovevano essere adempiuti dalla società convenuta soltanto come datrice di lavoro ma CP_1
23 anche come proprietaria dell'autocarro in questione considerato che si trattava di un mezzo pesante impiegato in attività di carico/scarico di materiale edile che doveva trovarsi in una condizione di perfetta efficienza e funzionalità e che veniva utilizzato quasi esclusivamente da . In pratica l'amministratore Persona_1 unico della sapeva che l'autocarro di che trattasi sarebbe stato utilizzato dall' , di CP_1 Per_1 conseguenza, oltre ad assicurarne in qualsiasi momento la piena funzionalità, doveva anche informare lo AT giovane che nel caso di anomalie di funzionamento non avrebbe dovuto mettersi alla guida del mezzo e che soprattutto doveva immediatamente segnalare il vizio affinchè l'autocarro potesse essere riparato e non cercare di fare funzionare il meccanismo di ribaltamento del cassone;
19) l'adempimento dell'obbligo di manutenzione dell'autocarro non può ritenersi essere stato esaurito con le revisioni legali od anche straordinarie da parte della considerato che doveva consistere nel continuo e costante CP_1 controllo del perfetto funzionamento di ogni parte del veicolo, cosa non avvenuta nel caso specifico;
20) la proprietaria dell'autocarro in oggetto, non ha dimostrato di avere adottato concrete ed CP_1 appropriate misure idonee a prevenire lo svolgimento di attività di manutenzione sul mezzo da parte di personale non specializzato e formato;
21) nessuna rilevanza assume l'impossibilità di rendersi conto, da parte della del vizio o del difetto mediante l'ordinaria diligenza;
22) il fatto che la condotta CP_1 posta in essere dal lavoratore era relativa ad un aspetto inerente alla funzione fondamentale del veicolo, l'interessamento dello stesso sulla regolarità di tale funzione era ampiamente prevedibile per il proprietario del mezzo;
23) l'amministratore unico della come più volte detto, si trovava nel capannone;
di CP_1 conseguenza, era suo obbligo quello di vigilare che il lavoratore/conducente eseguisse correttamente le operazioni di avvio del funzionamento dell'autocarro, dal momento che rientra tra gli obblighi del datore esigere che il dipendente presti la sua attività in sicurezza e nell'osservanza di tutte le misure precauzionali, e tra quelli del proprietario di assicurare la perfetta funzionalità del veicolo affidato alla guida di terzi.
. Sulla scorta di tutte le superiori deduzioni non può che essere accertata la responsabilità esclusiva della nella causazione del sinistro mortale per cui è causa con conseguente obbligo risarcitorio CP_1 solidale delle parti convenute a favore degli odierni attori. Questi, infatti, a differenza di quanto divisato dalla compagnia di assicurazioni Controparte_2
sono legittimati ad agire nel presente giudizio in quanto genitori ( e ,
[...] Parte_1 Parte_2 RE ( e ) e NN PA ( dello AT , Parte_3 Parte_4 Parte_5 Persona_1 come facilmente evincibile dagli stati di famiglia storici versati in atti dagli attori (v. doc.ti 5 e 6 fascicolo di parte attrice), trattandosi, peraltro, di circostanza che emerge dagli atti del processo penale (v. atto di nomina di costituzione di parte civile nel processo penale del 24.3.2009) e incontestata da tutte le parti in causa per tutta la durata del processo salvo a essere messa in dubbio, soltanto nella comparsa conclusionale, dalla
Controparte_2
Passando, dunque, alla determinazione del danno effettivamente patito dagli attori va evidenziato, in via preliminare, che, come è noto, la Suprema Corte a Sezioni Unite con sentenza n. 26972 del 11.11.2008 ha posto, in materia di danno non patrimoniale, alcuni punti fermi affermando, per quanto di interesse in questa sede, che: 1) il danno non patrimoniale costituisce una categoria ampia ed onnicomprensiva, all'interno della quale non è possibile ritagliare ulteriori sotto-categorie. Pertanto il c.d. danno esistenziale, inteso come “il pregiudizio alle attività non remunerative della persona” causato dal fatto illecito lesivo di un diritto costituzionalmente garantito, costituisce solo un ordinario danno non patrimoniale, che non può essere liquidato separatamente solo perché diversamente denominato;
2) il danno non patrimoniale è risarcibile nei soli casi previsti dalla legge, i quali si dividono in due gruppi: le ipotesi in cui la risarcibilità è prevista in modo espresso (fatto illecito integrante reato) e quello in cui la risarcibilità, pur non essendo prevista da norma di legge ad hoc, deve ammettersi sulla base di una interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 24 2059 cod. civ., per avere il fatto illecito vulnerato in modo grave un diritto della persona direttamente tutelato dalla legge;
3) dal principio del necessario riconoscimento, per i diritti inviolabili della persona, della minima tutela costituita dal risarcimento, consegue che la lesione dei diritti inviolabili della persona che abbia determinato un danno non patrimoniale comporta l'obbligo di risarcire tale danno, quale che sia la fonte della responsabilità, contrattuale o extracontrattuale;
4) il danno non patrimoniale, anche quando sia determinato dalla lesione di diritti inviolabili della persona, costituisce danno conseguenza che deve essere allegato e provato. Le Sezioni Unite della Suprema Corte hanno, inoltre, evidenziato che l'art. 2059 c.c. va completato con gli elementi strutturali dell'art. 2043. Tale norma, infatti, è norma di rinvio e “non delinea una distinta fattispecie di illecito produttiva di danno non patrimoniale, ma consente la riparazione anche dei danni non patrimoniali, nei casi determinati dalla legge, nel presupposto della sussistenza di tutti gli elementi costitutivi della struttura dell'illecito civile, che si ricavano dall'art. 2043 c.c. (e da altre norme, quali quelle che prevedono ipotesi di responsabilità oggettiva), elementi che consistono nella condotta, nel nesso causale tra condotta ed evento di danno, connotato quest'ultimo dall'ingiustizia, determinata dalla lesione, non giustificata, di interessi meritevoli di tutela, e nel danno che ne consegue (danno-conseguenza, secondo opinione ormai consolidata: Corte cost. n. 372/1994; S.u. n. 576, 581, 582, 584/2008). La rilettura costituzionalmente orientata dell'art. 2059 c.c., come norma deputata alla tutela risarcitoria del danno non patrimoniale inteso nella sua più ampia accezione, riporta il sistema della responsabilità aquiliana nell'ambito della bipolarità prevista dal vigente codice civile tra danno patrimoniale (art. 2043 c.c.) e danno non patrimoniale (art. 2059 c.c.) (sent. n.8827/2003; n. 15027/2005; n. 23918/2006). Deve, dunque, ritenersi che al di fuori dei casi espressamente previsti dalla legge sia possibile ottenere il risarcimento del danno non patrimoniale laddove sia accertata la lesione di un diritto inviolabile della persona qualificabile come
“ingiustizia costituzionalmente qualificata” laddove il diritto sia stato leso oltre una certa soglia minima, cagionando un pregiudizio serio. Alla luce della predetta giurisprudenza, dunque, va esaminato il profilo della quantificazione dei danni patiti dagli attori. Per quanto attiene al danno non patrimoniale iure proprio va considerato da un lato che per la sussistenza di un danno biologico iure proprio del congiunto della vittima del reato di omicidio colposo è necessario che il soggetto passivo riporti una lesione dalla quale derivi una malattia nel corpo o nella mente. Il concetto clinico di malattia richiede il concorso del requisito essenziale di una riduzione apprezzabile di funzionalità, a cui può anche non corrispondere una lesione anatomica, e di quello di un fatto morboso in evoluzione a breve o lunga scadenza, verso un esito che potrà essere la guarigione perfetta, l'adattamento a nuove condizioni di vita oppure la morte. Ne deriva che non costituiscono malattia e quindi non possono integrare il reato di lesioni personali, le alterazioni anatomiche, a cui non si accompagni una riduzione apprezzabile della funzionalità (Cass. Pen. Sez. 5, Sentenza n. 714 del 15/10/1998; Cass. Pen. Sez. 4, Sentenza n. 17505 del 19/03/2008). Nel caso di specie non risultano essere state depositate o prodotte certificazioni mediche, sanitarie e specialistiche da parte degli attori, né sarebbe stata comunque ammissibile una CTU medico-legale sulla persona dei ricorrenti che avrebbe avuto carattere meramente esplorativo o sostitutivo dell'onere della prova incombente sugli attori;
per tali ragioni non appare riscontrabile un danno biologico in capo a Parte_1
, , e
[...] Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5
Tuttavia, deve tenersi presente che la liquidazione del danno non patrimoniale complessivamente inteso deve essere oggettivamente congrua tenuto conto di tutti gli aspetti della fattispecie ritenuti dal giudice in concreto rilevanti. Segnatamente, in materia risarcitoria, la liquidazione del danno non patrimoniale subito dai congiunti in conseguenza dell'uccisione del familiare deve avvenire in base a valutazione equitativa,
25 vertendosi in tema di lesione di valori inerenti alla persona, in quanto tali privi di contenuto economico, e deve tener conto dell'intensità del vincolo familiare, della situazione di convivenza e di ogni ulteriore utile circostanza, quali la consistenza più o meno ampia del nucleo familiare, le abitudini di vita, l'età della vittima e dei singoli superstiti (Cass. n. 1410 del 21/01/2011). Il soggetto che chiede "iure proprio" il risarcimento del danno subito in conseguenza della uccisione di un congiunto per la definitiva perdita del rapporto parentale lamenta l'incisione di un interesse giuridico diverso sia dal bene salute, del quale è titolare (la cui tutela ex art. 32 Cost., ove risulti intaccata l'integrità psicofisica, si esprime mediante il risarcimento del danno biologico), sia dall'interesse all'integrità morale (la cui tutela, ricollegabile all'art. 2 Cost., ove sia determinata una ingiusta sofferenza contingente, si esprime mediante il risarcimento del danno morale soggettivo), e ciò in quanto l'interesse fatto valere è quello alla intangibilità della sfera degli affetti e della reciproca solidarietà nell'ambito della famiglia e alla inviolabilità della libera e piena esplicazione delle attività realizzatrici della persona umana nell'ambito di quella peculiare formazione sociale costituita dalla famiglia, la cui tutela è ricollegabile agli artt. 2, 29 e 30 Cost.. Trattasi di interesse protetto, di rilievo costituzionale, non avente natura economica, la cui lesione non apre la via ad un risarcimento ai sensi dell'art. 2043 cod. civ., nel cui ambito rientrano i danni patrimoniali, ma ad una riparazione ai sensi dell'art. 2059 cod. civ., senza il limite ivi previsto in correlazione all'art. 185 cod. pen. in ragione della natura del valore inciso, vertendosi in materia di danno che non si presta ad una valutazione monetaria di mercato (vedi in tal senso Cass. 2557 del 03/02/2011). La morte di una persona cara costituisce, peraltro, di per sé un fatto noto dal quale il giudice può desumere, ex art. 2727 cod. civ., che i congiunti dello scomparso abbiano patito una sofferenza interiore tale da determinare un'alterazione della loro vita di relazione e da indurli a scelte di vita diverse da quelle che avrebbero altrimenti compiuto, sicché nel giudizio di risarcimento del relativo danno non patrimoniale incombe al danneggiante dimostrare l'inesistenza di tali pregiudizi. Il risarcimento del danno non patrimoniale subito dai parenti della vittima di un fatto illecito non richiede dunque una prova specifica della sussistenza di tale danno, ove la sofferenza patita dai parenti possa essere accertata, in via presuntiva, sulla base di circostanze, quali lo stretto vincolo familiare, di coabitazione e di frequentazione, idonee a dimostrare l'esistenza di un legame affettivo di particolare intensità (vedi in tal senso Cass. 10527 del 13/05/2011 e Cass.16018 del 07/07/2010). Il fatto illecito, costituito dalla uccisione del congiunto, dà luogo ad un danno non patrimoniale presunto, consistente nella perdita del rapporto parentale, tuttavia, solo allorché colpisce soggetti legati da uno stretto vincolo di parentela, la cui estinzione lede il diritto all'intangibilità della sfera degli affetti reciproci e della scambievole solidarietà che caratterizza la vita familiare nucleare. Perché, invece, possa ritenersi risarcibile la lesione del rapporto parentale subita da soggetti estranei a tale ristretto nucleo familiare (quali i nonni, i nipoti, il genero, o la nuora) è necessario che sussista una situazione di convivenza, in quanto connotato minimo attraverso cui si esteriorizza l'intimità delle relazioni di parentela, anche allargate, contraddistinte da reciproci legami affettivi, pratica della solidarietà e sostegno economico, solo in tal modo assumendo rilevanza giuridica il collegamento tra danneggiato primario e secondario, nonché la famiglia intesa come luogo in cui si esplica la personalità di ciascuno, ai sensi dell'art. 2 Cost. (vedi sul punto Cass. n. 4253 del 16/03/2012). Quanto poi al grado di parentela “minimo” rilevante ai fini della configurabilità di un tal tipo di danno e al requisito della convivenza, costituisce ormai principio consolidato (cfr. da ultimo Cass. 21230/2016 e 29332/2017) quello secondo cui "in caso di domanda di risarcimento del danno non patrimoniale "da uccisione", proposta iure proprio dai congiunti dell'ucciso, questi ultimi devono provare la effettività e la consistenza della relazione parentale, rispetto alla quale il rapporto di convivenza non assurge a connotato
26 minimo di esistenza, ma può costituire elemento probatorio utile a dimostrarne l'ampiezza e la profondità, e ciò anche ove l'azione sia proposta dal nipote per la perdita del nonno;
infatti, non essendo condivisibile limitare la "società naturale", cui fa riferimento l'art. 29 Cost., all'ambito ristretto della sola cd. "famiglia nucleare", il rapporto nonni-nipoti non può essere ancorato alla convivenza, per essere ritenuto giuridicamente qualificato e rilevante, escludendo automaticamente, nel caso di non sussistenza della stessa, la possibilità per tali congiunti di provare in concreto l'esistenza di rapporti costanti di reciproco affetto e solidarietà con il familiare defunto» (Cass. n. 21230/2016). Nella fattispecie in esame, peraltro, deve rilevarsi che non risulta contestata la circostanza della convivenza tra la vittima, , e il padre ( ), la madre ( e le due RE ( Persona_1 Parte_1 Parte_2 [...]
e ). E comunque basta a tale proposito fare riferimento al certificato di stato di famiglia Pt_3 Parte_4 versato in atti dagli attori (cfr. doc. 5 fascicolo di parte attrice) dal quale si evince inequivocabilmente il dato della convivenza tra i componenti il nucleo famigliare anzidetto al momento della morte di . Persona_1
In ogni caso, stante la strettezza dei rapporti parentali si ritiene che l'esistenza del danno possa ritenersi presuntivamente provata per tutti gli attori. Per quanto, dunque, attiene alla liquidazione del pregiudizio subito si ritiene che il danno che viene qualificato, a soli fini descrittivi, come danno morale per la perdita del congiunto ed assorbe in sé il cd. danno da perdita del rapporto parentale ed il cosiddetto danno esistenziale da uccisione del congiunto (v. Cass. SS.UU. 14.01.2009 n. 557 e Cass. SS.UU. 11.11.2008 n. 26972) dev'essere integralmente risarcito mediante l'applicazione di criteri di valutazione equitativa, rimessi alla prudente discrezionalità del giudice. Tali criteri devono tener conto dell'irreparabilità della perdita della comunione di vita e di affetti e della integrità della famiglia. La relativa quantificazione va operata considerando tutti gli elementi della fattispecie e, in caso di ricorso a valori tabellari, che vanno in ogni caso esplicitati, effettuandone la necessaria personalizzazione (vedi Cass. 10107 del 09/05/2011). Dunque, liquidando tale danno in via equitativa ex artt. 1226 e 2056 c.c. e venendo, più in particolare, al sistema utilizzabile nel procedimento di quantificazione del danno in questione, si evidenzia che di recente CP_ CP_1 l'Osservatorio Giustizia di Milano ha integrato le tabelle meneghine, prevedendo nuovi criteri orientativi per la liquidazione del danno non patrimoniale derivante da perdita del rapporto parentale in ossequio a quanto stabilito dalla Suprema Corte (Cass. n. 33005/2021; Cass. n. 10579/2021; Cass. n. 26300/2021). Infatti, per la liquidazione del danno in oggetto, le tabelle di Milano, nella loro versione precedente, non seguivano la tecnica del punto, ma individuavano un tetto minimo e un tetto massimo, fra i quali ricorreva una significativa differenza, senza alcuna determinazione dei criteri volti a stabilire in quale misura liquidare l'importo. La giurisprudenza di legittimità ha evidenziato come, sotto questo profilo, le tabelle risultassero non conformi a diritto e non potessero essere impiegate nella liquidazione di tale posta di danno. Le tabelle 2024 (e prima di queste quelle del 2022), invece, contengono un adeguamento ai principi di diritto affermati dalla Corte di Cassazione, introducono il valore punto e cinque parametri di riferimento per la distribuzione dei punti. L'integrazione delle tabelle meneghine con la previsione di una graduazione della liquidazione in base ad un sistema a punti persegue l'obiettivo di “aumentare la predittività della liquidazione per casi simili, senza tuttavia azzerare l'ineludibile necessità di un margine di discrezionalità del giudice nell'apprezzare il risarcimento congruo del singolo caso concreto, in conformità a quanto sancito in più occasioni dalla Corte di Cassazione”.
27 La nuova versione delle tabelle, pertanto, fa riferimento al valore punto, pari ad euro 3.911,00 nel caso di perdita di genitori, figli, coniuge o assimilati, e pari ad euro 1.698,00 nell'ipotesi di perdita di fratelli o nipoti. La distribuzione dei punti avviene tenendo conto dei parametri di seguito indicati: a) età della vittima primaria: sono distribuiti fino a 28 punti per danno non patrimoniale presumibile (sofferenza interiore e dinamico-relazionale); b) età della vittima secondaria: fino a 28 punti come sopra;
c) convivenza: sono attribuiti 16 punti per danno non patrimoniale presumibile se le due vittime convivevano, mentre sono assegnati 8 punti qualora le due vittime, benché non conviventi, abitino nello stesso stabile o complesso condominiale;
d) sopravvivenza di altri congiunti al de cuius: fino a 16 punti;
e) qualità e intensità della relazione affettiva: sino a 30 punti. I punti attribuiti in base alle circostanze presenti nella fattispecie concreta vengono sommati e poi moltiplicati per il valore punto, giungendo così alla determinazione dell'importo monetario, il quale non può essere superiore ad euro 391.103,18, fatta salva la sussistenza di circostanze eccezionali. Tale danno non patrimoniale, pertanto, viene equitativamente liquidato dall'odierno giudice sulla base dei criteri fissati nelle tabelle in uso presso il Tribunale di Milano (anno 2024) che tengono in debita considerazione l'età del defunto e degli attori/attrici, il grado di parentela, la loro convivenza nonché l'intensità della relazione affettiva (che, in assenza di diversa allegazione e prova specifica, deve essere considerata nel valore minimo nella misura di 0 punti tabellari), nel seguente modo: 1) quanto a Parte_1
euro 269.859,00 (così calcolati: Valore del Punto Base euro 3.911,00; Punti riconosciuti per
[...] convivenza tra congiunto e vittima 16; Punti in base all'età della vittima 24; Punti in base all'età del genitore 20; Punti in base al numero di familiari nel nucleo primario 9; Punti totali riconosciuti 69); 2) quanto ad
[...] euro 269.859,00 (così calcolati: Valore del Punto Base euro 3.911,00; Punti riconosciuti per Pt_2 convivenza tra congiunto e vittima 16; Punti in base all'età della vittima 24; Punti in base all'età del genitore 20; Punti in base al numero di familiari nel nucleo primario 9; Punti totali riconosciuti 69); 3) quanto a
[...]
euro 110.370,00 (così calcolati: Valore del Punto Base euro 1.698,00; Punti riconosciuti per Pt_3 convivenza tra congiunto e vittima 20; Punti in base all'età della vittima 18; Punti in base all'età del congiunto 18; Punti in base al numero di familiari nel nucleo primario 9; Punti totali riconosciuti 65); 4) quanto a euro 113.766,00 (così calcolati: Valore del Punto Base euro 1.698,00; Punti Parte_4 riconosciuti per convivenza tra congiunto e vittima 20; Punti in base all'età della vittima 18; Punti in base all'età del congiunto 20; Punti in base al numero di familiari nel nucleo primario 9; Punti totali riconosciuti 67). Tutte le somme innanzi indicate includono in sé ed assorbono ogni ulteriore tipologia di danno non patrimoniale che, seppur passibile di declinazione attraverso l'utilizzazione di diverse formule semantiche (quali danno morale, danno esistenziale e danno da perdita del rapporto parentale), indicano, in definitiva, la lesione di un medesimo ed unitario bene giuridico leso, consistente nella sofferenza intima patita dagli istanti per la perdita del loro prossimo congiunto (in virtù della giurisprudenza innanzi menzionata), e che, quindi, non può essere scissa in molteplici sotto-voci di danno tendenti, in ultimo, ad una indebita duplicazione risarcitoria. Del resto, va difatti evidenziato che la misura del risarcimento prevista dalle tabelle già in uso presso il Tribunale di Milano (applicate nel caso di specie), pur facendo riferimento al solo danno “morale” — e, dunque, apparentemente al mero aspetto del “danno da sofferenza contingente” —, tiene già conto della lesione del rapporto parentale, quale interesse costituzionalmente protetto risarcibile nell'ambito dell'unitaria figura del danno non patrimoniale, diverso dal biologico. La tabella Milanese introduce, una liquidazione a
28 punti (riprendendo il modello già assunto dalla Tabella di Roma), che tiene conto dell'età della vittima primaria, del legame familiare della/e cosiddetta/e vittima/e secondaria/e, della convivenza tra le due, della sopravvivenza di altri congiunti, della qualità ed intensità della specifica relazione affettiva. Le due Tabelle (Roma e Milano), avendo assunto un comune metodo di liquidazione “per punti”, tendono a somigliarsi, tuttavia, come ha rilevato una recente pronuncia di merito (Trib. Torino sez. IV, 27 novembre 2022), permangono una serie di differenze relative al valore base del punto ed alla previsione, nella tabella Milanese, del c.d. criterio E, corrispondente alla “qualità e intensità della relazione affettiva”, che assurge a parametro “soggettivo” e che rende necessario l'apprezzamento del giudice. La presenza di tale criterio, del resto, è da ritenersi la differenza fondamentale tra i parametri adottati da Roma e da Milano, in quanto, per il resto, le tabelle sono accomunate dagli altri quattro indicatori. Anche la Corte di Cassazione, pronunciandosi sulle due Tabelle e dato atto della riformulazione di quella Milanese, ne ha confermato la piena validità, identificando, quale unico elemento distintivo, il suddetto paramento soggettivo relativo alla “qualità e intensità della relazione affettiva” (Corte Cass., sez. III, 16 dicembre 2022, n. 37009). Essendo stata effettuata la liquidazione dei danni nei termini di cui sopra all'attualità, sulle somme anzidette, valutate alla data del sinistro e rivalutate anno per anno secondo gli indici Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai, sono dovuti in adesione all'orientamento della S.C. (S.U. n. 1712/1995) gli interessi nella misura legale a partire dalla data del sinistro fino al saldo. Va riconosciuta altresì alla medesima maniera la stessa voce di danno, come ampiamente motivato, alla NN attrice nel presente giudizio. Parte_5
Ed invero la Cassazione, Terza sezione Penale, n. 29735 depositata l'11 luglio 2013, ha dettato lo stato dell'arte in punto di risarcibilità del danno parentale, argomentando sui requisiti per la maturazione di quel danno, superando l'idea di famiglia “ristretta” quale limite alla risarcibilità dei danni. Con tale pronuncia, la Terza Sezione Penale della Cassazione ha affrontato il delicato aspetto del risarcimento del “danno non patrimoniale” in favore dei nonni, qualora costoro non convivano con il nipote, poi deceduto a seguito di sinistro stradale. Dal punto di vista penale, secondo la giurisprudenza più recente, è pacifico che i nonni siano legittimati a costituirsi “parte civile” nel processo per omicidio colposo da incidente stradale, poiché costoro hanno indubbiamente subito un danno dalla perdita del congiunto;
e ciò, a prescindere dalla convivenza tra nonni e nipote, poiché, in tal caso, ciò che rileva e che costituisce la ratio della costituzione di parte civile è il vincolo di parentela esistente e, quindi, l'innegabile affetto nepotale che ne deriva. Ma è dal punto di vista civilistico che la sentenza de quo è innovativa, poiché ribalta l'orientamento, anche recente, formatosi sul punto, ossia che il danno non patrimoniale per perdita del congiunto, per essere giuridicamente rilevante e, quindi, risarcibile, debba essere supportato necessariamente dalla convivenza, che, quindi, costituisce il requisito fondamentale per provare giudizialmente la costanza dei rapporti tra nonni e nipote deceduto. Tale orientamento giurisprudenziale adotta, dunque, un concetto
“stretto” di famiglia, intesa come nucleo costituito unicamente da genitori e figli, escludendo qualsiasi altro soggetto, seppure legato da stretti vincoli di sangue, come appunto i nonni, dall'ambito dagli affetti familiari. La sentenza qui in commento, invece, va oltre tali limitazioni, e specifica che la convivenza non è il requisito che determina l'affetto nepotale, ma che, in mancanza di questa, la relazione affettiva tra nonni e nipote può essere legittimamente provata da altre situazioni di fatto, purché idonee a comprovare lo stretto legame affettivo, quali, ad esempio, i costanti contatti telefonici o telematici, l'assidua frequentazione, ect…: secondo gli ermellini, infatti, “è proprio la caratteristica suddetta di intenso livello di comunicazione in tempo reale che rende del tutto superflua la compresenza fisica nello stesso luogo per coltivare e consentire un reale rapporto parentale e ciò vale tanto per i nonni verso i nipoti quanto – il che è assai comune oggi, senza
29 peraltro, significativamente, porre in dubbio o in una posizione di deminutio la risarcibilità – per i genitori verso figli che lavorano o studiano in altra città o addirittura all'estero”. Orbene, condividendo il suddetto orientamento, tenuto presente che viveva vicinissimo al Parte_5 nipote (entrambi in Decollatura (CZ), la prima in contrada Bonomilio n. 95, il secondo, Persona_1 insieme ai genitori e alle RE, sempre in contrada Bonomilio ma al numero civico 93) e che, di conseguenza, erano certamente costanti i rapporti e assidua la frequentazione, questo Tribunale ritiene congruo riconoscere in favore di (NN) di anni 73 al tempo dell'evento, in applicazione Parte_5 delle Tabelle di Milano aggiornate all'attualità, la somma di euro 71.316,00. Va, inoltre, precisato riguardo gli importi risarcitori liquidati relativa alle domande innanzi accolte, che nella liquidazione del danno cagionato da illecito aquiliano, in caso di ritardo nell'adempimento, deve, altresì, tenersi conto del nocumento finanziario (lucro cessante) subito dal soggetto danneggiato a causa della mancata tempestiva disponibilità della somma di denaro dovuta a titolo di risarcimento, la quale, se tempestivamente corrisposta, avrebbe potuto essere investita per ricavarne un lucro finanziario (si ricordi, infatti, che l'art. 1219 c.c. annovera le obbligazioni da fatto illecito tra quei particolari tipi di obbligazioni in cui la mora è in re); tale danno, invero, ben può essere liquidato con la tecnica degli interessi, con la precisazione, tuttavia, che detti interessi non debbono essere calcolati né sulla somma originaria, né su quella rivalutata al momento della liquidazione, dovendo gli stessi computarsi, piuttosto, o sulla somma originaria progressivamente rivalutata, anno per anno, ovvero in base ad un indice di rivalutazione medio (cfr., in tal senso, ed ex multis e per prima Cass. SS. UU., 17 febbraio 1995, n. 1712, nonché Cass. 10 marzo 2000, n. 2796). Orbene, per ottenere l'effetto pratico del riconoscimento degli interessi calcolati sulla somma rivalutata in base ad un indice di rivalutazione medio, appare congruo riconoscere i detti interessi al tasso legale previsto dall'art. 1284, comma 1, c.c., dalla data dell'evento dannoso (12.10.2006), sugli importi risarcitori innanzi liquidati ma devalutati all'epoca del sinistro (quale momento in cui l'illecito si è prodotto), in base all'indice ISTAT delle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai (c.d. indice FOI di devalutazione), e, quindi, anno per anno, ed a partire dal 12.10.2006, fino al momento della pubblicazione della presente decisione, sulla somma innanzi indicata di volta in volta rivalutata in base all'indice ISTAT menzionato (FOI), con divieto di anatocismo. Dal momento della pubblicazione della presente sentenza e fino all'effettivo soddisfo, infine, dovranno essere corrisposti, sulla somma totale sopra liquidata a titolo risarcitorio, gli ulteriori interessi al tasso legale suddetto, ai sensi dell'art. 1282 c.c., posto che, al momento della pubblicazione della sentenza, l'obbligazione risarcitoria, che ha natura di debito di valore, si trasforma in debito di valuta, con conseguente applicabilità degli istituti tipici delle obbligazioni pecuniarie in senso stretto, sulla somma globale composta da capitale, rivalutazione e coacervo degli interessi maturati fino alla pubblicazione della sentenza (cfr., in tal senso, Cass. 3 dicembre 1999, n. 13470; Cass. 21 aprile 1998, n. 4030). In definitiva, la convenuta società va condannata, in solido con la CP_1 Controparte_2
alla corresponsione, in favore degli attori delle somme risarcitorie riassunte innanzi per i titoli
[...] risarcitori ivi specificati, oltre interessi e rivalutazione monetaria secondo il criterio di calcolo appena illustrato. L'importo complessivo dovuto agli attori ricade, in ogni caso, entro il massimale globale di polizza di euro 1.600.000,00 della polizza RCA stipulata dalla con la sicchè nessuna CP_1 Controparte_3 limitazione del risarcimento entro i limiti di tale massimale deve essere statuita dal Tribunale.
30 Gli attori hanno domandato anche il risarcimento del danno patrimoniale in maniera però del tutto generica ed indeterminata tanto da non comprendersi bene quali voci di danno patrimoniale sono state effettivamente richieste. In ogni caso, qualora tale richiesta di risarcimento dei danni patrimoniali fosse riferita alla perdita economica costituita dalla perdita dei compensi già maturati da la stessa deve essere rigettata. Persona_1
Si ritiene, in via generale, che tale ristoro possa essere riconosciuto ai congiunti di un soggetto deceduto in conseguenza del fatto illecito addebitabile ad un terzo laddove gli stessi siano stati privati di utilità economiche di cui già beneficiavano e/o di cui, presumibilmente, avrebbero beneficiato in futuro - danno da accertare anche a mezzo di presunzioni semplici. La determinazione del danno risarcibile va condotta tenendo anzitutto presente che, ai sensi dell'art. 1223 c.c., il risarcimento del danno (sia esso derivante da fatto illecito extracontrattuale, che da responsabilità contrattuale), ha la funzione di porre il patrimonio del danneggiato nello stesso stato in cui si sarebbe trovato senza l'evento lesivo, con la sottesa esigenza, pertanto, che il risarcimento non si risolva in una fonte di lucro per il danneggiato. Ma detta esigenza implica solo che la misura dello stesso risarcimento non superi quella del valore dello specifico bene leso (cfr. Cass. n. 15822/2005). È allora indubbio che costituisca base di calcolo, per verificare quale sia l'effettiva entità del danno economico da risarcire, il reddito del congiunto defunto;
partendo quindi da questo imprescindibile dato, occorre poi calcolare quale parte di esso reddito potesse costituire il cd. reddito utile, a tale fine sottraendo la c.d. quota sibi, ovvero, la quota che il defunto avrebbe riservato a sé e per i propri bisogni (Cass., 5 maggio 2009, n. 10304). Detta quota, ovviamente, varia in relazione alle variabili caratteristiche del nucleo familiare (numero dei suoi componenti, numero dei membri percettori di reddito, consistenza del singolo o dei plurimi redditi, tenore di vita). Ai prossimi congiunti di un soggetto deceduto in conseguenza del fatto illecito di un terzo compete, dunque, il risarcimento del danno patrimoniale futuro, nel caso in cui il defunto svolgesse attività lavorativa remunerata ed a condizione che preesistesse una situazione di convivenza ovvero una concreta pratica di vita, in cui rientri l'erogazione di provvidenze all'interno della famiglia allargata, in mancanza della quale, non essendo altrimenti prevedibile con elevato grado di certezza un beneficio durevole nel tempo, non può sussistere perdita che si risolva in un danno patrimoniale (v. Cass. n. 4253 del 16/03/2012). Nella fattispecie in esame si ritiene che tale danno non sia stato provato in alcun modo. In primo luogo, non vi è prova alcuna di quale fosse il reddito effettivo del defunto , né di Persona_1 quale fosse il rapporto economico tra gli attori e la vittima. In particolare, non vi è alcuna prova in atti che provvedesse a corrispondere agli attori Persona_1 alcunché, né che partecipasse in alcun modo al loro sostentamento economico, né, infine, se gli attori godessero di un reddito o di un trattamento pensionistico proprio tale da non necessitare di alcuna contribuzione. In base a tali considerazioni, al rilievo che sia la vittima che i suoi genitori erano adulti al momento degli eventi (quindi in grado di mantenere da soli - in assenza di prova contraria non fornita - le altre due figlie) e alla circostanza che per la sua età, doveva necessariamente usufruire di Parte_5 un trattamento pensionistico, non appare desumibile nemmeno presuntivamente una contribuzione economica, né attuale né tantomeno futura ai bisogni economici ed al sostentamento degli attori da parte dello AT giovane deceduto. Conseguentemente la domanda sul punto va rigettata. Per quanto riguarda, poi, l'eventuale danno patrimoniale futuro, risarcibile ai congiunti di chi sia deceduto a seguito di fatto illecito, esso può consistere o nella diminuzione di contributi o sovvenzioni;
oppure nella perdita di utilità economiche che, per legge (ad es., ex art. 230 bis, 315, 433 c.c.) o per solidarietà familiare, sarebbero state conferite dal soggetto scomparso (ex multis, Cass., 11-01-1988, n. 23).
31 Ne consegue che, per ottenere il risarcimento di tale tipo di danno, l'attore ha l'onere di provare - anche per presunzioni, ex art. 2727 c.c. - una stabile contribuzione del defunto in proprio favore (Trib. Roma 1.7.2002, LI c. Uniass, inedita;
Trib. Roma 17.2.2002, FO c. , inedita;
Cass., sez. III, 17-11-1999, n. Per_5
12756; Cass., sez. III, 12-10-1998, n. 10085). Tuttavia la mera convivenza col defunto, pur costituendo un indizio in tal senso, è insufficiente - da sola - a far presumere l'esistenza d'una stabile contribuzione del defunto in favore dei congiunti superstiti (cfr. Cass., sez. III, 12-10-1998, n. 10085, la quale peraltro aggiunge che neppure le condizioni socioeconomiche della famiglia possono costituire l'unico elemento di valutazione delle aspettative dei congiunti ad un contributo economico da parte del familiare prematuramente scomparso, dovendosi tener conto di dati ulteriori, fra i quali ad esempio l'attività esercitata dall'altro coniuge). Nel caso in esame, come detto, gli attori non hanno provato alcunché al riguardo, e segnatamente non hanno dimostrato, neppure per presunzioni, che in considerazione della scarsezza dei propri redditi, Persona_1 destinava ad essi i propri proventi e le proprie sostanze economiche. Anche sotto tale aspetto, dunque, la domanda attorea non può trovare ingresso. Passando all'esame della domanda di risarcimento dei danni in via ereditaria deve rilevarsi, in via generale, che nel caso in cui intercorra un apprezzabile lasso di tempo tra le lesioni colpose e la morte causata dalle stesse, è configurabile un danno biologico risarcibile, da liquidarsi in relazione alla menomazione della integrità psicofisica patita dal danneggiato per quel periodo di tempo, ed il diritto del danneggiato a conseguire il risarcimento del danno è trasmissibile agli eredi "iure hereditatis". Si ritiene, infatti, che la persona che, dopo essere stata ferita, perda la vita a causa delle lesioni, può acquistare e trasmettere agli eredi il diritto al risarcimento del danno non patrimoniale laddove in tale periodo di tempo, sia rimasta lucida e cosciente. Al riguardo si osserva che il principio della unicità del risarcimento è destinato a coniugarsi con lo speculare principio della sua integralità dovendo esso estendersi a tutti i danni conseguenti alla lesione di diritti costituzionalmente tutelati, anche diversi dalla salute. Costituiscono invero massime ormai consolidate nella giurisprudenza di legittimità: a) che in caso di lesione dell'integrità fisica con esito letale, un danno biologico risarcibile in capo al danneggiato, trasmissibile agli eredi, è configurabile solo se la morte sia intervenuta dopo un apprezzabile lasso di tempo, sì da potersi concretamente configurare un'effettiva compromissione dell'integrità psicofisica del soggetto leso, non già quando la morte sia sopraggiunta immediatamente o comunque a breve distanza dall'evento, giacché essa non costituisce la massima lesione possibile del diritto alla salute, ma lesione di un bene giuridico diverso, e cioè del bene della vita (Cass., 14 dicembre 2010, n. 25264; Cass., 17 gennaio 2008, n. 870; Cass., 28 agosto 2007, n. 18163; Corte cost. n. 372 del 1994); b) che parimenti il danno cosiddetto “catastrofale” - e cioè la sofferenza patita dalla vittima durante l'agonia - è risarcibile e può essere fatto valere iure hereditatis unicamente allorché essa sia stata in condizione di percepire il proprio stato, abbia cioè avuto l'angosciosa consapevolezza della fine imminente, mentre va esclusa quando all'evento lesivo sia conseguito immediatamente il coma e il danneggiato non sia rimasto lucido nella fase che precede il decesso (Cass., 28 novembre 2008, n. 28423; Cass., 24 marzo 2011, n. 6754); c) che non è risarcibile il danno tanatologico, da perdita del diritto alla vita, fatto valere iure successionis dagli eredi del de cuius, per l'impossibilità tecnica di configurare l'acquisizione di un diritto risarcitorio derivante dalla lesione di un bene intrinsecamente connesso alla persona del titolare, e da questo fruibile solo in natura: e invero, posto che finché il soggetto è in vita, non vi è lesione del suo diritto alla vita, mentre, sopravvenuto il decesso, il morto, in quanto privo di capacità giuridica, non è in condizione di acquistare alcun diritto, il risarcimento finirebbe per assumere, in casi siffatti, un'anomala funzione punitiva, particolarmente percepibile laddove il risarcimento dovesse essere erogato a eredi diversi dai congiunti o, in
32 mancanza di successibili, addirittura allo Stato (Cass., 24 marzo 2011, n. 6754; Cass., 16 maggio 2003, n. 7632, si veda contra la recente Cass. n. 1361 del 23/01/2014). Quel che rileva, dunque, ai fini della risarcibilità del danno non patrimoniale agli eredi della vittima, nel caso di sopravvivenza di quest'ultima, non è se la sopravvivenza sia stata lunga o breve, ma se la vittima, nel tempo intercorso tra le lesioni e la morte, abbia patito un danno: abbia, cioè, avuto la possibilità di apprezzare se stessa e la propria esistenza come irrimediabilmente vulnerate e compromesse (cfr., Cass. 25 febbraio 1997 n. 1704). Tali orientamenti giurisprudenziali hanno ricevuto, più di recente, l'illustre avallo delle Sezioni Unite, le quali hanno statuito che ”in materia di danno non patrimoniale, in caso di morte cagionata da un illecito, il pregiudizio conseguente è costituito dalla perdita della vita, bene giuridico autonomo rispetto alla salute, fruibile solo in natura dal titolare e insuscettibile di essere reintegrato per equivalente, sicché, ove il decesso si verifichi immediatamente o dopo brevissimo tempo dalle lesioni personali, deve escludersi la risarcibilità "iure hereditatis" di tale pregiudizio, in ragione - nel primo caso - dell'assenza del soggetto al quale sia collegabile la perdita del bene e nel cui patrimonio possa essere acquisito il relativo credito risarcitorio, ovvero - nel secondo - della mancanza di utilità di uno spazio di vita brevissimo” (v. Cass. S. U., n. 15350 del 22/07/2015). Posto ciò, dalle prove documentali in atti, si evince che il decesso di è stato accertato intorno Persona_1 alle ore 7.30 del 12.10.2006 e, dunque, all'incirca, neanche trenta minuti dopo il sinistro avvenuto intorno alle ore 7.00 - 7.05 di quella sfortunata mattina. Inoltre, appare probabile, in assenza di riscontri di segno contrario, che, a seguito dell'impatto, l' avesse quasi immediatamente perduto i sensi, senza che Per_1
l'intervento dell'ambulanza avesse favorito una rianimazione o il riacquisto di uno stato vigile e cosciente, atteso che lo AT lavoratore perveniva già cadavere al Pronto Soccorso dell'Ospedale di VE LI, laddove era stato trasportato d'urgenza (vedi deposizione del teste Testimone_6
udienza penale dibattimentale del 2.12.2009 procedimento penale n. 182/2009 svoltosi davanti al
[...]
Tribunale Penale di Lamezia Terme – fascicolo di parte attrice). Nulla si ritiene pertanto risarcibile a tale titolo. L'obbligo risarcitorio delle parti convenute, quindi, è limitato ai soli importi sopraindicati. Ad ogni modo, dalle somme riconosciute a favore degli attori nessun importo deve essere sottratto in relazione a quanto ottenuto dai ricorrenti dall'Inail o da altri enti previdenziali. Con la sentenza n. 13594 del 16 maggio 2024, la Cassazione ha confermato la correttezza della mancata detrazione delle somme, riconosciute agli eredi quale rendita ai superstiti, dal risarcimento del danno non patrimoniale iure succesionis. Difatti, i giudici di legittimità hanno affermato che “il danno non patrimoniale spettante iure hereditatis non rientra tra le voci indennizzabili dall'Inail e si colloca, pertanto, tra i danni cd. complementari, rispetto ai quali non si pone un problema attinente ai criteri di scomputo;
peraltro, la prestazione economica che la legge pone a carico dell'ente previdenziale in caso di morte del lavoratore assicurato, cioè la rendita in favore dei superstiti, costituisce risarcimento del danno patrimoniale subito in dipendenza della morte del congiunto, ed attiene quindi ad una voce eterogenea rispetto al danno non patrimoniale riconosciuto nel caso in esame iure hereditatis, come tale neanche astrattamente scomputabile secondo l'indirizzo consolidato, che esige, comunque, la omogeneità dei pregiudizi e delle corrispondenti poste“. ll danno parentale nell'infortunio mortale sul lavoro, quindi, si colloca al di fuori della tutela dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, fuori dall'ambito di applicabilità dell'art. 13 del d.lgs. n. 38/00. Il danno biologico, difatti, è stato attratto all'interno dell'oggetto dell'assicurazione solo con riferimento alla prestazione dell'assicurato, lasciando all'area esterna del diritto civile la tutela dei diritti risarcitori degli eredi (Cass. Civ., Sez. III, Sent., 12 ottobre 2017, n. 23963).
33 In relazione agli eredi, la rendita a favore dei superstiti in caso di morte del lavoratore assicurato costituisce risarcimento del danno patrimoniale subito in dipendenza della morte del congiunto, del quale i beneficiari sono titolari in base ad un proprio diritto, spettante esattamente per la loro qualità di assistiti. In definitiva, secondo l'interpretazione sistematica dell'art. 13 d.lgs. n. 38/2000, in caso di decesso del lavoratore per infortunio sul lavoro, il danno non patrimoniale subito dall'erede per la perdita del rapporto parentale, non trova alcuna collocazione all'interno della rendita erogata dall'Inail, trovando perciò applicazione gli istituti codicistici in materia di responsabilità civile (Cass. civ., Sez. lavoro, Sent., 10/03/2017, n. 6306). La prestazione indennitaria risponde infatti a obiettivi di solidarietà sociale cui ha riguardo l'art. 38 Cost., mentre il rimedio risarcitorio, a presidio dei valori della persona, si innesta sull'art. 32 Cost.. Pertanto, in ragione di ciò vi sono voci di danno escluse dalla copertura assicurativa Inail, quale appunto il danno da perdita del rapporto parentale in quanto la nozione di danno biologico recepita dalle disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni impedisce di considerare come tale il danno da perdita della vita. In altri termini, “la costituzione, da parte dell'assicuratore sociale (Inail), di una rendita in favore dei prossimi congiunti di persona deceduta in conseguenza di un sinistro stradale "in itinere", non esclude né riduce in alcun modo il loro diritto al risarcimento del danno (sia patrimoniale che non patrimoniale) nei confronti del responsabile, non operando in tale ipotesi il principio della "compensatio lucri cum damno", a causa della diversità del titolo giustificativo della rendita rispetto a quello del risarcimento”) (vedi sul punto Cass. n. 21897/2009). Delibate nella maniera appena illustrata le richieste risarcitorie degli attori nei riguardi delle parti convenute restano da esaminare le domande di garanzia e manleva avanzate dalla società nei confronti CP_1 delle due compagnie assicurative chiamate in causa. Di tali domande non può che rilevarsi l'assoluta infondatezza. Con particolare riferimento all'assicurazione si rileva che la relativa polizza assicurativa non Parte_6
è operativa in relazione ai danni subiti dagli attori. Infatti, nella Sezione I Quadro IV “la responsabilità civile” è chiaramente precisato che “la si CP_9 obbliga a tenere indenne l'assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, per danni involontariamente cagionati a terzi per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose ed animali in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione allo svolgimento dell'attività dichiarata in scheda copertura”. Si deve trattare dunque di evento mortale, di lesioni personali o danneggiamenti a cose o animali che hanno riguardato direttamente il terzo e non suoi congiunti. D'altronde, ai sensi della polizza, non è considerato terzo “la persona in rapporto di dipendenza con l'assicurato che subisca il danno in occasione di lavoro o di servizio” (come nel caso concreto Per_1
).
[...]
Vi è poi che non sono compresi, comunque, nel rischio assicurato “i danni….h) cagionati da veicoli a motore di qualsiasi genere nonché da natanti e da aeromobili…”. E' vero che la polizza in esame prevedeva tra le garanzie aggiuntive quella “per danni cagionati da carrelli e macchine operatrici semoventi” (tra cui può certamente farsi rientrare l'autocarro nel quale è stato schiacciato lo AT ), “compresa la circolazione su aree private e le operazioni di carico e scarico”, Persona_1 purtuttavia dalla specifica garanzia erano comunque esclusi “i danni cagionati a terzi in relazione alla circolazione su aree soggette alla disciplina della legge n. 990/1969”. La legge n. 990 del 1969, che disciplina l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile per i veicoli a motore, si applica a tutte le aree dove la circolazione dei veicoli è consentita, siano esse strade di uso
34 pubblico o aree equiparate. Questo significa che l'obbligo assicurativo, e quindi la disciplina della legge, si estende anche ad aree private ad uso pubblico, come parcheggi aperti al pubblico, aree di cantiere o aziendali accessibili a terzi. Tale disciplina, pertanto, trova attuazione anche con riferimento al luogo in cui si è verificato l'incidente mortale oggetto di causa che costituiva, come già detto, un'area accessibile al pubblico come tale soggetta alla circolazione di un numero indeterminato di persone, con conseguente esclusione di ogni copertura assicurativa. Oltretutto l'autocarro in questione, al momento del tragico sinistro, non era impegnato in operazioni di carico e scarico. Per tutte le anzidette ragioni è da escludersi l'operatività della polizza stipulata dalla con la CP_1
(già . Controparte_4 Controparte_17
Analogamente deve essere respinta la domanda di manleva svolta dalla nei riguardi della CP_1
(prima non potendosi considerare operativa la polizza di Controparte_6 Controparte_7 assicurazione conclusa tra le parti. Infatti, anche qualora si volesse ammettere per mera ipotesi che i danni lamentati dagli attori siano riconducibili pure all'attività di impresa della in ogni caso, sono espressamente esclusi dalla CP_1 copertura assicurativa “per l'assicurazione di responsabilità civile verso terzi” i danni “…j) derivanti dalla circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate di veicoli a motore nonché da navigazione di natanti a motore e da impiego di aeromobili” (v. art. 2.1. “Responsabilità civile derivante dallo svolgimento dell'attività commerciale”). Nel caso di specie, lo si ripete, la morte di è stata determinata dallo schiacciamento dello Persona_1 AT lavoratore sotto il cassone dell'autocarro (quindi di un veicolo a motore) nel piazzale della società
da considerarsi come un'area aperta al pubblico. CP_1
La polizza stipulata, pertanto, non copriva l'evento verificatosi con conseguente assorbimento di tutte le ulteriori questioni sollevate dalle parti circa l'inefficacia di alcune clausole contrattuali, comunque diverse rispetto a quelle appena richiamate. Solo per completezza motivazionale si evidenzia che la Suprema Corte uniformandosi recentemente ad un principio già affermato in passato, ha chiarito che “l'eccezione di inoperatività della polizza assicurativa non costituisce un'eccezione in senso proprio ma una semplice difesa, una mera argomentazione giuridica, formulata in base a un'interpretazione di parte volta a contestare il fondamento della domanda con l'assumere l'estraneità dell'evento ai rischi contemplati nel contratto”; come tale, la suddetta eccezione costituirebbe una eccezione in senso lato;
non sarebbe dunque riservata all'iniziativa della parte, e potrebbe essere rilevata d'ufficio anche in grado di appello, salvi ovviamente gli effetti del giudicato interno (così Cass., Sez. III, 3 luglio 2014, n. 15228, in questa Rivista, 2014, II, 679, e Cass., Sez. III, 22 febbraio 2000, n. 1967, in Giust. civ., 2000, I, 2971, ambedue richiamate dalla sentenza qui in rassegna). Anche la domanda di manleva proposta dalla nei confronti della quindi, CP_1 Controparte_6 deve andare reietta. D'altronde, sul punto specifico, si evidenzia che tutte le contestazioni mosse dalla Controparte_2 in ordine alla polizza assicurativa conclusa tra l'altra società convenuta e la predetta compagnia di
[...] assicurazione terza chiamata sono inammissibili dal momento che sono state sollevata da una parte estranea al negozio di assicurazione. Il rigetto delle domande di manleva appena esaminate e il riconoscimento della responsabilità esclusiva della nell'evento mortale che qui occupa comportano, come conseguenza inevitabile, la reiezione di CP_1 tutte le altre domande di regresso e di restituzione avanzate dalla Controparte_2
35 In conclusione, deve essere accertata e dichiarata la responsabilità esclusiva della per il sinistro CP_1 mortale occorso a in VE LI in data 12.10.2006; di conseguenza le società Persona_1 convenute devono essere condannate, in solido tra loro, al pagamento del risarcimento dei danni a favore degli attori per come sopra indicato e quantificato, oltre interessi e rivalutazione monetaria nei termini testè illustrati. Vanno respinte invece le domande di manleva della nei riguardi delle società terze chiamate. CP_1
Quanto al provvedimento di questo Tribunale del 28.5.2014 che ha riconosciuto la provvisionale agli attori si evidenzia che per giurisprudenza consolidata della Suprema Corte “l'ordinanza con cui il giudice di prime cure abbia assegnato la provvisionale di cui all'art. 147 C.d.A. (eventualmente anche ai sensi dell' art. 5, I. n. 102/2006) produce effetti anticipatori della condanna richiesta dall'attore ed è destinata ad essere assorbita dalla sentenza che definisce il giudizio di primo grado, divenendo pertanto priva di effetti in caso di rigetto della domanda, così da consentire alla parte che abbia pagato di agire per la restituzione della somma, senza necessità di attendere il passaggio in giudicato della sentenza” (v. Cassazione ordinanza 16 marzo 2021, n. 7389). Per ovvio, le somme che eventualmente sono state già corrisposte a titolo di provvisionale a favore degli attori dovranno essere detratte da quelle indicate nella presente sentenza come ristoro dei danni a favore dei medesimi al momento del relativo pagamento. Le spese di lite seguono la soccombenza nel rapporto processuale tra gli attori e le parti convenute e vanno poste a carico di queste ultime, in solido tra loro, nella misura liquidata in dispositivo ai sensi del D.M. n. 55/2014 come modificato dal D.M. n. 147/2022. Nel rapporto processuale tra la società e le CP_1 società terze chiamate e invece, le spese di processo devono Controparte_4 Controparte_6 essere interamente compensate in considerazione della peculiarità delle questioni giuridiche affrontate con riferimento ai due contratti assicurativi e della rilevazione officiosa dei motivi di inoperatività delle polizze stipulate posti a base del rigetto delle domande di manleva.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda come sopra proposta, così provvede:
- accoglie la domanda degli attori e, per l'effetto, dichiara la responsabile esclusiva del sinistro CP_1 intervenuto in VE LI (CZ) in data 12.10.2006 in cui è deceduto;
Persona_1
- accoglie, nei limiti e per le causali di cui in motivazione, la domanda avanzata dagli attori e, per l'effetto, condanna la e la in solido tra loro, al pagamento della somma CP_1 Controparte_2 di euro 269.859,00 in favore di (padre), di euro 269.859,00 in favore di Parte_1 Parte_2
(madre), di euro 110.370,00 in favore di (sorella), di euro 113.766,00 in favore di Parte_3 Parte_4
(sorella) e di euro 71.316,00 in favore di (NN PA), oltre interessi e rivalutazione Parte_5 monetaria come in parte motiva, più interessi legali dalla pubblicazione della presente sentenza al saldo effettivo;
- rigetta le domande di manleva proposte dalla nei confronti delle due società terze chiamate;
CP_1
- condanna la e la in solido, alla rifusione in favore degli CP_1 Controparte_2 attori delle spese processuali che si liquidano in euro 1.229,00 per esborsi ed in complessivi euro 23.892,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, oltre IVA e CPA come per legge, da distrarsi ai sensi dell'art. 93 c.p.c. a favore dell'avv. Antonello Mancuso dichiaratosi difensore antistatario;
- compensa interamente le spese di lite nel rapporto processuale tra la e le società di CP_1 assicurazioni terze chiamate;
- dispone che, ai sensi dell'art. 52, comma 3 Codice Privacy, in caso di utilizzazione della presente sentenza
36 in qualsiasi forma, per finalità di informazione scientifica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi riportati nella sentenza. Lamezia Terme, 4 settembre 2025. Il Giudice dott. Salvatore Regasto
La sentenza è redatta su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dott. Salvatore Regasto in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
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