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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 10/12/2025, n. 3333 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 3333 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola, prima sezione civile, in persona del Giudice Unico Dott.ssa Lucia
Paura, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta a ruolo con il n. 3051/2017 di R.G. avente ad oggetto: impugnazione delibera assembleare.
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
Giovanni D'Avino, in virtù di procura in calce all'atto di citazione, domiciliato come in atti;
ATTORE
CONTRO
Controparte_1
CONVENUTO CONTUMACE
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 18.09.2025 in cui la causa è stata trattenuta in decisione con la concessione dei termini ordinari ex art. 190 c.p.c.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Con atto di citazione, il sig. conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale Parte_1
di Nola, il chiedendo l'annullamento della delibera assembleare Controparte_1
approvata in data 21.02.2017, previa sospensione della stessa.
L'attore deduceva di essere conduttore di presso il citato condominio, sito in Pomigliano
d'Arco alla via Passariello, n. 49/51, di un fabbricato a uso commerciale di circa 70 mq,
composto da locale al piano terra e accessori, identificato al catasto al Foglio 5, Particella
776 sub 2 C, con cat. C/1.
L'attore deduceva di essere titolare di un'attività di ristorazione alimentare, svolta presso il locale citato e consistente, principalmente, nella preparazione di cibi da asporto.
Secondo quanto dedotto dall'attore, in data 21.02.2017, si era riunito il condominio per discutere, tra l'altro, della seguente questione: “problematiche per apposizione canna fumaria del
locale Sciuè di via Passariello”.
L'attore deduceva che, al termine della discussione, l'assemblea aveva deliberato di intimare all'odierno attore:
1. la rimozione della canna fumaria installata in senso orizzontale nell'area condominiale, applicata abusivamente e senza autorizzazione condominiale;
2. l'immediata rimozione del motore che, installato all'interno del locale a ridosso delle strutture portanti dell'edificio condominiale, determina l'insorgenza di vibrazioni percepibili fino al quarto piano del palazzo;
3. abbattimento dei fumi mediante struttura che non interferisca con l'edificio condominiale e, pertanto, completamente interna al locale;
4. lo sgombero delle strutture che insistono in maniera stabile sul marciapiede esterno che non consentono il pari uso da parte degli altri condomini (piante invasate, tavolini e sedie);
5. rimozione dei pannelli apposti in sovrapposizione ai marmi delle facciate, nonché
di tenere nei limiti consentiti il volume dei suoni propagati all'interno del locale.
In punto di diritto, l'attore deduceva la nullità della delibera condominiale, in quanto la stessa sarebbe stata adottata in assenza della maggioranza prescritta e il relativo verbale sarebbe stato redatto in data incerta.
Nel merito l'attore deduceva che l'installazione della canna fumaria sarebbe stata preceduta da apposita autorizzazione, al contrario di quanto asserito dai condomini;
inoltre, i rumori prodotti dal motore sarebbero contenuti nei limiti della normale tollerabilità.
Quanto alla richiesta di abbattimento dei fumi, secondo l'attore la stessa sarebbe iniqua, in quanto il locale sarebbe già dotato di apposite strutture all'avanguardia e le immissioni,
inoltre, sarebbero contenute nei limiti della normale tollerabilità.
Con riguardo ai denunciati elementi insistenti sul marciapiede, la circostanza si sarebbe verificata solo in via occasionale.
Quanto alla richiesta rimozione dei pannelli, il locale sarebbe stato autorizzato in tal senso e, inoltre, i volumi propagati risulterebbero contenuti nei limiti della normale tollerabilità.
Ciò premesso quanto ai fatti di causa, si osserva quanto segue.
La domanda formulata dall'attore è fondata e va accolta per i motivi di seguito esposti. In via preliminare, va dichiarata la contumacia del convenuto, in quanto, CP_1
sulla base degli atti di causa, lo stesso risulta regolarmente citato e mai costituito.
Nel merito, risultano fondate, in primo luogo, le censure mosse dall'attore in ordine alla presunta nullità della delibera assembleare impugnata per mancanza della maggioranza prescritta dalla legge.
Dalla documentazione in atti non si è dimostrato che i condomini presenti abbiano validamente rappresentato la maggioranza necessaria per la validazione così come incerta si è rivelata la data in cui sarebbe stato redatto il relativo verbale di assemblea.
Risulta omessa, inoltre, la data prevista per la prima convocazione e la delibera appare resa addirittura in assenza dell'odierno attore, in qualità di conduttore dell'immobile condominiale e pertanto, considerato l'oggetto del contendere, titolare di interesse giuridicamente rilevante.
Quanto al merito della delibera assembleare, le asserite autorizzazioni di cui godrebbe l'attore risultano provate, atteso che, in atti risulta espressa autorizzazione datata
28.09.2015 da parte del convenuto (cfr. prod. attore). CP_1
Inoltre le prove dichiarative espletate (cfr teste sig. , escusso all'udienza Testimone_1
del 18.09.2025) confermano la prospettazione dei fatti narrata in citazione (cfr dichiarazione del predetto teste “Sono a conoscenza dei fatti perché oltre ad essere il figlio
dell'attore lavoravo lì; so che la canna fumaria è stata autorizzata dal ” e aggiungeva: “Il CP_1
motore installato all'interno del locale è stato sostituito con altro più efficiente per cui le vibrazioni erano
quasi impercettibili”).
Conclusivamente, la domanda formulata da parte attrice deve essere accolta, in quanto fondata. Le spese di lite seguono la soccombenza e, determinate sulla base del D.M. n. 37/2018 vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M
Il Tribunale di Nola, prima sezione civile, in persona del Giudice Unico Dott.ssa Lucia
Paura, definitivamente pronunciando nel giudizio civile iscritto a ruolo con il n. di R.G.
3051/2017, così provvede:
-accoglie la domanda e per l'effetto annulla la delibera condominiale impugnata;
-condanna, altresì il COS., in persona del l'amministratore pro Controparte_2
tempore, al pagamento in favore del sig. delle spese di lite che, vengono Parte_1
liquidate in € 3.809,00 per compenso professionale ed in € 545,00 per esborsi, oltre
I.V.A., C.P.A. e rimborso spese generali nella misura del 15% del compenso con attribuzione in favore dell'avv. Giovanni D'Avino dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Nola, lì 10.12.2025 Il Giudice Unico
Dott.ssa Lucia Paura
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola, prima sezione civile, in persona del Giudice Unico Dott.ssa Lucia
Paura, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta a ruolo con il n. 3051/2017 di R.G. avente ad oggetto: impugnazione delibera assembleare.
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
Giovanni D'Avino, in virtù di procura in calce all'atto di citazione, domiciliato come in atti;
ATTORE
CONTRO
Controparte_1
CONVENUTO CONTUMACE
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 18.09.2025 in cui la causa è stata trattenuta in decisione con la concessione dei termini ordinari ex art. 190 c.p.c.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Con atto di citazione, il sig. conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale Parte_1
di Nola, il chiedendo l'annullamento della delibera assembleare Controparte_1
approvata in data 21.02.2017, previa sospensione della stessa.
L'attore deduceva di essere conduttore di presso il citato condominio, sito in Pomigliano
d'Arco alla via Passariello, n. 49/51, di un fabbricato a uso commerciale di circa 70 mq,
composto da locale al piano terra e accessori, identificato al catasto al Foglio 5, Particella
776 sub 2 C, con cat. C/1.
L'attore deduceva di essere titolare di un'attività di ristorazione alimentare, svolta presso il locale citato e consistente, principalmente, nella preparazione di cibi da asporto.
Secondo quanto dedotto dall'attore, in data 21.02.2017, si era riunito il condominio per discutere, tra l'altro, della seguente questione: “problematiche per apposizione canna fumaria del
locale Sciuè di via Passariello”.
L'attore deduceva che, al termine della discussione, l'assemblea aveva deliberato di intimare all'odierno attore:
1. la rimozione della canna fumaria installata in senso orizzontale nell'area condominiale, applicata abusivamente e senza autorizzazione condominiale;
2. l'immediata rimozione del motore che, installato all'interno del locale a ridosso delle strutture portanti dell'edificio condominiale, determina l'insorgenza di vibrazioni percepibili fino al quarto piano del palazzo;
3. abbattimento dei fumi mediante struttura che non interferisca con l'edificio condominiale e, pertanto, completamente interna al locale;
4. lo sgombero delle strutture che insistono in maniera stabile sul marciapiede esterno che non consentono il pari uso da parte degli altri condomini (piante invasate, tavolini e sedie);
5. rimozione dei pannelli apposti in sovrapposizione ai marmi delle facciate, nonché
di tenere nei limiti consentiti il volume dei suoni propagati all'interno del locale.
In punto di diritto, l'attore deduceva la nullità della delibera condominiale, in quanto la stessa sarebbe stata adottata in assenza della maggioranza prescritta e il relativo verbale sarebbe stato redatto in data incerta.
Nel merito l'attore deduceva che l'installazione della canna fumaria sarebbe stata preceduta da apposita autorizzazione, al contrario di quanto asserito dai condomini;
inoltre, i rumori prodotti dal motore sarebbero contenuti nei limiti della normale tollerabilità.
Quanto alla richiesta di abbattimento dei fumi, secondo l'attore la stessa sarebbe iniqua, in quanto il locale sarebbe già dotato di apposite strutture all'avanguardia e le immissioni,
inoltre, sarebbero contenute nei limiti della normale tollerabilità.
Con riguardo ai denunciati elementi insistenti sul marciapiede, la circostanza si sarebbe verificata solo in via occasionale.
Quanto alla richiesta rimozione dei pannelli, il locale sarebbe stato autorizzato in tal senso e, inoltre, i volumi propagati risulterebbero contenuti nei limiti della normale tollerabilità.
Ciò premesso quanto ai fatti di causa, si osserva quanto segue.
La domanda formulata dall'attore è fondata e va accolta per i motivi di seguito esposti. In via preliminare, va dichiarata la contumacia del convenuto, in quanto, CP_1
sulla base degli atti di causa, lo stesso risulta regolarmente citato e mai costituito.
Nel merito, risultano fondate, in primo luogo, le censure mosse dall'attore in ordine alla presunta nullità della delibera assembleare impugnata per mancanza della maggioranza prescritta dalla legge.
Dalla documentazione in atti non si è dimostrato che i condomini presenti abbiano validamente rappresentato la maggioranza necessaria per la validazione così come incerta si è rivelata la data in cui sarebbe stato redatto il relativo verbale di assemblea.
Risulta omessa, inoltre, la data prevista per la prima convocazione e la delibera appare resa addirittura in assenza dell'odierno attore, in qualità di conduttore dell'immobile condominiale e pertanto, considerato l'oggetto del contendere, titolare di interesse giuridicamente rilevante.
Quanto al merito della delibera assembleare, le asserite autorizzazioni di cui godrebbe l'attore risultano provate, atteso che, in atti risulta espressa autorizzazione datata
28.09.2015 da parte del convenuto (cfr. prod. attore). CP_1
Inoltre le prove dichiarative espletate (cfr teste sig. , escusso all'udienza Testimone_1
del 18.09.2025) confermano la prospettazione dei fatti narrata in citazione (cfr dichiarazione del predetto teste “Sono a conoscenza dei fatti perché oltre ad essere il figlio
dell'attore lavoravo lì; so che la canna fumaria è stata autorizzata dal ” e aggiungeva: “Il CP_1
motore installato all'interno del locale è stato sostituito con altro più efficiente per cui le vibrazioni erano
quasi impercettibili”).
Conclusivamente, la domanda formulata da parte attrice deve essere accolta, in quanto fondata. Le spese di lite seguono la soccombenza e, determinate sulla base del D.M. n. 37/2018 vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M
Il Tribunale di Nola, prima sezione civile, in persona del Giudice Unico Dott.ssa Lucia
Paura, definitivamente pronunciando nel giudizio civile iscritto a ruolo con il n. di R.G.
3051/2017, così provvede:
-accoglie la domanda e per l'effetto annulla la delibera condominiale impugnata;
-condanna, altresì il COS., in persona del l'amministratore pro Controparte_2
tempore, al pagamento in favore del sig. delle spese di lite che, vengono Parte_1
liquidate in € 3.809,00 per compenso professionale ed in € 545,00 per esborsi, oltre
I.V.A., C.P.A. e rimborso spese generali nella misura del 15% del compenso con attribuzione in favore dell'avv. Giovanni D'Avino dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Nola, lì 10.12.2025 Il Giudice Unico
Dott.ssa Lucia Paura