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Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 03/04/2025, n. 4079 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 4079 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice presso il Tribunale,di Roma, dr. Paola Giovene di Girasole, in funzione di Giudice del Lavoro ha pronunciato la seguente sentenza all'esito dell'udienza di discussione del 02/04/2025, tenutasi in trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi, al n. 41092/2024
TRA
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa Parte_1 dall'avv. DI GENIO GIANCARLO, per mandato in atti, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, alla via delle Acacie n. 15/a; ricorrente E in persona del legale rappresentante pro-tempore; CP_1 resistente contumace FATTO E DIRITTO Con atto di ricorso depositato il 11/11/2024 il ricorrente in epigrafe affermava che con decreto di omologa del 20.3.24 il Tribunale di Roma sezione lavoro aveva riconosciuto la sussistenza in capo al suddetto del requisito medico per percepire l'assegno di assistenza ex art. 13 l. 118/71 con decorrenza da settembre 2023, ma la prestazione non era stata ancora corrisposta. Chiedeva, pertanto, la condanna dell alla corresponsione dei relativi ratei CP_1 maturati e maturandi, oltre gli interessi legali e la svalutazione monetaria;
il tutto con vittoria di spese, da distrarsi. Non si costituiva in giudizio l' . CP_1
All'esito dell'udienza fissata per la discussione, tenutasi in trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., sulla documentazione in atti la causa veniva decisa con dispositivo e contestuale motivazione. Va preliminarmente dichiarata la contumacia dell' ritualmente citato e non CP_1 costituito.
La domanda deve essere dichiarata fondata, in quanto il Tribunale di Roma in funzione di giudice del lavoro, con decreto di omologa del 20.3.24, ha riconosciuto in capo a l'esistenza delle condizioni prescritte per il Parte_1 riconoscimento del diritto all'assegno di assistenza con decorrenza settembre 2023, mentre non vi è prova del pagamento dei ratei maturati dalla data del riconoscimento ad oggi. Sussiste il requisito reddituale e dell'incollocamento, come da dichiarazione allegata alla richiesta di pagamento rivolta all' CP_1
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P. Q. M.
Condanna l' al pagamento a favore dell'istante dei ratei di assegno di assistenza CP_1
e relativi interessi legali maturati dall'1.9.23, oltre interessi legali, da portarsi in detrazione del maggior danno da svalutazione monetaria, con decorrenza dal 121° giorno dalla ritenuta insorgenza del diritto alla prestazione, e per i ratei successivi, dalla data di maturazione dei medesimi. Condanna l' al pagamento dei compensi di lite che si liquidano in euro CP_1
1.300,00, oltre spese generali in misura del 15%, IVA e CPA da distrarsi in favore del procuratore antistatario. Roma, 03/04/2025.
IL GIUDICE
Il Giudice presso il Tribunale,di Roma, dr. Paola Giovene di Girasole, in funzione di Giudice del Lavoro ha pronunciato la seguente sentenza all'esito dell'udienza di discussione del 02/04/2025, tenutasi in trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi, al n. 41092/2024
TRA
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa Parte_1 dall'avv. DI GENIO GIANCARLO, per mandato in atti, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, alla via delle Acacie n. 15/a; ricorrente E in persona del legale rappresentante pro-tempore; CP_1 resistente contumace FATTO E DIRITTO Con atto di ricorso depositato il 11/11/2024 il ricorrente in epigrafe affermava che con decreto di omologa del 20.3.24 il Tribunale di Roma sezione lavoro aveva riconosciuto la sussistenza in capo al suddetto del requisito medico per percepire l'assegno di assistenza ex art. 13 l. 118/71 con decorrenza da settembre 2023, ma la prestazione non era stata ancora corrisposta. Chiedeva, pertanto, la condanna dell alla corresponsione dei relativi ratei CP_1 maturati e maturandi, oltre gli interessi legali e la svalutazione monetaria;
il tutto con vittoria di spese, da distrarsi. Non si costituiva in giudizio l' . CP_1
All'esito dell'udienza fissata per la discussione, tenutasi in trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., sulla documentazione in atti la causa veniva decisa con dispositivo e contestuale motivazione. Va preliminarmente dichiarata la contumacia dell' ritualmente citato e non CP_1 costituito.
La domanda deve essere dichiarata fondata, in quanto il Tribunale di Roma in funzione di giudice del lavoro, con decreto di omologa del 20.3.24, ha riconosciuto in capo a l'esistenza delle condizioni prescritte per il Parte_1 riconoscimento del diritto all'assegno di assistenza con decorrenza settembre 2023, mentre non vi è prova del pagamento dei ratei maturati dalla data del riconoscimento ad oggi. Sussiste il requisito reddituale e dell'incollocamento, come da dichiarazione allegata alla richiesta di pagamento rivolta all' CP_1
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P. Q. M.
Condanna l' al pagamento a favore dell'istante dei ratei di assegno di assistenza CP_1
e relativi interessi legali maturati dall'1.9.23, oltre interessi legali, da portarsi in detrazione del maggior danno da svalutazione monetaria, con decorrenza dal 121° giorno dalla ritenuta insorgenza del diritto alla prestazione, e per i ratei successivi, dalla data di maturazione dei medesimi. Condanna l' al pagamento dei compensi di lite che si liquidano in euro CP_1
1.300,00, oltre spese generali in misura del 15%, IVA e CPA da distrarsi in favore del procuratore antistatario. Roma, 03/04/2025.
IL GIUDICE