Decreto presidenziale 1 agosto 2022
Ordinanza cautelare 11 agosto 2022
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Cagliari, sez. II, sentenza 09/12/2025, n. 1117 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Cagliari |
| Numero : | 1117 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01117/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00483/2022 REG.RIC.
N. 00937/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 483 del 2022, proposto da:
H2m S.r.l.S., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Umberto Cossu e NGo Mocci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Umberto Cossu, in Cagliari, via Satta n. 33;
contro
Comune di San Teodoro, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Milena Patteri, Gian Comita Ragnedda, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
sul ricorso numero di registro generale 937 del 2023, proposto da:
- H2m S.r.l.s, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Renato Chiesa e Umberto Cossu, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
- Comune di San Teodoro, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Gian Comita Ragnedda, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
- Regione Autonoma della Sardegna, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Sonia Sau e Roberto Silvio Murroni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
IO RI EC, AN RI OR, RC OR, AU OR, ND RA e RI ÈE LI, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento:
quanto al ricorso n. 483 del 2022:
- dell'ordinanza del Responsabile dell’Area amministrativa del Comune di San Teodoro n. 23 del 14/7/2022, avente ad oggetto la “ cessazione dell’attività stagionale di autorimessa privata a cielo aperto in località Puntaldia- San Teodoro, esercitata sul terreno identificato in catasto al fg. 7 mappale 1493” di proprietà della ricorrente;
- della nota del Responsabile del Servizio Urbanistica ed Edilizia privata del Comune di San Teodoro prot. n° 9064 del 24/6/2022, avente ad oggetto il parere contrario rispetto al procedimento in autocertificazione “a giorni zero” per l’avvio di “attività stagionale di autorimessa privata a cielo aperto- loc. Lu ST/ Puntaldia” presentata dalla ricorrente;
- della nota del Responsabile dell’Ufficio Tutela del Paesaggio del Comune di San Teodoro prot. n° 9188 del 28/6/2022, avente ad oggetto il parere contrario rispetto al procedimento in autocertificazione “a giorni zero” per l’avvio di “attività stagionale di autorimessa privata a cielo aperto- loc. Lu ST/ Puntaldia” presentata dalla ricorrente;
ove occorrere possa,
- della deliberazione del Consiglio Comunale di San Teodoro n° 10 del 14/4/2022, avente ad oggetto il “ Regolamento di disciplina per la fruizione delle spiagge Cala NC e Lu ST” ;
- delle delibere di approvazione del piano di utilizzazione dei litorali- P.U.L. del Comune di San Teodoro, anche solo limitatamente alla parte in cui hanno disciplinato le attività che si possono svolgere nella spiaggia di Lu ST ;
quanto al ricorso n. 937 del 2023:
con il ricorso introduttivo:
- della deliberazione del Consiglio Comunale di San Teodoro n° 32 del 18/9/2023, avente ad oggetto “l'adozione definitiva dell'atto di revisione PUL vigente- adeguamento e riorganizzazione aree retro demaniali e modifiche previsioni nuove concessioni demaniali- recepimento accordi procedimentali ex art. 11 della legge 241/1990” , anche limitatamente alla parte in cui hanno disciplinato le attività che si possono svolgere nella spiaggia di Lu ST , e di planimetrie, regolamenti, norme tecniche d'attuazione e ogni altro atto, comunque denominato, facente parte del Piano Utilizzo dei Litorali- P.U.L. del Comune di San Teodoro approvate con la medesima deliberazione (doc. n° 4);
- della deliberazione del Consiglio Comunale di San Teodoro n° 1 del 20/2/2023, avente ad oggetto “ atto di revisione PUL vigente- adeguamento e riorganizzazione aree retro-demaniali e modifiche previsioni nuove concessioni demaniali- adozione- recepimento accordi procedimentali ex art. 11 della legge 241/1990” , anche limitatamente alla parte in cui hanno disciplinato le attività che si possono svolgere nella spiaggia di Lu ST (doc. n° 2);
- di ogni altro atto presupposto o conseguente, comunque connesso;
con i motivi aggiunti del 30 aprile 2025:
- della deliberazione del Consiglio Comunale di San Teodoro n. 40 del 19/12/2024, avente ad oggetto “l’adozione definitiva dell’atto di revisione PUL vigente- adeguamento e riorganizzazione aree retro demaniali e modifiche previsioni nuove concessioni demaniali- recepimento accordi procedimentali ex art. 11 della legge 241/1990” , anche limitatamente alla parte in cui hanno disciplinato le attività che si possono svolgere nella spiaggia di “Lu ST”, e di planimetrie, regolamenti, norme tecniche d’attuazione e ogni altro atto, comunque denominato, facente parte del Piano Utilizzo dei Litorali- P.U.L. del Comune San Teodoro approvate con la medesima deliberazione (doc. 13);
- della determinazione della Direzione generale della Pianificazione urbanistica territoriale e della Vigilanza edilizia - Servizio Tutela del Paesaggio Sardegna settentrionale della Regione Autonoma della Sardegna n° 4068 del 24/1/2025, avente ad oggetto l’approvazione la variante al P.U.L. del Comune di San Teodoro (doc. 14);
- della nota del Direttore del Servizio Valutazione Impatti e Incidenze Ambientali dell’Assessorato della Difesa dell’Ambiente della Regione Autonoma della Sardegna prot. n. 14445 del 9/5/2023, avente ad oggetto la valutazione di incidenza ambientale della variante al P.U.L. del Comune di San Teodoro;
- della nota della Direzione generale della Pianificazione urbanistica territoriale e della Vigilanza edilizia - Servizio Tutela Paesaggio Sardegna settentrionale della Regione Autonoma della Sardegna prot. n. 48608 del 25/9/2024;
- della nota della Pianificazione urbanistica territoriale e della Vigilanza edilizia - Servizio Tutela Paesaggio Sardegna settentrionale della Regione Autonoma della Sardegna prot. n. 6058 del 2/12/2024;
- di ogni altro atto presupposto o conseguente, comunque connesso.
Visti i ricorsi e i relativi allegati.
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di San Teodoro e della Regione Autonoma della Sardegna.
Visti tutti gli atti della causa.
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 novembre 2025 il dott. IO AI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale.
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
L’odierna ricorrente H2m s.r.l.s. è proprietaria di un’area in Comune di San Teodoro, località Lu ST , distinta in catasto al Foglio 7, Mappale 1493, compresa nella fascia di 300 m. dalla linea di battigia, nonché nella Fascia Costiera ai sensi del Piano Paesaggistico Regionale vigente e dichiarata paesaggisticamente di notevole interesse pubblico dal D.M. 14 ottobre 1967.
In data 23 giugno 2022 la predetta Società ha presentato al SUAPE competente una D.U.A. “a giorni zero” per l’avvio, nel terreno sopra descritto, di un’attività stagionale di autorimessa privata a cielo aperto per l’anno 2022.
Con nota 24 giugno 2022, n. 9064, il Servizio Urbanistica ed Edilizia privata del Comune di San Teodoro ha espresso parere negativo su tale proposta, per le seguenti ragioni: “- l’area di che trattasi è stata fatta oggetto di accertamento da parte del Corpo Forestale di Siniscola di cui al verbale prot. 18753 del 17/9/2018, con il quale si contestava la violazione del d.lgs. 42/04, per il taglio di tutta la vegetazione con estirpazione dell’apparato radicale, a carico di Soc. H&B- amministratore sig. CC US; - l’intervento ricade all’interno della zona omogenea F di cui al vigente studio di disciplina delle zone F (D.A. n. 1191 del 24/11/1978), pertanto normata anche dalle stesse disposizioni; - nell’area indicata, interessata dallo studio, non risultano individuati né previsti parcheggi a servizio della balneazione, oltre a quelli pubblici esistenti; - l’istanza risulta in contrasto anche con le previsioni puntuali delle aree destinate a parcheggi dal piano di utilizzo dei litorali (PUL), vigente ed efficace già a far data dal 24/10/2019; - secondo le previsioni del PUL per la spiaggia di Lu ST il numero massimo di utenti/bagnanti è pari a n. 3.352; - con deliberazione del Consiglio Comunale n° 10 del 14/4/2022 è stato approvato il regolamento di disciplina per la fruizione delle spiagge Cala NC e Lu ST; - all’art. 3, determinazione del numero massimo di utenti, lo stesso regolamento statuisce e conferma per la spiaggia di Lu ST il numero massimo di utenti/ bagnanti previsti dal PUL (n. 3.352); - l’intervento altererebbe, tra l’altro, anche il rapporto tra i posti auto e il carico antropico sopportabile dalla spiaggia Lu ST, previsto dallo stesso strumento attuativo (infatti, tenendo conto dei parametri previsti dal PUL, l’area destinata a rimessa comporterebbe un incremento potenziale di n. 900 bagnanti, oltre quanto previsto); - l’intervento in progetto- da ritenersi opera di urbanizzazione primaria ai sensi dell’art. 4 della l. 847/1964- risulta previsto per una sua parte all’interno della fascia dei 300 metri della zona umida denominata Stagno di Lu ST, in ambito dichiarato inedificabile ai sensi dell’art. 28 della l.r. 1/2021” .
Nelle more del sopra descritto procedimento H2m s.r.l.s. ha continuato a esercitare l’attività di autorimessa a cielo aperto, sino a quando -dopo un sopraluogo svolto in data 12 luglio 2022 da agenti della Polizia locale, che hanno contestato la violazione dell’art. 7, comma 15 bis, del Codice della strada (esercizio abusivo dell’attività di parcheggiatore)- in data 14 luglio 2022 le è stata notificata l’ordinanza 14 luglio 2022, n. 23, con cui il Responsabile dell’Area amministrativa del Comune di San Teodoro ha dichiarato la decadenza della DUA sopra descritta, con divieto di prosecuzione dell’attività e ordine di rimessione in pristino dell’area adibita a parcheggio, richiamando i sopra descritti pareri negativi, contestualmente notificati all’interessata.
Con ricorso R.G. n. 483/2022, notificato in data 20 luglio 2022, H2M s.r.l.s. ha chiesto l’annullamento di tali esiti procedimentali, oltre che dell’allora vigente Piano di Utilizzo dei Litorali del Comune di San Teodoro (entrato in vigore dal 24 ottobre 2019) in parte qua e della deliberazione consiliare 14 aprile 2022, n. 10, con cui lo stesso Comune aveva approvato il Regolamento di disciplina per la fruizione delle spiagge di Cala NC e Lu ST :
Il ricorso è stato affidato a censure che saranno esaminate nella parte in diritto.
Si è costituito in giudizio il Comune di San Teodoro, opponendosi all’accoglimento del gravame ed eccependone la tardività con riferimento all’impugnazione del P.U.L. e del Regolamento di disciplina per la fruizione delle spiagge di Cala NC e Lu ST , che sarebbero da tempo noti alla ricorrente, considerato che sin dal 2017 la Società H&B Costruzioni, all’epoca proprietaria del terreno in discussione, con socio e legale rappresentante il sig. US CC, aveva ripetutamente tentato, senza successo, di avviare la stessa attività oggetto dell’odierno contenzioso e che l’odierna ricorrente, poi subentrata nella proprietà di quel terreno, ha come socio e legale rappresentante la sig.ra a EL NG ST, coniuge dello stesso US CC.
Con ordinanza 11 agosto 2022, n. 213, questa Sezione ha respinto l’istanza cautelare proposta in ricorso, con la seguente motivazione: “- in senso contrario a quanto rappresentato dalla ricorrente, nel bilanciamento degli interessi, sussiste un contrastante interesse pubblico rispetto a quello della ricorrente, evidenziato negli stessi atti impugnati, i quali rappresentano le ragioni di interesse pubblico, per quanto da vagliare nella opportuna sede di merito, incompatibili con l’attività, i.e. la natura paesaggisticamente vincolata dell'area, alle quali deve essere data prevalenza in questa sede cautelare; -in ogni caso, la ricorrente allega un pregiudizio che assume unicamente consistenza di perdita economica derivante dall’impossibilità di svolgere l’attività oggetto della autocertificazione “a zero giorni” presentata, il quale evidentemente, per sua natura, è ristorabile per equivalente”.
Con deliberazione consiliare 20 febbraio 2023, n. 1, il Comune ha adottato una variante al P.U.L. avente a oggetto, fra l’altro, l’individuazione di alcune aree destinate alla sosta dei veicoli al servizio delle spiagge, sulla scorta di appositi accordi intervenuti con i rispettivi proprietari delle stesse, ai sensi dell’art. 11 della legge n. 241/1990, in particolare con NC S.r.l. (convenzione n. 1, prot. n. 2265/2023), con i signori RO OR (convenzione n. 2, prot. n. 2604/203), RC OR, AU OR, ND RA e RI ÈE LI (convenzione n. 3, prot. n. 2578/2023), IO RI EC e AN RI OR (convenzione n. 4, prot. n. 5105/2023).
Poiché il sopra descritto terreno Foglio 7, Mappale 1493, di proprietà dell’odierna ricorrente, era stato, invece, escluso dalla destinazione auspicata, la stessa H2M S.r.l.s., in sede di osservazioni al P.U.L. in itinere , ha proposto al Comune di cedergli la proprietà di alcune aree limitrofe, tra cui una parte del terreno sopra descritto, “a condizione che nelle residue aree di proprietà di H2M s.r.l.s., insistenti e confinanti con la strada comunale di Lu ST, sia autorizzato lo svolgimento dell’attività di autorimessa e parcheggio con 300 posti auto” .
Tuttavia il Comune di San Teodoro, nell’adottare definitivamente la sopra descritta variante del P.U.L. con deliberazione consiliare 18 settembre 2023, n. 32, successivamente pubblicata in data 21 settembre 2023, ha riscontrato negativamente tale proposta, evidenziando che: “l’area che si intende utilizzare per parcheggio privato a uso pubblico distinto in catasto al Foglio 7 Mappale 1493, non risulta conforme, per ubicazione, rispetto alla previsione della presente variante; la maggior area destinata a parcheggi altererebbe il rapporto tra posti auto e il carico antropico sopportabile dalla spiaggia Lu ST previsto dal PUL…Con riferimento alla richiesta di conferma della destinazione a “autorimessa a cielo aperto” nel terreno distinto in catasto al Foglio 7, Mappale 1493, si evidenzia che in merito, non risulta essere mai stato rilasciato alcun titolo abilitativo, stante il contrasto sia con il PUL vigente che rispetto allo Studio di Disciplina per le Zone F di cui al D.A. n. 1191 del 24.11.1978” .
Con nota 9 maggio 2023, n. 1445, il Direttore del Servizio Valutazione Impatti e Incidenze Ambientali dell’Assessorato della Difesa dell’Ambiente della Regione Autonoma si è espresso positivamente sulla variante al P.U.L. sopra descritta in sede di valutazione di incidenza ambientale.
Con ricorso R.G. n. 937/2023, notificato in data 1 dicembre 2023, H2m s.r.l.s. ha chiesto l’annullamento degli atti di adozione e positiva valutazione ambientale della sopra descritta variante al P.U.L., deducendo censure che saranno successivamente esaminate.
In data 10 maggio 2024 H2m s.r.l.s. ha presentato al SUAPE una nuova D.U.A. per l’avvio dell’attività stagionale di autorimessa privata a cielo aperto sul medesimo terreno sopra descritto.
Con nota 30 maggio 2024, prot. 9079, il Servizio Urbanistica ed Edilizia privata del Comune ha espresso parere negativo e su tale presupposto, con nota 5 giugno 2024, prot. 9522, il SUAPE ha comunicato alla Società interessata l’avvio del procedimento volto all’adozione di misure interdittive allo svolgimento della relativa attività.
Con nota 20 giugno 2024 il Servizio Urbanistica ed Edilizia privata, nel respingere le osservazioni formulate dall’interessata, ha confermato il proprio parere contrario e, pertanto, con nota del 28 giugno 2024, l’Ufficio SUAPE ha emesso il conclusivo provvedimento interdittivo ai sensi dell’art. 19 della legge n. 241/1990 e dell’art. 35 della l.r. n. 24/2016.
Con note 25 settembre 2024, n. 48608, 2 dicembre 2024, n. 6058, la Direzione generale della Pianificazione urbanistica territoriale e della Vigilanza edilizia Servizio Tutela Paesaggio Sardegna settentrionale della Regione Sardegna si è espressa positivamente sulla variante del P.U.L. con alcune prescrizioni.
Con deliberazione 19 dicembre 2024, n. 40, il Consiglio comunale di San Teodoro, nel recepire le osservazioni regionali, ha definitivamente approvato la sopra descritta variante del P.U.L.
Con determinazione 24 gennaio 2025, n. 4068, la Direzione generale della Pianificazione urbanistica territoriale e della Vigilanza edilizia Servizio Tutela Paesaggio Sardegna settentrionale della Regione Sardegna ha definitivamente approvato la medesima variante.
Con atto di motivi aggiunti notificato in data 11 aprile 2025, H2M s.r.l.s. ha esteso l’impugnativa a tali atti sopravvenuti.
Si è costituita in giudizio la Regione Sardegna opponendosi all’accoglimento del ricorso.
Si è costituito in giudizio, altresì, il Comune di San Teodoro, eccependo l’inammissibilità e l’infondatezza del ricorso.
Alla pubblica udienza del 26 novembre 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
Deve preliminarmente disporsi la riunione dei due ricorsi in epigrafe descritti, avendo gli stessi a oggetto atti tra loro connessi, come emergerà chiaramente dalla successiva trattazione.
Essa può cominciare dal ricorso R.G. n. 483/2022, avente a oggetto gli atti interdittivi che il Comune di San Teodoro ha adottato nei confronti della D.U.A. presentata dalla ricorrente per la stagione estiva dell’anno 2022, ricorso sul quale H2m s.r.l.s. ha, nel corso del giudizio, ribadito il proprio interesse a una decisione nel merito quanto meno a (ipotetici) fini risarcitori.
Con il primo motivo la ricorrente ha dedotto la violazione dell’art. 10 bis della legge n. 241/1990, nonché delle norme regionali che ugualmente impongono di far precedere l’atto interdittivo della D.U.A. da un preavviso indicante gli elementi che l’Amministrazione considera ostativi allo svolgimento dell’attività indicata nella D.U.A., preavviso che nel caso in esame sarebbe stato immotivatamente omesso.
Tale censura è infondata, atteso che, una volta ricevuta la D.U.A., il Comune di San Teodoro, prima di emettere il provvedimento interdittivo finale, ha comunicato all’interessata il parere negativo espresso dal Servizio Urbanistica ed Edilizia con nota 24 giugno 2022, prot. n. 9064 e l’ulteriore parere negativo, anch’esso motivato, dell’Ufficio Comunale per la Tutela del Paesaggio con nota 28 giugno 2022, n. 9188, in tal modo garantendo ampiamente il contraddittorio preventivo. Né assume rilievo in senso opposto il fatto, richiamato dalla difesa della ricorrente, che i citati pareri negativi non recavano un esplicito riferimento alla previsione di cui all’art. 10 bis della legge n. 241/1990, giacché ciò che conta è, ovviamente, il “rispetto sostanziale” delle regole procedimentali.
Con altri tre motivi di ricorso, che possono essere unitariamente esaminati, parte ricorrente contesta gli elementi di cui si compone l’articolata motivazione su cui si fondano l’impugnato atto interdittivo e i relativi atti presupposti.
Anche tali censure non sono condivise dal Collegio.
È opportuno preliminarmente richiamare il tenore testuale di tale motivazione, che è il seguente: “- l’area di che trattasi è stata fatta oggetto di accertamento da parte del Corpo Forestale di Siniscola di cui al verbale prot. 18753 del 17/9/2018, con il quale si contestava la violazione del d.lgs. 42/04, per il taglio di tutta la vegetazione con estirpazione dell’apparato radicale, a carico di Soc. H&B- amministratore sig. CC US; - l’intervento ricade all’interno della zona omogenea F di cui al vigente studio di disciplina delle zone F (D.A. n. 1191 del 24/11/1978), pertanto normata anche dalle stesse disposizioni; - nell’area indicata, interessata dallo studio, non risultano individuati né previsti parcheggi a servizio della balneazione, oltre a quelli pubblici esistenti; - l’istanza risulta in contrasto anche con le previsioni puntuali delle aree destinate a parcheggi dal piano di utilizzo dei litorali (PUL), vigente ed efficace già a far data dal 24/10/2019; - secondo le previsioni del PUL per la spiaggia di Lu ST il numero massimo di utenti/bagnanti è pari a n. 3.352; - con deliberazione del Consiglio Comunale n° 10 del 14/4/2022 è stato approvato il regolamento di disciplina per la fruizione delle spiagge Cala NC e Lu ST; - all’art. 3, determinazione del numero massimo di utenti, lo stesso regolamento statuisce e conferma per la spiaggia di Lu ST il numero massimo di utenti/ bagnanti previsti dal PUL (n. 3.352); - l’intervento altererebbe, tra l’altro, anche il rapporto tra i posti auto e il carico antropico sopportabile dalla spiaggia Lu ST, previsto dallo stesso strumento attuativo (infatti, tenendo conto dei parametri previsti dal PUL, l’area destinata a rimessa comporterebbe un incremento potenziale di n. 900 bagnanti, oltre quanto previsto); - l’intervento in progetto- da ritenersi opera di urbanizzazione primaria ai sensi dell’art. 4 della l. 847/1964- risulta previsto per una sua parte all’interno della fascia dei 300 metri della zona umida denominata Stagno di Lu ST, in ambito dichiarato inedificabile ai sensi dell’art. 28 della l.r. 1/2021” (così, testualmente, la nota 24 giugno 2022, n. 9064, del Servizio Urbanistica ed Edilizia privata del Comune di San Teodoro).
Orbene, come emerge dal suo tenore testuale, tale motivazione negativa si basa su diversi e autonomi elementi, ragion per cui la fondatezza anche soltanto di uno di essi comporta infondatezza della prospettazione di parte ricorrente.
Il Collegio reputa condivisibile, come tale idoneo a confermare la legittimità degli atti impugnati, il riferimento alla disciplina dettata dal P.U.L. del Comune di San Teodoro e dal correlato regolamento sulla fruizione delle spiagge, che all’epoca pacificamente non consentiva la realizzazione di un’area di sosta veicolare sull’area di proprietà della ricorrente, vietandola tout court sulle aree di proprietà privata e consentendola solo su quelle di proprietà pubblica.
Né possono condividersi le contestazioni di dettaglio che parte ricorrente ha mosso -soprattutto con il terzo e il quarto motivo- nei confronti di tale disciplina pianificatoria, ritenendo non condivisibili i relativi riferimenti motivazionali al “carico antropico” massimo tollerabile nelle suddette spiagge.
Difatti tali valutazioni -peraltro da considerare, per l’ontologica e notoria mutevolezza del numero e della tipologia dei fruitori delle spiagge, come “stime prudenziali”- rientrano nei poteri discrezionali comunali di pianificazione sul corretto utilizzo dei litorali e sono, come tali, insindacabili nella presente sede giurisdizionale, salvo evidenti forme di travisamento o illogicità, che nel caso in esame non è dato riscontrare.
Ciò posto si passa all’esame del ricorso R.G. n. 937/2023 e dei relativi motivi aggiunti, con cui parte ricorrente contesta la successiva variante del P.U.L. adottata nel 2023, poi definitivamente approvata e avvallata dai competenti organi regionali, nella parte in cui essa è (pacificamente) ostativa all’attività di autorimessa a cielo aperto proposta da H2m s.r.l.s.
Il Collegio ritiene, in primo luogo, di poter prescindere dall’esame delle eccezioni di rito sollevate dalla difesa comunale su tale gravame, alla luce dell’infondatezza dello stesso, che suggerisce di privilegiare un’analisi degli aspetti sostanziali e di merito della controversia, a fini di economia processuale e financo di maggiore completezza della risposta giurisdizionale.
Orbene, secondo gli assunti della difesa di parte ricorrente, le deliberazioni impugnate con il ricorso R.G. n. 937/2023 e con i relativi motivi aggiunti, nella parte in cui approvano accordi intervenuti con gli odierni controinteressati per la realizzazione di aree per la sosta degli autoveicoli in prossimità delle spiagge limitrofe, sarebbero illegittime sotto un duplice profilo: - perché si porrebbero in contrasto con la disciplina dettata dagli artt. 29, comma 4, della l.r. n. 23/1985 e dall’art. 22, della l.r. n. 45/1989, che vieterebbero la realizzazione di aree di sosta autoveicoli nella fascia di 150 m. dal mare; - perché la relativa scelta comunale comporterebbe un’ingiustificata disparità di trattamento ai danni della ricorrente, che aveva formulato una proposta analoga negativamente valutata dall’Amministrazione resistente.
Cominciando dal primo profilo, è opportuno evidenziare che, mentre l’art. 29 della l.r. n. 23/1985 prevede in termini generali, nelle zone F, il rispetto di una fascia di 150 metri dal mare “con esclusione del traffico automobilistico” , l’art. 22 bis della l.r. n. 45/1989 consente espressamente ai comuni di programmare con il P.U.L., nella fascia di 2000 metri dalla battigia, senza ulteriori distinzioni, tra l’altro, idonei spazi riservati alla viabilità pedonale, carrabile, così come l’art. 10 bis, della l.r. n. 45/1989 consente la realizzazione di infrastrutture a uso collettivo (anche) nella fascia dei 300 metri dalla battigia.
Pertanto una lettura coordinata di tali previsioni normative porta senz’altro a escludere l’esistenza di un divieto assoluto di aree per la sosta veicolare a cielo aperto in prossimità della battigia, da considerarsi realizzabili (soltanto) nell’ambito della pianificazione generale propria del P.U.L., proprio come accaduto nel caso ora in esame, ove il Comune ha tenuto conto, a tal fine, del notevole carico antropico delle spiagge limitrofe e della conformazione dei loro accessi, per individuare conformemente le necessarie aree di sosta veicolare.
Quanto, infine, alla censura di disparità di trattamento, il Collegio la reputa infondata semplicemente perché il Comune, in tal modo esercitando la propria ampia discrezionalità pianificatoria, ha legittimamente scelto di localizzare la sosta veicolare al servizio delle spiagge su aree diverse da quelle di proprietà della ricorrente, evidenziando espressamente che quest’ultima: “non risulta conforme per ubicazione rispetto alla previsione della presente variante; la maggior area destinata a parcheggi altererebbe il rapporto tra i posti auto ed il carico antropico sopportabile dalla spiaggia di Lu ST previsto dal PUL, e dall’art. 3 del regolamento di disciplina per la fruizione delle spiagge Cala NC - Lu ST; la proposta di individuare un’area nel terreno distinto in catasto al foglio 7 mappale 1332, a compensazione delle aree interessate dalla pista ciclabile, non è da ritenersi di interesse, in quanto già prevista nella presente variante in altro sito (cfr tav 13); con riferimento alla richiesta di conferma della destinazione a autorimessa a cielo aperto, nel terreno distinto in catasto al Foglio 7 mappale 1493, si evidenzia che in merito non risulta essere mai stato rilasciato alcun titolo abilitativo, stante il contrasto sia con il PUL vigente che rispetto allo studio di disciplina per le zone F di cui al D.A. n. 1191 del 24/11/1978” .
Tale scelta pianificatoria è, dunque, sorretta da una motivazione convincente, tanto più alla luce del fatto che -come emerge dall’ampia trattazione in fatto delle difese comunali esperite, soprattutto, nell’ambito del ricorso R.G. n. 483/2022, cui si fa rinvio- il terreno di proprietà di H2m s.r.l.s. era stato in passato oggetto di ripetuti “tentativi non autorizzati” di svolgere l’attività di sosta di autoveicoli, che il Comune ha represso perché carente dei necessari titoli abilitativi.
Del resto le scelte discrezionali espresse dall’Amministrazione sono notoriamente sottratte al sindacato di legittimità del giudice amministrativo se non nei casi in cui risultino affette da manifesta illogicità, carenza di istruttoria e/o travisamento dei fatti, nel caso di specie non riscontrabili (si veda, ex multis , Cons. Stato, Sez. II, 25 settembre 2024, n. 7787, secondo cui “Le scelte di pianificazione urbanistica sono caratterizzate da ampia discrezionalità e costituiscono apprezzamento di merito sottratto al sindacato di legittimità, salvo che non siano inficiate da errori di fatto o da abnormi illogicità e, in occasione della formazione di uno strumento urbanistico generale, le decisioni dell'amministrazione riguardo alla destinazione di singole aree non necessitano di apposita motivazione, oltre quella che si può evincere dai criteri generali - di ordine tecnico discrezionale- seguiti nell'impostazione del piano stesso” .
Profilo, questo, che porta a respingere anche la doglianza di difetto di motivazione mossa dalla ricorrente nei conclusivi motivi aggiunti, in quanto le ragioni del diniego della proposta formulata da H2m s.r.l.s. appaiono chiare ed esenti da vizi logici, laddove il Comune ha osservato che “le richieste non sono accoglibili in quanto, a seguito degli accordi stipulati dall’Amministrazione con altri soggetti, le superfici da destinare ad aree di sosta sono già state individuate ed impegnate” (parere tecnico) e in quanto (parere dell’Amministrazione) “allo stato del procedimento, degli accordi stipulati con altri soggetti e dell’obiettivo di avere tutte le aree di sosta sul lato sinistro (ridosso area pubblica del Comune), la proposta non viene accolta e si rinvia ad una possibile rivalutazione in sede di PUC. In sede di redazione di PUC, l’area indicata nell’osservazione sarà valutata a servizio del contesto urbano di Lu ST (fruizione dell’intero comparto turistico)” : così la deliberazione del Consiglio comunale 18 settembre 2023, n. 32 (doc. 4 di parte ricorrente, pag. 10).
E nella stessa ottica si spiegano, altresì, le valutazioni positive espresse dai competenti uffici regionali, i quali -esprimendo ugualmente una valutazione discrezionale- hanno reputato condivisibile l’architettura complessiva del P.U.L., all’interno della quale si inseriscono armonicamente le scelte sulle aree di sosta che l’odierna ricorrente, invece, contesta.
Per quanto premesso, dunque, entrambi i ricorsi in epigrafe devono essere respinti, con spese di lite a carico della parte soccombente, come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando, previa riunione, respinge entrambi i ricorsi in epigrafe descritti.
Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite, liquidate in euro 2.000,00 (duemila/00), oltre agli accessori di legge se dovuti, in favore sia del Comune di San Teodoro sia della Regione Sardegna.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 26 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
TO AR, Presidente
IO AI, Consigliere, Estensore
Silvio Esposito, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IO AI | TO AR |
IL SEGRETARIO