CA
Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 18/12/2025, n. 6617 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 6617 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
VIII sezione civile riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr. Alessandro Cocchiara - Presidente -
- dr. Alberto Canale - Consigliere -
- dr. Paola Mastroianni - Consigliere Relatore - ha pronunziato la seguente:
S E N T E N Z A nel processo civile d'appello iscritto al n. 4608/2017 del ruolo generale degli affari contenziosi, avverso la sentenza n. 1172/2017, emessa dal Tribunale di Avellino a conclusione del procedimento iscritto al R.G. n. 1298/2011, pendente
TRA
(P.IVA: ), in persona del legale rappresentante Parte_1 P.IVA_1
p.t. rappresentata e difesa dall'avvocato Mariagiusy Guarente (C.F.:
) C.F._1
APPELLANTE
E
(C.F. ), Controparte_1 C.F._2 Controparte_2
( ) e (C.F. ), CodiceFiscale_3 CP_3 C.F._4
n.q. di eredi di rappresentati e difesi dall'avv. Grazia Troisi Persona_1
( ) CodiceFiscale_5
(P.IVA Controparte_4
), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa P.IVA_2
dall'Avv.to Luigi Di Leo (C.F. ) C.F._6
(CF: ) rappresentato e difeso Controparte_5 C.F._7
dall'avvocato Andrea De Longis (C.F: ) C.F._8
1 (C.F. ), rappresentato e difeso Parte_2 C.F._9
dall'avvocato Marco Aria (C.F. ) C.F._10
, in persona del legale rappresentante p.t. Controparte_6
rappresentata e difesa dall'avv. Maria Concetta Tedesco
( )e dall'avv. Massimo La Rocca CodiceFiscale_11
(C.F.: ) C.F._12
già (p.iva ) rappresentata e difesa Controparte_7 CP_8 CP_9 P.IVA_3
dall'avv. Italo Benigni
APPELLATI
Oggetto: risarcimento danni conseguenti a responsabilità sanitaria
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Proposto appello dall avverso la sentenza del Tribunale di Parte_1
Avellino n. 1172/2017, emessa a definizione del giudizio avente numero di r.g.
1298/2011, pubblicata il 15/06/2017 e notificata il 30/06/2017 e costituitisi tutti gli appellati convenuti in giudizio, all'udienza del 19.10.2018 il giudizio veniva dichiarato interrotto in virtù del dichiarato decesso dell'avv. Marco Aria.
A seguito di provvedimento del 27.10.2025, comunicato a tutte le parti costituite, depositava note l'avv. Mariagiusy Guarente nell'interesse dell' , Parte_1
dichiarando di aver interesse alla prosecuzione del giudizio e insistendo per il rigetto delle avverse domande.
Ciò nondimeno, va dichiarata l'estinzione del processo. Ed invero, a fronte dell'avvenuta interruzione del processo in data 19.10.2018, le parti avrebbero dovuto riassumere il giudizio nel termine perentorio di tre mesi – secondo la disciplina applicabile ratione temporis ex novella l. 69/2009 di cui all'art. 305 c.p.c. - e a tanto nessuna parte ha provveduto. Rientrando l'ipotesi di specie in quelle disciplinate dall'art. 307, co. 3 c.p.c., il processo deve essere senz'altro dichiarato estinto,
2 d'ufficio con sentenza ai sensi dell'art. 307, ult. comma c.p.c. Le spese del processo restano a carico delle parti che le hanno anticipate ai sensi dell'art. 310, ult. comma c.p.c.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sul giudizio in epigrafe indicato, così provvede:
Letto l'art. 307 c.p.c., dichiara l'estinzione del processo.
Così deciso nella camera di consiglio, in data 12.12.2025.
Il Consigliere relatore Il Presidente
dr. Paola Mastroianni dr. Alessandro Cocchiara
Documento firmato digitalmente
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
VIII sezione civile riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr. Alessandro Cocchiara - Presidente -
- dr. Alberto Canale - Consigliere -
- dr. Paola Mastroianni - Consigliere Relatore - ha pronunziato la seguente:
S E N T E N Z A nel processo civile d'appello iscritto al n. 4608/2017 del ruolo generale degli affari contenziosi, avverso la sentenza n. 1172/2017, emessa dal Tribunale di Avellino a conclusione del procedimento iscritto al R.G. n. 1298/2011, pendente
TRA
(P.IVA: ), in persona del legale rappresentante Parte_1 P.IVA_1
p.t. rappresentata e difesa dall'avvocato Mariagiusy Guarente (C.F.:
) C.F._1
APPELLANTE
E
(C.F. ), Controparte_1 C.F._2 Controparte_2
( ) e (C.F. ), CodiceFiscale_3 CP_3 C.F._4
n.q. di eredi di rappresentati e difesi dall'avv. Grazia Troisi Persona_1
( ) CodiceFiscale_5
(P.IVA Controparte_4
), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa P.IVA_2
dall'Avv.to Luigi Di Leo (C.F. ) C.F._6
(CF: ) rappresentato e difeso Controparte_5 C.F._7
dall'avvocato Andrea De Longis (C.F: ) C.F._8
1 (C.F. ), rappresentato e difeso Parte_2 C.F._9
dall'avvocato Marco Aria (C.F. ) C.F._10
, in persona del legale rappresentante p.t. Controparte_6
rappresentata e difesa dall'avv. Maria Concetta Tedesco
( )e dall'avv. Massimo La Rocca CodiceFiscale_11
(C.F.: ) C.F._12
già (p.iva ) rappresentata e difesa Controparte_7 CP_8 CP_9 P.IVA_3
dall'avv. Italo Benigni
APPELLATI
Oggetto: risarcimento danni conseguenti a responsabilità sanitaria
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Proposto appello dall avverso la sentenza del Tribunale di Parte_1
Avellino n. 1172/2017, emessa a definizione del giudizio avente numero di r.g.
1298/2011, pubblicata il 15/06/2017 e notificata il 30/06/2017 e costituitisi tutti gli appellati convenuti in giudizio, all'udienza del 19.10.2018 il giudizio veniva dichiarato interrotto in virtù del dichiarato decesso dell'avv. Marco Aria.
A seguito di provvedimento del 27.10.2025, comunicato a tutte le parti costituite, depositava note l'avv. Mariagiusy Guarente nell'interesse dell' , Parte_1
dichiarando di aver interesse alla prosecuzione del giudizio e insistendo per il rigetto delle avverse domande.
Ciò nondimeno, va dichiarata l'estinzione del processo. Ed invero, a fronte dell'avvenuta interruzione del processo in data 19.10.2018, le parti avrebbero dovuto riassumere il giudizio nel termine perentorio di tre mesi – secondo la disciplina applicabile ratione temporis ex novella l. 69/2009 di cui all'art. 305 c.p.c. - e a tanto nessuna parte ha provveduto. Rientrando l'ipotesi di specie in quelle disciplinate dall'art. 307, co. 3 c.p.c., il processo deve essere senz'altro dichiarato estinto,
2 d'ufficio con sentenza ai sensi dell'art. 307, ult. comma c.p.c. Le spese del processo restano a carico delle parti che le hanno anticipate ai sensi dell'art. 310, ult. comma c.p.c.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sul giudizio in epigrafe indicato, così provvede:
Letto l'art. 307 c.p.c., dichiara l'estinzione del processo.
Così deciso nella camera di consiglio, in data 12.12.2025.
Il Consigliere relatore Il Presidente
dr. Paola Mastroianni dr. Alessandro Cocchiara
Documento firmato digitalmente
3