Sentenza 23 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 4B, sentenza 23/02/2026, n. 3332 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 3332 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03332/2026 REG.PROV.COLL.
N. 08460/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8460 del 2025, proposto da
ON IA, TT Di IO, ID EF, SA ZZ, MA RO, OR AN, CE LE, IA CE Lo CO, AN RE, OL OT, OR SO, SA LL AL, rappresentati e difesi dall'avvocato Giovanni Rinaldi, con domicilio domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, Ministero dell'Economia e delle Finanze, Ufficio Scolastico Regionale Calabria, Ufficio Scolastico Regionale Lombardia, Ufficio Scolastico Regionale Piemonte, USR Ufficio Scolastico Regionale Sicilia - Direzione Generale, Ufficio Scolastico Regionale Veneto, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
delle seguenti graduatorie definitive di merito del concorso ordinario per titoli ed esami per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno, bandito con Decreto Dipartimentale n. 2575 del 6 dicembre 2023 ai sensi dell’articolo 3, comma 7, del Decreto ministeriale 26 ottobre 2023, n. 205, siccome intese come uniche graduatorie conclusive del concorso recanti solamente il nome dei candidati che rientrano nel limite dei posti messi a bando (vincitori), con conseguente mancata compilazione – accanto alle graduatorie dei vincitori – degli elenchi graduati recanti l’indicazione di tutti gli altri candidati che hanno superato le prove concorsuali e dei rispettivi punteggi:
- ADSS - Sostegno Scuola Superiore di II grado, esito pubblicato dall'USR CALABRIA in data 19/06/2025;
- AC25 - Lingua inglese e seconda lingua comunitaria nella scuola secondaria di primo grado (SPAGNOLO), esito pubblicato dall'USR LOMBARDIA in data 09/06/2025;
- A-18 - Filosofia e Scienze umane, esito pubblicato dall'USR LOMBARDIA in data 14/05/2025;
- A-22 - Italiano, storia, geografia, nella scuola secondaria di I grado, esito pubblicato dall'USR PIEMONTE in data 23/05/2025;
- A-28 - Matematica e scienze, esito pubblicato dall'USR PIEMONTE in data 23/05/2025;
- AA25 - Lingua inglese e seconda lingua comunitaria nella scuola secondaria di primo grado (FRANCESE), esito pubblicato dall'USR PIEMONTE in data 12/05/2025;
- A-18 - Filosofia e Scienze umane, esito pubblicato dall'USR SICILIA in data 09/06/2025;
- ADMM - Sostegno Scuola Superiore di I grado, esito pubblicato dall'USR SICILIA
in data 27/05/2025;
- A-17 - Disegno e storia dell’arte negli istituti di istruzione secondaria di II grado, esito pubblicato dall'USR VENETO in data 12/05/2025;
- A-18 - Filosofia e Scienze umane, esito pubblicato dall'USR VENETO in data 19/05/2025;
II. quale atto presupposto, non immediatamente lesivo, del Decreto Ministeriale n. 326 del 9 novembre 2021, nella parte in cui, all’art. 10, comma 3, prevede che “Ciascuna graduatoria comprende un numero di candidati non superiore ai contingenti assegnati a ciascuna procedura concorsuale”, ove interpretato come preclusivo della possibilità di compilare e pubblicare - accanto alle graduatoria dei vincitori – un parallelo elenco graduato recante l’indicazione di tutti i candidati che hanno superato le prove concorsuali e dei rispettivi punteggi;
III. quale atto presupposto, non immediatamente lesivo, del Decreto Ministeriale n. 205 del 26 ottobre 2023, recante “Disposizioni concernenti il concorso per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno, ai sensi dell'articolo 59, comma 11, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73”, nella parte in cui,
•all’art. 12 (Graduatorie di merito regionali), comma 1, prevede che:
“La predetta graduatoria è composta da un numero di soggetti pari, al massimo, ai posti previsti dal bando di concorso, fatta salva l’integrazione, nel limite dei posti banditi, della graduatoria nella misura delle eventuali rinunce all’immissione in ruolo successivamente intervenute, con i candidati che hanno raggiunto almeno il punteggio minimo previsto per il superamento delle prove concorsuali”, ove interpretato come preclusivo della possibilità di compilare e pubblicare - accanto alle graduatoria dei vincitori – un parallelo elenco graduato recante l’indicazione di tutti i candidati che hanno superato le prove concorsuali e dei rispettivi punteggi, con espressa previsione della sua
utilizzabilità per le assunzioni da disporre in relazione alle rinunce all’immissione in ruolo dei vincitori e in relazione agli ulteriori posti che, in seguito e per effetto del deferimento dello Stato italiano alla Corte di giustizia dell'Unione europea per l’utilizzo abusivo dei contratti a tempo determinato nel sistema scolastico, dovranno essere autorizzati in aggiunta al contingente dei posti già banditi con il Decreto dipartimentale 2575 del 6 dicembre 2023 e con il Decreto dipartimentale n. 78 del 17 gennaio 2024;
• all’art. 12, comma 4, prevede che:
“Le graduatorie hanno validità annuale a decorrere dall'anno scolastico successivo a quello di approvazione delle stesse e perdono efficacia con la pubblicazione delle graduatorie del concorso
successivo e comunque alla scadenza del predetto periodo, fermo restando il diritto dei vincitori, come individuati al comma 1, all'immissione in ruolo, ove occorra anche negli anni successivi, in caso di incapienza dei posti destinati annualmente alle assunzioni, nel limite delle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente”, qualora interpretato come preclusivo della possibilità di utilizzare l’elenco graduato di tutti i candidati che hanno superato le prove concorsuali ai fini delle assunzioni da disporre in relazione agli ulteriori posti che, in seguito e per effetto del deferimento dello Stato italiano alla Corte di giustizia dell'Unione europea per l’utilizzo abusivo dei contratti a tempo determinato nel sistema scolastico, dovranno essere autorizzati in aggiunta al contingente dei posti già banditi con il Decreto dipartimentale 2575 del 6 dicembre 2023 e con il Decreto dipartimentale n. 78 del 17 gennaio 2024;
IV. del Decreto dipartimentale n. 2575 del 6 dicembre 2023, recante il bando del Concorso per titoli ed esami per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno, ai sensi dell’articolo 3, comma 7, del Decreto ministeriale 26 ottobre 2023, n. 205, nella parte in cui:
• all’art. 9 (Graduatorie di merito regionali), comma 1, prevede che: “La predetta graduatoria è composta da un numero di soggetti pari, al massimo, ai posti previsti dal bando di concorso, fatta salva la successiva integrazione, nel limite dei posti banditi, della graduatoria nella misura delle eventuali rinunce all’immissione in ruolo successivamente intervenute, con i candidati che hanno raggiunto almeno il punteggio minimo previsto per il superamento delle prove concorsuali”, ove interpretato come preclusivo della possibilità di compilare e pubblicare - accanto alle graduatoria dei vincitori – un parallelo elenco graduato recante l’indicazione di tutti i candidati che hanno superato le prove concorsuali e dei rispettivi punteggi, con espressa previsione della sua utilizzabilità per le assunzioni da disporre in relazione alle rinunce all’immissione in ruolo dei vincitori e in relazione agli ulteriori posti che, in seguito e per effetto del deferimento dello Stato italiano alla Corte di giustizia dell'Unione europea per l’utilizzo abusivo dei contratti a tempo determinato nel sistema scolastico, dovranno essere autorizzati in aggiunta al contingente dei posti già banditi con il Decreto dipartimentale 2575 del 6 dicembre 2023 e con il Decreto dipartimentale n. 78 del 17 gennaio 2024;
• all’art. 9, comma 4, prevede che: “Le graduatorie hanno validità annuale a decorrere dall'anno scolastico successivo a quello di approvazione delle stesse e perdono efficacia con la pubblicazione delle graduatorie del concorso successivo e comunque alla scadenza del predetto periodo, fermo restando il diritto dei vincitori all'immissione in ruolo, ove occorra anche negli anni successivi, in caso di incapienza dei posti destinati annualmente alle assunzioni, nel limite delle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente”, ove interpretato come preclusivo della possibilità di utilizzare l’elenco graduato di tutti i candidati che hanno superato le prove concorsuali ai fini delle assunzioni da disporre in relazione agli ulteriori posti che, in seguito e per effetto del deferimento dello Stato italiano alla Corte di giustizia dell'Unione europea per l’utilizzo abusivo dei contratti a tempo determinato nel sistema scolastico, dovranno essere autorizzati in aggiunta al contingente dei posti già banditi con il Decreto dipartimentale 2575 del 6 dicembre 2023 e con il Decreto dipartimentale n. 78 del 17 gennaio 2024;
V. del medesimo Decreto dipartimentale n. 2575 del 6 dicembre 2023, nella parte in cui, all’allegato allegato 1, limita a soli 20.575 il numero di posti banditi per ciascuna regione e per ciascuna classe di concorso;
VI. del Decreto dipartimentale n. 78 del 17 gennaio 2024, nella parte in cui ridetermina in soli 29.314 posti il contingente dei posti banditi per la scuola secondaria di I e II grado.
per la condanna, anche in forma specifica ex art. 30, comma 2, c.p.a. delle amministrazioni intimate ad adottare i provvedimenti necessari per la pubblicazione - accanto alla graduatoria dei vincitori – di un parallelo elenco graduato recante l’indicazione di tutti i candidati che hanno superato le prove
concorsuali e dei rispettivi punteggi, con espressa previsione della sua utilizzabilità per le assunzioni da disporre in relazione alle rinunce all’immissione in ruolo dei vincitori e in relazione agli ulteriori posti che, in seguito e per effetto del deferimento dello Stato italiano alla Corte di giustizia dell'Unione europea per l’utilizzo abusivo dei contratti a tempo determinato nel sistema scolastico, dovranno essere autorizzati in aggiunta al contingente dei posti già banditi con il Decreto dipartimentale 2575 del 6 dicembre 2023 e con il Decreto dipartimentale n. 78 del 17 gennaio 2024.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 gennaio 2026 il dott. CA De AR e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il presente ricorso, i ricorrenti allegano di aver partecipato al concorso ordinario bandito con il Decreto Dipartimentale n. 2575 del 6 dicembre 2023, per diverse classi di concorso, e di aver superato le relative prove avendo conseguito un punteggio complessivo non inferiore a 70 punti su 100, pur non risultando vincitori del concorso medesimo.
I deducenti lamentano quindi di non essere stati inseriti in una graduatoria di merito comprensiva, oltre dei candidati vincitori, anche dei candidati idonei, in quanto la disciplina concorsuale (art. 12 D.M. n. 206 del 26 ottobre 2023) prevede che la graduatoria dei vincitori “è composta da un numero di soggetti pari, al massimo, ai posti previsti dal bando di concorso, fatta salva l’integrazione, nel limite dei posti banditi, della graduatoria nella misura delle eventuali rinunce all’immissione in ruolo successivamente intervenute, con i candidati che hanno raggiunto almeno il punteggio minimo previsto per il superamento delle prove concorsuali”.
Rappresentano inoltre che:
- sia il D.L. n. 73/2021 (art. 59), sia il D.D.G. n. 2575/2023 prevedono la possibilità di integrare le graduatorie oltre che di incrementare il numero dei posti destinati al concorso e la posizione di idonei non vincitori può rilevare rispetto all’esercizio di tali prerogative;
- l’incremento dei posti messi a concorso, avvenuto con il D.D.G. n. 78/2024 è insufficiente, in considerazione delle vacanze presenti nell’organico di diritto.
Pertanto, i ricorrenti chiedono l'annullamento degli atti amministrativi impugnati, “in quanto lesivi del loro diritto all'inserimento in un elenco graduato di merito, comprensivo di tutti i docenti idonei, ai fini dell'assunzione a tempo indeterminato, sia in caso di rinuncia da parte dei vincitori, sia in caso di incremento dei posti inizialmente previsti per le immissioni in ruolo per prevenire l’abusiva reiterazione dei contratti a termine”.
A sostegno del ricorso, i ricorrenti svolgono i seguenti motivi di diritto:
- violazione del principio di trasparenza dell’azione amministrativa e conseguenziale obbligo di pubblicare l’elenco graduato di tutti i candidati idonei anche ai fini della verifica dell’integrazione delle graduatorie utili per le immissioni in ruolo nel caso di rinunce degli originari vincitori. violazione dell’art. 19 del d. lgs n. 33/2013;
- violazione dell’art. 400 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e della clausola 5 dell’accordo quadro e meccanismi di scorrimento automatico delle graduatorie per l’assunzione degli insegnanti su tutti i posti vacanti e disponibili, quale strumento per la prevenzione dell’abusiva reiterazione dei contratti a termine;
- irragionevolezza dell’esclusione degli idonei dalle future assunzioni: violazione dell’art. 3 della Cost., dei principi generali in materia di scorrimento delle graduatorie dei concorsi e del principio del merito nelle assunzioni per pubblico concorso violazione degli art. 399 e 440 del d. lgs. 297/94 e del principio di buona amministrazione di cui all’art. 41 della Cdfue;
- violazione degli art. 399 e 440 del d. lgs. 297/94 e del principio di buona amministrazione di cui all’art. 41 della Cdfue.
Si costituivano in giudizio le amministrazioni intimate, con comparsa di stile dell’Avvocatura dello Stato, a cui venivano allegate le memorie redatte dagli uffici dell’amministrazione.
Alla udienza pubblica del 9 gennaio 2026 la causa veniva trattenuta in decisione, senza discussione dei difensori.
Il ricorso è infondato, per le ragioni di seguito esposte, in linea con l’indirizzo espresso da questo Tribunale in relazione a controversie di analogo contenuto (ex multis cfr. sentenza n. 9440 del 19 maggio 2025).
Con il primo motivo di ricorso, si deduce l’illegittimità della disciplina concorsuale.
Il motivo non ha pregio.
La disciplina del concorso de quo, in punto di pubblicazione delle graduatorie, è prevista da specifiche disposizioni di legge ordinaria (cfr. art. 59, comma 10 e 11, d.l. n. 73 del 2021), sicché non possono trovare favorevole considerazione le censure attinenti alla presunta violazione di norme generali pari ordinate; la disciplina di legge, infatti, prevede la “formazione della graduatoria sulla base delle valutazioni di cui alle lettere a) b) e c), nel limite dei posti messi a concorso, fatta salva, nel limite dei posti messi a concorso, l’integrazione della graduatoria, nella misura delle eventuali rinunce intervenute, con i candidati che hanno raggiunto almeno il punteggio minimo previsto per il superamento delle prove concorsuali” (art. 59, co. 10 cit.).
La disposizione sopra richiamata è chiara nell’escludere la necessità di una graduatoria estesa agli idonei, così come di una graduatoria separata degli idonei, per cui non può ritenersi che gli atti impugnati siano affetti da violazione di legge.
Quanto alla pretesa illegittimità della citata disposizione di legge, alla stregua del diritto unionale e costituzionale, va evidenziato che la procedura trova origine da una situazione di eccezione riconducibile alla peculiarità dei procedimenti PNRR (strumento di ausilio finanziario che ha previsto programmi di assunzione specificamente negoziati con la Commissione UE) che impongono ragioni di celerità e speditezza.
La previsione legislativa risulta essere dunque ragionevole e non viola alcuna fonte normativa costituzionale o sovranazionale, atteso il carattere straordinario della procedura e le esigenze di buon andamento e efficienza dell’azione amministrativa, restando salva la possibilità di colmare eventuali vacanze a seguito di scorrimento dovuto alla rinuncia di candidati vincitori (in termini cfr. Consiglio di Stato sentenza n. 2737/2025; TAR Lazio, III-bis, n. 15647/2024);
Riguardo al secondo motivo di gravame, lo stesso va respinto in quanto non è dimostrato che la pubblicazione di una graduatoria degli idonei sia un mezzo necessario per il superamento del problema del precariato scolastico; appare quindi inconferente il riferimento alla violazione del principio di continuità didattica o all’esigenza di evitare la precarietà professionale, posto che l’impostazione del concorso e il nuovo quadro di reclutamento dei docenti adottato in esecuzione di una precisa missione del PNRR sono volti proprio a ridurre il fenomeno degli insegnati precari, introducendo un sistema di qualificazione e di reclutamento su base annuale.
In altre parole la graduatoria degli idonei non è una misura né idonea né necessaria per rispettare i principi evidenziati dai ricorrenti, i quali anzi non ricaverebbero alcun vantaggio immediato e diretto dalla redazione della stessa.
Con il terzo motivo di doglianza si deduce che la mancata pubblicazione dei nominativi degli idonei sarebbe in contrasto con il principio di ragionevolezza in quanto pregiudicherebbe lo scorrimento della graduatoria.
Il motivo non ha pregio.
La mancata pubblicazione di una graduatoria di merito degli idonei non risulta di impedimento alla possibilità di uno scorrimento della graduatoria in favore dei ricorrenti; la disciplina concorsuale al momento riconosce la possibilità di una “integrazione della graduatoria” (art. 59, co. 10, d.l. n. 73/2021), a seguito di eventuali rinunce intervenute con i candidati che hanno raggiunto il punteggio minimo.
Non risulta poi che ai ricorrenti sia stato impedito di conoscere, anche tramite apposita istanza di accesso agli atti, la propria posizione rispetto all’ultimo dei vincitori.
Da respingere è, infine, la quarta doglianza con cui i ricorrenti deducono la necessità di coprire i posti lasciati vacanti dai docenti vincitori che eventualmente non superino positivamente il periodo di prova.
Difatti, per un verso, le norme ordinarie richiamate dai ricorrenti sono derogate dalla lex specialis che disciplina la presente procedura, e, per altro verso, non sussistono elementi per ritenere che in caso di mancato superamento del periodo di prova da parte dei vincitori non si procederà allo scorrimento degli idonei.
Va poi aggiunto che la posizione di un soggetto idoneo ad una procedura concorsuale è di mera aspettativa all’assunzione, non tutelabile in questa fase, in ragione dell’ampia discrezionalità che la Pubblica amministrazione conserva in merito alla decisione di procedere o meno allo scorrimento della graduatoria (Cons. St., III, n. 3139/2020).
La disciplina concorsuale riconosce la possibilità di una “integrazione della graduatoria” (art. 59, co. 10, d.l. n. 73/2021), a seguito di eventuali rinunce intervenute con i candidati che hanno raggiunto il punteggio minimo.
Va infine precisato che i partecipanti alla procedura, se non possono esigere la pubblicazione di una graduatoria di idonei in contrasto con una previsione legislativa, possono in ogni caso esercitare il loro diritto di accesso per verificare il loro punteggio e gli avvenuti scorrimenti della graduatoria in seguito a rinunce (TAR Lazio, III-bis, n. 21341/2025)
Il ricorso, per le ragioni esposte, va dunque respinto.
Le spese di lite, considerata la natura della lite e tenuto conto della contenuta attività difensiva svolta in giudizio dall’Amministrazione, possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 9 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
ER OR, Presidente
CA De AR, Consigliere, Estensore
Marco Arcuri, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| CA De AR | ER OR |
IL SEGRETARIO